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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/07/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Silvana Ferriero Presidente
Biagio Politano Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1154/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo in materia di prestazioni sanitarie vertente tra
(C.F. e P.IVA difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avvocato Ferdinando Palumbo
Parte appellante e
(P.I. ), difesa dall'avvocato Antonio Controparte_1 P.IVA_2
Cavallo
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere: Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva ex art. 283 cpc della sentenza appellata;
Nel merito in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare che non è intervenuta alcuna nullità/decadenza della scrittura privata di transazione stipulata dalle parti in causa il 29/08/2016, e comunque accertare la natura novativa della transazione, l'impossibilità di risoluzione della stessa ovvero l'irrilevanza dell'eventuale inadempimento. In subordine accertare dovuti gli interessi moratori per come descritti in parte motiva.
Con vittoria di spese e competenze e accessori di legge del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettare la proposta impugnazione e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
La casa di cura aveva proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 46/2017, emesso dal Tribunale di Paola in data 27.1.2017, col quale era stata condannata a pagare la somma di €
120.298,40, ingiunta in virtù dell'accordo transattivo del 29.8.2016.
A fondamento dell'opposizione aveva dedotto la nullità del decreto ingiuntivo e la non validità della dichiarazione del creditore in ordine alla
“decadenza” per il mancato rispetto dei termini di pagamento contenuti nell'atto transattivo.
Si era costituita l'opposta argomentando per il Controparte_1
rigetto dell'opposizione.
2 Nel corso del processo, l'opponente aveva consegnato banco iudicis alla controparte n. 3 assegni circolari per un importo complessivo di € 120.298,40, pari al solo capitale di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Paola, con la sentenza n. 300 del 15.4.2019, resa a definizione del giudizio n. 490/2017 r.g.a.c., aveva revocato il decreto opposto e condannato l'opponente a pagare all'opposta la somma di €
33.374,75, a titolo di interessi moratori.
L'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza, deducendone l'erroneità relativamente ai seguenti profili: a) validità della transazione;
b) invalidità della risoluzione comunicata dal procuratore;
c) natura novativa della transazione;
d) irrilevanza dell'inadempimento; e) calcolo degli interessi;
f) regolamentazione delle spese legali.
Con l'ordinanza del 14.3.2025, depositata il 17.3.2025, la corte ha disposto la produzione da parte dell'appellante della prova della notifica dell'atto d'appello, al fine di verificare la tempestività della sua proposizione e dell'iscrizione a ruolo, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.4.2025.
Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui agli artt. 190 c.p.c., decorrenti dal 14.4.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è improcedibile.
Con la citata ordinanza era stato chiesto all'appellante di produrre la prova della notifica dell'atto d'appello, al fine di verificare la tempestività sia dell'impugnazione che dell'iscrizione a ruolo.
La parte appellante non ha prodotto la documentazione richiesta, né ha chiesto un nuovo termine, non avendo depositato le note ex art. 127 ter c.p.c.
3
Considerato che
nell'atto d'appello si legge che la sentenza impugnata è stata notificata in data 24 aprile 2019 e l'atto d'appello è stato depositato in cancelleria in data 1°.6.2019, la prova della notifica è dirimente in ordine alla preliminare verifica della tempestività dell'appello e dell'iscrizione a ruolo della causa.
La Corte di cassazione ha affermato che la notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo o seguita da un'iscrizione tardiva determina l'improcedibilità dell'appello (ex multis
Cass. SS.UU. sent. 5 agosto 2016, n. 16598).
Poiché nel caso oggetto di giudizio non è possibile verificare né la tempestività della notifica né quella dell'iscrizione della causa a ruolo, occorre dichiarare l'impugnazione improcedibile.
