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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/06/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3475 del 2022, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Piscopo Rosanna, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. La Valle Luigi, giusta procura depositata telematicamente
-resistente –
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Cimino Luigi
Cardone Luigi e Messina Giovanni;
-terzo intervenuto-
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 28 dicembre 2022, –operatore di esercizio- ha Parte_1 convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento della natura CP_1 professionale della patologia osteoarticolare di cui è affetto – in particolare, una stenosi del canale vertebrale lombare L4-L5 con discopatia e radicolite lombosacrale – e la conseguente condanna dell'Istituto al pagamento dell'indennizzo in capitale, ovvero alla rendita, prevista dall'art. 13, commi 1 lett.
a) e b), del D.Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda amministrativa presentata in data 22.02.2021.
1 L' si è costituito eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso CP_1 per mancata proposizione dell'opposizione amministrativa ex art. 104 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Nel merito ha contestato la natura professionale della patologia lamentata, negando l'esistenza di un rischio lavorativo specifico per intensità e durata, nonché la continuità delle mansioni di guida da parte del ricorrente.
In data 02.05.2023, il Giudice dichiarava il ricorso improcedibile fissando al ricorrente un termine perentorio di sessanta giorni per agire in via amministrativa.
Il ricorrente, dopo aver proposto il ricorso amministrativo, con esito negativo, procedeva alla riassunzione del giudizio.
Nel corso del giudizio, la causa veniva istruita con audizione dei testi indicati dalla parte ricorrente e veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
In data 29.05.2025 interveniva volontariamente Controparte_2 datore di lavoro, il quale chiedeva preliminarmente dichiararsi la sua posizione di litisconsorte necessario e ne contestava le ragioni esposte da parte ricorrente e insisteva nel rigetto del ricorso introduttivo.
La causa rinviata all'udienza del 03.06.2025 è stata decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Motivi della decisione
Preliminarmente, deve essere respinta la richiesta formulata dal terzo intervenuto in merito alla pretesa configurazione di un litisconsorzio necessario.
Invero, la giurisprudenza tradizionale sostiene che si versa in caso di litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.) solamente quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio deve essere necessariamente decisa in maniera unitaria per non privare la sentenza della sua utilità intrinseca.
In base alle più recenti pronunce giurisdizionali sul tema in esame, ricorre ipotesi di litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tende alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico, oppure all'adempimento di una prestazione inscindibilmente comune a più soggetti e non, viceversa, quando il giudice procede in via meramente incidentale e con effetto limitato alle parti in giudizio ad accertare una situazione giuridica che riguarda anche la parte in esso non presente, dal momento che tale accertamento può ben compiersi e produrre i suoi effetti tra dette parti del processo, senza chiamare in giudizio l'altra, la quale, in quanto pretermessa, non subisce alcun pregiudizio dall'accertamento incidentale, inidoneo a costituire giudicato nei suoi confronti (Cass. sent. n. 14102/2003; Cass. sent. n. 11765/2002).
Piuttosto, l'intervento spiegato dalla parte datoriale deve essere ricondotto nell'alveo dell'intervento adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c; tale norma consente la partecipazione al giudizio di un terzo ad esso estraneo, il quale, senza in alcun modo ampliare il thema decidendum e, dunque, senza proporre domande ulteriori,
2 manifesta l'interesse alla vittoria di una delle parti in causa, alla finalità ultima di non subire gli effetti riflessi di una sentenza sfavorevole.
In tal senso discende la necessaria sussistenza in capo al terzo medesimo di un interesse che giustifichi l'adesione alle ragioni di una delle parti in causa e, specificamente, di un interesse non di mero fatto, bensì giuridicamente qualificato, determinato dalla necessità di impedire la ripercussione, nella propria sfera giuridica, delle eventuali conseguenze dannose derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato
Nel caso di specie è l'unico soggetto obbligato all'eventuale erogazione della CP_1 prestazione richiesta e, pertanto, la domanda è correttamente rivolta esclusivamente nei suoi confronti, mentre parte datoriale è titolare di un mero interesse riflesso, volto ad impedire che gli effetti di un eventuale giudicato sfavorevole si riverberino sulla sua sfera giuridica.
