TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 2219
TAR
Sentenza 31 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 39 TULPS - Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, sviamento contraddittorietà, difetto di motivazione

    Il Collegio rileva che la censura in ordine al non corretto utilizzo del potere cautelare da parte della Prefettura è infondata non emergendo la prospettata irragionevolezza temporale. La disposizione di cui all'art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 non stabilisce alcun termine per l'adozione del decreto di divieto. Inoltre, il provvedimento impugnato ha richiamato una nota del Comando Provinciale dei Carabinieri del 9.4.2024 che forniva notizie aggiornate sulla posizione del ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 11, 38, 39 e 43 del TLPS – Eccesso di potere per carenza di presupposti. Erronea valutazione e travisamento dei fatti. Illogicità manifesta

    Il Collegio osserva che nell’impugnato provvedimento l’Amministrazione ha evidenziato in modo puntuale, concreto e ragionevole che le circostanze risultate nei confronti del ricorrente (l’episodio della detenzione abusiva di armi, considerata l’autonomia del procedimento amministrativo rispetto al processo penale, i molteplici e gravi precedenti penali a carico dello stesso, unitamente al decreto di revoca del porto d’armi emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 8.4.2021) hanno fornito un quadro indiziario che depone in termini di verosimiglianza quanto all’inaffidabilità del medesimo circa l’uso delle armi.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità manifesta

    Il Collegio osserva che nell’impugnato provvedimento l’Amministrazione ha evidenziato in modo puntuale, concreto e ragionevole che le circostanze risultate nei confronti del ricorrente (l’episodio della detenzione abusiva di armi, considerata l’autonomia del procedimento amministrativo rispetto al processo penale, i molteplici e gravi precedenti penali a carico dello stesso, unitamente al decreto di revoca del porto d’armi emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 8.4.2021) hanno fornito un quadro indiziario che depone in termini di verosimiglianza quanto all’inaffidabilità del medesimo circa l’uso delle armi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 2219
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 2219
    Data del deposito : 31 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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