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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3209 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 708/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Brena Presidente
- dr.ssa Irene Lupo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 708/2025, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2 atti, dall'Avv. Samanta BESCAPE' (C.F. ) presso il cui studio in Seregno, via C.F._1
Stefano da Seregno n. 31, è elettivamente domiciliato, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1 fax: 0362.306131
ATTORE IN REVOCAZIONE – GIA' APPELLANTE contro
(C.F. e P. VA ) con Studio in Lissone Controparte_1 C.F._2 P.IVA_2
(MB), via Ada Negri n.16, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Lucia UBERTI pagina 1 di 17 (C.F. , presso il cui studio in Barlassina (MB), via Monte Santo n. 10/B, è C.F._3 elettivamente domiciliato, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notificazioni e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
CONVENUTO IN REVOCAZIONE – GIA' APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
e
(C.F. ) – contumace Controparte_2 C.F._4
CONVENUTO IN REVOCAZIONE – GIA' APPELLATO CONTUMACE
Avente ad oggetto: Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.
Sulle seguenti conclusioni:
- per , attore in revocazione Parte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello:
1. Accertare la sussistenza dell'errore revocatorio denunciato dall'attore e per l'effetto revocare la sentenza n. 2209/2024 della Corte d'Appello di Milano, nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di appello del . Parte_1
2. Accogliere il primo motivo di appello del e per l'effetto condannare Parte_1
a pagare al in aggiunta al 30% della somma Controparte_1 Parte_1 di 49.602,56 euro, oltre IVA necessaria per eliminare i vizi della rasatura e delle lattonerie, il
30% dei costi per l'eliminazione dei vizi della finitura costituiti da cavillature, fessure, bucature e scrostature (vizi della finitura di tipo A), da quantificare per l'intero in 96.976,00 euro oltre IVA o se del caso mediante consulenza tecnica d'ufficio e il 30% dei costi per gli
“adempimenti”, da quantificare per l'intero in 11.000,00 euro oltre IVA e contributo previdenziale;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale di cui all'art.
1284, comma 1, c.c. dal dovuto alla data di proposizione della domanda ed al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
pagina 2 di 17
3. Condannare a rifondere al 95 i compensi e le Controparte_1 Parte_1 spese, anche generali, del presente giudizio e della causa 2370/2023 RG avanti la Corte
d'Appello di Milano.
4. Disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare i costi di rifacimento della finitura del cappotto termico e degli “Adempimenti”, nel caso – ipotetico – l'opera presentasse, oltre ai vizi della rasatura e delle lattonerie, solo i vizi della finitura costituiti da cavillature, fessure, bucature e scrostature (vizi della finitura di tipo A) e fosse invece priva dei vizi della finitura costituiti da macchie, aloni, segni di percolamento ed efflorescenze di origine biologica (vizi della finitura di tipo B).
5. Rigettare la domanda di controparte di condanna alle spese di lite.”
- per convenuto in revocazione Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, assunti tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni, così giudicare: rigettare la domanda di revocazione della sentenza n. 2209/2024 ex adverso proposta e tutte le domande avanzate con l'atto introduttivo del presente giudizio poiché infondate in fatto e in diritto per
i motivi indicati in atti.
In ogni caso: condannare il al pagamento delle spese di lite tenendo conto della Parte_1 temerarietà della lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 2209/2024, pubblicata il 25/07/2024, la Corte d'Appello di Milano, nel giudizio d'appello proposto dal contro che Parte_1 Controparte_2 rimaneva contumace, e che proponeva a sua volta appello incidentale, Controparte_1 definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvedeva:
- respinge l'appello principale;
- respinge l'appello incidentale;
per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata n. 235/2023 emessa dal Tribunale di Monza e pubblicata il 01/02/2023;
pagina 3 di 17 - compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio;
- nulla dispone sulle spese nei rapporti tra;
CP_1 CP_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante principale e da parte dell'appellante incidentale a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
Va premesso che con ricorso ex art. 612 c.p.c. il 95 di CP_3 Parte_1 chiedeva l'esecuzione in forma specifica della sentenza n. 207/2003 del Tribunale di Monza – sezione distaccata di Desio – con la quale l'impresa (estranea al presente giudizio) era Controparte_4 stata condannata ad effettuare alcune opere sulle parti condominiali comuni. Il Giudice dell'Esecuzione, nell'ambito di tale procedura, aveva nominato quale CTU il Geom. CP_1
affinché indicasse i lavori necessari per l'esecuzione della sentenza e lo aveva poi nominato
[...] direttore dei lavori affidati alla . Controparte_4
Posto che l'impresa non eseguiva i lavori indicati dal CTU Geom. Controparte_4 CP_1 il in persona dell'amministratore pro tempore, chiedeva che i lavori Parte_1 venissero affidati all'impresa edile di che aveva presentato il preventivo Controparte_2 più economico;
affidati i lavori alla predetta impresa, all'udienza del 13/01/2012, il Geom. CP_1 accettava il nuovo incarico di direttore dei lavori conferitogli dal Giudice dell'esecuzione.
Al termine dei lavori sorgevano delle contestazioni sulla regolare esecuzione delle opere e il Giudice dell'esecuzione, dopo aver nominato ben due CTU – allo scopo di accertare la sussistenza dei vizi e difetti lamentati, di indicarne la causa e gli interventi e costi necessari per la loro eliminazione – prendeva atto dell'impossibilità per l'impresa edile di eseguire le opere a causa CP_5 della cessazione della sua attività e, al contempo, rigettava la richiesta di nomina di un nuovo CTU – al quale le parti chiedevano affidarsi l'incarico di redigere il computo metrico delle opere rimediali necessarie e l'individuazione dei rapporti di dare e avere – e la richiesta di emissione di un'ingiunzione di pagamento in favore della parte che, all'esito della CTU, sarebbe risultata creditrice, ritenendo che l'azione risarcitoria doveva essere proposta in sede di cognizione.
pagina 4 di 17 - Con atto di citazione il conseguentemente, instaurava il giudizio di Controparte_6 cognizione ordinaria convenendo dinnanzi al Tribunale di Monza nella Controparte_2 qualità di titolare della impresa quale appaltatrice dei lavori, e il geom. Controparte_5 nella qualità di direttore dei lavori, e, lamentando la presenza di vizi e difetti delle Controparte_1 opere eseguite, chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento delle somme necessarie per l'eliminazione dei vizi lamentati.
- Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte dal Controparte_2
95. Parte_1
- Si costituiva in giudizio il Geom. quale direttore dei lavori, il quale sollevava una serie di CP_1 eccezioni e contestazioni, chiedendo, a sua volta, il rigetto delle domande proposte dal Parte_1
[...]
Il Tribunale di Monza concedeva alle parti i termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, all'esito del loro deposito, disponeva l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio nominando
CTU l'Arch. al quale affidava l'incarico peritale formulando il seguente quesito: <Dica il Per_1
CTU, letti gli atti di causa e la documentazione allegata, sentiti gli eventuali Ctp, visionate le opere per cui è causa, esperito il tentativo di conciliazione: a) se le opere realizzate dall'impresa CP_2 siano conformi a quelle previste nel contratto di appalto e nel preventivo allegato;
b) se dette opere presentino vizi e difetti riconducibili all'operato dell'impresa , tenuto conto che trattasi di CP_2 opere da eseguire per rimediare a vizi di lavori realizzati da altra impresa;
in caso di riscontro positivo specifichi natura, consistenza ed entità di detti vizi;
c) se i vizi rilevati siano ascrivibili a carenze esecutive e/o di direzione lavori;
d) quali siano gli interventi necessari per la loro eliminazione, quantificandone i relativi costi;
in caso di non eliminabilità dei vizi indichi il minor valore delle opere realizzate>> (cfr. verbale d'udienza del giorno 11/07/2017).
Espletato l'incombente, il Tribunale, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 13/02/2020, tratteneva la causa in decisione.
***
Il Tribunale di Monza, con sentenza non definitiva n. 1065/2021, così provvedeva:
- condanna al pagamento di euro 131.289,96 in favore del Controparte_2 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla data del 21/07/2014 al saldo;
Parte_1
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Controparte_2 CP_1
;
[...]
pagina 5 di 17 - dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- riserva alla statuizione definitiva la pronuncia sulle spese del giudizio.
***
Per completezza espositiva va rilevato che avverso la surriferita sentenza non definitiva del Tribunale di Monza n. 1065/2021 proponeva appello principale e appello incidentale Controparte_2 sia il che il D.L. Geom. Parte_1 Controparte_1
Tale giudizio d'appello veniva definito dalla Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 3322/2023.
