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Decreto 13 marzo 2025
Decreto 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, decreto 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 223/2024 V.G.
Composta dai Magistrati:
dott. Alfredo Grosso Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
nella causa civile iscritta a R.G. n. 223/2024 V.G. promossa da:
già Parte_1 Parte_2
[...
, C.F. con sede in Napoli, via Santa Brigida n. 39,
[...] P.IVA_1 in persona di in qualità di procuratore, rappresentata e difesa, per Parte_3 procura in atti, dall'Avv. Marco Silvestri del foro di Genova, PEC
presso il cui studio è elettivamente domiciliata, Email_1 in Genova, via Garibaldi n. 3
- RECLAMANTE -
CONTRO
Controparte_1
, C.F. , in persona del
[...] P.IVA_2
Conservatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Torino, PEC presso il cui ufficio è Email_2 elettivamente domiciliata, in Torino, via Arsenale n. 21
- RECLAMATA -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(di seguito con Parte_1 Pt_1
ricorso di volontaria giurisdizione notificato all'
[...]
Controparte_1
(di seguito in data 20 dicembre 2023, ha avanzato Controparte_1
reclamo ex art. 2674 bis c.c. avverso la decisione del Conservatore dei registri immobiliari del di trascrivere con riserva, nei confronti del Controparte_1
“trust GIANSI”, atto di pignoramento eseguito dall'Ufficiale Giudiziario presso la
Corte di Appello di Genova, notificato il 18 novembre 2023, rilasciato in copia autentica in data 20 novembre 2023, Rep. n. 9710/23, allegando quanto segue:
- che, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3021/23, il Tribunale
di Genova, in data 15 novembre 2023, aveva condannato al Parte_4
pagamento, in favore di della somma di euro 1.000.000,00, oltre Pt_1
interessi e spese, autorizzando altresì l'esecuzione immediata, ex art. 482 c.p.c., ritenendo sussistente pericolo nel ritardo;
- che l'ingiunto , con atto pubblico in data 15 novembre 2022, Parte_4
aveva stipulato atto di affidamento e trasferimento della nuda proprietà di determinati beni immobili, siti in Baveno e in Verbania, al “trust GIANSI”, avente sede in Santa ER GU (GE), via Nino Bixio 3/7, codice fiscale atto che era stato così trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, P.IVA_3
Ufficio territoriale di Verbania, in data 22 novembre 2022;
- di avere quindi notificato al “trust GIANSI, in persona del trustee Per_1
l'atto di pignoramento immobiliare concernente i predetti beni;
[...]
- che, ai sensi dell'art. 2929 bis c.c., in tema di “espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”, “il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può
2 procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto”, e
“quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato”, da cui l'interesse, per alla trascrizione del Pt_1
pignoramento entro un anno dalla trascrizione del trasferimento dei beni;
- che, in data 22 novembre 2023, il Conservatore aveva provveduto a trascrivere il pignoramento con riserva, senza specificare, nella nota di trascrizione, i motivi di detta riserva.
osservava, altresì, per un verso, che la mancanza della cartolina di Pt_1
ricevimento, di cui non disponeva in data 22 novembre 2022, non precludeva la trascrizione, trattandosi di formalità non ostativa ed essendo comunque il controllo sul perfezionamento della notifica non un compito di spettanza del Conservatore, per altro verso che la trascrizione avverso un trust sarebbe stata, a suo avviso, da ritenersi ammissibile, in applicazione per analogia del disposto dell'art. 2647 c.c., domandando, su queste basi, al Tribunale di Verbania di ordinare al Conservatore – con esonero dello stesso da ogni responsabilità – di eliminare la riserva apposta alla trascrizione dell'atto di pignoramento.
L' costituitasi in giudizio, ha contestato la Controparte_1
fondatezza di tale domanda, allegando, in fatto, che:
- in data 22 novembre 2023, si era presentato presso gli uffici della Conservatoria
l'avv. Zanghi, per trascrivere il predetto atto di pignoramento immobiliare;
- in quell'occasione, il Conservatore aveva espresso dubbi circa la possibilità di trascrivere il pignoramento in quanto, presa visione della documentazione relativa alla trascrizione dell'atto e, in particolare, di quella relativa alla notifica
3 dell'atto al pignorato, aveva constatato l'assenza della cartolina di ritorno, inoltre, quanto al debitore, era indicato come “soggetto contro” il quale avveniva la trascrizione il trust, anziché il trustee;
- successivamente, in data 11 gennaio 2024, a fronte della presentazione da parte di di una nota di rettifica, il Conservatore aveva proceduto a rettificare la Pt_1
trascrizione senza riserva, in considerazione del fatto che era allora presente la cartolina di ritorno e che il soggetto debitore era correttamente indicato nella persona del trustee;
peraltro, la rettifica della trascrizione produce i suoi effetti sostanziali dal momento in cui viene compiuta.
Questo premesso, l' osservava che, ai sensi degli Controparte_1
artt. 2674 c.c. e 2674 bis c.c., stante l'impossibilità per l'Ufficio amministrativo di effettuare verifiche successive a quelle immediate da compiere al momento della presentazione della domanda di trascrizione, il Conservatore ha la possibilità di procedere alla trascrizione con riserva “qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità dell'atto”, quali il controllo sulla regolarità della notificazione;
che, nel caso di specie, la notifica era stata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e, pertanto, il perfezionamento della stessa avviene con il ricevimento della raccomandata e non solo con la semplice spedizione;
che, secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, il pignoramento riguardante il bene facente parte di un trust deve essere effettuato nei confronti del trustee, il quale non è il legale rappresentante del trust, ma colui che dispone del diritto, domandando, su queste basi, respingersi il presentato reclamo.
