Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
procedimento 5978/2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5978/2016 R.G. – avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1943/2015 emessa dal Tribunale di Avellino in data 9.11.2015 nel procedimento n. 85/2004 R.G. – vertente tra rappresentato e difeso dall'Avvocato Emilio Paolo Sandulli, Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, Via Crispi, n. 94; appellante/appellato incidentale e
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), nella qualità di eredi di (CF C.F._2 SO
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Camillo Cancellario, C.F._3 elettivamente domiciliati in Napoli, Via C. Poerio, n. 44; appellati/appellanti incidentali nonché
domiciliato in Atripalda, Via Roma, n. 41; Controparte_3 appellato contumace nonché
citati collettivamente e impersonalmente Controparte_4 appellati
CONCLUSIONI
Per e : come da note di trattazione scritta e come Controparte_2 Controparte_1
pagina 1 di 33
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
1.1 Con atto di citazione del 30.12.2003, esponeva: a) di essere proprietaria SO di fabbricato sito al confine con altro fabbricato di pertinenza di e Parte_1 _3
; b) per effetto di attività di ricostruzione da parte di questi ultimi, in violazione
[...] della normativa di natura urbanistica ed edilizia, nonché sulle distanze, si era verificata:
b1) una evidente incongruenza dello stato di fatto dichiarato rispetto a quello reale;
b2) una evidente sopravvalutazione del volume esistente, dovuta alla dichiarazione di un volume utile di sottotetto che non esisteva nel fabbricato originario, almeno per la parte posteriore, nonché all'errata valutazione della superficie di piano e della quota di sottotetto utilizzate per il calcolo del volume esistente;
b3) l'incompatibilità urbanistica dell'intervento effettuato dai convenuti, sia secondo le norme del piano urbanistico vigente all'epoca di approvazione del progetto 1999, che del Piano di recupero e del PRG, rispettivamente approvati nel 1982 e nel 1979; b4) la violazione della distanza dai confini di proprietà dell'attore e del convenuto stabilite in m 5 dalle norme tecniche di attuazione del PRG, in conseguenza della realizzazione del volume a un livello (non preesistente) nella zona posteriore, sul confine della proprietà ; b5) la violazione del diritto di luce e di Per_1 veduta per chiusura della finestrella al piano sottotetto dell'immobile , per effetto Per_1 ricostruzione eseguita, con conseguente chiusura delle finestre sul lato di confine al piano mansarda di proprietà e l'impedimento all'apertura di luci prima possibile;
b6) la Per_1 violazione delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, per insufficienza del c.d. giunto tecnico.
Secondo parte attrice, i fatti lamentati avevano anche determinato la privazione di ventilazione e soleggiamento, nonché infiltrazioni di acqua per effetto dell'insufficienza del giunto tecnico, con conseguente deprezzamento del fabbricato.
chiedeva: “voglia l'On. Tribunale adito, riconosciuta la violazione dei diritti SO dell'esponente, anche in dipendenza della violazione delle norme urbanistiche ed edilizie di natura regolamentare innanzi evocate, condannare i convenuti alla demolizione delle parti di fabbricato innanzi descritte realizzate in violazione delle norme sulle distanze legali e fino al ripristino delle stesse;
Voglia altresì disporre la chiusura delle vedute (cinque finestre in falda) pure illegittimamente realizzate dai convenuti;
Voglia anche disporre la demolizione delle parti di edificio che costituiscono arbitrario ed illegittimo aumento di altezza e di volumetria;
In ogni caso Voglia condannare i convenuti al risarcimento dei danni derivanti dall'asservimento di fatto del fondo e del fabbricato dell'esponente (Cass.
pagina 2 di 33 Civ. sez. II 07.03.02 n. 3341) come descritto ed al risarcimento di tutti gli altri danni a quantificarsi in corso di causa in favore dell'istante, per le causali sinora esposte e per le infiltrazioni d'acqua, pure descritte in premessa, derivanti dalla inesatta realizzazione del giunto tecnico tra i fabbricati…”.
1.2 In data 31.3.2004, si costituiva , eccependo la propria estraneità ai Controparte_3 fatti di causa, per aver ceduto la propria quota di proprietà dell'immobile al sig.
[...]
, titolare dell'impresa incaricata della ricostruzione, verso il corrispettivo della Pt_1 vendita di un appartamento individuato al primo piano del ricostruendo fabbricato, con contestuale conservazione della titolarità di 100 millesimi dell'immobile a garanzia dell'impegno assunto da . Parte_1
1.3 In data 30 marzo 2004, si costituiva anche quest'ultimo, eccependo il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e contestando la pretesa attorea sul presupposto della conformità dell'opera alla normativa vigente e dell'insussistenza di vedute sulla muratura perimetrale del fabbricato Pisano prospettante verso il fabbricato oggetto di causa. Deduceva l'applicazione dell'art. 872 c.c. e l'insussistenza di qualsivoglia danno che avrebbe subito l'istante, così come contestava il mancato rispetto del c.d. “giunto tecnico” e le ulteriori violazioni contestate.
1.4 Nel corso del giudizio di primo grado veniva svolto corposo approfondimento istruttorio tecnico, caratterizzato da una prima relazione da successive integrazioni. Veniva espletata anche prova testimoniale.
2. La sentenza impugnata
2.1 All'esito, il Giudice, con la sentenza impugnata sentenza, così disponeva: “accoglie in parte la domanda così come proposta e, per l'effetto, condanna i convenuti Parte_1
e alla riduzione in pristino, sub specie di riconduzione a norma, del Controparte_3 giunto sismico esistente nel proprio fabbricato, a mezzo della esecuzione degli interventi così come individuati e descritti dal consulente tecnico nominato nella propria relazione di consulenza – terza integrazione, depositata il 17/03/2014 e relativi computi metrici allegati, rigetta ogni altra domanda così come proposta e dichiara integralmente compensate le spese di lite”.
2.2 Al fine di delimitare compiutamente il thema decidendum, occorre evidenziare che il
Tribunale ha ritenuto la propria giurisdizione e la legittimazione (rectius: titolarità) passiva di e . Parte_1 Controparte_3
Il Tribunale ha poi evidenziato “…la parziale discrepanza tra le conclusioni riportate al punto 2) delle memorie conclusionali e di replica, e quelle specularmente rassegnate in citazione. A ben guardare, infatti, mentre nell'atto introduttivo del giudizio veniva richiesto al Giudice di disporre altresì la chiusura delle vedute (cinque finestre in falda) pure pagina 3 di 33 illegittimamente realizzate dai convenuti (v. testualmente atto di citazione), nei richiamati scritti conclusionali è stato per converso domandato di ordinare l'apertura delle vedute
(cinque finestre in falda), pure illegittimamente realizzate dai convenuti (v. testualmente punto 2) di comparse conclusionali e di replica).
Risulta evidente, dunque, l'azionamento di due pretese radicalmente distinte: quella originaria, diretta ad ottenere la chiusura delle vedute indebitamente realizzate dai convenuti in sede di nuova costruzione;
e quella conclusiva, finalizzata alla (ri)apertura di quelle facenti parte della proprietà attorea, illegittimamente occluse a mezzo della posa in opera del nuovo fabbricato. L'intera istruttoria, sia tecnica che orale, è stata tuttavia condotta, anche su impulso di parte attrice, con riferimento pressoché esclusivo a tali ultime aperture, senza alcuna autentica coltivazione della pretesa originariamente azionata, per vero non riprodotta nemmeno per relationem in sede conclusionale. Alla stregua di quanto precede, pertanto, deve in questa sede vagliarsi la fondatezza della sola domanda di ripristino delle aperture in passato esistenti nel fabbricato attoreo, che, nonostante l'utile coltivazione e l'espressa riproduzione, risulta tuttavia tardivamente proposta. Alla deduzione dell'intervenuta occlusione delle predette aperture, pacificamente operata in citazione e successivamente precisata in corso di causa (v. memorie ex art. 185
c.p.c.), ha fatto seguito, infatti, la sola domanda di chiusura di quelle illegittimamente aperte dai convenuti (v. atto di citazione), con la conseguente non tempestività della pretesa alla (ri)apertura di quelle attoree rimaste occluse di cui al punto 2) delle citate conclusioni, a sua volta esplicitata, come chiarito in precedenza, solo a preclusioni maturate.
Ne consegue l'irrilevanza delle risultanze istruttorie in punto di caratteristiche dimensionali e funzionali di tali aperture (v. interrogatorio formale, ; nonché SO deposizioni teste escusso nell'interesse di parte convenuta, oltre a Testimone_1 risultanze peritali d'ufficio e di parte, tutte relative all'occlusione di tali aperture), stante l'irritualità della relativa domanda, anche nella sua correlata componente risarcitoria, così come proposta” (cfr. pag. 4).
Il Giudice di primo grado ha poi richiamato l'art. 872 cpc, ha ritenuto fondata la richiesta di adeguamento del c.d. giunto sismico e rigettato quella del risarcimento dei danni che sarebbero stati conseguenti (cfr. pag. 6 e 7).
Infine, alle pagine da 8 a 10, ha dapprima limitato l'ambito cognitivo, avendo cura di precisare come “in punto di violazione delle distanze legali parte attrice, richiamando espressamente le risultanze di cui all'espletata TU nei propri scritti conclusionali, abbia circoscritto le proprie contestazioni alla porzione di fabbricato di nuovo conio realizzata sull'area di confine precedentemente libera, lamentando la conseguente limitazione del pagina 4 di 33 diritto di godimento dell'adiacente cortile di proprietà, quantificandone altresì il relativo danno (v. comparsa conclusionale, nella parte sulla Violazione delle distanze dal confine proprietà rispetto allo stato di fatto quo ante, priva di riferimenti alla non Per_1 collocazione a distanza legale della realizzata sopraelevazione)”.
Nel merito, poi, applicando il principio della prevenzione, ha rigettato la domanda ripristinatoria, negando altresì l'esistenza di qualunque profilo risarcitorio.
3. La proposizione degli appelli e lo svolgimento del giudizio di secondo grado
3.1 Avverso la suddetta pronuncia, con atto del 9.12.2016, ha proposto appello
[...]
, costituendosi in data 16.12.2016. Pt_1
Con il primo motivo (pagine da 27 a 31), parte appellante ha dedotto che il corpo di fabbrica in ampliamento posteriore dell'edificio di proprietà della signora SO fosse privo di titolo edilizio, sprovvisto di progetto strutturale e di collaudo strutturale, per cui la detta porzione andava demolita.
Con il secondo motivo (pagine da 31 a 33), l'istante ha allegato la violazione dei principi in tema di onere della prova, stante la mancata effettiva verifica della violazione inerente al c.d. giunto sismico.