***
Il giudizio di primo grado, come già anticipato e sulla base di quanto disposto dalla surriferita sentenza non definitiva, proseguiva dinnanzi al Tribunale di Monza, il quale con ordinanza del 09/04/2021, pubblicata il 17/05/2021, rilevato che il CTU nella sua consulenza tecnica aveva attribuito la responsabilità dell'esistenza di una parte dei vizi anche al direttore dei lavori Geom. oltre CP_1 che all'impresa edile ) – in particolare dei vizi conseguenti alla cattiva esecuzione della CP_2 rasatura – e rilevato altresì che la quantificazione dei costi necessari per la loro eliminazione era stata indicata in modo unitario, rimetteva la causa sul ruolo conferendo al CTU già nominato (Arch.
) l'incarico di determinare, tra i costi necessari per l'eliminazione dei vizi, quelli imputabili Per_1 alla necessità di rifacimento della rasatura.
Espletato anche tale incombente, il Tribunale di Monza, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione.
***
Con sentenza definitiva n. 235/2023 il Tribunale di Monza, dopo aver dato atto che per i rapporti tra il e e tra quest'ultimo e era Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 stata pronunciata sentenza non definitiva n. 1065/2021, esaminava la posizione del D.L. Geom.
e ne accertava la responsabilità per non aver adeguatamente vigilato sulle fasi di CP_1 preparazione e posa della rasatura e per i difetti riscontrati sulle lattonerie, riconoscendo a suo carico una percentuale di responsabilità pari al 30% ed attribuendo all'impresa edile la CP_2 restante percentuale di responsabilità nella misura del 70%. Su tali basi il direttore dei lavori Geom. era condannato al pagamento in favore del della somma di CP_1 Parte_1 euro 49.602,56 (di cui euro 41.807,00 quale importo dato dalla differenzatra il costo totale delle opere, pari ad euro 138.783,00, e quello delle opere necessarie ove non vi fossero stati i vizi della rasatura, pari ad euro 96.976,00, e euro 7.795,56, quale costo per le opere di lattoneria) oltre rivalutazione pagina 6 di 17 monetaria e interessi. Infine, il direttore dei lavori Geom. e CP_1 Controparte_2 venivano condannati, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
95.
[...]
***
- Avverso la surriferita sentenza proponeva appello il il quale, dando Parte_1 preliminarmente atto che, medio tempore, era intervenuta una transazione con CP_2
(al quale la notificazione dell'atto d'appello era stata effettuata solo ex art. 332 c.p.c.) e che,
[...] pertanto, la sentenza veniva impugnata esclusivamente con riguardo alla posizione del direttore dei lavori Geom. affidava il gravame proposto a quattro motivi di appello. CP_1
In particolare, per quanto qui di interesse, con il primo motivo adduceva che il Tribunale avesse errato nell'escludere la responsabilità del direttore dei lavori Geom. in relazione ad alcuni dei CP_1 vizi riportati dalla finitura della facciata.
Evidenziava che le cavillature, fessure e scrostature presenti sulla facciata dell'edificio condominiale erano state ricondotte dal CTU a due cause, e segnatamente, in parte alla scelta di utilizzare la pittura al quarzo ascrivibile all'impresa esecutrice, e in parte all'errata preparazione e posa del rasante, imputabili al mancato rispetto delle regole dell'arte da parte dell'impresa esecutrice e alla non adeguata vigilanza del direttore dei lavori, e che, essendo una delle predette cause da individuare nell'errata preparazione e posa della rasatura di cui il direttore dei lavori Geom. era stato ritenuto CP_1 responsabile, il predetto geom. nella qualità di direttore dei lavori, avrebbe dovuto CP_1 rispondere, nei limiti della sua quota di responsabilità, anche dei costi necessari per l'eliminazione dei predetti vizi riportati dalla finitura della facciata CP_7
- Si costituiva in giudizio il direttore dei lavori Geom. he proponeva, a sua volta, appello CP_1 incidentale e, con specifico riferimento al primo motivo d'appello formulato dal Parte_1
affermava che il Tribunale aveva correttamente escluso la sua responsabilità per i vizi
[...] riportati dalla finitura della facciata in quanto – come affermato dal CTU a pagg. 9 e 10 della prima relazione depositata nel giudizio di primo grado – anche se la rasatura fosse stata eseguita in modo corretto, l'utilizzo della pittura al quarzo da parte dell'impresa avrebbe ugualmente CP_2 causato le cavillature sulla facciata. Argomentava che la causa delle cavillature avrebbe dovuto essere attribuita esclusivamente alla finitura con pittura al quarzo, per la quale era stata ritenuta responsabile solo l'impresa . CP_5
La causa era posta in decisione.
pagina 7 di 17 ***
Con la sentenza n. 2209/2024, la IV Sezione Civile della Corte d'Appello di Milano, limitatamente al primo motivo d'appello – che in questa sede rileva – nonostante ritenesse di poter condividere le argomentazioni spese dal – a mente delle quali il avrebbe dovuto Parte_1 CP_1 rispondere anche del ripristino della finitura poiché le cavillature, fessure e scrostature della facciata erano state causalmente determinate anche dalla rasatura non eseguita a regola d'arte – affermava che, nella sostanza, la fondatezza di tali argomentazioni non avrebbe potuto portare ad alcuna conseguenza dal punto di vista economico. In particolare, la Corte evidenziava che, nel conteggio dell'allegato “B” della relazione integrativa, il CTU aveva diminuito gli importi dei lavori di ripristino della finitura, per tenere conto di tutti gli effetti provocati dagli errori riguardanti la rasatura. Inoltre, l'importo indicato dal CTU in euro 41.807,00 – risultante dalla differenza tra le spese necessarie per l'integrale eliminazione dei vizi e le spese calcolate per l'eliminazione dei vizi supponendo che la rasatura fosse stata eseguita a regola d'arte – comprendeva già le voci di ripristino della finitura causalmente e direttamente imputabili all'erronea posa in opera della rasatura.
Su tali basi la Corte d'Appello rigettava sia l'appello principale proposto dal Parte_1
[...
, sia l'appello incidentale proposto dal confermava integralmente la sentenza di primo CP_1 grado.
***
- Avverso la predetta sentenza della Corte d'Appello n. 2209/2024 il ha Parte_1 proposto impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.
Il ricorrente adduceva che con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello, nel rigettare il primo motivo di gravame, aveva commesso due errori di fatto.
In primo luogo, aveva erroneamente supposto che nella somma pari a euro 41.807,00 fossero compresi sia i costi per eliminare i vizi della rasatura, sia quelli per eliminare i vizi della finitura. Al contrario, emergeva dagli atti e documenti di causa che tale somma rappresentava il costo per l'eliminazione dei soli vizi della rasatura e non comprendeva i costi per l'eliminazione dei vizi della finitura.
Al riguardo il ricorrente esponeva che tale fatto non era mai stato Parte_1 controverso tra le parti poiché nelle sue difese la somma pari a euro 41.807,00 era sempre stata considerata come comprensiva dei soli costi necessari per porre rimedio ai vizi della rasatura, mentre il direttore dei lavori Geom. – come risultava anche dalle conclusioni formulate in grado CP_1
d'appello – aveva completamente negato la sussistenza di una sua responsabilità per i vizi concernenti pagina 8 di 17 la finitura, senza mai sostenere che la somma di euro 41.807,00 comprendeva anche i costi per l'eliminazione dei vizi della finitura.
In secondo luogo, con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello aveva erroneamente ritenuto che nel conteggio allegato alla seconda relazione tecnica i costi per eliminare i vizi della finitura erano stati diminuiti rispetto a quelli indicati nella prima relazione tecnica.
