Sentenza 21 giugno 1999
Massime • 2
È del tutto legittima, rientrando nel potere dispositivo della parte, la proposizione cumulativa dell'azione contrattuale e di quella extracontrattuale, qualora si assuma che, con un unico comportamento, sono stati violati sia gli obblighi derivanti dal contratto, sia il generale dovere del "neminem laedere".
La responsabilità del preponente ex art. 2049 cod. civ. si fonda sulla mera circostanza dell'inserimento dell'agente nell'impresa, senza che assuma, all'uopo, rilievo, il carattere della continuità, o meno, dell'incarico affidatogli - essendo sufficiente, per converso, che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall'imprenditore -, e senza che, ancora, risulti necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'agente ed il preponente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/1999, n. 6233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6233 |
| Data del deposito : | 21 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale REALE - Presidente e Relatore -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MEDIOLANUM SpA sorta dalla fusione di PROGRAMMA ITALIA SpA, FININVEST ITALIA SpA e FINTRE SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARDINAL DE LUCA 22, presso l'avvocato ELIO SIGGIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato UBERTAZZI LUIGI CA, giusta procura speciale per Notaio Guido Roveda di Milano rep. n. 82425 del 15.10.1997;
- ricorrente -
contro
VE CA, VE IC, VE NT, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE CASTRO PRETORIO 25, presso l'avvocato VINCENZO MESIANO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARPI FEDERICO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1068/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 06/09/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/99 dal Consigliere Dott. Pasquale REALE;
udito per il resistente, l'Avvocato Carpi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.p.A. RO AL proponeva opposizione avanti al Tribunale di Bologna avverso due decreti ingiuntivi emessi dal Presidente del Tribunale, il primo, su ricorso di RA CA e RA IC, per la somma di lire 997.293.480 oltre accessori;
il secondo, su ricorso di RA ON, per la somma di lire 128.360.400 oltre accessori.
Con distinto atto di citazione IC, CA e ON RA convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Bologna RA TI e la S.p.A. RO AL chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento della complessiva somma di lire 880.000.000. Esponevano di avere versato al TI, nella qualità di "consulente globale area manager" della S.p.A. RO AL, varie somme per operazioni di investimento che non avevano trovato riscontro presso la società finanziaria.
Nei tre giudizi, successivamente riuniti, si costituivano le parti convenute. Il TI eccepiva di essere carente di legittimazione passiva sostenendo di aver agito quale semplice nuncius delle richieste e delle direttive di RO AL. La società finanziaria contestava l'azione contrattuale proposta sotto il profilo della mancanza, da parte delle persone che avevano ricevuto le somme dai RA, di ogni potere di rappresentanza, pur essendosi qualificati come "consulenti globali" della società stessa;
ribadiva la propria estraneità all'attività svolta dai propri consulenti, non legati però da alcun rapporto rappresentativo.
Il Tribunale con sentenza 11.7.94 revocava i decreti ingiuntivi opposti dalla S.p.A. RO AL ma condannava in solido il TI e la stessa società a pagare la somma di lire 780.000.00 a IC e CA RA e quella di lire 100.000.000 ad ON RA, oltre a rivalutazione ed interessi.
La società proponeva appello deducendo la infondatezza sia dell'azione contrattuale che di quella extracontrattuale proposta dai fratelli RA;
chiedeva la restituzione delle somme già pagate in esecuzione della sentenza di 1^ grado dichiarata provvisoriamente esecutiva.
I RA resistevano e, in via incidentale, chiedevano il rigetto delle opposizioni avverso i decreti ingiuntivi. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 6.9.96, rigettava l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, confermava i decreti ingiuntivi. Rilevava, preliminarmente, che la sentenza era divenuta definitiva nei confronti del TI non appellante e non convenuto nel giudizio d'appello. Osservava che la responsabilità di cui all'art. 2049 c.c, era fondata sul fatto che il TI risultava stabilmente inserito nell'organizzazione della società; pur privo di un vero e proprio contratto di lavoro con la Soc. RO AL, il predetto rivestiva un ruolo rilevante all'interno di tale organizzazione avendo il compito oltre che di reperire i clienti anche di istruire i nuovi agenti. Osservava ancora che doveva ritenersi provata la conclusione dei contratti posti a fondamento dei decreti ingiuntivi opposti.
Propone ricorso per cassazione la S.p.A. DI sorta dalla fusione della S.p.A. RO AL, della FININVEST S.p.A. e della Fintre S.p.A.
Resistono con controricorso i RA.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la DI S.p.A. deduce omessa e insufficiente motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., elencando trentotto motivi di censura.
