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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 3405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3405 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 53712/2020
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo - Presidente dott. Maurizio Manzi - Giudice dott.ssa Enrica Ciocca - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n.53712/2020 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
, C.F.: , Piazza Guglielmo Marconi n. 33, in Parte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso - Deliberazione di Giunta Comunale,
n. 121 del 20/8/2020, Determinazione di incarico n. 91 del 17/9/2020 - dall'avv. Ciro Alessio
Mauro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Archimede n. 148, giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTORE contro
C.F.: , residente in [...] C.F._1
Gramsci 46, rappresentato e difeso dall' avv. Liliana Farronato e dall'avv. Stefano Mosillo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Piazzale delle Belle Arti 1, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO nonché
C.F.: , nato a [...] il [...] e residente a CP_2 C.F._2
Grottaferrata, via del Querceto 23, rappresentato e difeso dall' avv. Roberto Adamo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Grottaferrata, via del Fico 74/B, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO nonché nei confronti di
C.F.: , società di diritto belga con Controparte_3 P.IVA_2
sede legale in Bruxelles Bastion Tower, Marsveldplein 5, registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises I Kruispuntbank van Ondernemingen n. 682.594.839, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Romano Cesareo ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico PEC
giusta delega depositata in via telematica Email_1
unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
e
CON RIFERIMENTO AL RISCHIO Controparte_3
ASSUNTO CON IL CERTIFICATO N. DCB382003177-LB, C.F.: , in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo
Paglietti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazzale delle Belle Arti n.
8, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: azione di responsabilità avverso amministratori ex art.2395 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: rassegna le conclusioni come da atto di citazione e da memorie 183, c.6, n. 1, 2 e 3: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ex art. 2395 c.c. e art. 2396 c.c., a titolo extracontrattuale o contrattuale, ovvero a diverso titolo secondo legge, nei confronti del , quale socio del CEP S.p.A., e, per l'effetto, condannarli Parte_1 solidalmente ell'Ente attore tutti i danni subiti e subendi, quantificati in euro 1.106.497,88 oltre interessi ed oneri di legge, ivi compresa la rivalutazione monetaria, ovvero nella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, da determinare anche in corso di causa ovvero previa Ctu, ed ancora disporre il risarcimento dai dan ni in via equitativa ex art. 1226 c.c. Con vittoria di spese di giudizio e di procedimento.”
PARTE CONVENUTA “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito: Controparte_1
- dichiarare inammissibi erito tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, accertare e dichiarare che chiamata in causa è tenuta a Controparte_3 manlevare, garantire e tene a ogni e qualsiasi pregiudizio Controparte_1 derivante dalla presente controversia e conda compagnia a versare all'attore quanto il giudicante riterrà dovuto ovvero rifondere al Sig. tutti le somme che Controparte_1 questi fosse tenuto a pagare in ragione del presente giudiz di spese legali;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre IVA e CPA e rimborso forfetario delle spese generali da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
PARTE CONVENUTA PARIDE PIZZI: “Voglia l'adito Tribunale: I) Dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, a favore della giurisdizione della Corte dei Conti;
II) in subordine e con riserva di gravame, dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque rigettare le domande tutte del attore;
Pt_1 III) in ulteriore subordine, nel ta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, accertare e dichiarare che - chiamata in causa - è Controparte_3 tenuta a manlevare, garantire e te da ogni e qualsiasi CP_2 pregiudizio derivante dalla presente controversia e con edetta compagnia a versare all'attore quanto riterrà dovuto ovvero rifondere al convenuto chiamante in garanzia le somme che questi fosse tenuto a pagare in ragione del presente giudizio, anche a titolo di spese legali. IV. con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario delle spese generali”.
PER IL TERZO CHIAMATO “l'Ecc.mo Controparte_3 Tribunale di Roma, disattesa ogni A) rigettare le domande spiegate dal nei confronti del Sig. perché Parte_1 CP_2 infondata in fatto ed in diritto, per i ente atto;
B) rigettare, in tutto o in parte, la domanda di indennizzo formulata dal Sig. nei confronti CP_2 di per i motivi esposti nel presente atto;
Controparte_3 E) rata alle spese ed onorari di Controparte_3
[...] a istruttoria chiede disporsi l'interrogatorio formale del Sig. sul seguente CP_2 capitolo: “vero o no che Lei risulta indagato nell'ambito di indagi sia da parte della Procura della Repubblica di Velletri sia da parte della Procuratore della Repubblica presso la Corte dei Conti del Lazio”, segnalando che su detta istanza il Gu non si è pronunciato (avendo disposto solo sull'identica istanza relativa al dott. ”. CP_1
PER IL TERZO CHIAMATO CON Controparte_3 RIFERIMENTO AL RISCHIO AS 3177- LB: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: IN VIA PRELIMINARE I) Rigettare l'istanza di inammissibilità della costituzione di CP_3 Controparte_3 con riferimento al rischio assunto al certificato n DCB3820 difesa del Dott. CP_1 II) accertare e re il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3 con riferimento al rischio assunto al certificato n DCB38200
[...]
e, in via subordinata, dichiarare l'inoperatività del certificato n. DCB382003177-LB per le causali di cui sopra e, per l'effetto, estromettere con Controparte_3 riferimento al rischio assunto al certificato n. DCB3820 nna della controparte alla rifusione delle spese di lite;
NEL MERITO III) Rigettare tutte le domande spiegate nei confronti del Dott. perché del tutto CP_1 infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate nell'an e nel debeatur;
IV) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di responsabilità nei confronti del Dott. si chiede all'Ill.mo Giudice di limitare la CP_1 responsabilità del Dott. alle resp tà a Lui eventualmente imputabili;
CP_1 V) In ogni caso, nella d e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall'attore, ridurre la domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; VI) nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza, anche parziale, del dott. e di CP_1 con riferimento al rischio assunto al ce n. Controparte_3 nda di indennizzo formulata dal dott. nei confronti CP_1 degli assicuratori con riguardo alla franchigia e nei limiti del massimale za;
VII) con condanna della parte che sarà ritenuta onerata alle spese ed onorari di difesa di con riferimento al rischio assunto al certificato n. Controparte_3
Con vittoria di spese, compensi di lite, oltre oneri di legge".