Il Tribunale di Verbania, in composizione collegiale, con decreto pronunciato in data 3 giugno 2024 e comunicato l'11 giugno 2024, ha rigettato il presentato reclamo, nulla statuendo in punto spese, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione.
Il giudice di prime cure ha ritenuto, per un verso, che la documentazione allegata dal ricorrente alla nota di trascrizione non evidenziasse un'inesistenza della notifica del pignoramento, mentre la mancanza, in quel momento, dell'avviso di ricevimento, era questione incidente esclusivamente sulla prova del perfezionamento della
4 notificazione, il cui eventuale vizio, in ogni caso, poteva essere sanato con efficacia ex
tunc, disattendendo al riguardo la difesa avanzata dal Conservatore a fondamento dell'apposizione di riserva all'inscrizione; per altro verso che non potesse essere trascrivibile un pignoramento “contro il trust”, richiamando al riguardo integralmente la motivazione della sentenza della Cassazione, sezione III, n. 2043 del 27 gennaio
2017, ritenendo a questo riguardo legittima la riserva apposta dal Conservatore,
poiché la nota di trascrizione recava come soggetto contro il quale eseguire la formalità, l'indicazione “trust GIANSI”, “che non è un soggetto giuridico, palesandosi, per tal via, una fattispecie giuridicamente impossibile”.
Avverso tale decreto ha presentato reclamo, ex artt. 113 ter disp. att. c.c., Pt_1
742 bis c.p.c., articolando due motivi d'impugnazione così rubricati:
- “Illegittimità della trascrizione con riserva per mancata indicazione dei motivi”;
- “Illegittimità della trascrizione con riserva anche nella non creduta ipotesi in cui la stessa sia riferibile alla trascrivibilità del pignoramento contro il trustee”;
e domandando, su queste basi, che “l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in accoglimento del presente reclamo, e in integrale riforma del decreto reso dal
Tribunale di Verbania e di cui in epigrafe, voglia ordinare al Conservatore — con esonero dello stesso da ogni responsabilità — di eliminare la riserva apposta alla trascrizione dell'atto di pignoramento eseguito dall'ufficiale Giudiziario presso la
Corte di Appello di Genova in data 20.11.2023 n. Rep. 9710/23 oggetto del presente reclamo, di cui alla presentazione N. 2 all' Direzione Provinciale Controparte_1
di Verbania in data 22 novembre 2023 protocollo anno 2023 VB52146/1 Reg. gen.
14074 part.11497, con annotazione del decreto a margine della formalità eseguita con riserva”.
Si è costituita in giudizio l' domandando, in via Controparte_1
preliminare, di “valutare l'opportunità di integrare il contraddittorio con la sig.ra
”; nel merito, di rigettare il reclamo. Persona_1
5 A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2024, la
Corte rileva quanto segue.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ASSERITA ILLEGITTIMITÀ DELLA TRASCRIZIONE CON RISERVA PER MANCATA
INDICAZIONE DEI MOTIVI - INFONDATEZZA
Con un primo motivo di reclamo, sostiene che la trascrizione con riserva Pt_1
effettuata dal Conservatore sarebbe da ritenersi illegittima, in quanto non sono stati indicati i motivi di tale riserva;
inoltre, al momento della trascrizione, il Conservatore
avrebbe fatto riferimento solo a una ritenuta mancata prova del perfezionamento della notificazione ex art. 140 c.p.c., argomentazione che già il Tribunale di Verbania ha ritenuto non poter fondare una trascrizione con riserva, non invece a una presunta erroneità nell'indicazione del soggetto debitore.
Parte Reclamante richiama, in specie, il contenuto di una email, indirizzata dall'avv.
Silvestri per al Conservatore, in data 22 novembre 2023, prodotta agli atti Pt_1
dalla stessa , in cui si legge che “ritenute le perplessità Controparte_1
di codesto Conservatore in ordine alla trascrivibilità dell'atto di pignoramento in oggetto in ragione dell'intervenuta notifica ex art. 140 c.p.c., nella convinzione della correttezza della richiesta, si richiede, cortesemente, che -in ogni caso- la trascrizione sia comunque presa con riserva”.
Tale ragione di gravame è infondata, e non può trovare accoglimento.
Mentre nel caso in cui il Conservatore ricusi di ricevere una nota di trascrizione, ex art. 2674 c.c., ai sensi del disposto dell'art. 113 bis disp. att. c.c. questi è espressamente tenuto a indicare sulla nota i motivi del rifiuto, restituendo uno degli originali alla parte richiedente, analoga disposizione non è prevista nel diverso caso della trascrizione con riserva, di cui all'art. 2674 bis c.c., in base al quale “qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva”, dopo di che “la parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con
6 riserva deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria”, ex art. 133 ter disp. att. c.c., così instaurando un procedimento che la Suprema Corte ha avuto occasione di definire come "lato sensu cautelare”, nel quale le parti interessate “vengono semplicemente sentite, diretto a far sì che, ove sorgano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità o iscrivibilità di un determinato atto, l'interessato possa ottenere, in via provvisoria,
l'attuazione della pubblicità immobiliare, ed il cui oggetto è il solo accertamento della gravità e fondatezza dei dubbi in questione, essendo la definitiva pronuncia sulla sussistenza del diritto e sull'effettuazione della pubblicità rimessa a un eventuale giudizio contenzioso” (così C. Cass., Sez. I, sentenza n. 4410 del 21 febbraio 2017).
