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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/06/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N.V.G. 24146/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 24146/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CANDI GIAN PAOLO che Parte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MANZO NADIA che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: non ha rassegnato le sue conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CUMIANA il Parte_1 CP_1 19/05/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CUMIANA (atto n. 1 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 28/08/2003. Per_1
Con ricorso depositato il 12/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, ha la residenza Per_1 anagrafica presso la madre;
ASSEGNA la casa coniugale sita in Cumiana (TO), Strada del Ciom n° 78, alla Sig.ra CP_1 anche in quanto il bene predetto è di proprietà esclusiva della Sig.ra con quanto vi CP_1 residua contenuto;
DÀ ATTO che la figlia è ormai maggiorenne con facoltà per il Sig. di vederla Per_1 Parte_1 liberamente, previo accordo direttamente padre-figlia in considerazione dell'età della medesima;
DISPONE che il Sig. contribuisca al mantenimento della figlia versando Parte_1 Per_1 direttamente in favore della figlia medesima -entro il giorno 5 di ogni mese- la somma mensile di Euro 200,00, con aggiornamento annuale ISTAT, con decorrenza dal mese di luglio 2024;
DISPONE che ciascun genitore sostenga il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia (mediche non coperte da SSN, scolastiche, extrascolastiche, sportive, ludiche e ricreative) concordate o necessarie e successivamente documentate, secondo le previsioni del protocollo di intesa siglato tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 15.03.2016, con decorrenza dal mese di luglio 2024;
DÀ ATTO che i Sigg. e dichiarano di essere allo stato economicamente Parte_1 CP_1 autosufficienti e quindi di non formulare reciprocamente alcuna richiesta di mantenimento;
DÀ ATTO che il Sig. si è già trasferito e pertanto provvederà al trasferimento della Parte_1 propria residenza entro il 31.10.2024;
DÀ ATTO che la Sig.ra percepirà interamente (ovvero al 100%) l'assegno unico CP_1 relativamente alla figlia Per_1
DÀ ATTO che i Sigg. e ad eccezione di quanto riportato nel presente Parte_1 CP_1 ricorso, dichiarano di aver regolato in precedenza ogni altra questione di carattere personale, patrimoniale e finanziario;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/06/2025
pagina 2 di 3 Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 24146/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CANDI GIAN PAOLO che Parte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MANZO NADIA che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: non ha rassegnato le sue conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CUMIANA il Parte_1 CP_1 19/05/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CUMIANA (atto n. 1 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 28/08/2003. Per_1
Con ricorso depositato il 12/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, ha la residenza Per_1 anagrafica presso la madre;
ASSEGNA la casa coniugale sita in Cumiana (TO), Strada del Ciom n° 78, alla Sig.ra CP_1 anche in quanto il bene predetto è di proprietà esclusiva della Sig.ra con quanto vi CP_1 residua contenuto;
DÀ ATTO che la figlia è ormai maggiorenne con facoltà per il Sig. di vederla Per_1 Parte_1 liberamente, previo accordo direttamente padre-figlia in considerazione dell'età della medesima;
DISPONE che il Sig. contribuisca al mantenimento della figlia versando Parte_1 Per_1 direttamente in favore della figlia medesima -entro il giorno 5 di ogni mese- la somma mensile di Euro 200,00, con aggiornamento annuale ISTAT, con decorrenza dal mese di luglio 2024;
DISPONE che ciascun genitore sostenga il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia (mediche non coperte da SSN, scolastiche, extrascolastiche, sportive, ludiche e ricreative) concordate o necessarie e successivamente documentate, secondo le previsioni del protocollo di intesa siglato tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 15.03.2016, con decorrenza dal mese di luglio 2024;
DÀ ATTO che i Sigg. e dichiarano di essere allo stato economicamente Parte_1 CP_1 autosufficienti e quindi di non formulare reciprocamente alcuna richiesta di mantenimento;
DÀ ATTO che il Sig. si è già trasferito e pertanto provvederà al trasferimento della Parte_1 propria residenza entro il 31.10.2024;
DÀ ATTO che la Sig.ra percepirà interamente (ovvero al 100%) l'assegno unico CP_1 relativamente alla figlia Per_1
DÀ ATTO che i Sigg. e ad eccezione di quanto riportato nel presente Parte_1 CP_1 ricorso, dichiarano di aver regolato in precedenza ogni altra questione di carattere personale, patrimoniale e finanziario;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/06/2025
pagina 2 di 3 Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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