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-Con atto di citazione notificato in data 10-15/10/2020, il , in qualità di socio Parte_1 della CEP s.p.a. - Consorzio Enti Pubblici, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale
quale amministratore, e quale direttore generale della società, Controparte_1 CP_2 deducendo in fatto:
- che a seguito della trasformazione del ai sensi dell'art. 115, Controparte_4
d.lgs. n. 267/2000, veniva istituita la CEP s.p.a. Consorzio Enti Pubblici, con totale capitale pubblico locale;
- che con atto del 21/5/2018, era stato redatto lo statuto della predetta società, che, ai sensi dell'art.4 aveva come oggetto principale “la produzione del servizio di gestione delle funzioni e delle attività connesse alla riscossione delle entrate comunali, ivi comprese le sanzioni amministrative e i servizi tecnico-amministrativi accessori alle attività di natura catastale, nonché concernenti attività edilizio- urbanistiche ed espropriative e patrimoniali”; in particolare, la CEP svolgeva servizi di progettazione, realizzazione e gestione delle reti di pubblica illuminazione (eolica, fotovoltaica);
- che l'art.9 del suo statuto prevedeva il diritto di recesso, sempre ammesso in presenza di comprovate ragioni di pubblico interesse;
- che in base all'art. 16, gli organi della società erano l'assemblea, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale;
in particolare, l'assemblea era competente a nominare e revocare gli organi di gestione e a deliberare l'azione di responsabilità per i danni sociali;
- che l'art. 23 stabiliva i poteri degli amministratori, con il limite per cui soggiacevano alla previa approvazione dell'assemblea le decisioni con valore superiore ad € 500.000,00;
- che ai sensi dell'art. 26 dello statuto, era altresì prevista la figura del direttore generale, con funzione di ausilio dell'organo amministrativo;
- che a regolare il rapporto tra la CEP s.p.a. ed il era il contratto di servizio, il quale, in linea Pt_1 con quanto richiesto dal d.lgs. n. 175/2016, prevedeva che l'attività fosse esercitata nel precipuo interesse dell'ente locale;
- che, in particolare, nei confronti di quest'ultimo dovevano esser riversate le entrate municipali e tributarie riscosse da CEP;
inoltre, in base all'art. 19 del predetto contratto, veniva regolamentato l'aggio che i soci riconoscevano alla società a titolo di corrispettivo per le prestazioni espletate in esecuzione dello stesso;
- che il Comune attore aveva contestato all'amministratore e al direttore generale convenuti alcuni fatti idonei a provocare un danno diretto nei suoi confronti;
- che, a tal riguardo, aveva lamentato la violazione dell'art.18 dello statuto circa l'obbligo da parte della società di effettuare i riversamenti a favore dell'ente comunale, con note prot. n. 29847 del
20/9/2018, prot. 9201 del 19/3/2019, prot. 7501 dell'8/3/2019 e del 24/6/2016;
- che con nota del 13/7/2016, aveva rilevato, altresì, l'indebita compensazione dell'aggio dovuto per l'IMU 2016 con un prelevamento dal conto corrente, su cui venivano fatti confluire gli incassi sul ruolo 2016;
- che, quindi, il aveva formulato richiesta sullo stato delle attività di rendicontazione delle Pt_1 entrate comunali, contestando altresì, con nota prot. 34528 del 30/10/2018, la mancata regolarizzazione della gestione dei parcheggi per l'anno 2016 e, successivamente, quella per l'anno
2017;
- che con nota, prot. 17310 del 22/6/2017, l'ente attore aveva invitato la CEP a fornire tutte le informazioni utili per l'attivazione delle misure per la salvaguardia degli equilibri e assestamento di bilancio;
con nota prot. 21268 del 5/4/2019, il aveva richiesto, altresì, alla CEP di attivare le Pt_1 procedure necessarie per l'emissione del ruolo ordinario, conformemente alle modifiche derivanti dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29/3/2019;
- che con successiva nota, prot. 24766 del 07/8/2020, erano state, invece, sollevate gravi contestazioni per l'illegittima percezione, in via diretta, da parte della società, della elativa all'anno 2020; Pt_2
- che con nota, prot. 29855 del 20/9/2018, il aveva rilevato che dall'aprile 2018 le riscossioni Pt_1 delle entrate comunali, in specie la non confluivano sui conti dedicati ed impedivano all'ente di Pt_2 procedere alla parificazione delle entrate tributarie;
pertanto, con nota, prot. n. 38791 del 4/12/2019, veniva richiesto l'estratto conto incassi;
- che con nota, prot. 17295 del 04/6/2020 (nonché prot. n. 18625 del 17/6/2020 e prot. n. 24859 del
7/8/2020), il aveva denunciato il mancato riversamento di € 429.785,61; Pt_1
- che all'interno della relazione del 17/9/2020, il responsabile dell'area finanziaria ed economica aveva indicato molteplici irregolarità e quantificato i danni che l'ente aveva direttamente subito;
in particolare, emergeva che la CEP s.p.a., nello svolgimento della sua attività, aveva a più riprese ritardato il riversamento delle somme incassate a favore dell'ente e che tale situazione si era aggravata nell'ambito degli ultimi esercizi 2018/2019;
- che, a tal proposito, il riversamento degli incassi del 2018 era avvenuto senza corresponsione di interessi per ritardato pagamento e che, a decorrere dal novembre 2019, i riversamenti delle entrate comunali venivano perfino sospesi, risultando, allo stato, inevasi per € 591.456,71;
- che la CEP s.p.a. non aveva provveduto a rendicontare, né tantomeno a riversare le somme incassate a decorrere dal gennaio 2020; altresì inevasi erano i versamenti del canone annuale del servizio “Gestione dei parcheggi a pagamento”, pari ad € 10.767,49 a saldo dell'anno 2017 ed € 30.000,00 per le annualità 2018 e 2019, nonché il canone di depurazione 2017 di € 31.939,56 e di € 5.964,62;
- che, parimenti, non era stato più volte riversato il tributo TEFA, ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. n.
