Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02219/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01503/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1503 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Simone Giardina e Antonio Franco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Interno e l’U.T.G. - Prefettura di Cosenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
La Questura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- del decreto prefettizio n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il 5.6.2024, inerente il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi collegati e consequenziali ancorché di estremi sconosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. RI De IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione del decreto prefettizio inerente il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente con obbligo di vendere o cedere le armi e le munizioni a persona munita di idoneo titolo o ad armeria privata.
2. Rappresenta il ricorrente che era stato autorizzato a detenere munizioni ma, all’esito del controllo effettuato in data 26.6.2020, era risultato detenere una munizione in più (15, anziché 14) e deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di “ detenzione abusiva di munizione ”; che a proprio carico sarebbero risultati precedenti penali per ricettazione, lesioni personali in concorso e favoreggiamento personale in concorso e segnalati precedenti di polizia per furto aggravato, abbandono di minori, lesioni personali, maltrattamenti in famiglia, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, colpa del custode con l’aggravante del metodo mafioso, e minacce; che, in data 21.4.2021, il porto d’armi era stato revocato; che quanto al contestato reato di detenzione abusiva di munizione, era stata disposta l’archiviazione non essendo il reato punibile per particolare tenuità del fatto.
3. Nei motivi del ricorso e rubricati il primo “ I – Violazione e falsa applicazione art. 39 TULPS - Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, sviamento contraddittorietà, difetto di motivazione. ”, il secondo “ II – Violazione e falsa applicazione art. 11. 38, 39 e 43 del TLPS – Eccesso di potere per carenza di presupposti. Erronea valutazione e travisamento dei fatti. Illogicità manifesta ” e il terzo “ III – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità manifesta ”, il ricorrente ha denunciato che la Prefettura avrebbe fatto un uso distorto del potere cautelare avendo notificato l’impugnato decreto in data 5.6.2024 nonostante la richiesta di adozione del provvedimento cautelare da parte dei Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- risalisse al mese di giugno del 2021 e non avrebbe motivato in ordine al ritardo; che le circostanze indicate a fondamento del giudizio di inaffidabilità sarebbero risultate irrilevanti, generiche e prive di adeguata motivazione.
4. Nel costituirsi il Ministero dell’Interno e l’U.T.G. - Prefettura di Cosenza hanno chiesto il rigetto del ricorso deducendo che la determinazione prefettizia di inibire la detenzione di armi e munizioni sarebbe stata adottata sulla base di elementi concreti sintomatici di una condotta del ricorrente non improntata a quella affidabilità, equilibrio e buona condotta richiesti dall’ordinamento per la gestione di beni potenzialmente pericolosi per la pubblica sicurezza.
5. Alla udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Il ricorso va rigettato per le ragioni che si indicano di seguito.
7. Il Collegio rileva che la censura in ordine al non corretto utilizzo del potere cautelare da parte della Prefettura è infondata non emergendo la prospettata irragionevolezza temporale.
7.1. Ebbene l’art. 39 del R. D. 18 giugno 1931, n. 773 stabilisce che: “ Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne. Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 .”.
7.2. Il Collegio osserva che nella richiamata disposizione non è stabilito alcun termine rispetto all’adozione del decreto che preclude la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti salvo l’obbligo, nei casi d'urgenza, per gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza che provvedano all'immediato ritiro cautelare di darne immediata comunicazione al Prefetto.
7.3. In ogni caso, al di là del dato letterale della citata disposizione, non emerge la prospettata irragionevolezza temporale dal momento che nell’impugnato provvedimento l’Amministrazione ha richiamato la nota n. -OMISSIS- “P” del 9.4.2024 con la quale il Comando Provinciale dei Carabinieri aveva fornito notizie aggiornate sulla posizione del ricorrente sia in ordine all’adozione del decreto di revoca del porto d’armi emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 8.4.2021 e sia quanto all’inaffidabilità dello stesso pur a fronte dell’archiviazione della notizia di reato sulla detenzione abusiva di armi.
8. Parimenti vanno disattese le ulteriori censure in ordine alla erronea e travisata valutazione dei fatti emersi a carico del ricorrente e ai difetti di istruttoria e di motivazione sull’accertata inaffidabilità.
8.1. Il Collegio osserva che nell’impugnato provvedimento l’Amministrazione ha evidenziato in modo puntuale, concreto e ragionevole che le circostanze risultate nei confronti del ricorrente (l’episodio della detenzione abusiva di armi, considerata l’autonomia del procedimento amministrativo rispetto al processo penale, i molteplici e gravi precedenti penali a carico dello stesso, unitamente al decreto di revoca del porto d’armi emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 8.4.2021) hanno fornito, in assenza di elementi idonei a fornire prova contraria, un quadro indiziario che depone in termine di verosimiglianza quanto all’inaffidabilità del medesimo circa l’uso delle armi.
9. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
10. I peculiari profili, anche sotto il profilo interpretativo della vicenda, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD ST, Presidente
LA Ciconte, Referendario
RI De IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI De IO | RD ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.