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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 10/09/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere Avv. ROBERTO EUSTACCHIO SIVILLA Giudice Ausiliare
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.177 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello avverso la ordinanza ex art.702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il
26.2.2021 e pubblicata in pari data, e vertente tra
(c.f. ), (c.f. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e (c.f. ), rappresentate e difese dagli Avv.ti Francesco Parte_3 C.F._3
Canzoniero e Gino Ciancio ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Potenza, alla
Via Generale La Marmora n.33; APPELLANTI principali – APPELLATE incidentali
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e OP P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Benedetta Musco e Luca Zitiello ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla Via Mazzini n.23/A, presso lo studio dell'Avv. Enzo Giuseppe Maria Sarli;
APPELLATA principale – APPELLANTE incidentale
(c.f. ), contumace;
Controparte_2 C.F._4
APPELLATO principale e incidentale
trattenuta in decisione il 18.2.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 15.2.2025 ed il 17.2.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ordinanza ex art.702 ter c.p.c. emessa il 26.2.2021 e pubblicata in pari data il Tribunale di
Matera, adito da e con ricorso ex art.702 bis c.p.c. Parte_1 Parte_3 Parte_2
depositato il 13.6.2017 al fine di ottenere la pronuncia di condanna di in OP
persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni per responsabilità ex art.2049 c.c. sul presupposto che il sig. , dipendente dell'istituto di credito, a cui le ricorrenti Controparte_2 avevano affidato la gestione delle somme depositate sui loro conto correnti accesi presso quella avesse illegittimamente prelevato, senza autorizzazione, ingenti somme di denaro dai conti CP_1
correnti medesimi, accoglieva la domanda e condannava in solido la ed il sig. OP
, quest'ultimo chiamato in causa su iniziativa dell'istituto bancario, al Controparte_2 pagamento, in favore di , della somma di € 100.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed Parte_2 interessi, nonché il solo al pagamento della somma di € 73.796,92 oltre Controparte_2 accessori in favore di della somma di € 45.657,00 oltre accessori in favore di Parte_1
e della somma di € 121.422,41 oltre accessori in favore di inoltre, Parte_3 Parte_2
condannava il sig. alla refusione delle spese processuali in favore delle Controparte_2
ricorrenti ed al pagamento delle spese occorse per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, compensando le spese di giudizio tra le altre parti.
Con atto di citazione spedito il 29.3.2021 per la notificazione a mezzo del servizio postale le sigg.re e proponevano appello avverso il capo della Parte_1 Parte_3 Parte_2 decisione del Tribunale di Matera con il quale era stata esclusa la responsabilità dell'istituto bancario per una quota parte delle somme pure riconosciute in favore delle ricorrenti, configurando per taluni prelievi la responsabilità esclusiva del sig. e per altri prelievi la Controparte_2
responsabilità colposa concorrente delle ricorrenti. Pertanto, le sigg.re Parte_1 [...]
e convenivano dinanzi alla Corte di Appello di Potenza la Pt_3 Parte_2 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., ed il sig. affinché, in riforma
[...] Controparte_2 della decisione appellata, fosse accertata la responsabilità dell'istituto bancario in riferimento a tutti gli illeciti prelievi effettuati dal suo dipendente sui conti correnti intestati alle appellanti e fosse esclusa ogni responsabilità concorrente a carico delle spesse appellanti, con conseguente condanna in solido di in persona del legale rappresentante p.t., e del sig. OP P_
al pagamento delle somme pretese in primo grado, con vittoria di spese di lite.
[...]
Con comparsa depositata il 5.7.2021 si costituiva in giudizio la in persona del OP
legale rappresentante p.t., la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, contestava la fondatezza dei motivi articolati a sostegno del proposto gravame, di cui sollecitava l'integrale rigetto. Inoltre, l'istituto di credito spiegava appello incidentale affinché, in riforma della pronuncia di condanna operata nei suoi confronti dal giudice di prime cure, fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'istituto medesimo in relazione a tutte le domande azionate dalle ricorrenti e fosse dichiarata l'estinzione per prescrizione ex art.2947 ed ex art.2935 c.c. del diritto delle ricorrenti al risarcimento dei danni con riferimento alle condotte illecite poste in essere, rispettivamente, prima del 30.1.2009 e prima del 30.1.2004, con conseguente condanna di Pt_2
pag. 2 alla restituzione della somma già a lei corrisposta dall'istituto bancario in esecuzione Pt_2 dell'ordinanza impugnata. In via subordinata, la chiedeva, sempre in chiave di OP
appello incidentale, che fosse accertata la responsabilità del sig. nella Controparte_2
produzione dei danni sofferti dalle ricorrenti, con conseguente condanna dello stesso P_
a manlevare e tenere indenne l'istituto bancario di tutte le somme che l'istituto stesso
[...]
fosse stato costretto a corrispondere alle ricorrenti per effetto della decisione del giudice o, comunque, della minor somma ritenuta di giustizia in ragione dell'effettivo coinvolgimento del sig.
e della sua responsabilità. Il tutto con vittoria di spese di lite. Controparte_2
Non si costituiva in giudizio il sig. , del quale la Corte dichiarava la contumacia Controparte_2 con ordinanza depositata il 14.9.2021, disponendo la notificazione nei confronti dell'appellato contumace della comparsa di costituzione di contenente l'appello incidentale. OP
Per effetto di decreto presidenziale reso il 28.1.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 18.2.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le rispettive conclusioni con note scritte depositate il 15.2.2025 ed il 17.2.2025, con provvedimento emesso il 18.2.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Infondata si atteggia l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art.342 c.p.c., eccezione sollevata da con la comparsa di costituzione OP depositata il 5.7.2021. Invero, contrariamente a quanto opinato dall'istituto bancario, l'atto di impugnazione proposto da e esprime articolate Parte_1 Parte_3 Parte_2
ragioni di doglianza su punti specifici della ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. di primo grado, individuandosi con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della ordinanza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che le sigg.re e aspirano a veder Parte_1 Parte_3 Parte_2
riformati.
Del resto, con una rimarchevole pronuncia (sentenza 16 novembre 2017, n. 27199) la Corte di
Cassazione, Sezioni Unite civili, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal
DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal pag. 3 primo giudice;
resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Non è valutabile in questa sede l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., come formulata sempre da con la comparsa di costituzione depositata il OP
5.7.2021. Invero, come reso manifesto dal combinato disposto degli artt.348 ter co.1 e 350 c.p.c., la declaratoria di inammissibilità dell'appello per insussistenza di una ragionevole probabilità che il gravame sia accolto è provvedimento che la Corte può assumere alla prima udienza di trattazione sulla base di una valutazione discrezionale. Superata la fase della prima udienza di trattazione senza che la Corte abbia assunto l'ordinanza di inammissibilità ex art.348 ter c.p.c., è preclusa nel prosieguo del giudizio di impugnazione e, a maggior ragione, nella fase decisoria l'applicazione delle norme processuali di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.
***
Appello principale proposto da , e . Parte_1 Parte_3 Parte_2
L'appello è infondato e va respinto.
1.0 Con un primo motivo di impugnazione le appellanti hanno censurato la decisione del Tribunale di Matera in punto di configurabilità, a partire dall'anno 2010, di una responsabilità concorrente per colpa a carico delle sigg.re e con conseguente Parte_1 Parte_3 Parte_2
esclusione della responsabilità di senza neppure precisare se alle ricorrenti OP
fosse imputabile una condotta omissiva o commissiva.
Hanno sostenuto le appellanti che le doglianze avverso le operazioni bancarie contestate non potessero essere avanzate in data antecedente all'anno 2014, giacché soltanto a seguito della convocazione in data 16.1.2014 della sig.ra presso gli uffici della Guardia di Parte_3
Finanza di Matera le stesse appellanti avevano acquisito conoscenza degli illeciti perpetrati in loro danno dal . Controparte_2
In particolare, le appellanti hanno lamentato che il Tribunale di Matera nell'adottare la predetta decisione impugnata abbia omesso di valutare i seguenti elementi certi di prova:
a) che i prelevamenti di tutte le somme contestate fossero stati effettuati dal in Controparte_2
ragione del rapporto di lavoro che lo legava all'istituto bancario, senza che quest'ultimo provvedesse a controllare l'operato del proprio dipendente;
b) che il sia rimasto contumace in primo grado, circostanza questa valorizzata Controparte_2
dal primo giudice, sotto il profilo della mancata contestazione degli addebiti mossi, soltanto per pag. 4 fondare il convincimento che il si fosse appropriato delle somme incassate mediante la P_
presentazione allo sportello di moduli con firma apocrifa mentre lo stesso giudice ha negato, in modo illogico e contraddittorio, di estendere detto convincimento anche a tutte le restanti operazioni bancarie contestate dalle ricorrenti, ivi comprese, cioè, quelle su contabili in bianco recanti la sottoscrizione autografa delle stesse ricorrenti (e ciò “perchè la contumacia del è P_
sintomatica del riconoscimento di essersi appropriato di tutte le somme indicate nelle domande giudiziali”: v. pag.4 dell'atto di appello);
c) che il per i fatti dedotti in giudizio sia stato sottoposto a procedimento penale Controparte_2
definito con sentenza di patteggiamento ex art.444 c.p.p. neppure menzionata dal Tribunale di
Matera nell'ordinanza appellata;
d) che, come accertato a seguito di provvedimento ex art.210 c.p.c., in base alla produzione dei titoli in giudizio e del riscontro offerto da dalla Motorizzazione Civile, fosse stato Controparte_3 dimostrato che il avesse incassato n.19 vaglia postali di € 10.000,00 ciascuno, Controparte_2
recanti tutti sul retro il numero della patente dello stesso;
P_
e) che nell'incarto processuale fosse rinvenibile il verbale di sommarie informazioni rese alla
Guardia di Finanza dal sig. , verbale i cui contenuti valgono ad escludere che le CP_4
ricorrenti avessero una conoscenza degli strumenti finanziari ovvero una specifica esperienza o competenza sui mercati finanziari.
Le argomentazioni spese a sostegno del motivo di impugnazione non si palesano decisive.
1.1 Nel provvedimento impugnato il Tribunale di Matera, dopo avere illustrato in punto di diritto l'incidenza del comportamento colposo del creditore sulla produzione del danno ai sensi dell'art.1227 co.2 c.c., ha messo in risalto la circostanza che almeno dall'anno 2010 – precisamente dall'estratto conto al 31.12.2010 – le ricorrenti fossero state in grado di acquisire piena consapevolezza, attraverso la lettura degli estratti conto periodici a loro inviati dall'istituto di credito, delle operazioni bancarie senza autorizzazione poste in essere dal e di Controparte_2 approfondire il controllo sull'operato del funzionario di banca intervenendo prontamente presso l'istituto di credito per segnalare le anomalie. È evidente che nelle indicate forme il primo giudice abbia imputato alle ricorrenti un comportamento omissivo colposo rilevante ai sensi dell'art.1227
c.c.
Nell'articolare il motivo di impugnazione in esame le sigg.re e Parte_1 Parte_3
non hanno formulato nessuna argomentazione a confutazione del convincimento del Parte_2
primo giudice, limitandosi a sostenere che soltanto a seguito della convocazione in data 16.1.2014 della sig.ra presso gli uffici della Guardia di Finanza di Matera esse avessero Parte_3
acquisito conoscenza degli illeciti perpetrati in loro danno dal . Controparte_2
pag. 5 Sennonché tale assunto non vale a contrastare quanto motivato dal primo giudice, né a mettere in discussione la idoneità degli estratti conto riferiti all'anno 2010 a far emergere chiaramente le operazioni bancarie sospette poste in essere dal . Di conseguenza, l'argomento Controparte_2 difensivo speso nell'atto di appello dalle sigg.re e è Parte_1 Parte_3 Parte_2
privo di consistenza, giacchè non consente di escludere che già in epoca precedente al 16.1.2014 le appellanti, ove avessero serbato un comportamento di normale prudenza e diligenza, attraverso le risultanze degli estratti conti a loro inviati periodicamente dalla banca sarebbero state in condizioni di acquisire consapevolezza dei fatti illeciti perpetrati in loro danno dal dipendente bancario.
1.2 L'assunto che i prelevamenti di tutte le somme contestate fossero stati effettuati dal P_
in ragione del rapporto di lavoro che lo legava all'istituto bancario non è accompagnato
[...]
dalla puntuale indicazione degli elementi oggettivi raccolti a riscontro in primo grado.
Nell'ordinanza impugnata il Tribunale di Matera ha ritenuto che le emergenze processuali valgano a comprovare che soltanto alcune delle somme in questione siano state prelevate ed incassate dal
, di tal chè incombeva sulle appellanti l'onere di sottoporre al vaglio della Corte Controparte_2
territoriale gli elementi probatori idonei a contrastare il convincimento del primo giudice ed a fondare il predetto assunto.
Nell'articolare il motivo di gravame in valutazione le appellanti non hanno assolto a siffatto onere di allegazione e di prova, con la conseguenza che l'argomento difensivo si risolva in mera asserzione apodittica.
1.3 È sprovvisto di ogni supporto normativo il convincimento che le ricorrenti in primo grado fossero esonerate dall'onere di dimostrare che il si fosse appropriato di tutte le Controparte_2
somme riportate nella citazione introduttiva, convincimento fondato sul rilievo che lo stesso sia rimasto contumace e, perciò, non abbia contestato gli addebiti a lui mossi. P_
Infatti, il nostro ordinamento considera la contumacia una semplice inattività da cui non è possibile ricavare conseguenze sul piano della formazione del convincimento giudiziale. Si tratta, cioè, di un comportamento neutro a cui non può annettersi valore di ficta confessio e, di conseguenza, contrariamente a quanto opinato dalle appellanti, la contumacia in primo grado del P_
giammai potrebbe costituire “sintomo” di un riconoscimento, da parte del dipendente
[...]
bancario, di essersi appropriato di tutte le somme indicate nelle domande giudiziali.
Neppure è consentito valorizzare la circostanza che il , in quanto contumace, Controparte_2
non abbia di fatto contestato gli addebiti mossi nei suoi confronti, di tal ché le ricorrenti in primo grado potessero considerarsi esonerate dal fornire la prova certa delle condotte illecite ascritte al medesimo dipendente bancario. Invero, l'applicazione del cosiddetto principio di non contestazione
- secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla controparte possono essere posti a pag. 6 fondamento della decisione, senza necessità di prova - implica che la controparte sia ritualmente costituita in giudizio, sicché le conseguenze derivanti dall'inosservanza, da parte del convenuto, dell'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla parte attrice non trovano applicazione nei confronti del contumace.
1.4 In ordine all'efficacia nel presente giudizio civile della sentenza di patteggiamento ex art.444
c.p.p. pronunciata nei confronti di per i reati a lui contestati in relazione ai fatti Controparte_2
dedotti nella citazione introduttiva, pur a voler trascurare il rilievo che in atti non è dato rinvenire la specifica formulazione delle ipotesi di reato contestate dal P.M. al , deve Controparte_2
osservarsi che l'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, stabilisce espressamente che la sentenza penale pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. "non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi".
L'"efficacia" della sentenza penale nel processo civile può essere di due tipi:
- efficacia di vincolo, che si ha quando la legge vieta al giudice civile di decidere la questione a lui sottoposta in modo diverso rispetto alla decisione penale;
- efficacia di preclusione, che si ha quando la legge vieta al giudice civile anche di esaminare la questione, se su essa si è già pronunciato il giudice penale.
L'art. 445 c.p.p., negando tout court alla sentenza penale "efficacia" nel giudizio civile, senza ulteriori precisazioni, rende evidente che il legislatore non abbia voluto attribuire alla sentenza penale di patteggiamento né effetti di vincolo, né effetti di preclusione, e che il giudice civile debba decidere ex novo sulla domanda a lui sottoposta, come se il giudizio penale non ci fosse stato.
Dal punto di vista sistematico, giova ricordare che l'art. 444 c.p.p., comma 2, stabilisce che nel caso di sentenza di patteggiamento "non si applica la disposizione dell'art. 75 c.p.p., comma 3".
L'art. 75 c.p.p., comma 3, è la norma che impone la sospensione obbligatoria del processo civile, fino a che quello penale non sia terminato, quando l'azione di danno sia proposta dopo la sentenza penale di primo grado.
Pertanto, la deroga all'art. 75 c.p.p. contenuta nell'art. 444 c.p.p. significa che, anche se la sentenza di patteggiamento venga impugnata, al danneggiato è consentito proporre l'azione di danno in sede civile.
Questa deroga all'art. 75 c.p.p., comma 3, dettata dall'art. 444 c.p.p., comma 2, ha un senso ed una logica solo se si ammette che la sentenza penale definitiva non possa mai avere alcun impatto sull'esito del giudizio civile medio tempore iniziato. Se così non fosse, infatti, sarebbe una norma totalmente irrazionale ed inspiegabile, perchè condurrebbe al seguente paradosso: che il giudice civile dovrebbe, nel pronunciare la propria decisione, tenere conto del contenuto di una sentenza penale ancora suscettibile di riforma.
Dal punto di vista finalistico, va ricordato che l'art. 444 c.p.p. ha una funzione "premiale-
pag. 7 incentivante" (così si esprime la relazione al codice di procedura penale, in Gazz. uff. n. 250 del
24.10.1988, Supplemento Ordinario n. 93, Titolo II), voluta già dal primo progetto del c.p.p. del
1982 e poi dalla L. Delega 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, comma 1, punto 45.
Tale funzione premiale-incentivante verrebbe ovviamente meno oppure sarebbe depotenziata se l'imputato sapesse che la sua richiesta di patteggiamento lo vincolerà in sede civile, addossandogli sempre e comunque l'onere della prova.
Le esposte considerazioni inducono ad escludere che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. pronunciata nei confronti di possa implicare una ammissione Controparte_2
di colpevolezza, valga ad esonerare la controparte dall'onere della prova dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria e costituisca un importante elemento di prova per il giudice di merito che non può discostarsene.
È corretto, invece, sostenere che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. non abbia valenza come atto giuridico, ma solo come fatto storico.
Una sentenza penale di condanna può essere riguardata, dal punto di vista del giudice civile, come atto o come fatto storico.
Come atto giuridico, la sentenza penale di condanna può produrre nel giudizio civile solo gli effetti stabiliti dalla legge, sicchè, se la legge nega a quell'atto effetti vincolanti o preclusivi, la sentenza penale è giuridicamente irrilevante come atto.
