Sentenza 20 marzo 1999
Massime • 2
Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa così come desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta, e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta. Ove tale principio sia violato - e, quindi, venga denunziato un errore "in procedendo", quale la pronunzia su di una domanda che si afferma diversa da quella inizialmente proposta - la Corte di cassazione ha il potere - dovere di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti. (Nella specie, l'attore aveva chiesto, in citazione, la condanna di una banca alla restituzione di una somma di danaro da lui versata presso una delle filiali dell'istituto - onde consentirne il corrispondente accredito all'estero- e mai accreditatagli dalla banca stessa, mentre l'istituto si era difeso, in comparsa di risposta, sostenendo la propria estraneità al rapporto per infedeltà del direttore della filiale che aveva materialmente ricevuto la somma: il giudice di merito, ritenuto che fosse stata la stessa convenuta ad introdurre un nuovo tema d'indagine nella dialettica processuale, e che le conclusioni formulate dagli attori -che pure, in citazione avevano adombrato una responsabilità "ex contractu" della banca - fossero compatibili con la nuova prospettazione dei fatti, aveva qualificato la relativa domanda sia come azione restitutoria in senso stretto, sia come richiesta risarcitoria fondata sugli artt. 2043, 2049 cod. civ., con pronuncia confermata dalla S.C. che, nell'enunciare il principio di diritto di cui in massima, ha, ancora, ribadito la legittimità della ipotesi di concorso tra responsabilità contrattuale ed aquiliana in relazione ad una stessa situazione di fatto - con conseguente legittimità della coeva proposizione delle relative domande, sia pur sotto il profilo della duplicità del titolo risarcitorio, comportante un distinto regime per ciascuna delle azioni -, pur osservando, ancora, che la domanda di risarcimento danni da responsabilità aquiliana non può essere proposta per la prima volta ne' in appello, ne' in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado - fatta salva l'accettazione del contraddittorio -, al fine di ampliare l'originaria domanda fondata su un titolo contrattuale).
La responsabilità indiretta di cui all'art. 2049 cod. civ. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l'esistenza di un rapporto di lavoro ed un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente e le mansioni da questi espletate, senza che sia, all'uopo, richiesta la prova di un vero e proprio nesso di causalità, risultando sufficiente, viceversa, l'esistenza di un rapporto di "occasionalità necessaria", da intendersi nel senso che l'incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, e ciò anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, o persino trasgredendo gli ordini ricevuti, purché sempre entro l'ambito delle proprie mansioni. ((Nella specie, l'attore aveva chiesto la condanna di una banca alla restituzione di una somma di danaro da lui versata presso una delle filiali dell'istituto - onde consentirne il corrispondente accredito in suo favore all'estero -, ma mai accreditatagli dalla banca stessa, mentre l'istituto si era difeso sostenendo la propria estraneità al rapporto per infedeltà del direttore della filiale - denunciato per truffa ed appropriazione indebita - che aveva materialmente ricevuto la somma: il giudice di merito, ritenuto che, per un verso, le operazioni di versamento degli assegni circolari per l'importo della somma poi richiesta in restituzione dall'attore, eseguite nei locali della filiale della banca, rientrassero nella normale attività di quest'ultima, e che detti assegni erano stati materialmente consegnati al direttore preposto alla filiale stessa, il quale non aveva, dal suo canto, agito a titolo personale, ha ritenuto responsabile l'istituto di credito convenuto, con decisione confermata dalla S.C. che ha sancito, nella specie, il principio di diritto di cui in massima).