Con il secondo motivo di ricorso sostiene che il mancato accoglimento delle argomentazioni nn. 1, 2, 3, 7, 16, 18, 19 e 20 del precedente motivo costituisce anche violazione di tutte le norme che per ciascuna argomentazione erano state esplicitamente o implicitamente richiamate nel giudizio d'appello, qui tutte nuovamente richiamate...da valere come motivo di cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. Entrambi i motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. È opportuno rilevare che i motivi di ricorso -
indipendentemente dal tipo di errore denunciato (error in procedendo o error in iudicando) devono essere indicati in modo specifico e completo con la precisa individuazione delle violazioni di norme di diritto o dei vizi di motivazione che il ricorrente intende sottoporre ali giudizio di legittimità. La società ricorrente, che ha impugnato la sentenza per insufficiente motivazione (1^ motivo) e per violazione di legge (2^ motivo) avrebbe dovuto indicare in modo comprensibile (a) i fatti, le circostanze e le ragioni che assume essere stati trascurati o insufficientemente valutati, presupposto indispensabile per un giudizio sulla eventuale inadeguatezza della motivazione, nonché (b) le statuizioni pronunciate in violazione di legge e non limitarsi ad enunciazioni apodittiche (non tutte dedotte tra i motivi d'appello) dalle quali questa Corte dovrebbe ricavare in concreto le doglianze proposte. Affermazioni, non seguite da alcun commento - quali "9) TI non era rappresentante apparente;
10) mentre la rappresentanza non appariva dai contratti precedenti dei fratelli RA 11) e nemmeno dalle dichiarazioni Consob 12) e nemmeno dai contratti litigiosi 13) e nemmeno dalle altre malefatte di TI" - non permettono di individuare l'ambito della censura. Tuttavia, poiché nei successivi motivi vengono sostanzialmente richiamate molte delle abbozzate critiche alla decisione impugnata, deve attribuirsi al lungo elenco espresso nei due motivi il ruolo di indice o prospetto delle successive doglianze.
Con il terzo motivo di ricorso la "DI" dichiara di impugnare la parte della sentenza relativa alle azioni contrattuali del RA. Dopo generici e confusi richiami alle allegazioni, argomentazioni e eccezioni svolte nel giudizio di merito in relazione sia alle azioni contrattuali del RA sia alla pretesa apparenza dei poteri di rappresentanza del TI la società deduce (a) che contrariamente alla ricostruzione della vicenda eseguita dal giudice di merito nessun contratto era stato mai concluso avendo essa società sempre disconosciuto che i documenti pretesamente rilevanti provenissero da essa avendo, altresì, sottolineato che essi costituivano dei fotomontaggi, (b) che i contratti non erano stati conclusi secondo gli schemi approvati dalla Consob;
(c) che il TI era privo di poteri di rappresentanza.
Il motivo di ricorso, che con difficoltà può riassumersi nelle riferite doglianze, è infondato.
La sentenza ha esaminato con particolare cura l'iter contrattuale intercorso tra il RA e il TI, iniziato con la proposta di contratto del 20.4.89 indirizzata e consegnata alla Soc. RO AL e con accettazione della proposta redatta su carta intestata della società finanziaria, seguita dalla compilazione e sottoscrizione di moduli conformi ai dettati della Consob, contenenti il conferimento di mandato all'amministrazione del patrimonio in data 6.2.90.
La corte bolognese ha spiegato, con appagante motivazione, le ragioni comprovanti la costante presenza della società finanziaria nella contrattazione, richiamando l'attenzione sulla significativa circostanza che in data 20.12.90 la società, con missiva intestata alla FININVEST S.p.A., aveva provveduto alla restituzione, con assegni, di parte del capitale. Ha poi, in modo convincente spiegato le ragioni che giustificavano l'attribuzione della qualità di agenti ("consulenti globali") ai TI e a tale VE (con i quali il RA aveva già concluso contratti di investimento di somme nel RO AL) rilevando che la stessa società finanziaria aveva presentato i predetti - in conformità alle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 4 del regolamento Consob - come agenti della società senza alcuna precisazione in ordine all'assenza di poteri di rappresentanza. Ha escluso, infine, che i RA dovessero controllare che il denaro versato fosse poi riversato dagli agenti alla società proponente anche perché la società FININVEST aveva fatto pervenire prospetti informativi e lettera di conferma con la specifica dei titoli sottoscritti dai RA.
La corte di merito ha quindi ritenuto che, per la esistenza di pregressi rapporti, non era ragionevole dubitare che il TI e il VE non vincolassero, con il loro operato, immediatamente RO AL ed ha, altresì, rilevato che i comportamenti degli agenti risultavano regolarmente ratificati dalla società. Ha, infine, puntualmente esaminato ogni aspetto del rapporto concluso con l'illecita sottrazione, da parte del TI, delle somme a lui affidate e destinate alla società per essere investite. Appaiono assolutamente generiche e, pertanto, prive di pregio le censure con le quali, senza alcun chiarimento, vengono dedotte apoditticamente circostanze contrarie a quelle utilizzate dalla Corte per la formazione del proprio convincimento. In altri termini il ricorrente asserendo (a) che i documenti prodotti dai RA e redatti su carta intestata della società costituivano dei fotomontaggi, (b) che i contratti non erano stati conclusi secondo gli schemi Consob e (c) che il TI non aveva poteri di rappresentanza, propone una ricostruzione della vicenda fondata non già sulla indicazione di elementi di giudizio trascurati o mai valutati bensì sulla mera negazione degli elementi che sorreggono la ricostruzione accolta in sentenza.