Ma la celebrazione di un giudizio penale e la sentenza che lo conclude costituiscono pur sempre dei fatti storici. Sono fatti storici, in particolare, le circostanze che l'Autorità Inquirente abbia chiesto il rinvio a giudizio dell'imputato, che il Giudice dell'Udienza Preliminare abbia accolto tale richiesta, che l'una e l'altra decisione siano state assunte sulla base di determinate fonti di prova, che saranno di norma indicate nelle rispettive motivazioni.
Questi fatti, come qualsiasi altro fatto avvenuto nel mondo reale, ben può essere preso in esame dal giudice civile, in quanto qualsiasi fatto storico può costituire un indizio. In quanto tale, esso di per sé non avrà alcuna efficacia probatoria, ma potrà acquistarla se valutato insieme ad altri indizi, che abbiano i tre requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.
In conclusione, la sentenza di patteggiamento costituisce un semplice "elemento di convincimento" liberamente apprezzabile dal giudice e, dunque, si sostanzia in un mero indizio, da valutarsi unitamente alle altre risultanze processuali.
Pertanto, in applicazione degli esposti principi di diritto, la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato e non inverte l'onere della prova e, per il giudice civile, non è un atto, ma un fatto e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui pag. 8 all'art. 2729 c.c.
Da tanto consegue che la mera circostanza che il Tribunale di Matera nell'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. non abbia “menzionato” la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. pronunciata nei confronti di non rappresenti elemento argomentativo di per sé Controparte_2
decisivo a sorreggere la prospettazione delle appellanti e ad inficiare la decisione del primo giudice.
Costituendo la sentenza di patteggiamento un semplice "elemento di convincimento" liberamente apprezzabile dal giudice, utilizzabile soltanto insieme ad altri indizi e nel concorso dei tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c., le appellanti nell'articolare il motivo di impugnazione non avrebbero potuto limitarsi a dolersi esclusivamente del mancato apprezzamento della indicata sentenza di patteggiamento da parte del Tribunale di Matera, ma avrebbero dovuto allegare e dimostrare la sussistenza nell'incarto processuale di ulteriori diverse risultanze processuali che, valutate unitamente alla stessa sentenza ex art.444 c.p.p., fossero idonee, ai sensi dell'art.2729 c.c., ad assurgere a dignità di prova presuntiva dei fatti integranti reato.
Sennonché le appellanti nell'atto di gravame non hanno assolto neppure a siffatto onere di allegazione e di prova, con la conseguenza che, sotto il profilo in esame, il motivo di appello sia addirittura inammissibile.
Giova, infatti, rimarcare che nel vigente ordinamento processuale il giudizio d'appello non può più comportare, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"), assumendo l'appellante sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello e con essa l'onere di articolare specifici motivi di impugnazione, da correlare a ben individuati capi della motivazione della sentenza impugnata, e di dimostrare la fondatezza dei motivi di gravame così formulati. Invero, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass.civ.sez.III, 18 aprile 2007 n.9244).
A ben vedere, se l'art. 342 c.p.c. richiede espressamente che i motivi dell'appello siano specifici, la ratio di tale norma deve essere individuata nella necessità di consentire più agevolmente la corretta determinazione del quantum appellatum, senza che il giudice e le parti appellate siano costrette ad pag. 9 un'attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo la legge non affida loro ma che, soprattutto, - e la considerazione è decisiva - potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame.
Tanto vale a significare che, nel caso di specie, l'onere di specificazione del motivo di appello non possa considerarsi assolto con la mera doglianza della mancata considerazione, ad opera del primo giudice, della sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. pronunciata nei confronti di , ma implichi che a tale doglianza si accompagni la espressa e puntuale Controparte_2
indicazione delle ulteriori diverse risultanze processuali che, valutate unitamente alla predetta sentenza, valgano a soddisfare i requisiti di cui all'art.2729 c.c. perchè possa ritenersi raggiunta la prova presuntiva dei fatti integranti reato, posti a base della pretesa risarcitoria azionata nel giudizio civile.
Né può pretendersi che la Corte si faccia carico di effettuare la ricerca di siffatte ulteriori diverse risultanze processuali e di dare in tal modo consistenza concreta al motivo di impugnazione come formulato. Invero, una siffatta attività da parte della Corte obbligherebbe il giudice ad quem ad un'opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida: anzi, una simile ricostruzione, da parte del giudice, delle censure della parte appellante si tradurrebbe in una sostanziale opera di specificazione del motivo di impugnazione sul quale lo stesso giudice è chiamato a pronunciarsi con conseguente inevitabile violazione dei principi del contraddittorio, giacché, per l'inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine il giudice dell'appello impiegherebbe,
l'altra parte sarebbe posta nell'incertezza della censura dalla quale difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza - e dunque a posteriori - il motivo specifico sul quale, secondo la ricostruzione operata dal giudice del gravame, era stata chiamata a contraddire.
1.5 Contrariamente a quanto affermato nell'atto di impugnazione, nel fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado non emerge nessun provvedimento emesso dal Tribunale di Matera ai sensi degli artt.210 e ss. c.p.c.
Neppure le appellanti hanno avuto cura di identificare in dettaglio i documenti promananti da
[...]
e dalla ai quali hanno fatto cenno alla pagina 5 dell'atto di Controparte_3 Controparte_5
impugnazione e dai quali dovrebbe trarsi riscontro che il abbia incassato n.19 Controparte_2 vaglia postali di € 10.000,00 ciascuno.
Dagli allegati alla relazione peritale resa dal C.t.u., Dr. , si evince che Persona_1
l'ausiliare nel corso delle operazioni di sua competenza abbia chiesto ed ottenuto dall'Ufficio della
Motorizzazione Civile informazioni sugli estremi identificativi della patente di guida rilasciata al e dalla società in Roma informazioni in merito all'Ufficio Controparte_2 Controparte_3
postale di Matera presso il quale sono stati negoziati i vaglia postali, non anche in merito al pag. 10 nominativo della persona che li ha negoziati.
Pur ammettendo che le informazioni appena menzionate, come acquisite dal C.t.u., siano proprio i riscontri documentali a cui le appellanti hanno inteso alludere alla pagina 5 dell'atto di impugnazione, gli elementi oggettivi di valutazione desumibili da siffatte informazioni appaiono estremamente modesti per poter ritenere senz'altro comprovato che i titoli siano stati negoziati proprio dal e che le relative somme siano state incassate illecitamente dal Controparte_2
medesimo dipendente bancario. Ed invero, che sul retro dei vaglia postali sia riportato il numero della patente di guida del è circostanza che assurge a valenza di mero indizio, Controparte_2
non accompagnato da ulteriori utili e più pregnanti elementi di valutazione, sicchè non può considerarsi raggiunta prova certa e rassicurante che i titoli siano stati negoziati e le relative somme siano state incassate dal e non da terze persone. Controparte_2
1.6 Il sig. è stato escusso, in veste di testimone indicato dalla difesa delle ricorrenti, CP_4 all'udienza del 20.10.2020 ed in quella sede ha riconosciuto come vera la circostanza articolata nel capitolo sub i) formulato alla pagina 58 del ricorso introduttivo, circostanza riguardante la conoscenza, da parte delle stesse ricorrenti, di strumenti finanziari e la effettuazione, ad opera delle ricorrenti, di operazioni in borsa.
La testimonianza resa sul punto dal sig. ha valore di prova piena. CP_4
Le appellanti pretendono di minare l'efficacia probatoria della predetta dichiarazione testimoniale richiamando un non meglio identificato “verbale di sommarie informazioni” rese alla Guardia di
Finanza dal sig. , verbale i cui contenuti dovrebbero valere ad escludere che le CP_4
ricorrenti avessero una conoscenza degli strumenti finanziari ovvero una specifica esperienza o competenza sui mercati finanziari.
Avendo le appellanti evocato un atto di indagine preliminare che connota un procedimento penale, appare ragionevole opinare che esse abbiano voluto fare riferimento ad attività investigativa svolta dalla Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale a carico del Controparte_2
definito con la sentenza di patteggiamento ex art.444 c.p.p. in precedenza esaminata.
Innanzitutto, deve rilevarsi che, non essendo il predetto procedimento penale mai approdato alla fase dibattimentale, non può ritenersi acquisita nessuna “prova” nel giudizio penale di cui possa valutarsene l'eventuale incidenza nel presente giudizio civile. Di conseguenza, ai contenuti del richiamato “verbale di sommarie informazioni” rese alla Guardia di Finanza può essere al più riconosciuta la dignità di mero atto di indagine preliminare.
Orbene, è stato autorevolmente sostenuto che il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, possa anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali pag. 11 devono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass.civ.sez.3, Ordinanza n. 19521 del 19/07/2019).
Nel caso di specie, le appellanti non hanno avuto cura di allegare e dimostrare la sussistenza di altri utili e concorrenti elementi di giudizio che consentano senz'altro di riconoscere alle dichiarazioni rese dal sig. alla Polizia Giudiziaria (aliquota Guardia di Finanza) nell'ambito del CP_4
distinto procedimento penale una valenza probatoria maggiore rispetto a quella da attribuire alla deposizione dello stesso resa in qualità di testimone (quindi, previa prestazione del CP_4
giuramento di rito) dinanzi ad un giudice (Tribunale di Matera) nel presente giudizio civile.
Pertanto, in applicazione degli esposti principi di diritto, è giustificato preferire come riscontro probatorio la dichiarazione resa dal sig. in sede di prova testimoniale dinanzi al CP_4
Tribunale di Matera.
*
2.0 Con un secondo motivo di impugnazione le appellanti hanno contestato la efficacia probatoria delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica espletata in primo grado.
Hanno sostenuto al riguardo le appellanti:
1) che l'accertamento peritale sia stato ammesso in difetto di una tempestiva richiesta, da parte di di verificazione delle sottoscrizioni riferite alle ricorrenti e, di conseguenza, OP che l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. impugnata sia errata nella parte in cui nulla motiva rispetto all'ammissione della consulenza nonostante la decadenza in cui la controparte era incorsa circa la possibilità di provocare una verifica dell'autografia delle firme apposte sulla documentazione bancaria in atti;
2) che in ogni caso il Tribunale di Matera abbia acriticamente aderito alle conclusioni rassegnate dal
C.t.u., Dr. disattendendo del tutto i rilievi critici mossi all'elaborato peritale dal Persona_2
C.t.p., in riferimento alla valutazione operata sulle sottoscrizioni Persona_3
identificate nella relazione peritale con le sigle Z34 e X14, rilievi critici ancorati alla considerazione che l'accertamento tecnico sia stato effettuato su una fotocopia di pessima qualità del documento sul quale le firme risultano apposte, difettando la produzione in giudizio dell'originale del documento da parte dell'istituto bancario;
3) che pertanto la decisione del primo giudice sia errata nella parte in cui esclude la responsabilità di e, quindi, la sussistenza in capo all'istituto bancario dell'obbligazione di OP
pag. 12 pagamento delle somme di cui al menzionato documento sul presupposto dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte dalle ricorrenti sul documento medesimo;
4) che la sussistenza in capo all'istituto bancario della suindicata obbligazione di pagamento sia comunque desumibile dalla circostanza che il sia rimasto contumace in primo Controparte_2
grado e che non ricorrano dubbi sul fatto che lo stesso abbia incassato le Controparte_2 somme di denaro, come riscontrato dagli “accertamenti identificativi del soggetto disposti, ex art.210 c.p.c., con acquisizione documenti Motorizzazione civile e (v. pag. 8 Controparte_3 dell'atto di impugnazione).
Le argomentazioni spese a sostegno del motivo di gravame sono infondate.
2.1 Del tutto sfornita di giustificazione normativa e di riscontro processuale è l'eccepita inammissibilità della disposta consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica in difetto di una tempestiva richiesta, da parte di di verificazione delle sottoscrizioni riferite alle OP
ricorrenti.
Dai contenuti del ricorso introduttivo emerge che le sigg.re e Parte_1 Parte_3
nel denunciare i comportamenti illeciti posti in essere in loro danno dal dipendente Parte_2 dell'istituto di credito abbiano inequivocabilmente formulato il convincimento che molte delle operazioni bancarie, effettuate dal senza l'autorizzazione o anche solo senza la Controparte_2
consapevolezza delle ricorrenti, siano avvenute mediante la falsificazione delle sottoscrizioni apparentemente riferibili alle stesse ricorrenti, come apposte sui relativi documenti.
Tuttavia, nel ricorso introduttivo medesimo non figura nessuna esplicita dichiarazione di disconoscimento delle sottoscrizioni da parte delle ricorrenti.
Solo nel corso dell'udienza di prima comparizione delle parti, celebratasi il 21.11.2017, la difesa delle sigg.re e ha espressamente disconosciuto Parte_1 Parte_3 Parte_2
l'autenticità delle firme apposte sulle distinte di prelevamento e sulle contabili prodotte in giudizio.
E dal verbale di udienza si evince che in quello stesso contesto la difesa di abbia OP avanzato l'istanza di verificazione.
Del resto, l'ordinamento processuale stabilisce esclusivamente il termine entro il quale deve essere effettuato il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c., termine che, avendo carattere intrinsecamente perentorio, non è prorogabile da parte del giudice (cfr. Cass. 24 giugno 2002 n.
9159).
Nessun termine è invece espressamente previsto dall'art.216 c.p.c. per la proposizione dell'istanza di verificazione e la giurisprudenza di legittimità ha soltanto precisato che, poichè la parte che intenda avvalersi della scrittura disconosciuta ha l'onere di svolgere l'attività processuale prevista dall'art. 216 c.p.c., l'istanza di verificazione è ammissibile solo finchè è possibile la produzione del pag. 13 documento (cfr. Cass. civ. sez. III, 7 febbraio 2005 n.2411).
Pertanto, è assolutamente infondata l'eccezione di decadenza della dalla facoltà OP di provocare una verifica dell'autografia delle firme apposte sulla documentazione bancaria in atti, essendo comprovato che l'istanza di verificazione è stata avanzata all'udienza di prima comparizione delle parti immediatamente dopo che la difesa delle sigg.re Parte_1 [...]
e ha espressamente disconosciuto l'autenticità delle firme apposte sulle Pt_3 Parte_2
distinte di prelevamento e sulle contabili prodotte in giudizio.
Quanto alla scelta del primo giudice di disporre la consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica, vale rimarcare che la nomina del consulente rientra nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, atteso che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, non è una prova vera e propria;
essa non rientra nella disponibilità delle parti, ma nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità nonché l'ambito di estensione.
2.2 Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. Cass.Sez. 1, Ordinanza n.33742 del 16/11/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015).
Il C.t.u. grafologo, Dott. nella relazione peritale datata 9.7.2018, contemplante le Persona_2
repliche ai rilievi critici mossi dai consulenti tecnici di parte alla bozza di consulenza tecnica d'ufficio, ha espressamente valutato le osservazioni operate dal C.t.p., in Persona_3
merito alla valutazione riservata dal C.t.u. alle sottoscrizioni identificate nella relazione peritale con le sigle Z34 e X14. In particolare, il Dott. alle pagine 18 e ss. della relazione scritta Persona_2
datata 9.7.2018 ha, dapprima, precisato di avere espresso, in ordine alla autenticità delle sottoscrizioni identificate con le sigle Z34 e X14, un giudizio di probabilità e non di certezza e, successivamente, ha messo in risalto tutti gli elementi (compatibilità nell'esecuzione delle larghezze di lettere e tra lettere e tra parole, nel calibro delle lettere, nell'inclinazione degli assi letterali e nell'allineamento di base;
compatibilità concernenti la dinamica formativa di alcune lettere o gruppi di lettere ed i relativi tratti accessori;
compatibilità concernente il rapporto curva-angolo, nelle larghezze e nella coesione tra lettere derivante dalla conduzione spontanea del nastro grafico;
pag. 14 compatibilità nell'inclinazione e direzione degli assi letterali, nell'allineamento rispetto al rigo di base imposto o immaginario e nella sequenza formativa di lettere, gruppi di lettere e tratti finali di parola) valorizzati a fondamento della conclusione rassegnata in ordine alle sottoscrizioni in questione.
Il Tribunale di Matera nell'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico sicché, avendo il C.t.u. Dott. replicato espressamente ai rilievi critici mossi Persona_2
dal C.t.p., alla valutazione riservata alle sottoscrizioni identificate nella Persona_3
relazione peritale con le sigle Z34 e X14, il primo giudice ha esaurito l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non era tenuto necessariamente a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni del consulente tecnico di parte.
Per converso, incombeva proprio sulle appellanti l'onere di articolare nell'atto di gravame dettagliate e puntuali argomentazioni a confutazione delle ragioni spese nella relazione datata
9.7.2018 dal C.t.u. a superamento dei rilievi critici mossi dal C.t.p., Persona_3
ragioni condivise dal Tribunale di Matera.
Ed invero, preme ribadire che, se l'art. 342 c.p.c. richiede espressamente che i motivi dell'appello siano specifici, la ratio di tale norma deve essere individuata nella necessità di consentire più agevolmente la corretta determinazione del quantum appellatum, senza che il giudice e le parti appellate siano costrette ad un'attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo la legge non affida loro ma che soprattutto - e la considerazione è decisiva - potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame. Ciò spiega per quale ragione, al fine del soddisfacimento del requisito previsto dall'art. 342 c.p.c., non sia ritenuto sufficiente il generico rinvio per relationem agli atti del processo di primo grado poiché tale richiamo esporrebbe il giudice e le parti avverse ad un'opera di ricostruzione delle ragioni di impugnazione, viziata dall'inevitabile soggettività dei criteri interpretativi adottati.
Tale esigenza è ancor maggiormente avvertita nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia aderito alle conclusioni del CTU - che nella relazione finale abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - occorrendo, in tal caso, che l'appellante indichi in modo specifico nel proprio atto di appello i precisi motivi di doglianza provvedendo a dettagliare in maniera particolareggiata gli specifici punti della propria perizia di parte che il CTU, prima, ed il giudice di primo grado, poi, non avrebbero considerato e valutato ovvero avrebbero valutato erroneamente argomentando in maniera insufficiente o inadeguata le ragioni di dissenso.
L'appellante, che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha pertanto l'onere di indicare in modo specifico gli errori e le omissioni del consulente di ufficio, determinanti ai fini della decisione, e che il giudice non avrebbe considerato, muovendo rilievi specifici ed argomentati pag. 15 atti ad infirmare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado. E ciò, perché, in definitiva, l'atto di impugnazione non è diretto contro la relazione di perizia e contro le indagini espletate dal perito di ufficio, bensì avverso la sentenza impugnata per cui le argomentazioni critiche dell'appellante devono contrapporsi alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico su cui si è fondata la decisione.
