Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/06/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00427/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00101/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 101 del 2024, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Domenico Travia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento:
- del diniego opposto dal Direttore Centrale delle Risorse Umane presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno all'istanza di assunzione, per chiamata diretta nominativa, nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 231 D.lgs. n. 217/2005;
per la conseguente condanna:
- al rilascio del provvedimento richiesto ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. c), c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 16 febbraio 2024 e depositato il successivo 27 febbraio 2024, la ricorrente ha premesso di essere figlia del Vigile esperto sig. -OMISSIS- il quale, in data -OMISSIS-, svolgendo attività di servizio operativo - e, in particolare, preparandosi al salvataggio di una signora anziana, caduta interra nel proprio appartamento e rimasta priva di sensi - restava vittima di un gravissimo infortunio, concretatosi nella severa compressione del volto tra il cestello elevatore e il sotto-balcone del piano superiore rispetto all’appartamento in cui si accingeva a entrare, per prestare soccorso.
1.1 In data 18.06.2013, il Direttore Generale delle Risorse Umane presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno, in accoglimento dell’istanza all’uopo proposta, dichiarava l’infermità conseguita dal sig. -OMISSIS- come dipendente da causa di servizio .
All’esito delle verifiche sanitarie funzionali al riconoscimento dello status di “ vittima del dovere ”, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. 243/2006, in data 28.01.2014, il sig. -OMISSIS- veniva giudicato “ Inidoneo in forma assoluta al servizio d’istituto nel C.N.VV.F. ” ancorché “ Idoneo al transito nel S.A.T.I. del C.N.VV.F.” , con una percentuale complessiva di invalidità permanente pari all’81%.
Inoltre, il sig. -OMISSIS-: in data 25.02.2014, veniva dispensato dal servizio, ai sensi dell’art. 134 D.lgs. n. 217/2005; in data 28.04.2014, veniva dichiarato vittima del dovere , con conseguente assegnazione, in suo favore, della speciale elargizione di € 246.200,00, ai sensi della L. n. 466/80 ed in data 21.07.2015, diveniva assegnatario di pensione privilegiata a vita.
1.2 In data 14.11.2014, il Ministero dell’Interno, in accoglimento dell’istanza all’uopo formulata, provvedeva all’assunzione, per chiamata diretta nominativa, della moglie dell’ex Vigile esperto, sig.ra -OMISSIS-.
1.3 Tenuto conto dell’ excursus lavorativo del proprio padre e del beneficio già concesso alla propria madre, l’odierna ricorrente, raggiunta la maggiore età, e precisamente in data 4.09.2023, chiedeva al Ministero di usufruire anch’essa del beneficio della chiamata diretta nominativa.
2. Tuttavia, con il provvedimento in epigrafe indicato, l’amministrazione rigettava l’istanza in questione, ritenendo insussistenti le condizioni di cui all’art. 231, comma 1, lett. d) D.lgs. 217/2005.
3. La ricorrente ha impugnato il diniego in questione, affidando il ricorso ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
1. Violazione di legge: art. 231, co. 1, lett. b), d.lgs. 217/2005;
Nel denegare l’istanza, l’amministrazione avrebbe violato la disposizione di cui all’art. 231 comma 1, lett. b) D.lgs. n. 217/2005 – di natura solidaristica - la quale ricollegherebbe l’aspettativa qualificata del coniuge, dei figli e dei fratelli degli ex dipendenti del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco ad essere assunti per chiamata nominativa diretta al presupposto, per quanto qui di interesse, che il loro congiunto sia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio , per causa di servizio, e ciò indipendentemente dalla percentuale di invalidità riscontrata dall’amministrazione.
Il riconoscimento, in favore del sig. -OMISSIS-, di una percentuale di invalidità inferiore al 100% (81%), stante la declaratoria dell’assoluta inidoneità dello stesso al servizio - tanto da esserne stato dispensato, ex art. 134 D.lgs. n. 217/2005, oltre ad aver beneficato della speciale elargizione in favore delle vittime del dovere - non avrebbe, legittimamente, potuto essere considerata causa ostativa all’assunzione diretta della ricorrente.
Il riferimento alla permanente inabilità “ al servizio”, contenuto nella disposizione di cui al citato art. 231, comma 1, lett. b) quale condizione attributiva della rivendicata assunzione, dovrebbe intendersi non già a qualsivoglia servizio effettuabile dall’ex dipendente, malgrado l’invalidità da questi subita , bensì, esclusivamente allo specifico servizio – nella specie servizio cd. operativo – nell’espletamento del quale è maturata l’invalidità per causa di servizio.
