Sentenza 9 agosto 2007
Massime • 1
Il potere di emettere la decisione secondo equità, che a norma dell'art. 114 cod. proc. civ. attiene alla decisione nel merito della controversia e presuppone sempre una concorde richiesta delle parti, si distingue dal potere di liquidare in via equitativa il danno, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., che consiste nella possibilità del giudice di ricorrere, anche d'ufficio, a criteri equitativi per supplire all'impossibilità della prova del danno risarcibile nel suo preciso ammontare. Per pervenire alla valutazione con il criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ., è sufficiente che il giudice dia l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale lo ha adottato, restando così incensurabile, in sede di legittimità, l'esercizio di questo potere discrezionale. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure e confermato la sentenza di merito che, nel condannare la locale azienda sanitaria per l'erroneo abbattimento di animali che, al momento, erano privi dei sintomi di malattia, aveva ridotto l'ammontare del danno richiesto in giudizio e lo aveva determinato, equitativamente, tenendo conto che si trattava di bestie che, comunque, provenivano da un allevamento infetto poiché altri animali erano realmente infetti e che i prodotti di stalla provenienti da dette bestie non potevano essere utilizzati liberamente come se si trattasse di bestie sane, ecc.).
Commentario • 1
- 1. News ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/08/2007, n. 17492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17492 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Impresa Agricola LI AN e LI GE s.s., in persona del socio amministratore OL GE, elettivamente domiciliato in Roma, via P. Borsieri n. 3, presso l'avv. GATTEGNA Renzo, che lo difende anche disgiuntamente al l'avv. Alberto Maraschi, giusta delega unificato in atti;
- ricorrente -
contro
Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia, s.p.a., in persona di NI IM, procuratore speciale, elettivamente domiciliato in Roma, via Sabotino n. 46, presso l'avv. PROPERSI Patrizia, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. Alberto Corsieri, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona;
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 506/03 del 26 febbraio - 13 giugno 2003 (R.G. 942/00);
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 giugno 2007 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. M. Vincenti per delega dell'avv. Borsieri per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 25 settembre 1998 la società semplice Impresa Agricola OL AN e OL GE ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Crema, l'Azienda Sanitaria Locale di Cremona per sentirla dichiarare responsabile dell'illegittimo abbattimento di n. 171 capi di bestiame di proprietà della deducente e condannare la stessa al risarcimento del danno.
Ha riferito la società attrice che il 20 marzo 1998 il veterinario ufficiale di Moscazzano aveva diagnosticato la esistenza di un focolaio di tubercolosi fra gli animali che la società deteneva nelle stalle di una azienda agricola che a quel tempo conduceva quali affittuaria.
A seguito della denuncia, la ASL aveva ordinato l'immediato abbattimento di tutti i 212 bovini esistenti nelle stalle e dichiarati tubercolotici.
A macellazione avvenuta, hanno ancora esposto gli attori, gli esami anatomopatologici eseguiti dai veterinari comunali avevano rivelato che solo 5 animali erano infetti ed altri trentasei presentavano sintomi della malattia, mentre i rimanenti 171 erano del tutto sani. L'abbattimento, ha concluso la società attrice, era illegittimo con il conseguente suo diritto di essere risarcita sia del danno emergente che del lucro cessante.
Ha resistito a tali pretese la convenuta che, premesse alcune notazioni in fatto, ha rigettato ogni addebito, assumendo di avere operato nel pieno rispetto della vigente normativa tesa alla sradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini. Ribadita la piena conformità della condotta dei propri dipendenti alla legge, con conseguente infondatezza della domanda, la convenuta ha contestato, altresì, siccome non provata, ogni indicazione relativa ai danni ed ha chiesto, altresì, l'autorizzazione ad evocare in giudizio la s.p.a. Assitalia, proprio assicuratore per la responsabilità civile, per esserne manlevata dalle domande attrici in contestata ipotesi di loro accoglimento.
Autorizzata la chiamata della Assitalia questa ha resistito alle avverse pretese, eccependo la tardività della denuncia del sinistro e l'assunzione della lite da parte della ASL in proprio. Quanto al merito la terza chiamata ha negato, comunque, ogni responsabilità della propria assicurata e ha concluso per il rigetto delle domande attrici e, in ogni caso di quella svolta dalla propria assicurata.
Espletata l'istruttoria del caso con sentenza 12 maggio 2000 il tribunale adito ha accolto la domanda degli attori e quella di manleva svolta dalla convenuta, con condanna della ASL di Cremona a risarcire il danno emergente patito dagli attori liquidato in L. 202.222.000 (pari a Euro 104.438,95), oltre accessori e condanna della Assitalia a rivalere l'ASL della somma pagata in esecuzione della sentenza.
