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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 4867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4867 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23856 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Pelucchi e CP_1 P.IVA_1
Milena Ghezzi del Foro di Monza, indirizzi PEC: e Email_1
Email_2
-appellante-
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Zama, Veronica CP_2 P.IVA_2
Locatelli del Foro di Bologna e dell'avv. Andrea Martelli del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo a Milano, via Turroni n. 8,
-appellato-
Conclusioni: parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare, in totale riforma dell'ordinanza di incompetenza per territorio ex art. 28 c.p.c. pronunciata e depositata dal Giudice di Pace di Milano, Dott.ssa R. Barbaro in data 7.03.2024, 1) Accertare e dichiarare la competenza territoriale del Giudice di Pace di Milano, con l'adozione di tutti i conseguenti provvedimenti;
In ogni caso: previo integrale rigetto di tutte le domande avanzate da controparte, anche in via riconvenzionale: 2) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi illustrati in atti, l'inadempimento di dichiarando la CP_2 risoluzione del contratto per cui è causa per fatto e colpa della stessa dichiarando l'attrice non tenuta a pagamento CP_2 di sorta in favore della stessa e condannando la stessa a restituire l'importo di euro 2.500,00 oltre accessori CP_2 CP_2
o di qualunque somma risultasse essere stata versata da a in relazione all'Accordo per servizi di CP_1 CP_2 Ricerca e Selezione di personale specializzato di data 22 febbraio 2023 in atti (doc 2) ; 3) Rigettare ogni e qualsivoglia domanda formulata da nei confronti di;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di CP_2 CP_1 giudizio”. parte appellata: “rigettare integralmente l'impugnazione formulata da avverso l'ordinanza di incompetenza per CP_1 territorio emessa il 07.03.2024 dal Giudice di Pace di Milano, R.G. n.42072/2023, Giudice Dott.ssa Rossella Barbaro, poiché manifestamente infondata in fatto e in diritto;
nel merito, qualora Codesto Illustrissimo Tribunale, ritenendosi competente, volesse decidere, - accertato l'adempimento di Reverse, rigettare la domanda di risoluzione dell'Accordo JobID
REV-20230222-16798 del 22 febbraio 2023, in quanto infondata in fatto e in diritto;
- accertato l'inadempimento di
all'obbligazione di pagamento, condannare al saldo della fattura di Reverse n.1025 del 30 giugno CP_1 CP_1 2023 di euro 5.490,00, emessa da a titolo di success fee in conformità all'articolo 2 dell'Accordo, oltre (i) agli CP_2 interessi moratori dalla scadenza della fattura all'effettivo pagamento ex art. 5 D. Lgs. 231/2002, come statuito nel Decreto ingiuntivo n.3908/2023, R.G. n.7234/2023, emesso il 5/6 ottobre 2023 dal Giudice di Pace di Bologna, Dott. Andrea Zardi, nonché (ii) all'importo forfettario di euro 40,00 ex art. 6 del predetto Decreto Legislativo e ex art.
3.2 dell'Accordo; - accertata la violazione di all'articolo 2.6 dell'Accordo, condannare al pagamento a favore di CP_1 CP_1 di euro 4.500,00 a titolo di penale di cui all'articolo 2.6 dell'Accordo; - condannare per lite temeraria a CP_2 CP_1 norma dell'articolo 96 c.p.c., avendo proposto la presente impugnazione per finalità palesemente pretestuose;
in ogni caso,
1 con vittoria di competenze e di spese di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria, riservata ogni diversa e ulteriore istanza nei termini di legge, si contesta l'ammissibilità e la rilevanza dei capitoli di prova per testi ex adverso articolati: Capitolo 1 - la candidatura spontanea presentata via LinkedIn dal Dottor nel novembre 2022 è circostanza Per_1 pacifica e documentale, sebbene non temporalmente provata. Il capitolo è peraltro documentale e formulato in maniera del tutto generica in termini di tempo (che giorno di novembre 2022? Non è il giorno specificato nella presentazione?) e di circostanze, apparendo del tutto vago il riferimento a una candidatura come collaboratore;
Capitolo 2 - è irrilevante ai fini del decidere che il Dottor sia stato sottoposto a colloquio o meno da nel novembre 2022, non avendo Per_1 CP_1 mai chiesto a di espungere dalla ricerca ed essendosi comunque avvalsa CP_1 CP_2 Per_1 CP_1 dell'attività personalizzata svolta da di individuazione e presentazione di come candidato idoneo per il CP_2 Per_1 profilo lavorativo ricercato dalla cliente. Quanto all'attendibilità dei testi indicati da , si rileva che sono CP_1 entrambi dipendenti della ricorrente e, quanto al Dottor è direttamente coinvolto nella vicenda e, pertanto, Per_1 sicuramente esposto a condizionamento, soggezione se non timore reverenziale nella deposizione”.