La mancata specificazione, sulla nota, delle ragioni della riserva, non costituisce pertanto motivo di invalidità della stessa.
Inoltre, ove pure, in data 22 novembre 2023, il Conservatore avesse espressamente esposto, come ragione dei propri dubbi, solo quelli relativi alla notificazione del pignoramento, poi ritenuti infondati dal Tribunale, questo non precludeva la possibilità
per il Conservatore di esporre, nel procedimento dinanzi al Tribunale, altre ragioni giustificative dell'apposizione della riserva stessa, per quanto, in ipotesi, non chiaramente espresse o quantomeno non intese in antecedenza dalla parte Reclamante.
2. INVALIDITÀ DELLE TRASCRIZIONI A FAVORE O
CONTRO
UN TRUST
Con un secondo motivo di gravame, si duole che il Tribunale abbia ritenuto Pt_1
la riserva apposta dal Conservatore come “del tutto legittima, in quanto la nota di trascrizione reca la indicazione del soggetto contro il quale eseguire la formalità nel
'trust GIANSI', che non è un soggetto giuridico, palesandosi, per tal via, una fattispecie giuridicamente impossibile”, avanzando al riguardo tre diverse argomentazioni:
- la trascrizione sarebbe corretta, perché “presa contro il soggetto indicato nella trascrizione dell'atto costitutivo del trust accettata senza riserve”;
- la rettifica operata da successivamente, non sarebbe stata da considerarsi Pt_1
come un nuovo atto, ma appunto come rettifica della nota presentata, sanando un
7 suo eventuale vizio, e ove pure questo comportasse “per i terzi la salvezza dei diritti medio tempore acquisiti”, questo non inficerebbe la validità della trascrizione riservata e poi rettificata;
- la validità di una trascrizione contro un trust, per quanto esclusa dalla decisione della Suprema Corte di cui alla sentenza n. 2043 del 27 gennaio 2017, sarebbe ancora questione controversa, a fronte di pronunce di merito in opposto senso.
Quest'ultima argomentazione non è in alcun modo condivisibile.
Quello di cui alla sentenza n. 2043 del 27 gennaio 2017 era l'unico precedente di legittimità, a cui il Tribunale di Verbania correttamente si è attenuto.
Nelle more della redazione della motivazione della presente decisione la Suprema
Corte ha avuto occasione di ulteriormente confermarlo con l'ordinanza C. Cass., sez.
III, 23 dicembre 2024, n. 34075, nella cui parte motiva si ricorda che la Corte di
Cassazione ha più volte, e da anni, avuto occasione di ribadire che il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità e il trustee è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non come legale rappresentante del trust, ma come colui che dispone del diritto, l'effetto proprio del trust validamente costituito essendo quello non di dar vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente di istituire un patrimonio destinato a un fine determinato e formalmente intestato al trustee, con la conseguenza che “le formalità pubblicitarie, rilevanti a fini civili, relative a un trust devono essere eseguite non già nei confronti di un inesistente 'soggetto' denominato trust, bensì del trustee (in tale qualità), a pena di nullità, ex art. 2659 e 2665 c.c., della nota in ragione dell'assoluta indeterminatezza (melius, inesistenza) del soggetto a cui la formalità si riferisce”.
Tanto il trasferimento di beni immobili e la trascrizione dello stesso, quanto un pignoramento di beni immobili e la sua trascrizione, se effettuati nei confronti di un trust, e non del trustee, sono quindi da ritenersi invalidi, essendo il trustee l'unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei beni e diritti trasferitigli.
8 3. INDIVIDUAZIONE O INDIVIDUABILITÀ DEL SOGGETTO
CONTRO
IL QUALE ERA
RICHIESTA LA TRASCRIZIONE – LIMITI DEL CONTROLLO FORMALE DEL CONSERVATORE
La stessa predetta sentenza C. Cass., sez. III, 23 dicembre 2024, n. 34075 precisa come, nell'individuazione di quale sia il soggetto a favore o contro il quale avviene la trascrizione, si debba fare esclusivo riferimento al quadro “C” della nota presentata, destinato all'identificazione univoca dei “soggetti”, e non invece al quadro “D”, a compilazione facoltativa: ove pure in quest'ultimo fosse indicato il nominativo del trustee, questo non esclude l'indeterminatezza e, di conseguenza, l'invalidità,, della formalità pubblicitaria.
Ora, nel presente caso, la nota di trascrizione del 22 novembre 2022, di trasferimento della nuda proprietà dei beni immobili oggetto di causa, siti in Baveno e in Verbania, al quadro “C” risulta effettuata contro e in favore Parte_4
del “trust GIANSI”, non altrimenti individuato. Nel quadro “D” vi sono dei riferimenti al “trustee”, ma questi non viene nemmeno nominativamente identificato.
