Articolo 2821 del Codice civile
Articolo 2622Articolo 2776
Versione
19 aprile 1942
Art. 2821.

(Concessione d'ipoteca).

L'ipoteca puo' essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullita'.

Non puo' essere concessa per testamento.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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