Concise ragioni della decisione
Con ricorso ex artt. 281 undecies e 316 c.p.c., ha evocato in giudizio, Controparte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Milano, deducendo che: a) nel novembre 2022 CP_2 intraprese la ricerca di una figura commerciale livello senior e, a seguito dell'invio del profilo dalla piattaforma Linkedin da parte di ebbe contatti con quest'ultimo per Persona_2
ricoprire la posizione lavorativa aperta;
b) sottoscrisse, in data 22 febbraio 2023, con la società un contratto avente ad oggetto servizio di ricerca e selezione del CP_2 personale, ma, dalla selezione effettuata da quest'ultima emersero profili inadatti;
c) a fronte dell'esigenza di disporre del personale, ripescò dagli archivi il curriculum di Persona_2
con il quale stipulò il contratto con termini e condizioni diverse rispetto al profilo indicato nell'incarico conferito a la quale, conseguentemente non contribuì né alla CP_2
individuazione della risorse né alle trattative che portarono alla conclusione del contratto;
d) ciononostante, la sostenendo di aver presentato il a e CP_2 Per_1 CP_1
che lo stesso venne assunto grazie all'operato della società di selezione, chiese il pagamento di una provvigione - c.d. Success Fee - pari ad euro 5.490,00 iva inclusa;
e) in ogni caso, anche se si volesse ritenere giustificata la pretesa economica, la stessa deve essere quantificata sulla base dei corrispettivi effettivamente concordati con il dipendente come da lettera da assunzione.
Sulla base di tali allegazioni, ha concluso, chiedendo:- di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per fatto imputabile alla - di dichiarare che non CP_2 Controparte_1
è tenuta ad alcun pagamento a favore di - di condannare a restituire il CP_2 CP_2
corrispettivo di euro 2.500,00 oltre iva.
Si è costituit in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Milano, deducendo, in CP_2
sintesi, che: a) difetta la competenza territoriale del Giudice di Pace di Milano in quanto la clausola 10.1. prevede espressamente che tutte le questioni inerenti all'interpretazione, applicazione e/o esecuzione dell'accordo sono di esclusiva competenza del Foro di Bologna;
b) Reverse eseguì correttamente le attività oggetto dell'accordo per la ricerca e selezione di un candidato da inserire nella posizione di Senior Sales Account e, difatti, presentò svariati
2 candidati a caricando i profili sulla piattaforma informatica Dashboards;
c) Controparte_1
tra i sei candidati venne inserito che, in sede di primo colloquio, informò di Persona_2
conoscere la società per aver inviato una candidatura spontanea nel novembre CP_1
2022, circostanza riferita al cliente che, da un lato, specificò che il candidato non venne mai sottoposto a colloquio, dall'altro, non richiese di escludere il dalle proposte;
d) il Per_1
rimase quindi in lizza per il posto e, dapprima, venne preferito a , ma Per_1 Persona_3 successivamente al ritiro della candidatura da parte di quest'ultimo, venne riproposto per la posizione oggetto dell'accordo; e) dopo che il comunicò a Per_1 CP_2
l'assunzione, quest'ultima chiese il pagamento della c.d. Success Fee, ma Promigroup S.p.a. contestò la debenza della somma di euro 5.490,00 calcolata, peraltro, sulla base del RAL di assunzione comunicato dallo stesso anziché sul maggiore base di calcolo di euro Per_1
45.000,00 prevista nel contratto: f) a causa della mancata comunicazione da parte di
Promigroup S.p.a. dell'assunzione del la società attorea è tenuta anche a Per_1 corrispondere, a norma dell'art.
2.6 dell'Accordo, la penale di euro 4.500,00.