Con il terzo motivo (pagine da 33 a 37), ha censurato la decisione del Tribunale di non valutare correttamente la quarta relazione integrativa del TU, con la quale il professionista, che aveva utilizzato il criterio previsto dal punto C.4.2, aveva dato atto che l'utilizzo del procedimento analitico (il cui mancato utilizzo era ascrivibile all'attrice), con buona probabilità, “porterebbe a dei risultati in cui, gli spostamenti delle strutture del fabbricato in muratura proprietà e quello in cemento armato proprietà in Per_1 Pt_1 opposizione di fase potrebbero non entrare in contatto tra loro, evitando così il lamentato fenomeno dell'effetto del martellamento”.
In ogni caso, ad avviso dell'appellante, si tratta di metodo di verifica - quello previsto punto
C.
4.2. del DM 16/1/1996 - di un procedimento semplificato e non vincolante.
Con il quarto motivo, l'istante ha contestato la regolamentazione delle spese di lite.
L'appellante ha chiesto, oltre alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, “II. In parziale riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente le domande proposte dalla sig.ra con l'atto introduttivo del giudizio, anche nell'unico Per_1 capo accolto con la sentenza gravata. III. Condannare l'appellata sig.ra Per_1 all'integrale refusione delle spese e competenze di giudizio di primo grado, oltre rimborso di spese generali, iva e cpa con distrazione, nonché all'integrale refusione del costo dell'indagine tecnica d'ufficio. IV. Condannare l'appellata anche all'integrale refusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre rimborso di spese generali, iva e cpa, con distrazione”.
pagina 5 di 33 3.2 A fronte della prima udienza del 5.4.2017, fissata in citazione, in data 16.3.2017 si è costituita , deducendo l'inammissibilità dell'appello principale per violazione SO degli articoli 342 e 345 cpc, e contestando altresì la richiesta di condanna ex art. 96 cpc.
, inoltre, ha proposto appello incidentale. SO
Con il primo motivo, ha dedotto “error in iudicando in ordine all'apertura delle vedute illegittimamente chiuse dalla sopraelevazione” (pagine da 10 a 13).
Con il secondo motivo, ha allegato “error in iudicando e carenza istruttoria in ordine alla domanda di condanna alla demolizione delle parti di edificio che costituiscono arbitrario e illegittimo aumento di altezza e volumetria, e omessa pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento del danno” (pagine da 13 a 17).
Con il terzo motivo, ha prospettato la violazione della distanza dai confini, nonché l'erronea applicazione del principio di prevenzione (cfr. pagine da 17 a 22).
ha chiesto: “1. respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva SO della sentenza appellata;
2. in via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto di appello cui si resiste per le ragioni di cui al I° motivo;
3. nel merito respingere il gravame proposto siccome infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1943/2015, emessa dal Tribunale civile di Avellino, per la parte in cui ha condannato i sigg.ri e , alla riduzione in pristino del giunto sismico Controparte_3 Parte_1 esistente nel proprio fabbricato;
4. sempre nel merito, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla sig.ra , riformare in parte qua la SO sentenza n. n. 1943/2015, emessa dal Tribunale civile di Avellino, e, per l'effetto, accogliere le domande spiegate dall'appellato nel giudizio di primo grado, con declaratoria di condanna in solido dei sigg.ri e al Parte_1 Controparte_3 risarcimento dei danni derivanti dall'asservimento di fatto del fondo e del fabbricato ed al risarcimento di tutti gli altri danni patrimoniali e non patrimoniali per le causali sinora esposte…”.
Nel corso del giudizio, in cui vi è stata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, è deceduta e il processo è proseguito nei confronti degli eredi, citati SO impersonalmente e collettivamente, mentre si sono costituiti, in qualità di eredi della predetta, e . Controparte_2 Controparte_1
È stato eseguito ulteriore approfondimento istruttorio tecnico e la Corte ha ritenuto inoltre doverose richieste di chiarimenti, anche alle parti, in ordine alla frastagliata normativa secondaria.
4. Questioni preliminari
4.1 In via preliminare va dichiarata la contumacia di , citato e non Controparte_3 costituitosi in giudizio.
pagina 6 di 33 Allo stesso è stato poi notificato sia l'appello incidentale sia la comparsa di costituzione di e . Controparte_1 Controparte_2
Peraltro, l'omessa notifica dell'appello incidentale, proposto anche nei confronti di una parte rimasta contumace a seguito della notifica dell'appello principale, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che, sostanziandosi l'appello incidentale in una nuova domanda
(d'impugnazione) nei confronti anche di detta parte rimasta contumace, non si applicano gli artt. 331 o 332 c.p.c., che concernono unicamente le situazioni nelle quali un'impugnazione
è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile, bensì l'art. 292 c.p.c., la cui inosservanza deve ritenersi legittimamente deducibile unicamente dalla parte rimasta contumace (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/01/2024, n. 2246).
4.2 Vanno fatte, poi, due riflessioni.
Per la prima, in ordine alla posizione degli eredi di , della detta qualità non vi SO
è stata univoca contestazione, per cui può essere richiamato in questa sede il principio espresso da Cass. civ. Sez. Unite, 29/05/2014, n. 12065, anche in ragione del fatto che è stata prodotta denuncia di successione.
Ancora, già con comparsa conclusionale del 24.11.2020, successiva alla costituzione di e , l'appellante principale ha riportato proprio i Controparte_1 Controparte_2 sigg.ri e nella qualità di eredi della sig.ra Controparte_1 CP_2 Per_1
” (cfr. ancora ultima memoria di replica del 18.2.2025, in cui, tra l'altro, si legge: “in
[...] definitiva e riepilogando, in disparte della già eccepita e illustrata inammissibilità dell'appello incidentale, l'edificazione, per un fronte di complessivi mt. 3,50 circa, del corpo di fabbrica posteriore dell'edificio sull'area a confine con il giardino Pt_1 inedificato di prop. è legittima e non viola alcun distacco legale); cfr. anche pag. CP_1
11 della comparsa dell'11.12.2020: “ne consegue che la domanda, della quale, in via incidentale, i germani in riforma della sentenza di primo grado, hanno chiesto CP_1
l'accoglimento, è manifestamente infondata, ragion per cui l'appello incidentale non ha alcuna possibilità di accoglimento”).
Ancora, all'udienza del 19.5.2006 innanzi al Giudice di primo grado, è stato escusso
, indicato a verbale come figlio di . Controparte_2 SO
Peraltro, vi è stata anche la citazione degli eredi di collettivamente e SO impersonalmente (vi è mera discrasia in ordine al civico, 68, in luogo di 70, ma il procedimento di notificazione è comunque andato a buon fine, essendo stata ricevuta da tale qualificatasi nipote di e indicata quale erede per Persona_2 SO rappresentazione della predetta nella citata denuncia;
peraltro, con la comparsa di costituzione, e hanno richiamato “l'istanza in Controparte_2 Controparte_1 riassunzione ex art. 303 c.p.c. del giudizio n.5978/2016 R.G. con pedissequo decreto di pagina 7 di 33 fissazione udienza del 22.09.2020 notificati agli eredi della SI.ra , SO collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio della de cuius, da intendersi qui per integralmente riportati e trascritti…”).
Ed infatti, va detto che in caso di morte della parte, la notificazione tempestivamente effettuata, impersonalmente e collettivamente, nei confronti degli eredi, ex art. 303 c.p.c., è idonea a validamente riassumere il giudizio ed integrare il contraddittorio anche nei confronti di colui che, a seguito di rinunzia all'eredità effettuata dal proprio dante causa, originario chiamato all'eredità della parte deceduta, succeda a quest'ultima per rappresentazione, non rilevando che la rinunzia sia avvenuta oltre l'anno dalla morte del "de cuius", posto che, in caso di successione per rappresentazione, la chiamata all'eredità deve considerarsi avvenuta, per il rappresentante, fin dal momento di apertura della successione medesima (Cass. civ. Sez. III Sent., 18/09/2015, n. 18319).
Ancora, “nel caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte - costituita a mezzo procuratore - la notificazione dell'atto riassuntivo, entro un anno dalla morte, può essere fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi della parte defunta, nell'ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ. sicché, in tale ipotesi, tutti gli eredi, noti o ignoti, sono partecipi del processo, che prosegue, eventualmente nella loro contumacia, senza che sussista un difetto di integrità del contraddittorio” (Cass. civ., II, 12/01/2015, n. 217; Cass. civ., III, 14/12/2016, n.
25620).
4.3 Infine, va chiarito sia che la Corte potrà esaminare unicamente gli aspetti controversi oggetto di analitica e tempestiva impugnazione, ex art. 342 c.p.c., non altro, sia che non potranno essere esaminati documenti prodotti in violazione delle previsioni contenute nell'art. 345 cpc.
5. L'appello principale
5.1 Per ciò che concerne il primo motivo dell'appello principale, ma anche in linea più generale, va evidenziata l'assoluta irrilevanza, nel presente giudizio, caratterizzato dall'esistenza di rapporti squisitamente privatistici, delle determinazioni eventualmente rese dalla Pubblica amministrazione.
Ed invero, la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra p.a. e privato, richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati dato che il conflitto tra proprietari, interessati in senso opposto alla costruzione, va risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera, in queste compresa la sua ubicazione, e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali;
norme, queste, che riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva e non contengono "regole da osservarsi nelle costruzioni", come richiesto dall'art. 871 c.c.
pagina 8 di 33 Pertanto, come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del c.c. e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'avere eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e, quindi, il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento del danno
(Cass. civile, II, 14 ottobre 1998, n. 10173; Cass. civ., II, 25/10/2001, n. 13170 Cass. civ.,
II, 30/03/2006, n. 7563; Cass. civ., II, 19/02/2019, n. 4833).
Il primo motivo va quindi rigettato e ciò si dice in disparte dalla documentazione amministrativa pure prodotta e riferita al fabbricato in questione.
5.2. Il secondo e il terzo motivo, dall'obiettiva complessità, soprattutto tecnica, vanno esaminati congiuntamente.
In primo luogo, va applicato il principio, ritenuto dalla portata generale, a tenore del quale la l. 2 febbraio 1974 n. 64 ha dettato una disciplina delle costruzioni in zona sismica sostanzialmente nuova e basata su criteri tecnici diversi e più rigorosi di quelli sui quali erano fondate le precedenti leggi antisismiche. Essa, pertanto, può trovare applicazione, nel suo complesso e non frazionata in singole disposizioni, solamente per le costruzioni che, essendo eseguite dopo l'entrata in vigore delle norme tecniche dettate dal Ministro dei lavori pubblici con decreto del 3 marzo 1975, abbiano adottato integralmente tali norme, mentre per le costruzioni eseguite in epoca anteriore valgono le limitazioni vigenti al momento in cui furono realizzate (Cassazione civile, sez. II, 05 giugno 1984, n. 3398; Cass. civ., II, 30/12/1999, n. 14714).
Trova dunque applicazione la normativa esistente al momento della realizzazione delle opere.
Occorre adesso una ricostruzione della vicenda.
