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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 24/11/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2005/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Il Tribunale, in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. NI BA Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/09/2025 da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Cambiasca (VB), via Roma n. 2,
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Verbania, via Renco n. 4, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriella Penoni (C.F. , PEC C.F._3
, presso cui sono elettivamente domiciliati in Verbania (VB), P.zza Email_1
Matteotti n. 19, come da procura in atti ricorrenti
PM intervenuto
Oggetto: modifica condizioni divorzio
conclusioni congiunte
“a) la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori nella formula dell'affido Persona_1 condiviso, con collocazione prevalente e residenza della medesima presso la casa del padre, signor
e con facoltà della madre, signora di vedere e tenere con sé la Parte_2 Parte_1 minore a w.e. alterni dal sabato mattina alle ore 10 sino alla domenica sera alle ore 20, nonché un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20, compatibilmente con le esigenze e necessità della minore e delle parti. Le festività del Natale (dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) e della Pasqua/Lunedì dell'Angelo la minore le trascorrerà, alternativamente, con
l'uno e con l'altro genitore. Nel periodo estivo la minore trascorrerà, inoltre, 15 giorni, anche non consecutivi, sia con la madre, sia con il padre, tutto compatibilmente con le esigenze e necessità della minore e delle parti. Tale periodo sarà tempestivamente e preventivamente concordato tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno.
b) Il sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario della figlia minore Pt_2 Per_1 mentre le spese straordinarie, mediche non assistite dal Servizio Sanitario Nazionale e specialistiche, dentistiche, sportive (e relativa attrezzatura), scolastiche (compresa la mensa), ed extrascolastiche
(es. tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo), debitamente documentate, necessarie e sostenute per la stessa, verranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno, secondo disciplina dettata dal protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Foro di Verbania, da rimborsarsi nell'immediatezza della spesa come già nell'attualità;
c) La presente determinazione rispetto al mantenimento ordinario della figlia di cui alla lettera b), ut supra, è stata individuata in ragione dell'attuale stato di disoccupazione della sig.ra Parte_1
Resta inteso che le parti si impegnano, sin d'ora, a provvedere ad una revisione in punto di mantenimento ordinario della figlia, con l'introduzione dell'obbligo di versamento di un contributo economico mensile a carico della madre, da determinare, non appena la stessa reperirà un'occupazione lavorativa. Tale modifica dovrà essere formalizzata con un ricorso congiunto presso
l'autorità competente, e in caso di disaccordo, le parti saranno comunque libere di agire giudizialmente nell'interesse della minore.
d) L'assegno unico per la figlia minore sarà percepito al 100% dal padre che procederà alla Per_1 relativa richiesta. Dal canto suo la sig.ra intestataria della precedente richiesta, si Parte_1 impegna a presentare la documentazione necessaria affinché l'assegno unico venga percepito dal sig. al 100%, recandosi entro 10 gg dalla sottoscrizione del presente ricorso, al Patronato di Pt_2 competenza e sottoscrivendo le relative richieste/rinunce necessarie.
e) Le eventuali detrazioni per le spese straordinarie, ai fini della dichiarazione dei redditi, saranno ripartite al 50% tra le parti.
f) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando, tra l'altro, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia e/o di terzi.
g) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
Motivi della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
24/09/2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 72/2021 (RG. 1597/2020), come modificata dal decreto di accoglimento n. cron 6/2023 (RG. 2712/2022), alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Intervenuto il PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Va dato atto che la presente determinazione rispetto al mantenimento ordinario della figlia di cui alle condizioni congiunte, è stata individuata dalle parti in ragione dell'attuale stato di disoccupazione della sig.ra le parti si impegnano, sin d'ora, a provvedere ad una revisione in punto di Parte_1 mantenimento ordinario della figlia, con l'introduzione dell'obbligo di versamento di un contributo economico mensile a carico della madre, da determinare, non appena la stessa reperirà un'occupazione lavorativa. Tale modifica dovrà essere formalizzata con un ricorso congiunto presso l'autorità competente, e in caso di disaccordo, le parti saranno comunque libere di agire giudizialmente nell'interesse della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a modifica delle condizioni di cui alla sentenza dell'intestato Tribunale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 72/2021 (RG. 1597/2020), come modificata dal decreto di accoglimento n. cron 6/2023 (RG. 2712/2022) affida la figlia minore, ad entrambi i genitori congiuntamente, con collocazione Persona_1 prevalente e residenza della medesima presso la casa del padre, Parte_2 dà facoltà alla madre, di vedere e tenere con sé la minore a weekend alterni dal Parte_1 sabato mattina alle ore 10 sino alla domenica sera alle ore 20, nonché un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20, compatibilmente con le esigenze e necessità della minore e delle parti.
