Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 15/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 1122/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1122/2024 promossa con ricorso depositato il 01/03/2024 da:
1) _1
Nato a Lentini il 01.05.1979
Cittadino ITALIANO Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] - Lettera: E - Scala: A -
Interno: 2 con l'Avv. Francesca Neri
e
2) CP_1
Nata in Khouribga (MAROCCO) il 09.05.1986
Cittadina ITALIANA : Cod. Fisc. C.F._2
Residente in CASORATE SEMPIONE Via MACALLE' N.
3 - Lettera: E - Scala: A -
Interno: 1 con l'Avv. Francesca Neri
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in CA MP in data 9 ottobre 2010
□ con i seguenti figli minorenni: nato a [...] il [...]; Persona_1
□ separati consensualmente con verbale in data 21.03.2024
omologato con decreto del 16.04.202 depositato il 22.04.2024
□ con i seguenti figli minorenni nato a [...] il [...]; Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 01.03.2024 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in CA
MP il 9 ottobre 2010, in regime di separazione dei beni, risultante dal Registro degli Atti dello Stato Civile al n. 11 PARTE I Anno 2010 ordinando all'Ufficiale dello stato civile di CA MP , a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei rispettivi comuni di residenza.
2) Il figlio viene affidato, secondo le regole dell'affidamento Persona_1
condiviso, ad entrambi i genitori, e collocato anagraficamente presso la madre in
CA MP alla Via Macallè n. 3 lettera e Scala A interno 1;
3) Salvo diversi accordi tra i genitori, che tengano conto del preminente interesse del minore e delle sue esigente in merito, e compatibilmente con gli impegni scolastici dello stesso, si prevede che il padre possa vedere e tenere presso di sé il figlio ogniqualvolta lo vorrà previo accordo con la madre;
4) In ragione degli impegni lavorativi della signora presso un centro estetico che la CP_1
tengono occupata anche nella giornata di sabato, il padre continuerà, come sempre ha fatto ad accompagnare e riprendere il figlio presso l'istituto scolastico sostenendolo nelle relative incombenze pomeridiane;
5) Quanto alle vacanze estive, fatti salvi i periodi di collocamento come indicati al punto 4, il minore trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive nel periodo che le parti dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
Pag. 2 di 5 6) Durante il periodo natalizio ad anni alterni dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del 30 dicembre (anno 2024 con la madre), e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, e nel periodo pasquale, ad anni alterni (anno 2024 con la madre), dalle ore 14 del giovedì santo alle ore 21 della domenica di Pasqua, e dalle ore 21 della domenica di pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo. Le parti avranno cura di alternare il 24, il 25, il 26, il 31 dicembre, il 01 ed il 06 gennaio, al fine di garantire la frequentazione paritetica durante le festività. Per le altre festività annuali vale il principio dell'alternanza;
7) sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti sia con riferimento alle visite ordinarie che a quelle previste durante le festività.
8) le parti manifestano la propria disponibilità a facilitare l'incontro del minore con il genitore non presente il giorno del loro compleanno;
9) Entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento che veda protagonista, indipendentemente dai Per_1
giorni e dai weekend di rispettiva spettanza.
In ogni caso:
✓ quando il figlio si troverà presso l'altro genitore, dovrà comunque essere garantita la massima libertà di comunicazione telefonica con il genitore non presente;
✓ durante i periodi di vacanza che il figlio trascorrerà con ciascun genitore, gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli estremi della località in cui si recheranno;
✓ entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi eventuali cambi di residenza;
✓ nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, il minore starà con l'altro genitore che si sarà dimostrato disponibile, al quale verrà accordata preferenza;
✓ eventuali scelte scolastiche future dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali del minore e della sua volontà in merito;
✓ ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura fisica, igienica, psicologica ed emotiva, nonché all'educazione del minore quando lo stesso si trova presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere il medesimo per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze
Pag. 3 di 5 quotidiane e personali, oltre a favorire la socializzazione del minore e quant'altro.
Ciascuno dei genitori si impegna a seguire una linea educativa concordata con l'altro/a per quel che riguarda le altre scelte importanti del minore;
✓ Il tutto salvo migliore accordo che le parti, di volta in volta, potranno assumere nell'interesse del minore;
✓ nella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo collegato al minore (malattia, impegni scolastici o ludici), le parti si trovassero nella condizione di non rispettare la turnazione pattuita, lo stesso recupererà le visite con il genitore con il quale non
è potuto stare, nei termini e modi da concordare con l'altro genitore.
10) In considerazione delle esigue entrate della signora i coniugi concordano che il CP_1
signor continuerà ad accollarsi totalmente il mantenimento del minore _1
(abbigliamento, rette scolastiche, mensa, libri, cancelleria scolastica, abbonamenti per mezzi di trasporto, attività sportive) come sempre fatto dal giorno in cui ha lasciato l'immobile coniugale. Compete al signor anche il mantenimento straordinario del Per_1 minore. L'assegno assegno unico verrà incassato integralmente dalla signora CP_1
11) le parti si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche con riferimento al minore;
12) coniugi chiedono concordemente l'emissione della sentenza di divorzio;
13) i coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Pag. 4 di 5 DICHIARA lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 9 ottobre 2010 in CA MP con atto iscritto/trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di CA MP (anno 2010 atto n. 11 parte I, Serie) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ___15.1.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03
s.m.i.
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