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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/11/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3916/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3916/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 21 novembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. FIESOLI GIOVANNA Parte_1 Per l'avv. FORGIONE PAOLA CP_1
L'avv. Fiesoli contesta in fatto e in diritto la memoria di costituzione di;
per il resto, si riporta al CP_1
ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate, anche in via istruttoria, insistendo per il loro accoglimento.
L'avv. Forgione conclude come in atti.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3916/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIESOLI Parte_1 P.IVA_1 GIOVANNA, con elezione di domicilio in VIA XX SETTEMBRE N. 36, FIRENZE, presso il difensore avv. FIESOLI GIOVANNA PARTE RICORRENTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORGIONE PAOLA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_2 SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. FORGIONE PAOLA PARTE RESISTENTE OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato in data 3.12.2024, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1206/2024, non provvisoriamente esecutivo, di questo Tribunale, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore di , quale ente gestore del CP_1
DO di ZI, della somma complessiva di € 18.166,81, oltre interessi, a titolo di TFR ed ultime 3 mensilità, versati, a fronte della presentazione delle relative domande amministrative di accesso al
DO di ZI, ai lavoratori, ex dipendenti dell'ingiunta, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
,in data 10.04.2015. Parte_5
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto ed eccepito: 1) la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie di;
2) il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente su , CP_1 CP_1 quale attore sostanziale.
Pertanto, la società opponente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “in accoglimento dell'opposizione proposta dalla (C.F. ) al decreto ingiuntivo n. 1206/2024 Parte_1 P.IVA_1 del Tribunale di Firenze, ogni contraria domanda, eccezione e/o istanza disattesa e reietta in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e/o in diritto, per i motivi dedotti in atti e/o per quelli
2 eventualmente diversi rilevabili anche d'ufficio: - in tesi, in via preliminare: accertare e dichiarare la prescrizione del credito vantato dall' , revocare e/o Controparte_2 dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 1206/2024 del Tribunale di Firenze, e rigettare la domanda proposta dall' nei confronti della CP_2 Controparte_2 [...]
- in ipotesi, nel merito: dichiarare l'inesistenza e/o l'assenza di dimostrazione Parte_1 del preteso e contestato credito dell' , revocare e/o Controparte_2 dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 1206/2024 del Tribunale di Firenze, e rigettare in quanto infondata e/o sfornita di prova la domanda proposta dall' Controparte_2
nei confronti della Con vittoria delle spese processuali,
[...] Parte_1 anche della fase monitoria, oltre CAP e IVA come per legge”.
Si è costituito in giudizio , contestando la svolta eccezione di prescrizione quinquennale, avendo CP_1 versato in atti due validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione, ovvero le diffide stragiudiziali recapitate, rispettivamente, in data 30.12.2019, alla società opponente, presso la sua sede legale, e, in data 2.01.2020, al suo legale rappresentante, e trovando, in ogni caso, applicazione, nella fattispecie,
l'ordinario termine di prescrizione decennale, considerate la natura previdenziale del credito vantato dall' opposto e la circostanza che i crediti vantati dai lavoratori per TFR e ultime tre mensilità CP_2 erano stati accertati con decreti ingiuntivi divenuti definitivi per mancata opposizione nei termini di legge, con conseguente applicazione della previsione di cui all'art. 2953 c.c.
Nel merito, l' previdenziale opposto ha dedotto di avere compiutamente documentato la CP_2 fondatezza della propria pretesa creditoria, mediante le produzioni documentali allegate al ricorso monitorio ed alla memoria di costituzione nel presente giudizio di opposizione (in particolare, i decreti ingiuntivi non opposti, le azioni esecutive infruttuosamente tentate dai lavoratori interessati nei confronti dell'opponente, le domande amministrative di accesso al DO di ZI;
v. doc. n. CP_1
5 del fascicolo di parte opposta).
Pertanto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale respingere il ricorso in CP_1 opposizione e le domande in esso contenute, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando parte opponente al pagamento delle somme ivi indicate, anche nel loro diverso importo. Con vittoria di spese”.
La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
In primo luogo, è infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte opponente in ricorso.