Diversamente opinando, si tradirebbe la ratio solidaristica che anima la norma in esame in quanto se ne ammetterebbe, in concreto, l’operatività esclusivamente nei casi di azzeramento delle facoltà lavorative conseguenti a decesso del lavoratore, con conseguente inaccettabile riduzione del relativo ambito di applicazione.
La correttezza della prospettata opzione esegetica dell’invocato art. 231 D.lgs. n. 217/2005 troverebbe conferma nel precedente testo dell’art. 132 del medesimo D.lgs. il quale sarebbe stato riformato dall’art. 4 comma 2 bis D.L. n. 79/2012. In epoca antecedente a siffatta pretesa riforma, la disposizione di cui all’art. 132 D.lgs. n. 217/2005 – successivamente espunta dal nuovo ed attuale art. 231, introdotto dall’ulteriore riforma del 2018 (art. 4 Dl.gs. n. 217/2018) - avrebbe contenuto il riferimento, quale condizione attributiva del diritto all’assunzione per chiamata diretta, all’impossibilità, per il lavoratore invalido per causa di servizio, di espletare “ qualsiasi attività lavorativa ”.
La pretesa intervenuta espulsione di siffatto riferimento dal testo dell’ex art. 132 (oggi 231) D.lgs. n. 217/2005, siccome sostituito dal richiamo alla permanente inabilità “ al servizio per causa di servizio”, comproverebbe la non riconducibilità del beneficio dell’assunzione per chiamata diretta, per come erroneamente preteso dal Ministero, al totale azzeramento di qualsivoglia capacità lavorativa del lavoratore inabile per causa di servizio.
Considerata la natura vincolata del potere di cui all’art. 231 citato D.lgs., l’amministrazione dovrebbe essere condannata all’adozione di un provvedimento di assunzione, ai sensi dell’art. 34 comma 1, lett. b) c.p.a.
- “2. Eccesso di potere: a) motivazione insufficiente e incongrua; b) contraddittorietà esterna con precedente provvedimento amministrativo; c) disparità di trattamento e ingiustizia grave e manifesta”;
Qualora il potere attribuito dall’invocata disposizione di cui all’art. 231 dovesse essere ritenuto di natura non vincolata ma discrezionale, parte ricorrente ne ha eccepito l’illegittimo esercizio per difetto di motivazione, non avendo l’amministrazione, per le ragioni in precedenza esposte, correttamente identificato le ragioni ostative all’attribuzione dell’invocato beneficio.
Il provvedimento in epigrafe sarebbe, inoltre, inficiato da contraddittorietà con il provvedimento ampliativo adottato, nel 2014 - ai sensi della medesima previsione normativa oggi ritenuta erroneamente inapplicabile (art. 231 D.lgs. n. 217/2005) - in favore della moglie del sig. -OMISSIS-, con conseguente disparità di trattamento nei confronti della figlia di quest’ultimo, odierna ricorrente.
4. Il Ministero dell’Interno, inizialmente costituitosi in giudizio con memoria di mera forma, corredata da documentazione, nel prosieguo del giudizio ha eccepito, in via preliminare, l’incompetenza dell’odierno Tribunale amministrativo, ex art. 13 c.p.a., in favore del T.A.R. Lazio, sede di Roma, in ragione della natura statale dell’amministrazione che ha adottato l’atto impugnato, coincidente con il Direttore delle Risorse Umane presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno. Nel merito, la difesa erariale, premessa la natura vincolata del potere esercitato, ha resistito al gravame mediante articolate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto.
5. In occasione della pubblica udienza del 16 aprile 2025, in vista della quale parte ricorrente ha ulteriormente ribadito ed argomentato le proprie ragioni, giusta memoria conclusiva depositata in data 24.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’eccezione preliminare di difetto di competenza, ex art. 13 c.p.a., di questo Tribunale in favore del T.A.R. Lazio, sede di Roma, deve essere rigettata.
Ciò in continuità con l’orientamento espresso dalla III Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 29/12/2020, n. 8457, chiamata a dirimere la questione della competenza in una controversia assimilabile a quella in esame, vertendosi, anche in quel caso, in tema di diniego opposto dal Ministero dell’Interno all’assunzione per chiamata diretta nominativa, ex art. 231 D.lgs. n. 217/2005.