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La massima Integra il delitto di diffamazione l'invio di una lettera di contestazione in cui un dipendente venga qualificato come "clochard" in modo dispregiativo in relazione all'aspetto ritenuto trasandato, non potendo ritenersi configurabile l'esimente del diritto di critica, in quanto tale appellativo, pur in sé non offensivo, assume tale valenza ove venga utilizzato in maniera dispregiativa, con riferimento al vestiario ed alle sembianze, e con modalità del tutto gratuite ed eccentriche rispetto al contesto espressivo di riferimento (Cassazione penale sez. V - 14/10/2020, n. 33115); Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di …
Leggi di più… - 4. l'intervento della Suprema CorteMazzei Martina · https://www.diritto.it/ · 12 marzo 2018
Il caso esaminato dalla Corte La sentenza annotata desta interesse per quanto affermato dalla Corte di Cassazione in merito ai canoni interpretativi che il giudice di merito deve utilizzare per pervenire ad una corretta interpretazione della domanda giudiziale. La Corte, confermando un orientamento che, come vedremo, è già ben consolidato, ha affermato che «il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, …
Leggi di più… - 5. Sulla responsabilità del datore di lavoro per fatto illecito commesso dal dipendenteAccesso limitatoAntonella Crisafulli · https://www.altalex.com/ · 6 maggio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/03/1999, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 20 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA DI ROMA SpA - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ROMA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELEONORA DUSE 35, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VASSALLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO CREMONINI, giusta procura speciale per Notaio Arturo Dalla Tana di Parma rep. n. 65663 del 3.12.1996;
- ricorrente -
contro
AT AN, AT RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARCHIMEDE 44, presso l'avvocato STEFANO COEN, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARRIGO ALLEGRI, FRANCO POLI, giusta procura speciale per Notaio Giulio Almansi di Parma rep. n. 39011 del 25.11.1997;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1063/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 04/09/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'01/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Olivo, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 27 settembre 1993, AN e IA VA convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parma, la Banca di Roma S.p.A., esponendo di aver effettuato versamenti per complessive lire 420.000.000 presso la filiale di Parma, somma che avrebbe dovuto essere accreditata sul loro conto corrente presso la Banca di Roma International S.A. di Lussemburgo: alla fine del mese di agosto '93, tuttavia, risultava accreditato il solo importo di lire 30.000.000, senza che la banca desse riscontro alle richieste di chiarimenti. Cio' premesso, i VA chiedevano la condanna della banca al pagamento della somma di lire 390.000.000, oltre agli interessi concordati nella misura del 14% ed all'eventuale risarcimento dei danni, da liquidarsi anche in via equitativa. Costituitasi, la banca deduceva di non aver ricevuto le somme versate al direttore della filiale, peraltro indagato per truffa ed appropriazione indebita e che aveva posto in essere con vari soggetti operazioni apparentemente bancarie, ma, in realtà, personali, come quella effettuata con i VA.
Il Tribunale adito, con sentenza del 4 luglio 1995, condannava la banca al pagamento della somma di lire 390.000.000, con rivalutazione ed interessi nella misura legale.
L'impugnazione proposta dalla Banca di Roma, nella resistenza dei VA, veniva rigettata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza del 4 settembre 1996. In ordine alla doglianza della banca, secondo cui il Tribunale, accogliendo la domanda sotto il profilo della responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c., era incorso nel vizio di extrapetizione, la Corte osservava che i VA avevano chiesto, con l'atto di citazione, la condanna al pagamento della somma non accreditata e che la banca, nella comparsa di risposta, aveva sostenuto la propria estraneità al rapporto, perché il direttore della filiale si era reso infedele: era stata la convenuta, quindi, ad introdurre nel processo il nuovo tema d'indagine e le conclusioni formulate dagli attori erano compatibili con tale nuova prospettazione dei fatti, non assumendo alcun rilievo, ai fini della qualificazione della domanda per responsabilità contrattuale, che fossero stati chiesti gli interessi nella misura del 14%, poiché trattasi di richiesta compatibile con una responsabilità extracontrattuale, in quanto volta ad ottenere il ristoro integrale, sotto il profilo dei mancati vantaggi dell'operazione. Secondo la Corte territoriale, gli attori avevano sempre tenuto fermo il "petitum" originario, svolgendo argomenti idonei a suffragare la domanda anche con riferimento alla prospettazione introdotta dalla banca convenuta.
