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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/04/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 520/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rossella Milone Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 520/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA SETTALA, 3 MILANO presso lo studio dell'avv. MARZANO
MARIAGIUSEPPINA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA CITTA' DI Controparte_1 P.IVA_2
LOMBARDIA, 1 20124 MILANO presso lo studio dell'avv. PUJATTI PIERA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FARITE ANTONELLA ( ) C.F._1
PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA, 1 20124 MILANO;
Controparte_2
( ) PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA, 1 20124 MILANO;
C.F._2
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 18 (C.F. , elettivamente domiciliata Controparte_3 P.IVA_3
in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso AVVOCATURA DELLO STATO MILANO che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_4
elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso AVVOCATURA DELLO
STATO MILANO che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLAT
avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano accogliere il presente appello e per l'effetto, riformando la sentenza impugnata:
In via istruttoria: qualora la Corte di Appello di Milano ritenesse che non sia stata raggiunta la prova di tutte le domande formulate dal nel presente Parte_1
giudizio, Voglia:
- dichiarare la nullità della CTU, per tutti i motivi di cui al n. 2) dei motivi di appello, disponendo nuova CTU e ciò anche ai fini dell'accoglimento del motivo n. 3) del presente atto di appello;
- ammettere i mezzi di prova articolati dal in memoria Parte_1
ex art. 183 c.p.c., 6° comma, 2° termine, depositata in data 24/01/2019 – pagine da 10 a 13.
In via preliminare e pregiudiziale: in accoglimento del primo motivo di appello, piaccia alla Corte di
Appello di Milano dichiarare l'esclusiva legittimazione attiva e quindi l'esclusiva titolarità del diritto e delle ragioni azionate dal nel presente giudizio. Parte_1
CONCLUSIONI NEL MERITO:
Voglia la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda del attore, dichiarando la e/o la Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 ed il
[...] Controparte_5
oggi , in
[...] Controparte_4
solido tra gli stessi e/o ciascuno in proporzione alla rispettiva responsabilità, con riferimento alle somme dovute alla fallita società, tenuti e per l'effetto condannare gli stessi al pagamento, in favore del attore, dell'importo di € 7.257.237,94 oltre IVA ed oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal Parte_1 pagina 2 di 18 20/03/2013 fino al soddisfo o di quella somma maggiore o minore che la Corte di Appello riterrà equa e giusta, anche in considerazione di quanto il CTU nominato in primo grado e che ha reso consulenza tecnica d'ufficio già in atti, ha proposto alle parti come possibile definizione del quantum e ciò in accoglimento dei motivi di cui ai n. 3) e 4).
In via subordinata e nel merito: Voglia la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda del attore, dichiarando la Parte_1 [...]
e/o la ed il CP_1 Controparte_3 [...]
, oggi Controparte_5 [...]
, in solido tra gli stessi e/o ciascuno in Controparte_4
proporzione alla rispettiva responsabilità, con riferimento alle somme dovute alla fallita società, tenuti e per l'effetto condannare gli stessi al pagamento, in favore del attore, dell'importo di € Parte_1
7.257.237,94 oltre IVA ed oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal 20/03/2013 fino al soddisfo o di quella somma maggiore o minore che la Corte di Appello riterrà equa e giusta, anche in considerazione di quanto il CTU nominato in primo grado e che ha reso consulenza tecnica d'ufficio già in atti, ha proposto alle parti come possibile definizione del quantum, quale arricchimento ingiusto senza causa da parte degli Enti convenuti ai danni del e ciò in accoglimento del 4° motivo di Parte_1
appello.
Con vittoria di spese e compensi di giustizia del doppio grado di giudizio e spese di CTU a carico della/e parte/i soccombente/i, anche nell'ipotesi di parziale accoglimento della domanda formulata dalla e ciò in accoglimento del 5° motivo del Parte_1
presente appello.
Per Controparte_1
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda o conclusione
In via preliminare e nel merito
- riformare parzialmente, in accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza del Tribunale di Milano
n. 865 del 2 febbraio 2023 dichiarando:
a) il difetto di legittimazione attiva ovvero di legittimazione ad agire di Parte_1
b) il difetto di legittimazione passiva di sussistendo per i fatti di causa la Controparte_1 legittimazione passiva in capo alla ed al Controparte_3 [...]
(ora ); Controparte_5 Controparte_4
pagina 3 di 18 c) che non è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore dei terzi chiamati nel Controparte_1 giudizio di primo grado, e Controparte_3 Controparte_5
(ora ) per le ragioni ut supra
[...] Controparte_4
specificate;
In ogni caso, nel merito
- confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 865 del 2 febbraio 2023 nella parte in cui ha respinto le domande di primo grado, rigettando integralmente l'appello proposto da Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto, dichiarando inammissibili le domande nuove;
[...]
In estremo subordine
- nella denegata ipotesi in cui codesta ecc.ma Corte ritenesse di respingere le conclusioni sopra formulate, in tutto o in parte, accertare la debenza della diversa somma eventualmente provata in corso di causa, dichiarando in ogni caso non dovuti interessi di mora;
- nel caso di soccombenza anche solo parziale dell'Amministrazione regionale, condannare il
[...]
(poi della , poi Controparte_5 Controparte_6 [...]
) e/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ragione dei Controparte_4
rispettivi rapporti assunti e gestiti e della rispettiva responsabilità finanziaria, a rimborsare a qualsiasi titolo quanto eventualmente sia condannata a pagare, garantendo, sollevando e Controparte_1
tenendo indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dalla Controparte_1
soccombenza, anche parziale;
In via istruttoria: respingere integralmente le istanze istruttorie avversarie;
In via istruttoria, in subordine: in caso di ammissione delle prove testimoniali avversarie si chiede di essere ammessi a prova contraria.
Con vittoria di spese e onorari, oltre che oneri riflessi.
Per e Controparte_3 Controparte_4
[...]
“Voglia l'ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, a conferma della sentenza del Tribunale di
Milano, Tribunale delle imprese, sezione 14° civile, Impresa A, 2 febbraio 2023 n. 865,
1. dichiarare inammissibili le domande del appellante di condanna della Parte_1 [...]
e del , in solido Controparte_3 Controparte_5
con la e ciascuno in proporzione alla rispettiva responsabilità, al pagamento delle Controparte_1
pagina 4 di 18 somme ritenute dovute alla società fallita, accertando il passaggio in giudicato della parte della sentenza impugnata che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
[...]
e del;
Controparte_3 Controparte_5
2. dichiarare inammissibili e infondati tutti i motivi d'appello proposti dal appellante e Parte_1
comunque rigettare tutte le domande proposte nei confronti delle Amministrazioni statali appellate in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto.
Con la rifusione delle spese processuali”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e svolgimento del giudizio di primo grado:
I.1. Con atto di citazione notificato l'11 settembre 2017, “ e in Parte_1 concordato preventivo”, già “ , ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Controparte_7
Milano la Regione Lombardia, domandandone la condanna al pagamento della somma di euro
7.257.237,34, oltre IVA e oltre interessi, in relazione all'esecuzione di un contratto di appalto che la stessa aggiudicataria in AT con la società VA Puglia, aveva stipulato Parte_1 con il Commissario delegato dalla per l'attuazione in via di urgenza delle Controparte_3
operazioni di bonifica del sito es SISAS, nel territorio dei comuni di Pioltello e Rodano, già costituito
Co
(Sito ). Controparte_9
In particolare:
-il contratto era stato stipulato con il Commissario delegato, che però, cessata la situazione di urgenza, aveva trasferito la competenza alla divenuta stazione appaltante;
CP_1
-nel corso dell'esecuzione dell'appalto l'AT aveva iscritto otto riserve e avanzato due richieste di compensi extra contratto;
-all'esito della consegna dei lavori, nel 2011, era stata promossa la procedura di accordo bonario (art. 240 del Codice degli Appalti, obbligatoria quando le riserve superano per importo il 10% di quello contrattuale);
pagina 5 di 18 -la commissione per l'accordo bonario si era pronunciata per l'accoglimento di due delle riserve nonché per la fondatezza della pretesa di una ulteriore somma a titolo di quota extracontrattuale, per complessivi euro 7.257.237,34.
-la Regione, per la quale la proposta della Commissione non era per legge vincolante, non aveva recepito la stessa.
I.2. ha resistito in giudizio, chiamando in manleva la Controparte_1 Controparte_3
ed il (ora
[...] Controparte_5 [...]