L'improcedibilità dell'appello implica la condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta, dell'assenza di deduzioni in ordine alla mancata produzione della documentazione richiesta, e della decisione in rito, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 26.001 a € 52.000), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e di decisione.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
4 - condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.996,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Anna Maria Torchia Silvana Ferriero
5
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Silvana Ferriero Presidente
Biagio Politano Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1154/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo in materia di prestazioni sanitarie vertente tra
(C.F. e P.IVA difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avvocato Ferdinando Palumbo
Parte appellante e
(P.I. ), difesa dall'avvocato Antonio Controparte_1 P.IVA_2
Cavallo
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere: Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva ex art. 283 cpc della sentenza appellata;
Nel merito in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare che non è intervenuta alcuna nullità/decadenza della scrittura privata di transazione stipulata dalle parti in causa il 29/08/2016, e comunque accertare la natura novativa della transazione, l'impossibilità di risoluzione della stessa ovvero l'irrilevanza dell'eventuale inadempimento. In subordine accertare dovuti gli interessi moratori per come descritti in parte motiva.
Con vittoria di spese e competenze e accessori di legge del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettare la proposta impugnazione e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
La casa di cura aveva proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 46/2017, emesso dal Tribunale di Paola in data 27.1.2017, col quale era stata condannata a pagare la somma di €
120.298,40, ingiunta in virtù dell'accordo transattivo del 29.8.2016.
A fondamento dell'opposizione aveva dedotto la nullità del decreto ingiuntivo e la non validità della dichiarazione del creditore in ordine alla
“decadenza” per il mancato rispetto dei termini di pagamento contenuti nell'atto transattivo.
Si era costituita l'opposta argomentando per il Controparte_1
rigetto dell'opposizione.
2 Nel corso del processo, l'opponente aveva consegnato banco iudicis alla controparte n. 3 assegni circolari per un importo complessivo di € 120.298,40, pari al solo capitale di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Paola, con la sentenza n. 300 del 15.4.2019, resa a definizione del giudizio n. 490/2017 r.g.a.c., aveva revocato il decreto opposto e condannato l'opponente a pagare all'opposta la somma di €
33.374,75, a titolo di interessi moratori.
L'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza, deducendone l'erroneità relativamente ai seguenti profili: a) validità della transazione;
b) invalidità della risoluzione comunicata dal procuratore;
c) natura novativa della transazione;
d) irrilevanza dell'inadempimento; e) calcolo degli interessi;
f) regolamentazione delle spese legali.
Con l'ordinanza del 14.3.2025, depositata il 17.3.2025, la corte ha disposto la produzione da parte dell'appellante della prova della notifica dell'atto d'appello, al fine di verificare la tempestività della sua proposizione e dell'iscrizione a ruolo, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.4.2025.
Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui agli artt. 190 c.p.c., decorrenti dal 14.4.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è improcedibile.
Con la citata ordinanza era stato chiesto all'appellante di produrre la prova della notifica dell'atto d'appello, al fine di verificare la tempestività sia dell'impugnazione che dell'iscrizione a ruolo.
La parte appellante non ha prodotto la documentazione richiesta, né ha chiesto un nuovo termine, non avendo depositato le note ex art. 127 ter c.p.c.
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Considerato che
nell'atto d'appello si legge che la sentenza impugnata è stata notificata in data 24 aprile 2019 e l'atto d'appello è stato depositato in cancelleria in data 1°.6.2019, la prova della notifica è dirimente in ordine alla preliminare verifica della tempestività dell'appello e dell'iscrizione a ruolo della causa.
La Corte di cassazione ha affermato che la notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo o seguita da un'iscrizione tardiva determina l'improcedibilità dell'appello (ex multis
Cass. SS.UU. sent. 5 agosto 2016, n. 16598).
Poiché nel caso oggetto di giudizio non è possibile verificare né la tempestività della notifica né quella dell'iscrizione della causa a ruolo, occorre dichiarare l'impugnazione improcedibile.
L'improcedibilità dell'appello implica la condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta, dell'assenza di deduzioni in ordine alla mancata produzione della documentazione richiesta, e della decisione in rito, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 26.001 a € 52.000), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e di decisione.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
4 - condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.996,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Anna Maria Torchia Silvana Ferriero
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