Quanto all'asserita estraneità della banca al rapporto dedotto in giudizio, la Corte rilevava che, sulla base della documentazione prodotta, non v'era prova che del denaro si fosse appropriato il direttore della filiale o che, comunque, non fosse finito nelle casse dell'istituto, con la conseguenza che i VA avrebbero in ogni caso diritto a veder accolta la domanda, concepita in termini tali da ricomprendere ogni titolo idoneo al conseguimento della restituzione delle somme: dovendosi precisare che, anche accettando la qualificazione di tale domanda operata dai primi giudici ex art. 2049 c.c., v'era prova della sussistenza di un rapporto di occasionalità
necessaria tra le mansioni affidate al dipendente ed il fatto illecito dannoso da costui commesso. Al riguardo, la Corte felsinea osservava che le operazioni erano state eseguite nei locali della banca, in cui i depositanti avevano trattato con il direttore, consegnandogli assegni circolari ed ottenendo ricevute redatte su moduli dell'istituto di credito: la circostanza che alcune ricevute fossero intestate al "Banco di Roma" anziché alla "Banca di Roma" poteva essere spiegata o con il fatto che la banca usava la modulistica precedente alla nuova denominazione sino ad esaurimento, ovvero con la mancata percezione della novità da parte dei depositanti, ingannati dalla minima differenza.
La Corte precisava, infine, che nessun rilievo potevano avere, al fine di configurare un'operazione extrabancaria, le circostanze che sulle ricevute fosse apposta la dicitura "provvisoria" e che, secondo l'assunto della banca, i VA avessero affari in comune con il direttore della filiale: la prima, perché l'annotazione, lungi dall'evidenziare un'irregolarità dei documenti, dimostrava lo scrupolo di chi li rilasciava;
la seconda, perché inidonea ad alterare i dati oggettivi delle operazioni in discussione, mentre la riconducibilità di queste nell'ambito di un rapporto bancario era sicuramente evidenziata dal fatto che una parte dei versamenti era stata accreditata sul conto lussemburghese.
Per la cassazione di tale sentenza la Banca di Roma S.p.A. ha proposto ricorso con quattro motivi. Resistono i VA con controricorso. Le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando violazione degli artt. 112 e 184 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 st. cod., la banca ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che i VA non avessero qualificato l'azione esercitata con l'atto introduttivo del giudizio: al contrario, avevano chiaramente agito in base al titolo contrattuale - costituito da un rapporto misto di deposito e di mandato - per effetto dell'asserito inadempimento di essa banca, tant'è che avevano chiesto gli interessi convenzionali del 14% e non quelli legali. L'affermazione della Corte di merito, secondo cui la richiesta di interessi in tal misura era compatibile anche con la prospettazione di una responsabilità extracontrattuale (essendo volta al ristoro del danno da lucro cessante), non può essere condivisa, perché gli attori non avevano chiesto gli interessi legali sulla somma complessiva così determinata: da ciò deriva che la domanda formulata in comparsa conclusionale con riferimento indiretto all'art. 2049 c.c. e sulla quale non è stato accettato il contraddittorio avrebbe dovuto essere considerata nuova", essendo pacifica la diversità di "petitum" e di "causa petendi" rispetto alla domanda fondata su responsabilità contrattuale.
Secondo la ricorrente, inoltre, nessun rilievo può avere la circostanza che, nella comparsa di costituzione e risposta, essa banca avesse dedotto la distrazione dei fondi da parte del direttore della filiale, perché il giudice di merito, pur avendo il potere- dovere di qualificare la domanda sulla base dei fatti prospettati sia dall'attore che dal convenuto, tuttavia incontra, nell'esercizio di tale potere, il limite del rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, con il divieto di attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto: stante la diversità di "petitum" immediato tra la domanda di restituzione della somma e quella risarcitoria, v'era stata comunque una "mutatio libelli", direttamente verificabile da questa Corte in relazione alla natura del vizio denunciato.
Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 112 e 184 c.p.c. sotto un diverso profilo, rilevando che il vizio di extrapetizione sussisterebbe pur accettando l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui gli attori avevano formulato la domanda in modo tale da ricomprendere anche la responsabilità aquiliana: dovendo ritenersi inammissibile, infatti, la deduzione di una fattispecie di illecito aquiliano diversa da quella fatta valere con l'atto introduttivo del giudizio, i VA avrebbero dovuto comunque emendare la domanda sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, a seguito della prospettazione, da parte di essa banca, del comportamento illecito del direttore della filiale. Le censure - che vanno esaminate congiuntamente per l'evidente connessione - non possono essere condivise.
È certo che diversi sono i presupposti dell'azione per responsabilità contrattuale e per quella aquiliana, così come la domanda di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale è diversa da quella di risarcimento danni da responsabilità contrattuale, dipendendo da elementi di fatto differenti sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, con riferimento non soltanto all'accertamento della responsabilità, ma anche all'accertamento dei danni: con la conseguenza che la domanda di risarcimento danni da responsabilità aquiliana non può essere proposta per la prima volta in grado di appello, al fine di ampliare l'originaria domanda fondata su responsabilità a titolo contrattuale, ne' in sede di precisazione delle conclusioni nello stesso giudizio di primo grado (fatta salva l'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte), o, più ancora, in comparsa conclusionale.
Nell'esercizio del potere di interpretazione o qualificazione della domanda, tuttavia, il giudice di merito non è in alcun modo condizionato dalle formule adottate dalla parte, non deve attenersi alla mera lettera degli atti in cui le domande risultino articolate, ma deve aver riguardo, piuttosto, al contenuto sostanziale delle pretese, desumibile dalla natura delle situazioni dedotte in giudizio;
tenendo conto anche delle eventuali precisazioni effettuate nel. corso del giudizio medesimo (principio pacifico: per tutte, Cass. 424/98) . Se è vero, poi, che il giudice del merito incontra comunque il limite di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, con divieto di sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta (onde esorbita dall'ambito della mera interpretazione e qualificazione della domanda quando sostituisca la ""causa petendi" dedotta in giudizio con una diversa basata su fatti diversi da quelli allegati dalla parte), è anche vero che per "causa petendi", idonea ad identificare la domanda, debbono intendersi non solo e non tanto le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata, quanto e soprattutto l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta. È compito precipuo del giudice, infatti, identificare correttamente gli effetti giuridici derì vanti dai fatti dedotti in causa, sicché l'enunciazione che la parte faccia delle ragioni di diritto su cui la pretesa si fonda può valere a circoscrivere la cognizione del giudice solo nella misura in cui essa stia a significare che la parte medesima ha inteso trarre dai fatti esposti soltanto quelle e non altre conseguenze giuridiche (cfr. Cass. 11157/96). Non può revocarsi in dubbio, infine, la possibilità di concorso della responsabilità contrattuale e di quella aquiliana in relazione ad una stessa situazione di fatto e, quindi, la coeva proponibilità delle relative domande, sia pure sotto il profilo di duplicità del titolo risarcitorio, comportante un distinto regime per ciascuna delle azioni.