Il Giudice di prime cure ha scritto: “…deve darsi atto dell'intervenuto acclaramento ad opera del consulente, in sede di verifica del giunto sismico esistente tra gli immobili nella titolarità delle parti, della violazione in più punti delle dimensioni minime previste dal
D.M. 16/01/1996 (v. relazione di consulenza - terza integrazione, depositata il 17/03/2014).
In particolare, l'ausiliare, non potendo fare applicazione del criterio analitico del calcolo degli spostamenti normativamente previsto a causa della realizzazione in epoca antecedente alla normativa antisismica del fabbricato di proprietà attorea e della correlata mancanza di elaborati grafici e strutturali adeguatamente dettagliati, ha condivisibilmente operato le proprie valutazioni in conformità con la disciplina di settore, che, in caso di insufficienza di dati, consente il ricorso da un parametro suppletivo, idoneo all'identificazione delle cautele strutturali da adottare (v. relazione di consulenza - terza integrazione e relativi riferimenti alla formula di cui al punto C.
4.2. del D.M. 16/01/1996).
pagina 9 di 33 Se è vero che, come evidenziato nelle osservazioni di parte convenuta (v. relazione a firma del prof. di cui alla relativa produzione), peraltro condivise dal nominato Persona_3
TU (v. relazione di consulenza - quarta integrazione, depositata in data 13/03/2015), la ricostruzione in termini probabilistici dei risultati dell'applicazione del criterio analitico di calcolo avrebbe condotto, grazie allo scarto minimo rilevato tra le strutture esistenti e quelle normativamente previste, ad una valutazione in termini di idoneità del giunto posto in opera (v. citata quarta integrazione), deve tuttavia darsi prevalenza a quanto imposto dalla normativa di settore che, in caso di mancanza di adeguati dati conoscitivi, vincola la valutazione ad un parametro, maggiormente restrittivo, ma legislativamente idoneo a garantire la sicurezza dei fabbricati, nel caso di specie coerentemente utilizzato dal tecnico nominato nelle proprie operazioni di calcolo.
Per tali ragioni, dunque, deve ritenersi fondata la pretesa attorea ad ottenere la riduzione in pristino, sub specie di riconduzione a norma, del giunto sismico realizzato nel fabbricato di parte convenuta, a mezzo della esecuzione degli interventi così come individuati e descritti nella relazione di consulenza - terza integrazione, depositata il 17/03/2014 e relativi computi metrici allegati (v. relazione in atti)”.
ha contestato l'applicazione della detta metodologia. Parte_1
Ciò anche in relazione allo sviluppo dell'accertamento tecnico eseguito in primo grado, atteso che il Tecnico all'epoca nominato, nella sua quinta relazione (quarta integrazione), pur applicando proprio il punto C.4.2., era giunto all'ulteriore conclusione, per vero non proprio cristallina, e caratterizzata da valutazione anche probabilistiche, che “l'utilizzo del procedimento analitico, in quanto meno restrittivo rispetto alla richiamata formula, con buona probabilità, porterebbe a dei risultati in cui, gli spostamenti delle strutture del fabbricato in muratura proprietà e quello in cemento proprietà in Per_1 Pt_1 opposizione di fase potrebbero non entrare in contatto tra loro, evitando fenomeni di martellamento” (cfr. pag.7).
Nel corso del giudizio di appello, la Corte ha disposto supplemento istruttorio, e il nuovo
TU nominato, nella relazione del 22.5.2018, alle pagine 19 e ss., per il fabbricato
[...]
”, ha utilizzato il criterio previsto dal punto B.9, mentre, per ciò che riguarda il CP_5 fabbricato ”, ha condiviso il ricorso al procedimento di verifica previsto dal punto Per_1
C.4 ed in particolare C.4.2. (edifici contigui).
Ed infatti, l'ultimo comma del punto B.9 del D.M. 16.1.1996, stabilisce che “il calcolo della distanza minima tra due strutture contigue richiederebbe di valutare gli spostamenti di entrambe le strutture, considerandole in opposizione di fase. Qualora questo non sia possibile per mancanza di dati relativamente ad una delle strutture, come in genere avviene nel caso in cui una sia già esistente, è accettabile una valutazione della suddetta pagina 10 di 33 distanza minima secondo quanto indicato in C.4.2.”.
Orbene, a pag. 20 della relazione, il Tecnico ha scritto: “per la valutazione degli spostamenti del fabbricato , non avendo alcuna informazione di dettaglio in Per_1 relazione alla relativa struttura, ci si è ricondotti al procedimento semplificato come indicato al punto C.4 della Norma:
Nel caso in cui due edifici formino organismi distaccati, essi devono essere forniti di giunto tecnico di dimensione non minore di:
d (h)= h/100 ove d (h) è la distanza fra due punti affacciati, posti alla quota h a partire dallo spiccato delle strutture in elevazione”.
A pag. 21 ha scritto: “a rigore, il metodo semplificato consente di calcolare la distanza minima tra due punti che si fronteggiano e non lo spostamento dei punti delle strutture presi singolarmente. Per cui, ai fini della verifica, si può ragionevolmente stimare lo spostamento del fabbricato pari alla meta della distanza minima determinata con la Per_1 formula semplificata di cui al punto C.4 della Norma, in corrispondenza dei punti considerati per il fabbricato ”. Controparte_6
Alle pagine successive ha riportato i risultati, evidenziando, a pag. 22, che: “fino all'impalcato a quota 9,70 m il giunto e verificato nei nodi 5, 6 e 21, essendo la somma dei massimi spostamenti sempre inferiore alla dimensione del giunto;
Ø Alla quota di 12,75 m il giunto di 8,00 cm e verificato in corrispondenza nel nodo 5 e non verificato in corrispondenza dei nodi 6 e 21”.
Il Tecnico ha aggiunto che “in tale verifica, le altezze dei punti del fabbricato sono Per_1 riferite alla quota del piano terra e non alla quota dello spiccato delle strutture, come a rigore prevede la norma. Non avendo alcuna informazione su quanto le fondazioni del fabbricato siano profonde, si determina la quota delle stesse oltre la quale il giunto Per_1 non risulta verificato…quindi, ad esempio, se le fondazioni del fabbricato si Per_1 attestano tra i 2,38 m e i 3,81 m di profondità, anche in corrispondenza dei nodi 5, 6 e 21 il giunto non risulta verificato alla quota 9,70 m”.
Nelle risposte alle osservazioni, ha anche precisato che “sebbene il nodo numero 21, così come indicato nel calcolo effettuato, risulta essere prospiciente al muro di separazione posto sul terrazzino pertinenziale dell'unità immobiliare all'ultimo piano del fabbricato
, l'intero elemento strutturale allineato ai nodi 5, 6 e 21 risulta essere parzialmente Per_1 adiacente anche al muro portante relativo a tale unità immobiliare, posta al di sopra della quota mt. 12,80. Per tale motivo si ritiene che la verifica al martellamento deve essere condotta per l'intero elemento, del quale tutti e tre nodi sono parte” (pag. 4).
Queste considerazioni assumono rilevanza preponderante, posto che, il Tecnico, non solo pagina 11 di 33 ha accertato che il giunto non risulta verificato, ma anche che il calcolo è stato sostanzialmente più favorevole, essendo stato eseguito, con riguardo al fabbricato , Per_1 con riferimento alla quota del piano terra.
Inoltre, conformemente a quanto sostanzialmente evidenziato dal Tribunale, non può in alcun modo essere recepita la valutazione, meramente probabilistica, prospettata dal TU in primo grado nella quarta integrazione di consulenza.
E a fronte dei rilievi fatti da entrambi i consulenti, di sostanziale non rispondenza del giunto, spettava all'appellante principale dimostrare il contrario.
Ed infatti, le considerazioni dell'appellante principale circa la mancanza di risultati imputabile al fabbricato non possono essere condivise, posto che questi, avendo Per_1 costruito successivamente, era necessariamente gravato dell'onere di eseguire ogni verifica e di adottare ogni conseguente cautela.
Va doverosamente aggiunto che il Tecnico nominato in questo grado di giudizio, nella relazione del 22.5.2018, a pag. 23 e ss., ha sostanzialmente individuato una terza via: “il
D.M. 1996 prevede un apposito paragrafo § C.
9.3.4 relativo agli interventi di adeguamento dei giunti tecnici tra costruzioni esistenti:
“Nel caso di giunti non dimensionati in conformità al punto C.
4. si deve provvedere, in generale, al loro adeguamento.
In alternativa si può intervenire:
− o inserendo elementi di protezione al martellamento;
− oppure eliminando il giunto mediante il collegamento delle strutture da esso separate. In tale caso si deve tener conto di tale nuovo accoppiamento nella verifica dell'edificio.
Qualora l'adeguamento delle dimensioni del giunto risulti tecnicamente molto complesso o particolarmente oneroso, è consentito di non effettuare l'adeguamento nei seguenti casi:
a. il calcolo delle deformazioni relative fra i due corpi di fabbrica, svolto secondo i criteri indicati al punto C.
6.3. ma dividendo gli spostamenti sismici ηd per un fattore, pari a 6 nel caso degli edifici in muratura, e pari a 3 per gli altri tipi di strutture, assicuri la mancanza di effetti di martellamento;
b. edifici contigui, entrambi in muratura ordinaria ed aventi altezze che rientrino nei limiti di cui al punto C.2.
Quindi, nel caso di verifica non soddisfatta, la normativa prospetta due possibilità di adeguamento:
• quella di intervenire inserendo elementi di protezione al martellamento (essendo operativamente impossibile nel caso in esame il collegamento tra le due strutture al fine di eliminare il giunto sismico);
• quella di non effettuare l'adeguamento nel caso di intervento tecnicamente molto pagina 12 di 33 complesso o particolarmente oneroso;
in questa ipotesi è però necessario dimostrare che il giunto risulti verificato, calcolando gli spostamenti sismici η di entrambe le strutture attraverso il metodo analitico e dividendo tali spostamenti per un fattore pari a 3 (per strutture diverse dalla muratura).
Orbene, si valuta in seguito se risulta possibile applicare tale metodologia.
Esemplificando la procedura si utilizzano gli spostamenti così come calcolati in precedenza, dividendoli per il fattore 3, così come disposto dalla Norma: … (seguono due tabelle).
…Come è possibile riscontrare dalle risultanze del calcolo, riepilogate nelle precedenti due tabelle, il giunto sismico, ai sensi del paragrafo § C.
9.3.4 del D.M. 1996 (normativa tecnica vigente all'epoca della costruzione del fabbricato e del processo Controparte_6 di primo grado), risulta sempre verificato e quindi può non essere adeguato”.
Ancora, a pag. 25, ha scritto: “…in riferimento alla normativa vigente all'epoca della costruzione del fabbricato , e nel rispetto della stessa (D.M. del 9 gennaio Controparte_6
1996), il giunto esistente non è sufficiente ad evitare fenomeni di martellamento tra i due fabbricati in caso di evento sismico. In particolare alla quota di 12,75 m il giunto esistente di 8,00 non risulta verificato, mentre alla quota di 9,70 m il giunto risulta verificato o meno, in funzione della “quota di posa” alla quale si attesta lo spiccato delle fondazioni del fabbricato , cosi come riportato in precedenza nella Tabella 12. Per_1
Tuttavia, ai sensi del paragrafo § C.
