Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 18/02/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 35/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
Composta dai Signori Magistrati EL RI Presidente
UG EC DI
EL NI DI - relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 74813 R.G. nei confronti di MA AT RI, nella qualità di agente contabile per il conto n. 27589, carta di credito n. **** **** ***4 2540, dell’Università degli Studi della Campania IG LL, per l’esercizio finanziario 2022.
Visti il conto giudiziale e gli altri atti del giudizio;
uditi nell’udienza del giorno 11.12.2025, con l’assistenza della Segretaria dott.ssa Rossella Latorre, il relatore EL NI, il rappresentante del Pubblico Ministero VPG Licia Centro e l’agente contabile MA AT RI.
FATTO
1. Con la relazione depositata il 15.9.2025, il Magistrato designato chiedeva l’iscrizione a ruolo del conto n. 27589 relativo alla gestione della carta di credito in uso alla dott.ssa AT RI MA agente contabile dell’Università degli Studi LL di Napoli, esercizio finanziario 2022.
Nello specifico prospettava in via preliminare il Magistrato istruttore rilevava l’omessa sottoscrizione del conto e la mancata conformità dello stesso al modello 23 del DPR 194/1996.
Nel pieno merito rilevava la violazione della disciplina del Decreto Ministeriale 9.12.1996 n. 701 e delle linee guida per l’utilizzo delle carte di credito approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’Università con la delibera n. 106 del 6.10.2016 e in particolare: a) il superamento del limite di spesa di € 2.500 mensili, atteso che risultava una spesa di € 3.122,10 ad agosto, di € 5.123,19 a settembre, di € 3.871,86 a ottobre; b) l’omessa motivazione in ordine alla spesa di € 1.550,00 per l’acquisto del permesso ZTL presso il Comune di Roma nonché di € 268 per la variazione dello stesso, spesa ritenuta anche non rientrante tra quelle consentite con lo strumento elettronico della carta di credito (art. 2 Linee Guida); c) l’omessa motivazione e autorizzazione alla spesa di € 448,77 per l’abbonamento a un canale live streaming; d) l’omessa motivazione e autorizzazione alla spesa di € 460,10 dei diritti di istruttoria dei Vigili del Fuoco per la valutazione del progetto di adeguamento prevenzione incendi per la realizzazione di archivi e per il pagamento della multa per la violazione al codice della strada di un’autovettura di servizio, spese oltretutto ritenute non rientranti tra quelle consentite attraverso lo strumento elettronico della carta di credito; e) l’omessa motivazione e autorizzazione alla spesa di € 2.454,23 per il noleggio di un autoveicolo di servizio.
Per le suddette ragioni chiedeva la condanna dell’agente contabile al pagamento di € 5.272,10.
2. Con la memoria del 25.9.2025 la Procura condivideva i rilievi relativi alle criticità riscontrate dal Magistrato relatore.
3. Con la memoria del 21.11.2025 l’agente contabile evidenziava: a) in riferimento all’assenza di sottoscrizione del conto, la stessa era solo una contestazione di carattere formale, atteso che il conto era stato regolarmente parificato e comunque era stata inviata tutta la documentazione richiesta; b) in ordine alla contestazione del superamento dei limiti di spesa, poneva in evidenza che con nota del 7.7.2020 (n. 123996) il plafond mensile era stato aumentato sino all’importo di € 7.000 mensili; c) in riferimento al pagamento del permesso per l’accesso alla zona ZTL del Comune di Roma, la relativa richiesta era stata avanzata dal Direttore Generale e il pagamento era avvenuto con pago pa e considerata l’imminente scadenza dello stesso si era ritenuto opportuno procedere con celerità mediante l’utilizzo della carta di credito; d) in riferimento alla mancanza della documentazione di spesa relativa al pagamento dell’abbonamento del canale Live Stream attivato nel 2015 per le esigenze dell’Ufficio di Segreteria del Rettorato, lo stesso era un servizio che richiedeva esclusivamente il pagamento con carta di credito (v. art. 1 linee guida); e) in riferimento alla mancanza della documentazione di spesa relativa al pagamento in favore dei Vigili del Fuoco e per la sanzione per la violazione del codice della strada dell’autovettura di servizio, poneva in evidenza che erano stati autorizzati dal dirigente del settore di riferimento e dal Direttore Generale; f) in ordine alla mancanza della documentazione di spesa relativa al noleggio di un autoveicolo di servizio sostitutivo, il relativo pagamento era risultato necessario per le tempistiche di reimmatricolazione conseguenti allo smarrimento della targa dell’autoveicolo precedentemente utilizzato e la procedura per il noleggio a breve termine richiedeva necessariamente l’utilizzo della carta di credito.
In definitiva, in considerazione della regolarità delle spese effettuate con la carta di credito, chiedeva il discarico del conto.
4. Nell’udienza dell’11.12.2025 la Procura, in considerazione della memoria dell’agente e in funzione di un approccio sostanzialistico, chiedeva il discarico del conto; l’agente MA ribadiva di aver sempre agito in adesione alla normativa dell’Ateneo e si riportava a quanto rappresentato nella memoria del 21.11.2025.
Esaurita la discussione dibattimentale, il giudizio era trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Tanto premesso, nella fattispecie in esame la Sezione è chiamata a decidere la questione concernente l’inammissibilità del giudizio per l’assenza della sottoscrizione del conto giudiziale, nonché l’irregolarità del conto per la gestione della carta di credito n. **** **** ***4 2540 da parte dell’agente contabile MA AT RI dell’Università degli Studi della Campania IG LL per l’esercizio finanziario 2022.
