Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 27/03/2025, n. 8115
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Ordinanza 27 marzo 2025

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In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto alla base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola in due valutazioni: una analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria e una complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, magari non raggiunta con certezza considerandoli atomisticamente, con la conseguente censurabilità in cassazione della decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva ritenuto regolare la contabilità e la fatturazione del contribuente, che, per un anno, aveva totalmente omesso di contabilizzare e fatturare i compensi percepiti, accreditati su un conto corrente nello Stato di San Marino).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 27/03/2025, n. 8115
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8115
    Data del deposito : 27 marzo 2025

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