Sulla base di tali allegazioni ha concluso chiedendo: - in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza a favore del Foro di Bologna;
- di dichiarare l'incompetenza per valore del
Giudice di Pace in ragione della domanda riconvenzionale articolata;
- di rigettare la domanda di risoluzione del contratto;
- di condannare al pagamento di euro 5.490.00 a Controparte_1 titolo di success fee oltre interessi e ex art. 5 D.lgs. 231/2002 nonché all'importo forfetario di euro 40,00 ex art. 6 del D.lgs. 231/2002; - di condannare al pagamento, a Controparte_1
norma della clausola 2.6 del contratto, della somma di euro 4.500,00 a titolo di penale
Il Giudice di Pace di Milano, con ordinanza ex art. 28 c.p.c., ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo competente a decidere la controversia il Giudice di Pace di Bologna, in forza della clausola 10.1 del contratto commerciale tra imprese (c.d. Business to Business), disponendo, nello specifico, che “- dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Milano, essendo competente il Giudice di Pace di Bologna;
- demanda a quest'ultimo
Giudice ogni decisione in merito alla valutazione dello scorporo della domanda riconvenzionale ex art. 36 c.p.c. (…)”.
Avverso detta ordinanza, ha proposto appello, articolando, come unico Controparte_1 motivo, l'erronea decisione del giudice di Pace in punto di incompetenza territoriale.
Si è costituita in giudizio parte appellata, chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma della ordinanza di incompetenza. Esaurita la trattazione ed istruzione della controversia, è stata fissata udienza a norma dell'art. 189 c.p.c., con assegnazione dei termini perentori massimi e, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non appare superfluo rammentare che, nel caso di specie pacificamente esorbitante dai limiti della giurisdizione equitativa del Giudice di Pace, per l'appello Controparte_1 avverso l'ordinanza di incompetenza territoriale rappresenta una impugnazione necessaria, essendo precluso, a norma dell'art. 46 c.p.c., il regolamento di competenza.
Sul punto, la Suprema Corte ha specificato (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33456 del 17/12/2019
(Rv. 656265 - 01) “L'appello avverso la declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, impugnazione necessaria, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace ex art. 46 c.p.c., investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell'esame del merito quale giudice dell'appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo;
qualora, invece, la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria "potestas decidendi", e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado”.
La parte appellante ha censurato la decisione del Giudice di Pace, nella parte in cui quest'ultimo ha ritenuto valida ed efficace la clausola 10.1. derogatoria della competenza territoriale, nonostante la stessa - contenuta nell'Accordo per servizi di ricerca e selezione di personale specializzato predisposto unilateralmente dalla - non fosse stata CP_2
specificatamente sottoscritta dalla Promigroup S.p.a.
Il motivo di appello sulla competenza territoriale è fondato.
Come emerge chiaramente dalla intestazione dell'accordo e dalle clausole in esse contenute, lo stesso venne unilateralmente predisposto dalla Reverse Sp.a., società di ricerca e selezione del personale.
Difatti, la propose al cliente di sottoscrivere un modulo formulario dalla stessa CP_2
creato, contenente anche condizioni generali, soggetto, quindi, alla disciplina degli artt. 1341
e 1342 c.c., applicabile ai contratti tra imprese: presupposto della normativa in esame è la qualifica, come nel caso di specie, dell'accordo commerciale come contratto di adesione e non, di certo, la qualifica di consumatore.
Nondimeno, dallo scambio di corrispondenza prodotto dalla (doc. 3 fasc. CP_2
convenuta), si evince solo che i contraenti negoziarono, in parte, le clausole afferenti al prezzo
4 e alla Success fee, ma in nessuna comunicazione e-mail emerge la prova della negoziazione delle clausola unilateralmente predisposta che devolve, in via esclusiva, le controversie derivanti dall'accordo al Tribunale di Bologna.
Difatti, il contratto non fu oggetto di trattativa privata con riferimento alla condizione generale afferente alla deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria: non vi è prova che fosse intercorsa una trattativa tra i contraenti avente ad oggetto l'inserimento della clausola.
La mancata negoziazione e trattativa sulla clausola derogatoria della competenza territoriale presuppone che la stessa, per essere valida ed efficace, doveva essere specificamente sottoscritta, a norma dell'art. 1341 comma 2 c.c.