In altre parole, l'onere di specificazione dei motivi di appello non è assolto con il semplice richiamo per relationem ad atti del giudizio di primo grado ovvero con la semplice reiterazione delle difese ed osservazioni operate dinanzi al primo giudice, perché i motivi di gravame devono riferirsi alla decisione appellata e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa (cfr.
Cass.civ.sez. I, 23 maggio 2006 n.12140; Cass. 20 settembre 2002 n.13756).
Nella specie, le sigg.re e si sono lamentate che il Parte_1 Parte_3 Parte_2
giudice di prime cure, aderendo acriticamente alle conclusioni rassegnate dal C.t.u., Dr.
[...]
abbia ignorato del tutto i rilievi critici mossi all'elaborato peritale dal C.t.p., Per_2 [...]
Sennonché le appellanti hanno trascurato che siffatti rilievi critici erano già stati Persona_3
scrutinati e superati dal C.t.u. nella relazione datata 9.7.2018, con la conseguenza che in sede di decisione il Tribunale di Matera non fosse tenuto a pronunciarsi direttamente sulle osservazioni formulate avverso la consulenza tecnica d'ufficio dal C.t.p., ma ben Persona_3 potesse esaurire l'obbligo di motivazione facendo richiamo alle conclusioni che il C.t.u. aveva rassegnato anche alla luce delle contrarie allegazioni del consulente tecnico di parte.
Peraltro, nell'atto di impugnazione le appellanti hanno ritenuto di assolvere all'onere di specificazione del motivo di gravame in esame attraverso la mera reiterazione delle osservazioni critiche rivolte dal C.t.p., alla valutazione riservata dall'ausiliare alle Persona_3
sottoscrizioni identificate nella relazione peritale con le sigle Z34 e X14, senza tenere conto delle argomentazioni rese dal C.t.u. nella relazione peritale datata 9.7.2018 per contrastare le medesime osservazioni critiche e senza sottoporre siffatte argomentazioni a doverosa censura nell'atto di appello.
In altre parole, il puntuale assolvimento dell'onere di specificazione del motivo di gravame si sarebbe potuto configurare esclusivamente ove le appellanti avessero sviluppato le proprie difese non solo e non tanto attraverso la generica e sintetica reiterazione delle osservazioni critiche rivolte dal C.t.p. alla valutazione delle predette sottoscrizioni resa dal C.t.u., quanto invece mediante la illustrazione completa ed articolata delle ragioni per le quali le repliche formulate dal C.t.u. nella relazione scritta del 9.7.2018 non potessero dal Tribunale di Matera essere considerate idonee a vincere le osservazioni critiche alla relazione peritale mosse dal C.t.p.
Essendo del tutto mancata la illustrazione completa ed articolata delle indicate ragioni, deve pag. 16 escludersi che sul punto in esame il motivo di impugnazione sia stato strutturato nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art.342 c.p.c., con la conseguenza che in questa sede debba legittimamente ritenersi che le repliche formulate dal C.t.u. nella relazione scritta del 9.7.2018, in quanto frutto della corretta applicazione di criteri tecnici oggettivi e mai efficacemente contrastati o confutati dalla difesa della parte appellante, possano validamente porsi a base di un giudizio di infondatezza delle osservazioni critiche rivolte dal C.t.p., alle conclusioni dell'ausiliare Persona_3
e, quindi, possano validamente porsi a base di un giudizio di infondatezza del motivo di impugnazione in esame.
Ad ogni modo, la considerazione che l'accertamento peritale, in riferimento alle sottoscrizioni identificate nella relazione tecnica con le sigle Z34 e X14, sia stato espletato non già sull'originale del documento contenente le sottoscrizioni medesime, ma su una mera fotocopia, non vale ad inficiare in assoluto l'esito della verifica operata dall'ausiliare.
Occorre, infatti, precisare l'efficacia probatoria di un accertamento peritale condotto sulla copia del documento nell'ipotesi in cui la parte, che a sostegno delle sue pretese abbia invocato una scrittura privata di cui sia stata disconosciuta la sottoscrizione, ne abbia chiesto la verificazione, ma per cause ad essa non imputabili non abbia a disposizione l'originale del documento onde consentire la perizia grafologica.
Ed invero, laddove il documento originale non sia disponibile per cause non imputabili alla parte che abbia chiesto la verificazione della sottoscrizione disconosciuta, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass Sez. 3, Ordinanza n.2777 del 04/02/2025; Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 3603 del 08/02/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 711 del 15/01/2018; Sez. 1, Sentenza n.
16551 del 06/08/2015), resta ferma la possibilità di provare l'autenticità della sottoscrizione della scrittura contestata con tutti gli altri mezzi di prova ammissibili.
Ciò significa che la parte che ha prodotto la scrittura con sottoscrizione disconosciuta, oltre a poter rinunciare ad avvalersi della stessa e fornire in modo diverso la prova delle proprie pretese (una prova, cioè, che prescinda del tutto dal valore della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta), potrà pur sempre fornire, in modo diverso dallo svolgimento di una perizia grafologica sulla sottoscrizione, la prova che quest'ultima sia stata effettivamente apposta dall'apparente sottoscrittore, (e che, quindi, il contenuto rappresentato nel documento corrisponda alla manifestazione di volontà dell'apparente sottoscrittore), ai fini del giudizio di verificazione, utilizzando a tal fine tutti i mezzi di prova ammissibili e rilevanti.
L'impossibilità di eseguire una perizia grafologica attendibile (sul piano scientifico) sulla copia fotostatica della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta, almeno nei casi in cui l'originale del documento non sia disponibile per cause non imputabili alla parte che l'ha prodotto in pag. 17 copia (e sempre che la conformità di quest'ultima all'originale sia incontestata o sia in altro modo accertata), non esclude, infatti, la possibilità di chiedere, comunque, la verificazione dell'autenticità della sottoscrizione disconosciuta, in quanto tale autenticità può essere dimostrata non solo con una perizia grafologica che, come tale, ha di norma carattere decisivo ed assorbente in proposito, ma anche con qualunque altro mezzo di prova, purché ammissibile e ugualmente attendibile.
In tale ottica, non può escludersi che, almeno in determinati casi, possa essere disposta anche una consulenza tecnica grafologica sulla copia fotostatica della scrittura privata, purché l'indagine sia diretta ad ottenere dal consulente le sole informazioni di carattere tecnico-scientifico compatibili con un esame della copia della scrittura stessa (e non, quindi, la diretta e sicura attestazione dell'autenticità della relativa sottoscrizione sulla base della sola valutazione grafologica di essa, in particolare delle caratteristiche fisiche del segno grafico e delle modalità della sua impressione sul supporto, ciò che richiede necessariamente l'esame dell'originale).
In tal caso, l'esito della consulenza grafologica, nei limiti del ristretto oggetto di essa appena indicato, potrà essere eventualmente valutato, unitamente agli altri elementi di prova disponibili.
Alla stregua delle svolte argomentazioni, può a ragione concludersi che gli elementi valorizzati dal
C.t.u. grafologo, Dott. nella relazione peritale datata 9.7.2018 (compatibilità Persona_2 nell'esecuzione delle larghezze di lettere e tra lettere e tra parole, nel calibro delle lettere, nell'inclinazione degli assi letterali e nell'allineamento di base;
compatibilità concernenti la dinamica formativa di alcune lettere o gruppi di lettere ed i relativi tratti accessori;
compatibilità concernente il rapporto curva-angolo, nelle larghezze e nella coesione tra lettere derivante dalla conduzione spontanea del nastro grafico;
compatibilità nell'inclinazione e direzione degli assi letterali, nell'allineamento rispetto al rigo di base imposto o immaginario e nella sequenza formativa di lettere, gruppi di lettere e tratti finali di parola) possano essere positivamente valutati a fondamento del giudizio di elevata probabilità dell'autenticità delle sottoscrizioni identificate con le sigle Z34 e X14, come formulato dall'ausiliare.
2.3 Le argomentazioni articolate ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.2 valgono a privare di consistenza l'assunto difensivo che la decisione del primo giudice vada riformata nella parte in cui esclude la responsabilità di e, quindi, la sussistenza in capo all'istituto bancario OP dell'obbligazione di pagamento sul presupposto (ritenuto errato dalle appellanti) dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte dalle ricorrenti sull'assegno n.7000830571.
2.4 Infine, quanto al convincimento che la sussistenza in capo all'istituto bancario della obbligazione di pagamento sia comunque desumibile dalla circostanza che il Controparte_2
sia rimasto contumace in primo grado e che non ricorrano dubbi sul fatto che lo stesso P_
abbia incassato le somme di denaro, come riscontrato dagli “accertamenti identificativi
[...]
pag. 18 del soggetto disposti, ex art.210 c.p.c., con acquisizione documenti Motorizzazione civile e
[...]
(v. pag. 8 dell'atto di impugnazione), è sufficiente fare rinvio alle argomentazioni Controparte_3
già svolte ai paragrafi 1.3 e 1.5 della presente motivazione per privare di fondamento il convincimento stesso.
*
3.0 Con un terzo motivo di impugnazione le appellanti hanno contestato gli accertamenti eseguiti sulle operazioni contabili.
In particolare, è stato sostenuto che la somma liquidata dal C.t.u. per la determinazione del danno
(riferito ai soli prelevamenti indebiti dai conti correnti delle ricorrenti per i quali sono risultate apocrife le sottoscrizioni apposte sulle relative distinte) debba essere maggiorata degli interessi legali calcolati sui singoli importi distratti a partire dalla data di ogni singola operazione rivelatasi oggetto di abuso.
In secondo luogo, le appellanti, facendo riferimento alle considerazioni operate dal loro consulente tecnico di parte sulla base dell'analisi del deposito titoli e dell'andamento delle negoziazioni, hanno contestato la rispondenza al vero della cd. profilatura MIFID della sig.ra con Parte_1 riguardo agli investimenti eseguiti, come ritenuta dal Tribunale di Matera nell'ordinanza impugnata.
Ad avviso delle appellanti, infatti, la aveva all'epoca maturato esperienza solo Parte_1
nella mera amministrazione dei titoli di Stato italiani, non anche in investimenti nei titoli cc.dd.
Corporate, emessi da società di assicurazione e bancarie italiane, ed in investimenti in “corporate bond” di emittenti ad alto rischio di insolvenza ed in fondi azionari ETF. Di conseguenza, anche di fronte alle sottoscrizioni dei titoli ed alle informazioni rese dalla in merito alla Parte_1
propria esperienza in materia finanziaria, la avrebbe dovuto valutare OP
l'adeguatezza delle operazioni ed il profilo storico della cliente, così rilevando che in epoca più remota la aveva investito in titoli del tutto tranquilli e, quindi, che la cliente presentava Parte_1
un profilo ad investire conservativo e non certamente speculativo. La violazione delle prescrizioni dettate al riguardo dall'art.21 D.Lgs. n.58/1998 e dal Reg. CONSOB n.1619/2007, violazione consumata dal e dall'istituto di credito alle cui dipendenze il primo lavorava, Controparte_2 comporterebbe, secondo le appellanti, l'insorgenza del diritto al risarcimento dei danni che sono conseguiti alla inosservanza di siffatte prescrizioni.
Anche il motivo di gravame in esame non merita di essere accolto.
3.1 Nell'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. fatta oggetto di gravame il Tribunale di Matera ha pronunciato la condanna in solido della e di al risarcimento OP Controparte_2 dei danni sofferti da limitatamente alla somma di € 100.000,00 nonché la condanna del Parte_2
solo al risarcimento dei danni sofferti da limitatamente alla Controparte_2 Parte_1
pag. 19 somma di € 73.796,92, al risarcimento dei danni sofferti da limitatamente alla Parte_3 somma di € 45.657,00 ed al risarcimento dei danni sofferti da limitatamente alla Parte_2 somma di € 121.422,41.
Come fatto palese dai contenuti della decisione impugnata e, prima ancora, dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, le predette somme costituiscono l'ammontare complessivo degli importi di denaro illecitamente prelevati dai conti correnti delle ricorrenti ed incassati fraudolentemente dal mediante presentazione allo sportello di moduli Controparte_2
con firma apocrifa delle ricorrenti medesime.
Tanto vale a significare che, non diversamente da quanto rappresentato nel ricorso introduttivo ex art.702 bis c.p.c., il “danno” sia stato individuato nella perdita, da parte delle sigg.re Parte_1
e , delle somme di denaro depositate sui rispettivi conti correnti
[...] Parte_3 Parte_2
bancari e la condanna al risarcimento abbia avuto ad oggetto la restituzione alle legittime proprietarie delle stesse somme illecitamente prelevate ed incassate dal . Controparte_2
Orbene, la natura di debito di valore, sempre immanente nell'obbligazione risarcitoria quand'anche il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, comporta che anche tale somma debba esser rivalutata, con riguardo al potere di acquisto della moneta, al momento della liquidazione del danno (cfr. Cass.Sez. 3, Sentenza n. 1111 del 11/04/1972). Tale rivalutazione si sostituisce al danno presunto costituito dagli interessi legali ed è idonea, quale espressione del totale danno sofferto in concreto, a coprire l'intera area dei danni subiti dal creditore. Ne consegue che, qualora si provveda alla integrale rivalutazione del credito, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, fino alla data della liquidazione, non possano essere accordati gli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno della mora, dovendo questi essere calcolati soltanto dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto che il creditore riceverebbe due volte la liquidazione dello stesso danno e conseguirebbe più di quanto avrebbe ottenuto se il fatto illecito non fosse stato consumato.
Nel caso di specie, il Tribunale di Matera nel pronunciare la condanna al risarcimento dei danni nella misura delle somme in precedenza indicate ha espressamente statuito che ciascuna somma venga rivalutata dal giorno di ciascun prelievo fino alla data del deposito (26.2.2021) dell'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. e la somma finale così rivalutata venga maggiorata degli interessi legali con decorrenza dal 26.2.2021 e fino all'effettivo soddisfo.
Pertanto, la decisione del primo giudice è aderente agli illustrati principi di diritto e la censura mossa dalle appellanti in punto di applicazione degli interessi legali si rivela infondata.
3.2 Nell'ordinanza fatta oggetto di impugnazione il Tribunale di Matera ha sostenuto che la sig.ra sottoscrittrice dei titoli che di volta in volta le venivano proposti, in occasione di Parte_1
pag. 20 ogni operazione di investimento in titoli abbia dichiarato di avere media o alta esperienza in materia finanziaria e di essere stata informata della non appropriatezza delle varie operazioni. Il convincimento al riguardo del primo giudice trae fondamento dagli accertamenti svolti dal consulente tecnico d'ufficio in materia contabile.
La circostanza appena esposta, valutata unitamente alla deposizione resa dal testimone CP_4
(il quale ha affermato che le ricorrenti hanno conoscenza di strumenti finanziari ed operano
[...]
in borsa), ha indotto il primo giudice ad escludere ogni responsabilità della nei OP
termini prospettati nel ricorso introduttivo del giudizio ed a rigettare la domanda di risarcimento dei danni avanzata con riferimento alle evocate operazioni di investimento in titoli.
L'illustrata conclusione è stata impugnata dalle appellanti, le quali, facendo a loro volta riferimento alle considerazioni operate dal loro consulente tecnico di parte, hanno negato efficacia probatoria alla cd. profilatura MIFID della sig.ra con riguardo agli investimenti eseguiti, Parte_1 assumendo che la stessa avesse all'epoca maturato esperienza solo nella mera Parte_1
amministrazione dei titoli di Stato italiani, non anche in investimenti nei titoli cc.dd. Corporate, emessi da società di assicurazione e bancarie italiane, ed in investimenti in “corporate bond” di emittenti ad alto rischio di insolvenza ed in fondi azionari ETF. Pertanto, ad avviso delle appellanti, anche di fronte alle sottoscrizioni dei titoli ed alle informazioni rese dalla al Parte_1
funzionario di banca in merito alla propria esperienza in materia finanziaria, la OP avrebbe dovuto valutare l'adeguatezza delle operazioni ed il profilo storico della cliente, giacché in tal modo avrebbe avuto la possibilità di accertare che in epoca più remota la aveva Parte_1
investito in titoli del tutto tranquilli e, quindi, che la cliente presentava un profilo ad investire conservativo e non certamente speculativo. La omissione di siffatta attività di controllo e verifica da parte dell'istituto di credito varrebbe ad integrare, secondo le appellanti, la violazione delle prescrizioni dettate al riguardo dall'art.21 D.Lgs. n.58/1998 e dal Reg. CONSOB n.1619/2007 ed a fondare il diritto al risarcimento dei danni che sono conseguiti alla inosservanza di siffatte prescrizioni.
3.2.1 È opportuno riportare i passaggi significativi della relazione peritale a firma del C.t.u., Dott.
, depositata il 2.12.2019, sulla base dei quali il Tribunale di Matera si è Persona_1
formato il proprio convincimento.
“L'analisi dell'evoluzione del deposito dei titoli verrà effettuato attraverso la ricostruzione degli investimenti in strumenti finanziari del conto cointestato n.801108.
Quest'ultimo risulta essere il conto in cui transitavano le operazioni di accredito e addebito, i quali titoli, dalla documentazione in atti, deriverebbero da disposizioni della SI. . Parte_1
Si precisa che il documento di riferimento è il “contratto per la negoziazione per conto proprio,
pag. 21 l'esecuzione di ordini per conto dei clienti, la ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari ed il collocamento di strumenti finanziari rivolto ai clienti al dettaglio” collegato al deposito titoli in custodia ed amministrazione n.659/704685 intestato alla SI.ra
[...]
. Parte_1
In tale documento la SI.ra veniva classificata come cliente al dettaglio. In atti è Parte_1 regolarmente presente il questionario di profilazione del cliente” (v. pagg. 9 e 10 della relazione peritale).
Più avanti nella medesima relazione, precisamente alle pagine 23 e ss., il C.t.u., Dott.
[...]
, ha approfondito il tema degli investimenti in strumenti finanziari: Persona_1
“I servizi finanziari offerti dalle banche si suddividono in:
- servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli;
- servizi diversi da quelli di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli.
Il contratto in questione rientra tra gli altri servizi di investimento diversi dalla consulenza.
Si segnala che, in occasione della prima operazione di acquisto del titolo obbligazionario Norske da parte della cliente in data 04/11/2010, la ha provveduto a segnalare alla SI.ra CP_1 [...]
la "non appropriatezza di tale investimento al profilo di rischio della cliente in Parte_1
rapporto all'esperienza".