Al riguardo il ricorrente assumeva che i due errori rileverebbero dai Parte_1 seguenti atti e documenti, e, segnatamente, dalla sentenza non definitiva n. 1065/2021 del Tribunale di
Monza – ove la responsabilità del direttore dei lavori geom. ra accertata per i soli vizi di CP_1 rasatura mentre era esclusa per i vizi di finitura – dall'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo – con la quale era disposto che il CTU, ad integrazione dei precedenti accertamenti, quantificasse i costi necessari per l'eliminazione dei soli vizi della rasatura – dalla seconda relazione del CTU – nella quale il CTU, da una parte, aveva risposto al quesito postogli dal primo Giudice affermando che <… i maggiori costi imputabile alla necessità di rifacimento della rasatura, escluse le lattonerie, ammontano ad euro 41.807,00 …>> e, dall'altra, nel respingere le osservazioni del CTP del
(orientate a mettere in evidenza che il direttore dei lavori Geom. Parte_1 ritenuto responsabile per i vizi sulla rasatura, avrebbe dovuto essere conseguentemente CP_1 considerato responsabile anche per i vizi sulla finitura) aveva precisato di essersi limitato a rispondere al quesito postogli dal Tribunale, volto ad ottenere la mera quantificazione dei costi imputabili alla necessità di rifacimento della rasatura – dalla sentenza definitiva n. 235/2023 del Tribunale di Monza – ove era stata ribadita l'accertata responsabilità del direttore dei lavori Geom. er la cattiva CP_1 esecuzione della rasatura ed era stato nuovamente dato atto che la causa era stata rimessa in istruttoria per distinguere i costi delle singole lavorazioni al fine di imputare al D.L. solo quelli per la rasatura – ed infine dalle tabelle allegate alla seconda relazione del CTU – ove i costi indicati unitariamente nell'allegato “A”, pari ad euro 138.783,00, risultavano pari alla somma di quelli indicati separatamente nell'allegato “B”, pari a euro 96.976,00, per rimuovere i vizi alla finitura e di quelli, pari a euro
41.807,00, per rimuovere i vizi alla rasatura.
Su tali basi il assumeva che se la Corte non fosse incorsa in tali errori di Parte_1 fatto, avrebbe accolto il primo motivo d'appello e, conseguentemente, condannato il direttore dei lavori
Geom. pagare, in suo favore, una somma maggiore – legata al costo dei lavori necessari CP_1 per l'eliminazione dei vizi della finitura.
pagina 9 di 17 Il 95 ha, inoltre, chiesto la condanna del D.L. Geom. al Parte_1 CP_1 pagamento dei costi per i c.d. “adempimenti” pari a euro 11.000,00.
- Si è costituito nel giudizio di revocazione il direttore dei lavori Geom. ne ha chiesto il CP_1 rigetto con condanna del al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Nel dettaglio, ha affermato che nel caso di specie non sussistono errori di fatto e che il Parte_1 ha utilizzato temerariamente lo strumento della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. per
[...] tentare di ottenere dalla Corte una nuova e non consentita valutazione nel merito.
Al riguardo ha rilevato come dalla semplice lettura della sentenza oggetto di revocazione si evinca che la Corte nel confermare la responsabilità del direttore dei lavori per l'errata posa della rasatura ha correttamente ripercorso le valutazioni tecniche operate dal CTU nella determinazione dei costi per i lavori di ripristino, evidenziando inoltre come la Corte non abbia errato nell'affermare che i costi necessari per i lavori di ripristino della facciata sono stati diminuiti nel secondo conteggio contenuto nella seconda relazione tecnica, atteso che i minori costi sono stati specificamente indicati in quest'ultima.
Ha contestato la nuova domanda del volta ad ottenere il pagamento di Parte_1 euro 11.000,00 a titolo di “adempimenti”.
Ha riproposto, infine, parte delle argomentazioni già articolate con la comparsa di costituzione del giudizio d'appello volte a confermare l'assenza di una responsabilità del direttore dei lavori per la scelta della pittura al quarzo e per l'insorgenza di cavillature sulla facciata dell'edificio condominiale.
All'udienza del 06/11/2025, tenuta in modalità cartolare, la causa era riservata in decisione ex art. 352
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di revocazione proposta dal di configura infondata e va Parte_1 conseguentemente rigettata.
***
Preliminarmente, prima di procedere alla disamina dei motivi di revocazione appare necessario un sintetico inquadramento della revocazione per il caso dell'errore di fatto, rilevante nel caso di specie.
L'art. 395 comma 1 n. 4, c.p.c. consente la revocazione della sentenza quando la decisione è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Secondo il dettato normativo, l'errore di
pagina 10 di 17 fatto si configura quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, se il fatto non ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
Come affermato da costante giurisprudenza di legittimità, l'errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (Cass. Civ. Sez. Lav.
05.04.2017 n. 8828). Come puntualizzato dal Supremo Consesso di Giustizia, requisito per la revocazione è che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi. Ne consegue che l'errore revocatorio non
è configurabile nell'ipotesi in cui l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 9527 del 04/04/2019).
Affinché la domanda di revocazione possa essere accolta deve sussistere, quindi, un errore del giudice, immediatamente riconoscibile come tale, determinato unicamente dalla percezione viziata o dalla falsa supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita dagli atti o documenti di causa.
Ne consegue che il vizio con il quale si imputa alla sentenza un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie è di per sé incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione ma ad un preteso errore di giudizio o di valutazione.
***
Su tali basi vanno esaminati i due errori di cui il ha lamentato la Parte_1 sussistenza con l'atto di impugnazione per revocazione della sentenza n. 2209/2024 della Corte
d'Appello di Milano.
***
Il vaglio di fondatezza delle doglianze formulate non può prescindere da una sommaria ricognizione dei principali fatti di causa e della vicenda processuale che ne è conseguita.
pagina 11 di 17 Nel giudizio di primo grado, instaurato dal per ottenere l'accertamento Parte_1 della sussistenza di vizi e difetti delle opere eseguite e la condanna dei convenuti al pagamento delle somme necessarie per l'eliminazione dei vizi lamentati, il Tribunale di Monza ha disposto l'espletamento di CTU in esito alla quale il CTU nominato, nella relativa relazione tecnica ritualmente depositata, ha descritto i difetti emersi nel corso dei sopralluoghi facendo riferimento, per quanto qui di rilevanza, a << … 1) macchie, aloni, segni di percolamento ed efflorescenze di origine biologica;
… 2) cavillature, fessure e scrostature …>> (cfr. pag. 53 di 69) imputando i vizi di cui al n. 1) esclusivamente all'impresa per aver scelto un materiale inadeguato per la finitura (la CP_2 pittura al quarzo) e riconducendo l'insorgenza dei vizi di cui al n. 2) a due distinte cause e segnatamente all'errata scelta della pittura al quarzo – sempre imputabile esclusivamente all'impresa
– e all'errata preparazione e posa della rasatura, quest'ultima imputabile all'impresa CP_2
per mancato rispetto delle regole dell'arte e al direttore dei lavori Geom. CP_2 CP_1 per non aver adeguatamente vigilato sull'operato dell'impresa esecutrice.
Secondo le conclusioni peritali i vizi e i difetti che si sono manifestati sulla parte più esterna della facciata condominiale sono stati causati dalla scelta e dall'utilizzo non corretto della pittura al quarzo per la finitura e dalla preparazione e posa della rasatura.
Il CTU ha quindi stimato, in maniera unitaria, i costi per l'eliminazione dei predetti vizi.
Il Tribunale di Monza, con la sentenza non definitiva n. 1065/2021, sulla scorta delle risultanze della
CTU, ha escluso la responsabilità del direttore dei lavori per le scelte progettuali, CP_1 ritenendola sussistente, per inesatto adempimento delle obbligazioni incombenti sul direttore dei lavori, per quei costi derivanti dalla necessità di correggere i difetti della rasatura. Pertanto, con separata ordinanza il Tribunale di Monza, rimessa la causa sul ruolo, conferiva incarico al CTU volto a determinare, tra i costi necessari per l'eliminazione dei vizi, quelli imputabili alla necessità di rifacimento della rasatura.
In adempimento dell'incarico peritale conferitogli, il CTU, in applicazione di corretta metodica che permettesse l'individuazione specifica dei costi imputabili alla necessità di rifacimento della rasatura, assumendo come base di riferimento i costi già stimati unitariamente nella prima relazione (allegato
“A”), ha redatto una nuova descrizione dei lavori ipotizzando di trovarsi di fronte ad una rasatura eseguita a regola d'arte (allegato “B”). Nell'elaborare i nuovi costi il CTU, modificate le singole quotazioni di alcune lavorazioni, ha eliminato i costi per le lavorazioni che non si rendevano necessarie. Il CTU ha così ricavato i maggiori costi imputabili alla necessità di rifacimento della pagina 12 di 17 rasatura sottraendo dal totale dei costi per l'eliminazione di tutti i vizi, il totale dei costi ottenuti ipotizzando la presenza di una rasatura eseguita a regola d'arte e ha concluso che l'ammontare di detti maggiori costi imputabili alla necessità di rifacimento della rasatura fosse pari a euro 41.807,00.
Sulla base delle predette conclusioni, il Tribunale di Monza, con la sentenza definitiva n. 235/2023 ha condannato il direttore dei lavori Geom. corrispondere al – CP_1 Parte_1 nei limiti della sua quota di responsabilità individuata nel 30% – la somma pari a euro 41.807,00 determinata dal CTU.
