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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/05/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1239 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. ATTILIO BARUFFI e dall'avv. C.F._2
PIER ENZO BARUFFI per procura allegata al ricorso ex art. 281-decies c.p.c.
- ricorrenti -
contro
), contumace Controparte_1 P.IVA_1
- intimata - avente ad OGGETTO: contratto di pacchetto turistico.
CONCLUSIONI
Per e : IN VIA PRINCIPALE DI MERITO Parte_1 Parte_2
Accertato il grave inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di pacchetto turistico da parte di per le ragioni esposte nell'atto introduttivo, disporre Controparte_1 per l'effetto:
1. la risoluzione del contratto ex art. 1453-55 c.c. con la conseguente restituzione della somma complessiva di € 8.933,00 o a quella diversa, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi in favore della sig.ra Parte_1
2. la condanna di al risarcimento dei danni non patrimoniali da vacanza Controparte_1
rovinata nella misura che risulterà dovuta in corso di giudizio o valutata in via equitativa dal
Tribunale adito, con rivalutazione ed interessi, anche ex art. 1283 c.c., dal dovuto al saldo, che sembra equo indicare nella somma di euro 5.000,00 per la sig.ra e di euro 5.000 per Pt_1
1 il sig. . IN VIA ISTRUTTORIA (...) IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi di Pt_2
lite, oltre accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
sponendo (in sintesi) che: in data 28/3/2023 si erano recati Controparte_1 presso l'agenzia di viaggi gestita in Seriate, via Italia n. 81 da Controparte_1
per programmare e prenotare un viaggio negli Stati Uniti e in Canada per il periodo 7/8/2023-
22/8/2023; nel periodo successivo la stessa veva seguito l'organizzazione Parte_1
della vacanza, interfacciandosi con una dipendente dell'agenzia (Stefania Terzi) e provvedendo ai pagamenti da questa richiesti per l'importo complessivo di € 8.933,00; il giorno previsto per la partenza, all'aeroporto di Milano - Linate, avevano scoperto che nessun biglietto risultava emesso a loro nome;
nonostante l'iniziale disponibilità manifestata dal titolare dell'agenzia sig. on aveva provveduto alla restituzione di quanto Persona_1 Controparte_1 versato;
in seguito l'agenzia era stata chiusa;
il grave inadempimento della convenuta giustificava la risoluzione del contratto e la conseguente restituzione della somma versata;
avevano inoltre diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata.
Tanto esposto, hanno chiesto la risoluzione del contratto e la restituzione della somma di €
8.933,00 oltre agli interessi in favore di e il risarcimento dei danni non Parte_1
patrimoniali. nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di Controparte_1 fissazione dell'udienza di comparizione, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
Espletata l'istruttoria con l'assunzione di prove orali e l'acquisizione di un documento, all'udienza del 5/2/2025 la causa è stata rimessa in decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
e, al termine della discussione, il giudice si è riservato di pronunciare la sentenza.
1. Sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze dell'istruttoria espletata risulta accertato che e si sono rivolti ad Parte_1 Parte_2
che ha accettato la richiesta, per la prenotazione di tutti i Controparte_1
servizi relativi a un viaggio negli Stati Uniti e in Canada da loro programmato per il periodo 7-
22/8/2023.
In particolare, poiché l'accordo concluso non ha avuto ad oggetto una combinazione già prefissata di servizi, ma la prenotazione, tramite unica agenzia, di quelli di volta in volta selezionati dai viaggiatori, il rapporto non appare riconducibile al contratto di pacchetto turistico quanto all'intermediazione di viaggio.
2 Ad ogni modo, nella specie viene in rilievo proprio l'obbligazione di prenotazione senz'altro inclusa tra quelle a carico di Controparte_1
Infatti, i ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento consistito nella mancata esecuzione delle prenotazioni che l'agenzia doveva effettuare per loro conto.
A fronte della prova del contratto e dell'allegato inadempimento, la prova dell'esecuzione delle prenotazioni era a carico della convenuta, la quale, restando contumace, nulla ha allegato, prima ancora che provato, sul punto (Cass. S.U. 13533/2001).
Peraltro, gli stessi ricorrenti hanno dato prova positiva, tramite la prova testimoniale raccolta, del fatto che, nonostante l'inoltro di documentazione di riepilogo delle prenotazioni, già il volo di partenza non risultava effettivamente prenotato a loro nome.