Tale nota di trascrizione è stata accettata senza riserve dal Conservatore del per quanto, in base ai principi di cui si è detto, si tratti di una Controparte_1
trascrizione nulla, non opponibile a terzi, in quanto a favore di soggetto indeterminato,
anzi inesistente.
La nota di trascrizione oggetto di causa, del 22 novembre 2023, in relazione agli stessi beni immobili, è effettuata, nel quadro “C”, in favore di e contro il “trust Pt_1
GIANSI”. In questo caso, ma esclusivamente nel quadro “D”, è individuato il trustee, nella persona di “ nata a [...] il [...], codice fiscale Persona_1
, residente in [...]7”, C.F._1
stesso luogo della sede del “trust GIANSI”.
A fronte di quanto indicato nel quadro “C” anche tale trascrizione appare viziata da nullità.
in data successiva al 22 novembre 2023, ha poi “rettificato” la trascrizione, Pt_1
indicando come soggetto debitore quale trustee, e il Conservatore ha Persona_1
9 indicato di aver eseguito la rettifica “senza riserva”, datandola tuttavia in correlazione alla presentazione della richiesta di rettifica.
con il primo profilo dell'argomentazione esposta con il secondo motivo di Pt_1
gravame, sostiene invece che sin dal 22 novembre 2023 la nota presentata avrebbe dovuto essere trascritta senza riserve, non solo perché “rettificata”, come poi sostenuto
(ma al riguardo, per inciso, non si ritiene che tale rettifica avrebbe valenza ex tunc,
essendo salvi i diritti medio tempore validamene acquisiti da terzi), ma in quanto effettuata “contro il soggetto indicato nella trascrizione dell'atto costitutivo del trust accettata senza riserve”.
Tale argomentazione risulta meritevole di accoglimento, nei termini che seguono.
Nel novembre 2022 lo stesso Conservatore aveva trascritto in favore del “trust
GIANSI” nota relativa al trasferimento di proprietà di quegli stessi beni immobili, senza riserve.
in considerazione del principio di continuità delle trascrizioni, ex art. 2650 Pt_1
c.c., ha presentato nota di trascrizione contro il “trust GIANSI”, ovvero contro lo stesso “soggetto” in favore del quale risultava essere stata trasferita la proprietà dei beni da parte dell'ingiunto, presumibilmente ritenendo priva di efficacia un'eventuale trascrizione contro altro soggetto.
La trascrizione ha effetti usualmente solo dichiarativi;
in relazione al pignoramento immobiliare ha anche funzione di elemento costitutivo dello stesso, in quanto volta a rendere opponibile ai terzi il vincolo processuale cui i beni sono stati sottoposti, ma non ha rilevanza in ordine alla validità e all'efficacia dell'atto trascritto.
Ai sensi del disposto dell'art. 2674 c.c. il Conservatore “può ricusare di ricevere le note e i titoli” solo “se non sono in carattere intellegibile” o quando “il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non è presentato con le modalità previste dall'articolo 2658”, o “quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli 2659, 2660 e 2839, numeri 1, 3, 4, e 7”. Ovvero il Conservatore può esercitare un controllo solo di carattere formale, ma non
10 sostanziale, mentre il rischio dell'invalidità o inefficacia della trascrizione rimane a carico di chi la richiede.
L'atto di pignoramento immobiliare ha valore di domanda giudiziale, introduttiva del processo di espropriazione, il Conservatore deve effettuare un controllo formale relativamente alla notifica dello stesso, ex art. 2658 u.c. c.c. (e al riguardo il Tribunale
di Verbania ha escluso la fondatezza dei dubbi avanzati dal Conservatore), ma spetta al giudice dell'esecuzione, non al Conservatore, di rilevare l'invalidità dell'atto, come pure della trascrizione dello stesso.
Né può qui sindacarsi l'eventuale carenza di interesse in capo a derivante Pt_1
dall'invalidità della precedente trascrizione effettuata, nel 2022, dall'ingiunto
RL dal a favore del “trust GIANSI”. Pt_4
Per questa ragione il reclamo va accolto e deve essere ordinato al Conservatore di eliminare la riserva apposta alla trascrizione dell'atto di pignoramento eseguito dall'Ufficiale Giudiziario presso la Corte di Appello di Genova di cui a Rep. n.
9710/23, con annotazione del presente decreto a margine della formalità eseguita con riserva.
Nulla deve essere disposto in punto spese, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione di natura non contenziosa, avente a oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente (cfr. C. Cass., sez. I, sentenza n. 2095 del 28 gennaio 2011; C. Cass., sez.
I, ordinanza n. 9742 del 25 marzo 2022, Rv. 664371 - 01).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in accoglimento del presentato reclamo:
- ordina al Conservatore di eliminare la riserva apposta alla trascrizione dell'atto di pignoramento eseguito dall'Ufficiale Giudiziario presso la Corte di Appello di Genova di cui a Rep. n. 9710/23, presentato all' Direzione Provinciale di Controparte_1
11 Verbania in data 22 novembre 2023, protocollo anno 2023 VB52146/1 Reg. gen.
14074 part.11497, con annotazione del presente decreto a margine della formalità
eseguita con riserva.
Nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per le comunicazioni di rito..
