Articolo 2674 bis del Codice civile
Articolo 2506 terArticolo 2545 quinquies
Versione
2 settembre 1985
Art. 2674-bis.

(( (Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione).)) ((Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilita' di un atto o sulla iscrivibilita' di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalita' con riserva.

La parte a favore della quale e' stata eseguita la formalita' con riserva deve proporre reclamo all'autorita' giudiziaria))
Entrata in vigore il 2 settembre 1985
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