Sul punto, la Suprema Corte insegna che:
- Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9738 del 26/05/2020 (Rv. 658014 - 01) “La necessità dell'approvazione scritta delle clausole vessatorie è esclusa solo se la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente le clausole che necessiterebbero altrimenti di un'autonoma sottoscrizione, mentre la sottoscrizione resta indispensabile per le clausole a contenuto vessatorio alle quali la parte abbia aderito senza alcuna discussione. (Nella specie, la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha confermato il principio, rilevando che le parti avevano negoziato esclusivamente talune modificazioni del prezzo e le modalità ed i termini di fatturazione, ma non la deroga del foro, oggetto della clausola vessatoria);
- Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4531 del 14/02/2023 (Rv. 666830 - 02) “In tema di condizioni generali di contratto, la necessità di specifica approvazione scritta della clausola compromissoria è esclusa solo se vi sia prova che la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente l'inserimento di tale clausola, senza che possa assumere alcuna rilevanza la dichiarazione di avvenuta ricezione, prima della stipula, di copia delle condizioni generali di polizza, stante l'obbligo informativo imposto all'assicuratore dagli artt. 120, comma 3, 183 e 185 d.lgs. n. 209 del 2005, né tanto meno la presenza della cd. "clausola broker" che, avendo lo scopo di assicurare all'intermediario la provvigione dovutagli, nulla consente di stabilire circa le modalità di conclusione del contratto, né se questo sia stato stipulato all'esito di una trattativa o per effetto della mera adesione del contraente ad una polizza unilateralmente predisposta.
Dall'esame del contratto, si evince che la appose solo una firma digitale, peraltro CP_1
sul primo foglio afferente al contratto nel complesso, in assenza di alcun specifico richiamo alle clausole ivi contenute.
5 Difatti, la società appellante non appose una specifica sottoscrizione riferibile alle clausole contenenti generali del contratto, non essendoci prova della doppia sottoscrizione, né che l'unica firma apposta riguardasse la clausola di deroga della competenza territoriale.
Conseguentemente, deve dichiararsi la nullità della ordinanza di primo grado per erronea declinatoria della competenza.
2. La fondatezza della censura sulla declinatoria di competenza comporta che il Tribunale, in ragione dell'effetto devolutivo, decida nel merito, non ricorrendo, nel caso di specie, una ipotesi di rimessione a norma degli artt. 653 e 654 c.c.
sin dal giudizio di primo grado, ha formulato sia domanda di risoluzione Controparte_1
del contratto sottoscritto con la con restituzione del corrispettivo di euro CP_2
2.500,00, sia domanda di accertamento negativo del credito prospettato da quest'ultima.
Orbene, con l'Accordo sottoscritto in data 22 febbraio 2023, la società si CP_2 impegnò a ricercare e selezionare candidati idonei a ricoprire la qualifica di “Senior Sales
Accont” presso il cliente Controparte_1
Nello specifico, in forza della clausola 1 dell'Accordo, “il cliente conferisce a il CP_2 mandato non esclusivo” per la durata di 180 giorni dalla sottoscrizione (come specificato nella Sintesi) “per lo svolgimento della campagna di ricerca e delle attività di selezione di persone finalizzate all'individuazione dei candidati, idonei a ricoprire la posizione indicata nel Profilo”, ossia Senior Sales Account con retribuzione annua tra le 40.000,00 e le
50.000,00.
Come è noto, la domanda costitutiva di risoluzione giudiziale del contratto a norma degli artt.
1453 e 1455 c.c. presuppone, non solo, l'inadempimento, ma anche la non scarsa importanza dello stesso, la cui sussistenza deve essere valutata d'ufficio dal giudice.
Non è oggetto di specifica contestazione, a norma dell'art. 115 c.p.c., che la società CP_2
nei 180 giorni di sottoscrizione del contratto, selezionò e propose sei candidati alla
[...]
Controparte_1
Nello specifico, ai sensi della clausola 7 dell'Accordo, i nomi dei candidati e le relative valutazioni degli stessi, anche a seguito di colloquio, vennero inseriti nella c.d. Dashboard, le cui credenziali, non essendo oggetto di contestazione, furono fornite al cliente e anche utilizzate.
Come emerge dalle copie delle fotografie che ritraggono la piattaforma Dashboard, i due candidati che si contendevano la posizione indicata nel profilo erano e Persona_2
(docc. 5 e 6 fasc. conv.). Persona_3
6 I due candidati, come emerge dagli elementi probatori forniti, vennero messi a confronto e valutati dalla e l'esito dell'indagine conoscitiva e tecnica fu messa a CP_2
disposizione di sulla piattaforma informatica di condivisioni dei dati, delle Controparte_1
informazioni e delle valutazioni.
Alla luce dell'attività svolta dalla società di selezione del personale fino al momento di valutazione e confronto dei due candidati deve escludersi un inadempimento ascrivibile a avendo la stessa espletato il mandato non esclusivo conferito dalla cliente. Controparte_2
La mancanza di un inadempimento ascrivile alla la quale si occupò di CP_2
ricercare, selezionare e valutare di persona i candidati, esclude, a fortiori, un inadempimento di non scarsa importanza a norma dell'art. 1455 c.c.