In sede d'appello proposto dal il primo motivo di gravame – con cui parte Parte_1 appellante ha chiesto che venisse attribuita al direttore dei lavori Geom. a responsabilità CP_1 anche per una parte dei vizi della finitura e che lo stesso venisse condannato a pagare anche i costi per l'eliminazione di questi ultimi – non ha trovato accoglimento non sulla scorta di un'acritica adesione alle conclusioni del CTU o alla decisione resa nel primo grado di giudizio, bensì sulla base di valutazioni adeguatamente motivate delle risultanze processuali ed in particolare delle valutazioni operate dal CTU nella individuazione dei costi per l'eliminazione dei vizi e difetti. Infatti, evidenziando che nel secondo conteggio il CTU aveva diminuito gli importi dei lavori di ripristino della finitura per tenere conto di tutti gli effetti provocati dagli errori della rasatura, la Corte ha considerato l'importo pari a euro 41.807,00 come comprensivo delle voci di ripristino della finitura causalmente e direttamente imputabili all'erronea posa in opera della rasatura.
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Tanto premesso, per ciò che attiene al primo degli errori lamentati, già la semplice ricognizione dei fatti di causa consente di evidenziare che, sebbene il direttore dei lavori Geom. non abbia CP_1 espressamente allegato nei suoi scritti difensivi che la somma pari a euro 41.807,00 comprendesse già i costi per l'eliminazione dei vizi della finitura, la questione è stata sollevata dal Parte_1
e su di essa, come risulta da quanto appena riepilogato, la Corte d'Appello si è
[...] espressamente pronunciata sulla base delle risultanze di causa e delle risultanze peritali.
È di tutta evidenza come la decisione della Corte d'Appello, nella parte in cui afferma sulla base delle conclusioni peritali, che la somma di euro 41.807,00 comprende anche i costi per porre rimedio ai vizi della finitura, costituisce il punto di approdo di un'operazione ricostruttiva e interpretativa del materiale probatorio acquisito al giudizio, facendo proprie le conclusioni formulate dal CTU ed il computo dei costi formulato dal CTU.
pagina 13 di 17 Ne consegue che la conclusione che l'importo di euro 41.807,00 – come determinato dal CTU in esito ai rassegnati accertamenti peritali – comprende anche i costi per la rimozione dei vizi della finitura causalmente imputabili alla sussistenza di vizi della rasatura, non costituisce errore revocatorio essendo evidentemente frutto di valutazioni di merito della Corte che non possono essere oggetto di sindacato in sede di revocazione.
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Del pari anche il secondo degli errori lamentati dal 95 – secondo cui la Corte Parte_1 di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che nel conteggio allegato alla seconda relazione tecnica i costi per eliminare i vizi della finitura fossero stati diminuiti rispetto a quelli indicati nella prima relazione tecnica – prendendo in considerazione la seconda relazione tecnica in sé e i conteggi in essa allegati alle lettere “A” e “B”, appare decisamente insussistente.
Nella seconda relazione tecnica il CTU afferma chiaramente di aver redatto una nuova descrizione dei lavori <… modificando anche le quotazioni delle singole lavorazioni che per effetto delle diverse esigenze temporali dei lavori avrebbero subito delle variazioni (A.
1 - B.1 - B.2) ed eliminando le lavorazioni che non sarebbero state più necessarie (C.2) All. “B” …>> (cfr. pag. 3 di 48 della seconda relazione tecnica).
Quanto affermato dal CTU trova inoltre conferma nella descrizione delle singole opere.
Infatti, per l'allestimento del cantiere, l'allegato “A” prevede un totale parziale pari a euro 4.000,00, mentre l'allegato “B” indica un totale parziale pari a euro 3.750,00. Per le opere provvisionali l'allegato
“A” prevede un totale parziale pari a euro 24.388,00, mentre l'allegato “B” prevede un totale parziale pari a euro 22.051,00. Per le superfici con finitura al quarzo l'allegato “A” prevede un totale parziale pari a euro 110.395,00, mentre l'allegato “B” indica un totale parziale pari a euro 71.175,00.
La diminuzione dei costi risulta per tabulas sia dal raffronto dei costi per le singole lavorazioni appena indicate, sia dal totale dei costi, che nell'allegato “A” risulta pari a euro 146.578,56 e nell'allegato “B” risulta pari a euro 104.771,56.
Pertanto, la Corte, affermando che i costi sono stati diminuiti dal CTU nella seconda relazione tecnica, non è incorsa in alcun errore revocatorio.
La Corte d'Appello oltre ad aver dato atto della riduzione dei costi ha anche ricostruito le ragioni che hanno determinato detta riduzione, affermando che essa è avvenuta <… per tener conto della
(ipotetica) perfetta rasatura e per eliminare, dunque, tutti gli effetti provocati dagli errori riguardanti la rasatura stessa …>> (pag. 10 di 17 della sentenza impugnata n. 2209/2024).
pagina 14 di 17 Anche sotto questo profilo può essere esclusa la sussistenza di un errore revocatorio, in quanto la Corte ha espresso delle valutazioni di merito insindacabili in sede di revocazione.
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Alla luce di tutto quanto precede, può affermarsi che da nessuno degli atti e documenti di causa risulta, con assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, che la Corte sia incorsa in una svista materiale o in una falsa percezione delle emergenze probatorie e/o fattuali.
Gli asseriti errori, imputati da parte ricorrente alla Corte di Appello ed oggetto del primo motivo di impugnazione, non possono ritenersi sussistenti, trattandosi, in realtà, di questioni decise previa articolata attività di interpretazione e valutazione degli elementi fattuali, del materiale probatorio e delle risultanze peritali poste a base della decisione, la quale, pertanto, non è scaturita da alcun errore di percezione del collegio giudicante.
Pertanto, gli “errori” imputati da parte ricorrente alla Corte d'Appello non integrano in alcun modo l'errore revocatorio di cui all'art. 395 comma1 n. 4 c.p.c.
Il con la domanda di revocazione ha sostanzialmente contestato gli esiti Parte_1 della perizia e il modo in cui il Collegio ha valutato detti esiti, sollecitando in questa sede ulteriori valutazioni di merito non possibili in sede di revocazione, risultando precluso nel giudizio di revocazione ogni apprezzamento o nuova e/o ulteriore valutazione delle risultanze processuali.
In assenza dei presupposti richiesti dall'art. 395 c.p.c. la domanda di revocazione proposta dal va pertanto rigettata. Parte_1
***
La richiesta del 95 di disporre l'espletamento di una ulteriore consulenza Parte_1 tecnica d'ufficio resta assorbita dal rigetto della domanda di revocazione.
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Infine, la domanda con la quale il ha chiesto la condanna del direttore dei Parte_1 lavori Geom. l pagamento dei costi per i c.d. “adempimenti” pari a euro 11.000,00 appare CP_1 inammissibile.
Si tratta, con tutta evidenza, di una domanda nuova mai proposta dal nei Parte_1 confronti del direttore dei lavori Geom. e sulla quale, infatti, non si è pronunciato né il CP_1
Tribunale di Monza con la sentenza definitiva, né la Corte d'Appello di Milano con la sentenza oggi impugnata. Tale domanda, sebbene proposta unitamente alla domanda di revocazione, non è stata collegata alla specifica sussistenza di alcun errore di fatto.
pagina 15 di 17 In aggiunta a ciò, va ulteriormente precisato che si tratta di costi che il CTU ha indicato solo nella prima relazione tecnica, ma che ha completamente escluso nella seconda relazione senza che sul punto il (come ha correttamente rilevato il D.L. Geom. Parte_1 CP_1 costituendosi nel presente giudizio) abbia mai sollevato alcuna contestazione, né in sede di osservazioni del proprio CTP, né nei suoi scritti difensivi.
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Alla luce di tutto quanto precede la domanda di revocazione deve essere rigettata.
***
Le spese di lite del presente giudizio di revocazione seguono necessariamente la regola della soccombenza e, pertanto, il deve essere Parte_1 condannato alla rifusione in favore del Geom. delle spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che vanno liquidate, in ragione del valore della causa (compreso nello scaglione tra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicate le tariffe professionali vigenti da attestare in prossimità dei valori medi, in complessivi euro 7.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali, Cpa ed VA, se dovuta, come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del
[...]
, dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del Parte_1 comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione rigettata, così dispone:
- rigetta la domanda di revocazione proposta ex art. 395 comma 1 n. 4, c.p.c. dal
[...]