). Controparte_4
La ha preliminarmente eccepito (oltre alla nullità dell'atto di citazione, poi sanata ex art. 164 CP_1
c.p.c.) il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che da un lato il contratto era stato stipulato dal Commissario, delegato dalla Presidenza del Consiglio, e dall'altro la gestione delle attività di Co bonifica dei era di competenza del , così come di quest'ultimo era la Controparte_4 responsabilità finanziaria. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza di tutte le pretese di Pt_1
La Presidenza del Consiglio ed il si sono costituiti, eccependo a propria volta Controparte_4
il difetto di legittimazione passiva per essere rimasti del tutto estranei alle vicende dell'appalto, nonché la nullità per genericità della domanda di manleva della rappresentando che non “è stato CP_1 chiarito cosa la abbia a intendere per “responsabilità finanziaria” del , dovendo CP_1 CP_4 peraltro sin d'ora eccepirsi che, se con tale termine si facesse riferimento ai rapporti finanziari nascenti dagli accordi di programma, la controversia esulerebbe dalla giurisdizione del giudice ordinario per essere devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, in quanto da ricondurre tra “le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione … degli accordi fra pubbliche amministrazioni”.”. In ogni caso, nella fattispecie, con nota del n. 14536 del 18 maggio 2012 era stato specificato che le risorse finanziarie che il CP_4
Commissario delegato, cessata la funzione, doveva trasferire alla Regione, erano “da destinare alla prosecuzione degli interventi ancora necessari sul Sito in questione” e che le risorse trasferite dal
Commissario delegato dovevano essere “gestite dalla per le medesime finalità CP_1 originariamente previste”, per cui doveva ritenersi inteso il trasferimento alla della CP_1
competenza, oltre che delle risorse finanziarie, per porre fine a tutti rapporti ancora pendenti all'esito della gestione commissariale.
I.3. Il Tribunale di Milano-Sezione Specializzata Impresa ha espletato CTU (della quale ha Pt_1
eccepito la nullità per violazione del contraddittorio) e all'esito, proseguito nelle more il giudizio dal pagina 6 di 18 , ne ha respinto tutte le domande, condannando lo stesso a rifondere le spese di Parte_2
lite alla ma anche condannando in solido e a rifondere le spese di lite ai CP_1 Parte_1 CP_1
terzi chiamati.
Il Tribunale, in sintesi, ha ritenuto che:
-la consulenza non fosse affetta da alcuna nullità, poiché svoltasi nel pieno contraddittorio fra le parti, con plurimi incontri del CTU con i CCTTPP, che avevano anche espresso posizioni comuni;
-il CTU, con considerazioni condivisibili, aveva ritenuto le due riserve di tempestive ma Pt_1
infondate;
-il CTU aveva invece confermato l'esistenza di opere extra contratto per circa 3 milioni di euro, ma
“in tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali effettuati dall'appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342, comma 2,della l. n. 2248 all. F del 1865) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate” (Cass.Sez.1, 31.12.2020, n.29988; conforme
Cass.Sez.1, 12.09.2003, n.13432). Nessuna delle condizioni era stata comprovata da;
Pt_1
-peraltro, prima, e in riassunzione il poi, non avevano chiarito quale parte Pt_1 Parte_1 dell'importo richiesto con la domanda introduttiva fosse di competenza della società, atteso che a seguito del fallimento di VA Puglia, dichiarato già nel 2015, l'AT si era sciolta, non avendo più titolo per pretendere il pagamento, per l'intero, in qualità di mandataria, di Pt_1 qualsivoglia somma all'AT fosse dovuta,.
II. L'appello.
II.1. Ha proposto appello il , censurando la sentenza di primo grado nelle seguenti Parte_1
parti:
1) Ove il Tribunale afferma: “Nel caso in esame il non ha precisato in domanda Parte_1 quale sia la quota spettante all'impresa fallita, dovendosi ritenere essere venuta meno ogni legittimazione ad agire per la quota di spettanza dell'altra impresa partecipante all'AT”.
Il Tribunale, che, segnala l'appellante, non ha poi dichiarato il difetto di legittimazione attiva del
, non avrebbe letto con attenzione gli atti del giudizio, atteso che, nella replica alle comparse Parte_1
pagina 7 di 18 conclusionali avversarie, il aveva precisato analiticamente le categorie di lavorazioni che Parte_1 erano state di competenza della sola , nell'ambito dell'AT verticale, così da dimostrare, in tesi, Pt_1
che tutti gli importi riconosciuti dalla commissione di accordo bonario le erano direttamente spettanti.
2) Ove il Tribunale afferma: “Le doglianze del in ordine a profili di nullità Parte_1 della CTU svolta in causa appaiono infondate”.
Con questo motivo, l'appellante ribadisce che il CTU non avrebbe rispettato l'iter previsto dal Giudice, depositando la relazione prima di ricevere le critiche alla bozza, in ciò dovendosi ravvisare lesione del contraddittorio.
3) Ove il Tribunale afferma: “Le conclusioni della consulenza tecnica in ordine alle riserve 2B
e 2C oggetto di causa sono condivise dal collegio”.
Il motivo si sostanzia in una critica alla sentenza impugnata per aver condiviso le conclusioni del CTU senza miglior motivazione, e nella pedissequa ritrascrizione delle osservazioni critiche del TP (nelle quali è sostenuto che l'aver la partecipato alla commissione di accordo bonario con un proprio CP_1 funzionario, che aveva, con gli altri membri, proposto il pagamento all'AT di euro 7.257.237,34, abbia costituito riconoscimento irretrattabile della debenza della somma).
4) Ove il Tribunale afferma: “Nulla può ritenersi dovuto pertanto a parte attrice in ordine alle opere extracontratto, mancando la prova in ordine al riconoscimento delle stesse quali indispensabili in sede di collaudo, all'esistenza di provvedimento della stazione appaltante che ne riconosca l'indispensabilità, al non superamento dei limiti delle spese approvate”.
Il motivo rimarca il fatto che “quanto contenuto in motivazione afferirebbe i presupposti per ammettere la CTU, che quindi non avrebbe dovuto essere ammessa qualora il Tribunale avesse ritenuto che la non avesse dato prova della indispensabilità di dette opere in sede di collaudo e Parte_1 dell'esistenza di provvedimento della stazione appaltante che ne avesse riconosciuto l'indispensabilità
e il non superamento dei limiti delle spese approvate.”. Per il caso in cui si ritenesse che l'ammissione della CTU sul punto non abbia significato che la prova dei presupposti per il riconoscimento delle somme fosse stata fornita, l'appellante insiste nella offerta di prova dichiarativa non ammessa.
pagina 8 di 18 5) Ove il Tribunale, al punto 3 del dispositivo, condanna parte attrice, in solido con CP_1
al pagamento delle spese di giustizia, CTU e TP nei confronti della
[...]
e Controparte_3 Controparte_5
nonché condanna alle spese di CTU e TP che nella sostanza
[...]
vengono poste tutte a carico del . Parte_1
La appellante censura la statuizione sulle spese, ritenendo che le stesse avrebbero dovuto essere poste a carico della sola così anche le spese di CTU, perché questi aveva riconosciuto la debenza di CP_1
importi extra contratto.
II.2. La ha resistito, proponendo appello incidentale sulla scorta di tre motivi: Controparte_1
A- PRIMO MOTIVO DI RICORSO INCIDENTALE
Mancata declaratoria nella parte dispositiva in conseguenza dell'accertamento dichiarato in parte motivazionale, in punto di legittimazione ad agire di parte attrice.
Con questo motivo la si duole del fatto che il Tribunale non abbia emesso una espressa CP_1
declaratoria del difetto di legittimazione attiva del , per non aver chiarito per quale parte Parte_1
della pretesa esso agisse in giudizio, dato lo scioglimento pregresso dell'AT.
B. SECONDO MOTIVO DI RICORSO INCIDENTALE
Difetto di istruttoria ed errore in fatto e in diritto in punto di accertamento del difetto di legittimazione passiva dell' – Erronea interpretazione degli atti di Controparte_10 giudizio, con particolare riferimento all'ODPCM n. 3874/2010.
Con questo motivo, la lamenta che il Tribunale abbia operato un esame superficiale dei CP_1 rapporti con il , così giungendo alla conclusione errata della legittimazione Controparte_4 passiva dell' . Controparte_11
C. TERZO MOTIVO DI RICORSO INCIDENTALE
Ingiusta condanna alle spese – violazione art, 91 c.p.c.
Questo motivo lamenta l'erroneità della statuizione di condanna alle spese dei terzi chiamati, in solido con il , ritenendo la appellante incidentale che tali spese dovessero essere poste Parte_1
esclusivamente a carico di quest'ultimo, per aver in origine provocato la chiamata di terzo con Pt_1
le proprie infondate domande.
pagina 9 di 18 II.3. Si sono costituiti altresì, con unico atto, la ed il Controparte_3 [...]