Le festività del Natale (dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) e della Pasqua/Lunedì dell'Angelo la minore le trascorrerà, alternativamente, con l'uno e con l'altro genitore. Nel periodo estivo la minore trascorrerà, inoltre, 15 giorni, anche non consecutivi, sia con la madre, sia con il padre, tutto compatibilmente con le esigenze e necessità della minore e delle parti. Tale periodo sarà tempestivamente e preventivamente concordato tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno. pone, a carico di l'obbligo di provvedere, in via esclusiva, al mantenimento ordinario Parte_2 della figlia minore Per_1 pone, a carico di entrambi i genitori, l'obbligo di provvedere al 50% ciascuno, alle spese straordinarie, mediche non assistite dal Servizio Sanitario Nazionale e specialistiche, dentistiche, sportive (e relativa attrezzatura), scolastiche (compresa la mensa), ed extrascolastiche (es. tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo), debitamente documentate, necessarie e sostenute per la stessa, secondo la disciplina dettata dal protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Foro di
Verbania, da rimborsarsi nell'immediatezza della spesa come già nell'attualità;
L'assegno unico per la figlia minore sarà percepito al 100% dal padre che procederà alla Per_1 relativa richiesta, e , intestataria della precedente richiesta, dovrà presentare la Parte_1 documentazione necessaria affinché l'assegno unico venga percepito dal al 100%, recandosi Pt_2 entro 10 gg dalla sottoscrizione del presente ricorso, al patronato di competenza e sottoscrivendo le relative richieste/rinunce necessarie.
Le eventuali detrazioni per le spese straordinarie, ai fini della dichiarazione dei redditi, saranno ripartite al 50% tra le parti.
Così deciso in Verbania, il 17/11/2025
Il Presidente est
NI BA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Il Tribunale, in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. NI BA Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/09/2025 da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Cambiasca (VB), via Roma n. 2,
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Verbania, via Renco n. 4, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriella Penoni (C.F. , PEC C.F._3
, presso cui sono elettivamente domiciliati in Verbania (VB), P.zza Email_1
Matteotti n. 19, come da procura in atti ricorrenti
PM intervenuto
Oggetto: modifica condizioni divorzio
conclusioni congiunte
“a) la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori nella formula dell'affido Persona_1 condiviso, con collocazione prevalente e residenza della medesima presso la casa del padre, signor
e con facoltà della madre, signora di vedere e tenere con sé la Parte_2 Parte_1 minore a w.e. alterni dal sabato mattina alle ore 10 sino alla domenica sera alle ore 20, nonché un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20, compatibilmente con le esigenze e necessità della minore e delle parti. Le festività del Natale (dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) e della Pasqua/Lunedì dell'Angelo la minore le trascorrerà, alternativamente, con
l'uno e con l'altro genitore. Nel periodo estivo la minore trascorrerà, inoltre, 15 giorni, anche non consecutivi, sia con la madre, sia con il padre, tutto compatibilmente con le esigenze e necessità della minore e delle parti. Tale periodo sarà tempestivamente e preventivamente concordato tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno.
b) Il sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario della figlia minore Pt_2 Per_1 mentre le spese straordinarie, mediche non assistite dal Servizio Sanitario Nazionale e specialistiche, dentistiche, sportive (e relativa attrezzatura), scolastiche (compresa la mensa), ed extrascolastiche
(es. tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo), debitamente documentate, necessarie e sostenute per la stessa, verranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno, secondo disciplina dettata dal protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Foro di Verbania, da rimborsarsi nell'immediatezza della spesa come già nell'attualità;
c) La presente determinazione rispetto al mantenimento ordinario della figlia di cui alla lettera b), ut supra, è stata individuata in ragione dell'attuale stato di disoccupazione della sig.ra Parte_1
Resta inteso che le parti si impegnano, sin d'ora, a provvedere ad una revisione in punto di mantenimento ordinario della figlia, con l'introduzione dell'obbligo di versamento di un contributo economico mensile a carico della madre, da determinare, non appena la stessa reperirà un'occupazione lavorativa. Tale modifica dovrà essere formalizzata con un ricorso congiunto presso
l'autorità competente, e in caso di disaccordo, le parti saranno comunque libere di agire giudizialmente nell'interesse della minore.