9.3.4 del D.M. 1996 relativo agli “interventi di adeguamento dei giunti tecnici tra costruzioni esistenti”, il giunto sismico risulta sempre verificato e quindi “può non essere adeguato”.
Ebbene queste ulteriori considerazioni non possono essere recepite dalla Corte.
Non possono essere recepite perché, in primo luogo, non oggetto di univoco motivo di appello incidentale, ex art. 342 cpc.
E non possono essere recepite perché non consentono di superare la stessa valutazione operata dal TU circa la non precisione del calcolo operato in quota.
Ancora non possono essere recepite poiché, ad avviso del Collegio, si tratta di previsione assolutamente eccezionale che finirebbe per ledere le legittime aspettative al rispetto della normativa generale, nei rapporti tra privati.
Ed infatti, è consentito il ricorso a questo procedimento, “qualora l'adeguamento delle dimensioni del giunto risulti tecnicamente molto complesso o particolarmente oneroso”.
Ebbene, lo stesso TU alle pagine 22 e ss. della relazione del 5.12.2023, ha redatto computi metrici dai quali desumere una spesa non esorbitante ed ha previsto difficoltà operative in termini probabilistici (“a conclusione dei precedenti paragrafi si ritiene opportuno segnalare che il taglio di elementi strutturali non esclude interventi di consolidamento pagina 13 di 33 degli stessi, venuta a mancare una loro seppur ridotta porzione. Dunque, la redazione dei computi metrici ha un fine prettamente economico e non garantisce la concreta fattibilità dell'intervento. Solo in fase di esecuzione sarà possibile valutare se tali elementi, su cui si reputa di intervenire localmente, soddisfano i requisiti una volta ridotti nelle loro sezioni originarie”).
Pertanto, per tutte le numerose ragioni, ognuna autonomamente dirimente, anche questi motivi di appello vanno disattesi, con conseguente reiezione anche di quello articolato, in via consequenziale, sull'art. 96 cpc e sulle spese (cfr. pure subito infra).
6. L'appello incidentale
6.1 L'esame dell'impugnazione richiede una preventiva ricostruzione sintetica della pronuncia, atteso che il Tribunale ha: a) ritenuto la parziale discrepanza tra le conclusioni riportate nel n. 2) delle memorie conclusionali e di replica e quelle riportate in citazione
(pag. 4); b) evidenziato che la tutela ripristinatoria è ammessa solo in caso di inosservanza di norme sulle distanze e non in caso di norme inerenti alla limitazione di volume, densità, etc. (pagg. 4, 5, 9 e 10); c) ritenuto fondata la deduzione in ordine al giunto sismico, senza riconoscere il risarcimento del danno (pagine da 5 a 7); d) limitato la cognizione della tutela ripristinatoria alla porzione di fabbricato realizzata sull'area di confine precedentemente libera, in ragione dell'atteggiamento processuale dell'attrice, e rigettato, nel merito, quella pretesa (pagine 8,9 e 10).
6.2 La questione inerente al diritto di luce e veduta
L'appellante incidentale ha censurato la valutazione del giudice di primo grado di ritenere la domanda inerente all'occlusione delle vedute non tempestivamente proposta.
Questa censura va disattesa per più ragioni.
Effettivamente, come dedotto dall'istante, nell'atto introduttivo, questi scriveva: “la violazione del diritto di luce e veduta per chiusura delle finestrelle al piano sottotetto dell'immobile , per effetto della ricostruzione del fabbricato eseguita superando Per_1 notevolmente l'altezza al colmo preesistente, in violazione di tali preesistenti diritti dell'attrice. In sostanza la variazione della configurazione volumetrica ha prodotto uno sviluppo in verticale della nuova costruzione su tutto il fianco dell'immobile di proprietà
giungendo il fabbricato dei convenuti ad un'altezza di gran lunga superiore a Per_1 quella preesistente. Ciò ha prodotto la chiusura delle finestre sul lato di confine al piano mansarda del fabbricato ” (pag. 4). Per_1
Nelle conclusioni rassegnate, parte attrice chiedeva il riconoscimento dei diritti violati e la condanna alla demolizione di quanto costruito in violazione delle distanze legali.
E tuttavia, l'esame della struttura della citazione induce a ritenere che, SO
(sempre pag. 4), solo alla lettera d.) della citazione abbia fatto univoco e specifico pagina 14 di 33 riferimento alla violazione delle distanze e cioè della distanza dal confine, per la parte posteriore del fabbricato, mentre alla successiva lettera e.) ha lamentato unicamente la violazione del diritto di luce e di veduta per la chiusura delle finestrelle.
Ancora, a pag. 7 della citazione originaria, altrettanto genericamente, si richiama la lesione del diritto di luce e di veduta: “la maggiore altezza realizzata al colmo, priva la proprietà
della dovuta ventilazione e soleggiamento. Lo stesso avviene nel cortile per Per_1 Per_1 il posizionamento del fabbricato ricostruito sul confine, prima completamente libero. Non solo dunque, violazioni di norma sulle distanze tra fabbricati (5 metri previsti dalle norme tecniche di attuazione), ma anche danni all'esponente per infiltrazioni d'acqua (giunto tecnico) e deprezzamento del proprio fabbricato”.
Ad avviso della Corte, manca specifica e soprattutto articolata doglianza inerente all'impossibilità di costruire in aderenza con riguardo specifico alla luce in esame, per cui la richiesta, altrettanto generica, contenuta nelle conclusioni [condannare i convenuti alla demolizione delle parti di fabbricato innanzi descritte realizzate in violazione delle norme sulle distanze legali e fino al ripristino delle stesse;
Voglia altresì disporre la chiusura delle vedute (cinque finestre in falda) pure illegittimamente realizzate dai convenuti], non assume la rilevanza sperata dall'istante.
In ogni caso, anche a non volere aderire a questa interpretazione, il Tribunale ha ritenuto limitato l'esame della domanda ripristinatoria proposta alla porzione di fabbricato realizzata sull'area di confine precedentemente libera, e questa valutazione, ad avviso della Corte, non è stata univocamente contestata, per cui anche da questo punto di vista la richiesta del rispetto delle distanze, evidentemente e naturalmente connessa a quella ripristinatoria, non può comunque essere esaminata.
Insomma, ogni valutazione della tutela ripristinatoria, ulteriore a quella della costruzione sul lato posteriore e in particolare nella parte di cortile libera, è preclusa.
Nell'appello incidentale l'appellante, con il primo motivo, ha dedotto di avere richiesto in citazione la tutela ripristinatoria, ma la sua doglianza, oltre che generica, non è comunque autosufficiente.
Ed infatti, come accennato, nell'appello incidentale neppure viene riportata la parte motivazionale contenuta a pag. 8 della sentenza: “passando all'esame della restante parte della domanda ripristinatoria proposta (v. punto 1) comparse conclusionali e di replica), giova osservare come in punto di violazione delle distanze legali parte attrice, richiamando espressamente le risultanze di cui all'espletata TU nei propri scritti conclusionali, abbia circoscritto le proprie contestazioni alla porzione di fabbricato di nuovo conio realizzata sull'area di confine precedentemente libera, lamentando la conseguente limitazione del diritto di godimento dell'adiacente cortile di proprietà, quantificandone altresì il relativo pagina 15 di 33 danno (v. comparsa conclusionale, nella parte sulla Violazione delle distanze dal confine proprietà rispetto allo stato di fatto quo ante, priva di riferimenti alla non Per_1 collocazione a distanza legale della realizzata sopraelevazione)”.
In ogni caso, questa motivazione, ad avviso della Collegio, non è stata univocamente e integralmente contestata.
Va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale, in materia d'impugnazioni civili, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in quanto le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. È pertanto necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo al riguardo ammissibile che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio, ovvero addirittura al deposito della comparsa conclusionale
(Cass. civ. Sez. II, 27/01/2011, n. 1924).
Ancora, come statuito anche di recente dalla Suprema Corte, la formulazione ratione temporis dell'art. 342 c.p.c. richiede che l'appello venga formulato dall'appellante indicando
"specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata" (Cassazione civile, sez.
III, 09/03/2017, n. 6043 e nello stesso senso Cassazione civile, sez. III, 05/04/2017, n. 8845
e Cass. S.U. Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, nonché più di recente Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 e Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022;
Cass. civ., sez. VI, 22/02/2017, n. 4541).
L'appello, quindi, in questa parte va dichiarato inammissibile perché non “dialoga” con la motivazione impugnata (cfr. Cass. Ordinanza n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824
pagina 16 di 33 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non "dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, pertanto, ad una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di prime cure e che non si fa carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342
c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna deve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richiesto e non ottenuto in primo grado.
Dunque, non solo, ad avviso della Corte, in primo grado la doglianza è limitata alla chiusura delle luci, senza specifico riguardo alla violazione della normativa sulle distanze, almeno su questo specifico punto, essendo eccessivamente generica la richiesta contenuta nelle conclusioni, ma l'appellante incidentale avrebbe dovuto confutare, in maniera diretta e specifica, secondo le previsioni dell'art. 342 cpc, ratione temporis vigente, le decisioni
(tutte) rese in primo grado.
Già tali considerazioni, ognuna dall'autonoma valenza, si reputano dirimenti.
Vi è però di più.
