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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2025, n. 5511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5511 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11429/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SC Matteo RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11429/2022 promossa da:
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. Parte_1 P.IVA_1
GI LA, RI AT
parte attrice contro
cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. D'AMICO SILVIO, VIA GORGHI CP_1 P.IVA_2
11 UDINE
parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- in via principale: condannare in persona del proprio legale rappre-sentante pro CP_1
tempore, al versamento in favore di della somma di Euro 54.242,33, Parte_1
oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., a titolo di canoni di affitto percepiti nel periodo
compreso tra il 10.05.2022 ed il 18.07.2022 da Benetton Group S.r.l., affittuaria del ramo d'azienda
ceduto all'esponente a far data dal 10.05.2022;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali.
Per parte convenuta:
1) In via preliminare e pregiudiziale: dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del
Tribunale di Trieste;
2) Nel merito: rigettare la domanda avanzata dalla ricorrente, perché infondata sia in fatto che in
diritto;
3) condannare al pagamento delle spese e del compenso professionale di causa in favore della CP_1
[...]
In via istruttoria:
Si contestano le istanze istruttorie della ricorrente come capitolate in quanto documentalmente
provate, così come si contestano l'indicazione a teste dell'avv. , perché Testimone_1
legale rappresentante della ricorrente e incompatibile ai sensi dell'art.246 c.p.c
Ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, preceduti dal rituale “vero che”:
1) Gli unici accordi tra le parti sono quelli cristallizzati nell'atto di cessione del ramo d'azienda del
10.05.2022 a rogito Notaio Per_1
2) Vero che l'atto notarile del 18.07.2022 è un atto di mero avveramento delle condizioni e non un
atto modificativo e/o integrativo degli accordi del 10 Maggio 2022; Si indica quale testimone sul primo capitolo di prova il Dott. , residente in [...]
RG (Lugano-Svizzera) e si indica quale testimone sul secondo capitolo di prova il Notaio
dott. con studio in Brescia, via Elia Capriolo n.48. Testimone_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. la instaurava il presente giudizio nei Parte_1
confronti di al fine di ottenerne la condanna al versamento di somme versate a titolo di CP_1
canoni di locazione.
La ricorrente in particolare esponeva:
- che con atto in data 10.05.2022 acquistava da il ramo d'azienda corrente in CP_1
Trieste, Via Ponchielli, n. 3, comprensivo dell'autorizzazione amministrativa di vendita al dettaglio per generi non alimentari, degli impianti, nonché della proprietà dell'immobile di esercizio dell'attività;
- che il contratto de quo era sottoposto alle seguenti condizioni sospensive: - mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del , stante la presenza sull'edificio Controparte_2
del vincolo di cui al D. Lgs. 29.10.1999, n. 490; - mancato esercizio del diritto di prelazione contrattualmente previsto a favore di Benetton Group S.r.l., società affittuaria del ramo d'azienda;
- che successivamente, con atto notarile in data 18.07.2022, le parti riconoscevano reciprocamente l'avveramento della condizione sospensiva e che pertanto “l'atto di cessione
di ramo d'azienda in data 10.05.2022 n. 12164 / 7753 di rep. Notaio Testimone_3
sopra citato è in grado di produrre, così come produce, ogni effetto, con il conseguente
trasferimento del ramo d'azienda sopra descritto, comprensivo dell'unità immobiliare
descritta in premessa, a favore della società “ , a far tempo Parte_1
dalla data di stipula del predetto contratto di cessione di ramo d'azienda”;
- che ciò era a conferma della retroattività degli effetti del contratto stesso, ai sensi dell'art.
- 1360 c.c.; - che sia in sede di stipulazione sia dell'atto di cessione del 10.05.2022, sia dell'atto di avveramento di condizioni sospensive del 18.07.2022, il legale rappresentante di CP_1
dott.ssa , confermava che, stante la retroattività degli effetti della cessione, Persona_2
la società cedente avrebbe provveduto al versamento in favore dell'odierna ricorrente dei canoni d'affitto percepiti da Benetton Group S.r.l. per il periodo compreso tra il 10.05.2022
ed il 18.07.2022, per un totale di Euro 54.242,33 (Euro 46.027,40 oltre IVA per canoni, da cui detrarre l'IMU a carico di per lo stesso periodo pari ad Euro Parte_1
1.911,10);
- che, viceversa, la convenuta non procedeva al versamento della somma dovuta a titolo di canoni di locazione incassati nel periodo sopra indicato.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando quanto ex adverso dedotto e, in via CP_1
preliminare, eccependo l'incompetenza territoriale del tribunale adito, trattandosi di causa di locazione ed essendo l'immobile sito in trieste;
nel merito evidenziava come l'art. 1361 c.c. prevedeva espressamente che i frutti civili fossero dovuti solo dal giorno dell'avveramento della condizione,
salvo diverse pattuizioni fra le parti.
Il giudice, rilevato come la controversia avesse ad oggetto il trasferimento di un ramo di azienda e non un rapporto di locazione, disponeva la conversone del rito e, senza avere dato corso ad attività
istruttoria alcuna, rinviava per la decisione della causa.