È bene evidenziare che nel questionario per la profilazione del cliente sottoscritto dalla SI.ra
[...]
in data 14/01/2008 la stessa aveva dichiarato di "avere una esperienza media in Parte_1
materia finanziaria, ovvero di avere operato su strumenti obbligazionari o azionari quotati in mercati regolamentati, in Euro o divisa, nonché di conoscere diverse tipologie di strumenti finanziari (i.e. strumenti di tipo monetario, strumenti di tipo obbligazionario semplice, strumenti di tipo obbligazionario complesso come ad esempio obbligazioni strutturate o convertibili, polizze index, fondi comuni e strumenti assimilabili, come ad esempio sicav e polizze unit, strumenti di tipo azionario)".
Successivamente in data 30/11/2012, la SI.ra , nel questionario di profilazione, Parte_1
aveva dichiarato "di avere un'esperienza alta in materia finanziaria, ovvero di avere operato con frequenza su strumenti obbligazionari (anche strutture complesse) o azionari in Euro e divisa, nonché di avere operato direttamente anche con strumenti non quotati o appartenenti a mercati di paesi emergenti. Inoltre veniva dichiarato di conoscere diverse tipologie di strumenti finanziari (i.e. strumenti di tipo monetario, strumenti di tipo obbligazionario, la natura e gli effetti in termini di rendimento e rischio che ogni eventuale componente derivativa (come ad esempio derivati su indice, tassi, valuta...) ha su un prodotto finanziario, strumenti di tipo assicurativo a contenuto finanziario (comprese index linked, unit linked, operazioni di capitalizzazione,...), fondi comuni e
pag. 22 strumenti assimilabili, strumenti di tipo azionario, certificates)".
Inoltre nella rilevazione degli obiettivi di investimento dichiarava di "voler ottenere un ragionevole incremento del capitale investito, essendo disposta ad assumere rischi complessivi medi aspirando
a rendimenti discreti ed accettando la possibilità di moderate perdite in conto capitale".
In merito alla situazione finanziaria "dichiarava di avere investimenti presso altri intermediari."
La verifica da parte degli intermediari dell'adeguatezza (suitability rule) delle operazioni disposte dalla clientela ha sempre rappresentato una fase operativa molto delicata nello svolgimento dei servizi di investimento.
Il mancato rispetto della disciplina della suitability rule espone infatti i soggetti abilitati al rischio di possibili contestazioni da parte della clientela, con conseguenti richieste di reintegrazione dei danni subiti, nonché a possibili sanzioni da parte delle Autorità di vigilanza.
L'impostazione che è stata data dalla MIFID ha comportato una graduazione dell'impegno richiesto agli intermediari e della tutela riservata agli investitori in funzione della tipologia del servizio prestato.
La nuova delibera Consob, invece, ridisegna completamente il criterio dell'adeguatezza, in primo luogo rendendolo applicabile soltanto ai contratti di gestione di portafoglio o di consulenza in materia di investimenti, ed inoltre, con gli art. 39 e 40 del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, fissando parametri che non sono superabili.
Al fine di compiere un giudizio sulla adeguatezza dell'investimento, nei soli casi di servizi in materia di investimenti e di gestione di portafogli, l'intermediario deve valutare, una volta raccolte le informazioni dal proprio cliente, se l'operazione corrisponde ai suoi obiettivi di investimento, sia se la stessa può essere sopportata in termini di rischio dal cliente e se quest'ultimo abbia la necessaria esperienza per comprendere i rischi ad essa connessi.
Quando invece si verte in ambito di servizi diversi da quelli di consulenza e gestione di portafoglio, gli intermediari sono chiamati ad una valutazione di adeguatezza dell'operazione secondo il dettato dell'art. 41 e 42 del Regolamento n. 16190/2007. A tale scopo devono richiedere al proprio cliente informazioni sulla sua conoscenza ed esperienza nel settore finanziario rinviando ai commi 2, 5 e 7 del precedente art. 39.
Sulla base di queste informazioni, raccolte secondo i prefati criteri, gli intermediari verificheranno se il cliente sia dotato di sufficiente esperienza per comprendere la rischiosità dell'operazione; e ove essa difetti, possono dare avvertenza scritta di ciò al cliente.
Quindi per i servizi ad alto valore aggiunto (la consulenza e la gestione di portafogli) che maggiormente possono influire sulle scelte di investimento, le nuove disposizioni richiedono una
pag. 23 conoscenza più ampia del cliente e la valutazione dell'adeguatezza, con conseguente maggior impegno per l'intermediario e un più elevato grado di tutela per l'investitore.
Per tutti gli altri servizi di investimento, in relazione ai quali l'intermediario si limita ad eseguire disposizioni del cliente, è prevista una più ridotta conoscenza dell'investitore e la sola valutazione dell'appropriatezza, con conseguente minor impegno per l'intermediario e minor tutela per il cliente.
Come sopra anticipato, i servizi finanziari offerti dalle banche si suddividono in servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli, e servizi diversi da quelli di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli.
Nel caso in questione sono stati offerti, come da contratto sottoscritto, servizi diversi da quelli di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli.
Nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla gestione e dalla consulenza gli intermediari devono limitarsi alla verifica dell'appropriatezza accertando se il cliente è in possesso di un livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi relativi allo strumento finanziario o al servizio di investimento offerto o richiesto.
Mentre l'art. 40 del Regolamento Intermediari, come si è rilevato in precedenza, limita la valutazione dell'adeguatezza alla specifica operazione consigliata o realizzata, l'art. 42 prevede espressamente che la verifica dell'appropriatezza si estenda anche ai servizi di investimento, ipotesi questa che può verificarsi soltanto nel servizio di collocamento.
Per la verifica dell'appropriatezza è necessario richiedere preventivamente all'investitore soltanto le informazioni relative alla sua conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o servizio proposto.
È richiesto pertanto un livello di conoscenza del cliente inferiore in quanto è sufficiente acquisire soltanto una delle tre categorie di informazioni previste per il test dell'adeguatezza.
Anche in questo caso peraltro, rinviando l'art. 41 del Regolamento Intermediari al comma 2 dell'art. 39, l'intermediario deve valutare quali specifiche informazioni sulla conoscenza ed esperienza del cliente si rende necessario acquisire in considerazione delle caratteristiche del cliente, della natura e dell'importanza del servizio da fornire e del tipo di operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, prodotto o operazione. Ogni intermediario è tenuto pertanto a predisporre un questionario ove raccogliere le specifiche informazioni che in base ai parametri di riferimento indicati dalla norma consentano effettivamente di valutare il grado di conoscenza ed esperienza del cliente.
Mentre nei servizi di gestione e di consulenza non è possibile consigliare o effettuare operazioni non adeguate, nella prestazione degli altri servizi l'intermediario può dar corso alle disposizioni
pag. 24 del cliente non appropriate purché provveda ad avvisare preventivamente l'interessato di tale circostanza, anche in questo caso utilizzando un formato standardizzato.
Nel caso in questione la SI.ra decideva di dar corso all'operazione rilasciando in Parte_1
data 04/11/2010 apposita dichiarazione "di essere stati da voi informati, in base alla normativa vigente, della non appropriatezza della stessa in rapporto a: esperienza".
Si ritiene che la non appropriatezza dell'operazione sia stata posta all'attenzione dell'investitore e che lo stesso abbia deciso comunque di procedere all'investimento”.
3.2.2 Tale essendo l'articolato quadro argomentativo apprestato dal C.t.u., Dott. Persona_1
, a supporto delle conclusioni rassegnate in punto di investimenti in strumenti finanziari
[...]
effettuati su disposizione della sig.ra quadro argomentativo e conclusioni Parte_1 condivisi dal Tribunale di Matera e posti da quest'ultimo a base della decisione di rigettare la domanda di risarcimento dei danni avanzata con riferimento alle operazioni di investimento in titoli,
è evidente che incombesse sulle appellanti l'onere di svolgere argomentazioni adeguate a confutare e contrastare le ragioni addotte dal C.t.u. e fatte proprie dal Tribunale di Matera, al qual fine non sarebbe stato sufficiente che l'atto di appello consentisse di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma sarebbe stato altresì necessario che le ragioni fondanti il gravame fossero esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della ordinanza impugnata.
Orbene, come già evidenziato, le appellanti si sono limitate a negare efficacia probatoria alla cd. profilatura MIFID della sig.ra come emergente dagli atti processuali con riguardo Parte_1 agli investimenti eseguiti, ed hanno sostenuto che la stessa avesse all'epoca maturato Parte_1
esperienza solo nella mera amministrazione dei titoli di Stato italiani, non anche in investimenti nei titoli cc.dd. Corporate, emessi da società di assicurazione e bancarie italiane, ed in investimenti in
“corporate bond” di emittenti ad alto rischio di insolvenza ed in fondi azionari ETF.
A tale conclusione le appellanti sono pervenute – per loro stessa ammissione (v. pag.9, righi 3 e 4, dell'atto di impugnazione) – in forza delle considerazioni operate dal loro consulente tecnico di parte sulla base dell'analisi del deposito titoli e dell'andamento delle negoziazioni.
Nessun ulteriore sforzo argomentativo le sigg.re e Parte_1 Parte_3 Parte_2
hanno inteso profondere per confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice a fondamento della decisione impugnata.
3.2.3 È agevole rilevare, innanzitutto, che il generico richiamo alle valutazioni del consulente tecnico di parte senza la puntuale e dettagliata riproduzione dei contenuti di siffatte valutazioni da valorizzare ai fini dell'impugnazione e senza la analitica indicazione degli elementi oggettivi e delle risultanze documentali poste dal c.t.p. a supporto delle valutazioni medesime non vale a soddisfare pag. 25 l'onere di specificazione del motivo di gravame.
Ed invero, l'appellante, che deduca l'erroneità della decisione impugnata in quanto adesiva agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, ha l'onere di indicare in modo specifico nell'atto di appello gli errori e le omissioni del consulente di ufficio, determinanti ai fini della decisione, e che il giudice non avrebbe considerato, muovendo rilievi specifici ed argomentati atti ad infirmare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado. E ciò perché, in definitiva, l'atto di impugnazione non è diretto contro la relazione di perizia e contro le indagini espletate dal perito di ufficio, bensì avverso la sentenza impugnata per cui le argomentazioni critiche dell'appellante devono contrapporsi alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico- giuridico su cui si è fondata la decisione.
Con la conseguenza che restino estranee al dibattito processuale del giudizio di appello le considerazioni critiche, pur mosse dalle parti al C.t.u. sulla base delle osservazioni del Ct.p., che non siano però trasfuse in specifici motivi di impugnazione della sentenza, formulati nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art. 342 c.p.c., e siano contenute in una separata relazione scritta del
C.t.p. a cui nell'atto di gravame si faccia generico rinvio. In altri termini, la specificità dei motivi di appello non può essere desunta per relationem demandando al giudice del gravame di ricercare nella relazione scritta del C.t.p. i riscontri alle ragioni dell'impugnazione e, quindi, assegnando allo stesso giudice il compito di effettuare un'operazione di comparazione dalla quale desumere le pertinenti censure all'elaborato peritale del consulente tecnico d'ufficio.
3.2.4 In secondo luogo, non può essere trascurato il rilievo che nell'articolare il motivo di impugnazione le appellanti non abbiano in alcun modo contestato: a) che, come ritenuto dal C.t.u. e condiviso dal primo giudice, il contratto di negoziazione di titoli sottoscritto da e Parte_1
collegato al deposito titoli in custodia ed amministrazione n.659/704685 intestato alla stessa
[...]
abbia avuto ad oggetto servizi diversi da quelli di consulenza in materia di Parte_1
investimenti e di gestione di portafogli;
b) che, come accertato dal C.t.u., in occasione della prima operazione di acquisto del titolo obbligazionario Norske in data 04/11/2010 e nei questionari per la profilazione del cliente da lei sottoscritti in data 14/01/2008 ed in data 30/11/2012 la sig.ra
[...]
abbia reso le dichiarazioni sulla esperienza maturata in materia finanziaria nei termini Parte_1
puntualmente riportati dal C.t.u. alla pagina 24 della relazione scritta depositata il 2.12.2019 e sopra riprodotti;
c) che in occasione della prima operazione di acquisto del titolo obbligazionario Norske da parte della cliente in data 04/11/2010, la abbia provveduto a segnalare alla SI.ra CP_1 [...]
la "non appropriatezza di tale investimento al profilo di rischio della cliente in Parte_1
rapporto all'esperienza".
In particolare, i contenuti delle dichiarazioni sulla esperienza maturata dalla sig.ra Parte_1
pag. 26 in materia finanziaria valgono senz'altro a confortare la tesi che tale esperienza fosse all'epoca ben più articolata e specializzata rispetto alla mera amministrazione dei titoli di Stato italiani. Né nell'atto di gravame le appellanti hanno avuto cura di illustrare quali risultanze processuali siano adeguate a smentire o, almeno, a ridimensione la valenza argomentativa delle evocate dichiarazioni ed a supportare l'assunto che la sig.ra avesse accumulato nel tempo un'esperienza Parte_1
nel settore finanziario ben più modesta di quella evincibile dalle dichiarazioni medesime e presentasse un profilo ad investire conservativo e non certamente speculativo.
3.2.5 Infine, le sigg.re e hanno inteso genericamente Parte_1 Parte_3 Parte_2
imputare alla una responsabilità concorrente con il per OP Controparte_2 violazione delle prescrizioni dettate dall'art.21 D.Lgs. n.58/1998 e dal Reg. CONSOB n.1619/2007, violazione consumata attraverso l'omessa verifica e valutazione dell'adeguatezza delle operazioni di investimento e del profilo storico della cliente, ma non si sono affatto confrontate con l'impianto argomentativo apprestato dal C.t.u. e condiviso dal Tribunale di Matera a supporto della ritenuta configurabilità di più circoscritti e meno impellenti obblighi informativi e di controllo gravanti sull'intermediario nelle ipotesi in cui – come quella in esame - il contratto di negoziazione di titoli abbia ad oggetto servizi diversi da quelli di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli.
In altre parole, le appellanti non hanno svolto argomentazioni idonee a contrastare e confutare le ragioni per le quali il primo giudice, in forza delle valutazioni operate al riguardo dal C.t.u., ha ritenuto nel caso di specie adempiuti, da parte di gli obblighi informativi e di OP
controllo di cui al D.Lgs. n.58/98 ed al Regolamento Consob n.16190/2007.
Ne consegue che anche sotto l'evidenziato profilo il motivo di impugnazione difetti di specificità.
*
4.0 Con un quarto motivo di impugnazione le sigg.re e Parte_1 Parte_3 Pt_2
hanno contestato il convincimento del Tribunale di Matera in merito alla sussistenza di un
[...]
concorso del fatto colposo delle stesse ricorrenti nella produzione dei danni di cui è stato chiesto il risarcimento.
Hanno sostenuto le appellanti che la mera circostanza che esse abbiano consegnato al P_
le distinte di prelevamento firmate in bianco e/o vaglia postali e/o una carta prepagata non
[...] sia idonea ad interrompere il nesso causale esistente tra l'attività espletata dal , Controparte_2
in qualità di dipendente di e la consumazione dell'illecito e non precluda, OP pertanto, la configurabilità della responsabilità solidale dell'istituto di credito.
Facendo richiamo a pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità, le appellanti hanno precisato che sul cliente risparmiatore/investitore incombe l'onere di provare l'illiceità della pag. 27 condotta del dipendente dell'istituto bancario mentre spetta all'istituto medesimo l'onere di dimostrare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato dal cliente, senza avvalersi, ai fini di manleva, della disattenzione o dell'inesperienza del cliente che compia versamenti e/o altre operazioni che consentano al dipendente bancario un'indebita appropriazione, per diminuire il proprio grado di responsabilità e per richiamare le regole dell'art.1227 c.c.
Su tali basi le appellanti hanno lamentato che la non abbia dimostrato una piena OP
conoscenza, da parte delle sigg.re e dei prodotti Parte_1 Parte_3 Parte_2
finanziari e/o di credito e delle modalità di investimento e neppure la sussistenza di una collusione tra le ricorrenti ed il che abbia potuto agevolare l'illecito o tradursi in un Controparte_2
vantaggio per terzi.
Inoltre, è stato messo in risalto come le appellanti avessero riposto pieno affidamento nel P_
e nell'istituto bancario, dove il primo lavorava, quanto alla bontà e sicurezza degli
[...]
investimenti proposti ed alla regolarità delle operazioni bancarie e finanziarie e non fossero comunque in condizioni di rendersi conto della natura di artificio e raggiro delle operazioni poste in essere dal , di tal chè debba escludersi che le ricorrenti si siano esposte Controparte_2 volontariamente ad un rischio superiore qualificabile come antecedente necessario dell'evento dannoso concorrente con il comportamento colposo tenuto dalla banca e con il comportamento doloso tenuto dal . Controparte_2
Con specifico riguardo alla posizione di nella vicenda, le appellanti hanno OP rimarcato come l'istituto bancario non avesse fornito riscontro alla nota del 14.1.2014, con cui le ricorrenti avevano contestato la tipologia degli investimenti eseguiti a loro nome dalla banca ed avevano chiesto di conoscere i nominativi dei dipendenti coinvolti nelle operazioni bancarie in questione, e neppure avesse adempiuto all'obbligo di verifica continuativa della corrispondenza degli addebiti/prelievi annotati in conto con le effettive disposizioni dei clienti.
Infine, le appellanti hanno sostenuto che l'istituto bancario non abbia provato la responsabilità esclusiva o concorrente delle clienti nella determinazione dell'evento lesivo e, segnatamente, non abbia dimostrato la collusione e fattiva acquiescenza delle ricorrenti agli illeciti commessi dal
, emergendo pacificamente la circostanza – “anche sulla scorta della contumacia Controparte_2 in giudizio in primo grado e della testimonianza del sig. ” – che il CP_4 P_
fosse riuscito ad ottenere i prelievi/versamenti delle somme con modalità anomale ed a
[...]
destinare dette somme ad investimenti e/o altro approfittando del rapporto fiduciario instaurato con le clienti.
4.1 Il motivo di gravame è infondato.
Giova premettere che nell'ordinanza ex art.702 ter c.p.c., in relazione alla qualificazione giuridica pag. 28 della responsabilità dedotta a carico di il Tribunale di Matera ha fatto espresso OP richiamo al dettato dell'art.2049 c.c., illustrando in punto di diritto la fattispecie disciplinata dalla norma e riportando talune pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia.
Quindi, il primo giudice ha approfondito l'esame di talune circostanze emerse in giudizio e valorizzate in chiave di applicazione dell'art.1227 c.c., con conseguente esclusione della responsabilità ex art.2049 c.c. in capo all'istituto bancario.
