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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2835.
(Iscrizione in base a scrittura privata).
Se il titolo per l'iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente.
Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa e' depositata in pubblico archivio o negli atti d'un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati.
L'originale o la copia rimane in deposito nell'ufficio dei registri immobiliari.
(Iscrizione in base a scrittura privata).
Se il titolo per l'iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente.
Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa e' depositata in pubblico archivio o negli atti d'un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati.
L'originale o la copia rimane in deposito nell'ufficio dei registri immobiliari.
Commentari • 35
- 1. Accertato giudizialmentehttps://www.brocardi.it/ · 239.53915
[…] Della sua disciplina il codice civile...» Consulenza legale Q201923976 (Articolo 7 Codice Civile - Tutela del diritto al nome) «La tutela del diritto al nome di cui all'art. 7 del codice civile, comporta che il titolare che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne...» Consulenza legale Q201719657 (Articolo 2835 Codice Civile - Iscrizione in base a scrittura privata) «Purtroppo sì. […]
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Giurisprudenza • 166
- 1. Trib. Velletri, sentenza 31/03/2025, n. 739Provvedimento: […] Inconferente è poi il richiamo all'art. 2835 c.c. che riguarda l'iscrizione ipotecaria in forza di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, mentre nella fattispecie viene in rilievo l'ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine ai sensi dell'art. 2831 c.c. . […]Leggi di più...
- tardività opposizione·
- art. 2831 c.c.·
- rinnovo ipoteca·
- mutuo fondiario·
- art. 2851 c.c.·
- cancellazione ipoteca·
- art. 615 c.p.c.·
- opposizione a esecuzione·
- creditore ipotecario·
- art. 617 c.p.c.