504/1992, in favore della , che, con nota del 16/7/2020, Controparte_5 formalizzava la messa in mora della CEP s.p.a., per € 177.053,84 oltre ad interessi legali;
- che, inoltre, a seguito delle modifiche della modalità di riscossione della TARI stabilite dal Pt_1 attore nel senso della reinternalizzazione nelle proprie casse, si rilevava che la società aveva ricevuto degli incassi sui propri conti che non aveva prontamente riversato nelle casse del operando Pt_1 altresì, in modo autonomo, delle compensazioni;
- che, ancor più grave, nell'avviso di pagamento della TARI 2020, veniva aggiunta tra le modalità di pagamento anche l'indicazione del conto corrente intestato alla società;
- che emergevano ulteriori criticità nell' esecuzione della parificazione dei conti giudiziali che l'ente aveva sempre approvato in ritardo a causa dell'omessa trasmissione dei dati necessari a svolgere tale adempimento;
in aggiunta, la società non riversava le spese di gestione di ciascun c/c postale;
- che, ancora, la CEP non riscontrava le plurime richieste dell'ente circa le modalità di esecuzione e le tempistiche riguardo alla emissione di ruoli ordinari;
- che, infine, emergeva che la governance societaria disattendeva le numerose richieste verbali e per
e-mail di rendicontazione del contezioso in essere e di valorizzazione degli aggi afferenti alle pratiche di rimborso.
Tanto premesso in fatto, l'ente comunale attore osservava in diritto che l'amministratore e il direttore generale della CEP s.p.a. erano responsabili ai sensi degli artt. 2395 e 2396 c.c. per i danni direttamente subiti dal attore in ragione delle condotte sopra descritte. Pt_1
Ciò posto, il concludeva come indicato in epigrafe. Parte_1
2.-Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2/4/2021 si costituiva nel presente giudizio chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario o, in Controparte_1 subordine, il rigetto della domanda attorea.
In fatto, deduceva di esser amministratore unico della CEP s.p.a. dal 18/7/2017 e che il Pt_1 attore, che ne era socio, aveva affidato alla società la gestione di alcune entrate comunali. Aggiungeva che tale rapporto era regolato dal contratto di servizio e che il rispetto degli obblighi ivi previsti era stato oggetto di contestazioni e chiarimenti tra le parti.
In particolare, in ordine alle contestazioni attoree, il convenuto evidenziava:
- che il ritardo nel riversamento delle entrate era imputabile sia alla riduzione/sospensione delle attività a causa dell'epidemia da Covid-19, sia all'attuazione della delibera assembleare n. 8 del
06/12/2018 che modificava le procedure di accertamento dell'evasione per evitare la prescrizione quinquennale;
ciò comportava la lavorazione contemporanea di quattro annualità tributarie e l'incremento dei costi, alcuni dei quali anticipati da parte della CEP per conto del Comune attore, pari ad € 1.232.664;
- che la rendicontazione delle entrate della società in veste di agente contabile dell'ente e dei conseguenti riversamenti veniva sempre fornita regolarmente, con l'eccezione del conto della gestione relativo al primo quadrimestre 2020, che non veniva inviato in ragione dei disservizi provocati dall'emergenza Covid;
- che gli importi dovuti dalla CEP a titolo di riversamento del TEFA erano stati interamente saldati per l'anno 2018 e in parte per il 2019;
- che dal gennaio 2019, l'attore aveva stabilito, in violazione del contratto di servizio, che la riscossione della avvenisse attraverso il modello F24, cioè con incasso diretto da parte del Pt_2
nonostante ciò, la CEP aveva provveduto ad inserire tale modalità di pagamento tra quelle Pt_1 possibili;
- che i costi di gestione dei conti correnti postali erano sostenuti dalla società, mediante l'aggio ricevuto dal invero, tali costi erano riportati nei bilanci d'esercizio della società; Pt_1
- che la questione della parificazione dei conti giudiziali risaliva ad un periodo (2016/2017) in cui il convenuto non ricopriva ancora la carica di amministratore;
in ogni caso, la CEP aveva fornito chiarimenti sul punto con nota prot. 2613 del 19/04/2017;
- che non risultavano contestazioni formali da parte dell'ente attore in ordine alle modalità di esecuzione e tempistiche relative alla emissione dei ruoli ordinari;
inoltre, le informazioni richieste dall'ente in relazione alla rendicontazione del contenzioso venivano fornite tempestivamente tramite mail o comunicazione telefonica.
In diritto, in via preliminare, il contestava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in CP_1 favore della giurisdizione della Corte dei Conti, dato che controparte lamentava un danno diretto alle casse comunali da parte di società a totale partecipazione pubblica.
Nel merito, il convenuto sosteneva che il non aveva subito danni diretti dalla condotta Pt_1 dell'amministratore e del direttore generale e che, infatti, le doglianze attoree erano generiche, nonché prive di prova;
in particolare, quanto lamentato dal non atteneva a condotte personali della Pt_1 governance societaria, ma all'inadempimento del contratto di servizio da parte della CEP in ragione del mancato riversamento degli incassi.
Sul punto, il evidenziava che le conseguenze dell'inadempimento agli obblighi contrattuali da CP_1 parte della società erano disciplinate dagli artt. 19 e 21 del contratto di servizio con l'ente comunale;
di conseguenza, il attore non poteva conseguire, in ragione degli inadempimenti contestati, Pt_1 più di quanto concordato tra le parti. Infine, il convenuto osservava che, qualora anche il danno fosse stato provato, il attore aveva Pt_1 concorso nella relativa causazione, mediante il suo comportamento negligente.
