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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente e relatore dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1522/2024 , introdotta da
OMA (RM), 09/01/1981), cod. fisc. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. MARINO MARINA;
C.F._1
(IN (LT), 05/01/1981), cod. fisc. CP_1
con il patrocinio dell'avv. DI LETIZIA GISELLA;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 CP_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
Ciascuno dei coniugi essendo autosufficiente provvederà al proprio mantenimento
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 07/08/2017, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1522/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 07/08/2017 tra OMA (RM), Parte_1
09/01/1981) e IN (LT), 05/01/1981) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 102, Parte 2, Serie
A02, Anno 2017, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 08/11/2024.
Il Presidente e relatore
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente e relatore dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1522/2024 , introdotta da
OMA (RM), 09/01/1981), cod. fisc. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. MARINO MARINA;
C.F._1
(IN (LT), 05/01/1981), cod. fisc. CP_1
con il patrocinio dell'avv. DI LETIZIA GISELLA;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 CP_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
Ciascuno dei coniugi essendo autosufficiente provvederà al proprio mantenimento
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 07/08/2017, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1522/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 07/08/2017 tra OMA (RM), Parte_1
09/01/1981) e IN (LT), 05/01/1981) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 102, Parte 2, Serie
A02, Anno 2017, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 08/11/2024.
Il Presidente e relatore
Dott.ssa Marta Ienzi