, domandando la conferma della sentenza impugnata. Controparte_4
II.4. All'udienza del 27.11.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali. La causa è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 20.02.2025.
III. Le osservazioni della Corte
III.1. Il primo motivo dell'appello principale è infondato.
Il giudizio di primo grado, instaurato da e concordato preventivo Parte_1 per il pagamento delle somme individuate, nell'accordo bonario, come dovute “AAT , a Pt_1
seguito del fallimento della stessa è stato proseguito dalla curatela, costituitasi in data Pt_1
06.07.2021, la quale ha domandato la condanna di e/o della Controparte_1 Controparte_3
e del a pagare le suddette somme in favore del .
[...] Controparte_4 Parte_1
Il Tribunale ha richiamato in sentenza il pacifico orientamento giurisprudenziale per cui “in tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, ai sensi degli artt.
23 e 25 del d.lgs. n. 406 del 1991, la dichiarazione di fallimento di una delle società mandanti, pur non comportando lo scioglimento del contratto d'appalto, alla cui esecuzione, a norma del comma 2 del citato art. 25, resta obbligata l'impresa capogruppo, determina, ex art. 78 l.fall. (nel testo anteriore al
d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis"), lo scioglimento del rapporto di mandato conferito
a quest'ultima, sicché la mandataria capogruppo non ha più la legittimazione ad agire, in nome e per conto della mandante fallita, per far valere i crediti dalla stessa vantati nei confronti dell'ente committente” (Cass.Sez.1, 13.10.2015, n.20558; v. anche Cass.Sez.1, 17.01.2017 ove è stato affermato che “in tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento della società capogruppo, costituita mandataria dell'altra, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.lgs. n. 406 del 1991, determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi dell'art. 78
l.fall., sicché l'impresa mandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall'appalto ad essa imputabile e la curatela è legittimata a riscuotere dall'amministrazione appaltatrice il corrispettivo per l'esecuzione dell'appa lto
pagina 10 di 18 solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza”).
Il Tribunale ha dunque rilevato che il , nel costituirsi in giudizio per proseguirlo, pur non Parte_1 potendosi ritenere legittimato ad agire per la quota spettante all'altra impresa partecipante all'AT, aveva omesso di allegare quale questa fosse, ovvero, specularmente, quale fosse la quota spettante già a e quindi ora al . Pt_1 Parte_1
Solo in comparsa conclusionale quest'ultimo ha argomentato nel senso che tutte le lavorazioni di cui all'importo preteso in giudizio sarebbero state di competenza di in ragione delle categorie Pt_1
(SOA) in base alle quali aveva partecipato all'AT:
CATEGORIE DANECO:
- Categoria 9: bonifica siti;
- Categoria OG12: riguarda l'esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale.
CATEGORIE INNOVAMBIENTE:
- Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
Su questa base, il ha dedotto quanto segue, analizzando uno per uno i punti che, nel Parte_1 capitolato speciale d'appalto, definiscono l'oggetto del contratto:
- Punto 1 – di sicura competenza di Pt_1
- Punto 2 – di sicura competenza di poiché l'ultimo punto afferente la raccolta Pt_1
riguarda le acque di risulta dei piazzali;
- Punto 3 – la definizione “asportazione e movimentazione” non si ritiene possa assimilarsi alla “raccolta e trasporto” così come da categorie 4 e 5;
- Punto 4 – “carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti”, nelle categorie 4 e 5
(VA) sono previsti la raccolta e il trasporto, ma non lo smaltimento, quindi di competenza Pt_1
- Punto 5 – di sicura competenza di Pt_1
- Punto 6 – di competenza accessorio a quanto sopra;
Pt_1
- Punto 7 – di sicura competenza di Pt_1
Con riferimento alla “Lista Categorie”, sempre allegata agli atti di gara nonché Allegati
4-5-6 – parte 1 da pag. 21 a 25 della CTU, si rileva che:
pagina 11 di 18 - Attività 1 – di competenza di Pt_1
- Attività 2 – di competenza di Pt_1
- Attività 3 – di competenza di Pt_1
- Attività 4 – non può ragionevolmente dedursi che il “confezionamento” equivalga a
“raccolta”, quindi il confezionamento rientra nelle competenze di Pt_1
- Attività 5 – sarebbe attribuibile alla VA il solo trasporto, poiché carico e smaltimento non rientrano nelle categorie 4 e 5;
- Attività 6 e 7 – di sicura competenza di Pt_1
Senonché, la Corte osserva che tale attribuzione a -pressocché totalitaria- delle lavorazioni di Pt_1 cui all'appalto, è mero frutto di una interpretazione formulata in chiave difensiva, non potendosi ricavare in modo chiaro ed inequivoco dalla documentazione dell'appalto (peraltro mai versata in atti da per quanto poi acquisita dal CTU con l'accordo di tutti i consulenti di parte), né è stato Pt_1 prodotto un documento interno all'AT, volto a puntualizzare i criteri di ripartizione degli utili tra le due imprese associate.
La suddetta interpretazione è del resto assolutamente opinabile, laddove ritiene, per escludere che le lavorazioni rientrino nelle categorie 4 e 5 di VA Puglia, che “asportazione e movimentazione” non possa assimilarsi a “raccolta e trasporto” (punto 3), o che nella “raccolta” non possano comprendersi “scavo, movimentazione, carico su mezzi idonei” (punto 5), senza contare che anche le lavorazioni di cui al punto 6 “carico su mezzi idonei, trasporto” paiono riconducibili alle categorie 4 e 5 e che “carico e trasporto” e “raccolta, carico su mezzi idonei” compaiono anche al punto
2 e al punto 4 degli “interventi”, o prestazioni principali, di cui all'art.1 del capitolato speciale d'appalto, sicché tali prestazioni appaiono frutto di un saldo intreccio tra competenze dell'una e dell'altra impresa associata nell'AT e non, come il cerca di sostenere, di certo appannaggio Parte_1
della sola Pt_1
Pertanto, difettano gli elementi per ritenere che la sentenza, sul punto, sia errata e meritevole di riforma.
III.2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
La nullità derivante dal mancato invio della bozza alle parti, nel regime successivo alla modifica dell'art. 195 c.p.c. operato dalla legge n. 69 del 2009, è relativa e suscettibile di sanatoria, non solo in ragione della sua mancata eccezione alla prima udienza utile, bensì anche di sanatoria per rinnovazione,
pagina 12 di 18 potendo il contraddittorio sui risultati dell'indagine essere recuperato dal giudice e ripristinato successivamente al deposito della relazione, in modo da potere comunque, all'esito, esercitare con piena cognizione di causa i poteri attribuiti ai sensi dell'art. 196 c.p.c., cioè a dire valutare la necessità o l'opportunità di assumere chiarimenti dal c.t.u., disporre accertamenti suppletivi o addirittura la rinnovazione delle indagini o la sostituzione del consulente (Cass. Civ. n. 21984/2018; enfasi aggiunta). Deve dunque ritenersi che, secondo l'insegnamento della Cassazione, la valutazione da parte del giudice dell'effettiva necessità di rinnovare le indagini a seguito della violazione formale, una volta che sul punto il contraddittorio sia stato recuperato dal giudice medesimo con la rimessione in termini delle parti per formulare le loro osservazioni al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'articolo 196 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n.16196/23), sia idonea a sanare la nullità tempestivamente eccepita. Nel caso di specie, l'avv. Marzano per parte attrice, alla prima udienza istruttoria successiva al deposito della CTU, ha sollevato l'eccezione di nullità domandando la rinnovazione delle operazioni peritali, ed il Tribunale, dopo aver anche aggiornato appositamente l'udienza, ascoltate le parti, si è pronunciato con ordinanza riservata escludendo la necessità di quella rinnovazione. Peraltro,
l'appellante omette di considerare che, dopo il deposito dell'elaborato e della replica alle osservazioni dei cc.tt.pp., il CTU ha ancora effettuato, autorizzato dal giudice, il tentativo di conciliazione, con ciò tornando ad instaurare il contraddittorio sull'esito finale delle operazioni peritali. Non vi è peraltro dubbio sul fatto che le parti, tramite i rispettivi consulenti, avessero potuto regolarmente partecipare a tutta la fase della raccolta materiale dei dati (il Tribunale ha riportato in sentenza la data delle numerose riunioni indette dal CTU, i cui verbali sono in atti).
Pertanto, anche sotto questo profilo si ritiene che le censure della parte appellante non colgano nel segno.
