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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/01/2024, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 11/01/2024 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.2686 /2018 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. TIMPANARO ANTONIO , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ATZENI OLIVIERO;
- resistente -
OGGETTO: Disconoscimento rapporto agricolo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/08/2018 parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2013 per 101 giornate annue alle dipendenze della ditta “ . . Organizzazione_1 Org_2
Lamentava che, a seguito di una verifica effettuata sul proprio estratto contributivo, aveva appreso che l' aveva proceduto alla cancellazione dello stesso dagli elenchi anagrafici dei CP_1 lavoratori agricoli per l'anno 2013.
Rilevava che l' aveva immotivatamente cancellato le giornate agricole riferibili al CP_1
suddetto anno ed inutile era stato il successivo ricorso amministrativo;
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate cancellate, con condanna dell' ad CP_1
effettuare la suddetta reiscrizione;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
L' si costituiva in giudizio con comparsa del 24.10.2019 eccependo la decadenza CP_1 dall'azione, l'inammissibilità del ricorso, contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi. La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di prova per testi.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
La ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2013, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per 101 giornate nel 2013 alle dipendenze della ditta . Org_1
Va, preliminarmente, verificata la tempestività del ricorso.
L' costituendosi in giudizio ha affermato di aver disconosciuto le giornate lavorative in CP_1
agricoltura della ricorrente per il 2013, come da secondo elenco di variazione pubblicato sul sito dell'Istituto dal 10.03.2017 al 25.03.2017 (come si evince dalla produzione documentale Org_3 dell' resistente). CP_1
Peraltro, tale affermazione non è supportata dalla produzione documentale dell' CP_1 resistente, in quanto l'elenco di variazione prodotto non contiene il nominativo della ricorrente.
Alla luce di ciò, l'eccezione di decadenza formulata dall' resistente deve essere CP_1
rigettata.
Passando al merito della domanda, occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in CP_1
un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto la . Organizzazione_4 al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva attività posta in essere Org_2 dall'azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo del 27.12.2015, prodotto in atti dall' , e a firma dagli ispettori , e . CP_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1
esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" ( Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, non hanno provato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato lle dipendenze della . Parte_1 Organizzazione_4 Va, premesso, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che
l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. n.
21239/2019).
L'unico teste escusso, ha dichiarato di essere l'Amministratore Unico della Tes_1
, dunque la sua deposizione deve ritenersi poco attendibile, Parte_2
rivestendo una qualità da cui potrebbe scaturire un interesse ad un positivo esito della lite.
Scarsa rilevanza probatoria può essere poi attribuita alla documentazione prodotta dalla ricorrente (Unilav, buste paga e CUD), perché trattasi di documentazione di formazione unilaterale
(da parte del presunto datore di lavoro).
A tale documentazione non può, dunque, attribuirsi rilevante importanza probatoria laddove venga rilevato il probabile carattere fittizio del rapporto lavorativo come è avvenuto nel caso di specie.
In tali casi alle dichiarazioni del datore di lavoro deve attribuirsi mero valore indiziario (vedi ex aliis
Cass. 10529/1996, nonché Cassazione 92 90/2000), scarsamente attendibile, per il potenziale coinvolgimento del suddetto datore nell'opera simulatoria inerente il sospetto di fittizietà.
Alla luce delle superiori considerazioni in ricorso deve essere rigettato.
In presenza della dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese di soccombenza.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 CP_1
con ricorso depositato 27/08/2018 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 11/01/2024.
Il Giudice Pietro Paolo Arena