Articolo 29 della Legge 14 maggio 1981, n. 219
Articolo 28Articolo 30
Versione
19 maggio 1981
Art. 29. (Attivazione dei piani di recupero).

Il comune puo' individuare, per l'attuazione dei piani di recupero, ambiti entro i quali l'opera di ricostruzione e' realizzata mediante interventi unitari.
In sede di attuazione dei piani di recupero il comune, in caso di inerzia dei proprietari, puo' sostituirsi agli stessi mediante occupazione temporanea degli immobili ovvero per ricorso alla espropriazione.
Le prescrizioni grafiche e normative dei piani di recupero regolano le procedure per gli interventi sostitutivi, nel caso di mancato accordo o di inerzia dei proprietari, nonche' le modalita' di utilizzazione e di assegnazione delle unita' riparate o ricostruite.
Con riferimento ai casi in cui, in coerenza con quanto prescritto dal precedente articolo 27, risulti opportuno mantenere e ricostituire il tessuto edilizio preesistente al sisma, le prescrizioni grafiche e normative dei piani di recupero e, piu' in generale, dei piani esecutivi di cui al precedente articolo 28, regolano, inoltre, anche nei comuni dichiarati sismici, i rapporti di altezza e di distanza fra gli edifici.
Entrata in vigore il 19 maggio 1981
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