Ad avviso del Giudice di appello, « l'interessato ha ritualmente impugnato davanti al TAR per il Veneto il provvedimento di diniego, per esso lesivo, opposto alla sua istanza […] indirizzata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno, in quanto diretto ad esplicare un istantaneo effetto preclusivo limitato alla sua persona, e quindi limitato all'ambito della sua regione di residenza, mentre non dirimenti appaiono le considerazioni dell'amministrazione concernenti le vicende successive alla instaurazione di un rapporto d'impiego con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, stante la mancata ammissione dell'interessato all'assunzione diretta, essendosi ritenuto che tale disciplina non fosse a lui applicabile. Il petitum azionato riguarda, infatti, solo la illegittimità del diniego opposto e, quindi, la declaratoria della applicabilità al ricorrente della disciplina sull'accesso diretto, restando estranea ogni ulteriore considerazione circa la sussistenza delle ulteriori condizioni necessarie all'assunzione e circa le vicende lavorative successive all'assunzione stessa». (così Consiglio di Stato, sez. III, 29/12/2020, n. 8457).
7. Nel merito, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
8. L’apprezzamento dell’infondatezza di tutte le censure poste a base del gravame passa dalla preliminare ricognizione delle norme applicabili in materia, per come evolutesi nel tempo, nonché della ratio legis alle stesse sottesa.
9. Soccorrono, in proposito, innanzitutto le disposizioni di cui all’ ex art 132 (“ Accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”) del D.lgs. 13.10.2005, n. 217, disciplinante l’” Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”.
Tale disposizione, diversamente da quanto affermato dall’interessata, non è stata affatto modificata dal comma 2 bis dell’art. 4 D.L. 20.06.2012, n. 79 - il quale, semmai, ne ha ampliato la portata applicativa al “Personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco ” di cui all’art. 8 D.lgs. 8.03.2006, n. 139 – e risulta essere stata traslata, per effetto della riforma di cui all'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127, nel novello art. 231 (parimenti rubricato “ Accesso al Corpo nazionale” ) , del medesimo Decreto Legislativo n. 217/2005.
10. Ebbene, la disposizione di cui all’art. 132, lettera b) citato D.lgs. n. 217/2005, così recitava, per quanto di interesse:
« 1. L'accesso al Corpo nazionale di vigili del fuoco avviene con le seguenti modalità:
a) pubblico concorso ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97 e 108».
Il vigente art. 231 D.lgs. n. 217/2025 continua, oggi, a prevedere che:
«1 . L'accesso al Corpo nazionale avviene con le seguenti modalità:
a) concorso pubblico ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori e degli assistenti, […];
b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, nei limiti previsti dagli articoli 5, 19, 71, 78, 90, 102 e 114 […]».
Trattasi, dunque, di una disposizione normativa - sostanzialmente immutata nel tempo - avente inequivocabile natura solidaristica, giacché funzionale a salvaguardare il mantenimento del nucleo familiare dell’ appartenente – da intendersi quale dipendente - al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto ovvero divenuto permanentemente inabile “ al servizio per causa di servizio”.
11. La quaestio iuris dirimente, ai fini dello scrutinio dell’odierno gravame, coincide, quindi, con l’identificazione del significato da attribuirsi alla condizione - effettivamente indipendente dalla percentuale di invalidità riconosciuta - di permanente inabilità del lavoratore al servizio .
Occorre, cioè, verificare se l’inabilità che (al ricorrere degli altri presupposti previsti dalla normativa), obbliga – (da qui la natura vincolata del potere) - l’amministrazione, ex art. 132 comma 1 lett. b) D.lgs. n. 217/2005, all’assunzione diretta del familiare debba riguardare tutte le possibili mansioni esplicabili dal lavoratore invalido - il quale deve, dunque, aver esaurito tutte le sue residue capacità lavorative - ovvero possa ritenersi limitata alle specifiche mansioni di inquadramento dello stesso ( rectius alle mansioni espletate al momento del sinistro occorso per causa di servizio ).
12. La prima opzione ermeneutica è, ad avviso del Collegio, quella più corretta innanzitutto in quanto coerente con l’utilizzo, da parte del Legislatore, di una locuzione – quella di servizio – ex se evocante ogni possibile mansione espletabile dal lavoratore, malgrado l’invalidità patita (criterio della cd. interpretazione letterale).