III.3. Il terzo ed il quarto motivo di appello meritano vaglio congiunto, e sono parimenti destituiti di fondamento.
Il Tribunale, richiamando brani dell'elaborato, ha recepito le conclusioni del proprio ausiliario, il quale, nella nota depositata il 26.06.2020, aveva già assunto una analitica posizione sulle critiche del TP di parte attrice, che in questa sede la ha tal quali ritrascritte.
In merito alla rilevanza della proposta di accordo bonario, il CTU l'aveva svalutata osservando che questa non era scaturita da un esame, tecnico o giuridico, delle riserve [“si evidenzia inoltre come la stessa proposta motivata di accordo bonario esplicitamente affermi come essa sia stata redatta senza pagina 13 di 18 entrare nel merito delle riserve lamentate ( pagine 34 e 35 “omissis—il collegio di amichevoli compositori non può entrare nel merito tecnico e giuridico delle vicende originative delle pretese dell'AT “)]. Non vi è del resto alcun dubbio, alla luce del chiaro testo dell'art. 240 CP_12
del D.Lgs. n. 163/2006, che la proposta non vincoli la Pubblica Amministrazione laddove alla firma dell'accordo bonario non si addivenga: il comma 20 della norma prevede infatti che “le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario”.
Quanto alla portata dell'onere di motivazione, la Corte rileva che, per consolidato orientamento di legittimità, se il giudice ritiene di condividere le conclusioni del CTU, giudicandole valide, non è tenuto a motivare in modo specifico la propria adesione, in quanto in tal caso l'obbligo di motivazione è assolto con il semplice rinvio alla consulenza;
ciò anche quando le parti, o i loro consulenti, abbiano svolto rilievi critici all'elaborato, se a questi il CTU abbia avuto modo di replicare, giacché in tal caso il giudice opera un'adesione al risultato finale dell'accertamento tecnico, che ha tenuto conto dei rilievi, per aderirvi o per disattenderli.
Stante che in atti la parte attrice non ha poi sviluppato critiche, sotto il profilo tecnico, diverse da quelle del proprio TP, né ha elaborato una critica alla replica depositata il 26.06.2020, la reiezione della domanda fondata sulle riserve 2B e 2C è da confermare.
Quanto alle opere extra contratto: l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto non provato l'estremo della “indispensabilità delle opere”, pur avendo dato corso alla CTU che quella prova avrebbe dovuto presupporre. Non avendo peraltro il Tribunale ammesso, sul punto, l'offerta di prova dichiarativa di insistita di conseguenza in questa sede. Pt_1
Ebbene, la Corte rileva l'inammissibilità della prova per testi dedotta da con la memoria n. 2 ex Pt_1
art. 183, 6° comma, c.p.c., in quanto i capitoli hanno natura valutativa1. In ogni caso, quand'anche l'offerta di prova dichiarativa fosse stata ammissibile, la stessa sarebbe stata comunque inidonea a sostenere la pretesa creditoria del . Difatti, il Tribunale non ha affermato che Parte_1
l'indispensabilità delle opere extra capitolato non previamente autorizzate sia unico criterio per valutarne la remunerabilità in favore dell'appaltatore, ma anzi ha citato e fatto proprio l'orientamento giurisprudenziale per cui “in tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali effettuati 1 Si veda il capitolo s) Vero è che l'opera di cui al capo j) è stata eseguita dall'AT in quanto assolutamente indispensabile per la corretta esecuzione dell'appalto e quindi per il conseguimento della certificazione finale da parte degli Enti di controllo, per il rispetto dei parametri dell'analisi di rischio approvata dagli Enti e per la predisposizione del sito alla visita da parte del Commissario Europeo in data 28.03.2011. pagina 14 di 18 dall'appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342, comma 2,della l. n. 2248 all. F del 1865) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate” (Cass.Sez.1,
31.12.2020, n.29988; conforme Cass.Sez.1, 12.09.2003, n.13432; enfasi nostra). Ha quindi rilevato che non aveva provato (non solo l'indispensabilità riconosciuta in sede di collaudo, ma) che le Pt_1 opere extra rientrassero nei limiti delle spese approvate. Su questo punto, invero, da parte dell'attrice non vi sono state né allegazione, né offerta di prova.
Non può dunque riconoscersi al nemmeno l'importo delle opere extra, richiamandosi Parte_1
peraltro le considerazioni già esposte in relazione al primo motivo di appello.
III.4. Il quinto motivo, in punto spese, è insuscettibile di accoglimento perché il , Parte_1
costituendosi in prosecuzione, ha esteso la propria domanda -rivelatasi infondata- ai terzi chiamati.
Correttamente il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza anche alle spese di CTU, atteso che questa ha, sì, accertato l'esecuzione di opere extra capitolato, ma la relativa pretesa economica del
è stata respinta, sulla base delle considerazioni già viste. Parte_1
IV. L'appello incidentale di Controparte_1
IV.1. Il primo motivo è inammissibile, non avendo la chiarito il proprio interesse ad ottenere CP_1 un'espressa declaratoria di difetto di legittimazione attiva di “e/o inammissibilità dell'azione.” Pt_1
Come affermato dalla Suprema Corte – S.U., sentenza n. 12637/2008- “L'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica”.
Una volta respinta la domanda del anche per questa ragione (invero capace di essere Parte_1
ritenuta assorbente, ma comunque dal Tribunale esaminata al pari delle altre), non si comprende di pagina 15 di 18 quale risultato utile e giuridicamente apprezzabile potrebbe giovarsi in ragione di Controparte_1 quell'espressa declaratoria.
IV.2. Il secondo motivo dell'appello incidentale è infondato.
La Corte ritiene di puntualizzare, in sintesi, le seguenti circostanze, emerse nel corso del giudizio:
-la Presidenza del Consiglio ha avuto l'unico ruolo di nominare il Commissario delegato alle operazioni di smaltimento dei rifiuti dalle discariche (A e B) ex SISAS;
-tra il e era già in vigore l'“Accordo di programma Controparte_4 Controparte_1
Quadro in materia di Ambiente ed energia, Stralcio Bonifiche e riqualificazione siti inquinati CP_1
”, in virtù del quale la Regione era divenuta ente competente all'attuazione degli interventi CP_1 sull'area (ex SISAS nel territorio dei Comuni di Pioltello e Rodano), sebbene rientrante nella perimetrazione del sito di interesse nazionale ( CP_8
-cessate le funzioni del Commissario, questi ha trasmesso alla tutta la documentazione CP_1
tecnico-amministrativa dell'appalto allo scopo di consentire a quest'ultima di subentrare e concludere l'iter amministrativo con l'AT, come affermato dalla stessa nella propria, eloquente, nota del CP_1
20.01.2017 diretta al Ministero, che si riporta in stralcio:
-con la nota in data 31.05.2012 la Presidenza del Consiglio ha disposto che il residuo delle somme del finanziamento, già stanziate dal a favore della rimanessero Controparte_4 CP_1 disponibili in capo alla stessa “Per i successivi adempimenti di competenza della medesima”;
-proprio in quanto subentrata al Commissario, che era stato stazione appaltante, la ha CP_1 nominato il proprio membro nella commissione per l'accordo bonario. pagina 16 di 18 Sussiste, dunque, la legittimazione passiva della rispetto alle pretese economiche avanzate da CP_1 in bonis, quale mandataria dell'AT. Pt_1
IV.3. Anche il terzo motivo dell'appello incidentale è immeritevole di accoglimento in ragione dell'infondatezza del secondo motivo, che rende evidente come la chiamata dei terzi sia stata, da parte della del tutto infondata. CP_1
Devono pertanto essere rigettati tanto l'appello principale, quanto l'appello incidentale, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
V. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese del grado trovano compensazione tra il e in ragione della Parte_1 Controparte_1
soccombenza reciproca, mentre sono da porre a carico solidale dei medesimi, secondo il principio della soccombenza, le spese dei terzi chiamati, liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia indicato all'atto dell'iscrizione a ruolo, applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
Va dichiarata la sussistenza, in capo all'appellante principale ed all'appellante incidentale, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sugli appelli principale e incidentale rispettivamente proposti da e Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 865/2023, pubblicata il 02.02.2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge sia l'appello principale che l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2. Compensa le spese del grado tra il e Parte_1 [...]
