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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/04/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EN
Il Tribunale Ordinario di EN , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente provvedendo nella causa n.437/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 2.2.2024 da:
- , nata a [...] il Parte_1 giorno 18 settembre 1929, residente a [...], cod. fisc. ; C.F._1
- , nata a [...] il [...], residente a Parte_2
TO (PD) in Via Duca degli Abruzzi n. 28/B, cod. fisc.
C.F._2
, nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_3
(PD) in Via Duca degli Abruzzi n. 28/A, cod. fisc. , C.F._3 [...]
, nata a [...] il giorno 8 marzo 1966, residente a [...], cod. fisc. , nella loro qualità di C.F._4 procuratori generali della signora , nata a [...] Parte_5
CE (VI) il giorno 20 settembre 1932, residente a [...], cod. fisc. ; C.F._5
- , nato a [...] il giorno 12 novembre Parte_6
1934, residente a [...], cod. fisc. ; C.F._6
- , nata a [...] il giorno 16 gennaio Parte_7
1942, residente a [...], cod. fisc.
C.F._7 tutti rappresentati e difesi dall'avv. PRANOVI FEDERICO (C.F.: )con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in C.F._8
EN, Viale Milano n. 101 attori CONTRO (C.F.: ), CP C.F._9
(C.F.: ), _2 C.F._10
(C.F.: CP_3 C.F._11
1 convenuti contumaci
CONCLUSIONI: Nel merito: voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- Ritenere e dichiarare che con la scrittura privata del 7 dicembre 2021, i IG
e , hanno promesso di trasferire ai CP CP_3 _2 IG , , e Parte_6 Parte_5 Parte_1 Parte_7 i beni loro attribuiti in sede di divisione giudiziale con la sentenza n. 417/2018
[...] del Tribunale di EN, meglio in premessa individuata, identificato in catasto come segue: 1) negozio al piano terra, con accesso principale da via Po n. 63 e da via Cividale nn.
2-4 a Marola di Torri di ES, C.F., sez. C, fog. 4, m.n. 203/1, cat. C/1, classe 5, consistenza 81 mq., via Po n. 35, Piano T, rendita € 1.204 con annesso garage prefabbricato in metallo al piano terra, con accesso da via Po n.67 a Marola di Torri di
ES, C.F., Sez. C, Fog. 4, m.n.203/5, cat. C/6, classe 3, consistenza 25 mq., via
Po n. 45, piano T-1, rendita € 55,52.
- Ritenere e dichiarare che i IG e CP _2 CP_3 non hanno adempiuto all'obbligazione di trasferire ai IG ,
[...] Parte_6
, e il compendio Parte_5 Parte_1 Parte_7 immobiliare sopra descritto.
- Conseguentemente emettere contro e CP _2 CP_3
e in favore dei IG , ,
[...] Parte_6 Parte_1 Parte_5
e , sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli
[...] Parte_7 effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisca ai secondi pro quota in parti uguali la proprietà del compendio immobiliare sopra descritto, dando atto che nel trasferimento concordato è compresa altresì la somma che i IG , Parte_6
, e avrebbero Parte_5 Parte_1 Parte_7 dovuto versare a titolo di conguaglio per la divisione giudiziale conclusa con la sentenza del Tribunale di EN descritta in premessa.
- Condannare i IG e a CP CP_3 _2 rilasciare, in favore dei IG , , Parte_6 Parte_5 Parte_1
e il compendio immobiliare sopra descritto, come sopra
[...] Parte_7 catastalmente identificato.
- Condannare i IG e al CP _2 CP_3 risarcimento, in favore dei IG , , Parte_6 Parte_1
e , dei danni per ritardata consegna del bene Parte_5 Parte_7 oggetto della transazione, da quantificarsi in misura non inferiore ad € 2.800,00
(duemilaottocento/00) per ogni mese di ritardo, o nella diversa somma che sarà determinata dal Tribunale, a decorrere della notifica dell'atto di citazione e fino al rilascio, importo da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto, con interessi sugli interessi con capitalizzazione semestrale dalla notifica della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1283 c.c.
- Condannare i IG e al CP _2 CP_3 pagamento degli eventuali importi che dovessero risultare a credito dei IG Parte_6
, , e , oltre
[...] Parte_1 Parte_5 Parte_7 interessi e rivalutazione dal sorgere del credito al soddisfo.
- Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di EN di trascrivere la emananda sentenza e gli atti ad essa precedenti, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità. In via istruttoria: ove occorra, in via istruttoria, disporre consulenza tecnica di ufficio al fine di determinare il valore locatizio del bene.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali.
