Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
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Versione
2 settembre 1985
2 settembre 1985
Art. 2839.
(( (Formalita' per l'iscrizione dell'ipoteca).)) ((Per eseguire l'iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale.
La nota deve indicare:
1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa' previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le societa' semplici, anche delle generalita' delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo.
Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si devono osservare le norme dell'articolo 2831. Per le obbligazioni all'ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento;
2) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari;
3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;
4) l'importo della somma per la quale l'iscrizione e' presa;
5) gli interessi e le annualita' che il credito produce;
6) il tempo della esigibilita';
7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall'articolo 2826))
(( (Formalita' per l'iscrizione dell'ipoteca).)) ((Per eseguire l'iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale.
La nota deve indicare:
1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa' previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le societa' semplici, anche delle generalita' delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo.
Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si devono osservare le norme dell'articolo 2831. Per le obbligazioni all'ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento;
2) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari;
3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;
4) l'importo della somma per la quale l'iscrizione e' presa;
5) gli interessi e le annualita' che il credito produce;
6) il tempo della esigibilita';
7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall'articolo 2826))
Commentari • 54
- 1. Risoluzione del 17/12/2025 n. 69 - Agenzia delle Entrate - Divisione ServiziAgenzia delle Entrate · 17 dicembre 2025 · 208.42345
[…] In proposito, si rammenta che, ai sensi dell\'art. 2839 del c.c. (Formalit\à per l\'iscrizione dell\'ipoteca), nella nota di iscrizione in rinnovazione, oltre alla dichiarazione che si intende rinnovare l\'iscrizione originaria, […] oltre agli originari titolari dei beni ipotecati, anche i soggetti subentrati nella titolarit\à degli stessi beni, con le indicazioni di cui all\'art. 2839 c.c. previste per le persone fisiche o per le persone giuridiche (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, […] 3 Ai sensi dell\'art. 2674 c.c., il conservatore non pu\ò ricevere gli atti se la nota non contiene le indicazioni prescritte dai numeri 1), 3), 4) e 7) dell\'art. 2839 del codice civile.
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Giurisprudenza • 290
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 05/02/2015, n. 2075Provvedimento: […] sia tra le parti che rispetto ai terzi, solo per quanto riguarda gli elementi essenziali della garanzia stessa (che sono quelli, e solo quelli, previsti dall'art. 2839 c.c.) e non anche per i suoi elementi accidentali, per cui, nel punto in cui eventualmente essa indichi il termine di efficacia, non ha in ogni caso efficacia costitutiva. […] in quanto rileva che il giudice di merito abbia giustamente ritenuto valida la rettifica dell'errore materiale, eseguita con la nota del 1997, partendo dal presupposto che l'indicazione del termine finale dell'ipoteca non rientri tra gli elementi essenziali che la nota di trascrizione deve contenere (ex artt. 2839 e 2841 c.c.). […]Leggi di più...
- idoneità a connotare il diritto ipotecario·
- rettifica·
- erroneo inserimento di elemento non essenziale·
- nota d'iscrizione·
- esclusione·
- ammissibilità·
- costituzione d'ipoteca·
- termine di efficacia dell'ipoteca·
- iscrizione·
- responsabilità patrimoniale·
- omissioni ed inesattezze·
- ipoteca·
- formalità·
- cause di prelazione