Così deciso in Torino, il 27 novembre 2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
12
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 223/2024 V.G.
Composta dai Magistrati:
dott. Alfredo Grosso Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
nella causa civile iscritta a R.G. n. 223/2024 V.G. promossa da:
già Parte_1 Parte_2
[...
, C.F. con sede in Napoli, via Santa Brigida n. 39,
[...] P.IVA_1 in persona di in qualità di procuratore, rappresentata e difesa, per Parte_3 procura in atti, dall'Avv. Marco Silvestri del foro di Genova, PEC
presso il cui studio è elettivamente domiciliata, Email_1 in Genova, via Garibaldi n. 3
- RECLAMANTE -
CONTRO
Controparte_1
, C.F. , in persona del
[...] P.IVA_2
Conservatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Torino, PEC presso il cui ufficio è Email_2 elettivamente domiciliata, in Torino, via Arsenale n. 21
- RECLAMATA -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(di seguito con Parte_1 Pt_1
ricorso di volontaria giurisdizione notificato all'
[...]
Controparte_1
(di seguito in data 20 dicembre 2023, ha avanzato Controparte_1
reclamo ex art. 2674 bis c.c. avverso la decisione del Conservatore dei registri immobiliari del di trascrivere con riserva, nei confronti del Controparte_1
“trust GIANSI”, atto di pignoramento eseguito dall'Ufficiale Giudiziario presso la
Corte di Appello di Genova, notificato il 18 novembre 2023, rilasciato in copia autentica in data 20 novembre 2023, Rep. n. 9710/23, allegando quanto segue:
- che, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3021/23, il Tribunale
di Genova, in data 15 novembre 2023, aveva condannato al Parte_4
pagamento, in favore di della somma di euro 1.000.000,00, oltre Pt_1
interessi e spese, autorizzando altresì l'esecuzione immediata, ex art. 482 c.p.c., ritenendo sussistente pericolo nel ritardo;
- che l'ingiunto , con atto pubblico in data 15 novembre 2022, Parte_4
aveva stipulato atto di affidamento e trasferimento della nuda proprietà di determinati beni immobili, siti in Baveno e in Verbania, al “trust GIANSI”, avente sede in Santa ER GU (GE), via Nino Bixio 3/7, codice fiscale atto che era stato così trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, P.IVA_3
Ufficio territoriale di Verbania, in data 22 novembre 2022;
- di avere quindi notificato al “trust GIANSI, in persona del trustee Per_1
l'atto di pignoramento immobiliare concernente i predetti beni;
[...]
- che, ai sensi dell'art. 2929 bis c.c., in tema di “espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”, “il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può
2 procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto”, e
“quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato”, da cui l'interesse, per alla trascrizione del Pt_1
pignoramento entro un anno dalla trascrizione del trasferimento dei beni;
- che, in data 22 novembre 2023, il Conservatore aveva provveduto a trascrivere il pignoramento con riserva, senza specificare, nella nota di trascrizione, i motivi di detta riserva.
osservava, altresì, per un verso, che la mancanza della cartolina di Pt_1
ricevimento, di cui non disponeva in data 22 novembre 2022, non precludeva la trascrizione, trattandosi di formalità non ostativa ed essendo comunque il controllo sul perfezionamento della notifica non un compito di spettanza del Conservatore, per altro verso che la trascrizione avverso un trust sarebbe stata, a suo avviso, da ritenersi ammissibile, in applicazione per analogia del disposto dell'art. 2647 c.c., domandando, su queste basi, al Tribunale di Verbania di ordinare al Conservatore – con esonero dello stesso da ogni responsabilità – di eliminare la riserva apposta alla trascrizione dell'atto di pignoramento.
L' costituitasi in giudizio, ha contestato la Controparte_1
fondatezza di tale domanda, allegando, in fatto, che:
- in data 22 novembre 2023, si era presentato presso gli uffici della Conservatoria
l'avv. Zanghi, per trascrivere il predetto atto di pignoramento immobiliare;
- in quell'occasione, il Conservatore aveva espresso dubbi circa la possibilità di trascrivere il pignoramento in quanto, presa visione della documentazione relativa alla trascrizione dell'atto e, in particolare, di quella relativa alla notifica
3 dell'atto al pignorato, aveva constatato l'assenza della cartolina di ritorno, inoltre, quanto al debitore, era indicato come “soggetto contro” il quale avveniva la trascrizione il trust, anziché il trustee;
- successivamente, in data 11 gennaio 2024, a fronte della presentazione da parte di di una nota di rettifica, il Conservatore aveva proceduto a rettificare la Pt_1
trascrizione senza riserva, in considerazione del fatto che era allora presente la cartolina di ritorno e che il soggetto debitore era correttamente indicato nella persona del trustee;
peraltro, la rettifica della trascrizione produce i suoi effetti sostanziali dal momento in cui viene compiuta.
Questo premesso, l' osservava che, ai sensi degli Controparte_1
artt. 2674 c.c. e 2674 bis c.c., stante l'impossibilità per l'Ufficio amministrativo di effettuare verifiche successive a quelle immediate da compiere al momento della presentazione della domanda di trascrizione, il Conservatore ha la possibilità di procedere alla trascrizione con riserva “qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità dell'atto”, quali il controllo sulla regolarità della notificazione;
che, nel caso di specie, la notifica era stata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e, pertanto, il perfezionamento della stessa avviene con il ricevimento della raccomandata e non solo con la semplice spedizione;
che, secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, il pignoramento riguardante il bene facente parte di un trust deve essere effettuato nei confronti del trustee, il quale non è il legale rappresentante del trust, ma colui che dispone del diritto, domandando, su queste basi, respingersi il presentato reclamo.