L'esecuzione delle attività di ricerca e selezione rappresenta, difatti, l'obbligazione di mezzi principale gravante sull'appellata, la quale è tenuta a percepire il compenso, a prescindere dal raggiungimento del risultato dell'assunzione del lavoratore da parte della cliente.
Difatti, la clausola 2 dell'Accordo prevede un compenso di euro 2.500,00 oltre iva che rappresenta il corrispettivo per la sola attività di ricerca, selezione e valutazione dei candidati,
a prescindere dal risultato ottenuto.
L'eventuale raggiungimento del risultato dell'accettazione della proposta del cliente da parte del candidato attribuisce il diritto al mandatario di riscuotere una provvigione, c.d. Success fee, quantificata sulla base del Package Retributivo annuo lordo del lavoratore assunto.
Per le argomentazioni svolte devono essere rigettate le domande di risoluzione del contratto e di restituzione del corrispettivo.
La domanda di accertamento negativo, invece, deve essere esaminata congiuntamente alla domanda riconvenzionale articolata dalla sin dal primo grado. CP_2
Nello specifico, ha chiesto al cliente il pagamento della provvigione, c.d. CP_2
Success Fee, dell'importo di euro 5.490,00 oltre interessi moratori, oggetto della fattura n.
1025 del 2023, allegando e provando che il candidato concluse un contratto Persona_2
con la Controparte_1
Quest'ultima ha prospettato come non dovuto il credito perché il candidato aveva già inoltrato il curriculum all'odierna parte appellante nel novembre 2022: secondo la prospettazione attorea la risorsa non venne né presentata né selezionata dal ed era già presente CP_2
negli archivi di Controparte_1
Orbene, non è oggetto di contestazione, ex art. 115 c.p.c., che il inoltrò, tramite Per_1
Linkedin, il curriculum vitae alla nel novembre 2022, la quale, tuttavia – Controparte_3
7 data l'assenza di allegazioni specifiche sul punto – non tenne in considerazione il relativo profilo, né valutò personalmente il candidato, né manifestò interesse alla candidatura.
In particolare, non ha fornito prove precostituite né ha formulato prove Controparte_1
costituende ammissibili (stante la genericità dei due capitoli formulati) sul fatto che, a seguito della candidatura del novembre 2022, svolse un effettivo colloquio, non avendo neppure allegato la data di tale presunto colloquio, la qualifica e la posizione oggetto del colloquio
(Senior Sales o meno), né che mantenne trattative con il dal novembre 2022 al Per_1
giugno 2023.
L'interesse al profilo del maturò, difatti, solo a seguito della selezione e, soprattutto, Per_1
dei colloqui conoscitivi e tecnici effettuati dalla società mandataria.
Difatti, non chiese di eliminare la risorsa indicata in quanto già esaminata Controparte_1
autonomamente e non ritenuta idonea oppure perché in una fase di valutazione già avviata e in corso, ma continuò a seguire i test e le valutazioni del e del candidato concorrente, Per_1
effettuate dalla finalizzate ad individuare il profilo più attinente alle proprie CP_2
esigenze.
Dalla documentazione prodotta dalla convenuta emerge che non si limitò alla CP_2
indicazione di un nominativo, ma si estrinsecò in una valutazione del candidato sotto plurimi profili (doc. 6 fasc. convenuto) onde raffrontarlo con le caratteristiche tecniche di un altro.
Fu proprio quindi, a riconoscere il potenziale del a metterlo in CP_2 Per_1
risaldo nonostante la prima scelta del cliente ricadesse sul . Per_3
Si sottolinea, sul punto, che quando , candidato scelto dalla cliente, revocò Per_3
l'accettazione della proposta, procedette all'assunzione proprio del Controparte_1
Per_1
Anche la circostanza dedotta dalla parte attorea sul fatto che fu effettivamente concluso un contratto con il lavoratore per un compenso inferiore e per un profilo diverso rispetto a quello indicato dall'Accordo, non elide il diritto della ad ottenere la Success Fee. CP_2
Basti considerare che la clausola 2.5. dell'Accordo prescrive che “la Success Fee è dovuta in qualsiasi caso di accettazione in occasione dell'esecuzione dell'Accordo anche qualora si riferisca a Candidato non ritenuto strettamente rispondente al Profilo oggetto della ricerca e selezione, ma comunque di interesse del cliente e da quest'ultimo selezionato, eventualmente anche per altra posizione”.
