Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/10/2022, n. 31453
CASS
Ordinanza 25 ottobre 2022

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In tema di intermediazione finanziaria, la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni; la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è, tuttavia, esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, tra cui quella che vieta la corresponsione quest'ultimo di denaro in contanti da parte dell'investitore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte del versamento al promotore finanziario di somme in contanti, non tracciabili, si era limitata a rimarcare la non eccessività degli importi corrisposti, trascurando di apprezzare le modalità della condotta e di esporre le ragioni per cui la stessa, ancorché interdetta da specifiche previsioni normative, non dovesse considerarsi anomala).

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  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    Per offerta fuori sede, secondo l'art. 30, primo comma, del d.lgs 24 febbraio 1998 n. 58, testo unico finanza “si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività.” Per tale attività, ai sensi dell'art. 31 del testo unico finanza, le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento e le banche UE, le imprese di paesi terzi, le Sgr, le …

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  • 2Responsabilità della banca per l’illecito del consulente finanziario
    Stefano Guadagno · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 19 novembre 2025

    La Banca è responsabile ai sensi dell'art. 2049 c.c. per i danni conseguenti all'appropriazione indebita di somme dei clienti da parte del consulente finanziario, sussistendo il nesso di occasionalità necessaria in ragione dell'affidamento ingenerato nel cliente circa la riferibilità alla banca dell'attività del consulente, a prescindere da modalità anomale di consegna della provvista. Questo il principio riaffermato dalla Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 29026 del 3 novembre 2025. La vicenda processuale Un consulente finanziario, impiegato presso un noto istituto di credito, si era fatto consegnare da un cliente una ingente somma di denaro, a mezzo di bonifici e assegni bancari, …

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  • 3Responsabilità del promotore finanziario e della banca
    https://www.avvocatoticozzi.it/it/blog

    5 gennaio 2024 Responsabilità promotore finanziario e solidale della banca: in caso di violazioni da parte del primo, come nell'ipotesi di appropriazione indebita, vi è responsabilità anche della banca per cui il promotore finanziario lavorava? La questione è spesso un rilievo pratico rilevante, potendo il promotore finanziario non avere un patrimonio aggredibile ed essendo, allora, la banca l'unico soggetto solvibile. Vediamo in quali casi vi è la responsabilità solidate alla luce della recente Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453 Promotore finanziario: chi è tale soggetto? Il promotore finanziario, figura chiave nel mondo degli investimenti, svolge un ruolo essenziale nel guidare gli …

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  • 4La consegna delle credenziali di accesso al conto online da parte del correntista esclude la responsabilità dell’istituto di credito perché con tale suo…
    Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 6 maggio 2025

    Con l'ordinanza pubblicata lo scorso 29 aprile, la Corte regolatrice ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale e, quanto all'art. 1227 c.c., ha ritenuto opportuno prendere le mosse dal proprio costante orientamento, a mente del quale la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari risulta esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 31453 del 25/10/2022; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 28634 del 15/12/2020; Cass. Sez. 1 …

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  • 5L’intermediario non è responsabile se il cliente è imprudente
    Stefano Guadagno · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 19 maggio 2025

    Se il cliente danneggiato ha tenuto condotte agevolatrici dell'illecito dell'intermediario, il contributo causale del danneggiato medesimo può essere escluso soltanto quando tali condotte derivino da caso fortuito o forza maggiore o da attività fraudolente e imprevedibili dello stesso intermediario. Questo il principio affermato dalla Cassazione, per quanto qui di interesse, nell'ordinanza n. 11240 del 29 aprile 2025. Un investitore aveva consegnato a due presunti consulenti finanziari le credenziali per l'operatività on line sul proprio conto corrente con l'intesa che gli stessi avrebbero impiegato la liquidità del conto per svolgere operazioni d'investimento. Successivamente il cliente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/10/2022, n. 31453
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31453
Data del deposito : 25 ottobre 2022

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