Rigetto
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/12/2025, n. 9620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9620 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09620/2025REG.PROV.COLL.
N. 08123/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8123 del 2022, proposto dalla signora DI IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pozzuoli, via Nicola Fasano, 5;
contro
Ministero della Cultura e Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Pozzuoli, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione sesta) n. 1627/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. IN AD e udito per l’appellante l’avvocato Bruno Garante per delega orale dell’avvocato Giovanni Basile.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora IN DI chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento prot. n. 23177 del 22 dicembre 2024 con cui la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Napoli ha espresso parere negativo al condono di una veranda realizzata nell’immobile di proprietà.
2. Deduce in fatto l’appellante che:
-in data 1° febbraio 1995 ha presentato istanza di condono ex l. 724/1994 per una veranda di mq. 22,29, realizzata in aderenza ad un torrino scale, di pertinenza dell’unità immobiliare ubicata in Pozzuoli alla Via Piscinelle n. 2;
-sia il responsabile del procedimento che la commissione per il paesaggio esprimevano parere favorevole al condono;
-con provvedimento prot. n. 23177 del 22.12.2014, preceduto da preavviso di diniego, la Soprintendenza esprimeva parere negativo, osservando che la veranda, di alluminio anodizzato con copertura in lamiere coibentate e di cattiva qualità formale, costituisce “ organismo in contrasto, per materiali e tipologia edilizia, nonché per connotazione di precarietà strutturale ed esecutiva, con le caratteristiche paesaggistiche del contesto e con le connotazioni specifiche della preesistenza di cui risulta ampliamento e superfetazion e”.
3. L’interessata impugnava sia il parere negativo della Soprintendenza che il provvedimento prot. n. 62858 del 03.10.2016 con cui il Comune di Pozzuoli, recependo il parere in questione, negava il condono.
4. Il T.a.r. per la Campania, sezione sesta, con sentenza n. 1627 del 10 marzo 2022, respingeva il ricorso, rilevando che le censure proposte attengono al merito tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale.
5. La signora IN ha interposto appello, articolando i seguenti motivi di gravame.
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 104/2010 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – ERROR IN JUDICANDO - VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 146 DEL D. LGS. 21.01.2004 N. 42 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE N.T.A. DEL P.T.P. DEI CAMPI FLEGREI APPROVATO CON D.M. 26.04.1999, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 167 DEL 19.07.1999 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 32 DELLA L. 28.02.1985 N.47 E DELL’ART. 1, COMMA 10 DELLA L. 27.12.1997 N. 449 – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 07.08.1990 N. 241 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA ED ALTRI PROFILI.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 104/2010 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – ERROR IN JUDICANDO - VIOLAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA REDATTO TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA SOPRINTENDENZA DEI BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ TRA ATTI - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - MANCATA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA ED ALTRI PROFILI
3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 104/2010 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – ERROR IN JUDICANDO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10-BIS E 21 OCTIES DELLA L. 07.08.1990 N. 241 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE – PERPLESSITÀ - MANIFESTA INGIUSTIZIA.
4. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.
6. Si sono costituiti in resistenza il Ministero della cultura e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Napoli.
7. Il Comune di Pozzuoli non si è costituito in giudizio.
8. In vista dell’udienza di trattazione, l’appellante ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento.
9. All’udienza di smaltimento del 1° ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello è infondato.
11. Con i primi tre motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione e di sinteticità degli atti, l’appellante deduce: a) il vizio di istruttoria e di motivazione del parere impugnato poiché fondato su circostanze erronee ed in contrasto con quelle accertate dall’amministrazione comunale; b) la violazione del protocollo di intesa tra la Regione Campania e la Soprintendenza del 25 luglio 2001 con cui è stato stabilito che l’autorità preposta alla tutela del vincolo può subordinare il rilascio del nulla osta all’esecuzione di opere di riqualificazione “ idonee a consentire e/o a migliorare l’inserimento dei manufatti abusivi nei contesti tutelati ”; c) la mancanza di una congrua motivazione circa il mancato accoglimento delle osservazioni presentate dalla ricorrente ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/1990.