2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato gli attori esponevano che:
-con atto di citazione nel 2007 gli attori avevano proposto azione di divisione del compendio ereditario del fu , nonché domanda di risarcimento Persona_1 del danno nei confronti della signora;
Persona_2
-si costituiva in tale giudizio (RG 5493/2007) la convenuta Persona_2 resistendo alle domande attoree e svolgendo domande riconvenzionali;
-in corso di causa la convenuta decedeva e il processo veniva riassunto nei confronti degli eredi , e , i quali non si CP_3 _2 CP costituivano e venivano dichiarati contumaci;
-con sentenza n. 417/2018, pubblicata il 9 febbraio 2018, rep. 683/2018 del 9 febbraio 2018, registrata a EN il 21 agosto 2018 al n. 6535/2018, il Tribunale così decideva:
“1) Accerta e dichiara che il valore complessivo della massa ereditaria relitta è di complessivi € 460.325,00 all'attualità; 2) Accerta e dichiara che la quota spettante a ciascuno dei cinque fratelli
[...]
, , , e Parte_1 Parte_5 Parte_6 Parte_7
è pari ad € 92.065,00 all'attualità; Persona_2
3) Dispone che lo scioglimento della comunione ereditaria instauratasi tra
[...]
, , , , da Parte_1 Parte_5 Parte_6 Parte_7 un lato, e e (quali eredi di CP _2 CP_3 [...]
) dall'altro avvenga in base al progetto divisionale di cui all'elaborato Per_2 peritale 10.6.2013 redatto dall'Ing. , mediante attribuzione ai Persona_3 primi dei lotti 1, 3 e 4 indicati nella predetta perizia, vale a dire: 1) il laboratorio a piano terra con ufficio, locale di deposito, ripostiglio e w.c. in via Po n.65 a Torri di ES, C.F., fog. 17, m.n. 203/2, cat. C/3, classe 2, consistenza 81 mq., via Po, piano T, rendita € 121,32; 2) l'appartamento al piano primo, con accesso da ingresso comune in via Po n.65 a Marola di Torri di ES, C.F. sez. C, fog. 4, m.n.203/3, cat. A/3, classe 2, consistenza 6,5 vani, via Po n.37, piano T-1, rendita € 288,70; 3) l'appartamento al piano primo, con accesso da ingresso comune in via Po n.65 a Marola di Torri di ES, C.F. sez. C, fog. 4, m.n.203/4, cat. A/3, classe 2, consistenza 6,5 vani, via Po n.37, piano T-1, rendita € 288,70, ed, ai secondi, dei lotti 2 e 5 indicati nella predetta perizia vale a dire: 1) il negozio al piano terra, con accesso principale da via Po n. 63 e da via Cividale nn.
2-4 a Marola di Torri di ES, C.F., sez. C, fog. 4, m.n. 203/1, cat. C/1, classe 5, consistenza 81 mq., via Po n. 35, Piano T, rendita € 1.204, e 2) l'annesso garage prefabbricato in metallo al piano terra, con accesso da via Po n.67 a Marola di Torri di ES, C.F., Sez. C, Fog. 4, m.n.203/5, cat. C/6, classe 3, consistenza 25 mq., via Po n. 45, piano T-1, rendita €.55,52, oltre ad un conguaglio di € 2.740,00; 4) per effetto dello scioglimento della comunione ereditaria accerta e dichiara che
3 gli attori , , e Parte_1 Parte_5 Parte_6
sono pieni proprietari, per l'intero e pro-indiviso, dei seguenti Parte_7 beni immobili: 1) laboratorio a piano terra con ufficio, locale di deposito, ripostiglio e w.c. in via Po n.65 a Torri di ES, C.F., fog. 17, m.n. 203/2, cat. C/3, classe 2, consistenza 81 mq., via Po, piano T, rendita € 121,32; 2) appartamento al piano primo, con accesso da ingresso comune in via Po n.65 a Marola di Torri di ES, C.F. sez. C, fog. 4, m.n.203/3, cat. A/3, classe 2, consistenza 6,5 vani, via Po n.37, piano T-1, rendita € 288,70; 3) appartamento al piano primo, con accesso da ingresso comune in via Po n.65 a Marola di Torri di ES, C.F. sez. C, fog. 4, m.n.203/4, cat. A/3, classe 2, consistenza 6,5 vani, via Po n.37, piano T-1, rendita € 288,70; 5) per effetto dello scioglimento della comunione ereditaria accerta e dichiara che
i convenuti e quali eredi di CP _2 CP
, sono proprietari per l'intero dei seguenti beni immobili: 1) Persona_2 negozio al piano terra, con accesso principale da via Po n. 63 e da via Cividale nn.2- 4 a Marola di Torri di ES, C.F., sez. C, fog. 4, m.n. 203/1, cat. C/1, classe 5, consistenza 81 mq., via Po n. 35, Piano T, rendita € 1.204 con annesso garage prefabbricato in metallo al piano terra, con accesso da via Po n.67 a Marola di Torri di ES, C.F., Sez. C, Fog. 4, m.n.203/5, cat. C/6, classe 3, consistenza 25 mq., via Po n. 45, piano T-1, rendita € 55,52;
