Articolo 2835 del Codice civile
Articolo 2834Articolo 2637
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19 aprile 1942
Art. 2835.

(Iscrizione in base a scrittura privata).

Se il titolo per l'iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente.

Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa e' depositata in pubblico archivio o negli atti d'un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati.

L'originale o la copia rimane in deposito nell'ufficio dei registri immobiliari.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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