Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/1999, n. 6233
CASS
Sentenza 21 giugno 1999

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È del tutto legittima, rientrando nel potere dispositivo della parte, la proposizione cumulativa dell'azione contrattuale e di quella extracontrattuale, qualora si assuma che, con un unico comportamento, sono stati violati sia gli obblighi derivanti dal contratto, sia il generale dovere del "neminem laedere".

La responsabilità del preponente ex art. 2049 cod. civ. si fonda sulla mera circostanza dell'inserimento dell'agente nell'impresa, senza che assuma, all'uopo, rilievo, il carattere della continuità, o meno, dell'incarico affidatogli - essendo sufficiente, per converso, che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall'imprenditore -, e senza che, ancora, risulti necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'agente ed il preponente.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/1999, n. 6233
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6233
Data del deposito : 21 giugno 1999

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