In particolare, facendo riferimento soprattutto alle operazioni bancarie compiute da P_
con firme autografe delle sigg.re e il
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_2
Tribunale di Matera ha messo in risalto le seguenti circostanze:
- la consegna, da parte delle ricorrenti, al di moduli di prelevamento di somme Controparte_2
dai conti correnti intestati alle stesse ricorrenti, moduli da queste ultime firmati in bianco;
- la consegna, da parte di , al della carta prepagata e delle relative Parte_2 Controparte_2
credenziali per il suo utilizzo;
- il consistente intervallo temporale nel quale si sono protratte le operazioni bancarie effettuate dal impiegando le somme prelevate dai conti correnti intestati alle ricorrenti;
Controparte_2
- il rilevante numero delle operazioni bancarie in discorso e la consistenza ragguardevole delle somme più volte impegnate in siffatte operazioni;
- la mancata attivazione, da parte delle ricorrenti, di qualsiasi attività di controllo e di verifica costante dell'operato del , nonostante che le operazioni bancarie fossero Controparte_2
registrate sugli estratti conto che periodicamente erano stati inviati alle ricorrenti;
- la conoscenza, da parte delle ricorrenti, degli strumenti finanziari e l'esperienza da esse accumulata nelle operazioni in borsa.
Nell'atto di appello le sigg.re e hanno inteso Parte_1 Parte_3 Parte_2
contrastare il convincimento del primo giudice evocando, a supporto della configurabilità della responsabilità ex art.2049 c.c. di alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza OP
di legittimità soprattutto con riguardo alla responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari.
4.1.1 In punto di diritto, è pacificamente acquisito che la banca risponda dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni.
Premessa la natura contrattuale del rapporto obbligatorio che si instaura tra Istituto di credito e cliente con la stipulazione di un contratto di apertura di conto corrente bancario e/o con contratto di negoziazione di titoli, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il principio sancito dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che, nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di pag. 29 terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, costituisce l'estensione alla sfera contrattuale delle norme contenute nell'art.2049 c.c. (v. Cass. 11.5.1995, n. 5150; Cass. 22.1.1976,
n. 185).
Si tratta, quindi, anche nell'ipotesi di cui all'art. 1228 c.c., di una forma di responsabilità obiettiva, indipendente cioè dalla colpa del soggetto responsabile (Cass. 29.8.1995, n. 9100). Il dolo o la colpa vanno infatti valutati con riferimento al solo fatto dell'ausiliario e non al comportamento del debitore. In tale ottica ben si comprende l'orientamento di quella parte della dottrina e della giurisprudenza che parla di presunzione assoluta di colpa (Cass. 22.3.1994, n. 2734).
Le moderne giustificazioni di detta responsabilità vicaria sono sostanzialmente analoghe a quelle poste a fondamento delle teorie del rischio di impresa come principio generale, parallelo alla colpa, dell'imputazione della responsabilità (Cass. n. 1343/1972). Infatti, detta responsabilità è considerata espressione di un criterio di allocazione di rischi, per il quale i danni cagionati dal dipendente sono posti a carico dell'impresa, come componente dei costi di questa.
Presupposti per l'applicazione dell'art. 1228 c.c. sono:
a) l'esistenza di un danno causato dal fatto dell'ausiliario;
b) l'esistenza di un rapporto tra "ausiliario" e "debitore-committente" (definito rapporto di preposizione);
c) la relazione tra il danno e l'esercizio delle incombenze dell'"ausiliario"(cd. occasionalità necessaria).
La questione che si pone è se possa riconoscersi spazio operativo alle disposizioni contenute nell'art.1227 co.1 e 2 c.c. e, quindi, se esistano margini giuridici per escludere la responsabilità dell'istituto bancario per i danni arrecati da propri dipendenti al cliente correntista/investitore.
Secondo la più autorevole dottrina il primo comma dell'art. 1227 c.c. concerne il concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'evento che configura l'inadempimento, quindi la sua cooperazione attiva, mentre nel secondo comma il danno è eziologicamente imputabile al danneggiante, ma le conseguenze dannose dello stesso sarebbero potuto essere impedite o attenuate da un comportamento diligente del danneggiato.
Pertanto, l'art. 1227 c.c. disciplina due ipotesi distinte: a) il primo comma concerne il rapporto tra causa ed evento, regolando il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento, al fine di una riduzione proporzionale del risarcimento;
b) il secondo comma concerne il rapporto tra evento e danno, ossia il contenuto dell'obbligazione di risarcimento, che può essere negato se il creditore (cliente correntista/investitore) avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza, ossia quando il processo produttivo dell'evento dannoso si sia esaurito e subentri un'autonoma condotta colposa (generalmente omissiva) del danneggiato, che, pur potendo elidere o pag. 30 ridurre i danni, non l'abbia fatto (Cass. 20.2.1984, n. 1203; Cass. 13.3.1987, n. 2655).
La prima fattispecie comporta un giudizio di imputazione causale del danno, la seconda un giudizio sul dovere di correttezza (art. 1175 c.c.), che impone al danneggiato (creditore) di comportarsi diligentemente per evitare o ridurre il danno causato dall'inadempimento o dal fatto illecito altrui, per cui non sono risarcibili i danni che potevano esser evitati usando l'ordinaria diligenza.
Inoltre, detta omissione del comportamento diligente, cui è tenuto il creditore a norma dell'art. 1227 co.2 c.c., non rientra nella fattispecie causativa del danno derivato al creditore medesimo, concorrendo con l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore (fattispecie, invece, configurata nel co.1 del citato articolo), ma incide solo sulla persistenza o sulla misura del danno, rapportabile esclusivamente all'inadempimento del debitore, poiché quel comportamento, se fosse stato tenuto dal creditore, avrebbe eliso in tutto o in parte il danno già causato.
La questione sopra prospettata si è posta ed è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità soprattutto in riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria, per i quali, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 58 del 1998, è configurabile la responsabilità solidale dell'intermediario per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze a questi ultimi affidate, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
Si tratta di una regola di responsabilità che, avuto in particolare riguardo all'intermediario, prescindendo dal criterio della colpa trova fondamento nel principio cuius commoda eius et incommoda, in ordine alla quale non è data invero prova liberatoria, trattandosi di vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva, funzionalmente volta alla tutela dei terzi e del mercato (cfr. Cass.
12/10/2018, n. 25374).
Tanto vale a spiegare come ai fini della responsabilità risarcitoria sia necessaria e sufficiente la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria (v. Cass. 12/3/2008, n. 6632; Cass., 20/3/1999, n.
2574) tra esecuzione delle incombenze e danno, tra i quali sussista un mero collegamento obiettivo.
In altre parole, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dal carattere di continuità dell'incarico (v. Cass., 21/6/1999, n. 6233) affidato all'agente, ai fini della responsabilità in argomento dell'intermediario nei confronti dei terzi in relazione all'attività illecita posta in essere dal promotore finanziario è sufficiente che la medesima sia stata agevolata o resa possibile dall'intervento di quest'ultimo nell'attività d'impresa, di cui sintomatico riscontro costituiscono la presenza del medesimo nei locali della banca, l'utilizzo della modulistica di pertinenza e la spendita del nome (cfr. Cass., 24/7/2009, n. 17393). Nella sostanza è escluso che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, ancorché esso costituisca abuso della posizione assunta nei rapporti con il preponente (ad es., perché si è contravvenuto alle istruzioni da questi ricevute;
perché si è agito per finalità estranea pag. 31 a quelle del preponente;
perché si è comunque strumentalizzato l'incarico ricevuto in funzione del perseguimento di finalità egoistiche ed illecite), persino nell'ipotesi in cui il detto comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità.
La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha da tempo sostenuto che il predetto nesso causale e, quindi, la responsabilità solidale dell'intermediario per i danni arrecati a terzi dai propri promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze ad essi affidate possano essere esclusi ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni,
l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socioeconomiche, la corresponsione al promotore di denaro in contanti da parte dell'investitore (v. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31453 del 25/10/2022; Cass., 22/1/2018, n.
30161; Cass., 7/1/2020, n. 857; Cass., 31/7/2017, n. 18928; Cass., 4/11/2014, n. 23448; Cass.,
13/12/2013, n. 27925; Cass., 24/3/2011, n. 6829).
Nel predetto caso di condotte “anomale” del danneggiato viene meno il rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate dal preponente, che giustifica la responsabilità della banca intermediaria per il fatto del promotore (v. anche Cass. 27/08/2020, n. 17947).
Orbene, il contegno "anomalo" dell'investitore può essere valutato quale fatto colposo concorrente con l'illecito del promotore finanziario, in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 co.1 c.c., oppure in funzione della persistenza o misura del danno, ai sensi dell'art. 1227 co.2 c.c. (v. Cass. 01/03/2016, n. 4037; Cass. 13/05/2016, n. 9892; Cass. 26/07/2017, n.
18383; Cass. 28/07/2021, n. 21643).
Come già segnalato, elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente "anomalo" dell'investitore possono ricavarsi dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio- economiche. Tra questi elementi si colloca anche la consegna al promotore di somme di danaro in contanti, senza richiesta di quietanza (v. Cass. 20/01/2022, n. 1786), giacché questa circostanza assume particolare rilevanza in funzione del giudizio circa l'anomalia della condotta del danneggiato, in quanto la consegna di denaro in contanti da parte dell'investitore nelle mani del pag. 32 promotore è oggetto di specifico ed espresso divieto normativo (D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2 bis;
art. 108 del regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 2007).
Più di recente la Corte di Cassazione (Sez. 1, Ordinanza n.11240 del 29/04/2025), rimarcato che l'esposto orientamento si è formato prevalentemente in tema di responsabilità dell'intermediario, ha precisato che, se da tale orientamento emerge la rilevanza ex art. 1227 c.c. delle condotte agevolatrici poste in essere dal soggetto danneggiato nel rapporto diretto con l'intermediario, è plausibile ritenere che, a maggior ragione, il medesimo principio debba essere affermato nel caso del rapporto tra correntista ed istituto di credito, avendo la Corte di Cassazione già affermato che nell'ipotesi di abusiva utilizzazione delle credenziali informatiche del correntista ad opera di terzi la responsabilità dell'istituto di credito resta esclusa nell'ipotesi in cui emerga che l'evento dannoso risulti discendere da trascuratezza, errore o frode del correntista o da forza maggiore (v. Cass. Sez.
1, Sentenza n. 10638 del 23/05/2016).
Peraltro, nella pronuncia n.11240 del 29/04/2025 la Suprema Corte ha operato un ulteriore rilevante sviluppo in seno all'orientamento già consolidato e in precedenza illustrato.
Muovendo sulla scia di un altro proprio precedente (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 31894 del
16/11/2023 che richiama sia la motivazione di Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15917 del 18/05/2022 sia
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21643 del 28/07/2021 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31453 del
25/10/2022), nel quale si è affermato che quando la condotta anomala dell'investitore si sia tradotta nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi, il giudice è tenuto ad un apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore, la Suprema Corte, pur dando conferma a siffatto indirizzo di pensiero, ha ritenuto opportuno operare tuttavia una duplice puntualizzazione.
La prima è che non si ravvisano ragioni per limitare la rilevanza delle condotte anomale dell'investitore ai soli casi in cui queste ultime si traducano nella violazione di norme giuridiche e non anche nei casi in cui la condotta derivi dalla violazione delle regole generali di prudenza e diligenza. Si deve rammentare, infatti, che il contributo causale di cui all'art. 1227, primo comma,
c.c. è stato ricondotto al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (v. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019; Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2639 del 10/03/1998) e che di conseguenza si è evidenziato che, quanto più la situazione di potenziale danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno (v. ancora pag. 33 Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021).
È quindi logico ritenere che il vincolo di rigorosa valutazione delle condotte anomale, che in Cass.
Sez.
3 - Ordinanza n. 31894 del 16/11/2023 è stato riconnesso alla violazione di una specifica norma giuridica, venga in realtà ad imporsi anche in presenza dei presupposti di operatività di una regola – l'art. 1227 c.c., appunto - che costituisce precipitato di uno dei principi fondamentali della
Carta costituzionale, senza che sia necessaria l'ulteriore violazione di specifiche previsioni di legge.
Va, del resto, ulteriormente considerato come la valorizzazione del concorso di colpa non solo rappresenti espressione del già richiamato principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., ma costituisca anche meccanismo del quale è stata da sempre evidenziata la capacità di operare una corretta allocazione dei rischi connessi a condotte illecite, configurando l'obbligo di ciascuno ad essere responsabile delle conseguenze dei propri atti (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11698 del
26/05/2014), ed in tal modo assicurando esiti di maggiore efficienza economica in quanto attribuisce al danneggiato il risarcimento dei soli danni che egli non avrebbe potuto evitare e, quindi, incentiva condotte prudenti finalizzate ad evitare il danno.
Con la seconda puntualizzazione la Suprema Corte, nel ribadire la sussistenza, a carico del giudice di merito, di un rigoroso obbligo di motivazione soggetto a verifica in sede di legittimità, ha precisato che occorra stabilire quando sia effettivamente ravvisabile un concorso di colpa, con conseguente applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c., e quando invece no, con conseguente irrilevanza della condotta del danneggiato.
Non può, infatti, prescindersi dalla considerazione che in alcuni casi, pur in presenza di condotte anomale del danneggiato, si possa comunque pervenire ad escludere il contributo causale di quest'ultimo.
Un tale esito – ad avviso della Suprema Corte - risulta possibile nei casi in cui tali condotte anomale non risultino attribuibili a colpa (o addirittura dolo) del danneggiato medesimo, ma vengano a derivare o da fattori imponderabili o da condotte fraudolente dello stesso intermediario, le quali presentino caratteri tali da non poter essere neutralizzate dal danneggiato con l'ordinaria diligenza, risultando, appunto, in tali ipotesi non configurabile in radice un effettivo contributo causale riconducibile al danneggiato.
Si deve, in conclusione, ritenere che, una volta ravvisato il compimento, da parte del danneggiato, di condotte agevolatici dell'illecito dell'intermediario e caratterizzate da profili di anomalia, al giudice del merito sia preclusa la possibilità di escludere discrezionalmente la sussistenza di un contributo causale del danneggiato medesimo, potendo tale contributo essere escluso solo quando le condotte in questione non siano direttamente riconducibili al danneggiato stesso, ma derivino da caso fortuito o forza maggiore o da condotte fraudolente dello stesso intermediario aventi caratteri pag. 34 tali da non potere essere percepite, previste e prevenute con l'ordinaria diligenza.
4.1.2 In aderenza agli illustrati principi di diritto, assumono pregnanza le circostanze di fatto pacificamente acquisite nel giudizio di primo grado ed evidenziate dal Tribunale di Matera nel provvedimento impugnato ed in questa sede valorizzabili in chiave di condotte “anomale” delle sigg.re e quale fatto colposo concorrente con gli Parte_1 Parte_3 Parte_2
illeciti consumati da in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi Controparte_2
dell'art. 1227 co.1 c.c., oppure in funzione della persistenza o misura del danno, ai sensi dell'art. 1227 co.2 c.c., con conseguente esclusione della responsabilità solidale di per i OP danni arrecati alle appellanti dal , dipendente dell'istituto bancario, nello Controparte_2
svolgimento delle incombenze a lui affidate.
Come già segnalato, elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente "anomalo" del danneggiato possono ricavarsi dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio-economiche.
Ebbene, nel caso di specie non può dubitarsi che le condotte serbate nella vicenda dalle sigg.re
[...]
e denotanti trascuratezza, imprudenza, negligenza e Parte_1 Parte_3 Parte_2
superficialità, abbiano consentito e favorito la consumazione degli illeciti in loro danno da parte del
. Controparte_2
Ed invero, non ad altro che a trascuratezza, imprudenza e negligenza (e, quindi, a colpa) può essere ricondotta la scellerata “anomala” scelta delle sigg.re e Parte_1 Parte_3 Pt_2
di consegnare al moduli, firmati in bianco, di prelevamento di somme dai
[...] Controparte_2
conti correnti a loro intestati, moduli utilizzati dal per un considerevole numero di P_
operazioni bancarie, talune anche aventi ad oggetto somme di consistente entità, in un arco temporale di significativa estensione, senza che le stesse appellanti, pur munite di conoscenza adeguata degli strumenti finanziari e di esperienza accumulata nelle operazioni in borsa e, quindi, pur consapevoli delle implicazioni e dei rischi connessi all'affidamento al di un Controparte_2
incarico illimitato ad operare sui loro conto correnti, si curassero di effettuare i necessari costanti controlli sull'operato del e si attivassero prontamente a tutela delle rispettive Controparte_2
posizioni ogni volta che, attraverso la visione degli estratti conto a loro periodicamente inviati, erano state messe in condizioni di conoscere ed apprezzare le operazioni bancarie effettuate nel tempo dal e registrate sugli estratti conto. Controparte_2
Neppure va omessa la considerazione della condotta imprudente e negligente serbata da Pt_2
pag. 35 e consistita nella consegna al della carta prepagata e delle relative Pt_2 Controparte_2
credenziali per il suo utilizzo, condotta di cui è innegabile la valenza di contributo causale decisivo nella consumazione degli illeciti da parte del , essendo evidente che il Controparte_2 dipendente bancario non avrebbe potuto altrimenti fare uso della carta all'insaputa della donna ed operare anche sul conto corrente a lei intestato al quale la carta stessa era abbinata. E tanto vale ancor più a marcare l'atteggiamento di trascuratezza e di superficialità di giacchè Parte_2
costituisce patrimonio di conoscenza diffusa e basilare nonché espressione di elementari regole di prudenza e diligenza il fatto che le credenziali di una carta di credito debbano essere custodite riservatamente dal titolare della carta stessa e non essere cedute a nessuno, tanto meno insieme alla carta.
Pertanto, in aderenza al convincimento espresso dal Tribunale di Matera nell'ordinanza ex art.702 ter c.p.c., deve senz'altro convenirsi che le descritte condotte “anomale” imprudenti e negligenti poste in essere dalle sigg.re e assumano rilevanza Parte_1 Parte_3 Parte_2
decisiva ai fini della valutazione del contributo causale nella consumazione degli illeciti da parte del
, valendo ad escludere, ai sensi dell'art.1227 c.c., la responsabilità solidale di Controparte_2
per i danni arrecati alle appellanti dal dipendente, , nello OP Controparte_2
svolgimento delle incombenze a lui affidate.
*
5.0 Con un quinto motivo di impugnazione le sigg.re e Parte_1 Parte_3 Pt_2
hanno contestato la decisione del Tribunale di Matera di escludere la responsabilità solidale di
[...]
per tutti i prelievi effettuati dai conti correnti intestati alle appellanti OP
successivamente al gennaio 2011.