A seguito del provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza dell'11.12.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta,
sull'esclusivo presupposto che la controversia avesse ad oggetto un rapporto di locazione e che,
pertanto, dovesse trovare applicazione il foro speciale previsto per tale tipologia di controversia, ossia il foro del logo in cui si trovi l'immobile locato. Come, viceversa, già rilevato in corso di causa, la presente controversia attiene all'adempimento delle obbligazioni contratte in forza della stipula di un contratto di cessione di ramo d'azienda, rispetto al quale non triova applicazione il foro di cui all'art. 21 c.p.c.
Non avendo sotto altri profili contestato la competenza del Tribunale adito, l'eccezione in esame deve essere disattesa.
Passando al merito della controversia, l'art. 1361 c.c. al secondo comma dispone che “salvo diverse
disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione
si è avverata”.
Se, pertanto, nel rapporto fra le parti del contratto sottoposto a condizione la regola generale è l'effetto retroattivo dell'avveramento della condizione (art. 1360 c.c.), quanto ai frutti percepiti dai beni oggetto del contratto condizionato l'articolo successivo prevede che gli stessi rimangano in capo al titolare originario sino alla data di avveramento della condizione.
Parte attrice, tuttavia, ha sostenuto come nel caso di specie ricorrerebbe l'ipotesi di esclusione di cui all'incipit della norma, nel senza che il legale rappresentante della cedente avrebbe dichiarato in occasione della stipula del contratto di cessione del ramo di azienda e anche in occasione dell'atto ricognitivo dell'avveramento della condizione che avrebbe riconosciuto alla cessionaria i canoni di locazione percepito nel periodo di pendenza della condizione.
Sennonchè va osservato come tale pattuizione avrebbe dovuto rivestire la forma scritta a pena di nullità ex art. 2556 c.c., il quale prevede la forma scritta ad probationem per i contratti di cessione del ramo di azienda e, in ogni caso, la forma scritta ad substantiam per le cessioni di ramo di azienda contenenti diritti reali immobiliari.
Per effetto di tale disposizione, pertanto, si resa superflua la prova testimoniale invocata da parte attrice in ordine alle dichiarazioni verbali che il rappresentante legale della cedente avrebbe fatto,
trattandosi di pattuizione che, anche qualora attestata, sarebbe stata comunque nulla per difetto di forma solenne.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, la domanda attorea non può trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 8.050,00, oltre c.p.a., di cui euro 7.050,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
- condanna la ricorrente a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.050,00, oltre c.p.a., di cui euro 7.050,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 12 dicembre 2025
Il giudice
SC RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SC Matteo RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11429/2022 promossa da:
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. Parte_1 P.IVA_1
GI LA, RI AT
parte attrice contro
cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. D'AMICO SILVIO, VIA GORGHI CP_1 P.IVA_2
11 UDINE
parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- in via principale: condannare in persona del proprio legale rappre-sentante pro CP_1
tempore, al versamento in favore di della somma di Euro 54.242,33, Parte_1
oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., a titolo di canoni di affitto percepiti nel periodo
compreso tra il 10.05.2022 ed il 18.07.2022 da Benetton Group S.r.l., affittuaria del ramo d'azienda
ceduto all'esponente a far data dal 10.05.2022;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali.
Per parte convenuta:
1) In via preliminare e pregiudiziale: dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del
Tribunale di Trieste;
2) Nel merito: rigettare la domanda avanzata dalla ricorrente, perché infondata sia in fatto che in
diritto;
3) condannare al pagamento delle spese e del compenso professionale di causa in favore della CP_1
[...]
In via istruttoria:
Si contestano le istanze istruttorie della ricorrente come capitolate in quanto documentalmente
provate, così come si contestano l'indicazione a teste dell'avv. , perché Testimone_1
legale rappresentante della ricorrente e incompatibile ai sensi dell'art.246 c.p.c
Ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, preceduti dal rituale “vero che”:
1) Gli unici accordi tra le parti sono quelli cristallizzati nell'atto di cessione del ramo d'azienda del
10.05.2022 a rogito Notaio Per_1
2) Vero che l'atto notarile del 18.07.2022 è un atto di mero avveramento delle condizioni e non un
atto modificativo e/o integrativo degli accordi del 10 Maggio 2022; Si indica quale testimone sul primo capitolo di prova il Dott. , residente in [...]
RG (Lugano-Svizzera) e si indica quale testimone sul secondo capitolo di prova il Notaio
dott. con studio in Brescia, via Elia Capriolo n.48. Testimone_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. la instaurava il presente giudizio nei Parte_1
confronti di al fine di ottenerne la condanna al versamento di somme versate a titolo di CP_1
canoni di locazione.
