TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 05/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Eugenia Pupa Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 275/2024 promossa con ricorso del 23/01/2024 da Pt_1 rappresentato e difeso dall'avv. MAIERA ISABELLA contro
[...] Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PASSIU STEFANIA;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
con ricorso del 23/01/2024 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo la regolamentazione del rapporto genitori-figlio.
In corso di causa le parti raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1. disporre l'affidamento condiviso e paritetico del figlio ad entrambi i genitori con residenza Per_1
presso la casa della madre.
2. disporre che il minore trascorra con i genitori i seguenti giorni Da lunedi alle ore 16.30 (uscita di scuola) con riaccompagnamento a scuola il mercoledì con la madre. Da mercoledì alle ore 16.30
(uscita di scuola) con riaccompagnamento a scuola il venerdì con il padre. Dal venerdì alle ore 16.30
(uscita di scuola) con riaccompagnamento a scuola il successivo lunedì con la madre. La settimana successiva Da lunedì alle ore 16.30 (uscita di scuola) con riaccompagnamento a scuola il mercoledì con il padre. Da mercoledì alle ore 16.30 (uscita di scuola) con riaccompagnamento a scuola il venerdì con la madre. Dal venerdì alle ore 16.30 (uscita di scuola) con riaccompagnamento a scuola il successivo lunedì con il padre. Durante il periodo festivo e in cui il minore non frequenta la scuola il padre dovrà prelevare il minore, presso la casa materna, nei giorni di sua spettanza, alle ore 7.30 per garantire alla madre di recarsi al lavoro. I genitori seguiranno il minore, nei giorni di loro
1 spettanza, nelle attività sportive ed extrascolastiche di Per le vacanze di Natale il minore Per_2
trascorrerà, alternandosi ogni anno, con un genitore dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 25 dicembre mattina con un genitore e con l'altro genitore dal 25 dicembre mattina sino al 31 dicembre mattina e dal 31 dicembre mattina sino all'Epifania con l'altro genitore. Per le vacanze pasquali, il minore trascorrerà, alternandosi ogni anno con ciascun genitore e secondo il calendario scolastico dal giovedì sino alla domenica sera di Pasqua con un genitore e con l'altro dalla domenica sera di
Pasqua sino al rientro a scuola. Il figlio trascorrerà con ciascun genitore tre settimane, anche non consecutive, per le vacanze estive, il cui periodo sarà concordato per iscritto entro il 30 marzo di ogni anno. Gli altri giorni festivi e i ponti saranno trascorsi dal minore con ciascun genitore, sempre seguendo il palinsesto sopra indicato. Ciascun genitore garantirà all'altro una telefonata o videochiamata con il figlio al giorno, nel periodo di permanenza con un genitore. In caso di malattia del figlio, ciascun genitore avviserà prontamente l'altro genitore per la modifica del palinsesto, così come in caso di malattia di un genitore, sarà prontamente avvisato l'altro genitore per la gestione del minore, al fine di evitare che il minore possa perdere giorni di scuola.
3. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto ordinario del figlio nel periodo di permanenza con lo stesso, acquistando i beni di necessità (vestiario, scarpe e materiale necessario) senza nulla pretendere dall'altro genitore, mentre le spese straordinarie mediche e scolastiche, saranno suddivise tra i genitori, compresa la mensa scolastica e doposcuola, nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo della Corte di Appello di Milano da intendersi qui accettato e sottoscritto. La SIa percepirà per intero l'assegno unico per . Pt_1 Per_1
4. disporre che i genitori prestino reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del minore.
5. Il SI , avendo riconosciuto un debito di € 900,00 nei confronti della SIa CP_1 Pt_1
si impegna alla sua estinzione entro il 30.03.2025.
6. I genitori valuteranno la prosecuzione del percorso co.ge.
7. Spese legali del presente giudizio interamente compensate tra le parti.
Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e comunque concernono diritti disponibili.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, accoglie la richiesta di regolamentazione del rapporto genitori-figlio nelle modalità sopra indicate.
Nulla sulle spese.