Tale interpretazione è, inoltre, coerente con la natura eccezionale e derogatoria del beneficio concesso rispetto alla regola, fissata dall’art. 97 Cost., di accesso al pubblico impiego tramite concorso, quale unico criterio che garantisce trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell’agire della p.a., in quanto funzionale alla selezione del migliore.
Deve, dunque, ritenersi, che la disposizione in esame, in un corretto e costituzionalmente orientato bilanciamento degli interessi in gioco, abbia inteso tutelare le esigenze di sostentamento del nucleo familiare del vigile del fuoco invalido per causa di servizio, consentendo l’assunzione diretta del relativo familiare (coniuge, figli e fratelli), in deroga alla regola primaria del concorso, soltanto nelle ipotesi in cui il dipendente abbia esaurito completamente le sue capacità lavorative all’interno del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Diversamente opinando – ovvero ritenendo consentita, come sostenuto in ricorso, la chiamata diretta del familiare anche nelle ipotesi in cui il lavoratore invalido fosse, comunque, in grado di continuare a prestare una qualche attività lavorativa all’interno del Corpo, sia pure diversa rispetto alle funzioni proprie della qualifica di appartenenza - si giungerebbe ad avallare una opzione esegetica non conforme al criterio gerarchico-valoriale sopra indicato e, come tale, inaccettabile (cd. interpretazione teleologica).
13. La bontà della soluzione interpretativa, fin qui illustrata, del disposto di cui al comma 1 lettera b) del citato art. 132 D.lgs. n. 217/2005, oggi art. 231 comma 1, lett. b), trova conferma, dal punto di vista sistematico, nel successivo art. 134, oggi art. 234 D.lgs. n. 217/2005 (per effetto della summenzionata riforma del 2018), appresso trascritto:
«1. Fatte salve le eventuali disposizioni normative più favorevoli vigenti per il personale di ruolo riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo al proficuo servizio, il Dipartimento non può procedere alla dispensa del personale dal servizio per inidoneità psico-fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, anche a domanda del dipendente da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità, compatibilmente con le esigenze organizzative del Dipartimento medesimo e con la disponibilità delle dotazioni organiche dei ruoli del personale del Corpo nazionale, per recuperarlo al servizio attivo, anche attraverso il transito ad altro ruolo e qualifica, previo corso di riqualificazione.
2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale di ruolo non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative e di quello appartenente ai ruoli dei direttivi e dei direttivi aggiunti che espleta funzioni operative, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, il Dipartimento invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per il personale che espleta funzioni operative, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilità parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente può continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente è comunque conciliato con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso.
3. Il personale di ruolo di cui al comma 2 che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti nel medesimo comma, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, transita, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti sanitari, nei corrispondenti ruoli tecnico-professionali, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.
4. Il personale transitato ai sensi del comma 3 conserva l’anzianità nella qualifica ricoperta, l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
5. Il personale transitato nei ruoli tecnico-professionali ai sensi del comma 3, qualora la competente commissione medica ne verifichi il recupero dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, può essere riammesso nella qualifica medesima, a domanda presentata entro cinque anni dalla data del transito, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilità della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda, il dipendente è riammesso, entro quindici giorni dalla notifica del giudizio di idoneità psico-fisica, nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento del transito nei ruoli tecnico-professionali, con l'attribuzione del trattamento economico correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno ad personam corrisposto nel precedente transito.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli allievi vigili del fuoco in prova».
14. La norma in questione è inequivocabilmente strumentale alla conservazione della residua capacità lavorativa da parte di quel vigile del fuoco che sia stato riconosciuto, per causa di servizio, non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza, ma, comunque, idoneo al proficuo servizio .
La tutela legislativa di siffatta residuale capacità lavorativa consiste nell’impossibilità per il datore di lavoro di procedere sic et simpliciter alla dispensa dal servizio del lavoratore invalido per causa di servizio – avente effetti risolutivi del rapporto di lavoro subordinato – senza prima aver esperito ogni utile tentativo “ per recuperarlo al servizio attivo, anche attraverso il transito ad altro ruolo e qualifica, previo corso di riqualificazione”.