CP_1
3. Condanna e in via fra Parte_1 Controparte_1
loro solidale, alla rifusione delle spese del grado in favore della Controparte_3
pagina 17 di 18 Ministri e del , liquidate in complessivi € Controparte_4
-40.668,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
4. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte dell'appellante principale e della appellante incidentale, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Rossella Milone
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rossella Milone Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 520/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA SETTALA, 3 MILANO presso lo studio dell'avv. MARZANO
MARIAGIUSEPPINA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA CITTA' DI Controparte_1 P.IVA_2
LOMBARDIA, 1 20124 MILANO presso lo studio dell'avv. PUJATTI PIERA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FARITE ANTONELLA ( ) C.F._1
PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA, 1 20124 MILANO;
Controparte_2
( ) PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA, 1 20124 MILANO;
C.F._2
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 18 (C.F. , elettivamente domiciliata Controparte_3 P.IVA_3
in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso AVVOCATURA DELLO STATO MILANO che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_4
elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso AVVOCATURA DELLO
STATO MILANO che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLAT
avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano accogliere il presente appello e per l'effetto, riformando la sentenza impugnata:
In via istruttoria: qualora la Corte di Appello di Milano ritenesse che non sia stata raggiunta la prova di tutte le domande formulate dal nel presente Parte_1
giudizio, Voglia:
- dichiarare la nullità della CTU, per tutti i motivi di cui al n. 2) dei motivi di appello, disponendo nuova CTU e ciò anche ai fini dell'accoglimento del motivo n. 3) del presente atto di appello;
- ammettere i mezzi di prova articolati dal in memoria Parte_1
ex art. 183 c.p.c., 6° comma, 2° termine, depositata in data 24/01/2019 – pagine da 10 a 13.
In via preliminare e pregiudiziale: in accoglimento del primo motivo di appello, piaccia alla Corte di
Appello di Milano dichiarare l'esclusiva legittimazione attiva e quindi l'esclusiva titolarità del diritto e delle ragioni azionate dal nel presente giudizio. Parte_1
CONCLUSIONI NEL MERITO:
Voglia la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda del attore, dichiarando la e/o la Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 ed il
[...] Controparte_5
oggi , in
[...] Controparte_4
solido tra gli stessi e/o ciascuno in proporzione alla rispettiva responsabilità, con riferimento alle somme dovute alla fallita società, tenuti e per l'effetto condannare gli stessi al pagamento, in favore del attore, dell'importo di € 7.257.237,94 oltre IVA ed oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal Parte_1 pagina 2 di 18 20/03/2013 fino al soddisfo o di quella somma maggiore o minore che la Corte di Appello riterrà equa e giusta, anche in considerazione di quanto il CTU nominato in primo grado e che ha reso consulenza tecnica d'ufficio già in atti, ha proposto alle parti come possibile definizione del quantum e ciò in accoglimento dei motivi di cui ai n. 3) e 4).
In via subordinata e nel merito: Voglia la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda del attore, dichiarando la Parte_1 [...]
e/o la ed il CP_1 Controparte_3 [...]
, oggi Controparte_5 [...]
, in solido tra gli stessi e/o ciascuno in Controparte_4
proporzione alla rispettiva responsabilità, con riferimento alle somme dovute alla fallita società, tenuti e per l'effetto condannare gli stessi al pagamento, in favore del attore, dell'importo di € Parte_1
7.257.237,94 oltre IVA ed oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal 20/03/2013 fino al soddisfo o di quella somma maggiore o minore che la Corte di Appello riterrà equa e giusta, anche in considerazione di quanto il CTU nominato in primo grado e che ha reso consulenza tecnica d'ufficio già in atti, ha proposto alle parti come possibile definizione del quantum, quale arricchimento ingiusto senza causa da parte degli Enti convenuti ai danni del e ciò in accoglimento del 4° motivo di Parte_1
appello.
Con vittoria di spese e compensi di giustizia del doppio grado di giudizio e spese di CTU a carico della/e parte/i soccombente/i, anche nell'ipotesi di parziale accoglimento della domanda formulata dalla e ciò in accoglimento del 5° motivo del Parte_1
presente appello.
Per Controparte_1
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda o conclusione
In via preliminare e nel merito
- riformare parzialmente, in accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza del Tribunale di Milano
n. 865 del 2 febbraio 2023 dichiarando:
a) il difetto di legittimazione attiva ovvero di legittimazione ad agire di Parte_1
b) il difetto di legittimazione passiva di sussistendo per i fatti di causa la Controparte_1 legittimazione passiva in capo alla ed al Controparte_3 [...]
(ora ); Controparte_5 Controparte_4
pagina 3 di 18 c) che non è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore dei terzi chiamati nel Controparte_1 giudizio di primo grado, e Controparte_3 Controparte_5
(ora ) per le ragioni ut supra
[...] Controparte_4
specificate;
In ogni caso, nel merito
- confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 865 del 2 febbraio 2023 nella parte in cui ha respinto le domande di primo grado, rigettando integralmente l'appello proposto da Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto, dichiarando inammissibili le domande nuove;
[...]
In estremo subordine
- nella denegata ipotesi in cui codesta ecc.ma Corte ritenesse di respingere le conclusioni sopra formulate, in tutto o in parte, accertare la debenza della diversa somma eventualmente provata in corso di causa, dichiarando in ogni caso non dovuti interessi di mora;
- nel caso di soccombenza anche solo parziale dell'Amministrazione regionale, condannare il
[...]
(poi della , poi Controparte_5 Controparte_6 [...]
) e/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ragione dei Controparte_4
rispettivi rapporti assunti e gestiti e della rispettiva responsabilità finanziaria, a rimborsare a qualsiasi titolo quanto eventualmente sia condannata a pagare, garantendo, sollevando e Controparte_1
tenendo indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dalla Controparte_1
soccombenza, anche parziale;
In via istruttoria: respingere integralmente le istanze istruttorie avversarie;
In via istruttoria, in subordine: in caso di ammissione delle prove testimoniali avversarie si chiede di essere ammessi a prova contraria.
Con vittoria di spese e onorari, oltre che oneri riflessi.
Per e Controparte_3 Controparte_4
[...]
“Voglia l'ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, a conferma della sentenza del Tribunale di
Milano, Tribunale delle imprese, sezione 14° civile, Impresa A, 2 febbraio 2023 n. 865,
1. dichiarare inammissibili le domande del appellante di condanna della Parte_1 [...]
e del , in solido Controparte_3 Controparte_5
con la e ciascuno in proporzione alla rispettiva responsabilità, al pagamento delle Controparte_1
pagina 4 di 18 somme ritenute dovute alla società fallita, accertando il passaggio in giudicato della parte della sentenza impugnata che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
[...]
e del;
Controparte_3 Controparte_5
2. dichiarare inammissibili e infondati tutti i motivi d'appello proposti dal appellante e Parte_1
comunque rigettare tutte le domande proposte nei confronti delle Amministrazioni statali appellate in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto.
Con la rifusione delle spese processuali”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e svolgimento del giudizio di primo grado:
I.1. Con atto di citazione notificato l'11 settembre 2017, “ e in Parte_1 concordato preventivo”, già “ , ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Controparte_7
Milano la Regione Lombardia, domandandone la condanna al pagamento della somma di euro
7.257.237,34, oltre IVA e oltre interessi, in relazione all'esecuzione di un contratto di appalto che la stessa aggiudicataria in AT con la società VA Puglia, aveva stipulato Parte_1 con il Commissario delegato dalla per l'attuazione in via di urgenza delle Controparte_3
operazioni di bonifica del sito es SISAS, nel territorio dei comuni di Pioltello e Rodano, già costituito
Co
(Sito ). Controparte_9
In particolare:
-il contratto era stato stipulato con il Commissario delegato, che però, cessata la situazione di urgenza, aveva trasferito la competenza alla divenuta stazione appaltante;
CP_1
-nel corso dell'esecuzione dell'appalto l'AT aveva iscritto otto riserve e avanzato due richieste di compensi extra contratto;
-all'esito della consegna dei lavori, nel 2011, era stata promossa la procedura di accordo bonario (art. 240 del Codice degli Appalti, obbligatoria quando le riserve superano per importo il 10% di quello contrattuale);
pagina 5 di 18 -la commissione per l'accordo bonario si era pronunciata per l'accoglimento di due delle riserve nonché per la fondatezza della pretesa di una ulteriore somma a titolo di quota extracontrattuale, per complessivi euro 7.257.237,34.
-la Regione, per la quale la proposta della Commissione non era per legge vincolante, non aveva recepito la stessa.
I.2. ha resistito in giudizio, chiamando in manleva la Controparte_1 Controparte_3
ed il (ora
[...] Controparte_5 [...]