2 Busto Arsizio, 05/02/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Eugenia Pupa Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 275/2024 promossa con ricorso del 23/01/2024 da Pt_1 rappresentato e difeso dall'avv. MAIERA ISABELLA contro
[...] Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PASSIU STEFANIA;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
con ricorso del 23/01/2024 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo la regolamentazione del rapporto genitori-figlio.
In corso di causa le parti raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1. disporre l'affidamento condiviso e paritetico del figlio ad entrambi i genitori con residenza Per_1
presso la casa della madre.
2. disporre che il minore trascorra con i genitori i seguenti giorni Da lunedi alle ore 16.30 (uscita di scuola) con riaccompagnamento a scuola il mercoledì con la madre. Da mercoledì alle ore 16.30
(uscita di scuola) con riaccompagnamento a scuola il venerdì con il padre. Dal venerdì alle ore 16.30
(uscita di scuola) con riaccompagnamento a scuola il successivo lunedì con la madre. La settimana successiva Da lunedì alle ore 16.30 (uscita di scuola) con riaccompagnamento a scuola il mercoledì con il padre. Da mercoledì alle ore 16.30 (uscita di scuola) con riaccompagnamento a scuola il venerdì con la madre. Dal venerdì alle ore 16.30 (uscita di scuola) con riaccompagnamento a scuola il successivo lunedì con il padre. Durante il periodo festivo e in cui il minore non frequenta la scuola il padre dovrà prelevare il minore, presso la casa materna, nei giorni di sua spettanza, alle ore 7.30 per garantire alla madre di recarsi al lavoro. I genitori seguiranno il minore, nei giorni di loro
1 spettanza, nelle attività sportive ed extrascolastiche di Per le vacanze di Natale il minore Per_2
trascorrerà, alternandosi ogni anno, con un genitore dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 25 dicembre mattina con un genitore e con l'altro genitore dal 25 dicembre mattina sino al 31 dicembre mattina e dal 31 dicembre mattina sino all'Epifania con l'altro genitore. Per le vacanze pasquali, il minore trascorrerà, alternandosi ogni anno con ciascun genitore e secondo il calendario scolastico dal giovedì sino alla domenica sera di Pasqua con un genitore e con l'altro dalla domenica sera di
Pasqua sino al rientro a scuola. Il figlio trascorrerà con ciascun genitore tre settimane, anche non consecutive, per le vacanze estive, il cui periodo sarà concordato per iscritto entro il 30 marzo di ogni anno. Gli altri giorni festivi e i ponti saranno trascorsi dal minore con ciascun genitore, sempre seguendo il palinsesto sopra indicato. Ciascun genitore garantirà all'altro una telefonata o videochiamata con il figlio al giorno, nel periodo di permanenza con un genitore. In caso di malattia del figlio, ciascun genitore avviserà prontamente l'altro genitore per la modifica del palinsesto, così come in caso di malattia di un genitore, sarà prontamente avvisato l'altro genitore per la gestione del minore, al fine di evitare che il minore possa perdere giorni di scuola.
3. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto ordinario del figlio nel periodo di permanenza con lo stesso, acquistando i beni di necessità (vestiario, scarpe e materiale necessario) senza nulla pretendere dall'altro genitore, mentre le spese straordinarie mediche e scolastiche, saranno suddivise tra i genitori, compresa la mensa scolastica e doposcuola, nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo della Corte di Appello di Milano da intendersi qui accettato e sottoscritto. La SIa percepirà per intero l'assegno unico per . Pt_1 Per_1
4. disporre che i genitori prestino reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del minore.
5. Il SI , avendo riconosciuto un debito di € 900,00 nei confronti della SIa CP_1 Pt_1
si impegna alla sua estinzione entro il 30.03.2025.
6. I genitori valuteranno la prosecuzione del percorso co.ge.
7. Spese legali del presente giudizio interamente compensate tra le parti.
Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e comunque concernono diritti disponibili.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, accoglie la richiesta di regolamentazione del rapporto genitori-figlio nelle modalità sopra indicate.
Nulla sulle spese.
2 Busto Arsizio, 05/02/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
3