Ciò posto, il formulava istanza di chiamata di terzo in garanzia nei confronti della propria CP_1 compagnia assicurativa in relazione alle polizze A4000018754-LB Controparte_3
e A4000018753-LB, che poteva invocare in relazione ai rischi connessi alle responsabilità derivanti dalla carica, nonché in relazione alla polizza DCB382003177-LB, stipulata dallo stesso in proprio.
Infine, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito:
a) in via principale dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.
b) in subordine, ove ritenuta sussistente la propria giurisdizione, dichiarare inammissibili, ovvero rigettare nel merito tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
c) in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, accertare e dichiarare che chiamata in causa è tenuta a CP_3 Controparte_3 manlevare, garantire e tenere indenne il Sig. da ogni e qualsiasi pregiudizio Controparte_1 derivante dalla presente controversia e condannare la predetta compagnia a versare all'attore quanto il giudicante riterrà dovuto ovvero rifondere al Sig. tutti le somme che questi fosse Controparte_1 tenuto a pagare in ragione del presente giudizio, anche a titolo di spese legali.
d) con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre IVA e CPA e rimborso forfetario delle spese generali da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
3.- Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6/4/2021, si costituiva nel presente giudizio chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario o, in CP_2 subordine, il rigetto della domanda attorea.
In fatto, deduceva di ricoprire la carica di direttore generale della CEP s.p.a. dal 9/10/2017 e che, pertanto, ogni fatto antecedente non poteva esser allo stesso addebitato. Aggiungeva che il Pt_1 attore, in veste di socio della CEP, aveva approvato i bilanci sociali relativi agli esercizi 2017, 2018
e 2019, prendendo parte alle assemblee all'uopo convocate;
quindi, aveva piena consapevolezza della situazione contabile della società.
Il convenuto lamentava che parte attrice aveva fornito una ricostruzione dei fatti non ordinata a livello cronologico, contenente affermazioni contrastanti tra loro, e, soprattutto, si era limitato a richiamare le proprie comunicazioni e istanze, senza riportare le repliche ricevute da parte della società per il periodo dal 2016 al 2021.
Rappresentava, poi, che il Collegio sindacale della CEP, a più riprese, aveva denunciato che le condizioni imposte alla società da parte degli enti comunali soci erano economicamente insostenibili, dato che gli introiti si limitavano agli aggi sulle procedure di riscossione, come previsto nel contratto di servizio, ma alla stessa erano state affidate ulteriori attività, per cui era necessario sostenere esborsi, senza che fosse stata prevista una remunerazione. Tuttavia, il Comune attore non risolveva la problematica in questione, la quale causava nel tempo un forte squilibrio nei conti societari.
Infine, in relazione all'anno 2020, il osservava che la legislazione emergenziale, con particolare CP_2 riferimento all'art. 67 del decreto Cura-Italia (D.L. 18/2020 – L.27/2020), aveva avuto un forte impatto sull'attività di riscossione espletata dalla CEP, non potendo esser addebitate alla società le conseguenze derivanti dall'applicazione della stessa.
In diritto, anche il eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, CP_2 in favore della Corte dei Conti.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea ai sensi dell'art. 2395 c.c., dato che i convenuti non avevano posto in essere condotte tali da provocare un danno diretto nei confronti del
In particolare, il convenuto sosteneva che la prospettazione attorea era contraddittoria e si Pt_1 basava su un assunto erroneo, dal momento che la responsabilità da inadempimento della società veniva confusa con quella aquiliana per danno direttamente causato dagli amministratori.
Infine, dava conto del fatto che con delibere del 5/4/2018 e del 2/8/2018 i Comuni soci aveva destinato alcune somme di cui la CEP era titolare al finanziamento di alcuni eventi socioculturali, nonché per acquistare la nuova sede. Pertanto, il convenuto argomentava che l'attore non poteva dolersi delle conseguenze derivanti dal difetto di liquidità della CEP, dopo tali determinazioni assunte con delibera.
Ciò posto, formulava istanza di chiamata di terzo in garanzia nei confronti della propria CP_2 compagnia assicurativa in forza delle polizze A4000018753-LB e Controparte_3
A4000018754-LB e concludeva come indicato in epigrafe.
4.- All'udienza del 27/4/2021, venivano autorizzate le richieste di chiamata di terzo in causa avanzate dai convenuti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/9/2021, Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva con riferimento ai certificati di
[...] assicurazione n. A4000018753-LB e n. A4000018754-LB, invocati a proprio favore da CP_1
e da
[...] CP_2
In particolare, in relazione al contratto n. A4000018753-LB, eccepiva il difetto di legittimazione dei chiamanti, atteso che l'unico soggetto assicurato in forza del contratto in questione era la società CEP.
Con riguardo invece al contratto n. A4000018754-LB, i chiamanti erano legittimati ad invocare la polizza assicurativa;
tuttavia, la stessa non poteva operare in relazione al contenzioso in esame, ai sensi dell'art. 7, lett. p) delle Condizioni Particolari del contratto.
La compagnia assicurativa terza chiamata eccepiva altresì la perdita del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1892 c.c. e sosteneva che la domanda di indennizzo dei chiamanti non poteva comunque esser accolta in ragione delle inesatte e omesse informazioni rese dall'assicurato in fase di stipula del contratto, dal momento che non avevano dichiarato l'esistenza di contrasti con il di , Pt_1 Pt_1 tali da poter sfociare nell'apertura di un contenzioso.
Inoltre, dichiarava di esser venuta a conoscenza di indagini penali che riguardavano la gestione del e del e che, ove fosse accertata la sussistenza di reati di natura dolosa, la polizza non CP_1 CP_2 poteva essere operativa.
In ogni caso, la domanda attorea superava il limite del massimale di polizza pari ad € 1.000.000,00.