). Controparte_4
La ha preliminarmente eccepito (oltre alla nullità dell'atto di citazione, poi sanata ex art. 164 CP_1
c.p.c.) il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che da un lato il contratto era stato stipulato dal Commissario, delegato dalla Presidenza del Consiglio, e dall'altro la gestione delle attività di Co bonifica dei era di competenza del , così come di quest'ultimo era la Controparte_4 responsabilità finanziaria. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza di tutte le pretese di Pt_1
La Presidenza del Consiglio ed il si sono costituiti, eccependo a propria volta Controparte_4
il difetto di legittimazione passiva per essere rimasti del tutto estranei alle vicende dell'appalto, nonché la nullità per genericità della domanda di manleva della rappresentando che non “è stato CP_1 chiarito cosa la abbia a intendere per “responsabilità finanziaria” del , dovendo CP_1 CP_4 peraltro sin d'ora eccepirsi che, se con tale termine si facesse riferimento ai rapporti finanziari nascenti dagli accordi di programma, la controversia esulerebbe dalla giurisdizione del giudice ordinario per essere devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, in quanto da ricondurre tra “le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione … degli accordi fra pubbliche amministrazioni”.”. In ogni caso, nella fattispecie, con nota del n. 14536 del 18 maggio 2012 era stato specificato che le risorse finanziarie che il CP_4
Commissario delegato, cessata la funzione, doveva trasferire alla Regione, erano “da destinare alla prosecuzione degli interventi ancora necessari sul Sito in questione” e che le risorse trasferite dal
Commissario delegato dovevano essere “gestite dalla per le medesime finalità CP_1 originariamente previste”, per cui doveva ritenersi inteso il trasferimento alla della CP_1
competenza, oltre che delle risorse finanziarie, per porre fine a tutti rapporti ancora pendenti all'esito della gestione commissariale.
I.3. Il Tribunale di Milano-Sezione Specializzata Impresa ha espletato CTU (della quale ha Pt_1
eccepito la nullità per violazione del contraddittorio) e all'esito, proseguito nelle more il giudizio dal pagina 6 di 18 , ne ha respinto tutte le domande, condannando lo stesso a rifondere le spese di Parte_2
lite alla ma anche condannando in solido e a rifondere le spese di lite ai CP_1 Parte_1 CP_1
terzi chiamati.
Il Tribunale, in sintesi, ha ritenuto che:
-la consulenza non fosse affetta da alcuna nullità, poiché svoltasi nel pieno contraddittorio fra le parti, con plurimi incontri del CTU con i CCTTPP, che avevano anche espresso posizioni comuni;
-il CTU, con considerazioni condivisibili, aveva ritenuto le due riserve di tempestive ma Pt_1
infondate;
-il CTU aveva invece confermato l'esistenza di opere extra contratto per circa 3 milioni di euro, ma
“in tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali effettuati dall'appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342, comma 2,della l. n. 2248 all. F del 1865) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate” (Cass.Sez.1, 31.12.2020, n.29988; conforme
Cass.Sez.1, 12.09.2003, n.13432). Nessuna delle condizioni era stata comprovata da;
Pt_1
-peraltro, prima, e in riassunzione il poi, non avevano chiarito quale parte Pt_1 Parte_1 dell'importo richiesto con la domanda introduttiva fosse di competenza della società, atteso che a seguito del fallimento di VA Puglia, dichiarato già nel 2015, l'AT si era sciolta, non avendo più titolo per pretendere il pagamento, per l'intero, in qualità di mandataria, di Pt_1 qualsivoglia somma all'AT fosse dovuta,.
II. L'appello.
II.1. Ha proposto appello il , censurando la sentenza di primo grado nelle seguenti Parte_1
parti:
1) Ove il Tribunale afferma: “Nel caso in esame il non ha precisato in domanda Parte_1 quale sia la quota spettante all'impresa fallita, dovendosi ritenere essere venuta meno ogni legittimazione ad agire per la quota di spettanza dell'altra impresa partecipante all'AT”.
Il Tribunale, che, segnala l'appellante, non ha poi dichiarato il difetto di legittimazione attiva del
, non avrebbe letto con attenzione gli atti del giudizio, atteso che, nella replica alle comparse Parte_1
pagina 7 di 18 conclusionali avversarie, il aveva precisato analiticamente le categorie di lavorazioni che Parte_1 erano state di competenza della sola , nell'ambito dell'AT verticale, così da dimostrare, in tesi, Pt_1
che tutti gli importi riconosciuti dalla commissione di accordo bonario le erano direttamente spettanti.
2) Ove il Tribunale afferma: “Le doglianze del in ordine a profili di nullità Parte_1 della CTU svolta in causa appaiono infondate”.
Con questo motivo, l'appellante ribadisce che il CTU non avrebbe rispettato l'iter previsto dal Giudice, depositando la relazione prima di ricevere le critiche alla bozza, in ciò dovendosi ravvisare lesione del contraddittorio.
3) Ove il Tribunale afferma: “Le conclusioni della consulenza tecnica in ordine alle riserve 2B
e 2C oggetto di causa sono condivise dal collegio”.
Il motivo si sostanzia in una critica alla sentenza impugnata per aver condiviso le conclusioni del CTU senza miglior motivazione, e nella pedissequa ritrascrizione delle osservazioni critiche del TP (nelle quali è sostenuto che l'aver la partecipato alla commissione di accordo bonario con un proprio CP_1 funzionario, che aveva, con gli altri membri, proposto il pagamento all'AT di euro 7.257.237,34, abbia costituito riconoscimento irretrattabile della debenza della somma).
4) Ove il Tribunale afferma: “Nulla può ritenersi dovuto pertanto a parte attrice in ordine alle opere extracontratto, mancando la prova in ordine al riconoscimento delle stesse quali indispensabili in sede di collaudo, all'esistenza di provvedimento della stazione appaltante che ne riconosca l'indispensabilità, al non superamento dei limiti delle spese approvate”.
Il motivo rimarca il fatto che “quanto contenuto in motivazione afferirebbe i presupposti per ammettere la CTU, che quindi non avrebbe dovuto essere ammessa qualora il Tribunale avesse ritenuto che la non avesse dato prova della indispensabilità di dette opere in sede di collaudo e Parte_1 dell'esistenza di provvedimento della stazione appaltante che ne avesse riconosciuto l'indispensabilità
e il non superamento dei limiti delle spese approvate.”. Per il caso in cui si ritenesse che l'ammissione della CTU sul punto non abbia significato che la prova dei presupposti per il riconoscimento delle somme fosse stata fornita, l'appellante insiste nella offerta di prova dichiarativa non ammessa.
pagina 8 di 18 5) Ove il Tribunale, al punto 3 del dispositivo, condanna parte attrice, in solido con CP_1
al pagamento delle spese di giustizia, CTU e TP nei confronti della
[...]
e Controparte_3 Controparte_5
nonché condanna alle spese di CTU e TP che nella sostanza
[...]
vengono poste tutte a carico del . Parte_1
La appellante censura la statuizione sulle spese, ritenendo che le stesse avrebbero dovuto essere poste a carico della sola così anche le spese di CTU, perché questi aveva riconosciuto la debenza di CP_1
importi extra contratto.
II.2. La ha resistito, proponendo appello incidentale sulla scorta di tre motivi: Controparte_1
A- PRIMO MOTIVO DI RICORSO INCIDENTALE
Mancata declaratoria nella parte dispositiva in conseguenza dell'accertamento dichiarato in parte motivazionale, in punto di legittimazione ad agire di parte attrice.
Con questo motivo la si duole del fatto che il Tribunale non abbia emesso una espressa CP_1
declaratoria del difetto di legittimazione attiva del , per non aver chiarito per quale parte Parte_1
della pretesa esso agisse in giudizio, dato lo scioglimento pregresso dell'AT.
B. SECONDO MOTIVO DI RICORSO INCIDENTALE
Difetto di istruttoria ed errore in fatto e in diritto in punto di accertamento del difetto di legittimazione passiva dell' – Erronea interpretazione degli atti di Controparte_10 giudizio, con particolare riferimento all'ODPCM n. 3874/2010.
Con questo motivo, la lamenta che il Tribunale abbia operato un esame superficiale dei CP_1 rapporti con il , così giungendo alla conclusione errata della legittimazione Controparte_4 passiva dell' . Controparte_11
C. TERZO MOTIVO DI RICORSO INCIDENTALE
Ingiusta condanna alle spese – violazione art, 91 c.p.c.
Questo motivo lamenta l'erroneità della statuizione di condanna alle spese dei terzi chiamati, in solido con il , ritenendo la appellante incidentale che tali spese dovessero essere poste Parte_1
esclusivamente a carico di quest'ultimo, per aver in origine provocato la chiamata di terzo con Pt_1
le proprie infondate domande.
pagina 9 di 18 II.3. Si sono costituiti altresì, con unico atto, la ed il Controparte_3 [...]