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. Parte_1
2209/2024 pubblicata in data 25/07/2024;
- dichiara inammissibile la domanda nuova proposta dal Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
- condanna il alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi euro Controparte_1
pagina 16 di 17 7.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del a Parte_1 norma del comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Consigliere relatore-estensore
dr. Marco Del Vecchio Il Presidente dr.ssa Maria Teresa Brena
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Brena Presidente
- dr.ssa Irene Lupo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 708/2025, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2 atti, dall'Avv. Samanta BESCAPE' (C.F. ) presso il cui studio in Seregno, via C.F._1
Stefano da Seregno n. 31, è elettivamente domiciliato, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1 fax: 0362.306131
ATTORE IN REVOCAZIONE – GIA' APPELLANTE contro
(C.F. e P. VA ) con Studio in Lissone Controparte_1 C.F._2 P.IVA_2
(MB), via Ada Negri n.16, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Lucia UBERTI pagina 1 di 17 (C.F. , presso il cui studio in Barlassina (MB), via Monte Santo n. 10/B, è C.F._3 elettivamente domiciliato, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notificazioni e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
CONVENUTO IN REVOCAZIONE – GIA' APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
e
(C.F. ) – contumace Controparte_2 C.F._4
CONVENUTO IN REVOCAZIONE – GIA' APPELLATO CONTUMACE
Avente ad oggetto: Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.
Sulle seguenti conclusioni:
- per , attore in revocazione Parte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello:
1. Accertare la sussistenza dell'errore revocatorio denunciato dall'attore e per l'effetto revocare la sentenza n. 2209/2024 della Corte d'Appello di Milano, nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di appello del . Parte_1
2. Accogliere il primo motivo di appello del e per l'effetto condannare Parte_1
a pagare al in aggiunta al 30% della somma Controparte_1 Parte_1 di 49.602,56 euro, oltre IVA necessaria per eliminare i vizi della rasatura e delle lattonerie, il
30% dei costi per l'eliminazione dei vizi della finitura costituiti da cavillature, fessure, bucature e scrostature (vizi della finitura di tipo A), da quantificare per l'intero in 96.976,00 euro oltre IVA o se del caso mediante consulenza tecnica d'ufficio e il 30% dei costi per gli
“adempimenti”, da quantificare per l'intero in 11.000,00 euro oltre IVA e contributo previdenziale;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale di cui all'art.
1284, comma 1, c.c. dal dovuto alla data di proposizione della domanda ed al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
pagina 2 di 17
3. Condannare a rifondere al 95 i compensi e le Controparte_1 Parte_1 spese, anche generali, del presente giudizio e della causa 2370/2023 RG avanti la Corte
d'Appello di Milano.
4. Disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare i costi di rifacimento della finitura del cappotto termico e degli “Adempimenti”, nel caso – ipotetico – l'opera presentasse, oltre ai vizi della rasatura e delle lattonerie, solo i vizi della finitura costituiti da cavillature, fessure, bucature e scrostature (vizi della finitura di tipo A) e fosse invece priva dei vizi della finitura costituiti da macchie, aloni, segni di percolamento ed efflorescenze di origine biologica (vizi della finitura di tipo B).
5. Rigettare la domanda di controparte di condanna alle spese di lite.”
- per convenuto in revocazione Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, assunti tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni, così giudicare: rigettare la domanda di revocazione della sentenza n. 2209/2024 ex adverso proposta e tutte le domande avanzate con l'atto introduttivo del presente giudizio poiché infondate in fatto e in diritto per
i motivi indicati in atti.
In ogni caso: condannare il al pagamento delle spese di lite tenendo conto della Parte_1 temerarietà della lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 2209/2024, pubblicata il 25/07/2024, la Corte d'Appello di Milano, nel giudizio d'appello proposto dal contro che Parte_1 Controparte_2 rimaneva contumace, e che proponeva a sua volta appello incidentale, Controparte_1 definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvedeva:
- respinge l'appello principale;
- respinge l'appello incidentale;
per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata n. 235/2023 emessa dal Tribunale di Monza e pubblicata il 01/02/2023;
pagina 3 di 17 - compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio;
- nulla dispone sulle spese nei rapporti tra;
CP_1 CP_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante principale e da parte dell'appellante incidentale a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
Va premesso che con ricorso ex art. 612 c.p.c. il 95 di CP_3 Parte_1 chiedeva l'esecuzione in forma specifica della sentenza n. 207/2003 del Tribunale di Monza – sezione distaccata di Desio – con la quale l'impresa (estranea al presente giudizio) era Controparte_4 stata condannata ad effettuare alcune opere sulle parti condominiali comuni. Il Giudice dell'Esecuzione, nell'ambito di tale procedura, aveva nominato quale CTU il Geom. CP_1
affinché indicasse i lavori necessari per l'esecuzione della sentenza e lo aveva poi nominato
[...] direttore dei lavori affidati alla . Controparte_4
Posto che l'impresa non eseguiva i lavori indicati dal CTU Geom. Controparte_4 CP_1 il in persona dell'amministratore pro tempore, chiedeva che i lavori Parte_1 venissero affidati all'impresa edile di che aveva presentato il preventivo Controparte_2 più economico;
affidati i lavori alla predetta impresa, all'udienza del 13/01/2012, il Geom. CP_1 accettava il nuovo incarico di direttore dei lavori conferitogli dal Giudice dell'esecuzione.
Al termine dei lavori sorgevano delle contestazioni sulla regolare esecuzione delle opere e il Giudice dell'esecuzione, dopo aver nominato ben due CTU – allo scopo di accertare la sussistenza dei vizi e difetti lamentati, di indicarne la causa e gli interventi e costi necessari per la loro eliminazione – prendeva atto dell'impossibilità per l'impresa edile di eseguire le opere a causa CP_5 della cessazione della sua attività e, al contempo, rigettava la richiesta di nomina di un nuovo CTU – al quale le parti chiedevano affidarsi l'incarico di redigere il computo metrico delle opere rimediali necessarie e l'individuazione dei rapporti di dare e avere – e la richiesta di emissione di un'ingiunzione di pagamento in favore della parte che, all'esito della CTU, sarebbe risultata creditrice, ritenendo che l'azione risarcitoria doveva essere proposta in sede di cognizione.
pagina 4 di 17 - Con atto di citazione il conseguentemente, instaurava il giudizio di Controparte_6 cognizione ordinaria convenendo dinnanzi al Tribunale di Monza nella Controparte_2 qualità di titolare della impresa quale appaltatrice dei lavori, e il geom. Controparte_5 nella qualità di direttore dei lavori, e, lamentando la presenza di vizi e difetti delle Controparte_1 opere eseguite, chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento delle somme necessarie per l'eliminazione dei vizi lamentati.
- Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte dal Controparte_2
95. Parte_1
- Si costituiva in giudizio il Geom. quale direttore dei lavori, il quale sollevava una serie di CP_1 eccezioni e contestazioni, chiedendo, a sua volta, il rigetto delle domande proposte dal Parte_1
[...]
Il Tribunale di Monza concedeva alle parti i termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, all'esito del loro deposito, disponeva l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio nominando
CTU l'Arch. al quale affidava l'incarico peritale formulando il seguente quesito: <Dica il Per_1
CTU, letti gli atti di causa e la documentazione allegata, sentiti gli eventuali Ctp, visionate le opere per cui è causa, esperito il tentativo di conciliazione: a) se le opere realizzate dall'impresa CP_2 siano conformi a quelle previste nel contratto di appalto e nel preventivo allegato;
b) se dette opere presentino vizi e difetti riconducibili all'operato dell'impresa , tenuto conto che trattasi di CP_2 opere da eseguire per rimediare a vizi di lavori realizzati da altra impresa;
in caso di riscontro positivo specifichi natura, consistenza ed entità di detti vizi;
c) se i vizi rilevati siano ascrivibili a carenze esecutive e/o di direzione lavori;
d) quali siano gli interventi necessari per la loro eliminazione, quantificandone i relativi costi;
in caso di non eliminabilità dei vizi indichi il minor valore delle opere realizzate>> (cfr. verbale d'udienza del giorno 11/07/2017).
Espletato l'incombente, il Tribunale, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 13/02/2020, tratteneva la causa in decisione.
***
Il Tribunale di Monza, con sentenza non definitiva n. 1065/2021, così provvedeva:
- condanna al pagamento di euro 131.289,96 in favore del Controparte_2 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla data del 21/07/2014 al saldo;
Parte_1
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Controparte_2 CP_1
;
[...]
pagina 5 di 17 - dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- riserva alla statuizione definitiva la pronuncia sulle spese del giudizio.
***
Per completezza espositiva va rilevato che avverso la surriferita sentenza non definitiva del Tribunale di Monza n. 1065/2021 proponeva appello principale e appello incidentale Controparte_2 sia il che il D.L. Geom. Parte_1 Controparte_1
Tale giudizio d'appello veniva definito dalla Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 3322/2023.
