Sentenza 22 giugno 1985
Massime • 1
L'interesse della persona, fisica o giuridica, a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione, nonché, correlativamente, ad insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senza offendere l'onore o la reputazione, ovvero ledere il nome o l'immagine fisica, deve ritenersi qualificabile come posizione di diritto soggettivo, alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 della Costituzione in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, ed inoltre tutelabile in applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 7 cod. civ. con riguardo al diritto al nome, con la conseguente esperibilità, contro i suddetti comportamenti, di Azione inibitoria e di risarcimento del danno, nonché possibilità di ottenere, ai sensi del secondo comma del citato art. 7, la pubblicazione della sentenza che accolga la domanda, ovvero, se si tratti di lesione verificatasi a mezzo della stampa, anche la pubblicazione di una rettifica a norma dell'art. 42 della legge 5 agosto 1981 n. 416. (nella specie, un'intervista concessa dal direttore dell'istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori era stata utilizzata, mediante subdola estrapolazione di alcune frasi dal complessivo contesto, per avvalorare una campagna promozionale della vendita di sigarette "leggere", come se quel direttore, anziché contrario ad ogni uso di tabacco, si fosse manifestato in senso favorevole al consumo di dette sigarette. La S.C., risultando accertato dal giudice del merito che siffatta utilizzazione dell'intervista distorceva l'immagine sociale dell'istituto e del suo direttore, in relazione alla loro costante opera di prevenzione dei tumori e di campagna contro il fumo, ha ritenuto correttamente accordata dal predetto giudice la tutela contemplata dall'art. 7 cod. civ., enunciando il principio di cui sopra).*
Commentari • 11
- 1. Evoluzione della tutela della sfera personale del minoreAvv. Luisa Russo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Superamento di un'antica concezione – 2. La riservatezza del minore alla luce del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) – 3. La capacità del minore di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali 1. Superamento di un'antica concezione Riconoscere l'esistenza della sfera personale del minore e, dunque, il diritto del minore alla privacy è stato un approdo recente[1], poiché la (ormai superata) concezione tradizionale della potestà genitoriale poneva dei limiti alla libera espressione della personalità del fanciullo[2]. La riforma del diritto di famiglia del 1975[3] ha riformulato l'art. 147 c.c., riconoscendo al minore …
Leggi di più… - 2. Il diritto all’oblio europeo e i limiti al suo esercizioGiulio Del Vecchio · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 3. Il bilanciamento dei diritti costituzionali nelle regole comportamentali sull’uso dei social mediaper i dipendenti pubbliciGino Scaccia · https://ratioiuris.it/archivio/ · 9 marzo 2026
I – Prologo. Lo statuto costituzionale del dipendente pubblico. II – Libertà di manifestazione del pensiero e ambiente digitale. III. – I limiti applicabili ai dipendenti pubblici nell'uso dei social media. IV – Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e la rilevanza a fini disciplinari delle opinioni manifestate. I – Prologo. Lo statuto costituzionale del dipendente pubblico. La riflessione sulla disciplina dell'uso dei social media da parte dei dipendenti pubblici non può che muovere da una premessa di ordine teorico-generale concernente la struttura dei diritti fondamentali. Seguendo l'elaborazione concettuale di Robert Alexy, essi si presentano come imperativi di …
Leggi di più… - 4. Diritto all’oblio. Le tutele del diritto ad essere “dimenticati”Avv. Paola Minopoli · https://www.iusinitinere.it/
La ricerca di informazioni, notizie, dati diventa sempre più rapida, semplice, ormai possiamo dire immediata. Grandi ed innegabili i vantaggi delle nuove tecnologie che permettono la diffusione planetaria di fatti ed eventi, che sono pertanto automaticamente accessibili a tutti. Spesso però, agli utenti meno attenti può arrivare un'informazione superficiale, incompleta, remota, magari successivamente rilevatasi non veritiera o modificata da ulteriori eventi susseguitesi nel tempo. In questo scenario restano coinvolti soggetti cui sono attribuiti fatti, comportamenti e condotte in modo permanente, quasi come se gli eventi si cristallizzassero indelebilmente nel tempo arrivando a …
Leggi di più… - 5. Tutto a portata di click: quando il diritto all’informazione deve arrendersi dinanzi al diritto all’oblioAngelo Ciarafoni · https://www.iusinitinere.it/
Cass. Civ., Sez. I, Ord. (ud. 26-02-2021) 31-05-2021, n. 15160 Il diritto di ogni persona all'oblio, strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all'identità personale, deve essere bilanciato con il diritto della collettività all'informazione, sicché, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 Regolamento (UE) 2016/679, qualora sia pubblicato sul web un articolo di interesse generale ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, noto a livello nazionale, può essere disposta la deindicizzazione dell'articolo dal motore ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di tale soggetto, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/1985, n. 3769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3769 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1985 |
Testo completo
L'interesse della persona, fisica o giuridica, a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione, nonché, correlativamente, ad insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senza offendere l'onore o la reputazione, ovvero ledere il nome o l'immagine fisica, deve ritenersi qualificabile come posizione di diritto soggettivo, alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 della Costituzione in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, ed inoltre tutelabile in applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 7 cod. civ. con riguardo al diritto al nome, con la conseguente esperibilità, contro i suddetti comportamenti, di Azione inibitoria e di risarcimento del danno, nonché possibilità di ottenere, ai sensi del secondo comma del citato art. 7, la pubblicazione della sentenza che accolga la domanda, ovvero, se si tratti di lesione verificatasi a mezzo della stampa, anche la pubblicazione di una rettifica a norma dell'art. 42 della legge 5 agosto 1981 n. 416. (nella specie, un'intervista concessa dal direttore dell'istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori era stata utilizzata, mediante subdola estrapolazione di alcune frasi dal complessivo contesto, per avvalorare una campagna promozionale della vendita di sigarette "leggere", come se quel direttore, anziché contrario ad ogni uso di tabacco, si fosse manifestato in senso favorevole al consumo di dette sigarette. La S.C., risultando accertato dal giudice del merito che siffatta utilizzazione dell'intervista distorceva l'immagine sociale dell'istituto e del suo direttore, in relazione alla loro costante opera di prevenzione dei tumori e di campagna contro il fumo, ha ritenuto correttamente accordata dal predetto giudice la tutela contemplata dall'art. 7 cod. civ., enunciando il principio di cui sopra).*