Versione
19 aprile 1942
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20 febbraio 1983
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2 settembre 1985
2 settembre 1985
Art. 2674.
(Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio).
((Il conservatore puo' ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile e non puo' riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non e' presentato con le modalita' previste dall'articolo 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli 2659, 2660 e 2839, numeri 1), 3), 4) e 7) ))
In ogni altro caso il conservatore non puo' ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonche' di spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni.
(Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio).
((Il conservatore puo' ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile e non puo' riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non e' presentato con le modalita' previste dall'articolo 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli 2659, 2660 e 2839, numeri 1), 3), 4) e 7) ))
In ogni altro caso il conservatore non puo' ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonche' di spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni.
Commentari • 43
- 1. Accettazione tacita di eredità,https://www.fiscooggi.it/ · 277.4735
[…] Senza tale specifica, il conservatore non dispone di elementi oggettivi su cui fondare la propria valutazione, la quale è circoscritta al controllo estrinseco tra nota di trascrizione e relativo titolo ai sensi dell'articolo 2674 del codice civile; il controllo sostanziale che implica situazioni giuridiche soggettive potrà essere svolto unicamente in sede giurisdizionale. […] la trascrivibilità dell'atto deve essere, su istanza della parte richiedente, accettata con riserva così come disciplinato dall'articolo 2674-bis del codice civile rimettendo in sede giurisdizionale il rigetto della stessa. […] L' articolo 2674-bis cc, secondo cui “al di fuori dei casi di cui al precedente articolo”, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 442
- 1. Trib. Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 2760Provvedimento: […] Ai sensi dell'art. 2674 bis c.p.c., poi, “Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fodati dubbi sulla trascribilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva”. […] I fondati dubbi di cui discorre l'art. 2674 bis c.c. non possono, però riguardare la natura sostanziale dell'atto da trascrivere, ma devono riguardare comunque aspetti formali, sulla falsariga di quelli che l'art. 2674 c.c. impone di controllare.Leggi di più...
- art. 2674 bis c.p.c.·
- art. 2653 c.c.·
- art. 2674 c.c.·
- art. 2652 c.c.·
- petizione ereditaria·
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