Ne consegue che l'intervento del datore di lavoro deve essere qualificato come ad adiuvandum, avendo manifestato interesse alla vittoria della parte adiuvata in quanto titolare di una situazione dipendente dal rapporto principale già oggetto della lite, suscettibile di subire un pregiudizio in caso di soccombenza della stessa.
Da quanto detto discende la tardività dell'intervento.
Invero, nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'intervento volontario del terzo non può avvenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto (v. art. 419 c.p.c.) e, qualora esso sia tardivo e non finalizzato all'integrazione necessaria del contraddittorio, la tardività non può essere sanata dall'accettazione del contradittorio da parte del soggetto contro il quale il terzo abbia proposto le sue domande e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, attesa la rilevanza pubblica degli interessi in vista del quale, nei giudizi assoggettati a detto rito, è posto il divieto di domande nuove (Cass. sent. n.17932/2019).
Tanto premesso, nel merito il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate dall'odierno ricorrente e la relativa corresponsione, in suo favore, dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del d. lgs.
38/2000.
Il sistema assicurativo contro le malattie professionali trova fondamento nel D.P.R. n. 1124/1965 e ha subìto un'evoluzione rilevante con l'introduzione del D.Lgs. n.
38/2000, che ha disciplinato in maniera più dettagliata il concetto di danno biologico in ambito lavorativo. L'art. 13, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 38/2000 prevede il diritto dell'assicurato a un indennizzo in capitale per menomazioni comprese tra il 6% e il 15% e, alla lett. b), il diritto alla rendita vitalizia per menomazioni superiori al 16%. Tale diritto sorge a condizione che la malattia sia riconducibile causalmente o concausalmente all'attività lavorativa.
3 Nel caso di specie ha dedotto di espletare l'attività lavorativa di autista Pt_1 alle dipendenze della società di trasporti pubblici Controparte_2
A tal proposito, la prova testimoniale ha confermato in modo chiaro e coerente l'effettivo svolgimento, da parte del ricorrente, delle mansioni di autista su linee extraurbane dissestate (Caltabellotta, Burgio, Cattolica), con l'utilizzo costante, dal
2003 al 2019 circa, di mezzi vetusti, privi di ammortizzatori, sottoponendolo a vibrazioni continue e posture incongrue.
Nel corso dell'istruttoria sono state acquisite le dichiarazioni testimoniali di e , entrambi colleghi del ricorrente, con Testimone_1 Testimone_2 pregressa esperienza lavorativa presso la medesima azienda di trasporto.
Il teste ha dichiarato di conoscere il ricorrente in quanto collega, Tes_1 specificando di aver lavorato con lui dapprima presso la ditta e CP_2 successivamente nel gruppo Cuffaro. Ha riferito che il ricorrente ha sempre svolto la mansione di autista e, in particolare, dopo il suo trasferimento avvenuto nel 2003, questi lo avrebbe stabilmente sostituito nelle tratte di Burgio e Caltabellotta.
Secondo il teste, "nei primi anni 2000 i pullman erano molto vecchi, con sedie fisse ed inadatti alle strade disconnesse delle tratte effettuate".
Ha aggiunto che, mentre egli è passato a guidare un mezzo ammortizzato già nel
2003, il ricorrente "è rimasto a guidare pullman vecchi [...] per 8/10 anni, anzi intorno ai 16 anni", specificando che "da sei anni è stato trasferito a CP_3
dove ci sono bus più nuovi". Ha, infine, affermato di essere certo del periodo
[...] in cui il ricorrente ha svolto dette mansioni poiché lo incontrava quotidianamente presso il deposito.
Il teste , anch'egli collega, ha dichiarato di conoscere il ricorrente sin dal Tes_2
2002, riferendo che quest'ultimo già da allora svolgeva le tratte Caltabellotta,
Burgio e Cattolica. Ha evidenziato che tali percorsi sono caratterizzati da “strade con molte buche e disconnessioni” e che il ricorrente utilizzava “mezzi vecchi, con sedili non ammortizzati”.