6) pone a carico degli attori il pagamento della somma di € 2.740,00 da versare a titolo di conguaglio a e quali CP _2 CP eredi di , oltre agli interessi legali dalla data della presente Persona_2 decisione al saldo;
7) condanna e quali eredi di CP _2 CP
, ciascuno nei limiti della propria quota ereditaria al pagamento Persona_2 della somma di € 68.884,80 in favore degli attori, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
8) rigetta ogni altra domanda;
9) condanna e in solido a CP _2 CP rifondere agli attori i due terzi delle spese del presente grado di giudizio liquidate, in detta misura, in complessivi € 14.258,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali nonché ad IVA e CPA;
10) compensa il restante terzo;
11) pone definitivamente a carico delle parti le spese delle due CTU svolte nel presente giudizio e, nei rapporti interni, definitivamente a carico per un terzo degli attori e per due terzi a carico dei convenuti;
12) ordina la trascrizione della presente sentenza.”
-in data 7 dicembre 2021, le parti sottoscrivevano atto di transazione pattuendo che :
“1. I IG , e si impegnano a CP CP_3 _2 cedere il compendio immobiliare loro attribuito dalla citata sentenza in sede di divisione ereditaria ai IG , , Parte_1 Parte_5
4 e , che si impegnano ad accettare, a titolo di Parte_6 Parte_7 pagamento delle somme tutte dovute in forza del provvedimento giudiziale rinunciando, per l'effetto, al conguaglio ivi previsto, pari ad euro 2.740,00 (duemilasettecentoquaranta/00), da ritenersi compreso nel valore di cessione.
2. I IG , e si impegnano altresì a CP CP_3 CP consegnare l'immobile attribuito loro libero da persone e cose, assumendo il relativo onere a propria cura e spese e provvedendo allo sgombero entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
3. Le spese notarili di formalizzazione del presente accordo transattivo e conseguenti saranno assunte dai IG , Parte_1 Parte_5
, e in parti uguali.
[...] Parte_6 Parte_7
4. Il rogito notarile di trasferimento, che sarà preceduto dalla trascrizione della sentenza a cura del notaio incaricato, dovrà essere stipulato entro venti giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, salvo proroga da concordarsi per iscritto dalle parti.
5. Con la cessione di cui sopra, le parti dichiarano di nulla aver più a pretendere, le une dalle altre, in forza della citata sentenza e, più in generale, a seguito della successione del sig. dichiarandosi reciprocamente soddisfatte Persona_1 nelle rispettive pretese.
6. Qualora non vengano rispettati i termini di cui al presente accordo, da ritenersi tutti essenziali, la parte inadempiente decadrà dai benefici pattuiti e sarà tenuta al ristoro dei danni subiti dalla parte non inadempiente, ferma restando la facoltà di azione giudiziaria per l'esecuzione in forma specifica del presente accordo.
7. Le spese di registrazione del presente atto saranno poste a carico della parte che, con il suo comportamento, ne avrà resa necessaria la formalità.
8. Sottoscrivono il presente atto anche l'Avv. Marco Lunardi, procuratore dei sig.ri nonché l'Avv. Giambattista Galasso, procuratore dei sig.ri CP
, per autentica della sottoscrizione dei rispettivi assistiti nonché per Parte_6 rinuncia alla solidarietà passiva di cui all'art. 13, comma 8, della legge professionale forense.”
-tuttavia i IG pur più volte sollecitati, anche attraverso il notaio CP incaricato e tramite il legale che li aveva assistiti nella redazione dell'atto transattivo, infine con formale diffida a firma dell'Avv. Giambattista Galasso (con offerta della propria prestazione da parte degli attori), omettevano di addivenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento. Pertanto ora gli attori agivano nei loro confronti per ottenere sentenza che tenga luogo degli effetti dell'atto di transazione, visto che la transazione stipulata tra le parti costituiva un preliminare di trasferimento di immobile quale datio in solutum e riportava la indicazione delle parti, la esatta individuazione del bene e le condizioni di trasferimento.