Ed infatti, per ciò che concerne sia l'aspetto risarcitorio sia quello ripristinatorio (ma anche su questo punto la richiesta di demolizione delle parti di edificio che costituiscono arbitrario e illegittimo aumento di altezza e di volumetria, sconta, come si vedrà al motivo successivo, ulteriori profili di reiezione in rito), il TU nominato in questo grado di giudizio, alle pagine 24 e seguenti della relazione del 5.12.2023, ha scritto: “in merito a tale osservazione la parte appellante rileva l'occlusione delle aperture in passato esistenti sul fabbricato attoreo segnalando “la violazione del diritto di luce e veduta per chiusura delle finestrelle al piano sottotetto dell'immobile , per effetto della ricostruzione del Per_1 fabbricato eseguita superando notevolmente l'altezza al colmo preesistente, in violazione di tali preesistenti diritti dell'attrice. In sostanza la variazione della configurazione volumetrica ha prodotto uno sviluppo in verticale della nuova costruzione su tutto il fianco dell'immobile di proprietà giungendo il fabbricato dei convenuti ad un'altezza di Per_1 gran lunga superiore a quella preesistente. Ciò ha prodotto la chiusura delle finestre sul lato di confine al piano mansarda del fabbricato ”. Dai rilievi effettuati è emerso Per_1 che trattasi di un'apertura presente al piano sottotetto del fabbricato , occlusa dalla Per_1 ricostruzione per sopraelevazione del fabbricato che allo stato attuale risulta Pt_1 coperta anche dalla parte interna da un pannello e vincolata da un elettrodomestico
(frigorifero – cfr. foto n.3) e pertanto non visibile, senza preventivo smontaggio dei pensili della cucina. Tuttavia, in seguito all'accertamento tecnico di primo grado, il C.T.U. ing.
ha potuto accertare le dimensioni di tale apertura facendo riferimento Persona_4 alle fotografie risalenti al periodo in cui non era avvenuta ancora la ricostruzione e da pagina 17 di 33 quanto dichiarato dalle parti durante le operazioni peritali. Tale apertura aveva dimensioni simili a quella ancor oggi ispezionabile, ubicata al di sopra del fabbricato
Bilotto (cfr. foto n.4) e posta in linea con quella oggi oscurata dal fabbricato (b = Pt_1
30 cm, h = 47 cm, altezza dal piano di calpestio = 138 cm, spessore muratura = 47 cm). Si riporta di seguito la riproduzione fotografica risalente al periodo in cui non era ancora avvenuta la ricostruzione (Figura n.8) e lo schema raffigurante le due aperture citate, con indicazione delle relative dimensioni (Figura n.9)…Secondo quanto riportato nella consulenza di primo grado, l'ing. , in merito alla occlusa apertura Persona_4 presente al piano sottotetto del fabbricato , aveva concluso che trattasi di una Per_1
“luce” e non “veduta”, in quanto non deteneva, prima della ricostruzione, i requisiti previsti dall'art. 901, tenuto conto anche del dispositivo dell'art.902 del c.c., secondo cui
“L'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'articolo 901 ”. Per tale motivo è possibile ritenere applicabile l'art.904 del c.c., secondo il quale “La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza…”.
Si è già vista l'impossibilità di disporre tutela ripristinatoria, anche per quanto si è già detto e si dirà a proposito del motivo successivo, per cui fermo quanto prima riferito sul punto, opera in primo luogo l'art. 904 cc in tema di chiusura delle luci.
In ogni caso, si tratta di apertura dalle dimensioni minime, per cui neppure si rileva la sussistenza di qualsivoglia danno.
Dalla foto 16 contenuta nella relazione di TU del 5.12.2023, si desume la presenza di cucina a parete e la presenza comunque di apertura posta sulla sinistra di guarda la foto.
Dunque, per tutti i riferiti motivi, sia di rito sia di merito, la censura va disattesa, e – si badi
– anche per quanto si dice al motivo successivo, da richiamare in questa sede, in ordine all'impossibilità di disporre tutela ripristinatoria.
6.3 L'aumento di volumetria
Anche per questo motivo vi sono più ragioni di rigetto.
Parte appellante incidentale ha scritto: “error in iudicando e carenza istruttoria in ordine alla domanda di condanna alla demolizione delle parti di edificio che costituiscono arbitrario e illegittimo aumento di altezza e volumetria, e omessa pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento del danno”.
A pag. 13 l'appellante incidentale continua riportando parte della sentenza impugnata “ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. sono indicate qui di seguito le parti del provvedimento che s'intendono appellare con le relative modifiche che si chiede di apportare: Circa l'eccedenze volumetriche contestate, in disparte l'inidoneità delle pagina 18 di 33 medesime a dare luogo ad un'autentica tutela ripristinatoria, /v, citata Sez. 2,Sentenza n.
14714 del 30/12/1999), per converso incidentalmente evocata in comparsa conclusionale
(v. comparsa in atti), dirimenti appaiono le conclusioni formulate dal nominato TU, attestanti che il volume realizzato, dichiarato nella perizia di assestamento, è inferiore al volume calcolato nei vari modi (rilievo stato di fatto arch. Per_5 Persona_6 volume ricostruito dalla scrivente TU) prima esistente”.
E tuttavia, in primo luogo, il Tribunale, alle pagine 4 e ss. ha anche scritto che “deve innanzitutto chiarirsi come, ai sensi dell'art. 872 c.c., la violazione delle norme disciplinanti la proprietà edilizia consenta, al netto delle conseguenze di carattere amministrativo stabilite da leggi speciali (1° comma), di ottenere il risarcimento del danno causato dalla violazione, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino, quando si tratti della violazione delle norme contenute nella sezione del codice civile contenente la disciplina delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi, ovvero da questa richiamate (2° comma).
Per espressa previsione normativa, pertanto, il sistema di tutela della proprietà edilizia risulta assumere una diversa consistenza a seconda della natura della norma violata, ipotizzandosi in capo al soggetto leso una tutela di matrice autenticamente ripristinatoria solo in caso di inosservanza delle disposizioni codicistiche in tema di distanze, ovvero delle diverse norme, anche di matrice secondaria (id est: piani regolatori e strumenti urbanistici locali in genere), dalle predette disposizioni richiamate.
Sull'individuazione delle norme c.d. integrative della disciplina del codice si è a più riprese pronunciata la giurisprudenza, chiarendo che Al fine di stabilire se una norma contenuta nello strumento urbanistico locale sia integrativa della disciplina prevista dal cod. civ. in materia di distanze tra costruzioni, dando così luogo al diritto di ottenere, ai sensi dell'art. 872, secondo comma, cod. civ., oltre il risarcimento del danno, anche la riduzione in pristino, non è necessario che essa contenga una diretta previsione in tal senso, essendo sufficiente che essa regoli, con qualsiasi criterio o modalità, la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni (Sez. 2, Sentenza n. 7275 del 29/03/2006).
Facendo applicazione di tali principi, la medesima giurisprudenza ha affermato la non riconducibilità alla predetta categoria delle disposizioni in tema di volume, altezza e densità degli edifici, precisando che Nell'ambito delle norme dei regolamenti comunali edilizi hanno carattere integrativo delle disposizioni quelle dirette a completare, rafforzare ed armonizzare con il pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato. Non rivestono, invece, tale carattere le norme che hanno come scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici quali la limitazione del volume, dell'altezza e della densità degli edifici, l'esigenza dell'igiene, la viabilità, la pagina 19 di 33 conservazione dell'ambiente ed altre (Sez. 2, Sentenza n. 14714 del 30/12/1999).
Nel medesimo senso si è espressa la giurisprudenza in tema di normative di matrice antisismica, pur affermando che colui il quale abbia costruito senza rispettare disposizioni che, pur non integrative del codice civile sulle distanze, prevedano specifici accorgimenti per prevenire danni (crolli, lesioni) alla proprietà altrui da movimenti tellurici, sia comunque obbligato ad eliminare lo stato di pericolo “mediante idonei interventi, o, se ciò non sia tecnicamente possibile, mediante la riduzione in pristino” (Sez. U., Sentenza n.
7396 del 28/07/1998)”.
Nella parte indicata da parte appellante incidentale, poi, il Tribunale ha anche richiamato, come visto, Cass. 1999/14714 (con richiamo, per vero, non completamente attinente, anche se sul punto si è espressa pure Cass. civ., Sez. II, Sent., 18/05/2016, n. 10264).
E neppure questa complessiva motivazione, ad avviso della Collegio, è stata univocamente e soprattutto integralmente contestata, per cui alcuna valutazione può essere fatta della richiesta ripristinatoria, peraltro riproposta, senza supporto motivazionale sufficiente (cfr. pag. 17 dell'appello incidentale), e che deve senz'altro ritenersi preclusa.
Vanno richiamati integralmente in questa sede i principi già espressi in ordine all'art. 342 cpc per l'analisi del motivo precedente.
Per ciò che concerne, invece, la richiesta risarcitoria (ma in ogni caso anche per ciò che concerne gli altri aspetti), vare richiamare quanto scritto dal TU nella relazione del
5.12.2023, alle pagine 29 e ss. “…il Consulente Tecnico d'Ufficio di primo grado, dopo un'accurata valutazione di tutti gli elaborati prodotti e disponibili presso l'amministrazione comunale, ha concluso che il volume realizzato (mc 2.287,90) è risultato inferiore al volume preesistente, comunque calcolato in tre possibili diversi modi: rilievo arch. (tecnico committenza – mc 2.621,00); rilievo geom. Persona_6 Per_5
(tecnico comunale – mc 2.325,89); ricostruzione ing. (TU primo grado – mc Per_4
2.512,52). A parere dello scrivente TU, sulla scorta di tutta la documentazione tecnica disponibile e verificata anche a seguito di procedimento di accesso agli atti presso gli uffici tecnici del Comune di Atripalda, non è possibile accertare oggi con esattezza la volumetria preesistente alla ricostruzione. Si tratta, infatti, di corpi di fabbrica di vecchia edificazione, per i quali non risultano grafici progettuali eventualmente assentiti e che oltretutto risultavano parzialmente diruti all'epoca dell'istanza del Permesso di Costruire. Inoltre, la ricostruzione virtuale del fabbricato , effettuata dal CTP ing. Controparte_6 CP_1 nelle sue relazioni tecniche di parte, seppur evidenzia alcune incongruenze, in particolare in riferimento all'andamento delle falde di copertura, non si ritiene essere adeguata ad accertare con sufficiente dettaglio la consistenza della volumetria preesistente, in virtù del grado di incertezza degli elementi di partenza sui quali si basa (scatti fotografici ed pagina 20 di 33 aerofotografici). A parere dello scrivente TU, la consistenza della volumetria preesistente più attendibile, alla quale fare riferimento, è quella accertata dal Comune in fase di istruttoria di approvazione del titolo edilizio relativo alla ricostruzione del fabbricato
Infatti, nel verbale di approvazione della commissione edilizia della seduta del Pt_1
07/10/199, si evince che il Comune di Atripalda ha effettuato una verifica preliminare sul volume dichiarato dal progettista, incaricando un proprio tecnico, geom. Per_7
Il volume accertato dal tecnico comunale, benché inferiore a quello dichiarato
[...] dal tecnico del richiedente, è risultato comunque superiore a quello realizzato, anche al netto delle volumetrie riscontrate ai livelli sottotetto…Secondo quanto riportato nelle proprie osservazioni, la parte appellata rileva che l'intervento di ricostruzione del fabbricato è stato effettuato in difformità a quanto prescritto dagli strumenti Pt_1 urbanistici in vigore all'epoca della ricostruzione del fabbricato anche in Pt_1 riferimento al mancato rispetto delle superfici di sedime dei vecchi corpi di fabbrica. In particolare, secondo i consulenti di parte appellata, dalla lettura del Regolamento del
P.d.R. “Non si evince, dunque, un riferimento esplicito –tanto meno implicito– alla possibilità di distribuire il volume complessivo preesistente all'interno nel lotto in maniera indiscriminata. Non è previsto, cioè, di alterare la sagoma plano-volumetrica, ossia l'area di sedime preesistente, soprattutto in presenza di una chiara definizione di unità minima di intervento. In definitiva, il volume preesistente può essere rimodellato anche riarticolando in modo diverso i piani, senza incrementi, unicamente attraverso la proposizione di una variante al Piano di Recupero”.