, domandando la conferma della sentenza impugnata. Controparte_4
II.4. All'udienza del 27.11.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali. La causa è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 20.02.2025.
III. Le osservazioni della Corte
III.1. Il primo motivo dell'appello principale è infondato.
Il giudizio di primo grado, instaurato da e concordato preventivo Parte_1 per il pagamento delle somme individuate, nell'accordo bonario, come dovute “AAT , a Pt_1
seguito del fallimento della stessa è stato proseguito dalla curatela, costituitasi in data Pt_1
06.07.2021, la quale ha domandato la condanna di e/o della Controparte_1 Controparte_3
e del a pagare le suddette somme in favore del .
[...] Controparte_4 Parte_1
Il Tribunale ha richiamato in sentenza il pacifico orientamento giurisprudenziale per cui “in tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, ai sensi degli artt.
23 e 25 del d.lgs. n. 406 del 1991, la dichiarazione di fallimento di una delle società mandanti, pur non comportando lo scioglimento del contratto d'appalto, alla cui esecuzione, a norma del comma 2 del citato art. 25, resta obbligata l'impresa capogruppo, determina, ex art. 78 l.fall. (nel testo anteriore al
d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis"), lo scioglimento del rapporto di mandato conferito
a quest'ultima, sicché la mandataria capogruppo non ha più la legittimazione ad agire, in nome e per conto della mandante fallita, per far valere i crediti dalla stessa vantati nei confronti dell'ente committente” (Cass.Sez.1, 13.10.2015, n.20558; v. anche Cass.Sez.1, 17.01.2017 ove è stato affermato che “in tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento della società capogruppo, costituita mandataria dell'altra, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.lgs. n. 406 del 1991, determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi dell'art. 78
l.fall., sicché l'impresa mandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall'appalto ad essa imputabile e la curatela è legittimata a riscuotere dall'amministrazione appaltatrice il corrispettivo per l'esecuzione dell'appa lto
pagina 10 di 18 solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza”).
Il Tribunale ha dunque rilevato che il , nel costituirsi in giudizio per proseguirlo, pur non Parte_1 potendosi ritenere legittimato ad agire per la quota spettante all'altra impresa partecipante all'AT, aveva omesso di allegare quale questa fosse, ovvero, specularmente, quale fosse la quota spettante già a e quindi ora al . Pt_1 Parte_1
Solo in comparsa conclusionale quest'ultimo ha argomentato nel senso che tutte le lavorazioni di cui all'importo preteso in giudizio sarebbero state di competenza di in ragione delle categorie Pt_1
(SOA) in base alle quali aveva partecipato all'AT:
CATEGORIE DANECO:
- Categoria 9: bonifica siti;
- Categoria OG12: riguarda l'esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale.
CATEGORIE INNOVAMBIENTE:
- Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
Su questa base, il ha dedotto quanto segue, analizzando uno per uno i punti che, nel Parte_1 capitolato speciale d'appalto, definiscono l'oggetto del contratto:
- Punto 1 – di sicura competenza di Pt_1
- Punto 2 – di sicura competenza di poiché l'ultimo punto afferente la raccolta Pt_1
riguarda le acque di risulta dei piazzali;
- Punto 3 – la definizione “asportazione e movimentazione” non si ritiene possa assimilarsi alla “raccolta e trasporto” così come da categorie 4 e 5;
- Punto 4 – “carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti”, nelle categorie 4 e 5
(VA) sono previsti la raccolta e il trasporto, ma non lo smaltimento, quindi di competenza Pt_1
- Punto 5 – di sicura competenza di Pt_1
- Punto 6 – di competenza accessorio a quanto sopra;
Pt_1
- Punto 7 – di sicura competenza di Pt_1
Con riferimento alla “Lista Categorie”, sempre allegata agli atti di gara nonché Allegati
4-5-6 – parte 1 da pag. 21 a 25 della CTU, si rileva che:
pagina 11 di 18 - Attività 1 – di competenza di Pt_1
- Attività 2 – di competenza di Pt_1
- Attività 3 – di competenza di Pt_1
- Attività 4 – non può ragionevolmente dedursi che il “confezionamento” equivalga a
“raccolta”, quindi il confezionamento rientra nelle competenze di Pt_1
- Attività 5 – sarebbe attribuibile alla VA il solo trasporto, poiché carico e smaltimento non rientrano nelle categorie 4 e 5;
- Attività 6 e 7 – di sicura competenza di Pt_1
Senonché, la Corte osserva che tale attribuzione a -pressocché totalitaria- delle lavorazioni di Pt_1 cui all'appalto, è mero frutto di una interpretazione formulata in chiave difensiva, non potendosi ricavare in modo chiaro ed inequivoco dalla documentazione dell'appalto (peraltro mai versata in atti da per quanto poi acquisita dal CTU con l'accordo di tutti i consulenti di parte), né è stato Pt_1 prodotto un documento interno all'AT, volto a puntualizzare i criteri di ripartizione degli utili tra le due imprese associate.
La suddetta interpretazione è del resto assolutamente opinabile, laddove ritiene, per escludere che le lavorazioni rientrino nelle categorie 4 e 5 di VA Puglia, che “asportazione e movimentazione” non possa assimilarsi a “raccolta e trasporto” (punto 3), o che nella “raccolta” non possano comprendersi “scavo, movimentazione, carico su mezzi idonei” (punto 5), senza contare che anche le lavorazioni di cui al punto 6 “carico su mezzi idonei, trasporto” paiono riconducibili alle categorie 4 e 5 e che “carico e trasporto” e “raccolta, carico su mezzi idonei” compaiono anche al punto
2 e al punto 4 degli “interventi”, o prestazioni principali, di cui all'art.1 del capitolato speciale d'appalto, sicché tali prestazioni appaiono frutto di un saldo intreccio tra competenze dell'una e dell'altra impresa associata nell'AT e non, come il cerca di sostenere, di certo appannaggio Parte_1
della sola Pt_1
Pertanto, difettano gli elementi per ritenere che la sentenza, sul punto, sia errata e meritevole di riforma.
III.2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
La nullità derivante dal mancato invio della bozza alle parti, nel regime successivo alla modifica dell'art. 195 c.p.c. operato dalla legge n. 69 del 2009, è relativa e suscettibile di sanatoria, non solo in ragione della sua mancata eccezione alla prima udienza utile, bensì anche di sanatoria per rinnovazione,
pagina 12 di 18 potendo il contraddittorio sui risultati dell'indagine essere recuperato dal giudice e ripristinato successivamente al deposito della relazione, in modo da potere comunque, all'esito, esercitare con piena cognizione di causa i poteri attribuiti ai sensi dell'art. 196 c.p.c., cioè a dire valutare la necessità o l'opportunità di assumere chiarimenti dal c.t.u., disporre accertamenti suppletivi o addirittura la rinnovazione delle indagini o la sostituzione del consulente (Cass. Civ. n. 21984/2018; enfasi aggiunta). Deve dunque ritenersi che, secondo l'insegnamento della Cassazione, la valutazione da parte del giudice dell'effettiva necessità di rinnovare le indagini a seguito della violazione formale, una volta che sul punto il contraddittorio sia stato recuperato dal giudice medesimo con la rimessione in termini delle parti per formulare le loro osservazioni al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'articolo 196 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n.16196/23), sia idonea a sanare la nullità tempestivamente eccepita. Nel caso di specie, l'avv. Marzano per parte attrice, alla prima udienza istruttoria successiva al deposito della CTU, ha sollevato l'eccezione di nullità domandando la rinnovazione delle operazioni peritali, ed il Tribunale, dopo aver anche aggiornato appositamente l'udienza, ascoltate le parti, si è pronunciato con ordinanza riservata escludendo la necessità di quella rinnovazione. Peraltro,
l'appellante omette di considerare che, dopo il deposito dell'elaborato e della replica alle osservazioni dei cc.tt.pp., il CTU ha ancora effettuato, autorizzato dal giudice, il tentativo di conciliazione, con ciò tornando ad instaurare il contraddittorio sull'esito finale delle operazioni peritali. Non vi è peraltro dubbio sul fatto che le parti, tramite i rispettivi consulenti, avessero potuto regolarmente partecipare a tutta la fase della raccolta materiale dei dati (il Tribunale ha riportato in sentenza la data delle numerose riunioni indette dal CTU, i cui verbali sono in atti).
Pertanto, anche sotto questo profilo si ritiene che le censure della parte appellante non colgano nel segno.