Gli attori si dichiaravano anche in questa sede disponibili ad adempiere alle obbligazioni assunte nel citato atto, consistenti nella rinuncia ad un maggiore
5 risarcimento del danno subito ed all'accollo delle spese di trasferimento immobiliare, ma chiedevano che i IG venissero condannati al risarcimento CP dei danni tutti derivanti dal ritardo nell'adempimento, nonché nel mancato rispetto dei termini della transazione (ivi compreso lo sgombero dei cedendi locali a loro cura e spese).
I convenuti non si costituivano e venivano dichiarati contumaci. La causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per la remissione in decisione all'udienza del 2.4.2015. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento atteso che i convenuti con la sottoscrizione della transazione (allegata all'atto di citazione e ridepositata il 27.2.2025), conclusa con l'assistenza del loro difensore avv. Marco Lunardi e sottoscritta anche dallo stesso, si erano obbligati al trasferimento immobiliare del compendio loro attribuito nella sentenza 417/2018, mediante rogito notarile da eseguirsi entro giorni 20 dalla transazione. In seguito, tuttavia, essi non hanno curato il ritiro della diffida ad adempiere loro notificata nel febbraio 2023 , e anche nel presente giudizio sono rimasti contumaci, non curando il ritiro della notifica della citazione nel gennaio 2024, né la rinnovazione della notifica nell'aprile 2024. Essendo pertanto certo il loro inadempimento all'obbligo di concludere il contratto, ed essendo il compendio immobiliare oggetto dell'obbligo di contrarre bene individuato dalla sentenza, basata anche sulla Consulenza Tecnica d'Ufficio svolta in corso di causa, nonché dalla transazione, va pronunciata ai sensi dell'art. 2932 una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Al trasferimento immobiliare segue la condanna al rilascio dell'immobile in favore degli attori , nel termine di giorni 30 dal passaggio in giudicato della sentenza. La domanda di condanna al risarcimento per il caso di mancata riconsegna può essere accolta quindi, solo a partire da tale giorno, non dalla notifica dell'atto di citazione. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e SM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla semplicità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede: 1) accertato che con la scrittura privata “Atto di transazione” i IG CP
e , hanno promesso di trasferire ai IG
[...] CP_3 _2
, , e Parte_6 Parte_5 Parte_1 Parte_7
i beni loro attribuiti in sede di divisione giudiziale con la sentenza n.
[...]
417/2018 del Tribunale di EN, identificati in catasto come segue: 1) negozio al piano terra, con accesso principale da via Po n. 63 e da via Cividale nn.
2-4 a Marola di Torri di ES, C.F., sez. C, fog. 4, m.n. 203/1, cat. C/1, classe 5, consistenza 81 mq., via Po n. 35, Piano T, rendita € 1.204 con annesso garage prefabbricato in
6 metallo al piano terra, con accesso da via Po n.67 a Marola di Torri di ES,
C.F., Sez. C, Fog. 4, m.n.203/5, cat. C/6, classe 3, consistenza 25 mq., via Po n. 45, piano T-1, rendita € 55,52, visto l'art. 2932 c.c., trasferisce agli attori, pro quota in parti uguali la proprietà del compendio immobiliare sopra descritto, dando atto che nel trasferimento concordato è compresa altresì la somma che i IG Parte_6
, , e
[...] Parte_5 Parte_1 Parte_7 avrebbero dovuto versare a titolo di conguaglio per la divisione giudiziale conclusa con la sentenza del Tribunale di EN 417/2018; autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari di EN alla trascrizione della sentenza con esonero da responsabilità; 2) conseguentemente condanna e CP CP_3 _2
a rilasciare, in favore di , ,
[...] Parte_6 Parte_5 [...]
e il compendio immobiliare sopra descritto, Parte_1 Parte_7 come sopra catastalmente identificato, entro giorni 30 dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
3)per il caso di mancato rilascio nel termine sopra descritto, condanna CP
e a corrispondere in favore di
[...] _2 CP_3 Parte_6
, e €
[...] Parte_1 Parte_5 Parte_7
2.800,00 per ogni mese di eventuale ritardo nella riconsegna dell'immobile, a decorrere dal trentesimo giorno successivo al passaggio in giudicato della presente sentenza;
4) condanna i convenuti a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in euro 786,00 per anticipazioni ed euro 3809,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovute.
Così deciso in EN il 14.4.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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