Già tali considerazioni appaiono dirimenti.
Solo per mera completezza, va detto che il tecnico continua: “a parere dello scrivente TU
l'intervento di Ristrutturazione Edilizia, così come definito dall'art. 9 del Regolamento, prevede la ricostruzione dei complessi edilizi preesistenti non esclusivamente nel rispetto dei precedenti ingombri planovolumetrici, ma di parametri, quali la volumetria complessiva preesistente. In caso contrario sarebbe superfluo il terzo capoverso che recita:
“La ristrutturazione in argomento dovrà prevedere la conservazione degli allineamenti sugli spazi pubblici” . Su tale questione si esprime approfonditamente il Comune di
Atripalda nei chiarimenti del 09.06.2003 da parte dell' nel ricorso TAR1 presentato CP_7 dal sig. , in cui L'Istruttore Tecnico Direttivo chiarisce quanto segue: Parte_2
“il Comune di Atripalda, nell'applicazione delle richiamate norme del P.D.R. alla ricostruzione post-sisma 80-81 ha sempre proceduto per i casi di ristrutturazione edilizia, verificando che gli interventi fossero integralmente conformi alle norme dell'art. 9 lett d); innanzitutto tale articolo non impone in nessun modo il rispetto dell'ingombro planovolumetrico preesistente, né tantomeno il rispetto dell'altezza preesistente;
invece pagina 21 di 33 tale articolo, ai fini del riordino dei complessi edilizi danneggiati dal sisma, ha imposto specifiche altezze interpiano dei fabbricati da ricostruirsi, anche diverse dal preesistente;
ha poi previsto la ricostruzione a parità della intera volumetria preesistente ma ha limitato il numero di piani ad uno solo in più rispetto al preesistente, proprio per consentire il recupero della volumetria che si sarebbe perduta a causa della diminuzione imposta dalle altezze interpiano e/o per altre variazioni progettuali. L'applicazione di tali norme, ovviamente, ha determinato in numerosi casi la variazione delle altezze preesistenti, proprio al fine di eseguire i nuovi fabbricati con le altezze interpiano imposte e per ricostruire la volumetria preesistente, come nel caso dell'Autorizzazione in oggetto. Nei casi in cui l'applicazione di tali norme ha determinato incrementi di altezza rispetto al preesistente in corrispondenza di altri edifici limitrofi, sono state sempre autorizzate ricostruzioni con le parti di fabbricato più elevate rispetto al preesistente in allineamento verticale con quella sottostante ed ubicate lungo l'allineamento a terra preesistente, rispettando, comunque, le norme del Codice Civile…”.
Vi è però di più, atteso che, a parte richiami alla violazione del confine, alle pagine 3 e 4 della citazione in primo grado, la deduzione che l'opera realizzi una diversa articolazione planimetrica e volumetrica, si reputa eccessivamente generica, così come generica è la deduzione della circostanza della maggiore altezza del colmo priverebbe la “proprietà
della dovuta ventilazione e soleggiamento”. Per_1
Così come generica, poi, si ritiene l'allegazione dell'esistenza di un danno, peraltro neppure specificato nella citazione e solamente accennato (anche per ciò che riguarda il rapporto causale), nella memoria ex art. 183, VI comma, cpc del 10.2.2014.
Va in ogni caso fatta applicazione del principio che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 cc.
Pertanto, per tutti i riferiti motivi – sia di rito che di merito – ognuno autonomamente dirimente, anche questo motivo di appello incidentale va rigettato.
6.4 Il rispetto della distanza dal confine.
Ed eccoci ad altra questione, anch'essa dall'obiettiva complessità, inerente al rispetto della distanza dal confine del fabbricato eretto nella parte posteriore.
Infatti, parte appellante incidentale, nel giudizio di primo grado, ha dedotto che il SI.
nel costruire un volume prima non esistente, ha violato le distanze tra le costruzioni Pt_1 previste dal PRG in cinque metri dal confine, “in conseguenza della realizzazione del volume a un livello (non preesistente) nella zona posteriore” (cfr. pag. 4 della citazione).
E si è già vista la delimitazione operata dal Giudice di prime cure.
Ciò detto, nonostante, nel giudizio di primo grado, fosse stata espletata istruttoria, il
Collegio, tenuto conto dei rilievi posti in essere con l'appello incidentale, ha dato ulteriore pagina 22 di 33 incarico.
A seguito di ordinanza del 20.12.2024, parte appellante principale ha prodotto in stralcio sia il PRG del 1984 sia quello del 2002 e dal quale si desume che questo piano è stato adottato nel 1998 e poi è stato oggetto di successive stesure.
Ebbene, in primo luogo, tenuto conto di quanto appresso si dirà, come si desume anche dalla visione del grafico posto a pag. 14 della terza integrazione di consulenza sviluppata nel giudizio di primo grado, la “parte di fabbricato non a distanza regolamentare Pt_1 dal confine”, vede fronti-stante il cortile e non un fabbricato.
Ebbene, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il principio della prevenzione si applica anche nell'ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art. 873 c.c. e tuttavia non imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all'intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicché il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c. (Cass. civ.
SS.UU. 19/05/2016, n. 10318; Cass. civ., II, 10.11.2021, n. 33109; Cass. civ., II,
02/08/2024, n. 21791).
Sempre per la Suprema Corte, “il piano di recupero edilizio ed il vincolo stradale costituiscono entrambi varianti al piano regolatore generale e, anche se adottati contestualmente, mantengono la loro autonomia logico-giuridica: il primo, infatti, ha finalità di recupero del patrimonio edilizio esistente, piuttosto che quella di determinare una complessiva trasformazione del territorio, sicché non è possibile assimilarlo al piano per l'edilizia economica e popolare, che conferisce il requisito dell'edificabilità a tutte le aree in esso inserite;
il secondo, ove non imposto a titolo particolare, comporta di regola un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio interessato e non ha carattere espropriativo” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 03/10/2016, n. 19687).
In motivazione si legge: “appare pertanto evidente come il rapporto fra il piano regolatore generale e quello di recupero sia connotato dalla primazia del primo, come, del resto, già affermato da questa Corte (Cass., 10 luglio 2003, n. 38586; Cass., 27 agosto 2003, n.
12583; Cass. 13 ottobre 2000, n. 13639) e dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St.,
17 giugno 2003, n. 1910; Cons. St., 17 giugno 2003, n. 3415): alla luce di quanto sopra evidenziato è agevole constatare come la variante stradale in esame, che, secondo la prospettazione dello stesso ricorrente, imporrebbe un vincolo di natura espropriativa, si ponga in diretto rapporto con lo strumento urbanistico generale”
Ancora: “le prescrizioni contenute nei piani di recupero formati ai sensi dell'art. 28 della pagina 23 di 33 legge n. 457 del 1978 per la rimozione dello stato di degrado del patrimonio edilizio comunale sono soggette all'osservanza delle disposizioni del piano regolatore generale quali norma di grado superiore. Ne consegue che non è ammissibile la deroga, in caso di interventi edilizi previsti in detto piano di recupero, alle previsioni degli strumenti urbanistici generali in tema di distanze tra costruzioni” (Cass. civ. II, 13/10/2000, n.
16639; Cass. civ., II, 27/08/2003, n. 12583).
Ciò detto, occorre affrontare la questione attinente alle prescrizioni contenute nella variegata normativa del Comune di Atripalda.
In questo grado di giudizio, il TU nominato, allegato alla sua seconda relazione, ha prodotto “Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Atripalda
(AV), approvato con D.P.G.R.C. n.1676 del 12.03.1984” e ha dedotto, come il precedente professionista abbia anche lui richiamato la violazione del rispetto dei cinque metri dal confine, richiamando il citato P.R.G.
Ed infatti, a pag. 34, della relazione del 5.12.2023, ha scritto: “in particolare viene evidenziato che nel caso di specie, l'edificazione è stata realizzata su tutta l'area libera al di fuori dell'area di sedime dell'unità minima di intervento, circostanza acclarata anche dal Giudice, in violazione di quanto già richiamato in merito all'inquadramento urbanistico dell'area. Lo stesso Consulente Tecnico d'Ufficio, ing. , ha Per_4 confermato dette circostanze: “Per la parte realizzata al di fuori dell'area di sedime, prima sgombra da altri fabbricati, deve essere rispettata la distanza di 5 m prevista dal
P.R.G. quale distanza minima dal cortile della ricorrente”. Il Consulente prosegue dichiarando (Pag.6 della Relazione di Consulenza TU – Seconda integrazione – del
Luglio 2012) “Trattasi però di conclusioni basate su riflessioni personali, che non trovano riscontro sui vari regolamenti edilizi presenti in quanto non specificati.
Si tratta di una porzione del fabbricato realizzata a ridosso del confine, al di fuori Pt_1 dell'area di sedime dei corpi di fabbrica preesistenti, per la quale non è stata rispettata la distanza di 5 m prevista dal P.R.G..
Anche per tale osservazione, come per le precedenti, la questione è quella di stabilire se le prescrizioni in tema di distanze dai confini (5 metri) previste dal P.R.G. risultano superate o meno dal sopraggiunto Piano di Recupero…”.
Dall'esame dell'indicata produzione si desume comunque la distanza di metri cinque dal confine per la “zona residenziale satura” (cfr. pagina 28 della relazione di TU del
5.12.2023 questo grado).
Anche il TU nominato nel primo grado di giudizio, a pag. 21 della sua prima relazione, ha scritto che il fabbricato in questione “ricade all'interno della zona B1 satura del Piano
Regolatore Generale” (cfr. pag. 21; va detto che la relazione non contiene timbro di pagina 24 di 33 deposito, ma sulla ritualità dell'adempimento non vi sono elementi di disturbo;
cfr. anche in ragione di attestazione di cancelleria del 20.9.2006 contenuta nel fascicolo cartaceo di primo grado).
L'appellato incidentale ha sostenuto che prevarrebbe il Piano di recupero e ha richiamato l'art. 29 (rectius: 28) della legge 219/81.
Si è già detto della giurisprudenza formatasi sul punto.
Qui si aggiunge che neppure il richiamo all'art. 28 (“I piani esecutivi di cui al presente articolo sono adottati dal comune, anche in variante degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione che diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 3, L. 9 giugno 1947, n. 530”) può assumere rilevanza, non solo per la dizione meramente generale utilizzata nella norma, in rapporto alle specifiche e diverse caratteristiche del PRG, non solo perché il TU ha riferito che il PDR non contiene misure differenti, ma anche perché, in ogni caso, l'accertamento tecnico ha condotto a ritenere che nella parte posteriore in questione, l'attività, per quanto fin qui detto, è consistita in vera e propria “nuova costruzione” [ad esempio, lo stesso strumento stabilisce che “nelle aree libere ricadenti all'interno della perimetrazione di cui alla CP_8
A, la nuova edificazione è possibile se consentita dal PRG e con gli indici da questo
[...] dettati” (art. 1)].