Ciò posto, la compagnia assicurativa si riportava alle difese dei chiamanti in ordine all'assenza di responsabilità per le condotte loro contestate e concludeva, in relazione alle rispettive posizioni, come indicato in epigrafe.
5.- Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/9/2021, Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva altresì con specifico riferimento
[...] al rischio assunto con il certificato n. DCB382003177-LB.
In via preliminare, la compagnia assicurativa terza chiamata eccepiva l'inoperatività del certificato n.
DCB382003177-LB in relazione all'azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. esperita dal Parte_1
nei confronti del ai sensi dell'art. 16 delle Condizioni Generali del contratto
[...] CP_1 assicurativo stipulato con quest'ultimo e rubricato “Rischi esclusi dall'Assicurazione”.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea nei confronti del alle difese del CP_1 quale dichiarava di associarsi.
6.-In pendenza di giudizio, il attore proponeva istanza di sospensione del giudizio in ragione Pt_1 dell'avvio del procedimento per regolamento di giurisdizione presso la Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 41 c.p.c.
Pertanto, con ordinanza del 10/10/2021, il giudizio veniva sospeso, ai sensi dell'art.367 c.p.c., e gli atti trasmessi alla Corte di Cassazione, la quale, con ordinanza a Sezioni Unite n. 231/2022, numero di raccolta generale 22694/2022 (R.G. n. 24531/2021), pubblicata il 20/07/2022 accoglieva il ricorso e stabiliva, dunque, la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dal Parte_1
.
[...]
7.-Con ricorso in riassunzione depositato in data 16/11/2022, il riassumeva il Parte_1 giudizio, riproponendo le domande e le tesi precedentemente svolte.
Nel giudizio riassunto, si costituivano i convenuti e e la compagnia assicurativa terza CP_1 CP_2 chiamata, i quali concludevano, ciascuno per la propria posizione, come in epigrafe indicato.
Scambiate le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva istruita in via documentale e all'udienza del 4/6/2024, sostituita dallo scambio di note scritte, trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
8.- E' stata definita la questione in ordine alla riconducibilità della domanda alla giurisdizione del giudice ordinario, come stabilito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con Ord. 20/7/2022 n. sez. 231/2022, num. raccolta generale 22694/2022. -
9.-Il , in qualità di socio della CEP s.p.a.-Consorzio Enti Pubblici, ha riassunto Parte_1 il presente giudizio proponendo, ai sensi degli artt. 2395 e 2396 c.c., azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore e del direttore generale per sentirli Controparte_1 CP_2 condannare al risarcimento del danno direttamente subito dall'ente attore in conseguenza delle condotte inadempienti ai propri doveri poste in essere dai convenuti, che quantificava in €
1.106.497,88 oltre interessi, oneri di legge e rivalutazione monetaria.
Alla luce dei documenti in atti, la domanda attorea non risulta fondata e non può, dunque, trovare accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 2395 c.c. le disposizioni dei precedenti articoli che disciplinano la responsabilità degli amministratori verso la società ed i creditori sociali non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.
La disposizione in commento, quindi, intende delineare un sistema di responsabilità idoneo a tutelare i soci ed i terzi, fondato sul presupposto di un pregiudizio arrecato direttamente al patrimonio del singolo senza che da ciò derivi un danno per la società. A tal riguardo, l'elemento di diversità dell'azione individuale di responsabilità rispetto all'azione sociale esperibile ai sensi dell'art. 2393
c.c. e a quella dei creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. è costituito dall'incidenza diretta del danno sul patrimonio del socio o del terzo. L'azione sociale, infatti, è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio sociale, che incide solo indirettamente sul patrimonio dei soci attraverso la perdita di valore della loro partecipazione alla società; l'azione dei creditori sociali, invece, è diretta al pagamento dell'equivalente del credito insoddisfatto a causa dell'insufficienza patrimoniale causata dall'illegittima condotta degli amministratori. In quest'ultimo caso, il danno rappresenta il riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società. diversamente, l'azione individuale proposta nella presente sede postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità sul tema: “L'art. 2395 cod. civ. esige, ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità del socio nei confronti degli amministratori, che il pregiudizio subito dal socio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente arrecati al patrimonio sociale, ma gli derivi direttamente come conseguenza immediata del comportamento illecito degli amministratori: pertanto, né l'inattività dell'assemblea, né la perdita del capitale sociale e né
l'inadempimento contrattuale posto in essere dall'amministratore integrano, di per sé, i presupposti della disposizione, in quanto la prima inerisce al mero funzionamento degli organi sociali e non comporta necessariamente un danno alla società o al socio, mentre il capitale è un bene della società
e non dei soci, i quali dalle perdite subiscono soltanto un danno riflesso a causa della diminuzione di valore della propria partecipazione, ed, infine, il mancato rimborso della somma presa a mutuo dalla società può comportare la responsabilità dell'amministratore soltanto quando derivi da un illecito colposo o doloso dell'organo nell'inadempimento del mutuo. (Fattispecie in tema di s.r.l., anteriore all'entrata in vigore del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)” (Cass. civ., sez. 1, sent. 23/6/2010,
n. 15220).
Di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito il precedente principio di diritto in questi termini:
“L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore” (Cass. civ., sez. 1, ord. 28/04/2021
n. 11223).
O ancora: “In tema di società, l'azione individuale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2395 c.c., esige che il comportamento doloso o colposo dell'amministratore, posto in essere tanto nell'esercizio dell'ufficio quanto al di fuori delle correlate incombenze, abbia determinato un danno direttamente sul patrimonio del socio o del terzo, restando irrilevante che il comportamento dell'amministratore sia stato conforme agli interessi della società o a vantaggio di questa” (Cass. civ., sez.6, ord.
20/05/2020, n. 9206).
In sostanza, se il danno lamentato costituisce solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale si esula dall'ambito di applicazione dell'art. 2395 c.c., in quanto tale norma richiede che il danno abbia riguardato direttamente il patrimonio del socio o del terzo.
