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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/02/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott. Federica Girfatti Giudice
Dott. Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto al n. 1311/2024 promossa da nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv. Donnarumma Mariannina e Gallucci Patrizia
- Ricorrente - contro
, nata a [...] il [...], C.F.: rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. Scotti Carlo Emiliano
- Ricorrente -
e
Procura della Repubblica presso il Tribunale di OL, interveniente necessario;
Conclusioni
Le parti concludevano come da note scritte in sostituzione di udienza in merito alla sola questione di stato.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 11.3.2024 parte ricorrente sig. premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in OL il 7.12.2013 con la sig.ra che da Controparte_1
predetta unione nascevano due figlie, il 2.3.2014 e il 21.8.2019, assumeva che Per_1 Per_2
predetta unione era fallita a causa di forti incompatibilità caratteriali e del comportamento disinteressato della resistente. Il ricorrente chiedeva pertanto che venisse pronunciata con sentenza non definitiva, la separazione dalla predetta coniuge, con affido condiviso delle minori ed assegnazione della casa familiare alla resistente, nonché la determinazione del contributo al mantenimento della prole per un ammontare complessivo non superiore ad euro 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
contestualmente, all'espletamento della fase istruttoria, atteso il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle determinazioni accessorie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata del 16.7.2024 si costituiva parte resistente sig.ra la quale non si opponeva alla richiesta della pronuncia della separazione personale Controparte_1
dei coniugi;
contestualmente richiedeva l'affido condiviso delle minori con residenza privilegiata presso la madre e contributo al mantenimento della prole a carico del ricorrente pari ad euro 600 mensili, nonché attesa l'indisponibilità economica della resistente, riconoscere alla stessa un contributo al mantenimento di euro 500,00 mensili a carico del ricorrente.
All'udienza del 16.9.2024 innanzi al Presidente Relatore comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi difensori, che si riportavano ai rispettivi atti. Il Presidente Relatore, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, fissava il termine ex art. 127 ter cpc con scadenza al
14.10.2024 in prosieguo di udienza ex art. 473 bis 22 cpc. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, sciolta la riserva, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati ed emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti, rinviando all'udienza del 9.3.2026 per l'escussione dei testi di parte.
Nelle more il Presidente Relatore, esaminata la istanza di rimessione della causa al Collegio ai fini della pronuncia della sentenza non definitiva sullo status, fissava il termine ex art. 127 ter cpc con scadenza al 3.2.2025 per precisazione conclusioni;
pertanto, pervenute le note, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione sulla sola questione relativa allo status.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, circostanze che hanno reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Pertanto non è dato allo stato pronunciarsi anche sulle determinazioni accessorie, necessitando la procedura di istruttoria.
La causa va quindi rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo istruttorio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, non definitivamente pronunciando, così provvede:
-Pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...] ( atto di matrimonio n. 131 parte II Serie A anno 2013 );
[...]
-Dispone che si prosegua per l'istruttoria come da separata ordinanza.
-Spese processuali con la sentenza definitiva.
-Dispone che la sentenza sia trasmetta in copia autentica a cura della cancelleria all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al RD 1238/1239, come modificato dal DP 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in OL, 10.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vicenza Barbalucca