***
Il giudizio di primo grado, come già anticipato e sulla base di quanto disposto dalla surriferita sentenza non definitiva, proseguiva dinnanzi al Tribunale di Monza, il quale con ordinanza del 09/04/2021, pubblicata il 17/05/2021, rilevato che il CTU nella sua consulenza tecnica aveva attribuito la responsabilità dell'esistenza di una parte dei vizi anche al direttore dei lavori Geom. oltre CP_1 che all'impresa edile ) – in particolare dei vizi conseguenti alla cattiva esecuzione della CP_2 rasatura – e rilevato altresì che la quantificazione dei costi necessari per la loro eliminazione era stata indicata in modo unitario, rimetteva la causa sul ruolo conferendo al CTU già nominato (Arch.
) l'incarico di determinare, tra i costi necessari per l'eliminazione dei vizi, quelli imputabili Per_1 alla necessità di rifacimento della rasatura.
Espletato anche tale incombente, il Tribunale di Monza, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione.
***
Con sentenza definitiva n. 235/2023 il Tribunale di Monza, dopo aver dato atto che per i rapporti tra il e e tra quest'ultimo e era Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 stata pronunciata sentenza non definitiva n. 1065/2021, esaminava la posizione del D.L. Geom.
e ne accertava la responsabilità per non aver adeguatamente vigilato sulle fasi di CP_1 preparazione e posa della rasatura e per i difetti riscontrati sulle lattonerie, riconoscendo a suo carico una percentuale di responsabilità pari al 30% ed attribuendo all'impresa edile la CP_2 restante percentuale di responsabilità nella misura del 70%. Su tali basi il direttore dei lavori Geom. era condannato al pagamento in favore del della somma di CP_1 Parte_1 euro 49.602,56 (di cui euro 41.807,00 quale importo dato dalla differenzatra il costo totale delle opere, pari ad euro 138.783,00, e quello delle opere necessarie ove non vi fossero stati i vizi della rasatura, pari ad euro 96.976,00, e euro 7.795,56, quale costo per le opere di lattoneria) oltre rivalutazione pagina 6 di 17 monetaria e interessi. Infine, il direttore dei lavori Geom. e CP_1 Controparte_2 venivano condannati, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
95.
[...]
***
- Avverso la surriferita sentenza proponeva appello il il quale, dando Parte_1 preliminarmente atto che, medio tempore, era intervenuta una transazione con CP_2
(al quale la notificazione dell'atto d'appello era stata effettuata solo ex art. 332 c.p.c.) e che,
[...] pertanto, la sentenza veniva impugnata esclusivamente con riguardo alla posizione del direttore dei lavori Geom. affidava il gravame proposto a quattro motivi di appello. CP_1
In particolare, per quanto qui di interesse, con il primo motivo adduceva che il Tribunale avesse errato nell'escludere la responsabilità del direttore dei lavori Geom. in relazione ad alcuni dei CP_1 vizi riportati dalla finitura della facciata.
Evidenziava che le cavillature, fessure e scrostature presenti sulla facciata dell'edificio condominiale erano state ricondotte dal CTU a due cause, e segnatamente, in parte alla scelta di utilizzare la pittura al quarzo ascrivibile all'impresa esecutrice, e in parte all'errata preparazione e posa del rasante, imputabili al mancato rispetto delle regole dell'arte da parte dell'impresa esecutrice e alla non adeguata vigilanza del direttore dei lavori, e che, essendo una delle predette cause da individuare nell'errata preparazione e posa della rasatura di cui il direttore dei lavori Geom. era stato ritenuto CP_1 responsabile, il predetto geom. nella qualità di direttore dei lavori, avrebbe dovuto CP_1 rispondere, nei limiti della sua quota di responsabilità, anche dei costi necessari per l'eliminazione dei predetti vizi riportati dalla finitura della facciata CP_7
- Si costituiva in giudizio il direttore dei lavori Geom. he proponeva, a sua volta, appello CP_1 incidentale e, con specifico riferimento al primo motivo d'appello formulato dal Parte_1
affermava che il Tribunale aveva correttamente escluso la sua responsabilità per i vizi
[...] riportati dalla finitura della facciata in quanto – come affermato dal CTU a pagg. 9 e 10 della prima relazione depositata nel giudizio di primo grado – anche se la rasatura fosse stata eseguita in modo corretto, l'utilizzo della pittura al quarzo da parte dell'impresa avrebbe ugualmente CP_2 causato le cavillature sulla facciata. Argomentava che la causa delle cavillature avrebbe dovuto essere attribuita esclusivamente alla finitura con pittura al quarzo, per la quale era stata ritenuta responsabile solo l'impresa . CP_5
La causa era posta in decisione.
pagina 7 di 17 ***
Con la sentenza n. 2209/2024, la IV Sezione Civile della Corte d'Appello di Milano, limitatamente al primo motivo d'appello – che in questa sede rileva – nonostante ritenesse di poter condividere le argomentazioni spese dal – a mente delle quali il avrebbe dovuto Parte_1 CP_1 rispondere anche del ripristino della finitura poiché le cavillature, fessure e scrostature della facciata erano state causalmente determinate anche dalla rasatura non eseguita a regola d'arte – affermava che, nella sostanza, la fondatezza di tali argomentazioni non avrebbe potuto portare ad alcuna conseguenza dal punto di vista economico. In particolare, la Corte evidenziava che, nel conteggio dell'allegato “B” della relazione integrativa, il CTU aveva diminuito gli importi dei lavori di ripristino della finitura, per tenere conto di tutti gli effetti provocati dagli errori riguardanti la rasatura. Inoltre, l'importo indicato dal CTU in euro 41.807,00 – risultante dalla differenza tra le spese necessarie per l'integrale eliminazione dei vizi e le spese calcolate per l'eliminazione dei vizi supponendo che la rasatura fosse stata eseguita a regola d'arte – comprendeva già le voci di ripristino della finitura causalmente e direttamente imputabili all'erronea posa in opera della rasatura.
Su tali basi la Corte d'Appello rigettava sia l'appello principale proposto dal Parte_1
[...
, sia l'appello incidentale proposto dal confermava integralmente la sentenza di primo CP_1 grado.
***
- Avverso la predetta sentenza della Corte d'Appello n. 2209/2024 il ha Parte_1 proposto impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.
Il ricorrente adduceva che con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello, nel rigettare il primo motivo di gravame, aveva commesso due errori di fatto.
In primo luogo, aveva erroneamente supposto che nella somma pari a euro 41.807,00 fossero compresi sia i costi per eliminare i vizi della rasatura, sia quelli per eliminare i vizi della finitura. Al contrario, emergeva dagli atti e documenti di causa che tale somma rappresentava il costo per l'eliminazione dei soli vizi della rasatura e non comprendeva i costi per l'eliminazione dei vizi della finitura.
Al riguardo il ricorrente esponeva che tale fatto non era mai stato Parte_1 controverso tra le parti poiché nelle sue difese la somma pari a euro 41.807,00 era sempre stata considerata come comprensiva dei soli costi necessari per porre rimedio ai vizi della rasatura, mentre il direttore dei lavori Geom. – come risultava anche dalle conclusioni formulate in grado CP_1
d'appello – aveva completamente negato la sussistenza di una sua responsabilità per i vizi concernenti pagina 8 di 17 la finitura, senza mai sostenere che la somma di euro 41.807,00 comprendeva anche i costi per l'eliminazione dei vizi della finitura.
In secondo luogo, con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello aveva erroneamente ritenuto che nel conteggio allegato alla seconda relazione tecnica i costi per eliminare i vizi della finitura erano stati diminuiti rispetto a quelli indicati nella prima relazione tecnica.