2. In via preliminare e in riferimento all’assenza di sottoscrizione del conto giudiziale depositato, questo Collegio ritiene, in considerazione delle peculiarità del giudizio di conto, che non si sia in presenza di una grave irregolarità, almeno nei termini indicati dall’art. 44 c.g.c. ma di una mera irregolarità, atteso che l’atto anche se non risulta conforme alle regole prescritte dall’art. 36 c.g.c. consente di individuare con facilità la paternità dello stesso; ciò significa che, limitatamente al caso in esame e in base alla documentazione versata in atti, l’omessa sottoscrizione non ha inciso né sul rapporto processuale né sulla costituzione in giudizio.
Nel caso in esame oltretutto il conto risulta esaminato e parificato con il Decreto n. 475/2023 del Direttore Generale, nonché analizzato dal Collegio dei revisori (verbale n. 481 del 3.8.2023), non residuando così ragioni per la dichiarazione di inammissibilità.
3. In ordine alla criticità riscontrata dal Magistrato relatore e afferente al superamento del limite di spesa mensile di € 2.500,00 in violazione dell’art. 7 delle Linee Guida delle carte di credito corporate dell’Università, l’agente contabile ha depositato la richiesta del 7.7.2020 del Direttore generale Gravina rivolta all’Unicredit di modifica del plafond mensile fino all’importo di € 7.000,00.
Ebbene il Collegio ritiene che a seguito della richiesta dell’incremento del plafond e della volontà dell’Università di ampliare il potere di spesa della carta di credito, non si possano ravvisare profili di illegittimità nel comportamento dell’agente contabile, atteso che lo stresso ha seguito le indicazioni dei vertici dell’Ateneo provvedendo a una serie di spese nei limiti dei 7.000,00 € concessi.
Il Collegio, in ogni caso, ritiene che l’Università debba valutare l’opportunità di provvedere alla modifica delle linee Guida qualora l’aumento del plafond abbia assunto una conformazione strutturale e non transitoria.
4. Per le ulteriori criticità riscontrate dal Magistrato relatore, il Collegio rileva che la normativa applicabile al caso in esame è l’art. 1 comma 2 del DM n. 701 del 9.12.1996 che consente l’utilizzo della carta di credito “qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie”, e gli artt. 1 e 2 delle Linee Guida dell’Ateneo che prescrivono l’utilizzo della carta di credito “qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie di effettuazione della spesa” e “per l’acquisto di beni e servizi in economia”.
Ebbene in applicazione della predetta disciplina vanno risolte, nel senso del corretto comportamento dell’agente contabile, le criticità riscontrate dal Magistrato relatore in ordine: al mandato di pagamento n. 6312/2022 di importo complessivo di € 1.550,00 afferente all’acquisto del permesso ZTL in favore del Comune di Roma ed ai mandati di pagamento n.ri 17659/2022; 19087-19145/2022 per un importo complessivo di € 268,00 per la variazione del predetto permesso; al mandato di pagamento n. 6413/2022 di importo pari a € 448,77 e relativo al rinnovo dell’abbonamento live stream; al mandato di pagamento n. 18332/2022 di € 2.545,23 e relativo al noleggio di un autoveicolo di servizio sostitutivo; ai mandati di pagamento n. 6325/2022 e n. 6326/2022 complessivamente di € 460,10 e relativi ai diritti d’istruttoria dei Vigili del Fuoco per la valutazione del progetto di adeguamento prevenzione incendi per realizzazione di archivi e per la sanzione per violazione del codice della strada di un’autovettura di servizio con connesse spese postali.
Ebbene, in base alla documentazione in atti, tutte le predette spese sono risultate giustificate per l’urgenza di procedere con l’acquisto del servizio e tutte risultano coincidenti con gli obiettivi istituzionali dell’Ateneo, rientrando anche nella tipologia degli acquisti in economia.
In alcuni specifici casi, come il noleggio dell’auto, l’abbonamento live streaming e il pagamento della sanzione per la violazione al codice della strada, il pagamento elettronico è risultato l’unico mezzo per l’acquisto del servizio (live streaming e noleggio auto) ovvero per il pagamento immediato della sanzione in misura ridotta al fine di evitare ulteriori aggravi per l’Università.
In sostanza il Collegio ritiene che sia stata rispettata la procedura di spesa, atteso che, trattandosi di acquisti in cui non risultava conveniente seguire l’ordinario processo consistente nell’impegno e nella prenotazione, la spesa ha avuto inizio con il pagamento disposto direttamente con carta di credito e on line, attraverso un’azione snella senza necessità di ulteriore documentazione, e con la dimostrazione degli acquisti effettuati.
Inoltre, sebbene siano risultati in alcuni casi mancanti i documenti di esplicita preventiva autorizzazione, il Collegio ritiene che la documentazione complessiva versata in atti consenta di dare per provato, sia pure in via presuntiva (trattasi di presunzione semplice ex art. 2729 c.c.), l’acquisto avvenuto a vantaggio dell’Ente pubblico dei beni e servizi in questione, e ciò anche attraverso l’incrocio dei dati risultanti dai contenuti delle fatture e dalle domande di acquisto provenienti dal competente ufficio, tenuto altresì conto della compatibilità del bene richiesto e/o autorizzato con la tipologia di servizio acquisito tramite l’e-commerce che ha rilasciato la documentazione fiscale, nonché considerando la coerenza tra il bene acquistato e le finalità istituzionali dell’Ente.
Pertanto, per quanto sopra affermato, il conto si appalesa regolare e l’agente contabile può essere ammesso a discarico.
5. In assenza di condanna non vi è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando, dichiara la regolarità del conto giudiziale n. 27589 e, pertanto, discarica il contabile MA AT RI.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 11 dicembre 2025.
Estensore Presidente
EL NI EL RI
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno 18/02/2026 Il Direttore della segreteria
RI IL
(firma digitale)