Il Tribunale di Verbania, in composizione collegiale, con decreto pronunciato in data 3 giugno 2024 e comunicato l'11 giugno 2024, ha rigettato il presentato reclamo, nulla statuendo in punto spese, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione.
Il giudice di prime cure ha ritenuto, per un verso, che la documentazione allegata dal ricorrente alla nota di trascrizione non evidenziasse un'inesistenza della notifica del pignoramento, mentre la mancanza, in quel momento, dell'avviso di ricevimento, era questione incidente esclusivamente sulla prova del perfezionamento della
4 notificazione, il cui eventuale vizio, in ogni caso, poteva essere sanato con efficacia ex
tunc, disattendendo al riguardo la difesa avanzata dal Conservatore a fondamento dell'apposizione di riserva all'inscrizione; per altro verso che non potesse essere trascrivibile un pignoramento “contro il trust”, richiamando al riguardo integralmente la motivazione della sentenza della Cassazione, sezione III, n. 2043 del 27 gennaio
2017, ritenendo a questo riguardo legittima la riserva apposta dal Conservatore,
poiché la nota di trascrizione recava come soggetto contro il quale eseguire la formalità, l'indicazione “trust GIANSI”, “che non è un soggetto giuridico, palesandosi, per tal via, una fattispecie giuridicamente impossibile”.
Avverso tale decreto ha presentato reclamo, ex artt. 113 ter disp. att. c.c., Pt_1
742 bis c.p.c., articolando due motivi d'impugnazione così rubricati:
- “Illegittimità della trascrizione con riserva per mancata indicazione dei motivi”;
- “Illegittimità della trascrizione con riserva anche nella non creduta ipotesi in cui la stessa sia riferibile alla trascrivibilità del pignoramento contro il trustee”;
e domandando, su queste basi, che “l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in accoglimento del presente reclamo, e in integrale riforma del decreto reso dal
Tribunale di Verbania e di cui in epigrafe, voglia ordinare al Conservatore — con esonero dello stesso da ogni responsabilità — di eliminare la riserva apposta alla trascrizione dell'atto di pignoramento eseguito dall'ufficiale Giudiziario presso la
Corte di Appello di Genova in data 20.11.2023 n. Rep. 9710/23 oggetto del presente reclamo, di cui alla presentazione N. 2 all' Direzione Provinciale Controparte_1
di Verbania in data 22 novembre 2023 protocollo anno 2023 VB52146/1 Reg. gen.
14074 part.11497, con annotazione del decreto a margine della formalità eseguita con riserva”.
Si è costituita in giudizio l' domandando, in via Controparte_1
preliminare, di “valutare l'opportunità di integrare il contraddittorio con la sig.ra
”; nel merito, di rigettare il reclamo. Persona_1
5 A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2024, la
Corte rileva quanto segue.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ASSERITA ILLEGITTIMITÀ DELLA TRASCRIZIONE CON RISERVA PER MANCATA
INDICAZIONE DEI MOTIVI - INFONDATEZZA
Con un primo motivo di reclamo, sostiene che la trascrizione con riserva Pt_1
effettuata dal Conservatore sarebbe da ritenersi illegittima, in quanto non sono stati indicati i motivi di tale riserva;
inoltre, al momento della trascrizione, il Conservatore
avrebbe fatto riferimento solo a una ritenuta mancata prova del perfezionamento della notificazione ex art. 140 c.p.c., argomentazione che già il Tribunale di Verbania ha ritenuto non poter fondare una trascrizione con riserva, non invece a una presunta erroneità nell'indicazione del soggetto debitore.
Parte Reclamante richiama, in specie, il contenuto di una email, indirizzata dall'avv.
Silvestri per al Conservatore, in data 22 novembre 2023, prodotta agli atti Pt_1
dalla stessa , in cui si legge che “ritenute le perplessità Controparte_1
di codesto Conservatore in ordine alla trascrivibilità dell'atto di pignoramento in oggetto in ragione dell'intervenuta notifica ex art. 140 c.p.c., nella convinzione della correttezza della richiesta, si richiede, cortesemente, che -in ogni caso- la trascrizione sia comunque presa con riserva”.
Tale ragione di gravame è infondata, e non può trovare accoglimento.
Mentre nel caso in cui il Conservatore ricusi di ricevere una nota di trascrizione, ex art. 2674 c.c., ai sensi del disposto dell'art. 113 bis disp. att. c.c. questi è espressamente tenuto a indicare sulla nota i motivi del rifiuto, restituendo uno degli originali alla parte richiedente, analoga disposizione non è prevista nel diverso caso della trascrizione con riserva, di cui all'art. 2674 bis c.c., in base al quale “qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva”, dopo di che “la parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con
6 riserva deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria”, ex art. 133 ter disp. att. c.c., così instaurando un procedimento che la Suprema Corte ha avuto occasione di definire come "lato sensu cautelare”, nel quale le parti interessate “vengono semplicemente sentite, diretto a far sì che, ove sorgano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità o iscrivibilità di un determinato atto, l'interessato possa ottenere, in via provvisoria,
l'attuazione della pubblicità immobiliare, ed il cui oggetto è il solo accertamento della gravità e fondatezza dei dubbi in questione, essendo la definitiva pronuncia sulla sussistenza del diritto e sull'effettuazione della pubblicità rimessa a un eventuale giudizio contenzioso” (così C. Cass., Sez. I, sentenza n. 4410 del 21 febbraio 2017).