Al riguardo il ricorrente assumeva che i due errori rileverebbero dai Parte_1 seguenti atti e documenti, e, segnatamente, dalla sentenza non definitiva n. 1065/2021 del Tribunale di
Monza – ove la responsabilità del direttore dei lavori geom. ra accertata per i soli vizi di CP_1 rasatura mentre era esclusa per i vizi di finitura – dall'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo – con la quale era disposto che il CTU, ad integrazione dei precedenti accertamenti, quantificasse i costi necessari per l'eliminazione dei soli vizi della rasatura – dalla seconda relazione del CTU – nella quale il CTU, da una parte, aveva risposto al quesito postogli dal primo Giudice affermando che <… i maggiori costi imputabile alla necessità di rifacimento della rasatura, escluse le lattonerie, ammontano ad euro 41.807,00 …>> e, dall'altra, nel respingere le osservazioni del CTP del
(orientate a mettere in evidenza che il direttore dei lavori Geom. Parte_1 ritenuto responsabile per i vizi sulla rasatura, avrebbe dovuto essere conseguentemente CP_1 considerato responsabile anche per i vizi sulla finitura) aveva precisato di essersi limitato a rispondere al quesito postogli dal Tribunale, volto ad ottenere la mera quantificazione dei costi imputabili alla necessità di rifacimento della rasatura – dalla sentenza definitiva n. 235/2023 del Tribunale di Monza – ove era stata ribadita l'accertata responsabilità del direttore dei lavori Geom. er la cattiva CP_1 esecuzione della rasatura ed era stato nuovamente dato atto che la causa era stata rimessa in istruttoria per distinguere i costi delle singole lavorazioni al fine di imputare al D.L. solo quelli per la rasatura – ed infine dalle tabelle allegate alla seconda relazione del CTU – ove i costi indicati unitariamente nell'allegato “A”, pari ad euro 138.783,00, risultavano pari alla somma di quelli indicati separatamente nell'allegato “B”, pari a euro 96.976,00, per rimuovere i vizi alla finitura e di quelli, pari a euro
41.807,00, per rimuovere i vizi alla rasatura.
Su tali basi il assumeva che se la Corte non fosse incorsa in tali errori di Parte_1 fatto, avrebbe accolto il primo motivo d'appello e, conseguentemente, condannato il direttore dei lavori
Geom. pagare, in suo favore, una somma maggiore – legata al costo dei lavori necessari CP_1 per l'eliminazione dei vizi della finitura.
pagina 9 di 17 Il 95 ha, inoltre, chiesto la condanna del D.L. Geom. al Parte_1 CP_1 pagamento dei costi per i c.d. “adempimenti” pari a euro 11.000,00.
- Si è costituito nel giudizio di revocazione il direttore dei lavori Geom. ne ha chiesto il CP_1 rigetto con condanna del al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Nel dettaglio, ha affermato che nel caso di specie non sussistono errori di fatto e che il Parte_1 ha utilizzato temerariamente lo strumento della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. per
[...] tentare di ottenere dalla Corte una nuova e non consentita valutazione nel merito.
Al riguardo ha rilevato come dalla semplice lettura della sentenza oggetto di revocazione si evinca che la Corte nel confermare la responsabilità del direttore dei lavori per l'errata posa della rasatura ha correttamente ripercorso le valutazioni tecniche operate dal CTU nella determinazione dei costi per i lavori di ripristino, evidenziando inoltre come la Corte non abbia errato nell'affermare che i costi necessari per i lavori di ripristino della facciata sono stati diminuiti nel secondo conteggio contenuto nella seconda relazione tecnica, atteso che i minori costi sono stati specificamente indicati in quest'ultima.
Ha contestato la nuova domanda del volta ad ottenere il pagamento di Parte_1 euro 11.000,00 a titolo di “adempimenti”.
Ha riproposto, infine, parte delle argomentazioni già articolate con la comparsa di costituzione del giudizio d'appello volte a confermare l'assenza di una responsabilità del direttore dei lavori per la scelta della pittura al quarzo e per l'insorgenza di cavillature sulla facciata dell'edificio condominiale.
All'udienza del 06/11/2025, tenuta in modalità cartolare, la causa era riservata in decisione ex art. 352
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di revocazione proposta dal di configura infondata e va Parte_1 conseguentemente rigettata.
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Preliminarmente, prima di procedere alla disamina dei motivi di revocazione appare necessario un sintetico inquadramento della revocazione per il caso dell'errore di fatto, rilevante nel caso di specie.
L'art. 395 comma 1 n. 4, c.p.c. consente la revocazione della sentenza quando la decisione è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Secondo il dettato normativo, l'errore di
pagina 10 di 17 fatto si configura quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, se il fatto non ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
Come affermato da costante giurisprudenza di legittimità, l'errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (Cass. Civ. Sez. Lav.
05.04.2017 n. 8828). Come puntualizzato dal Supremo Consesso di Giustizia, requisito per la revocazione è che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi. Ne consegue che l'errore revocatorio non
è configurabile nell'ipotesi in cui l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 9527 del 04/04/2019).
Affinché la domanda di revocazione possa essere accolta deve sussistere, quindi, un errore del giudice, immediatamente riconoscibile come tale, determinato unicamente dalla percezione viziata o dalla falsa supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita dagli atti o documenti di causa.
Ne consegue che il vizio con il quale si imputa alla sentenza un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie è di per sé incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione ma ad un preteso errore di giudizio o di valutazione.
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Su tali basi vanno esaminati i due errori di cui il ha lamentato la Parte_1 sussistenza con l'atto di impugnazione per revocazione della sentenza n. 2209/2024 della Corte
d'Appello di Milano.
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Il vaglio di fondatezza delle doglianze formulate non può prescindere da una sommaria ricognizione dei principali fatti di causa e della vicenda processuale che ne è conseguita.
pagina 11 di 17 Nel giudizio di primo grado, instaurato dal per ottenere l'accertamento Parte_1 della sussistenza di vizi e difetti delle opere eseguite e la condanna dei convenuti al pagamento delle somme necessarie per l'eliminazione dei vizi lamentati, il Tribunale di Monza ha disposto l'espletamento di CTU in esito alla quale il CTU nominato, nella relativa relazione tecnica ritualmente depositata, ha descritto i difetti emersi nel corso dei sopralluoghi facendo riferimento, per quanto qui di rilevanza, a << … 1) macchie, aloni, segni di percolamento ed efflorescenze di origine biologica;
… 2) cavillature, fessure e scrostature …>> (cfr. pag. 53 di 69) imputando i vizi di cui al n. 1) esclusivamente all'impresa per aver scelto un materiale inadeguato per la finitura (la CP_2 pittura al quarzo) e riconducendo l'insorgenza dei vizi di cui al n. 2) a due distinte cause e segnatamente all'errata scelta della pittura al quarzo – sempre imputabile esclusivamente all'impresa
– e all'errata preparazione e posa della rasatura, quest'ultima imputabile all'impresa CP_2
per mancato rispetto delle regole dell'arte e al direttore dei lavori Geom. CP_2 CP_1 per non aver adeguatamente vigilato sull'operato dell'impresa esecutrice.
Secondo le conclusioni peritali i vizi e i difetti che si sono manifestati sulla parte più esterna della facciata condominiale sono stati causati dalla scelta e dall'utilizzo non corretto della pittura al quarzo per la finitura e dalla preparazione e posa della rasatura.
Il CTU ha quindi stimato, in maniera unitaria, i costi per l'eliminazione dei predetti vizi.
Il Tribunale di Monza, con la sentenza non definitiva n. 1065/2021, sulla scorta delle risultanze della
CTU, ha escluso la responsabilità del direttore dei lavori per le scelte progettuali, CP_1 ritenendola sussistente, per inesatto adempimento delle obbligazioni incombenti sul direttore dei lavori, per quei costi derivanti dalla necessità di correggere i difetti della rasatura. Pertanto, con separata ordinanza il Tribunale di Monza, rimessa la causa sul ruolo, conferiva incarico al CTU volto a determinare, tra i costi necessari per l'eliminazione dei vizi, quelli imputabili alla necessità di rifacimento della rasatura.
In adempimento dell'incarico peritale conferitogli, il CTU, in applicazione di corretta metodica che permettesse l'individuazione specifica dei costi imputabili alla necessità di rifacimento della rasatura, assumendo come base di riferimento i costi già stimati unitariamente nella prima relazione (allegato
“A”), ha redatto una nuova descrizione dei lavori ipotizzando di trovarsi di fronte ad una rasatura eseguita a regola d'arte (allegato “B”). Nell'elaborare i nuovi costi il CTU, modificate le singole quotazioni di alcune lavorazioni, ha eliminato i costi per le lavorazioni che non si rendevano necessarie. Il CTU ha così ricavato i maggiori costi imputabili alla necessità di rifacimento della pagina 12 di 17 rasatura sottraendo dal totale dei costi per l'eliminazione di tutti i vizi, il totale dei costi ottenuti ipotizzando la presenza di una rasatura eseguita a regola d'arte e ha concluso che l'ammontare di detti maggiori costi imputabili alla necessità di rifacimento della rasatura fosse pari a euro 41.807,00.
Sulla base delle predette conclusioni, il Tribunale di Monza, con la sentenza definitiva n. 235/2023 ha condannato il direttore dei lavori Geom. corrispondere al – CP_1 Parte_1 nei limiti della sua quota di responsabilità individuata nel 30% – la somma pari a euro 41.807,00 determinata dal CTU.
