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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 21/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Giulia Capannoli Presidente rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Cristina Cavaciocchi Giudice OP
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) iscritto al n. 54/2025 V.G. promosso da
, rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Daniela La Spisa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Montanini n.
28, Siena
PARTE RICORRENTE
e da
( , rappresentata e difesa giusta procura in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Alessia Lastrucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA F. Puccinotti
n. 61, Firenze
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1. dichiarare la separazione personale dei coniugi ed ordinare all'Ufficiale dello stato civile presso il Comune di San IR d'Orcia e di Talwandi in India e a tutte le autorità competenti di annotare l'emananda sentenza di separazione a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., alla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
2. i coniugi continueranno a vivere separati, libero ciascuno di stabilire la residenza dove meglio creda;
3. la IG.ra ha di già portato via tutti suoi beni personali dalla dimora coniugale, CP_1
nella quale continuerà a vivere il IG. quale proprietario;
Parte_1
4. i coniugi provvederanno al proprio mantenimento personale e dichiarano di essere autosufficienti economicamente e rinunziano ad ogni reciproca richiesta di assegno di alimenti
o mantenimento.
5. le parti si danno atto che ogni aspetto economico della comunione legale ed ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto e di non aver pertanto più nulla a pretendere per qualsiasi causa dedotta o deducibile dal rapporto di coniugio;
6. le spese di giudizio sono compensate tra le parti”
RAGIONI di FATTO di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, osservato che, trattandosi di una fattispecie con elementi di estraneità (la ricorrente è cittadina indiana ed il matrimonio è stato celebrato in India), occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano (e della competenza del tribunale adito) e la legge applicabile.
Anzitutto, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, in quanto l'art. 32 legge 31 maggio 1995 n.
218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato stabilisce, tra l'altro, che “in materia … di separazione personale …, la giurisdizione italiana sussiste … anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano…” e, nel caso di specie, il ricorrente è cittadino italiano per nascita.
Quanto poi alla legge applicabile, trova applicazione l'art. 8 lett. a) Regolamento CE 20 dicembre
2010 n. 1259 (cd. regolamento Roma III); tale norma prevede che “in mancanza di una scelta ai
2 sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello
Stato:
… c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Sussiste inoltre la competenza territoriale del Tribunale di Siena, in quanto l'art. 473-bis.51 c.p.c., per il caso di separazione in assenza di figli, prevede che “la domanda congiunta … si propone … al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte” e, nel caso di specie, il ricorrente risulta residente in [...]d'Orcia (SI).
Ciò detto, nel merito, rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio non sono nati figli;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di
San IR d'Orcia (SI), atto n. 15 p. 2 s. C. anno 2023; il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R. 396/2000,
3 osservato che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio e che, pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore, ai fini della relativa pronuncia, come da separata ordinanza;
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi nato il [...] a [...] Parte_1
(PA) e , nata il [...] in [...], che si sono uniti in matrimonio in data CP_1
22/12/2022, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di dell'anno San
IR d'Orcia (SI), atto n. 15 p. 2 s. C. anno 2023 alle condizioni di cui in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San IR d'Orcia in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 14/02/2025 Il Presidente rel.
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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