È stato sostenuto che “le correntiste non possono soffrire alcuna menomazione alla giudiziale censura dell'operato della Banca e del dipendente atteso che “…nel contratto di conto corrente, la mancata impugnazione o l'approvazione dell'estratto conto non comportano l'incontestabilità del debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque, su situazione illecita …” (Cass. n.12372/2006)” (v. pag.13 dell'atto di appello).
Inoltre, le appellanti hanno assunto che la responsabilità di si configuri anche OP come culpa in vigilando ex art.2043 c.c. per avere “consentito l'operatività di una struttura affidata all'autonomia dei singoli e sostanzialmente priva di controlli” (v. pag.14 dell'atto di appello).
5.1 Il motivo di gravame è privo di pregio.
Il principio di diritto tratto da Cass. n.12372/2006, a cui le appellanti hanno inteso fare riferimento a supporto del primo argomento fondante il motivo di impugnazione, non è pertinente con la fattispecie in esame.
pag. 36 Nella evocata pronuncia la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi su una sentenza di merito che aveva escluso il diritto della banca di chiedere, dopo oltre due anni e mezzo dal conferimento del mandato all'incasso ed a un anno e mezzo dalla chiusura definitiva del rapporto, il pagamento di una fattura il cui importo, accreditato sul conto del mandante, non era stato incassato, senza peraltro che l'omessa riscossione fosse stata annotata nell'estratto di chiusura, si è limitata a confermare un principio già consolidato in giurisprudenza a tenore del quale l'approvazione tacita dell'estratto conto – che consegue alla scadenza del termine di decadenza di sei mesi per l'impugnazione dell'estratto conto trasmesso al cliente, fissato dall'art. 1832 co.2 c.c. - non preclude la possibilità di contestare in giudizio il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque, su situazione illecita.
Nella fattispecie in esame, la considerazione – ai fini della decisione – degli estratti conto inviati dalla alle sigg.re e nel corso del rapporto con CP_1 Parte_1 Parte_3 Parte_2
ciascuna di esse intrattenuto non è funzionale a mettere in discussione il diritto delle appellanti di contestare in giudizio le risultanze degli estratti conto medesimi quanto alle operazioni illecite effettuate dal , contestazione che, in virtù dell'evocato principio di diritto, è Controparte_2
sempre possibile anche in caso di mancata impugnazione degli estratti conto nel termine fissato dall'art. 1832 co.2 c.c.
Gli estratti conto inviati periodicamente dall'anno 2010 in poi alle sigg.re Parte_1 [...]
e sono stati valorizzati nel presente giudizio al più circoscritto scopo di Pt_3 Parte_2 sottolineare come attraverso la visione e l'attenta lettura di siffatti documenti le appellanti fossero in condizioni di acquisire in tempo utile piena consapevolezza delle operazioni bancarie irregolari che sui loro conti correnti stava effettuando il e di attivarsi tempestivamente con Controparte_2
l'istituto bancario per denunciare il comportamento illegale del suo dipendente e per tutelare la loro posizione nei confronti anche dell'istituto di credito. Il comportamento imprudente e negligente delle appellanti, consistito, appunto, nell'omessa cura di controllare e verificare costantemente l'operato del attraverso le risultanze degli estratti conto, è stato riconosciuto Controparte_2
come una delle espressioni di quella condotta “anomala” del danneggiato che è valsa a far venire meno il rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto dannoso commesso dal Controparte_2
e l'esercizio delle incombenze a lui affidate da rapporto che giustifica la OP
responsabilità della banca per il fatto doloso del suo dipendente.
In questa diversa prospettiva in cui è stata collocata la valenza probatoria degli estratti conto inviati dalla banca alle sigg.re e non trova nessuno spazio Parte_1 Parte_3 Parte_2
operativo il principio di diritto enunciato da Cass.Sez. 3, Sentenza n.12372 del 24/05/2006.
5.2 La fattispecie dedotta in giudizio è stata dal Tribunale di Matera inquadrata nello schema pag. 37 giuridico dell'art.2049 c.c., senza che sul punto si sia registrata nessuna specifica impugnazione.
Giacchè la responsabilità dei padroni e dei committenti ex art.2049 c.c. si atteggia come species della più ampia responsabilità per fatto illecito ex art.2043 c.c., una volta sussunta la fattispecie nell'ambito operativo della prima norma non può trovare applicazione, in riferimento ai medesimi fatti ed alle medesime condotte, la disposizione generale disciplinata nella seconda norma.
Del resto, le appellanti non hanno avuto cura di precisare in modo dettagliato gli specifici profili della condotta imputata all'istituto bancario che dovrebbero valere a configurare la violazione di un obbligo di vigilanza gravante sul medesimo istituto, sicchè resta impedito ogni ulteriore scrutinio della doglianza.
*
6.0 Con un sesto ed ultimo motivo di impugnazione le sigg.re e Parte_1 Parte_3 hanno lamentato la mancata liquidazione dell'ulteriore danno derivato dalla mancata Parte_2
restituzione, ad opera di della somma già richiesta nel 2014, con conseguente OP
impossibilità di reinvestire la somma stessa e di ricavare da essa un lucro finanziario. Le appellanti hanno sostenuto che tale voce di danno, avente natura di lucro cessante, sarebbe dovuta essere liquidata dal primo giudice in via equitativa, ai sensi dell'art.1226 c.c., anche in relazione al saggio di interesse da applicare sull'importo oggetto di domanda giudiziale.
Il motivo di gravame è infondato.
Nell'obbligazione risarcitoria (che costituisce debito di valore in quanto diretta alla reintegrazione del danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto) il principale mezzo di commisurazione attuale del valore perduto dal creditore
è fornito dalla rivalutazione monetaria, mentre il riconoscimento degli interessi rappresenta una modalità di liquidazione del possibile danno ulteriore da lucro cessante, cui è consentito fare ricorso solo nei casi in cui la rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore. Pertanto, il mero ritardo nella percezione dell'equivalente monetario non dà automaticamente diritto al risarcimento del danno da lucro cessante, eventualmente liquidato con la corresponsione degli interessi, occorrendo a tal fine l'allegazione e la prova del danno ulteriore subito dal creditore, che si realizza solo se ed in quanto la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) risulti inferiore a quella di cui il danneggiato avrebbe disposto, alla data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n.15823 del 28/07/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n.22347 del 24/10/2007; Cass. Sez. L, Sentenza
n.1111 del 20/01/2020). Più precisamente, il danno ulteriore da ritardo nella percezione dell'equivalente monetario sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi pag. 38 monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso. Il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento di detta voce ulteriore di danno solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato.
Nell'articolare il motivo di impugnazione le appellanti non hanno né allegato, né dimostrato la sussistenza di elementi oggettivi che valgano a riscontrare, nei termini anzidetti, la configurabilità di un danno da ritardo nella percezione dell'equivalente monetario.
Né ha pregio evocare l'applicazione dell'art.1226 c.c., come preteso dalle appellanti.
Ed invero, il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non ad un giudizio d'equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ond'è che non solo è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, ma non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, anzi, al contrario, presuppone già assolto dalla parte stessa, nei cui confronti le citate disposizioni non prevedono alcuna relevatio ab onere probandi al riguardo, l'onere su di essa incombente ex art. 2697 c.c., di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, così come non la esonera dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e ricondotto alla sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (cfr. Cass.
9.8.2007 n. 17492, 7.6.2007 n. 13288, 22.7.2004 n. 13761, conformi al precedente di Cass. 18.11.2002 n. 16202).
Nel caso di specie, in riferimento al danno da ritardo nella percezione dell'equivalente monetario, difettando del tutto la prova dell'an, non può riconoscersi spazio operativo alla disposizione di cui all'art.1226 c.c.
***
Appello incidentale proposto da OP
pag. 39 7.0 Con la ponderosa (66 pagine) comparsa di costituzione depositata il 5.7.2021 la CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto appello incidentale avverso l'unico
[...] capo della decisione del Tribunale di Matera contemplante la condanna dell'istituto bancario al pagamento, in solido con il , della somma di € 100.000,00, oltre rivalutazione Controparte_2
ed interessi, in favore di . Parte_2
Più precisamente, alla luce delle articolate difese svolte a partire dalla pagina 43 dell'anzidetta comparsa, possono individuarsi plurimi motivi di impugnazione incidentale.
A) Innanzitutto, l'istituto bancario ha contestato la configurabilità a proprio carico di una responsabilità colposa per negligenza derivante dal mancato accertamento, da parte dei propri dipendenti-operatori allo sportello, dell'identità dei soggetti che si presentavano in filiale per il prelevamento di somme tramite moduli.
Sullo specifico punto l'appellante incidentale ha eccepito la violazione dell'art.112 c.p.c. sul rilievo che l'accertamento di una siffatta responsabilità in capo alla non avesse OP
costituito oggetto della domanda azionata dalle ricorrenti in primo grado, le quali non avevano fondato la pretesa risarcitoria nei confronti dell'istituto di credito su un omesso controllo dell'identità dei soggetti che avevano presentato allo sportello i moduli per il prelevamento delle somme ovvero su una omessa verifica della conformità della firma riportata sui moduli con lo specimen depositato presso la banca. Di conseguenza, il passaggio dell'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. in cui il Tribunale di Matera ha inteso imputare all'istituto bancario una responsabilità per colpa nei descritti termini integrerebbe, ad avviso dell'appellante incidentale, una pronuncia extra petita.
In ogni caso, la ha contestato che in primo grado sia stata mai raggiunta la prova OP della mancata identificazione del presentatore dei moduli e dell'omesso accertamento dell'identità dei soggetti che detti moduli avevano presentato per prelevare le somme, di tal ché il primo giudice non avrebbe potuto comunque ritenere dimostrato il comportamento negligente da parte degli operatori allo sportello che di volta in volta avevano ricevuto i moduli ed erogato le somme.
Su tali basi l'appellante incidentale ha censurato come incongruo il convincimento del Tribunale di
Matera di ritenere “superata ogni questione in ordine alla rilevabilità ictu oculi della falsità delle firme apposte” sui moduli, da tanto facendo discendere la responsabilità della banca.
In aggiunta la ha precisato che, in aderenza alle disposizioni normative in OP materia ed alle pronunce della giurisprudenza di legittimità sul tema, l'adempimento degli “obblighi di protezione”, gravanti su un istituto di credito nei confronti dei propri clienti con i quali abbia in essere un rapporto di conto corrente, si esaurisce mediante il mero controllo dell'insussistenza di elementi idonei a far emergere ictu oculi, con l'uso di ordinaria diligenza, la falsità dei documenti pag. 40 esibiti al momento del prelevamento delle somme e la falsità della sottoscrizione apposta sul relativo modulo ed ha evidenziato che l'esame comparato della sottoscrizione disconosciuta, come apposta sul modulo di prelievo, e dello specimen di firma della sig.ra depositato presso Parte_2
l'istituto bancario consente di escludere la sussistenza ictu oculi della falsificazione della anzidetta sottoscrizione, sicché, in difetto di rilevata grossolana falsificazione della firma, non può essere imputata nessuna negligenza agli operatori allo sportello e, di conseguenza, non può essere ravvisato nessun inadempimento contrattuale da parte dell'istituto di credito.
In via subordinata, l'appellante incidentale ha lamentato che il primo giudice sia comunque incorso in errore, non avendo rilevato che è risultata autentica la firma della sig.ra apposta in Parte_2 calce al modulo di “richiesta di accredito assegni circolari € 100.000,00 – n.10 assegni cadauno dell'importo di € 10.000,00” del 21.10.2010 (si tratta della firma identificata con la sigla Y1 nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica ed accertata come autentica dal
C.t.u.). In sostanza, ad avviso dell'istituto bancario, la successiva sottoscrizione (accertata come autentica) in data 21.10.2010 del modulo di versamento dei n.10 assegni circolari, dei quali era stata richiesta la emissione con il modulo del 20.9.2010 munito di firma apocrifa, costituirebbe una ratifica e convalida della precedente richiesta di emissione degli assegni circolari, tale da escludere la ricorrenza di qualsiasi danno in capo alle ricorrenti per effetto di tale operazione. In tal senso è stata valorizzata anche la circostanza che dagli estratti del conto corrente n.932566 intestato alla sig.ra ed allegato in atti risulta effettivamente versato in data 21.10.2010 sul predetto Parte_2 conto la somma di € 100.000,00, di cui ai n.10 assegni circolari dell'importo di € 10.000,00 ciascuno.
B) La ha chiesto che, in caso di accoglimento dell'appello principale proposto OP
dalle sigg.re e la Corte escluda comunque la Parte_1 Parte_3 Parte_2 responsabilità dell'istituto di credito o, quanto meno, riduca la misura del risarcimento a suo carico in ragione della colpa o del concorso di colpa nella produzione del danno ascrivibile alle stesse ricorrenti in applicazione dell'art.1227 c.c.
Il motivo di impugnazione è stato ampiamente argomentato.
Come formulato, si tratta di gravame incidentale condizionato, al cui scrutinio occorre procedere esclusivamente nell'ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'impugnazione principale proposta dalle sigg.re , e . Parte_1 Parte_3 Parte_2
C) Sempre con riguardo alla pronuncia di condanna al pagamento, in solido con il P_
, della somma di € 100.000,00 in favore di la ha
[...] Parte_2 OP
impugnato la decisione del Tribunale di Matera di riconoscere la rivalutazione monetaria della predetta somma con decorrenza dal giorno del prelievo e sino alla emissione dell'ordinanza ex pag. 41 art.702 ter c.p.c.
Ha sostenuto l'istituto bancario: 1) che non sussistano i requisiti per la liquidazione della rivalutazione monetaria;
2) che non sia corretta l'individuazione nella data dell'operazione contestata del termine iniziale di decorrenza della rivalutazione monetaria;
3) che sia stato erroneamente disposto il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento dell'assunto difensivo, l'appellante incidentale ha messo in risalto l'insussistenza delle condizioni per l'applicazione nel caso di specie della norma di riferimento, vale dell'art.1224 co.1 e 2 c.c., ed ha evocato pronunce della giurisprudenza di legittimità sul tema.
D) La ha chiesto che, in caso di accoglimento dell'appello principale proposto OP
dalle sigg.re e ovvero in caso di mancato Parte_1 Parte_3 Parte_2 accoglimento del primo motivo di appello incidentale, la Corte disponga l'ammissione della prova testimoniale richiesta in primo grado dall'istituto bancario e respinta dal primo giudice, prova testimoniale ritenuta dalla essenziale perchè volta a dimostrare che diverse operazioni di CP_1
prelievo di somme non avevano coinvolto il dipendente , tanto valendo ad Controparte_2
escludere ogni responsabilità della fatta derivare, secondo la prospettazione OP
operata nel ricorso introduttivo del giudizio, da presunti illeciti posti in essere esclusivamente dal
. Controparte_2
Come formulato, si tratta di gravame incidentale condizionato, al cui scrutinio occorre procedere esclusivamente nell'ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'impugnazione principale proposta dalle sigg.re e ovvero in caso di mancato Parte_1 Parte_3 Parte_2
accoglimento del primo motivo di appello incidentale.
E) Con altro motivo di impugnazione la ha lamentato l'omessa pronuncia, da OP parte del Tribunale di Matera, sull'eccezione di prescrizione parziale sollevata dall'istituto bancario in primo grado ai sensi dell'art.2947 c.c. e dell'art.2935 c.c.
Tuttavia, la stessa ha espressamente chiesto che lo scrutinio dell'esposto motivo OP di impugnazione venga operato esclusivamente nell'ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'impugnazione principale proposta dalle sigg.re e Parte_1 Parte_3 Parte_2
ovvero in caso di mancato accoglimento del primo motivo di appello incidentale.
F) Con un ulteriore motivo di impugnazione la ha lamentato l'omessa OP
pronuncia, da parte del Tribunale di Matera, sulla domanda di manleva che la stessa banca aveva avanzato nei confronti del in caso di condanna dell'istituto di credito al Controparte_2
risarcimento dei danni in favore delle ricorrenti.
Anche con riguardo a siffatta doglianza la ha chiesto che il suo scrutinio sia OP condizionato all'eventuale mancato accoglimento del primo motivo di appello incidentale ovvero pag. 42 alla conferma della pronuncia di condanna dell'istituto di credito come operata dal Tribunale di
Matera.
G) Infine, “in via subordinata e condizionata” con un ultimo motivo di gravame la CP_1
ha contestato la misura del risarcimento del danno come determinata dal primo giudice
[...] nell'ordinanza ex art.702 ter c.p.c.
In particolare, è stato sostenuto che il C.t.u. contabile non abbia valutato e conteggiato talune circostanze in quanto non oggetto dei quesiti, le quali tuttavia assumerebbero rilevanza decisiva ai fini della quantificazione del danno risarcibile, da liquidarsi in misura comunque non superiore a €
87.328,59.
Ancora una volta la ha espressamente chiesto che lo scrutinio dell'esposto OP motivo di impugnazione venga effettuato esclusivamente nell'ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'impugnazione principale proposta dalle sigg.re e Parte_1 Parte_3
ovvero in caso di mancato accoglimento del primo motivo di appello incidentale. Parte_2
*
8.0 Con le note scritte difensive depositate il 7.9.2021 la difesa delle sigg.re Parte_1
e ha eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla Parte_3 Parte_2 sul rilievo che “l'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte OP provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale (Cass. n.12387/2016 e Cass. n.6156/2028)”.
Ad avviso della predetta difesa, l'interesse all'impugnazione dell'istituto bancario non è sorto per effetto dell'appello principale, ma in conseguenza dell'emanazione dell'ordinanza e, pertanto,
l'appello incidentale sarebbe dovuto essere proposto nei termini ordinari di impugnazione, senza possibilità di usufruire dei termini per l'impugnazione incidentale.
8.1 L'eccezione è infondata.
Il gravame proposto da va qualificato come appello incidentale tardivo, ai sensi OP dell'art.334 c.p.c., giacché esso, ancorché tempestivo rispetto al termine di cui all'art.343 c.p.c.
(essendo stata la comparsa di costituzione depositata in cancelleria nel rispetto del termine ex art.166 c.p.c. di venti giorni prima della data dell'udienza di prima comparizione delle parti come fissata nella citazione introduttiva del giudizio di secondo grado), risulta tardivo rispetto al termine ordinario previsto per l'impugnazione dall'art.702 quater c.p.c.
Ad avviso del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza a cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, dovendosi consentire a quest'ultima parte, che avrebbe di pag. 43 per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14094 del 07/07/2020; Cass. Sez. 5, Ordinanza n.
18415 del 12/07/2018; Cass.civ.sez.un., 27 novembre 2007 n.24627; Cass.civ.sez.un., 4 agosto
2010 n.18049).