d) L'assegno unico per la figlia minore sarà percepito al 100% dal padre che procederà alla Per_1 relativa richiesta. Dal canto suo la sig.ra intestataria della precedente richiesta, si Parte_1 impegna a presentare la documentazione necessaria affinché l'assegno unico venga percepito dal sig. al 100%, recandosi entro 10 gg dalla sottoscrizione del presente ricorso, al Patronato di Pt_2 competenza e sottoscrivendo le relative richieste/rinunce necessarie.
e) Le eventuali detrazioni per le spese straordinarie, ai fini della dichiarazione dei redditi, saranno ripartite al 50% tra le parti.
f) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando, tra l'altro, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia e/o di terzi.
g) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
Motivi della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
24/09/2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 72/2021 (RG. 1597/2020), come modificata dal decreto di accoglimento n. cron 6/2023 (RG. 2712/2022), alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Intervenuto il PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Va dato atto che la presente determinazione rispetto al mantenimento ordinario della figlia di cui alle condizioni congiunte, è stata individuata dalle parti in ragione dell'attuale stato di disoccupazione della sig.ra le parti si impegnano, sin d'ora, a provvedere ad una revisione in punto di Parte_1 mantenimento ordinario della figlia, con l'introduzione dell'obbligo di versamento di un contributo economico mensile a carico della madre, da determinare, non appena la stessa reperirà un'occupazione lavorativa. Tale modifica dovrà essere formalizzata con un ricorso congiunto presso l'autorità competente, e in caso di disaccordo, le parti saranno comunque libere di agire giudizialmente nell'interesse della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a modifica delle condizioni di cui alla sentenza dell'intestato Tribunale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 72/2021 (RG. 1597/2020), come modificata dal decreto di accoglimento n. cron 6/2023 (RG. 2712/2022) affida la figlia minore, ad entrambi i genitori congiuntamente, con collocazione Persona_1 prevalente e residenza della medesima presso la casa del padre, Parte_2 dà facoltà alla madre, di vedere e tenere con sé la minore a weekend alterni dal Parte_1 sabato mattina alle ore 10 sino alla domenica sera alle ore 20, nonché un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20, compatibilmente con le esigenze e necessità della minore e delle parti.
Le festività del Natale (dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) e della Pasqua/Lunedì dell'Angelo la minore le trascorrerà, alternativamente, con l'uno e con l'altro genitore. Nel periodo estivo la minore trascorrerà, inoltre, 15 giorni, anche non consecutivi, sia con la madre, sia con il padre, tutto compatibilmente con le esigenze e necessità della minore e delle parti. Tale periodo sarà tempestivamente e preventivamente concordato tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno. pone, a carico di l'obbligo di provvedere, in via esclusiva, al mantenimento ordinario Parte_2 della figlia minore Per_1 pone, a carico di entrambi i genitori, l'obbligo di provvedere al 50% ciascuno, alle spese straordinarie, mediche non assistite dal Servizio Sanitario Nazionale e specialistiche, dentistiche, sportive (e relativa attrezzatura), scolastiche (compresa la mensa), ed extrascolastiche (es. tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo), debitamente documentate, necessarie e sostenute per la stessa, secondo la disciplina dettata dal protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Foro di
Verbania, da rimborsarsi nell'immediatezza della spesa come già nell'attualità;
L'assegno unico per la figlia minore sarà percepito al 100% dal padre che procederà alla Per_1 relativa richiesta, e , intestataria della precedente richiesta, dovrà presentare la Parte_1 documentazione necessaria affinché l'assegno unico venga percepito dal al 100%, recandosi Pt_2 entro 10 gg dalla sottoscrizione del presente ricorso, al patronato di competenza e sottoscrivendo le relative richieste/rinunce necessarie.
Le eventuali detrazioni per le spese straordinarie, ai fini della dichiarazione dei redditi, saranno ripartite al 50% tra le parti.
Così deciso in Verbania, il 17/11/2025
Il Presidente est
NI BA