Articolo 2650 del Codice civile
Articolo 2492Articolo 2500 novies
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19 aprile 1942
Art. 2650.

(Continuita' delle trascrizioni).

Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto e' soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non e' stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.

Quando l'atto anteriore di acquisto e' stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.

L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a favore del condividente, iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il condividente tenuto al conguaglio.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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