Ne consegue che l'impugnazione incidentale tardiva sia ammissibile anche se riguardi un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale o se investa lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto giuridico originariamente accettato dalla parte non impugnante, dovendosi intendere la lettera dell'art. 334, comma 1, c.p.c. "parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione" come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25285 del
11/11/2020).
*
9.0 Prima di procedere all'esame dei motivi articolati a supporto dell'appello incidentale occorre delineare con precisione i termini della motivazione apprestata dal Tribunale di Matera a fondamento della pronuncia di condanna di al pagamento, in solido con il OP
, della somma di € 100.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, in favore di Controparte_2
Ciò in quanto sullo specifico punto la decisione del primo giudice, come illustrata Parte_2 nell'ordinanza ex art.702 ter c.p.c., non si distingue per chiarezza ed immediata intelligibilità.
9.1 Come già evidenziato, nel dispositivo dell'ordinanza emessa il 26.2.2021 la OP
è stata condannata al pagamento, in solido con il , della suindicata somma Controparte_2
esclusivamente nei confronti di . Parte_2
Nella parte motiva del provvedimento decisorio, precisamente alle pagine da 13 a 16, il primo giudice, in punto di affermazione della responsabilità per colpa dell'istituto di credito, ha fatto riferimento alle operazioni bancarie “compiute con firme apocrife delle ricorrenti” ed ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale “l'istituto di credito può essere ritenuto responsabile dei pagamenti di assegni con firma apocrifa non semplicemente in base alla mera alterazione del titolo, ma nei soli casi in cui tale alterazione sia rilevabile “ictu oculi”, cioè in base alle conoscenze del bancario medio, perché non è tenuto ad operare come un esperto grafologo, né a disporre di particolari attrezzature per rilevare la falsificazione (cfr. Cass. Civ. Sez.
VI – 1 Ord. 19.6.2018, n.16178)”.
Tanto premesso, il Tribunale di Matera ha ritenuto non necessario approfondire nel caso specifico la questione della rilevabilità “ictu oculi” o meno della falsità delle sottoscrizioni apposte dalle pag. 44 ricorrenti, atteso che l'attività di falsificazione della sottoscrizione aveva riguardato non già assegni bancari (come nella fattispecie valutata dalla Suprema Corte nella evocata pronuncia di cui all'ordinanza n.16178/2018), ma moduli di prelevamento presentati allo sportello della filiale della di tal ché gli operatori, anche a prescindere dalla possibilità di rilevare “ictu oculi” la falsità CP_1
della sottoscrizione apposta sui predetti moduli di prelevamento, avrebbero dovuto comunque procedere in quel contesto alla identificazione del presentatore dei moduli allo sportello ed all'accertamento dell'identità dello stesso. Il mancato adempimento di siffatto obbligo di verifica e controllo varrebbe da solo, ad avviso del Tribunale di Matera, a configurare la responsabilità per negligenza a carico dell'istituto di credito e ciò in virtù del disposto dell'art.2049 c.c. che, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, ascrive al datore di lavoro la responsabilità per il comportamento del suo dipendente anche quando detto comportamento “ecceda dai limiti concessi
o trasgredisca agli ordini ricevuti, attuando una condotta contraria alle direttive e non riconducibile agli interessi del datore”.
Configurata nei descritti termini la responsabilità a carico dell'istituto di credito in relazione esclusivamente alle operazioni bancarie “compiute con firme apocrife delle ricorrenti”, il Tribunale di Matera, attingendo argomento dagli esiti della disposta consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, ha messo in risalto che “la prima di tali operazioni è stata effettuata sul c/c intestato a
il 20.9.2010, con richiesta di emissione di un assegno circolare di € 100.000,00, Parte_2
importo considerevole, mentre la seconda in data 26.11.2010, a distanza di due mesi, quando fu prelevato un importo di € 100.000,00”.
Tali operazioni bancarie erano state riportate negli estratti conto dell'anno 2010 e, in particolare, in quello al 31.12.2010 (allegato 27 della produzione di parte ricorrente), tutti inviati a Parte_2 sicchè costei, ove avesse adoperato l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto avvedersi delle anomale operazioni riguardanti l'ingente somma di € 100.000,00 ed avrebbe potuto segnalare le stesse all'istituto bancario onde impedire ulteriori illeciti prelevamenti di denaro dal proprio conto corrente.
Valorizzando l'esposta considerazione il Tribunale di Matera è giunto alla conclusione che la responsabilità della non potesse essere configurata in relazione a tutti i prelievi OP
di denaro effettuati successivamente al gennaio 2011, giacchè in tale mese era stato inviato alla l'estratto conto al 31.12.2010 e la ricorrente con un comportamento prudente e Parte_2
diligente avrebbe potuto impedire ulteriori successivi illeciti prelevamenti.
Pertanto, ad avviso del primo giudice, la deve rispondere nei confronti delle OP ricorrenti esclusivamente per la somma di € 100.000,00.
9.2 Ribadito che la motivazione della decisione non brilla per chiarezza e precisione (soprattutto per pag. 45 quel che riguarda la specifica operazione bancaria con firma apocrifa avente ad oggetto la somma di
€ 100.000,00 giacchè, come sopra rilevato, il primo giudice ha fatto riferimento sia ad una richiesta di emissione di un assegno circolare di € 100.000,00 formulata il 20.9.2010, sia ad un modulo di prelevamento dell'importo di € 100.000,00 risalente al 26.11.2010, emissione e prelevamento operati sul medesimo conto corrente intestato a , occorre estendere l'esame agli esiti Parte_2 della consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica per meglio comprendere l'operazione bancaria con firma apocrifa tenuta in considerazione dal Tribunale di Matera ai fini della pronuncia di condanna dell'istituto di credito.
Dai contenuti dell'elaborato peritale emerge che:
1) alla data del 20.9.2010 risalgono: a) un modulo “richiesta di emissione di assegni circolari €
100.000,00” prodotto in fotocopia e riportante la sottoscrizione apparente di , distinta Parte_2
con la sigla Y6 nella relazione scritta del C.t.u.; b) n.10 assegni circolari dell'importo di € 10.000,00 ciascuno tratti sul c/c n.932566 intestato a , assegni circolari tutti prodotti in fotocopia e Parte_2
muniti di firme di girata di , distinte con le sigle da J1 a J10 nella relazione scritta del Parte_2
C.t.u. (doc. 1 busta comparsa). All'esito degli accertamenti di sua competenza il C.t.u.,
[...]
ha ritenuto che la sottoscrizione apposta sul modulo “richiesta di emissione di assegni Per_2 circolari” e quella apposta per girata su ciascuno dei menzionati dieci assegni circolari non siano riconducibili con alta probabilità alla mano di e, quindi, che si tratti di firme tutte Parte_2
apocrife;
2) sempre alla data del 20.9.2010 risale un modulo “addebito assegno circolare” di € 100.000,00 tratto sul c/c n.932566 intestato a modulo prodotto in fotocopia e riportante la Parte_2
sottoscrizione di , distinta con la sigla Y7 nella relazione scritta del C.t.u. (doc. 2 busta Parte_2 comparsa). All'esito degli accertamenti di sua competenza il C.t.u., ha ritenuto Persona_2 che la sottoscrizione apposta sul modulo “addebito assegno circolare” di € 100.000,00 sia riconducibile con alta probabilità alla mano di e, quindi, che si tratti di firma autografa;
Parte_2
3) alla data del 26.11.2010 risale un modulo “richiesta di addebito assegno circolare” di €
100.000,00 tratto sul c/c n.932566 intestato a modulo prodotto in fotocopia e Parte_2
riportante la sottoscrizione di , distinta con la sigla Y12 nella relazione scritta del C.t.u. Parte_2
(doc. 5 busta comparsa). All'esito degli accertamenti di sua competenza il C.t.u., Persona_2
ha ritenuto che la sottoscrizione apposta sul modulo “richiesta di addebito assegno circolare” di €
100.000,00 non sia riconducibile con alta probabilità alla mano di e, quindi, che si tratti Parte_2
di firma apocrifa.
È opportuno segnalare che nel medesimo elaborato peritale il C.t.u. ha sottoposto ad indagine anche la sottoscrizione riferita a , distinta con la sigla Y1 nella relazione scritta del C.t.u. (doc. Parte_2
pag. 46 3 busta comparsa) ed apposta su un modulo “richiesta di accredito assegni circolari € 100.000,00 –
n.10 assegni cadauno dell'importo di € 10.000,00”, modulo prodotto in originale e riportante la data del 21.10.2010. Vale subito osservare che, come emerge dal documento in parola, l'accredito è stato operato sul c/c n.932566 intestato a e che i n.10 assegni circolari ivi menzionati si Parte_2
C identificano proprio con quelli emessi il 20.9.2010, prodotti in fotocopia e distinti con le sigle da
Co a nella relazione scritta del C.t.u. (doc. 1 busta comparsa).
Ebbene, all'esito degli accertamenti di sua competenza il C.t.u., ha ritenuto che la Persona_2 sottoscrizione apposta sul modulo “richiesta di accredito assegni circolari € 100.000,00 – n.10 assegni cadauno dell'importo di € 10.000,00” riportante la data del 21.10.2010 sia riconducibile alla mano di e, quindi, che si tratti di firma autografa. Parte_2
Tale accertamento è determinante ai fini della esatta individuazione dell'operazione bancaria con firma apocrifa avente ad oggetto la somma di € 100.000,00 tenuta in considerazione dal Tribunale di Matera ai fini della pronuncia di condanna dell'istituto di credito.
Ed invero, benchè l'operazione bancaria risalente al 20.9.2010 ed avente ad oggetto l'emissione di n.10 assegni circolari dell'importo di € 10.000,00 ciascuno tratti sul c/c n.932566 intestato a Pt_2
sia stata effettuata sulla base di un modulo di richiesta riportante la firma apocrifa di
[...] Pt_2
ed anche la sottoscrizione apposta per girata sul retro di ciascuno dei predetti dieci assegni
[...]
circolari sia risultata falsa, è documentalmente accertato che la somma complessiva di € 100.000,00 impegnata nell'operazione sia stata nuovamente accreditata in data 21.10.2010 sullo stesso c/c n.932566 proprio mediante il deposito degli stessi dieci assegni circolari, operazione quest'ultima comprovata dal modulo “richiesta di accredito assegni circolari € 100.000,00 – n.10 assegni cadauno dell'importo di € 10.000,00”, modulo prodotto in originale e munito della sottoscrizione di accertata come autentica dal C.t.u. grafologo. Parte_2
Tanto vale a significare che nessun sostanziale danno ha sofferto la dall'operazione Parte_2 bancaria risalente al 20.9.2010 ed avente ad oggetto l'emissione di n.10 assegni circolari dell'importo di € 10.000,00 ciascuno tratti sul c/c n.932566, atteso che la stessa somma complessiva di € 100.000,00, con il deposito dei medesimi assegni circolari, è stata accreditata sul medesimo conto corrente a distanza di poco più di un mese dopo, vale a dire il 21.10.2010. Pertanto, non avrebbe avuto ragione d'essere la pronuncia di condanna dell'istituto bancario al pagamento, in favore di della somma complessiva di € 100.000,00 di cui all'operazione bancaria Parte_2 risalente al 20.9.2010, giacchè all'epoca della emissione dell'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. detta somma era stata già restituita alla con la operazione di accredito del 21.10.2010, Parte_2
successiva a quella di addebito del 20.9.2010.
Ne consegue, dunque, che l'unica operazione bancaria con firma apocrifa avente ad oggetto la pag. 47 somma di € 100.000,00 che il Tribunale di Matera può avere tenuto in considerazione ai fini della pronuncia di condanna dell'istituto di credito debba essere individuata in quella risalente al
26.11.2010 e posta in essere mediante il modulo “richiesta di addebito assegno circolare” di €
100.000,00 tratto sul c/c n.932566 intestato a modulo prodotto in fotocopia e Parte_2
riportante la sottoscrizione – risultata apocrifa - di , distinta con la sigla Y12 nella Parte_2
relazione scritta del C.t.u. (doc. 5 busta comparsa).
*
10.0 Alla luce delle svolte considerazioni, può giungersi alla conclusione che il Tribunale di Matera abbia configurato la responsabilità di esclusivamente in riferimento OP all'operazione bancaria di addebito della somma di € 100.000,00 sul c/c n.932566 intestato a Pt_2
operazione effettuata il 26.11.2010 mediante la presentazione del modulo “richiesta di
[...] addebito assegno circolare” con firma apocrifa della stessa . Parte_2
E tale responsabilità dell'istituto di credito è stata dal primo giudice ancorata al comportamento dell'operatore allo sportello della banca, il quale in data 26.11.2010, all'atto della presentazione della richiesta di addebito, anche a prescindere dalla possibilità di rilevare “ictu oculi” la falsità della sottoscrizione apposta sul relativo modulo, non avrebbe comunque proceduto alla identificazione del presentatore ed all'accertamento dell'identità del medesimo. Il mancato adempimento di siffatto obbligo di verifica e controllo varrebbe da solo, ad avviso del Tribunale di
Matera, ad imputare una responsabilità per negligenza a carico dell'istituto di credito in virtù del disposto dell'art.2049 c.c. che ascrive al datore di lavoro la responsabilità per il comportamento del suo dipendente.
*
11.0 A questo punto è possibile effettuare lo scrutinio dei motivi articolati da a OP fondamento dell'appello incidentale.
Ritiene la Corte che il primo motivo di impugnazione incidentale sia fondato.
Appare meritevole di considerazione l'eccezione di violazione dell'art.112 c.p.c. formulata da sul rilievo che l'accertamento della responsabilità in capo all'istituto di credito OP
per negligenza derivante dal mancato accertamento, da parte dei propri dipendenti-operatori allo sportello, dell'identità dei soggetti che si presentavano in filiale per il prelevamento di somme tramite moduli, non abbia costituito oggetto della domanda azionata dalle ricorrenti in primo grado.
A ben vedere, la pretesa risarcitoria azionata dalle sigg.re , e Parte_1 Parte_3 Pt_2
nei confronti di con il ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato il 13.6.2017
[...] OP
trae giustificazione dai comportamenti illeciti posti in essere dal sig. , Controparte_2
dipendente della banca, ed in relazione a siffatti comportamenti, analiticamente descritti nell'atto pag. 48 introduttivo del giudizio, è stata dalle ricorrenti imputata all'istituto di credito una responsabilità extracontrattuale ex art.2049 c.c. ed una responsabilità contrattuale, quest'ultima fondata sul presunto inadempimento degli obblighi di verifica, di vigilanza e di informazione gravanti su
[...]
in riferimento alle numerosi operazioni illecite eseguite dal sui CP_1 Controparte_2
conti correnti intestati alle ricorrenti.
In sostanza, la causa petendi della domanda di risarcimento dei danni non è stata dalle ricorrenti ancorata ad una più generica condotta negligente dei dipendenti dell'istituto bancario – ovviamente diversi dal , a cui, in ragione della prospettazione dei fatti operata nel ricorso Controparte_2
introduttivo, è stato ascritto un comportamento doloso integrante illecito, addirittura di rilevanza penale – per avere essi omesso, all'atto della presentazione dei moduli di prelevamento delle somme, di procedere alla identificazione del presentatore ed all'accertamento della conformità della firma riportata sui moduli con lo specimen depositato presso la banca.
Di conseguenza, la decisione del Tribunale di Matera di imputare una responsabilità per negligenza a carico dell'istituto di credito in virtù del disposto dell'art.2049 c.c. sul presupposto del mancato adempimento, da parte dei dipendenti-operatori allo sportello, dei menzionati obblighi di verifica e controllo non pare aderente ai fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dalle sigg.re
[...]
e con il ricorso introduttivo, fatti incentrati, come già Parte_1 Parte_3 Parte_2
rimarcato, esclusivamente sulla condotta dolosa ed illecita serbata nella vicenda da uno solo dei dipendenti della banca, cioè dal sig. . Controparte_2
Né va trascurato che, per le considerazioni in precedenza svolte, il Tribunale di Matera ha di fatto configurato la responsabilità di soltanto in riferimento all'operazione bancaria OP di addebito della somma di € 100.000,00 sul c/c n.932566 intestato a operazione Parte_2 effettuata il 26.11.2010 mediante la presentazione del modulo “richiesta di addebito assegno circolare” con firma apocrifa della stessa . In sostanza, ad avviso del primo giudice, la Parte_2 responsabilità della banca, derivante dalla inosservanza, da parte di un suo dipendente, dell'obbligo della identificazione del presentatore del modulo e della verifica della conformità della firma riportata sul modulo con lo specimen depositato presso la banca, dovrebbe radicarsi soltanto per l'unica operazione bancaria appena menzionata ed in danno esclusivamente di . Parte_2
Pertanto, appare del tutto immotivato che alla pagina 14 dell'ordinanza impugnata il Tribunale di
Matera, in funzione della ravvisata sussistenza di una responsabilità di metta in OP risalto la negligenza degli “operatori che di volta in volta” ricevevano i moduli di prelevamento di somme con firme apocrife, negligenza consistita nell'omesso adempimento dell'obbligo di accertare l'identità dei soggetti che i predetti moduli presentavano allo sportello. Ed invero, a voler dare credito all'ipotesi ricostruttiva del Tribunale di Matera, essendo stata la responsabilità di CP_1
pag. 49 ravvisata soltanto in riferimento all'operazione bancaria di addebito della somma di € CP_1
100.000,00 sul c/c n.932566 intestato a , operazione effettuata il 26.11.2010, dovrebbe a Parte_2
rigore di logica prestarsi attenzione al comportamento – in ipotesi, negligente – esclusivamente del dipendente della banca che in data 26.11.2010, in quella circostanza, ha curato la predetta specifica operazione bancaria, a nulla rilevando il comportamento dello stesso o di altri dipendenti dell'istituto di credito i quali in diversi contesti temporali, precedenti o successivi a quella data, abbiano eventualmente omesso di adempiere all'anzidetto obbligo di controllo nei confronti del presentatore di altri moduli di prelevamento di somme muniti di firma falsa apparentemente riconducibile alla o alle altre ricorrenti. Parte_2
Tale rilievo induce a mettere in discussione anche la correttezza del convincimento del Tribunale di
Matera in merito alla sufficienza, ai fini della ravvisabilità in capo all'istituto bancario di una responsabilità, della mancata identificazione del presentatore allo sportello del modulo “richiesta di addebito assegno circolare”, a prescindere dalla possibilità di rilevare “ictu oculi” la falsità della sottoscrizione apposta sullo stesso modulo.