Si tratta di verificare, allora, se dei suesposti principi la Corte felsinea abbia fatto corretta applicazione nel caso di specie:
a tal fine, non si incontra alcuna astratta ed aprioristica preclusione derivante dal giudizio di fatto riservato al giudice di merito in sede di interpretazione e qualificazione della domanda proposta e delle deduzioni formulate, atteso che questa Corte, essendo stati denunciati "errores in procedendo" riconducibili alla violazione degli artt. 112 e 184 c.p.c., è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame degli atti di causa ("ex plurimis", Cass. 424/98 cit., 1988/ 93, 5383/90). Nell'atto di citazione notificato il 27 settembre il '93 i VA, premesso di aver effettuato versamenti per complessive lire 420.000.000 "come risulta dalle ricevute, controfirmate dal direttore pro-tempore del Banco di Roma" e che, a fine agosto '93 risultavano accreditate sul conto lussemburghese soltanto lire 30.000.000, precisavano che "non si conosce il destino degli altri 390.000.000 versati dagli attori": chiedevano, quindi, la condanna della banca convenuta "al pagamento, a favore degli attori, della somma di lire 390.000.000, oltre interessi concordati decorrenti dal le singole date dei versamenti al saldo, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, da liquidarsi anche in via equitativa. . ." Nella comparsa di costituzione e risposta del 9 dicembre '93, la banca faceva presente che "in questi ultimi anni l'ex direttore della filiale di Parma ... si e' reso responsabile, oltre che di numerose irregolarita', anche di veri e propri illeciti penalmente rilevanti ... tant'e' che oggi è indagato per delitti di truffa, appropriazione indebita e altre figure connesse. In tal quadro si inseriscono gli ipotetici versamenti effettuati dai signori VA. Infatti, le somme, delle quali essi pretendono oggi la restituzione, non furono in realtà mai versate attraverso funzionari o impiegati della banca". Nelle note autorizzate del 22 dicembre '93, la difesa dei VA, preso atto degli argomenti addotti dalla banca ed a sostegno della richiesta di ispezione tramite la Banca d'Italia (poi, non disposta), precisava che "gli attori hanno affidato i loro risparmi alla Banca che deve rispondere del comportamento dei propri dipendenti, a maggior ragione se trattasi del direttore". All'udienza del 17 febbraio '95, la stessa difesa precisava le conclusioni "come da atto di citazione" e nella comparsa conclusionale del 22 febbraio '95, ribadite le ragioni poste a fondamento della domanda, richiamava anche la sentenza di questa Corte n. 5649/84 in tema di responsabilita' della banca ex art. 2049 c.c. Infine, nella memoria di replica dell'11 aprile '95 la banca dichiarava di non accettare il contraddittorio in ordine alla domanda risarcitoria, asseritamente nuova, proposta ai sensi dell'art. 2049 c.c. Da tale esame risulta pienamente fondato il convincimento del giudice di merito che i VA hanno sempre tenuto fermo il "petitum" e che la domanda e' stata concepita in termini tali da abbracciare ogni titolo idoneo ad ottenere la reintegrazione del proprio patrimonio: in altri termini, che l'insieme delle circostanze di fatto indicate valevano a proporre sia una domanda di restituzione in senso stretto delle somme depositate presso la banca, a seguito dell'inadempimento contrattuale, che quella di responsabilita' ex art. 2049 c.c., a nulla rilevando che tale norma non sia stata espressamente richiamata nell'atto introduttivo del giudizio e che, in comparsa conclusionale, il richiamo sia avvenuto indirettamente, mediante citazione di un precedente giurisprudenziale, chiara essendo, comunque, la volontà degli attori in tal senso. La Corte bolognese ha correttamente interpretato e qualificato le domande con riferimento al loro contenuto sostanziale, tratto dalle circostanze di fatto dedotte e sulla base della prospettazione effettuata già in citazione, successivamente sviluppata anche a seguito della tesi difensiva della banca: nulla, invero, autorizzava - ed autorizza - a ritenere che i VA, con l'indicazione delle circostanze di fatto svolta nell'atto introduttivo, volessero trarne conseguenze giuridiche soltanto in ordine alla responsabilità contrattuale della banca e non anche per quella comunque riconducibile all'art. 2049 c.c. In questo quadro, l'uso del termine "pagamento", riferito alla somma di lire 390.000.000, non doveva indurre il giudice di merito a circoscrivere il "petitum" nell'ambito della mera restituzione per effetto di un inadempimento contrattuale, vuoi perché seguito dalla richiesta di condanna al risarcimento dei danni anche in via equitativa, vuoi - e soprattutto - perché non sussiste un'incompatibilità ontologica tra la proposizione di una domanda risarcitoria a titolo di responsabilità aquiliana e la richiesta di pagamento o restituzione di una somma, quale componente della complessiva reintegrazione patrimoniale. Con la precisazione che gli attori, tenendo sempre fermo il "petitum" originario, avevano poi svolto argomenti idonei a suffragare la loro richiesta anche a fronte della linea difensiva adottata dalla banca, la Corte di merito ha inteso chiaramente affermare che i VA, lungi dall'ampliare il "thema decidendum" mediante la prospettazione di un nuovo e diverso titolo di responsabilità rispetto a quello fatto valere con la citazione, si erano limitati a contrastare, sul piano argomentativo, la tesi della convenuta circa l'insussistenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2049 c.c. A ciò si aggiunga che la sentenza impugnata si è fatta carico di precisare che la richiesta di interessi nella misura convenzionale del 14% era pienamente compatibile con la deduzione di una responsabilità extracontrattuale, perché volta ad ottenere il ristoro del mancato vantaggio che i VA avrebbero tratto dalla regolare esecuzione dell'operazione bancaria: non solo, ma anche che la mancata richiesta di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT non era decisiva per qualificare la domanda esclusivamente come di responsabilità contrattuale, ben potendo essere ricompresa nella complessiva richiesta di danni o, comunque, costituire un mero errore difensivo (tanto più, va detto, che il giudice di merito ha il potere-dovere di procedere, anche d'ufficio, alla relativa liquidazione) . Al riguardo, la banca ricorrente censura la valutazione effettuata dalla Corte di Appello, rilevando che, ove la richiesta di interessi nella misura convenzionale fosse stata volta a quantificare il lucro cessante, non si spiegherebbe la mancata richiesta anche degli interessi legali sulla somma complessivamente determinata: ma, indipendentemente dalla considerazione che la censura non investe il profilo della rivalutazione monetaria e che, anche in punto di interessi, può configurarsi un'implicita inclusione nella complessiva domanda risarcitoria, è comunque evidente che la critica si risolve, al pari di quella mossa in ordine alla valutazione delle espressioni adoperate dagli attori negli scritti difensivi, nella prospettazione di un'interpretazione e qualificazione della domanda diversa da quella data dal giudice di merito e la cui conformità a diritto è stata riscontrata da questa Corte, con conseguente inammissibilità della censura medesima. Parimenti inammissibile è la doglianza mossa con il secondo motivo di ricorso, anch'esso prospettante un'interpretazione della domanda diversa da quella correttamente data dalla Corte territoriale. In proposito, è sufficiente osservare che non viene in alcun modo in discussione il principio secondo cui costituisce domanda nuova anche la deduzione di un'ipotesi di illecito extracontrattuale diversa da quella fatta valere con l'atto introduttivo del giudizio: con riferimento al caso di specie, infatti, tale principio potrebbe trovare applicazione ove i VA avessero genericamente prospettato, in citazione, una responsabilità ex art. 2043 c.c., perché solo in tal caso si sarebbe configurato un onere di "emendare" la domanda sino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Ma non è stato così, perché la domanda basata sulla responsabilità extracontrattuale della banca non poteva essere altrimenti qualificabile che con riferimento all'art. 2049 c.c., avuto riguardo alle circostanze di fatto indicate, che non integrano certamente una generica violazione del principio del "neminem laedere", ma attenevano al rapporto di dipendenza tra la banca ed il direttore della filiale.
Con il terzo motivo, denunziando violazione dell'art. 164 c.p.c., la ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia dichiarato la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda (pagamento o risarcimento), pur avendo ritenuto che fosse stata concepita in termini tali da ricomprendere ogni titolo che permettesse la restituzione delle somme in contestazione.
La censura è inammissibile, perché la questione - a quanto risulta - viene proposta per la prima volta nella presente sede di legittimità: dovendosi rilevare, comunque, l'inconfigurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 163 n. 3 c.p.c., non essendovi stata, per le ragioni indicate, alcuna incertezza assoluta del "petitum", chiaramente individuabile sulla base dal contenuto sostanziale delle domande e della situazione dedotta in causa.
