Articolo 2837 del Codice civile
Articolo 2637Articolo 2624
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19 aprile 1942
Art. 2837.

(Atti formati all'estero).

Gli atti formati in paese estero che si presentano per l'iscrizione devono essere legalizzati.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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