Tanto premesso sulla provvigione, non sono neppure fondate le doglianze della CP_1 sulla quantificazione dell'importo della provvigione, non risultando la Success Fee richiesta parametrata al Package Retributivo Annuo Lordo indicato nell'Accordo.
8 Nello specifico, – pur in assenza di comunicazione da parte della cliente della CP_2 conclusione del contratto con il candidato – ha specificato che, ai fini del calcolo Per_1
della provvigione, non applicò il c.d. PAL del contratto che stabiliva un retribuzione annua tra le 40.000,00 e le 50.000,00, bensì che, come valore di riferimento, tenne in considerazione l'effettivo compenso pattuito tra e il lavoratore. Controparte_1
Difatti, è stato proprio il a comunicare alla la retribuzione pattuita. Per_1 CP_2
Tale circostanza non è stata oggetto di contestazione neanche in appello, in quanto si è limitata a riportare le doglianze sulla mancata applicazione, quale valore Controparte_1 della provvigione, dell'effettiva retribuzione concordata con il candidato assunto, tralasciando di considerare le allegazioni e specificazioni rese dalla sulla retribuzione annua CP_2
di 30.000,00 tenuta in considerazione come valore di riferimento.
Da ultimo, ha chiesto la condanna del cliente al pagamento della penale CP_2 disciplinata dalla clausola 2.6 dell'Accordo, in forza della quale “il cliente si impegna a comunicare per iscritto a l'avvenuta accettazione entro e non oltre due giorni solari CP_2 dalla medesima. L'omessa comunicazione dell'Accettazione comporta il diritto per di CP_2
applicare al cliente una penale di importo pari alla Success Fee, fatto salvo il risarcimento del maggior danno”.
Tale patto accessorio è da qualificarsi come clausola penale da inadempimento, con la quale venne preventivamente forfettizzato il ristoro del danno dovuto nel caso in cui la cliente concludesse direttamente e autonomamente un contratto con il lavoratore selezionato dalla
- avvalendosi quindi dei contatti e della attività di esame della stessa - al solo CP_2
fine di evitare il pagamento della provvigione di cui alla clausola 2.3.
Si ricorda che “In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 26901 del 20/09/2023 (Rv. 669054 - 02).
E' fatto incontroverso che la non comunicò alla che concluse Controparte_1 CP_2
un contratto con il ma anzi, non ha nemmeno contestato che, a seguito della Per_1
riproposizione, da parte della della candidatura del - perché il CP_2 Per_1 candidato scelto ritirò l'accettazione dell'offerta - si fosse limitata a riferire che stava Per_3
valutando un ex dipendente, senza comunicare alcunché sul cambio di rotta in ordine alla valutazione del Per_1
9 Tanto premesso, sulla qualificazione della clausola come penale da inadempimento, a norma dell'art. 1384 c.c., l'ammontare della stessa può essere ridotta qualora sia “manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento”.
Sul punto, la Suprema Corte insegna che (Sez. 2 - , Ordinanza n. 34021 del 19/12/2019 (Rv.
656324 - 01) “Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384
c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma
l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio”.
Nella fattispecie in esame, si evidenzia che, dal materiale probatorio acquisito agli atti, può desumersi l'eccessiva onerosità di una penale di inadempimento corrispondente proprio all'ammontare della Success fee, ossia al corrispettivo pattuito dalle parti in caso di raggiungimento del risultato.
A sostegno della manifesta eccessiva onerosità si richiama anche la circostanza pacifica che parte attorea non negò, una volta interpellata, l'assunzione del ma ritenne tale fatto Per_1
come conseguenza di una scelta autonoma e non discendente dall'attività di CP_2
Conseguentemente, a norma dell'art. 1384 c.c., la somma di euro 4.500,00 – corrispondente alla provvigione dovuta in caso di conclusione del contratto tra lavoratore e cliente – deve essere ridotta di circa ½.
Da un lato, deve tenersi conto dell'interesse al creditore all'adempimento dell'obbligo di informazione e di buona fede nell'esecuzione del contratto e, comunque, del riconoscimento, seppur tardivo, da parte della della conclusione del contratto, Controparte_1
Dall'altro, deve aversi riguardo alla differenza ontologica tra corrispettivo e danno: il danno anche se da inadempimento non può corrispondere all'esatto ammontare del compenso pattuito per la provvigione;
semmai, la Succes fee può rappresentare un criterio che i contraenti possono applicare per quantificare, in via anticipata e forfetaria, il danno in caso di omessa comunicazione della conclusione del contratto.