Ha confermato che "dal 2003 al 2019 circa ha effettuato queste tratte", aggiungendo che solo negli ultimi anni è stato assegnato a un mezzo più recente. Anche Tes_2 ha confermato che, per quanto a sua conoscenza, il ricorrente ha sempre rivestito la qualifica di autista.
Le testimonianze risultano convergenti sia in merito alla mansione continuativa di autista svolta dal ricorrente, sia in ordine all'utilizzo prolungato di veicoli vetusti su tratte con caratteristiche di dissesto stradale. Entrambi i testi hanno manifestato conoscenza diretta e personale delle circostanze riferite, con una ricostruzione dettagliata e coerente dei fatti. In assenza di elementi che ne compromettano l'imparzialità (non risultano contenziosi personali con o col ricorrente), tali deposizioni possono CP_1 considerarsi attendibili sul piano probatorio.
4 Ulteriormente, ai fini della prova del nesso eziologico, il legislatore distingue tra malattie “tabellate”, per cui vige una presunzione legale d'origine professionale (art. 3, comma 3, D.P.R. n. 1124/1965); e malattie “non tabellate”, per le quali resta in capo al lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale.
La presunzione opera per le malattie inserite nella Lista 1 approvata dal Ministero del Lavoro (ex DM 10 giugno 2014), che contiene patologie la cui origine professionale è ritenuta “ad elevata probabilità”. Ebbene, l'ernia discale lombare, da cui è affetto il ricorrente, è stata ricompresa nella Lista 1 – gruppo 2 (patologie da esposizione a vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero - WBV), in particolare per le mansioni autista di autobus e mezzi pesanti.
Tale classificazione consente di ritenere operante la presunzione ex lege, salvo prova contraria da parte dell' , che nel caso di specie non è stata fornita. CP_1
È stata quindi disposta consulenza tecnica medico legale per verificare, alla luce della documentazione clinica prodotta e dell'esame obiettivo del ricorrente, la sussistenza della patologia lamentata, nonché l'eventuale sussistenza di un danno biologico permanente riconducibile alla suddetta attività professionale e la relativa quantificazione secondo i criteri medico-legali normati dal D.Lgs. 38/2000.
Dalla perizia è emerso che il sig. è affetto da plurime patologie Parte_1
a carico dell'apparato muscoloscheletrico, segnatamente lombalgia cronica su base discopatica e gonartrosi bilaterale, da ritenersi compatibili con un'eziopatogenesi multifattoriale nella quale ha avuto rilievo, in termini concausali, anche l'attività lavorativa svolta per oltre trent'anni dal ricorrente quale conducente di mezzi pesanti.
La perizia ha evidenziato come le mansioni di autotrasportatore abbiano esposto il ricorrente, per un periodo ultratrentennale, a posture incongrue prolungate, vibrazioni meccaniche trasmesse al rachide e ripetuti microtraumi da sollecitazioni dinamiche, tutte condizioni notoriamente riconosciute in letteratura medico-legale come fattori di rischio per patologie discopatiche e artrosiche, in particolare in soggetti predisposti.
È stato inoltre osservato che il quadro clinico attuale presenta una cronicizzazione delle suddette condizioni, verosimilmente favorita dal mancato turnover posturale e dalla continua sollecitazione meccanica nel corso degli anni lavorativi.
Il CTU, sulla base della documentazione sanitaria prodotta, dell'esame obiettivo condotto in sede di visita medico-legale e delle risultanze anamnestiche, ha ritenuto che il sig. presenti un'inabilità permanente di natura psico-fisica Pt_1 valutabile nel 25%, con riferimento al danno biologico correlato alle menomazioni funzionali riscontrate a carico della colonna vertebrale e delle articolazioni degli arti inferiori.
5 L'Ausiliario ha, altresì, evidenziato che, pur trattandosi di patologie a genesi multifattoriale, l'attività lavorativa ha verosimilmente agito da fattore concausale efficiente, contribuendo all'evoluzione peggiorativa del quadro clinico.