La mancata specificazione, sulla nota, delle ragioni della riserva, non costituisce pertanto motivo di invalidità della stessa.
Inoltre, ove pure, in data 22 novembre 2023, il Conservatore avesse espressamente esposto, come ragione dei propri dubbi, solo quelli relativi alla notificazione del pignoramento, poi ritenuti infondati dal Tribunale, questo non precludeva la possibilità
per il Conservatore di esporre, nel procedimento dinanzi al Tribunale, altre ragioni giustificative dell'apposizione della riserva stessa, per quanto, in ipotesi, non chiaramente espresse o quantomeno non intese in antecedenza dalla parte Reclamante.
2. INVALIDITÀ DELLE TRASCRIZIONI A FAVORE O
CONTRO
UN TRUST
Con un secondo motivo di gravame, si duole che il Tribunale abbia ritenuto Pt_1
la riserva apposta dal Conservatore come “del tutto legittima, in quanto la nota di trascrizione reca la indicazione del soggetto contro il quale eseguire la formalità nel
'trust GIANSI', che non è un soggetto giuridico, palesandosi, per tal via, una fattispecie giuridicamente impossibile”, avanzando al riguardo tre diverse argomentazioni:
- la trascrizione sarebbe corretta, perché “presa contro il soggetto indicato nella trascrizione dell'atto costitutivo del trust accettata senza riserve”;
- la rettifica operata da successivamente, non sarebbe stata da considerarsi Pt_1
come un nuovo atto, ma appunto come rettifica della nota presentata, sanando un
7 suo eventuale vizio, e ove pure questo comportasse “per i terzi la salvezza dei diritti medio tempore acquisiti”, questo non inficerebbe la validità della trascrizione riservata e poi rettificata;
- la validità di una trascrizione contro un trust, per quanto esclusa dalla decisione della Suprema Corte di cui alla sentenza n. 2043 del 27 gennaio 2017, sarebbe ancora questione controversa, a fronte di pronunce di merito in opposto senso.
Quest'ultima argomentazione non è in alcun modo condivisibile.
Quello di cui alla sentenza n. 2043 del 27 gennaio 2017 era l'unico precedente di legittimità, a cui il Tribunale di Verbania correttamente si è attenuto.
Nelle more della redazione della motivazione della presente decisione la Suprema
Corte ha avuto occasione di ulteriormente confermarlo con l'ordinanza C. Cass., sez.
III, 23 dicembre 2024, n. 34075, nella cui parte motiva si ricorda che la Corte di
Cassazione ha più volte, e da anni, avuto occasione di ribadire che il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità e il trustee è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non come legale rappresentante del trust, ma come colui che dispone del diritto, l'effetto proprio del trust validamente costituito essendo quello non di dar vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente di istituire un patrimonio destinato a un fine determinato e formalmente intestato al trustee, con la conseguenza che “le formalità pubblicitarie, rilevanti a fini civili, relative a un trust devono essere eseguite non già nei confronti di un inesistente 'soggetto' denominato trust, bensì del trustee (in tale qualità), a pena di nullità, ex art. 2659 e 2665 c.c., della nota in ragione dell'assoluta indeterminatezza (melius, inesistenza) del soggetto a cui la formalità si riferisce”.
Tanto il trasferimento di beni immobili e la trascrizione dello stesso, quanto un pignoramento di beni immobili e la sua trascrizione, se effettuati nei confronti di un trust, e non del trustee, sono quindi da ritenersi invalidi, essendo il trustee l'unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei beni e diritti trasferitigli.
8 3. INDIVIDUAZIONE O INDIVIDUABILITÀ DEL SOGGETTO
CONTRO
IL QUALE ERA
RICHIESTA LA TRASCRIZIONE – LIMITI DEL CONTROLLO FORMALE DEL CONSERVATORE
La stessa predetta sentenza C. Cass., sez. III, 23 dicembre 2024, n. 34075 precisa come, nell'individuazione di quale sia il soggetto a favore o contro il quale avviene la trascrizione, si debba fare esclusivo riferimento al quadro “C” della nota presentata, destinato all'identificazione univoca dei “soggetti”, e non invece al quadro “D”, a compilazione facoltativa: ove pure in quest'ultimo fosse indicato il nominativo del trustee, questo non esclude l'indeterminatezza e, di conseguenza, l'invalidità,, della formalità pubblicitaria.
Ora, nel presente caso, la nota di trascrizione del 22 novembre 2022, di trasferimento della nuda proprietà dei beni immobili oggetto di causa, siti in Baveno e in Verbania, al quadro “C” risulta effettuata contro e in favore Parte_4
del “trust GIANSI”, non altrimenti individuato. Nel quadro “D” vi sono dei riferimenti al “trustee”, ma questi non viene nemmeno nominativamente identificato.