Con il quarto motivo il ricorrente si duole che la corte territoriale abbia accolto entrambe le azioni proposte (contrattuale ed extracontrattuale) sostenendo che il cumulo di azioni è inammissibile. Richiamando i punti 9, 14 e 22 del primo motivo di ricorso sostiene che le azioni extracontrattuali erano cronologicamente successive e logicamente subordinate alle loro azioni contrattuali e che reciprocamente l'accoglimento di queste ultime imponeva ai giudici bolognesi di non accogliere anche le azioni extracontrattuali del RA.
La censura, non altrimenti motivata, relativa alla inammissibilità del cumulo delle due azioni deve essere respinta. Rientra nel potere dispositivo della parte proporre cumulativamente azione contrattuale ed azione extra contrattuale quando ritiene che, con un unico comportamento, siano stati violati i doveri derivanti dal contratto concluso ed i doveri derivanti dal generale principio del neminem laedere (Cass. 8656/96, 418/96, 8090/94). Sostiene ancora la DI S.p.A. che la sentenza è contraddittoria perché qualifica il rapporto tra il TI e RO AL in termini sbagliati: talvolta lo qualifica come rapporto di agenzia, altre volte come rapporto di committenza ed altre volte ancora come rapporto di lavoro forse addirittura subordinato.
La censura, effetto di superficiale lettura della sentenza, è infondata.
La corte di merito ha correttamente rilevato che la responsabilità ex art. 2049 c.c. era basata sul fatto che l'agente era stato inserito nell'impresa del proponente osservando, conformemente all'orientamento di questa Corte (Cass. 12945/95, 2734/94, 3616/88), che si deve prescindere dalla continuità dell'incarico pur presente nella fattispecie, bastando che il contegno dell'agente integrante l'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dal preponente. Ha poi affermato che ai fini del rapporto di committenza - genericamente inteso quale relazione tra le due parti, una delle quali esercita il potere di direzione e di vigilanza - non è richiesto alcun rapporto di lavoro subordinato.
Nessun commento merita infine la denunzia di violazione di legge, proposta senza motivazione tranne l'apodittica asserzione che la corte territoriale ha applicato l'art. 2049 c.c. al di fuori dell'area prevista dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Con il quinto motivo di ricorso la società ricorrente, richiamando gli argomenti 25-38 ricordati sinteticamente al precedente primo motivo sostiene che le banche (CARIBO e B.P.M.) non potevano chiedere ai RA le somme che questi chiedono a RO AL.
La corte bolognese ha giudicato del tutto irrilevante ogni questione relativa al giudizio pendente tra RO AL e le banche presso cui sono stati incassati gli assegni dei RA da parte del TI. La società sostiene oggi che la questione è, invece, rilevante perché (a) le banche non possono chiedere/addebitare ai RA le somme portate dagli assegni litigiosi onde reciprocamente (b) i RA non possono assumere di avere danni pari in linea capitale alle somme ora dette. Anche questo motivo di impugnazione è confuso e non intelligibile. Non è chiaro, infatti, per quale ragione i giudici di merito avrebbero dovuto statuire nei confronti di soggetti (banche) estranei al giudizio.
Con il sesto motivo di ricorso la DI censura la statuizione sulla cumulabilità di interessi e rivalutazione che contrasta con l'art. 1224 c.c. e la giurisprudenza della Corte di Cassazione;
rileva che la sentenza sembra affermare che "l'obbligazione risarcitoria costituisca debito di valuta e non di valore", che in corrispondenza di questa affermazione vi sono alcune correzioni ed una scritta "errore materiale" non sottoscritta. Il motivo di ricorso è, per quanto di ragione, fondato. La corte bolognese ha preso in esame il motivo d'appello concernente la pretesa non cumulabilità degli interessi e della rivalutazione monetaria che ha poi rigettato con motivazione contraddittoria e inadeguata. Contraddittoria perché, presumibilmente per una svista, si afferma che l'obbligazione risarcitoria costituisce debito di valuta e non di valore, ugualmente, poi, procedendo alla rivalutazione con liquidazione degli interessi. Inadeguata perché si omette qualsiasi indicazione in ordine alle modalità di calcolo di detta rivalutazione. Il settimo ed ultimo motivo, concernente le spese del giudizio di merito, deve ritenersi assorbito.
La sentenza deve essere cassata in relazione in relazione al motivo accolto. Il giudice del riesame provvederà sulle spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso per quanto di ragione, dichiara assorbito il settimo e rigetta gli altri. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna, altra sezione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 1999