Peraltro, è pacifica l'interpretazione dell'avverbio direttamente nel senso di “danno immediato” e non inteso come “attività svolta direttamente” dall'amministratore, con riferimento alla direzione dell'atto avverso un soggetto determinato (cfr. Trib. Roma, sent. 5/6/2017, n. 11271/2017, per cui “Proprio
l'impossibilità di determinare a priori la categoria dei soggetti lesi, da cui deriva anche un elemento a favore della natura aquiliana della responsabilità, impedisce di individuare nell'atto una direzione volontaristica che abbia determinato il danno nella sfera patrimoniale del terzo o del socio”).
Al contrario, non rileva che il danno sia stato arrecato dagli amministratori nell'esercizio del loro ufficio o al di fuori di tali incombenze, ovvero che tale danno sia o meno ricollegabile a un inadempimento della società, né infine che l'atto lesivo sia stato eventualmente compiuto dagli amministratori nell'interesse della società e a suo vantaggio, dato che la formulazione dell'art.2395
c.c. pone in evidenza che l'unico dato significativo ai fini della sua applicazione è costituito appunto dall'incidenza del danno (in questi termini, Cass. civ., sez. 3, sent. 22/3/2011, n. 6558).
Tanto premesso, si osserva che la responsabilità prevista dall'art. 2395 c.c. (nonché dall'art. 2476, c.7
c.c.), secondo l'opinione più diffusa sia in dottrina che in giurisprudenza ha carattere extracontrattuale anche quando sia azionata dal socio (Cass. civ., sez. 1, sent. 23/6/2010, n. 15220). Difatti, il socio ed il terzo sono estranei all'obbligo di prestazione che incombe sugli amministratori per effetto del rapporto di amministrazione di cui è parte solo la società.
Pertanto, l'art.2395 c.c. si pone nell'alveo della clausola generale ex art. 2043 c.c. di cui costituisce una sorta di fattispecie legale che si caratterizza per l'inquadramento nella tipologia della lesione o dell'aspettativa di credito. Invero, ad integrare la fattispecie normativa è la violazione del precetto del neminem laedere, con conseguente applicazione delle norme in materia di responsabilità aquiliana.
Tale inquadramento della responsabilità ha conseguenze rilevanti in tema di ripartizione dell'onere probatorio. Grava, infatti, in capo al socio o al terzo che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità diretta dell'amministratore l'onere probatorio in ordine alla condotta dolosa o colposa dell'amministratore, all'esistenza di un danno che sia qualificabile come diretto (non potendo costituire il mero riflesso del danno subito dal patrimonio sociale) e ingiusto, al nesso di causalità che deve intercorrere tra l'attività dell'amministratore e il pregiudizio causato all'attore.
L'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei soci o dei terzi richiede, pertanto, la necessaria coesistenza dei suddetti elementi, la cui prova è a carico dell'attore: un danno diretto sul patrimonio del socio o del terzo;
un atto o un'omissione dolosa o colposa degli amministratori, nell'esercizio della loro funzione gestoria;
il nesso di causalità tra l'atto illecito e il danno subito dal socio o dal terzo.
Per contro, grava sull'amministratore dimostrare di aver correttamente adempiuto ai doveri suddetti, prendendo posizione sui singoli addebiti contestati dalla parte attrice.
Infine, è necessario sottolineare che la responsabilità dell'amministratore ai sensi dell'art.2395 c.c. sorge da un quid pluris rispetto al mero inadempimento contrattuale della società, che è dato proprio dalla manifestazione dell'elemento soggettivo che presiede all'atto compiuto dall'amministratore, traducendosi in un danno che incide sul patrimonio del singolo socio o del terzo (Trib. Roma,
11271/2017 cit.).
La giurisprudenza di legittimità al fine di integrare la responsabilità ai sensi dell'art. 2395 c.c. ha ritenuto necessaria non solo, sotto il profilo oggettivo, la sussistenza di un danno che non sia il semplice riflesso del pregiudizio subito dal patrimonio sociale e costituisca lesione immediatamente incidente nella sfera giuridica del soggetto attore, ma anche la individuazione di un comportamento che si trovi in relazione di causalità immediata con il danno che sia essenzialmente ascrivibile al dolo o alla colpa dell'amministratore.
Pertanto, è necessario evidenziare che l'art. 2395 c.c. presuppone che i danni derivati siano conseguenza di atti dolosi o colposi degli amministratori che non possono esser ricondotti al mero inadempimento delle obbligazioni della società. Se la società è inadempiente per non aver rispettato gli obblighi ad essa derivanti da un rapporto contrattuale stipulato con un terzo, di questi danni risponde soltanto la società; se viceversa, accanto a questo inadempimento sociale, vengono dedotti specifici comportamenti degli amministratori, dolosi o colposi, che di per se stessi abbiano cagionato ai terzi un danno diretto, di questo risponderanno gli amministratori, la cui responsabilità potrà eventualmente aggiungersi – senza sostituirla o sopprimerla – a quella della società per inadempimento (in questi termini, Cass. 15220/2010 cit.).
Le argomentazioni sopra esposte in relazione alla responsabilità degli amministratori valgono anche con riferimento alla posizione del direttore generale, responsabile ai sensi dell'art. 2396 c.c. secondo cui le disposizioni che concernono la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali.
La Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui: “in tema di azione di responsabilità nei confronti del direttore generale di società di capitali, la disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori si applica, ai sensi dell'articolo 2396 c.c., esclusivamente se la posizione apicale di tale soggetto all'interno della società, sia o meno un lavoratore dipendente, sia desumibile da una nomina formale da parte dell'assemblea o anche del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria;
infatti, non avendo il legislatore fornito una nozione intrinseca di direttore generale collegata alle mansioni svolte, non è configurabile alcuna interpretazione estensiva od analogica che consenta di allargare lo speciale ed eccezionale regime di responsabilità di tale figura ad altre ipotesi, salva la ricorrenza dei diversi presupposti dell'amministratore di fatto”
(Cass.civ., sez.1, sent. 18/11/2015, n. 23630).