Tale nota di trascrizione è stata accettata senza riserve dal Conservatore del per quanto, in base ai principi di cui si è detto, si tratti di una Controparte_1
trascrizione nulla, non opponibile a terzi, in quanto a favore di soggetto indeterminato,
anzi inesistente.
La nota di trascrizione oggetto di causa, del 22 novembre 2023, in relazione agli stessi beni immobili, è effettuata, nel quadro “C”, in favore di e contro il “trust Pt_1
GIANSI”. In questo caso, ma esclusivamente nel quadro “D”, è individuato il trustee, nella persona di “ nata a [...] il [...], codice fiscale Persona_1
, residente in [...]7”, C.F._1
stesso luogo della sede del “trust GIANSI”.
A fronte di quanto indicato nel quadro “C” anche tale trascrizione appare viziata da nullità.
in data successiva al 22 novembre 2023, ha poi “rettificato” la trascrizione, Pt_1
indicando come soggetto debitore quale trustee, e il Conservatore ha Persona_1
9 indicato di aver eseguito la rettifica “senza riserva”, datandola tuttavia in correlazione alla presentazione della richiesta di rettifica.
con il primo profilo dell'argomentazione esposta con il secondo motivo di Pt_1
gravame, sostiene invece che sin dal 22 novembre 2023 la nota presentata avrebbe dovuto essere trascritta senza riserve, non solo perché “rettificata”, come poi sostenuto
(ma al riguardo, per inciso, non si ritiene che tale rettifica avrebbe valenza ex tunc,
essendo salvi i diritti medio tempore validamene acquisiti da terzi), ma in quanto effettuata “contro il soggetto indicato nella trascrizione dell'atto costitutivo del trust accettata senza riserve”.
Tale argomentazione risulta meritevole di accoglimento, nei termini che seguono.
Nel novembre 2022 lo stesso Conservatore aveva trascritto in favore del “trust
GIANSI” nota relativa al trasferimento di proprietà di quegli stessi beni immobili, senza riserve.
in considerazione del principio di continuità delle trascrizioni, ex art. 2650 Pt_1
c.c., ha presentato nota di trascrizione contro il “trust GIANSI”, ovvero contro lo stesso “soggetto” in favore del quale risultava essere stata trasferita la proprietà dei beni da parte dell'ingiunto, presumibilmente ritenendo priva di efficacia un'eventuale trascrizione contro altro soggetto.
La trascrizione ha effetti usualmente solo dichiarativi;
in relazione al pignoramento immobiliare ha anche funzione di elemento costitutivo dello stesso, in quanto volta a rendere opponibile ai terzi il vincolo processuale cui i beni sono stati sottoposti, ma non ha rilevanza in ordine alla validità e all'efficacia dell'atto trascritto.
Ai sensi del disposto dell'art. 2674 c.c. il Conservatore “può ricusare di ricevere le note e i titoli” solo “se non sono in carattere intellegibile” o quando “il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non è presentato con le modalità previste dall'articolo 2658”, o “quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli 2659, 2660 e 2839, numeri 1, 3, 4, e 7”. Ovvero il Conservatore può esercitare un controllo solo di carattere formale, ma non
10 sostanziale, mentre il rischio dell'invalidità o inefficacia della trascrizione rimane a carico di chi la richiede.
L'atto di pignoramento immobiliare ha valore di domanda giudiziale, introduttiva del processo di espropriazione, il Conservatore deve effettuare un controllo formale relativamente alla notifica dello stesso, ex art. 2658 u.c. c.c. (e al riguardo il Tribunale
di Verbania ha escluso la fondatezza dei dubbi avanzati dal Conservatore), ma spetta al giudice dell'esecuzione, non al Conservatore, di rilevare l'invalidità dell'atto, come pure della trascrizione dello stesso.
Né può qui sindacarsi l'eventuale carenza di interesse in capo a derivante Pt_1
dall'invalidità della precedente trascrizione effettuata, nel 2022, dall'ingiunto
RL dal a favore del “trust GIANSI”. Pt_4
Per questa ragione il reclamo va accolto e deve essere ordinato al Conservatore di eliminare la riserva apposta alla trascrizione dell'atto di pignoramento eseguito dall'Ufficiale Giudiziario presso la Corte di Appello di Genova di cui a Rep. n.
9710/23, con annotazione del presente decreto a margine della formalità eseguita con riserva.
Nulla deve essere disposto in punto spese, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione di natura non contenziosa, avente a oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente (cfr. C. Cass., sez. I, sentenza n. 2095 del 28 gennaio 2011; C. Cass., sez.
I, ordinanza n. 9742 del 25 marzo 2022, Rv. 664371 - 01).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in accoglimento del presentato reclamo:
- ordina al Conservatore di eliminare la riserva apposta alla trascrizione dell'atto di pignoramento eseguito dall'Ufficiale Giudiziario presso la Corte di Appello di Genova di cui a Rep. n. 9710/23, presentato all' Direzione Provinciale di Controparte_1
11 Verbania in data 22 novembre 2023, protocollo anno 2023 VB52146/1 Reg. gen.
14074 part.11497, con annotazione del presente decreto a margine della formalità
eseguita con riserva.
Nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per le comunicazioni di rito..
Così deciso in Torino, il 27 novembre 2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
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