Conseguentemente, deve condannarsi l'appellante, al pagamento, a titolo di penale da inadempimento, della somma di euro 2.200,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo.
3. Per le argomentazioni svolte, in accoglimento dell'appello, deve essere dichiarata la nullità dell'ordinanza del Giudice di Pace di Milano.
10 Nel merito, devono essere rigettate le domande di risoluzione del contratto, di restituzione del corrispettivo e di accertamento negativo del credito articolate dalla Controparte_1
Per contro, in accoglimento delle domande di deve essere CP_2 Controparte_1
condannata al pagamento della somma di euro 5.490,00 oltre interessi moratori a norma del
D.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura n. 1025/2023 all'effettivo saldo nonché al pagamento, a titolo di penale a norma della clausola 2.6 e previa applicazione dell'art. 1384
c.c., della somma di euro 2.200,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo.
La soccombenza reciproca rappresentata, da lato, dall'accoglimento del motivo in rito della parte appellante e, dall'altro, dall'accoglimento delle domande di pagamento articolate dalla appellata, giustifica la compensazione integrale delle spese di rito di entrambi i giudizi.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, dichiara la nullità dell'ordinanza di incompetenza del Giudice di Pace di Milano, emessa in data 7.03.2024;
2. rigetta le domande di risoluzione del contratto, di restituzione del corrispettivo e di accertamento negativo del credito articolate dalla Controparte_1
3. condanna al pagamento a favore di a titolo di Success Controparte_1 CP_2
Fee, della somma di euro di euro 5.490,00 oltre interessi moratori a norma del D.lgs.
231/2002 dalla data di scadenza della fattura n. 1025/2023 all'effettivo saldo nonché al pagamento, a titolo di penale a norma della clausola 2.6 e dell'art. 1384 c.c., della somma di euro 2.200,00 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo;
4. compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Milano il 13 giugno 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Pelucchi e CP_1 P.IVA_1
Milena Ghezzi del Foro di Monza, indirizzi PEC: e Email_1
Email_2
-appellante-
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Zama, Veronica CP_2 P.IVA_2
Locatelli del Foro di Bologna e dell'avv. Andrea Martelli del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo a Milano, via Turroni n. 8,
-appellato-
Conclusioni: parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare, in totale riforma dell'ordinanza di incompetenza per territorio ex art. 28 c.p.c. pronunciata e depositata dal Giudice di Pace di Milano, Dott.ssa R. Barbaro in data 7.03.2024, 1) Accertare e dichiarare la competenza territoriale del Giudice di Pace di Milano, con l'adozione di tutti i conseguenti provvedimenti;
In ogni caso: previo integrale rigetto di tutte le domande avanzate da controparte, anche in via riconvenzionale: 2) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi illustrati in atti, l'inadempimento di dichiarando la CP_2 risoluzione del contratto per cui è causa per fatto e colpa della stessa dichiarando l'attrice non tenuta a pagamento CP_2 di sorta in favore della stessa e condannando la stessa a restituire l'importo di euro 2.500,00 oltre accessori CP_2 CP_2
o di qualunque somma risultasse essere stata versata da a in relazione all'Accordo per servizi di CP_1 CP_2 Ricerca e Selezione di personale specializzato di data 22 febbraio 2023 in atti (doc 2) ; 3) Rigettare ogni e qualsivoglia domanda formulata da nei confronti di;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di CP_2 CP_1 giudizio”. parte appellata: “rigettare integralmente l'impugnazione formulata da avverso l'ordinanza di incompetenza per CP_1 territorio emessa il 07.03.2024 dal Giudice di Pace di Milano, R.G. n.42072/2023, Giudice Dott.ssa Rossella Barbaro, poiché manifestamente infondata in fatto e in diritto;
nel merito, qualora Codesto Illustrissimo Tribunale, ritenendosi competente, volesse decidere, - accertato l'adempimento di Reverse, rigettare la domanda di risoluzione dell'Accordo JobID
REV-20230222-16798 del 22 febbraio 2023, in quanto infondata in fatto e in diritto;
- accertato l'inadempimento di
all'obbligazione di pagamento, condannare al saldo della fattura di Reverse n.1025 del 30 giugno CP_1 CP_1 2023 di euro 5.490,00, emessa da a titolo di success fee in conformità all'articolo 2 dell'Accordo, oltre (i) agli CP_2 interessi moratori dalla scadenza della fattura all'effettivo pagamento ex art. 5 D. Lgs. 231/2002, come statuito nel Decreto ingiuntivo n.3908/2023, R.G. n.7234/2023, emesso il 5/6 ottobre 2023 dal Giudice di Pace di Bologna, Dott. Andrea Zardi, nonché (ii) all'importo forfettario di euro 40,00 ex art. 6 del predetto Decreto Legislativo e ex art.