III.3. Il terzo ed il quarto motivo di appello meritano vaglio congiunto, e sono parimenti destituiti di fondamento.
Il Tribunale, richiamando brani dell'elaborato, ha recepito le conclusioni del proprio ausiliario, il quale, nella nota depositata il 26.06.2020, aveva già assunto una analitica posizione sulle critiche del TP di parte attrice, che in questa sede la ha tal quali ritrascritte.
In merito alla rilevanza della proposta di accordo bonario, il CTU l'aveva svalutata osservando che questa non era scaturita da un esame, tecnico o giuridico, delle riserve [“si evidenzia inoltre come la stessa proposta motivata di accordo bonario esplicitamente affermi come essa sia stata redatta senza pagina 13 di 18 entrare nel merito delle riserve lamentate ( pagine 34 e 35 “omissis—il collegio di amichevoli compositori non può entrare nel merito tecnico e giuridico delle vicende originative delle pretese dell'AT “)]. Non vi è del resto alcun dubbio, alla luce del chiaro testo dell'art. 240 CP_12
del D.Lgs. n. 163/2006, che la proposta non vincoli la Pubblica Amministrazione laddove alla firma dell'accordo bonario non si addivenga: il comma 20 della norma prevede infatti che “le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario”.
Quanto alla portata dell'onere di motivazione, la Corte rileva che, per consolidato orientamento di legittimità, se il giudice ritiene di condividere le conclusioni del CTU, giudicandole valide, non è tenuto a motivare in modo specifico la propria adesione, in quanto in tal caso l'obbligo di motivazione è assolto con il semplice rinvio alla consulenza;
ciò anche quando le parti, o i loro consulenti, abbiano svolto rilievi critici all'elaborato, se a questi il CTU abbia avuto modo di replicare, giacché in tal caso il giudice opera un'adesione al risultato finale dell'accertamento tecnico, che ha tenuto conto dei rilievi, per aderirvi o per disattenderli.
Stante che in atti la parte attrice non ha poi sviluppato critiche, sotto il profilo tecnico, diverse da quelle del proprio TP, né ha elaborato una critica alla replica depositata il 26.06.2020, la reiezione della domanda fondata sulle riserve 2B e 2C è da confermare.
Quanto alle opere extra contratto: l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto non provato l'estremo della “indispensabilità delle opere”, pur avendo dato corso alla CTU che quella prova avrebbe dovuto presupporre. Non avendo peraltro il Tribunale ammesso, sul punto, l'offerta di prova dichiarativa di insistita di conseguenza in questa sede. Pt_1
Ebbene, la Corte rileva l'inammissibilità della prova per testi dedotta da con la memoria n. 2 ex Pt_1
art. 183, 6° comma, c.p.c., in quanto i capitoli hanno natura valutativa1. In ogni caso, quand'anche l'offerta di prova dichiarativa fosse stata ammissibile, la stessa sarebbe stata comunque inidonea a sostenere la pretesa creditoria del . Difatti, il Tribunale non ha affermato che Parte_1
l'indispensabilità delle opere extra capitolato non previamente autorizzate sia unico criterio per valutarne la remunerabilità in favore dell'appaltatore, ma anzi ha citato e fatto proprio l'orientamento giurisprudenziale per cui “in tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali effettuati 1 Si veda il capitolo s) Vero è che l'opera di cui al capo j) è stata eseguita dall'AT in quanto assolutamente indispensabile per la corretta esecuzione dell'appalto e quindi per il conseguimento della certificazione finale da parte degli Enti di controllo, per il rispetto dei parametri dell'analisi di rischio approvata dagli Enti e per la predisposizione del sito alla visita da parte del Commissario Europeo in data 28.03.2011. pagina 14 di 18 dall'appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342, comma 2,della l. n. 2248 all. F del 1865) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate” (Cass.Sez.1,
31.12.2020, n.29988; conforme Cass.Sez.1, 12.09.2003, n.13432; enfasi nostra). Ha quindi rilevato che non aveva provato (non solo l'indispensabilità riconosciuta in sede di collaudo, ma) che le Pt_1 opere extra rientrassero nei limiti delle spese approvate. Su questo punto, invero, da parte dell'attrice non vi sono state né allegazione, né offerta di prova.
Non può dunque riconoscersi al nemmeno l'importo delle opere extra, richiamandosi Parte_1
peraltro le considerazioni già esposte in relazione al primo motivo di appello.
III.4. Il quinto motivo, in punto spese, è insuscettibile di accoglimento perché il , Parte_1
costituendosi in prosecuzione, ha esteso la propria domanda -rivelatasi infondata- ai terzi chiamati.
Correttamente il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza anche alle spese di CTU, atteso che questa ha, sì, accertato l'esecuzione di opere extra capitolato, ma la relativa pretesa economica del
è stata respinta, sulla base delle considerazioni già viste. Parte_1
IV. L'appello incidentale di Controparte_1
IV.1. Il primo motivo è inammissibile, non avendo la chiarito il proprio interesse ad ottenere CP_1 un'espressa declaratoria di difetto di legittimazione attiva di “e/o inammissibilità dell'azione.” Pt_1
Come affermato dalla Suprema Corte – S.U., sentenza n. 12637/2008- “L'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica”.
Una volta respinta la domanda del anche per questa ragione (invero capace di essere Parte_1
ritenuta assorbente, ma comunque dal Tribunale esaminata al pari delle altre), non si comprende di pagina 15 di 18 quale risultato utile e giuridicamente apprezzabile potrebbe giovarsi in ragione di Controparte_1 quell'espressa declaratoria.
IV.2. Il secondo motivo dell'appello incidentale è infondato.
La Corte ritiene di puntualizzare, in sintesi, le seguenti circostanze, emerse nel corso del giudizio:
-la Presidenza del Consiglio ha avuto l'unico ruolo di nominare il Commissario delegato alle operazioni di smaltimento dei rifiuti dalle discariche (A e B) ex SISAS;
-tra il e era già in vigore l'“Accordo di programma Controparte_4 Controparte_1
Quadro in materia di Ambiente ed energia, Stralcio Bonifiche e riqualificazione siti inquinati CP_1
”, in virtù del quale la Regione era divenuta ente competente all'attuazione degli interventi CP_1 sull'area (ex SISAS nel territorio dei Comuni di Pioltello e Rodano), sebbene rientrante nella perimetrazione del sito di interesse nazionale ( CP_8
-cessate le funzioni del Commissario, questi ha trasmesso alla tutta la documentazione CP_1
tecnico-amministrativa dell'appalto allo scopo di consentire a quest'ultima di subentrare e concludere l'iter amministrativo con l'AT, come affermato dalla stessa nella propria, eloquente, nota del CP_1
20.01.2017 diretta al Ministero, che si riporta in stralcio:
-con la nota in data 31.05.2012 la Presidenza del Consiglio ha disposto che il residuo delle somme del finanziamento, già stanziate dal a favore della rimanessero Controparte_4 CP_1 disponibili in capo alla stessa “Per i successivi adempimenti di competenza della medesima”;
-proprio in quanto subentrata al Commissario, che era stato stazione appaltante, la ha CP_1 nominato il proprio membro nella commissione per l'accordo bonario. pagina 16 di 18 Sussiste, dunque, la legittimazione passiva della rispetto alle pretese economiche avanzate da CP_1 in bonis, quale mandataria dell'AT. Pt_1
IV.3. Anche il terzo motivo dell'appello incidentale è immeritevole di accoglimento in ragione dell'infondatezza del secondo motivo, che rende evidente come la chiamata dei terzi sia stata, da parte della del tutto infondata. CP_1
Devono pertanto essere rigettati tanto l'appello principale, quanto l'appello incidentale, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
V. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese del grado trovano compensazione tra il e in ragione della Parte_1 Controparte_1
soccombenza reciproca, mentre sono da porre a carico solidale dei medesimi, secondo il principio della soccombenza, le spese dei terzi chiamati, liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia indicato all'atto dell'iscrizione a ruolo, applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
Va dichiarata la sussistenza, in capo all'appellante principale ed all'appellante incidentale, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sugli appelli principale e incidentale rispettivamente proposti da e Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 865/2023, pubblicata il 02.02.2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge sia l'appello principale che l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2. Compensa le spese del grado tra il e Parte_1 [...]
CP_1
3. Condanna e in via fra Parte_1 Controparte_1
loro solidale, alla rifusione delle spese del grado in favore della Controparte_3
pagina 17 di 18 Ministri e del , liquidate in complessivi € Controparte_4
-40.668,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
4. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte dell'appellante principale e della appellante incidentale, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Rossella Milone
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