La stessa Corte ha affermato che il direttore generale ha il potere/dovere di valutare le decisioni degli amministratori eventualmente rifiutandosi di darvi esecuzione in caso di illeceità delle stesse. Qualora ciò non avvenga egli risponderà, pertanto, in via solidale con gli stessi per gli atti illeciti commessi. Riguardo alla figura del direttore generale la stessa giurisprudenza di merito ha sottolineato come la stessa si caratterizzi per il ruolo esecutivo svolto;
in particolare, si afferma che, nel silenzio della legge in merito alla definizione della figura del direttore generale e dei suoi compiti, questi devono essere ricondotti nell'ambito dell'esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione, senza che vi sia un concorso alla formazione della volontà dell'organo amministrativo. In sostanza il direttore generale costituisce il vertice della struttura organizzativa per l'attuazione degli indirizzi della gestione la cui definizione compete in via esclusiva agli amministratori (in tal senso, Trib. Roma,
28/9/2015 n. 19185).
La responsabilità dello stesso ai sensi dell'art. 2396 c.c. dovrà, pertanto, essere valutata alla luce di tali principi, ovvero, verificando se nell'ambito dell'esercizio dei compiti esecutivi attribuitigli egli abbia concorso all'illecito per cui è causa.
Tanto premesso, nel caso di specie, risulta documentalmente che Controparte_6
è una società a totale capitale pubblico, che annovera tra i propri soci anche il odierno attore. Pt_1
È, poi, pacifico che si tratta di una società in house providing, con prevalente attività di gestione esattoriale;
in particolare, la società, da visura, ha come oggetto sociale: “la produzione del servizio di gestione delle funzioni e delle attività connesse alla riscossione delle entrate comunali (…)”.
La società è stata rappresentata dall'amministratore unico odierno convenuto, a Controparte_1 partire dal 18/7/2017; l'ulteriore convenuto, risulta ricoprire la carica di direttore CP_2 generale della società (pag.12 visura allegata) con nomina a partire dal 5/4/2018, ma, per sua ammissione, si rileva che ha assunto detta mansione in precedenza, a partire dal 9/10/2017.
Infine, il rapporto tra la società e il attore è regolato dal “contratto di servizio regolante Pt_1
l'affidamento delle funzioni e dei servizi relativi alla liquidazione, all'accertamento e alla riscossione delle entrate comunali, nonché alla revisione e al classamento delle rendite catastali” datato
14/9/2012, in cui sono indicati gli obblighi di entrambe le parti.
Ciò posto, le contestazioni sollevate dal attore nei confronti dei convenuti attengono: Pt_1
a) al mancato o ritardato “riversamento” delle somme riscosse dalla società e spettanti al Comune, in specie con riferimento alle annualità 2018 e 2019;
b) alla modificazione delle modalità di riscossione della tariffa rifiuti TARI in ragione delle modifiche regolamentari effettuate dal decorrenti dal 1/1/2019; Pt_1
c) alle irregolarità nell'attività di rendicontazione, nonché alle indebite compensazioni operate;
d) al reiterato mancato riversamento del tributo TEFA in favore della Controparte_5
;
[...]
e) alla omessa trasmissione al dei dati necessari alla esecuzione della parificazione dei conti Pt_1 giudiziali da parte dello stesso;
f) al mancato riversamento delle spese di gestione di ciascun c/c postale;
g) alla mancata risposta alle richieste dell'ente circa le modalità di esecuzione e le tempistiche riguardo alla emissione di ruoli ordinari;
h) alla distrazione delle somme illegittimamente non riversate al mediante conferimento Pt_1 illegittimo di consulenze e servizi senza l'effettivo svolgimento delle relative attività affidate o mediante l'acquisto della sede sociale.
In particolare, secondo parte attrice, i convenuti hanno omesso di provare documentalmente la legittimità dei fatti loro contestati.
Ebbene, è il caso di osservare che le predette condotte contestate ai convenuti costituiscono, per la maggior parte ( condotte da a) a g) sopraindicate), inadempimento da parte della società CEP s.p.a. agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto di servizio stipulato inter partes.
In particolare, il fatto che la CEP abbia riscosso le entrate tributarie per conto del e che le Pt_1 abbia illegittimamente trattenute integra una violazione dell'art. 18 del contratto di servizio, per cui le somme riscosse dalla società nell'esecuzione del contratto devono esser riversate entro il giorno
10 del mese, con riferimento alle somme incassate nel mese precedente.
Inoltre, le criticità esposte dal e relative al flusso di informazioni rilevano ai sensi dell'art. Pt_1
13 del contratto di servizio, che impone l'adozione di un sistema informativo aziendale integrato, allo scopo di assicurare “flussi informativi costanti che consentano ad entrambi gli Enti di assolvere al meglio i rispettivi servizi e funzioni”; infine, vengono contestate delle irregolarità nell'attività di rendicontazione dell'attività, rilevanti anche ai sensi dell'art. 16 del contratto in questione.
Ne deriva che, nel caso di specie, parte attrice si sia limitata a lamentare l'inadempimento ad obblighi posti in capo alla società in forza del contratto di servizio – rispetto alle quali, peraltro, il contratto di servizio prevede specifiche penali di cui all'art. 19 o la risoluzione del contratto di cui all'art.20 - ma non sono né allegate né provate specifiche condotte riconducibili all'amministratore o al direttore generali suscettibili di provocare un danno diretto al patrimonio del Comune socio.
Quanto all'unico profilo agli stessi contestato in prima persona, cioè la condotta distrattiva (condotta h) sopraindicata), occorre evidenziare che, laddove accertata, potrebbe rilevare sotto il profilo della responsabilità (contrattuale) degli amministratori, che per mezzo della stessa hanno provocato un danno al patrimonio della società, ma non direttamente a quello del socio.