Quanto alla quantificazione del danno, la percentuale del 25% è stata determinata individuando per analogia la patologia del nella voce 193, che prevede Pt_1 una valutazione del 25% di menomazione. Tale codice si applica a quadri caratterizzati da un deficit funzionale complessivo di lieve entità o da limitazioni agli estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori intermittenti, e con un quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrettuale medio-grave, condizioni riscontrate nel caso in esame sia nel tratto cervicale che in quello lombare.
Sotto il profilo eziologico, il CTU ha, sovrabbondantemente, spiegato che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente si colloca nell'ambito delle patologie professionali riconosciute, in particolare rientranti nella lista 1, gruppo 2, che include malattie causate da agenti fisici quali le vibrazioni meccaniche.
È pacifico che l'esposizione prolungata e ripetuta a vibrazioni, unite alla postura mantenuta durante la guida di mezzi pesanti su strade dissestate, determina microtraumi continui alla colonna vertebrale, i quali, nel tempo, possono evolvere verso condizioni patologiche come quelle riscontrate nel periziando.
Avverso tali conclusioni sono state formulate articolate osservazioni da parte dell' il quale ha contestato, da un lato, la sussistenza del nesso causale tra le CP_4 patologie lamentate e l'attività lavorativa, e, dall'altro, l'entità della percentuale di inabilità riconosciuta, ritenuta sovrastimata. In particolare, l'ente resistente ha eccepito che le patologie rilevate non siano da considerarsi specificamente correlate all'attività di autotrasportatore, trattandosi di condizioni di comune riscontro nella popolazione generale, e ha sottolineato l'assenza di un'espressa diagnosi nosologicamente inquadrabile come “malattia professionale tabellata”.
Il consulente ha, tuttavia, puntualmente replicato alle osservazioni difensive, precisando che la valutazione espressa non si è fondata su una presunzione automatica di professionalità, bensì su un'analisi individualizzata e complessiva del caso concreto, con particolare attenzione al profilo anamnestico, alla documentazione clinica e alle condizioni di lavoro effettivamente svolto dal ricorrente.
Le conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico d'Ufficio, alla cui relazione si rinvia integralmente per i dettagli e le argomentazioni ivi contenute, si fondano su dati oggettivi, riscontri clinici e strumentali puntualmente documentati e su un rigoroso e approfondito esame della complessiva documentazione sanitaria, nonché sull'evidenza clinica direttamente rilevata nel corso della visita peritale.
6 Tali conclusioni risultano sorrette da una motivazione logica e tecnica ampia, chiara e coerente, che consente di valutarle come pienamente attendibili e ragionevoli.
Il Tribunale, pertanto, ne condivide integralmente il contenuto, ritenendo che esse offrano una valutazione esaustiva e rigorosa sia sul profilo diagnostico sia in ordine alla quantificazione del danno biologico permanente.
Le argomentazioni del CTU si sottraggono, pertanto, a qualsivoglia critica o contestazione sollevata dalle parti, trovando piena giustificazione non solo nella documentazione clinica e strumentale esaminata, ma altresì nell'esperienza medico- legale applicata e nella letteratura tecnico-scientifica di riferimento.
Alla luce di quanto esposto, dunque, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri ex DM 55/2014.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono poste a carico di
. CP_1
Nulla sulle spese per il terzo intevenuto.
PQM
Il Tribunale di Agrigento definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata ogni contraria istanza deduzione e difesa.
- accoglie il ricorso e dichiara che il ricorrente ha contratto malattia professionale riconducibile all'attività lavorativa di operatore d'esercizio;
- condanna a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale previsto CP_1 dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 38/2000, calcolato in base ad un danno biologico permanente del 25%, con decorrenza dal 22.02.2021;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
2.697,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- rigetta la richiesta di intervento poiché tardiva, compensando le spese nei confronti del terzo;
- pone le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di . CP_1
Così deciso in Agrigento, 03.06.2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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