In sede d'appello proposto dal il primo motivo di gravame – con cui parte Parte_1 appellante ha chiesto che venisse attribuita al direttore dei lavori Geom. a responsabilità CP_1 anche per una parte dei vizi della finitura e che lo stesso venisse condannato a pagare anche i costi per l'eliminazione di questi ultimi – non ha trovato accoglimento non sulla scorta di un'acritica adesione alle conclusioni del CTU o alla decisione resa nel primo grado di giudizio, bensì sulla base di valutazioni adeguatamente motivate delle risultanze processuali ed in particolare delle valutazioni operate dal CTU nella individuazione dei costi per l'eliminazione dei vizi e difetti. Infatti, evidenziando che nel secondo conteggio il CTU aveva diminuito gli importi dei lavori di ripristino della finitura per tenere conto di tutti gli effetti provocati dagli errori della rasatura, la Corte ha considerato l'importo pari a euro 41.807,00 come comprensivo delle voci di ripristino della finitura causalmente e direttamente imputabili all'erronea posa in opera della rasatura.
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Tanto premesso, per ciò che attiene al primo degli errori lamentati, già la semplice ricognizione dei fatti di causa consente di evidenziare che, sebbene il direttore dei lavori Geom. non abbia CP_1 espressamente allegato nei suoi scritti difensivi che la somma pari a euro 41.807,00 comprendesse già i costi per l'eliminazione dei vizi della finitura, la questione è stata sollevata dal Parte_1
e su di essa, come risulta da quanto appena riepilogato, la Corte d'Appello si è
[...] espressamente pronunciata sulla base delle risultanze di causa e delle risultanze peritali.
È di tutta evidenza come la decisione della Corte d'Appello, nella parte in cui afferma sulla base delle conclusioni peritali, che la somma di euro 41.807,00 comprende anche i costi per porre rimedio ai vizi della finitura, costituisce il punto di approdo di un'operazione ricostruttiva e interpretativa del materiale probatorio acquisito al giudizio, facendo proprie le conclusioni formulate dal CTU ed il computo dei costi formulato dal CTU.
pagina 13 di 17 Ne consegue che la conclusione che l'importo di euro 41.807,00 – come determinato dal CTU in esito ai rassegnati accertamenti peritali – comprende anche i costi per la rimozione dei vizi della finitura causalmente imputabili alla sussistenza di vizi della rasatura, non costituisce errore revocatorio essendo evidentemente frutto di valutazioni di merito della Corte che non possono essere oggetto di sindacato in sede di revocazione.
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Del pari anche il secondo degli errori lamentati dal 95 – secondo cui la Corte Parte_1 di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che nel conteggio allegato alla seconda relazione tecnica i costi per eliminare i vizi della finitura fossero stati diminuiti rispetto a quelli indicati nella prima relazione tecnica – prendendo in considerazione la seconda relazione tecnica in sé e i conteggi in essa allegati alle lettere “A” e “B”, appare decisamente insussistente.
Nella seconda relazione tecnica il CTU afferma chiaramente di aver redatto una nuova descrizione dei lavori <… modificando anche le quotazioni delle singole lavorazioni che per effetto delle diverse esigenze temporali dei lavori avrebbero subito delle variazioni (A.
1 - B.1 - B.2) ed eliminando le lavorazioni che non sarebbero state più necessarie (C.2) All. “B” …>> (cfr. pag. 3 di 48 della seconda relazione tecnica).
Quanto affermato dal CTU trova inoltre conferma nella descrizione delle singole opere.
Infatti, per l'allestimento del cantiere, l'allegato “A” prevede un totale parziale pari a euro 4.000,00, mentre l'allegato “B” indica un totale parziale pari a euro 3.750,00. Per le opere provvisionali l'allegato
“A” prevede un totale parziale pari a euro 24.388,00, mentre l'allegato “B” prevede un totale parziale pari a euro 22.051,00. Per le superfici con finitura al quarzo l'allegato “A” prevede un totale parziale pari a euro 110.395,00, mentre l'allegato “B” indica un totale parziale pari a euro 71.175,00.
La diminuzione dei costi risulta per tabulas sia dal raffronto dei costi per le singole lavorazioni appena indicate, sia dal totale dei costi, che nell'allegato “A” risulta pari a euro 146.578,56 e nell'allegato “B” risulta pari a euro 104.771,56.
Pertanto, la Corte, affermando che i costi sono stati diminuiti dal CTU nella seconda relazione tecnica, non è incorsa in alcun errore revocatorio.
La Corte d'Appello oltre ad aver dato atto della riduzione dei costi ha anche ricostruito le ragioni che hanno determinato detta riduzione, affermando che essa è avvenuta <… per tener conto della
(ipotetica) perfetta rasatura e per eliminare, dunque, tutti gli effetti provocati dagli errori riguardanti la rasatura stessa …>> (pag. 10 di 17 della sentenza impugnata n. 2209/2024).
pagina 14 di 17 Anche sotto questo profilo può essere esclusa la sussistenza di un errore revocatorio, in quanto la Corte ha espresso delle valutazioni di merito insindacabili in sede di revocazione.
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Alla luce di tutto quanto precede, può affermarsi che da nessuno degli atti e documenti di causa risulta, con assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, che la Corte sia incorsa in una svista materiale o in una falsa percezione delle emergenze probatorie e/o fattuali.
Gli asseriti errori, imputati da parte ricorrente alla Corte di Appello ed oggetto del primo motivo di impugnazione, non possono ritenersi sussistenti, trattandosi, in realtà, di questioni decise previa articolata attività di interpretazione e valutazione degli elementi fattuali, del materiale probatorio e delle risultanze peritali poste a base della decisione, la quale, pertanto, non è scaturita da alcun errore di percezione del collegio giudicante.
Pertanto, gli “errori” imputati da parte ricorrente alla Corte d'Appello non integrano in alcun modo l'errore revocatorio di cui all'art. 395 comma1 n. 4 c.p.c.
Il con la domanda di revocazione ha sostanzialmente contestato gli esiti Parte_1 della perizia e il modo in cui il Collegio ha valutato detti esiti, sollecitando in questa sede ulteriori valutazioni di merito non possibili in sede di revocazione, risultando precluso nel giudizio di revocazione ogni apprezzamento o nuova e/o ulteriore valutazione delle risultanze processuali.
In assenza dei presupposti richiesti dall'art. 395 c.p.c. la domanda di revocazione proposta dal va pertanto rigettata. Parte_1
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La richiesta del 95 di disporre l'espletamento di una ulteriore consulenza Parte_1 tecnica d'ufficio resta assorbita dal rigetto della domanda di revocazione.
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Infine, la domanda con la quale il ha chiesto la condanna del direttore dei Parte_1 lavori Geom. l pagamento dei costi per i c.d. “adempimenti” pari a euro 11.000,00 appare CP_1 inammissibile.
Si tratta, con tutta evidenza, di una domanda nuova mai proposta dal nei Parte_1 confronti del direttore dei lavori Geom. e sulla quale, infatti, non si è pronunciato né il CP_1
Tribunale di Monza con la sentenza definitiva, né la Corte d'Appello di Milano con la sentenza oggi impugnata. Tale domanda, sebbene proposta unitamente alla domanda di revocazione, non è stata collegata alla specifica sussistenza di alcun errore di fatto.
pagina 15 di 17 In aggiunta a ciò, va ulteriormente precisato che si tratta di costi che il CTU ha indicato solo nella prima relazione tecnica, ma che ha completamente escluso nella seconda relazione senza che sul punto il (come ha correttamente rilevato il D.L. Geom. Parte_1 CP_1 costituendosi nel presente giudizio) abbia mai sollevato alcuna contestazione, né in sede di osservazioni del proprio CTP, né nei suoi scritti difensivi.
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Alla luce di tutto quanto precede la domanda di revocazione deve essere rigettata.
***
Le spese di lite del presente giudizio di revocazione seguono necessariamente la regola della soccombenza e, pertanto, il deve essere Parte_1 condannato alla rifusione in favore del Geom. delle spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che vanno liquidate, in ragione del valore della causa (compreso nello scaglione tra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicate le tariffe professionali vigenti da attestare in prossimità dei valori medi, in complessivi euro 7.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali, Cpa ed VA, se dovuta, come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del
[...]
, dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del Parte_1 comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione rigettata, così dispone:
- rigetta la domanda di revocazione proposta ex art. 395 comma 1 n. 4, c.p.c. dal
[...]
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. Parte_1
2209/2024 pubblicata in data 25/07/2024;
- dichiara inammissibile la domanda nuova proposta dal Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
- condanna il alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi euro Controparte_1
pagina 16 di 17 7.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del a Parte_1 norma del comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Consigliere relatore-estensore
dr. Marco Del Vecchio Il Presidente dr.ssa Maria Teresa Brena
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