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380 del 2001, per qualificare come interventi di ristrutturazione edilizia anche le attività volte a realizzare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, implicanti modifiche della volumetria complessiva, della sagoma o dei prospetti, occorre conservare sempre una identificabile linea distintiva tra le nozioni di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, potendo configurarsi la prima solo quando le modifiche volumetriche e di sagoma siano di portata limitata e comunque riconducibili all'organismo preesistente (Cons. Stato, Sez. VII,
23/12/2024, n. 10307).
La Suprema Corte ha anche chiarito che, nonostante l'ampliamento progressivo della nozione di ristrutturazione, la ratio qualificante di tale intervento edilizio è che preesista un fabbricato da recuperare, sia pure con le modifiche ora consentite, e che tale fabbricato venga comunque conservato attraverso interventi di recupero che conservino tracce dell'immobile preesistente (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 16/09/2024, n. 24764).
Infine, nella specie, assume rilevanza autonoma la circostanza che la parte in questione in precedenza era libera (su questo unto, pure subito infra).
Il Collegio, poi, ha ritenuto sottoporre alle parti la questione relativa al successivo PRG approvato.
Sul punto le parti hanno disquisito e secondo gli eredi entrambi i PRG Per_1
pagina 25 di 33 prevederebbero la medesima sostanziale prescrizione.
Ed infatti, a pag. 2 della comparsa conclusionale del 28.1.2025, hanno scritto: “il Piano
Regolatore Generale del 27.6.1979 approvato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale della Campania n.1676 del 12.3.1984 (PRG 1984), riporta nelle Norme di attuazione per l'area di interesse alla pag.10 e alla successiva pag.11”, per poi riportare, nella stessa comparsa, in stralcio quello che sarebbe il PRG del 1984 (pagine 2 e 3).
E tuttavia, lo si dice per mera completezza, non solo la produzione, in allegato, del Geom.
è differente, atteso che questi ha prodotto sia il PRG del 1984 sia quello del 2002 Pt_1 dai quali si desume una differente compilazione, ma la stessa indicazione dell'appellante incidentale è inverosimile, posto che il piano da lui indicato come approvato nel 1984 richiama normativa del 1996 e dunque successiva.
La spiegazione, invece, può rinvenirsi nella stesura di varie versioni del secondo PRG in ordine di tempo (cfr. anche certificazione n. 10352 del 4.9.1998 contenuta nel volume II della produzione di primo grado di ). Parte_1
Ebbene, dalla produzione offerta si arguisce che il secondo piano è stato approvato nel
2002, quanto era stata già assentita l'iniziale esecuzione dei lavori con provvedimento n.
1249 dell'11.10.1999.
Seppure il secondo piano fosse stato adottato, vale richiamare il principio secondo cui
“poiché le norme urbanistiche acquistano efficacia vincolante non alla data della loro adozione da parte dei competenti enti pubblici territoriali, ma solo quando, compiuto l'"iter" previsto dalla legge, vengano approvate dall'organo a ciò preposto, prima di tale approvazione, le disposizioni in esse contenute, essendo prive dell'efficacia propria delle norme giuridiche, non valgono a integrare sostitutivamente la disposizione fondamentale dettata dall'art. 873 c.c. in tema di rapporti di vicinato, con la conseguenza che, fino a detta approvazione conclusiva, tali rapporti restano regolati dalle precedenti norme locali tuttora in vigore o, in mancanza, dal codice civile o da leggi speciali, non rilevando l'obbligatoria applicazione delle misure di salvaguardia di cui agli artt. 1 della l. n. 1902 del 1952 e 3 della l. n. 675 del 1967 (che ha integrato l'art. 10 della l. n. 1150 del 1942), atteso che tali misure sono rivolte ai Sindaci ed ai Prefetti per fini di interesse pubblico e non interferiscono, quindi, sulla disciplina dei rapporti privati” (Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 13/09/2018, n. 22374).
In ogni caso, la normativa successiva, effettivamente, appare comunque fortemente restrittiva, in quanto, quantomeno per quel che qui interessa, consente attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia a determinate condizioni.
Inoltre, l'art. 9 subordina l'attività all'emissione di piani attuativi e in ogni caso stabilisce che “i Piani di Recupero e/o i Programmi Integrati di Intervento devono prevedere i pagina 26 di 33 seguenti parametri: Hmax= mt 14 (4 piani f.t.) nel rispetto del D.M. LL.PP. 16.1.1996; Df
e Ds entro i limiti di cui all'art. 9 punto 3 del D.I. n. 1444/68; Dc = 0,5Df”.
Per mera completezza va detto che, seppure il richiamo sia all'art. 9 punto 3 del DM (e non del DI) 1444/68, vi è comunque riferimento a zona diversa dalle zone A indicate nel decreto, per cui il limite minimo delle distanze dai fabbricati, a fronte della previsione “Dc
= 0,5Df”, è comunque di dieci metri.
Alcuna considerazione, poi, può essere fatta della produzione irritualmente versata con memoria di replica da . Parte_1
E ciò si dice in disparte dalla considerazione che il richiamo, contenuto in memoria di Part replica a che sarebbe stato adottato, non avrebbe potuto assumere alcuna rilevanza, sia per quanto detto in ordine alla necessità di approvazione, sia perché nella zona B1 è stata comunque prevista attività, al massimo, di ristrutturazione (tranne casi eccezionali).
E anche in questo caso vi è rimando a strumenti attuativi.
Infine, la disposizione invocata [dc= 5 m (o a confine per pareti non finestrate)] prevede necessariamente la preesistenza di costruzione, e non avrebbe potuto comunque trovare applicazione nella specie.
Ciò posto, per ciò che concerne gli interventi da eseguire, della questione si è occupato il
TU, nel corso del giudizio di primo grado, alle pagine da 53 a 55 della prima relazione di
Consulenza; nella seconda integrazione il Tecnico ha scritto che “la parziale demolizione comprometterebbe la staticità dell'intero corpo di fabbrica.”, mentre, nondimeno, nella terza, ha indicato le opere (pagine 14 e ss.), elaborando anche computo metrico estimativo.
Tenuto conto delle difficoltà riscontrate, la Corte ha conferito nuovo mandato ad altro professionista e il TU nominato in questo grado di giudizio, a pag. 35 e ss. della relazione del 5.12.2023, ha scritto: “… viene evidenziato che nel caso di specie, l'edificazione è stata realizzata su tutta l'area libera al di fuori dell'area di sedime dell'unità minima di intervento, circostanza acclarata anche dal Giudice, in violazione di quanto già richiamato in merito all'inquadramento urbanistico dell'area. Lo stesso Consulente Tecnico d'Ufficio, ing. , ha confermato dette circostanze…si tratta di una porzione del fabbricato Per_4 realizzata a ridosso del confine, al di fuori dell'area di sedime dei corpi di fabbrica Pt_1 preesistenti, per la quale non è stata rispettata la distanza di 5 m prevista dal P.R.G..
Anche per tale osservazione, come per le precedenti, la questione è quella di stabilire se le prescrizioni in tema di distanze dai confini (5 metri) previste dal P.R.G. risultano superate o meno dal sopraggiunto Piano di Recupero…Come riferito in precedenza, nel
Regolamento di Attuazione relativo al Piano di Recupero del Centro Urbano non è sancita un'esplicita indicazione di parametri relativi alle distanze ma al contempo viene prescritto
(Art. 8) “Il recupero edilizio previsto dal presente Regolamento e relativo alla zona pagina 27 di 33 perimetrata nella tavola A prevale sulle prescrizioni del P.R.G. in quanto fa proprie le indicazioni dello stesso ed amplia, essendo subentrati gli eventi sismici del novembre 1980
e febbraio 1981, le zone sottoposte ad interventi di recupero”, ed ancora (Art. 11) “Gli indici ed i parametri previsti dal P.R.G. adottato o quelli del R.E., se in contrasto, sono sostituiti dalle prescrizioni grafiche e normative delle presenti norme e dei piani particolareggiati di recupero sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata…”.
E tuttavia, vale richiamare in questa sede quanto prima detto in ordine alla prevalenza del
PRG.
Qui si aggiunge della previsione, anche in questo caso meramente generale, contenuta nel piano e si ribadisce non solo che ogni determinazione della PA non possa superare l'interpretazione della Corte di cassazione prima indicata, ma - in ogni caso - non si rinviene nel PDR una disposizione espressamente derogativa dei cinque metri, come peraltro ritenuto dal TU nominato nel corso del giudizio di primo grado (cfr. pag. 54 della relazione di Consulenza).
Infine, si è detto come, nella specie, si sia in presenza di nuova costruzione.
Per queste considerazioni (previsione del PRG, giurisprudenza richiamata, mancata previsione univoca nel PDR, esistenza di nuova costruzione, pregressa area libera), i cinque metri devono essere rispettati.
Parte appellata incidentale ( ), ha anche sostenuto che “l'indagine tecnica Parte_1
d'ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado ha escluso la fondatezza della domanda postulante la pretesa violazione delle norme sui distacchi legali sia in relazione alla costruzione realizzata in aderenza al fabbricato di proprietà , sia con Per_1 riferimento alla costruzione realizzata nel retrostante cortile, accertando che si è trattato della legittima ricostruzione di fabbriche preesistenti, che non erano state computate nello stato di fatto, perché, in quella data, non visibili, in quanto coperte da rovi e sterpaglie, ma che, successivamente, sono state rilevate, dopo l'inizio dei lavori e la pulizia del giardino retrostante al fabb. , anche, dal geom. del Settore Tecnico Controparte_9 Per_5 del Comune di Atripalda” (cfr. pag. 24 della seconda comparsa conclusionale).
Ebbene, quanto alla preesistenza di questi ruderi richiamati in maniera generica e comunque non decisiva dal Tribunale (“le predette considerazioni, per vero, consentono di porre in non cale anche le risultanze dell'espletata istruttoria in punto di preesistenza di ruderi o resti di costruzione nel terreno di proprietà dei predetti convenuti (v. deposizioni testimoniali e rilievi fotografici in atti), i relativi esiti potendo al massimo confermare, ma mai impedire, la qualificazione in termini di prima edificazione tra i confinanti della porzione di fabbricato per cui è causa”), la stessa affermazione dell'esistenza di ruderi non visibili per la presenza di sterpaglie rende vieppiù fallace la ricostruzione del Geometra
pagina 28 di 33 Pt_1
Il teste , escussa all'udienza del 19.1.2007, ha riferito “è vero che nel giardino Tes_2 del fabbricato di prop. (ora di parte appellante) lungo il confine con la proprietà _3
, vi erano delle costruzioni in pessime condizioni”. Per_1
Il teste escusso alla medesima udienza, ha dichiarato: “vero nel cortile Testimone_3 del fabbricato demolito vi erano manufatti diruti, coperti da rovi e sterpaglie venuti alla luce dopo l'opera di pulizia del giardino, io ho pulito il giardino insieme ad un altro operaio;
poteva trattasi per i resti rinvenuti di “una casa per il forno” o di “un porcile”, non posso dire di più, non posso identificare meglio”.