Ed infatti, il personale che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti dalla norma in esame, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo , ma idoneo al proficuo servizio , ove lo richieda, non può essere dispensato in quanto, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo, ha il diritto di transitare nei corrispondenti ruoli tecnico-professionali , laddove è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio , oltre che conservando l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita (con possibilità, peraltro, di essere riammesso nella qualifica operativa di provenienza, ove la competente commissione medica verifichi il recupero della necessaria idoneità psico-fisica).
14.1 La ratio legis sottesa all’art. 234 (ex 134) D.lgs. n. 217/2005, sopra trascritto, è dunque identificabile nella necessità di preservare, ove il ricorrente lo richieda, il servizio inteso, lato sensu, quale rapporto di lavoro alle dipendenze dell’amministrazione di appartenenza, tutte le volte in cui, pur non potendosi esplicare come servizio operativo, può comunque tradursi in un servizio, nei ruoli tecnico-professionali, da ritenersi proficuo non soltanto per il lavoratore invalido (per causa di servizio) ma anche per l’amministrazione che può continuare a giovarsi delle prestazioni lavorative dello stesso.
15. L’interpretazione letterale, teleologica e sistematica del disposto di cui agli artt. 231 e 234 D.lgs. n. 217/2005 milita, dunque, nel senso di ritenere che il beneficio extra ordinem dell’assunzione diretta, in deroga alla regola costituzionale del concorso, del familiare del lavoratore invalido, per causa di servizio, possa ritenersi applicabile esclusivamente in favore dei lavoratori permanentemente inabili al servizio, unitariamente inteso, ovvero in favore di coloro i quali, in ragione della natura dell’invalidità riscontrata, ed indipendentemente dalla percentuale della stessa, non sono abili all’espletamento né del servizio operativo, proprio della qualifica di appartenenza, né di qualsivoglia altro proficuo servizio , alle dipendenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
15.1 Quanto sopra trova conferma nel precedente giurisprudenziale, a torto citato dalla ricorrente in sede di memoria conclusiva, reso dalla Sezione I quater del TAR Lazio, sede di Roma.
Ed invero con la sentenza del 3.03.2025, n. 4529, il T.A.R. Lazio, nel considerare sostanzialmente fondata la pretesa all’assunzione diretta ex art. 231 comma 1 lett. b) D.lgs. n. 217/2005 da parte dalla moglie di un vigile del fuoco divenuto invalido in conseguenza di un grave episodio occorso durante un intervento operativo reso, nel 2017, ad Amatrice, ha evidenziato come fosse rimasto incontestato che le gravi patologie riscontrate avessero reso il dipendente «" inidoneo" non solo ai ruoli operativi del vigili del fuoco, ma anche a quelli amministrativi, come certificato dalla c.m.o. nel verbale del 17 febbraio 2022, il che non consente di coltivare remore né sull'incidenza eziologica del fatto di servizio sull'attuale condizione di inabilità al lavoro – […] - né sull'esistenza di sue residue capacità lavorative all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, categoricamente escluse dall'organo sanitario».
16. Per come sopra evidenziato, i presupposti della chiamata diretta nominativa delineati dall’ex art. 132, oggi art. 231, D.lgs. n. 217/2005 sono stati estesi dal Legislatore del 2012 anche al personale di cui all’art. 8 D.lgs. n. 139/2006, ovvero al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Così recita infatti l’art. 4 bis del D.L. n. 79/2012, convertito in L. n. 131/2012:
«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché' al fratello o alla sorella, qualora unici superstiti, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali».
Tale disposizione, diversamente da quanto ritenuto dall’odierna istante, ha esteso l’operatività delle disposizioni di cui all’art. 132, comma 1 lett. b) D.lgs. n. 217/2005, riguardanti il personale di ruolo del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco – da intendersi oggi riferite a quelle di cui all’art. 231 citato D.lgs. - anche al personale volontario di cui all’art. 8 D.lgs. n. 139/2006, le cui modalità di reclutamento sono “normalmente” previste dal D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76.
Il riferimento contenuto nel comma 2 bis del citato art. 4 alla permanente inabilità “ a qualsiasi attività lavorativa ” è, dunque, giustificabile in ragione dell’assenza, nel caso del volontario del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco, di quel rapporto di servizio che connota i dipendenti di ruolo a cui si riferisce l’art. 231 (già art. 132) D.lgs. n. 217/2025.