L'inadempimento accertato deve ritenersi solutoriamente rilevante ai sensi dell'art. 1455 c.c., trattandosi della completa omissione delle prenotazioni rientranti nell'oggetto dell'obbligazione principale assunta dall'intermediaria.
Quindi, sussistono i presupposti per pronunciare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta.
2. L'effetto retroattivo della risoluzione comporta la sopravvenuta assenza di titolo per i pagamenti già eseguiti da per complessivi € 8.933,00 (docc. 2-6-7-9), Parte_1
rispetto a quali, quindi, si configura un indebito che genera diritto alla restituzione.
D'altra parte, la stessa convenuta ha riconosciuto l'obbligo di rimborso impegnandosi all'esecuzione di un bonifico di € 8.933,00 in favore della “ ” entro l'8/8/2023 (doc. Parte_3
16).
Il verbale dell'udienza del 16/11/2024 in cui si dà atto della produzione della richiamata scrittura è stato ritualmente notificato ad i sensi dell'art. 292 Controparte_1
c.p.c. come integrato dalla sentenza della Corte Cost. n. 250/1986.
Poiché l'intimata è rimasta contumace, la richiamata scrittura deve ritenersi riconosciuta e, come tale, integra prova della riferibilità ad della Controparte_1
dichiarazione sottoscritta, integrante riconoscimento di debito.
Non vi è prova dell'estinzione del debito così riconosciuto.
Pertanto, va condannata ad adempiere l'obbligazione Controparte_1 restitutoria mediante il pagamento in favore di ella somma di € 8.933,00. Parte_1
Sono dovuti anche gli interessi moratori che, a fronte di una richiesta generica quanto alla relativa decorrenza, vanno attribuiti dalla domanda giudiziale.
La misura è quella di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.
3 Trattandosi di debito di valuta avente ad oggetto la restituzione di una prestazione originariamente pecuniaria, va esclusa la rivalutazione automatica.
3. Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c. e, pertanto, è risarcibile all'esito del riscontro della gravità della lesione e della serietà del danno, da apprezzarsi alla stregua del bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti (Cass., 26142/2023).
Nella specie, si ravvisano una lesione grave e un pregiudizio apprezzabile, tenuto conto che la mancanza delle prenotazioni che l'agenzia doveva effettuare ha impedito del tutto ai ricorrenti di fruire della vacanza programmata.
Quindi, il danno va risarcito.
In considerazione del valore complessivo della vacanza non goduta, appare congruo l'importo omnicomprensivo di € 2.000,00 attuali per ciascuno dei ricorrenti.
Con la liquidazione il debito risarcitorio diventa obbligazione di valuta per cui, sull'importo liquidato all'attualità sono dovuti, dalla pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.
4. Le spese, incluse quelle relative al procedimento di negoziazione assistita, seguono la soccombenza.
Ai fini della quantificazione dei compensi, appaiono congrui, per la fase di attivazione del procedimento di negoziazione e per le fasi di studio, introduzione e istruttoria del giudizio, gli ordinari parametri medi, mentre, per la fase decisionale, va applicato il minimo, tenuto conto che la decisione resa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c. non ha richiesto il deposito di atti difensivi finali.
Pertanto, in applicazione dei parametri dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a €
26.000,00), va liquidato, per la fase unica (attivazione) del procedimento di negoziazione assistita, un compenso di € 441,00 e, per il presente procedimento di merito, un compenso di €
4.226,50, risultante dalla somma di € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e € 850,50 (€ 1.701,00 – 50%) per la fase decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
- dichiara risolto il contratto concluso da e Parte_1 Parte_2 con er grave inadempimento di quest'ultima; Controparte_1
4 - condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 8.933,00 oltre agli interessi ex 1284, quarto comma, c.c. dal 26/2/2024 al saldo;
- condanna l pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 2.000,00 oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo e della somma di € 2.000,00 in favore di
[...]
oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla Parte_2
pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna al rimborso in favore di e Controparte_1 Parte_1
delle spese del procedimento di negoziazione assistita che Parte_2 liquida in € 441,00 per compenso oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e oltre IVA, se dovuta, e CPA nonché delle spese processuali relative al presente giudizio che liquida in € 297,80 per anticipazioni e in € 4.226,50 per compenso oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% de compenso e oltre IVA, se dovuta, e CPA.
Così deciso in Bergamo in data 11/05/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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