Sul punto, si consideri, infatti, che il socio potrebbe agire per far valere tale responsabilità degli amministratori per mala gestio solo in veste di sostituto processuale della società, nei cui confronti l'eventuale danno deve esser risarcito. Il in qualità di socio della CEP, solo di riflesso può essere danneggiato dalla distrazione Pt_1 delle somme di cui la società è titolare, in ragione del depauperamento subito dalla stessa a causa delle condotte di mala gestio degli amministratori.
In particolare, parte attrice si limita a dedurre ma non fornisce idonea prova che le spese di consulenza e di acquisto della nuova sede sociale siano state effettuate con gli importi dovuti al a titolo Pt_1 di riversamento delle somme riscosse dalla CEP.
Quindi, non vi è prova né di condotte specifiche tenute dagli amministratori idonee a provocare un danno diretto al patrimonio del socio, atteso che il si limita a contestare il mero Pt_1 inadempimento delle obbligazioni della società ed alla cattiva gestione di questa da parte degli amministratori;
né vi è prova del fatto che il ha subito un danno ulteriore al danno subito Pt_1 dalla società a causa della mala gestio della governance, il quale, pertanto, esula dalla fattispecie degli artt. 2395 e 2396 c.c.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Dal rigetto della domanda attorea deriva l'assorbimento delle domande proposte dai convenuti nei confronti delle compagnie assicuratrici, terze chiamate in garanzia.
9.- Con riferimento alle spese di giudizio delle terze chiamate va ricordato che: “le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr., fra le tante, Cass., n. 23552/11), anche se
l'attrice soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. nn. 2492/16
e 19181/03), e salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. nn. 7431/12,
8363/10 e 6514/04). (…) Assorbita la domanda di garanzia per il rigetto della pretesa azionata verso il chiamante, il giudice deve operare una valutazione virtuale della palese arbitrarietà o meno della domanda di garanzia, a stregua di corrette regole di giudizio e, ovviamente, sulla sola base degli atti, senza ulteriore istruzione probatoria” (Cass., n. 23123/2019).
Pertanto, occorre valutare se la chiamata in garanzia delle compagnie di assicurazione costituite possa valutarsi arbitraria o ingiustificata.
Sul punto ci si limita a rilevare che, la polizza n. A4000018753-LB non può esser invocata dai convenuti e in quanto, il combinato disposto degli artt. 8 e 17 b) delle condizioni CP_1 CP_2 particolari del contratto permettono di stabilire che la copertura assicurativa sia rivolta a beneficio della sola società stipulante, non coprendo i rischi derivanti dall'attività espletata dai propri amministratori, se non nel caso in cui svolgano attività di rappresentanza della società in organi collegiali. Tuttavia, entrambi i convenuti possono beneficiare della polizza A4000018754-LB, atteso che la stessa è stata stipulata a copertura dei danni da responsabilità professionale di amministratori e dirigenti con la conseguenza che il sinistro rientra nell'oggetto delle polizze.
A ciò non osta il fatto che la compagnia assicuratrice si sia opposta all' operatività della polizza, dato che ha proposto una contestazione del tutto generica, richiamando la lett. p) dell'art. 7 delle condizioni particolari del contratto, ma senza dimostrare l'instaurazione di una precedente controversia in ordine ai medesimi fatti contestati nella presente sede.
Ne discende che in relazione alla polizza A4000018754-LB, le chiamate in causa delle compagnie di assicurazione attivate dai convenuti non possono ritenersi arbitrarie o ingiustificate, con la conseguenza che l'attrice deve esser condannata a rifondere, altresì, le spese processuali sostenute dalla terza chiamata.
Quanto, poi, alla specifica posizione del non può operare la polizza stipulata personalmente CP_1 dallo stesso N. DCB382003177-LB, posto che l'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione rubricato “Rischi esclusi dall'Assicurazione” esclude espressamente l'operatività della polizza per la responsabilità ex art. 2395 c.c. per cui la chiamata in causa della assicurazione risulta ingiustificata.
Le spese processuali sostenute dalla terza chiamata costituita con riferimento al rischio assunto con il certificato n. DCB382003177-LB vanno poste a carico del convenuto il quale ha chiamato CP_1 in causa la compagnia assicurativa in una ipotesi di certa esclusione della operatività della polizza.
10.- Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di parte attrice nei confronti dei convenuti e sono determinate secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore dichiarato, della natura e complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente prestata, anche per il giudizio su questione di rito svolto dinanzi alla Corte di
Cassazione.
Parte attrice è tenuta, per quanto detto, a sostenere le spese anche della terza chiamata quanto alla polizza A4000018754-LB , mentre per la chiamata relativa alla polizza n. DCB382003177-LB le spese vanno poste a carico del CP_1
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sul procedimento n. R.G. 53712/2020 tra il Parte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, e e con la chiamata in
[...] Controparte_1 CP_2 garanzia della in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con riferimento al rischio assunto con i certificati A4000018754-LB e n. A4000018753-LB nonché della con riferimento al rischio assunto con il Controparte_3 certificato n. DCB382003177-LB, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- RIGETTA la domanda attorea;
2-CONDANNA il a rifondere le spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_1
e che si liquidano per ciascuno in complessivi € 25.000,00 per compenso professionale, CP_2 oltre IVA, CPA nella misura di legge e spese generali al 15 %.;
3- CONDANNA il a rifondere le spese processuali a favore di Parte_1 [...] quanto alla polizza n. A4000018754-LB che si liquidano in Controparte_3 complessivi € 20.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA nella misura di legge e spese generali al 15 %;
4- CONDANNA a rifondere le spese processuali a favore di Controparte_1 [...]
- con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_3
DCB382003177-LB - che si liquidano in € 20.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA nella misura di legge e spese generali al 15 %.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice relatore
Enrica Ciocca