La ricorrente in particolare esponeva:
- che con atto in data 10.05.2022 acquistava da il ramo d'azienda corrente in CP_1
Trieste, Via Ponchielli, n. 3, comprensivo dell'autorizzazione amministrativa di vendita al dettaglio per generi non alimentari, degli impianti, nonché della proprietà dell'immobile di esercizio dell'attività;
- che il contratto de quo era sottoposto alle seguenti condizioni sospensive: - mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del , stante la presenza sull'edificio Controparte_2
del vincolo di cui al D. Lgs. 29.10.1999, n. 490; - mancato esercizio del diritto di prelazione contrattualmente previsto a favore di Benetton Group S.r.l., società affittuaria del ramo d'azienda;
- che successivamente, con atto notarile in data 18.07.2022, le parti riconoscevano reciprocamente l'avveramento della condizione sospensiva e che pertanto “l'atto di cessione
di ramo d'azienda in data 10.05.2022 n. 12164 / 7753 di rep. Notaio Testimone_3
sopra citato è in grado di produrre, così come produce, ogni effetto, con il conseguente
trasferimento del ramo d'azienda sopra descritto, comprensivo dell'unità immobiliare
descritta in premessa, a favore della società “ , a far tempo Parte_1
dalla data di stipula del predetto contratto di cessione di ramo d'azienda”;
- che ciò era a conferma della retroattività degli effetti del contratto stesso, ai sensi dell'art.
- 1360 c.c.; - che sia in sede di stipulazione sia dell'atto di cessione del 10.05.2022, sia dell'atto di avveramento di condizioni sospensive del 18.07.2022, il legale rappresentante di CP_1
dott.ssa , confermava che, stante la retroattività degli effetti della cessione, Persona_2
la società cedente avrebbe provveduto al versamento in favore dell'odierna ricorrente dei canoni d'affitto percepiti da Benetton Group S.r.l. per il periodo compreso tra il 10.05.2022
ed il 18.07.2022, per un totale di Euro 54.242,33 (Euro 46.027,40 oltre IVA per canoni, da cui detrarre l'IMU a carico di per lo stesso periodo pari ad Euro Parte_1
1.911,10);
- che, viceversa, la convenuta non procedeva al versamento della somma dovuta a titolo di canoni di locazione incassati nel periodo sopra indicato.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando quanto ex adverso dedotto e, in via CP_1
preliminare, eccependo l'incompetenza territoriale del tribunale adito, trattandosi di causa di locazione ed essendo l'immobile sito in trieste;
nel merito evidenziava come l'art. 1361 c.c. prevedeva espressamente che i frutti civili fossero dovuti solo dal giorno dell'avveramento della condizione,
salvo diverse pattuizioni fra le parti.
Il giudice, rilevato come la controversia avesse ad oggetto il trasferimento di un ramo di azienda e non un rapporto di locazione, disponeva la conversone del rito e, senza avere dato corso ad attività
istruttoria alcuna, rinviava per la decisione della causa.
A seguito del provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza dell'11.12.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta,
sull'esclusivo presupposto che la controversia avesse ad oggetto un rapporto di locazione e che,
pertanto, dovesse trovare applicazione il foro speciale previsto per tale tipologia di controversia, ossia il foro del logo in cui si trovi l'immobile locato. Come, viceversa, già rilevato in corso di causa, la presente controversia attiene all'adempimento delle obbligazioni contratte in forza della stipula di un contratto di cessione di ramo d'azienda, rispetto al quale non triova applicazione il foro di cui all'art. 21 c.p.c.
Non avendo sotto altri profili contestato la competenza del Tribunale adito, l'eccezione in esame deve essere disattesa.
Passando al merito della controversia, l'art. 1361 c.c. al secondo comma dispone che “salvo diverse
disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione
si è avverata”.
Se, pertanto, nel rapporto fra le parti del contratto sottoposto a condizione la regola generale è l'effetto retroattivo dell'avveramento della condizione (art. 1360 c.c.), quanto ai frutti percepiti dai beni oggetto del contratto condizionato l'articolo successivo prevede che gli stessi rimangano in capo al titolare originario sino alla data di avveramento della condizione.
Parte attrice, tuttavia, ha sostenuto come nel caso di specie ricorrerebbe l'ipotesi di esclusione di cui all'incipit della norma, nel senza che il legale rappresentante della cedente avrebbe dichiarato in occasione della stipula del contratto di cessione del ramo di azienda e anche in occasione dell'atto ricognitivo dell'avveramento della condizione che avrebbe riconosciuto alla cessionaria i canoni di locazione percepito nel periodo di pendenza della condizione.
Sennonchè va osservato come tale pattuizione avrebbe dovuto rivestire la forma scritta a pena di nullità ex art. 2556 c.c., il quale prevede la forma scritta ad probationem per i contratti di cessione del ramo di azienda e, in ogni caso, la forma scritta ad substantiam per le cessioni di ramo di azienda contenenti diritti reali immobiliari.
Per effetto di tale disposizione, pertanto, si resa superflua la prova testimoniale invocata da parte attrice in ordine alle dichiarazioni verbali che il rappresentante legale della cedente avrebbe fatto,
trattandosi di pattuizione che, anche qualora attestata, sarebbe stata comunque nulla per difetto di forma solenne.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, la domanda attorea non può trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 8.050,00, oltre c.p.a., di cui euro 7.050,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
- condanna la ricorrente a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.050,00, oltre c.p.a., di cui euro 7.050,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 12 dicembre 2025
Il giudice
SC RR