Con il quarto mezzo, denunciando insufficienza e contraddittorietà di motivazione circa un punto decisivo della controversia, la ricorrente rileva, in via di principio, che la responsabilità dell'istituto di credito per l'illecito commesso dal proprio dipendente va esclusa quando, da un'analisi concreta della fattispecie, risulti che lo stesso dipendente abbia operato in circostanze tali da far presumere che abbia agito a titolo personale e che ciò il danneggiato non potesse ignorare. Previo richiamo di una sentenza della Corte di Appello di Milano resa in fattispecie analoga, la banca lamenta che non siano stati adeguatamente considerati gli elementi che portavano all'inequivoca conclusione dell'esistenza di un rapporto personale tra i VA ed il direttore della filiale, quali la natura provvisoria delle ricevute, la loro intestazione al Banco di Roma e non alla Banca di Roma, l'alto tasso degli interessi pattuiti, la circostanza che la somma di lire 30.000.000, accreditata sul conto lussemburghese, era stata versata allo sportello e non nelle mani del direttore. Il motivo è infondato.
Ai fini della responsabilità indiretta del datore di lavoro per il danno arrecato da fatto illecito del dipendente, a norma dell'art.2049 c.c., è sufficiente che sussista un nesso di occasionalità
necessaria tra l'illecito medesimo ed il rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le mansioni od incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, magari in trasgressione degli ordini ricevuti, sempre che il dipendente abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, cui il datore di lavoro non sia, neppure mediamente, interessato o compartecipe (Cass. 2226/90 e, più di recente, Cass. 9984/96 e 7331/97). Rigorosamente attenendosi a tale principio, la Corte felsinea ha evidenziato, per un verso, che le operazioni, eseguite nei locali della banca, rientravano nella normale attività di quest'ultima e che gli assegni circolari erano stati consegnati direttamente a persona preposta alla filiale: per altro verso, che lo stesso direttore non aveva agito a titolo personale e che non v'erano ragioni per ritenere che i VA fossero consapevoli di effettuare un'operazione con il La RO in proprio e non quale funzionario della banca. Per giungere a tale conclusione, il giudice di merito ha compiuto proprio quell'analisi concreta della fattispecie, di cui l'odierna ricorrente lamenta erroneamente la lacunosità o contraddittorietà: in particolare, ha valutato la portata del carattere provvisorio delle ricevute, ha fornito plausibile spiegazione della loro intestazione (essendo intervenuto, nel frattempo, il mutamento di denominazione dell'istituto di credito) e, comunque, dell'atteggiamento soggettivo dei VA al riguardo;
ha correttamente negato rilevanza, ai fini della configurabilità di un rapporto extrabancario, ai pregressi rapporti - peraltro, indimostrati e, in ogni caso, indiretti - tra i VA ed il direttore della filiale, affermando che non v'era alcuna connessione con le operazioni in contestazione. È appena il caso di osservare, poi, che nessun rilievo può assumere la pronuncia della Corte di Appello di Milano 8 giugno 1993, la cui diversità di fattispecie è stata, comunque, ritenuta dalla sentenza impugnata. Ma la circostanza che in quest'ultima viene maggiormente valorizzata per la configurazione di un rapporto bancario e, quindi, ai fini della responsabilità della banca, è quella rappresentata dall'effettivo accreditamento della somma di lire 30.000.000 sul conto lussemburghese dei VA: per smantellare la sicura rilevanza logica e giuridica di tale circostanza, quanto all'esclusione di un rapporto meramente personale tra i depositanti ed il funzionario, la Banca ricorrente adduce inammissibilmente un fatto (il versamento di detta somma allo sportello) di cui non v'è traccia nella sentenza impugnata.
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in lire 270.700, oltre lire 8.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 1^ ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 1999.