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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6959/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RA OT Presidente rel. dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Maria Monia Monti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
● dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori
e in Brescia in data 19.09.1998, trascritto nei Registri degli Atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del medesimo Comune, anno 1998, n. 509, Parte II, Serie A, altresì trascritto nei registri di stato Civile del Comune di Limbiate al n. 90, Parte II, Serie B, anno 1998;
● ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché di provvedere agli ulteriori incombenti di Legge, disponendo altresì la comunicazione del provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ove l'atto di matrimonio risulta parimenti trascritto, per le annotazioni di competenza.
● dichiarare compensate le spese legali alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale sita in Varedo (MB), Via Vincenzo Monti n. 1/D, di proprietà esclusiva del signor , viene allo stesso assegnata in via definitiva, continuando a rimanere nella sua Parte_1 esclusiva disponibilità; 2) l'immobile sito in Varedo (MB), Via Michelangelo Buonarroti n. 4, di proprietà esclusiva del signor , continuerà ad essere concesso in comodato gratuito alla signora Parte_1 Pt_2
la quale continuerà a farsi integralmente carico delle spese ordinarie relative al detto bene;
[...]
3) il signor si obbliga a provvedere integralmente al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1 sino alla loro piena indipendenza economica, assumendosi completamente l'onere sia Persona_2 delle spese ordinarie sia di quelle straordinarie;
4) il signor si obbliga a versare alla signora a titolo di assegno divorzile, la Parte_1 Pt_2 somma mensile di € 150,00. Tale importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 10 di ciascun mese
e sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
5) le parti dichiarano di aver tra loro definito compiutamente tutti i rapporti economici e patrimoniali esistenti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi ulteriore pretesa di carattere economico e patrimoniale, per qualunque causa, ragione o titolo, e pertanto dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata in data 2 marzo 2017 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
a Brescia in data 19.09.1998 (atto n. 509, Parte II, Serie A del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Brescia), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brescia, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 04.12.2025.
Il Presidente est.
RA OT
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RA OT Presidente rel. dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Maria Monia Monti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
● dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori
e in Brescia in data 19.09.1998, trascritto nei Registri degli Atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del medesimo Comune, anno 1998, n. 509, Parte II, Serie A, altresì trascritto nei registri di stato Civile del Comune di Limbiate al n. 90, Parte II, Serie B, anno 1998;
● ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché di provvedere agli ulteriori incombenti di Legge, disponendo altresì la comunicazione del provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ove l'atto di matrimonio risulta parimenti trascritto, per le annotazioni di competenza.
● dichiarare compensate le spese legali alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale sita in Varedo (MB), Via Vincenzo Monti n. 1/D, di proprietà esclusiva del signor , viene allo stesso assegnata in via definitiva, continuando a rimanere nella sua Parte_1 esclusiva disponibilità; 2) l'immobile sito in Varedo (MB), Via Michelangelo Buonarroti n. 4, di proprietà esclusiva del signor , continuerà ad essere concesso in comodato gratuito alla signora Parte_1 Pt_2
la quale continuerà a farsi integralmente carico delle spese ordinarie relative al detto bene;
[...]
3) il signor si obbliga a provvedere integralmente al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1 sino alla loro piena indipendenza economica, assumendosi completamente l'onere sia Persona_2 delle spese ordinarie sia di quelle straordinarie;
4) il signor si obbliga a versare alla signora a titolo di assegno divorzile, la Parte_1 Pt_2 somma mensile di € 150,00. Tale importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 10 di ciascun mese
e sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
5) le parti dichiarano di aver tra loro definito compiutamente tutti i rapporti economici e patrimoniali esistenti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi ulteriore pretesa di carattere economico e patrimoniale, per qualunque causa, ragione o titolo, e pertanto dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata in data 2 marzo 2017 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
a Brescia in data 19.09.1998 (atto n. 509, Parte II, Serie A del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Brescia), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brescia, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 04.12.2025.
Il Presidente est.
RA OT