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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/01/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al 1610 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio pendente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'Avv. Lilia Cianfrone
RICORRENTE
E
(C.F. rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Leonardo Trento
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/7/2023, ha agito in giudizio per Parte_1
ottenere la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di
Castrovillari n. 199/2017, pubblicata il 06/3/2017, R.G. 2918/2016, con cui era stato previsto, in ordine alle condizioni accessorie: “- l'affidamento condiviso del figlio
che continuerà ad abitare con la madre cui viene assegnata la casa coniugale Per_1 con tutti gli arredi contenuti;
- corrisponderà l'assegno mensile di CP_1 Euro 260,00 comprensivi degli assegni familiari che attualmente percepisce, quale contributo per il mantenimento del figlio nonché il 50% delle spese straordinarie;
- il potrà vedere quando vuole il figlio e tenere con sé almeno per due pomeriggi CP_1
settimanali lo stesso, nonché alternativamente al sabato e alla domenica, nonché per sette giorni durante il periodo delle festività natalizie in ipotesi alternativamente nei giorni che comprendano il Natale o il Capodanno, e per venti giorni consecutivi nel periodo estivo, tendenzialmente in agosto;
- le parti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto”.
La ricorrente ha in particolare chiesto di “- Modificare le condizioni della sentenza nr.
199/2017 pubbl. il 06.03.2017 - RG n. 2918/2016 e per l'effetto disporre l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre;
2- Modificare, altresì, l'importo Per_1 dell'assegno di mantenimento mensile del minore posto a carico del Sig. Per_1
e, per l'effetto, disporne l'aumento ad € 350,00”. CP_1
Dichiarata la nullità della notifica del ricorso, di cui è stata disposta la rinnovazione, il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/9/2024, con la quale ha chiesto al Tribunale di: 1) rigettare la avversa domanda, perché inammissibile ed infondata;
2) accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e, quindi, ridurre l'assegno di mantenimento ad €. 150,00 mensili e/o specificare che l'assegno unico andrà percepito per intero ed esclusivamente dal padre . Con vittoria di spese e competenze di lite.” CP_1
All'udienza del 14/01/2024 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo che prevede la rinuncia della ricorrente alla domanda di affido esclusivo e a modifica delle condizioni previste nella sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 199/2017, pubblicata il 06/3/2017, R.G. 2918/2016, passata in giudicato: l'obbligo per
[...]
di corrispondere a l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento del figlio , senza contributo alle spese straordinarie, oltre che Per_1
la percezione da parte di in via esclusiva degli assegni unici familiari, Parte_1 con rinuncia del alla percezione della sua quota; all'esito il Giudice relatore si è CP_1
riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti necessari ai fini della revisione delle condizioni stabilite dalla sentenza di divorzio e di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della prole. Stante l'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 1610 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, a modifica delle condizioni previste nella sentenza del Tribunale di Castrovillari n.
199/2017, pubblicata il 06/3/2017, R.G. 2918/2016, così provvede:
1. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento del figlio ,
[...] Per_1
senza contributo alle spese straordinarie e DISPONE che in conformità all'accordo delle parti percepisca in via esclusiva gli assegni Parte_1
unici familiari, con rinuncia di alla percezione della sua quota;
CP_1
2. CONFERMA per il resto le condizioni previste nella predetta sentenza;
3. COMPENSA per intero le spese di lite.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 27/01/2025.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al 1610 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio pendente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'Avv. Lilia Cianfrone
RICORRENTE
E
(C.F. rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Leonardo Trento
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/7/2023, ha agito in giudizio per Parte_1
ottenere la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di
Castrovillari n. 199/2017, pubblicata il 06/3/2017, R.G. 2918/2016, con cui era stato previsto, in ordine alle condizioni accessorie: “- l'affidamento condiviso del figlio
che continuerà ad abitare con la madre cui viene assegnata la casa coniugale Per_1 con tutti gli arredi contenuti;
- corrisponderà l'assegno mensile di CP_1 Euro 260,00 comprensivi degli assegni familiari che attualmente percepisce, quale contributo per il mantenimento del figlio nonché il 50% delle spese straordinarie;
- il potrà vedere quando vuole il figlio e tenere con sé almeno per due pomeriggi CP_1
settimanali lo stesso, nonché alternativamente al sabato e alla domenica, nonché per sette giorni durante il periodo delle festività natalizie in ipotesi alternativamente nei giorni che comprendano il Natale o il Capodanno, e per venti giorni consecutivi nel periodo estivo, tendenzialmente in agosto;
- le parti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto”.
La ricorrente ha in particolare chiesto di “- Modificare le condizioni della sentenza nr.
199/2017 pubbl. il 06.03.2017 - RG n. 2918/2016 e per l'effetto disporre l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre;
2- Modificare, altresì, l'importo Per_1 dell'assegno di mantenimento mensile del minore posto a carico del Sig. Per_1
e, per l'effetto, disporne l'aumento ad € 350,00”. CP_1
Dichiarata la nullità della notifica del ricorso, di cui è stata disposta la rinnovazione, il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/9/2024, con la quale ha chiesto al Tribunale di: 1) rigettare la avversa domanda, perché inammissibile ed infondata;
2) accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e, quindi, ridurre l'assegno di mantenimento ad €. 150,00 mensili e/o specificare che l'assegno unico andrà percepito per intero ed esclusivamente dal padre . Con vittoria di spese e competenze di lite.” CP_1
All'udienza del 14/01/2024 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo che prevede la rinuncia della ricorrente alla domanda di affido esclusivo e a modifica delle condizioni previste nella sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 199/2017, pubblicata il 06/3/2017, R.G. 2918/2016, passata in giudicato: l'obbligo per
[...]
di corrispondere a l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento del figlio , senza contributo alle spese straordinarie, oltre che Per_1
la percezione da parte di in via esclusiva degli assegni unici familiari, Parte_1 con rinuncia del alla percezione della sua quota; all'esito il Giudice relatore si è CP_1
riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti necessari ai fini della revisione delle condizioni stabilite dalla sentenza di divorzio e di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della prole. Stante l'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 1610 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, a modifica delle condizioni previste nella sentenza del Tribunale di Castrovillari n.
199/2017, pubblicata il 06/3/2017, R.G. 2918/2016, così provvede:
1. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento del figlio ,
[...] Per_1
senza contributo alle spese straordinarie e DISPONE che in conformità all'accordo delle parti percepisca in via esclusiva gli assegni Parte_1
unici familiari, con rinuncia di alla percezione della sua quota;
CP_1
2. CONFERMA per il resto le condizioni previste nella predetta sentenza;
3. COMPENSA per intero le spese di lite.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 27/01/2025.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò