Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 09/06/2025, n. 11240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11240 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11240/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05707/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5707 del 2025, proposto da
OM , rappresentato e difeso dall'avv. Walid Tanios Zogheib , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (CI) - Ambasciata d'Italia a Beirut, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
-previa adozione delle opportune misure cautelari - del provvedimento di diniego del visto per studio (istanza n. 20250000823), emesso dall’Ambasciata Italiana a Beirut – Ufficio Visti – notificato in data 12/2/2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (CI);
Vista la dichiarazione del 28/5/2025, depositata il 31/5/2025, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Roberto Maria Giordano; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- parte ricorrente ha depositato - in data 31/5/2025 - dichiarazione di rinuncia al gravame;
- il CI , contestualmente, ha aderito alla rinuncia di controparte, concordando, altresì, sulla richiesta di compensazione delle spese del giudizio;
- l’art. 84 cpa, dopo avere previsto - al comma 1 - il potere della parte ricorrente di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, stabilisce - al successivo comma 3 - che, ove le altre parti - che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio - non si oppongano, il processo si estingue.
Considerato che:
- debba essere dichiarata l’estinzione del processo ex artt. 35, comma 2, lett. c) e 84, comma 3 cpa.;
- atteso l’andamento della vicenda procedimentale e processuale si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e - per l’effetto - dichiara estinto il giudizio.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.