Gravata tale pronunzia in via principale dalla ASL della Provincia di Cremona, e in via incidentale dalla s.p.a. Assitalia nonché dalla società ZO, la Corte di appello di Brescia, con sentenza 26 febbraio - 13 giugno 2003, in parziale riforma della decisione del primo Giudice ha determinato in Euro 25.823,00 (pari a L. 50 milioni) oltre gli interessi dal marzo 1998 al saldo la somma dovuta dalla ASL della provincia di Cremona alla s.s. impresa agricola ZO AN e ZO GE e, per l'effetto ha condannato questa ultima a restituire alla Assitalia Le Assicurazioni d'Italia la differenza tra quanto percepito in esecuzione provvisoria della sentenza del tribunale e quanto determinato con la sentenza di appello oltre gli interessi dalla data del pagamento al saldo.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha proposto ricorso la Impresa Agricola OL AN e OL GE s.s., affidato a due motivi, con atto notificato il 13 gennaio 2004.
Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la Assitalia s.p.a. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la ASL della Provincia di Cremona.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I Giudici di secondo grado, ferma la responsabilità della ASL per i fatti denunciati, hanno quantificato - in via equitativa - il danno patito dalla società ora ricorrente in un quarto dell'importo ritenuto dal primo Giudice, al netto dell'indennizzo percepito per l'abbattimento.
Hanno, infatti, osservato i giudici di appello di non poter quantificare il danno nella dimensione indicata dal primo Giudice, atteso che questo ha supinamente trascritto le indicazioni degli attori acriticamente recependole.
Bisogna in primo luogo, hanno affermato quei Giudici, considerare che, per quanto risultato dall'istruttoria, gli animali illegittimamente abbattuti si aggirarono intorno ai 140. In secondo luogo e soprattutto non devesi dimenticare che l'infezione tubercolare aveva effettivamente colpito l'allevamento dei ZO ed era anche abbastanza diffusa se aveva colpito, con certezza evidenziata diagnosticamene, una settantina dei circa 210 animali presenti nella stalla.
Orbene, precisa ancora la pronunzia impugnata, risarcire il danno significa cercare di porre il danneggiato nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato ove non avesse patito le conseguenze del fatto illecito.
Il fatto illecito, peraltro, fu la macellazione delle bestie, non anche l'epidemia capitata a monte nell'allevamento, così che non v'è luogo a "risarcire" il danno derivato ai ZO dalla arbitraria macellazione attribuendo loro il controvalore del corrispondente numero di animali valutati per così dire "a nuovo". Come è pacifico, l'abbattimento interessò 140 animali che non presentavano reazione di positività, ma che oggettivamente provenivano da un allevamento sensibilmente infetto e, dunque, anche nella ipotesi, alquanto assurda, in verità, che nessuno di loro avrebbe, in tempi più o meno prossimi, sviluppato la malattia, si sarebbe comunque trattato di animali da tenere in isolamento e da sottoporre a controlli rigorosi nell'arco dei successivi due semestri, con la speranza di risultati negativi alle reiterate prove, ma, di certo, con tutti i limiti previsti dalla legge per la utilizzazione del prodotto di stalla, vale a dire sia per il letame che per il latte.
Di certo, dunque, se non si fosse proceduto all'abbattimento, il valore delle componenti aziendali vive in esame avrebbe meritato consistente decurtazione e giammai sarebbe stato pari a quello indicato dagli interessati e de plano fatto proprio dal primo Giudice.
In tale situazione, tenuto conto della possibilità di altre infezioni e conseguenti decessi, dei limiti alla commerciabilità del latte e di ogni altro utile elemento di valutazione, pare alla Corte che congrua liquidazione del danno, riferito a 140 e non 170 animali di varia età sia contenere l'ammontare in un quarto dell'importo ritenuto dal Tribunale al netto dell'indennizzo percepito per l'abbattimento.
2. La ricorrente censura nella parte de qua la sentenza impugnata con due motivi, con i quali denunzia, nell'ordine:
- da un lato, "falsa applicazione dell'art. 1226 c.c.", per avere i Giudici del merito, da un lato ritenuto illegittimo solo l'abbattimento di 140 bestie (anziché 171), dall'altro anziché dare luogo "ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale correttiva od integrativa nella determinazione dell'equivalente pecuniario del danno, ha.. dato inammissibilmente vita a un vero e proprio giudizio di equità riducendo d'ufficio l'entità materiale del danno" (primo motivo);
- dall'altro "incongruità del processo logico in base al quale la Corte di merito è pervenuta alla quantificazione del danno" (secondo motivo).
3. Entrambi i motivi sono infondati.
Alla luce delle considerazioni che seguono.
3.1. Contrariamente a quanto, del tutto apoditticamente, assume parte ricorrente i Giudici di secondo grado hanno adeguatamente indicato le ragioni alla luce delle quali deve ritenersi che solo 140 animali siano indebitamente stati abbattuti (e non 171 come ritenuto dal primo Giudice e invocato ancora in sede di ricorso da parte dei ZO).
Pacifico, infatti, che le bestie nell'azienda erano complessivamente 221 (176 animali adulti e 35 giovani) (cfr. p. 9 della sentenza impugnata) i Giudici di secondo grado hanno accertato, in linea di fatto, che "circa una settantina di animali risultarono positivi alla prova diagnostica ufficiale (testi RO, ON e, sostanzialmente UR)" (cfr. p. 12 della sentenza).
Del tutto correttamente e coerentemente con le indagini eseguite, pertanto, i Giudici del merito hanno concluso che solo i restanti animali, oltre la settantina risultata infetta, e, quindi, "più o meno 140 non risultarono positivi alla prova diagnostica ufficiale" (e sono stati, quindi, abbattuti ingiustificatamente).
3.2. Deve escludersi, contemporaneamente, decisamente, che i Giudici del merito siano incorsi in violazione dell'art. 1226 c.c.. Come già affermato da questa Corte regolatrice deve ribadirsi, in particolare, che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., da luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, ne' esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno steso (Cass. 18 novembre 2002, n. 16202). Pacifico quanto precede non pare possa dubitarsi che correttamente i Giudici del merito hanno fatto riferimento, per la quantificazione del danno risentito dalla società ora ricorrente, alla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa prevista dall'art. 1226 c.c.. Nella specie, infatti, pur essendo stato dimostrato, da un lato, che 140 e non 171, come invocato dalla parte attrice animali erano stati abbattuti pur non risultando, al momento, infetti, e, dall'altro, quale fosse il loro valore di mercato (almeno nella prospettazione della società danneggiata), il danno non poteva essere liquidato, come preteso dalla parte danneggiata, nel detto valore al momento dell'abbattimento.
Trattavasi, infatti, senza dubbio, di animali che ancorché non risultati al momento infetti provenivano pur sempre da un allevamento infetto e che, pertanto, ove non abbattuti, da un lato, dovevano essere tenuti in isolamento (rispetto a altri animali) e sottoposti a controlli rigorosi nell'arco dei due semestri successivi (nel corso dei quali altri capi potevano risultare infetti), dall'altro, i prodotti di stalla proveniente da dette bestie (letame e latte) non poteva ex legre essere utilizzato liberamente come si trattasse di bestie sane.
È palese, pertanto, la impossibilità logica (prima ancora che giuridica) di attribuire alle bestie del detto allevamento - certamente infetto, e certamente non per fatto imputabile alla azienda sanitaria locale di Cremona - lo stesso valore delle bestie provenienti da un allevamento sano, come in pratica pretende la difesa di parte ricorrente.
3.3. Con il secondo motivo, parte ricorrente, come anticipato, denunzia la incongruità del processo logico in base al quale la Corte di merito è pervenuta. alla quantificazione del danno. La censura è inammissibile.
Sotto, diversi, concorrenti profili.
3.3.1. Contrariamente a quanto reputa la difesa della parte ricorrente le sentenze pronunziate in grado di appello o in un unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione esclusivamente denunziando uno dei motivi tassativamente indicati nell'art. 360 c.p.c., nn. da 1 a 5. Non menzionando alcuno dei numeri sopra ricordati quale motivo del ricorso per cassazione "la incongruità del processo logico... adottato per la quantificazione del danno" è evidente la inammissibilità della censura.
3.3.2. Anche a prescindere da quanto precede e si ritenga - superando quello che è il tenore testuale della censura - che, in realtà, parte ricorrente ha inteso censurare la sentenza impugnata denunziando "insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio", ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, la deduzione è, comunque, da un lato, inammissibile, dall'altro manifestamente infondata. Come in molteplici occasioni affermato da questa Corte regolatrice, per pervenire alla valutazione con il criterio equitativo ex art.1226 c.c., è sufficiente che il giudice dia l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale lo ha adottato, restando così non censurabile, in sede di legittimità, l'esercizio di questo potere discrezionale (Cass. 11 novembre 2005, n. 22895; Cass. 29 luglio 2005, n. 16094; Cass. 18 aprile 2005, n. 8004; Cass. 14 ottobre 2004, n. 20283). Pacifico quanto precede non può dubitarsi della congruità della motivazione addotta dalla sentenza gravata allorché ha affermato - come evidenziato sopra - la impossibilità di attribuire a bestie provenienti da un allevamento risultato infetto, ancorché al momento prive dei sintomi della malattia - lo stesso valore delle bestie provenienti da allevamento nel quale non si sia manifestata alcuna infezione.
3.3.3. Da ultimo, sempre riguardando la censura sollevata dal ricorrente sotto il profilo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, si osserva - in termini opposti, rispetto a quanto presuppone la difesa della ricorrente e alla luce di quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del Giudice
di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal Giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (In argomento, tra le altre, Cass. 7 agosto 2003 n. 11936; Cass. 7 agosto 2003 n. 11918; Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222). L'art. 3 60, n.
5 - infatti - contrariamente a quanto suppone l'attuale ricorrente non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal Giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il Giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.
Certo quanto sopra si osserva che la ricorrente lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita - in buona sostanza - a sollecitare una diversa lettura, delle risultanze di causa preclusa in questa sede di legittimità.
4. Risultato infondato in ogni sua parte, il proposto ricorso,in conclusione,deve rigettarsi, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in Euro 100,00, oltre Euro 8.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2007