3 Infatti, anche volendo sostenere che, nella fattispecie, operi un termine di prescrizione quinquennale, anziché decennale (si veda, tuttavia, sul punto e in senso contrario, Cass. S.L. n. 10082/2025,
10824/2015, 32178/2024 – riferita all'applicazione dell'art. 2953 c.c. -, nonché Tribunale di Firenze, sent. n. 1274/2025), si osserva che , a fronte di un pagamento effettuato in data 10.04.2015, ha CP_1 prodotto validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione, ovvero le diffide stragiudiziali ricevute dalla società opponente, presso la sua sede legale, in data 30.12.2019, e dal suo legale rappresentante, in data 2.01.2020 (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte opposta), dovendosi, ulteriormente, tenere conto della sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale
(art. 37, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020, ed art. 11, comma 9, D.L. 193/2020, convertito dalla L. 21/2021, che prevedono la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e dal 31.12.2020 al 30.6.2021; v. sul punto Tribunale di Firenze, sent. n.
1274/2025).
Venendo ora al merito, ha compiutamente documentato la fondatezza della propria pretesa CP_1 creditoria, mediante le produzioni allegate al ricorso monitorio (v. doc. n. 1 Conteggi e quietanze TFR
e ultime 3 mensilità; doc. n. 2 Diffida di pagamento;
doc. n. 3 Modello UL 13) e alla memoria di costituzione depositata nel presente giudizio di opposizione (v. doc. n. 5 – rectius 4 - del fascicolo di parte opposta, ovvero gli , le domande amministrative di intervento del DO di ZI Pt_6
, con le relative ricevute, i ricorsi monitori e i decreti ingiuntivi non opposti ottenuti dai lavoratori CP_1 interessati, ex dipendenti della società ingiunta, gli atti di precetto, i tentativi infruttuosi di esecuzione forzata effettuati nei confronti dell'ingiunta, ecc.), non avendo, peraltro, parte opponente specificamente contestato in ricorso né l'an, né il quantum della pretesa creditoria di . CP_1
Le considerazioni che precedono comportano l'integrale rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere, pertanto, dichiarato esecutivo.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate in dispositivo (senza liquidazione per la fase istruttoria, in quanto non espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la svolta opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1206/2024 di questo Tribunale, dichiarandolo esecutivo;
4 2) condanna la società opponente a pagare a le spese processuali, liquidate in complessivi € CP_1
1.865,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 21 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
5
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3916/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 21 novembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. FIESOLI GIOVANNA Parte_1 Per l'avv. FORGIONE PAOLA CP_1
L'avv. Fiesoli contesta in fatto e in diritto la memoria di costituzione di;
per il resto, si riporta al CP_1
ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate, anche in via istruttoria, insistendo per il loro accoglimento.
L'avv. Forgione conclude come in atti.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3916/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIESOLI Parte_1 P.IVA_1 GIOVANNA, con elezione di domicilio in VIA XX SETTEMBRE N. 36, FIRENZE, presso il difensore avv. FIESOLI GIOVANNA PARTE RICORRENTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORGIONE PAOLA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_2 SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. FORGIONE PAOLA PARTE RESISTENTE OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato in data 3.12.2024, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1206/2024, non provvisoriamente esecutivo, di questo Tribunale, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore di , quale ente gestore del CP_1
DO di ZI, della somma complessiva di € 18.166,81, oltre interessi, a titolo di TFR ed ultime 3 mensilità, versati, a fronte della presentazione delle relative domande amministrative di accesso al
DO di ZI, ai lavoratori, ex dipendenti dell'ingiunta, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
,in data 10.04.2015. Parte_5
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto ed eccepito: 1) la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie di;
2) il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente su , CP_1 CP_1 quale attore sostanziale.
Pertanto, la società opponente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “in accoglimento dell'opposizione proposta dalla (C.F. ) al decreto ingiuntivo n. 1206/2024 Parte_1 P.IVA_1 del Tribunale di Firenze, ogni contraria domanda, eccezione e/o istanza disattesa e reietta in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e/o in diritto, per i motivi dedotti in atti e/o per quelli
2 eventualmente diversi rilevabili anche d'ufficio: - in tesi, in via preliminare: accertare e dichiarare la prescrizione del credito vantato dall' , revocare e/o Controparte_2 dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 1206/2024 del Tribunale di Firenze, e rigettare la domanda proposta dall' nei confronti della CP_2 Controparte_2 [...]