12. Le censure sono infondate.
13. Secondo la giurisprudenza, il parere negativo formulato dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che ha valore vincolante e preclusivo del procedimento di condono edilizio, può essere sinteticamente motivato con riferimento alla descrizione delle opere e al contesto nelle quali sono collocate, essendo la difesa del paesaggio valore costituzionale primario (Cons. Stato sez. VI, 10 gennaio 2024 n. 344; sez. VI 18 aprile 2025 n. 3399).
14. L’applicazione delle coordinate giurisprudenziali alla fattispecie per cui è causa escludono il prospettato vizio di istruttoria e di motivazione, atteso che:
-la Soprintendenza ha espresso parere negativo rilevando che si tratta di una veranda 84,96 mq, in alluminio anodizzato con copertura in lamiere coibentate, di cattiva qualità formale e che l’opera in questione “ per materiali e tipologia edilizia nonché per connotazione di precarietà strutturale ed esecutiva ” costituisce organismo in contrasto sia “ con le caratteristiche paesaggistiche del contesto ” (il territorio del Comune di Pozzuoli, vincolato ex d.m. 12.09.1957 e d.m. 28.03.1985) sia “ con le connotazioni specifiche del preesistente di cui risulta ampliamento e superfetazione ”;
- i profili paesaggistici sopra evidenziati non sono stati presi in considerazione né nella relazione illustrativa del responsabile del procedimento né nel parere nella Commissione edilizia comunale, i quali richiamano unicamente le modeste dimensioni del manufatto e il carattere fortemente antropizzato del contesto, circostanze che, di per sé, non costituiscono ragioni sufficienti a sorreggere il giudizio favorevole di compatibilità paesaggistica (Cons. Stato, sez. VI, 05/02/2025, n. 902);
-le valutazioni di compatibilità ambientale espresse dal tecnico di parte si risolvono in un giudizio di merito tecnico che non evidenzia alcuna irragionevolezza o illogicità di quello, di segno opposto, espresso dall’amministrazione specificatamente preposta alla tutela del vincolo;
-il protocollo di intesa tra la Regione Campania e Soprintendenza del 25 luglio 2001, che consente di subordinare il rilascio del nulla osta paesaggistico all’esecuzione di opere di mitigazione, riguarda i casi di “sanabilità” degli interventi abusivi, mentre, nel caso di specie, il manufatto è radicalmente insanabile per materiali e tipologia costruttiva;
-la Soprintendenza ha puntualmente esaminato le osservazioni prodotte dal privato, chiarendo le ragioni del mancato accoglimento sia del proposto progetto di mitigazione (che si sostanzia nella demolizione dell’opera e nella sua sostituzione con una struttura in legno) sia della doglianza relativa al difetto di istruttoria per la sopravvenienza del vincolo paesaggistico rispetto alla realizzazione dell’abuso (sul punto l’amministrazione ha correttamente richiamato la giurisprudenza relativa alla necessaria valutazione di compatibilità paesaggistica del manufatto anche in caso di vincolo sopravvenuto: cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 3/04/2024 n. 3047; sez. VI 17/10/2019 n. 7055).
15. In conclusione, i primi tre motivi di appello devono essere respinti, circostanza che determina la reiezione sia del quarto motivo, con cui si lamenta l’illegittimità, in via derivata, del provvedimento comunale di conclusione negativa del procedimento, che dell’intero appello, unitamente all’istanza istruttoria ivi formulata.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore del Ministero della Cultura e della Soprintendenza, mentre nulla si dispone sul punto con riguardo al Comune di Pozzuoli, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento a favore del Ministero della Cultura e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Napoli delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Nulla spese con riguardo al Comune di Pozzuoli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
DA Di RL, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
IN AD, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN AD | DA Di RL |
IL SEGRETARIO