Il teste sentito all'udienza del 9.5.2008, ha riferito: “è vero che, nella corte Testimone_4 latistante il fabbricato per cui è causa, vi erano rovi, spine, alberi con spine, al di sotto dei quali vi erano fabbricati diruti ed in parte demoliti… sono a conoscenza dei fatti per cui è causa perché, in precedenza, ho lavorato alle dipendenze del proprio nel cantiere Pt_1 per cui è causa”.
Il teste , escusso alla medesima udienza, ha dichiarato: “posso confermare Testimone_1 anche che nel giardino retrostante il fabbricato, addossati al muro di confine, vi erano coperti da rovi e sterpaglie resti di manufatti demoliti, diruti in pietra di tufo;
si trattava di tracce di costruzioni vecchie”.
Insomma, proprio le affermazioni dell'esistenza di ruderi scoperti all'esito dell'eliminazione di sterpaglie e rovi rendono avvertiti dell'irrilevanza degli stessi e ciò si dice in disparte da ogni considerazione sull'assoluta genericità delle dichiarazioni.
Ma anche il richiamo operato dall'appellante all'ultima relazione di TU resa in primo grado, alla pag.8, è fuorviante: “in effetti, il geom. nel procedere alla sola verifica Per_5 del calcolo della volumetria (cfr. allegato n° 6 relazione di TU originaria), individua anche due corpi di fabbrica “F” e “N” situati all'interno del cortile. Presumibilmente, detti corpi di fabbrica, non furono rappresentati nei grafici del rilievo dello stato di fatto a firma dell'arch. perché lo stesso era finalizzato ad accertare solo la Persona_6 volumetria esistente e, verificato che la stessa era sufficiente al progetto di ricostruzione, impropriamente, il tecnico, ha omesso di indicare detti corpi di fabbrica. La difficoltà riscontrata dallo scrivente è sempre stata quella di non avere un punto di partenza dettagliato dal quale poter trarre le proprie conclusioni. Tutte le considerazioni fatte sono state riferite al rilievo dello stato di fatto a firma dell'arch. tra l'altro Persona_6 allegato al progetto di ricostruzione”.
Dalla visione del grafico elaborato dal Geom. si evincono due piccoli corpi di Per_5 fabbrica, indicati con le lettere F e N, ma che comunque neppure appaiono posti al confine
(almeno come si desume dalla generica ricostruzione ivi operata).
pagina 29 di 33 In ogni caso le valutazioni rese sono meramente ipotetiche.
Inoltre, anche dalla produzione fotografica ante operam si desume che il fabbricato indicato come corpo “D” non si estendeva per tutto il confine mentre non può essere seriamente negata l'esistenza di parte “libera” del cortile.
Infine, obiettivamente insufficiente si reputa lo “Stralcio aerofotogrammetrico dell'area risalente a prima del sisma del 1981, ufficialmente rilasciato dall'Istituto Geografico
Militare (IGM) al Fog.185, volo del 15-5-1974”, da cui si evincerebbero i due corpi di fabbrica (deposito e forno).
Si tratta di foto dalla quale non è obiettivamente possibile desumere nulla di maggiormente rilevante.
Tutte queste considerazioni, ognuna in maniera autonoma, si reputano concludenti.
Ma c'è di più, posto che dalla stessa pianta piano terra dello stato di fatto, contenuta del progetto recante timbro di approvazione del progetto in data 7.10.1999, si desume l'esistenza di cortile (seppure con misure non perfettamente collimanti con quelle del TU in primo grado).
Nel corso del primo grado di giudizio vi è stata redazione di computo metrico aggiornato e la Corte si è interrogata sul comando da emettere, conferendo mandato anche ad altro
Tecnico, il quale, seppure abbia prospettato alcune problematiche di carattere strutturale
(cfr. del 20.6.2024), ha reso comunque risposta: “si tratta, quindi, di attività tecnica specialistica complessa che potrebbe risultare particolarmente onerosa ed invasiva e pertanto da svolgersi successivamente, all'esito del presente giudizio, nel caso la Corte dovesse ritenere sussistenti le violazioni lamentate. In caso contrario, ovvero nel caso in cui si ritenga opportuno acquisire, fin d'ora, l'intervento strutturale di demolizione, si propone alla spettabile Corte la necessità di nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio, esperto di demolizioni strutturali, per effettuare le attività ed indagini tecniche esplorative suddette e la stesura di un progetto strutturale di demolizione comprensivo del relativo computo metrico. Al riguardo si propone in allegato l'offerta relativa alle attività da svolgere ed ai relativi oneri economici e professionali acquisita da parte del tecnico qualificato, ing. , esperto strutturista. Persona_8
In ogni caso, al fine di dare ogni possibile riscontro in merito al punto 4) del mandato conferito, si è comunque proceduto a redigere tre computi metrici delle demolizioni necessarie a ripristinare lo stato dei luoghi, qualora la Corte dovesse ritenere accertate distintamente le seguenti violazioni:
1) Demolizione per il rispetto del distacco minimo di 5,00 mt dai confini;
2) Demolizione per il rispetto del distacco minimo di 10,00 mt dagli edifici;
3) Demolizione per il rispetto delle aree di sedime preesistenti alla ricostruzione.
pagina 30 di 33 Per le precisazioni su esposte si tratta di analisi prettamente economiche, che non tengono conto della fattibilità degli interventi.
Nel caso 1) l'intervento di ripristino è stato quantificato, come detto, dal consulente di primo grado, ing. , nella terza integrazione alla TU, dove sono computate ed Per_4 individuate graficamente le opere di ripristino. La valutazione economica di tali opere è stata pertanto individuata riproponendo il computo metrico estimativo redatto in primo grado, aggiornato al prezzario Regione Campania 2023, così come riportato in allegato alla presente relazione. L'importo complessivo è pari a € 16.604,48, esclusa IVA”.
Vi è stata poi allegazione del computo metrico.
Ora, seppure il TU abbia avuto cura di chiarire la necessità di analisi preventiva da parte di strutturista, le complessive valutazioni rese, da parte di entrambi i consulenti tecnici nominati, considerate complessivamente, inducono il Collegio a poter emettere una pronuncia in tal senso.
In ogni caso, anche il TU nominato nel giudizio di primo grado, alle pagine da 14 a 19 della relazione depositata in data 17.3.2014, ha indicato, anche graficamente, l'intervento a farsi.
Pertanto, in accoglimento del motivo di appello incidentale, e Parte_1 _3
vanno condannati ad arretrare la porzione di fabbrica indicata da pag. 14 a pag. 19
[...] della terza relazione di TU del 17.3.2014 espletata in primo grado a firma dell'Ing.
e tenuto conto del computo metrico estimativo aggiornato redatto dal Persona_4
TU nominato in questo grado di giudizio nella relazione del 20.6.2024 (si tratta del primo computo metrico: “demolizione per il rispetto del distacco minimo di 5,00 mt dai confini”).
Naturalmente, proprio in ragione di quanto fin qui detto, i detti lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto assoluto di tutta la normativa vigente, nessuna esclusa e comunque previa ogni verifica, anche statica, della sicurezza dell'intervento ed in ogni caso con modalità operative e previ cautele, adempimenti ed accorgimenti tecnici ed esecutivi che garantiscano, in maniera assoluta, l'assenza di pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché la perfetta osservanza di ogni prescrizione imposta dalla normativa e da tutte le
Autorità coinvolte nell'intervento, da informare preventivamente.
Non può invece essere accolta, la domanda risarcitoria.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in
"re ipsa", con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure "iuris tantum", tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei pagina 31 di 33 modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso (Cass. civ., Sez. VI - 2,
Ordinanza, 09/11/2020, n. 25082).
Ebbene, non può essere sottaciuto che l'ambito di intervento è obiettivamente minimo rispetto al complessivo stato dei luoghi, e che il cortile era comunque interessato dalla presenza di una parte consistente di preesistente edificio, per cui alcun danno nella specie può reputarsi esistente.
7. Considerazioni conclusione e spese
7.1 La sentenza va quindi riformata nei limiti appena riportati, in ragione del ridotto accoglimento dell'appello incidentale, mentre ogni statuizione cautelare emessa nel corso del presente giudizio deve reputarsi superata.
7.2 Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez.
III, 04/06/2007, n. 12963).
Ad avviso del Collegio si impone una pronuncia di compensazione delle spese.
Ed infatti, in primo luogo, non può essere sottaciuta la straordinaria complessità della vertenza, caratterizzata dagli aspetti tecnici profondamente problematici, tali da integrare le eccezionali ragioni per procedere alla compensazione.
Inoltre, solo alcuni capi di domanda di parte attrice in primo grado sono stati accolti, con conseguente soccombenza reciproca.
Questi elementi inducono la Corte a ravvisare i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, confermando, dunque, la pronuncia di compensazione pure resa con la sentenza impugnata.
La compensazione va disposta anche per le spese occorse per la stesura delle relazioni di
Consulenza tecnica di ufficio espletate nel corso di questo grado di giudizio, mentre non è possibile incidere sulla ripartizione resa in primo grado (un terzo per ciascuno), stante il rigetto dell'appello principale (cfr. anche quarto motivo, proprio sulle spese) e il divieto di refomatio in peius.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al pagina 32 di 33 momento del deposito dello stesso”. La statuizione va resa per . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello avverso la sentenza n. 1943/2015 emessa dal Tribunale di Avellino in data 9.11.2015 nel procedimento n.
85/2004 R.G., così provvede:
• dichiara la contumacia di;
Controparte_3
• rigetta l'appello principale;
• accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e - in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna e Parte_1
all'esecuzione delle opere illustrate nella “terza integrazione” Controparte_3 del 17.3.2014, a firma dell'Ing. alle pagine da 14 a 19 e tenuto Persona_4 conto del primo computo metrico estimativo redatto dall'Ing. Persona_9 allegato alla relazione del 20.6.2024 (“demolizione per il rispetto del distacco minimo di 5,00 mt dai confini”); il tutto nel rispetto assoluto di tutta la normativa vigente, nessuna esclusa e comunque previa ogni verifica, anche statica, della sicurezza dell'intervento ed in ogni caso con modalità operative e previ cautele, adempimenti ed accorgimenti tecnici ed esecutivi che garantiscano, in maniera assoluta, l'assenza di pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché la perfetta osservanza di ogni prescrizione imposta dalla normativa e da tutte le
Autorità coinvolte nell'intervento, da informare preventivamente;
• rigetta, per il resto, l'appello incidentale;
• dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché di quelle occorse per la stesura delle relazioni di TU in questo grado di giudizio;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere tenuto a Parte_1 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 6.3.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
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