Articolo 113 bis delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 108Articolo 117
Versione
2 settembre 1985
Art. 113-bis.

((Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai sensi dell'articolo 2674 del codice, indica sulle note i motivi del rifiuto e restituisce uno degli originali alla parte richiedente. La parte puo' avvalersi del procedimento stabilito nell'articolo 745 del codice di procedura civile. Dello stesso procedimento la parte puo' avvalersi per il ritardo nel rilascio di certificati o di copie. Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia e al Ministero delle finanze la decisione adottata))
Entrata in vigore il 2 settembre 1985
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