17. La suddetta ricostruzione esegetica dell’ambito di operatività della normativa complessivamente applicabile in materia disvela l’inconsistenza di tutte le censure poste a base del gravame.
Ciò se solo si considera che, per come è dato inequivocabilmente evincersi dal complessivo, puntuale ed articolato impianto motivazionale sotteso al provvedimento impugnato, in disparte il non dirimente riferimento alla percentuale dell’invalidità lavorativa (nella specie pari all’81% e non al 100%), il Ministero dell’Interno ha denegato alla ricorrente il beneficio della chiamata diretta nominativa in quanto il sig. -OMISSIS-, pur essendo stato dichiarato, in ragione della natura (a prescindere dalla percentuale) dell’invalidità riportata, “ Inidoneo in forma assoluta al servizio d’istituto nel C.N.VV.F.” ovvero al cd. servizio operativo è stato, comunque, dichiarato “ Idoneo al transito nel S.A.T.I. del C.N.VV.F .”, ovvero nel cd. Servizio di Amministrazione e Supporto Tecnico Informatico, così residuando in capo allo stesso una residua capacità lavorativa all’interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (cfr. verbale della Commissione Medica del 28.01.2024, in atti).
Così è infatti dato leggere, tra le altre cose, nel corpo dell’opposto diniego: « ATTESO che l’assunzione diretta nominativa nella Pubblica Amministrazione è norma di carattere eccezionale, di stretta interpretazione, derogatoria all’ordinamento generale e trova fondamento nella particolare tutela che viene accordata ai casi di comprovata gravità e compete, quindi, solo nei confronti dei congiunti di coloro che siano deceduti o abbiano subito una inabilità totale e permanente tale da non poter svolgere altra attività lavorativa.
TENUTO CONTO che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l’assunzione per chiamata diretta nominativa della sig.ra -OMISSIS-, in quanto il padre dell’interessata, l’ex Vigile del Fuoco Esperto -OMISSIS-, non risulta permanentemente inabile al servizio per causa di servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, essendo stato giudicato con invalidità all’81% e idoneo al transito nei ruoli del personale tecnico amministrativo informatico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con parità retributiva e riconoscimento dell’anzianità del servizio prestato ».
Ed infatti, lo si ribadisce, per come è dato evincersi dalla documentazione in atti (cfr. verbale del 28.01.2014, doc. all. al ricorso), il sig. -OMISSIS-, dopo essere stato dichiarato, comunque, idoneo al transito nei ruoli del personale tecnico-amministrativo del Corpo, per un verso, non ha contestato siffatta valutazione medica, tacitamente accettandola, e, per altro verso, ha rinunciato a transitare nel S.A.T.I., così, di fatto, obbligando l’amministrazione a dispensarlo dal servizio, con conseguenziale risoluzione del rapporto di pubblico impiego con lo stesso intercorrente.
Per come correttamente e puntualmente esplicitato nel corpo del provvedimento impugnato, scevro dai prospettati deficit di erroneità ed incompletezza, l’inesistenza, in capo al sig. -OMISSIS-, di una permanentemente inabilità al servizio - stante il riconoscimento, non contestato, in capo allo stesso di una residua capacità lavorativa all’interno dei ruoli non operativi del Corpo, sia pure non opzionata - osta, dunque, ai sensi dell’art. 231 comma 1 lett. b) D.lgs. n. 217/2005, all’applicazione del beneficio dell’assunzione per chiamata diretta, in favore dell’odierna ricorrente.
18. Inammissibile si appalesa, infine, la censura secondo cui il diniego in contestazione sarebbe affetto da contraddittorietà con il beneficio già concesso, nel novembre del 2014, ovvero pochi mesi dopo la dispensa dal servizio del sig. -OMISSIS- (febbraio 2014), alla rispettiva moglie, madre dell’odierna ricorrente la quale, a distanza di oltre un decennio dai gravi fatti che hanno determinato l’invalidità del padre (2012), si riterrebbe discriminata.
Ed invero, trattandosi di un potere di natura vincolata, il cui esercizio è condizionato dal mero accertamento della sussistenza dei presupposti di fatto previsti dal Legislatore, il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà e disparità di trattamento, proprio dei provvedimenti amministrativi discrezionali, non è ab imis configurabile (cfr. tra le tante, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 07/04/2022, n. 4040).
19. In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
20. Tenuto conto della peculiare natura della res controversa , le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.