Come si è anticipato, il primo giudice, a monte del ragionamento operato, ha evocato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale “l'istituto di credito può essere ritenuto responsabile dei pagamenti di assegni con firma apocrifa non semplicemente in base alla mera alterazione del titolo, ma nei soli casi in cui tale alterazione sia rilevabile “ictu oculi”, cioè in base alle conoscenze del bancario medio, perché non è tenuto ad operare come un esperto grafologo, né a disporre di particolari attrezzature per rilevare la falsificazione (cfr. Cass. Civ. Sez.
VI – 1 Ord. 19.6.2018, n.16178)”. Tuttavia, poiché nel caso di specie la falsificazione non ha riguardato la sottoscrizione di un assegno bancario presentato allo sportello per l'incasso
(falsificazione che, attingendo un titolo di regola nella disponibilità esclusiva del traente, deve, in via logica, farsi risalire ad un contesto temporale antecedente a quello della presentazione del titolo in banca per l'incasso), ma un modulo “richiesta di addebito assegno circolare” (vale a dire, un documento nella disponibilità esclusiva dell'istituto di credito che normalmente va compilato dal personale della banca nello stesso contesto della richiesta del titolare del conto corrente e che nel caso di specie risulta compilato su supporto informatico tramite terminale della banca), il primo giudice ha verosimilmente ritenuto che l'operatore allo sportello, che ha compilato il modulo tramite terminale e sottoposto il documento per la firma alla persona che aveva chiesto l'operazione di addebito, fosse obbligato preventivamente a controllare l'identità di tale persona e, quindi, la corrispondenza della firma ” apposta in calce al modulo con la identità della persona Parte_2
stessa e con lo specimen depositato presso la banca. Essendo mancata del tutto tale attività di controllo e verifica, il Tribunale di Matera è giunto alla conclusione che già solo questa omissione pag. 50 del dipendente/operatore allo sportello valesse a configurare la responsabilità dell'istituto di credito, risultando del tutto superata la questione della rilevabilità “ictu oculi” o meno della falsità della firma apposta sul modulo.
Sennonchè il ragionamento operato dal primo giudice palesa insuperabili punti critici.
Innanzitutto, non è dato comprendere la ragione per la quale il Tribunale di Matera abbia evocato un principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'ipotesi di pagamento di un assegno bancario con firma apocrifa per escluderne di fatto l'applicazione nel caso di specie sul rilievo che l'attività di falsificazione avesse riguardato la sottoscrizione apposta non già su un assegno bancario, ma su un modulo di prelevamento (rectius, modulo “richiesta di addebito assegno circolare”). A ben vedere, infatti, il convincimento espresso dal primo giudice circa la sufficienza dell'omissione del dipendente/operatore allo sportello a configurare la responsabilità dell'istituto di credito conserva intatta la sua valenza argomentativa senza che sia necessario approfondire la tematica della rilevabilità “ictu oculi” della falsità della firma che figura apposta sul modulo.
In secondo luogo, non può sfuggire un'evidente contraddizione in cui è incorso il Tribunale di
Matera.
Assumere, infatti, che l'operatore allo sportello, che ha compilato il modulo tramite terminale e sottoposto il documento per la firma alla persona che aveva chiesto l'operazione di addebito, abbia agito con negligenza per avere omesso di procedere alla identificazione di detta persona vale ad imputare allo stesso operatore un comportamento colposo, in quanto assunto in violazione di norme di legge e di regolamento che impongono siffatta attività di controllo e verifica.
Sennonché, assecondando la prospettazione del primo giudice, posto che il c/c n.932566 sul quale l'operazione di addebito è stata effettuata era intestato a e che la sottoscrizione in calce Parte_2 al modulo “richiesta di addebito assegno circolare” riproduce esattamente il nome ed il cognome dell'intestataria del conto corrente, deve ragionevolmente opinarsi che l'operatore allo sportello si sia trovato dinanzi ad una donna che si sia presentata con una falsa identità ed abbia apposto la sottoscrizione apocrifa a nome di . Diversamente ragionando, quel controllo volto alla Parte_2 identificazione della persona che aveva chiesto l'operazione di addebito non avrebbe avuto motivo di essere effettuato se tale persona fosse stato un uomo, giacché in quello stesso contesto l'operatore allo sportello sarebbe stato messo in allarme già dal fatto che la richiesta di addebito sul c/c n.932566 promanasse da un uomo che apponeva la firma falsa di in calce al modulo. Parte_2
Pertanto, acquisita pacificamente la circostanza che, come accertato dal C.t.u. grafologo, la firma
” (distinta con la sigla Y12 nella relazione peritale scritta) in calce al modulo “richiesta Parte_2 di addebito assegno circolare” datato 26.11.2010 è apocrifa, non è possibile sfuggire alla seguente alternativa: a) alla vicenda fraudolenta denunciata in ricorso, con riguardo specifico all'operazione pag. 51 bancaria in commento, ha partecipato anche una donna, rimasta sconosciuta, la quale dinanzi al dipendente della banca in servizio presso lo sportello si è presentata nelle mentite spoglie di Pt_2 ed ha apposto in calce al modulo la sottoscrizione apocrifa ”, senza che il
[...] Parte_2
dipendente di banca procedesse alla necessaria preventiva attività di identificazione della donna stessa;
b) il dipendente della banca che ha perfezionato l'operazione di addebito compilando il modulo tramite terminale era perfettamente consapevole della falsità della sottoscrizione riferita a per esserne egli stesso l'autore oppure per essere colluso con il Parte_2 Controparte_2
che stava consumando condotte illecite di prelievo di somme dai conti correnti intestati alle ricorrenti (e in questa diversa prospettiva non interessa sapere se fosse uomo o donna la persona che aveva chiesto di effettuare l'operazione di addebito o, addirittura, se essa sia effettivamente mai esistita, essendo evidente che in entrambi i casi l'operatore allo sportello, proprio in quanto partecipe della vicenda illecita, non aveva motivo di eseguire nessuna preventiva attività di identificazione o di verifica della corrispondenza della firma apposta sul modulo con lo specimen depositato in banca).
Tuttavia, la opzione sub a) presuppone che il fatto illecito sia stato consumato da due persone, cioè da una donna oltre al (al quale nella ricostruzione operata nel ricorso Controparte_2
introduttivo è stato assegnato il ruolo di organizzatore e gestore della vicenda illecita in danno delle ricorrenti e che avrebbe incassato la somma di € 100.000,00 di cui all'operazione del 26.11.2010), ma questa circostanza non è mai emersa dall'incarto processuale, né è stata mai formulata dal
Tribunale di Matera nell'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. La opzione sub b) implica, invece, che all'operatore di banca allo sportello non possa ascriversi una responsabilità per colpa, precisamente per negligenza, in dipendenza dell'omesso controllo volto alla identificazione della persona che aveva chiesto l'operazione di addebito (responsabilità per negligenza configurata espressamente dal giudice di prime cure), ma debba imputarsi una responsabilità per dolo, avendo posto in essere un comportamento illecito integrante reato in collusione con l'unico soggetto che le ricorrenti hanno indicato come autore dei prelievi illeciti di denaro dai loro conti correnti, cioè il P_
. Ma accedendo a quest'ultima ipotesi ricostruttiva si rivela del tutto errata la
[...] configurabilità in capo all'istituto di credito di una responsabilità nei confronti di in Parte_2 dipendenza di un comportamento negligente serbato dall'operatore allo sportello dello stesso istituto bancario, come opinato dal primo giudice.
In verità, l'unico elemento di giudizio rassicurante a base della decisione resa dal Tribunale di
Matera nei confronti dell'istituto di credito è costituito soltanto dall'accertamento della probabile falsità della firma ” (distinta con la sigla Y12 nella relazione peritale grafologica) in Parte_2 calce al modulo “richiesta di addebito assegno circolare” datato 26.11.2010.
pag. 52 Per converso, come anche messo in risalto da in sede di articolazione del OP
motivo di impugnazione incidentale, sono rimasti oscuri gli ulteriori profili qualificanti della vicenda, vale a dire l'identità (o, addirittura, l'esistenza effettiva) del presentatore della “richiesta di addebito assegno circolare” in data 26.11.2010, l'identità del dipendente della banca che operando allo sportello il 26.11.2010 ha compilato il relativo modulo tramite terminale, l'effettivo mancato svolgimento, da parte del medesimo dipendente della banca, dell'attività di identificazione del presentatore e di verifica della corrispondenza della firma apposta sul modulo con lo specimen depositato in banca.
Si tratta di circostanze che non rinvengono nell'incarto processuale nessun riscontro probatorio e sulle quali il Tribunale di Matera non ha speso nessun argomento nella motivazione dell'ordinanza appellata, sicché risulta impedita ogni esatta ricostruzione della vicenda riferita all'operazione bancaria in discorso e, in particolare, è precluso l'accertamento dell'effettivo mancato svolgimento, da parte del dipendente della banca, dell'attività di identificazione del presentatore della “richiesta di addebito assegno circolare” in data 26.11.2010 e di verifica della corrispondenza della firma apposta sul modulo con lo specimen depositato in banca.
In altre parole, non è dimostrato il comportamento negligente imputato dal primo giudice all'operatore allo sportello della banca da cui è stata fatta discendere la responsabilità di
[...]
nei confronti di . CP_1 Parte_2
Né in senso contrario ha pregio valorizzare la circostanza che la firma “ ” in calce al Parte_2 modulo “richiesta di addebito assegno circolare” datato 26.11.2010 sia risultata apocrifa ed evincere in via logica da tale dato di fatto il comportamento omissivo serbato in quel contesto dal dipendente della banca sul presupposto che, ove fosse stata effettivamente svolta l'attività di identificazione del presentatore della “richiesta di addebito assegno circolare” e di verifica della corrispondenza della firma apposta sul modulo con lo specimen depositato in banca, l'operatore allo sportello avrebbe potuto senz'altro avvedersi della falsità della sottoscrizione e interrompere o annullare l'operazione bancaria.
Osta a tale conclusione la considerazione che nella relazione peritale il C.t.u. grafologo,
[...]
nel valutare la firma ” (distinta con la sigla Y12 nell'elaborato scritto) in Per_2 Parte_2 calce al modulo “richiesta di addebito assegno circolare” datato 26.11.2010, abbia sostenuto che, essendo stata l'indagine peritale condotta su una fotocopia del documento, il giudizio conclusivo sia stato espresso in termini di alta probabilità, non di certezza, della falsità della sottoscrizione (v. pag.24 dell'elaborato scritto datato 9.7.2018).
Quanto precisato dal C.t.u. va valutato unitamente al rilievo che sempre nei contenuti della relazione peritale figurino, con proporzioni ingrandite, le firme ” apposte su numerosi Parte_2
pag. 53 documenti allegati all'incarto processuale ed il confronto tra la sottoscrizione (riconosciuta apocrifa con alta probabilità) in calce al modulo “richiesta di addebito assegno circolare” datato 26.11.2010
e le sottoscrizioni (riconosciute, invece, autentiche) in calce ad altri documenti (es. sottoscrizione distinta con la sigla Y1 nella relazione scritta del C.t.u. ed apposta in calce al modulo “richiesta di accredito assegni circolari € 100.000,00 – n.10 assegni cadauno dell'importo di € 10.000,00”, riportante la data del 21.10.2010 e prodotto in originale;
sottoscrizione distinta con la sigla Y7 nella relazione scritta del C.t.u. ed apposta in calce al modulo “addebito assegno circolare” di €
100.000,00 tratto sul c/c n.932566 intestato a riportante la data del 20.9.2010 e Parte_2
prodotto in fotocopia) rende palese come ad occhio nudo le firme (quella apocrifa e quelle autentiche) siano tra loro molto simili, tali da risultare confondibili e non agevolmente apprezzabili nei loro tratti differenziali da parte di persona inesperta in materia di grafologia.
Pertanto, pur a voler concedere – in via di mera ipotesi – che in occasione dell'operazione di
“addebito assegno circolare” in data 26.11.2010 non sia stata effettuata nessuna attività di verifica della corrispondenza della firma ”, apposta sul relativo modulo, con lo specimen Parte_2
depositato in banca, da quanto in precedenza osservato è, comunque, possibile evincere che l'operatore allo sportello della banca, quand'anche in quel contesto avesse espletato la verifica in parola, non sarebbe stato in grado di apprezzare l'alterazione della sottoscrizione, non risultando detta alterazione rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.
Di conseguenza, proprio facendo applicazione del principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'ipotesi di pagamento di un assegno bancario con firma apocrifa ed evocato dal Tribunale di Matera nell'ordinanza appellata, deve escludersi la responsabilità di
[...] per l'operazione bancaria in discorso, a cui è collegata la pronuncia di condanna fatta CP_1
oggetto di impugnazione incidentale.
In conclusione, l'appello incidentale proposto da è fondato e, per l'effetto, in OP parziale riforma dell'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 26.2.2021 e pubblicata in pari data, va rigettata integralmente la pretesa risarcitoria azionata da e nei confronti dell'istituto di credito con Parte_1 Parte_3 Parte_2
ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato il 13.6.2017.
*
12.0 Restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione incidentale, molti dei quali espressamente condizionati all'eventuale accoglimento totale o parziale dell'impugnazione principale proposta dalle sigg.re , e ovvero al mancato Parte_1 Parte_3 Parte_2
pag. 54 accoglimento del primo motivo di appello incidentale, condizioni entrambe non verificatesi.
Più precisamente, ricorre in tal caso la figura dell'assorbimento in senso proprio nel senso che la decisione assorbente (riferita all'accoglimento del primo motivo dell'appello incidentale) esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni poste con gli ulteriori motivi di impugnazione e ciò per sopravvenuto difetto di interesse della parte appellante incidentale, la quale con la pronuncia sul primo motivo di gravame ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno.
Ne consegue che l'assorbimento non comporti un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare una decisione implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione consiste proprio in quella dell'assorbimento (cfr.
Cass.civ.sez.1, 17/04/2020, n.7905; Cass.civ.sez.1, Ordinanza n. 28995 del 12/11/2018;
Cass.civ.sez.1, 27/12/2013 n. 28663).
***
Regolamentazione delle spese processuali.
Attesi il rigetto integrale dell'appello principale proposto dalle sigg.re Parte_1 [...]
e e l'accoglimento dell'appello incidentale proposto da la Pt_3 Parte_2 OP regolamentazione delle spese processuali va operata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837; Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727;
Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714; Cass.civ.sez.lav., 22 dicembre 2009 n.26985;
Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009 n.23059).
In applicazione dei suindicati principi, tenuto conto dell'accertata integrale infondatezza della domanda azionata in primo grado dalle sigg.re e nei Parte_1 Parte_3 Parte_2
confronti di le spese processuali sostenute dall'istituto di credito in relazione ad OP
entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico esclusivo di e Parte_1 Parte_3
, in quanto soccombenti. In tema di condanna alle spese processuali, infatti, il principio Parte_2
della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio pag. 55 non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr. Cass.civ.sez.III, 11 gennaio 2008
n.406; Cass. 9 marzo 2004 n.4778; Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
Pertanto, va disposta la condanna in solido di e al Parte_1 Parte_3 Parte_2
pagamento, in favore di delle spese processuali relative al giudizio di primo OP
grado nonché di quelle relative al presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
A tale proposito, ritiene la Corte, in aderenza al principio stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016
n.2748, che i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
In tale ottica, le prestazioni professionali rese dai difensori dell'istituto bancario nel giudizio di primo grado, esauritosi nella vigenza del D.M. 10.3.2014 n.55, vanno liquidate secondo le tariffe professionali introdotte da quest'ultimo provvedimento in riferimento al valore della causa (valore €
669.451,27; scaglione da € 260.000,01 ad € 520.000,00 oltre incremento nella misura del 10% ex art.6 D.M. 10.3.2014 n.55, per lo scaglione da € 520.000,00 a € 1.000.000,00), non avendo il successivo D.M.
8.3.2018 n.37 sostanzialmente modificato i parametri generali per la determinazione dei compensi fissati dal precedente D.M. n.55/2014.
Per converso, le attività esplicate nell'ambito del presente giudizio di impugnazione, che si è esaurito in data successiva all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 13.8.2022 n.147, vanno liquidate nel rispetto dei nuovi parametri introdotti dal decreto ministeriale medesimo, in riferimento al valore della causa (valore € 669.451,27; scaglione da € 260.000,01 ad € 520.000,00 oltre incremento nella misura del 10% ex art.6 D.M. 10.3.2014 n.55, per lo scaglione da €
520.000,00 a € 1.000.000,00).
Attesa la contumacia dell'appellato , già dichiarata con ordinanza del Controparte_2
14.9.2021, nessuna statuizione va assunta in punto di spese processuali.
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Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
pag. 56 dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Pertanto, essendo stato il presente giudizio di appello iscritto a ruolo il giorno 1.4.2021, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del D.P.R. 30.5.2002
n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228.
Ne consegue che le sigg.re e , il cui appello principale Parte_1 Parte_3 Parte_2
è stato respinto, siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale avverso l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 26.2.2021 e pubblicata in pari data, proposto da e Parte_1 Parte_3
con atto di citazione spedito il 29.3.2021 per la notificazione a mezzo del servizio Parte_2
postale nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., e di OP P_
nonché sull'appello incidentale avverso la medesima suindicata ordinanza proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., con comparsa di costituzione OP
depositata in data 5.7.2021, lette le conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Rigetta integralmente l'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_3
con atto di citazione spedito il 29.3.2021 per la notificazione a mezzo del Parte_2
servizio postale;
- Accoglie l'appello incidentale proposto da in persona del legale OP rappresentante p.t., con comparsa di costituzione depositata in data 5.7.2021 e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 26.2.2021 e pubblicata in pari data:
A) rigetta integralmente la pretesa risarcitoria azionata da Parte_1 Parte_3
pag. 57 e nei confronti dell'istituto di credito con ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato Parte_2 il 13.6.2017, con conseguente annullamento della condanna dell'istituto bancario al pagamento, in solido con , della somma di € 100.000,00, oltre Controparte_2
rivalutazione ed interessi, in favore di;
Parte_2
B) condanna in solido e al pagamento, in Parte_1 Parte_3 Parte_2
favore di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese OP processuali relative al giudizio di primo grado che liquida nella somma complessiva €
27.804,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP nella misura e sulle voci come per legge;
- Conferma nel resto la ordinanza ex art.702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 26.2.2021 e pubblicata in pari data;
- Condanna in solido e al pagamento, in favore Parte_1 Parte_3 Parte_2
di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali OP
relative al presente giudizio di impugnazione che liquida nella somma complessiva di €
26.155,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP nella misura e sulle voci come per legge.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché la parte appellante principale - e - sia tenuta a versare un ulteriore Parte_1 Parte_3 Parte_2
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso il giorno 9 settembre 2025.
Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
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