- in ipotesi, nel merito: dichiarare l'inesistenza e/o l'assenza di dimostrazione Parte_1 del preteso e contestato credito dell' , revocare e/o Controparte_2 dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 1206/2024 del Tribunale di Firenze, e rigettare in quanto infondata e/o sfornita di prova la domanda proposta dall' Controparte_2
nei confronti della Con vittoria delle spese processuali,
[...] Parte_1 anche della fase monitoria, oltre CAP e IVA come per legge”.
Si è costituito in giudizio , contestando la svolta eccezione di prescrizione quinquennale, avendo CP_1 versato in atti due validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione, ovvero le diffide stragiudiziali recapitate, rispettivamente, in data 30.12.2019, alla società opponente, presso la sua sede legale, e, in data 2.01.2020, al suo legale rappresentante, e trovando, in ogni caso, applicazione, nella fattispecie,
l'ordinario termine di prescrizione decennale, considerate la natura previdenziale del credito vantato dall' opposto e la circostanza che i crediti vantati dai lavoratori per TFR e ultime tre mensilità CP_2 erano stati accertati con decreti ingiuntivi divenuti definitivi per mancata opposizione nei termini di legge, con conseguente applicazione della previsione di cui all'art. 2953 c.c.
Nel merito, l' previdenziale opposto ha dedotto di avere compiutamente documentato la CP_2 fondatezza della propria pretesa creditoria, mediante le produzioni documentali allegate al ricorso monitorio ed alla memoria di costituzione nel presente giudizio di opposizione (in particolare, i decreti ingiuntivi non opposti, le azioni esecutive infruttuosamente tentate dai lavoratori interessati nei confronti dell'opponente, le domande amministrative di accesso al DO di ZI;
v. doc. n. CP_1
5 del fascicolo di parte opposta).
Pertanto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale respingere il ricorso in CP_1 opposizione e le domande in esso contenute, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando parte opponente al pagamento delle somme ivi indicate, anche nel loro diverso importo. Con vittoria di spese”.
La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
In primo luogo, è infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte opponente in ricorso.
3 Infatti, anche volendo sostenere che, nella fattispecie, operi un termine di prescrizione quinquennale, anziché decennale (si veda, tuttavia, sul punto e in senso contrario, Cass. S.L. n. 10082/2025,
10824/2015, 32178/2024 – riferita all'applicazione dell'art. 2953 c.c. -, nonché Tribunale di Firenze, sent. n. 1274/2025), si osserva che , a fronte di un pagamento effettuato in data 10.04.2015, ha CP_1 prodotto validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione, ovvero le diffide stragiudiziali ricevute dalla società opponente, presso la sua sede legale, in data 30.12.2019, e dal suo legale rappresentante, in data 2.01.2020 (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte opposta), dovendosi, ulteriormente, tenere conto della sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale
(art. 37, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020, ed art. 11, comma 9, D.L. 193/2020, convertito dalla L. 21/2021, che prevedono la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e dal 31.12.2020 al 30.6.2021; v. sul punto Tribunale di Firenze, sent. n.
1274/2025).
Venendo ora al merito, ha compiutamente documentato la fondatezza della propria pretesa CP_1 creditoria, mediante le produzioni allegate al ricorso monitorio (v. doc. n. 1 Conteggi e quietanze TFR
e ultime 3 mensilità; doc. n. 2 Diffida di pagamento;
doc. n. 3 Modello UL 13) e alla memoria di costituzione depositata nel presente giudizio di opposizione (v. doc. n. 5 – rectius 4 - del fascicolo di parte opposta, ovvero gli , le domande amministrative di intervento del DO di ZI Pt_6
, con le relative ricevute, i ricorsi monitori e i decreti ingiuntivi non opposti ottenuti dai lavoratori CP_1 interessati, ex dipendenti della società ingiunta, gli atti di precetto, i tentativi infruttuosi di esecuzione forzata effettuati nei confronti dell'ingiunta, ecc.), non avendo, peraltro, parte opponente specificamente contestato in ricorso né l'an, né il quantum della pretesa creditoria di . CP_1
Le considerazioni che precedono comportano l'integrale rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere, pertanto, dichiarato esecutivo.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate in dispositivo (senza liquidazione per la fase istruttoria, in quanto non espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la svolta opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1206/2024 di questo Tribunale, dichiarandolo esecutivo;
4 2) condanna la società opponente a pagare a le spese processuali, liquidate in complessivi € CP_1
1.865,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 21 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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