3.2 dell'Accordo; - accertata la violazione di all'articolo 2.6 dell'Accordo, condannare al pagamento a favore di CP_1 CP_1 di euro 4.500,00 a titolo di penale di cui all'articolo 2.6 dell'Accordo; - condannare per lite temeraria a CP_2 CP_1 norma dell'articolo 96 c.p.c., avendo proposto la presente impugnazione per finalità palesemente pretestuose;
in ogni caso,
1 con vittoria di competenze e di spese di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria, riservata ogni diversa e ulteriore istanza nei termini di legge, si contesta l'ammissibilità e la rilevanza dei capitoli di prova per testi ex adverso articolati: Capitolo 1 - la candidatura spontanea presentata via LinkedIn dal Dottor nel novembre 2022 è circostanza Per_1 pacifica e documentale, sebbene non temporalmente provata. Il capitolo è peraltro documentale e formulato in maniera del tutto generica in termini di tempo (che giorno di novembre 2022? Non è il giorno specificato nella presentazione?) e di circostanze, apparendo del tutto vago il riferimento a una candidatura come collaboratore;
Capitolo 2 - è irrilevante ai fini del decidere che il Dottor sia stato sottoposto a colloquio o meno da nel novembre 2022, non avendo Per_1 CP_1 mai chiesto a di espungere dalla ricerca ed essendosi comunque avvalsa CP_1 CP_2 Per_1 CP_1 dell'attività personalizzata svolta da di individuazione e presentazione di come candidato idoneo per il CP_2 Per_1 profilo lavorativo ricercato dalla cliente. Quanto all'attendibilità dei testi indicati da , si rileva che sono CP_1 entrambi dipendenti della ricorrente e, quanto al Dottor è direttamente coinvolto nella vicenda e, pertanto, Per_1 sicuramente esposto a condizionamento, soggezione se non timore reverenziale nella deposizione”.
Concise ragioni della decisione
Con ricorso ex artt. 281 undecies e 316 c.p.c., ha evocato in giudizio, Controparte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Milano, deducendo che: a) nel novembre 2022 CP_2 intraprese la ricerca di una figura commerciale livello senior e, a seguito dell'invio del profilo dalla piattaforma Linkedin da parte di ebbe contatti con quest'ultimo per Persona_2
ricoprire la posizione lavorativa aperta;
b) sottoscrisse, in data 22 febbraio 2023, con la società un contratto avente ad oggetto servizio di ricerca e selezione del CP_2 personale, ma, dalla selezione effettuata da quest'ultima emersero profili inadatti;
c) a fronte dell'esigenza di disporre del personale, ripescò dagli archivi il curriculum di Persona_2
con il quale stipulò il contratto con termini e condizioni diverse rispetto al profilo indicato nell'incarico conferito a la quale, conseguentemente non contribuì né alla CP_2
individuazione della risorse né alle trattative che portarono alla conclusione del contratto;
d) ciononostante, la sostenendo di aver presentato il a e CP_2 Per_1 CP_1
che lo stesso venne assunto grazie all'operato della società di selezione, chiese il pagamento di una provvigione - c.d. Success Fee - pari ad euro 5.490,00 iva inclusa;
e) in ogni caso, anche se si volesse ritenere giustificata la pretesa economica, la stessa deve essere quantificata sulla base dei corrispettivi effettivamente concordati con il dipendente come da lettera da assunzione.
Sulla base di tali allegazioni, ha concluso, chiedendo:- di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per fatto imputabile alla - di dichiarare che non CP_2 Controparte_1
è tenuta ad alcun pagamento a favore di - di condannare a restituire il CP_2 CP_2
corrispettivo di euro 2.500,00 oltre iva.
Si è costituit in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Milano, deducendo, in CP_2
sintesi, che: a) difetta la competenza territoriale del Giudice di Pace di Milano in quanto la clausola 10.1. prevede espressamente che tutte le questioni inerenti all'interpretazione, applicazione e/o esecuzione dell'accordo sono di esclusiva competenza del Foro di Bologna;
b) Reverse eseguì correttamente le attività oggetto dell'accordo per la ricerca e selezione di un candidato da inserire nella posizione di Senior Sales Account e, difatti, presentò svariati
2 candidati a caricando i profili sulla piattaforma informatica Dashboards;
c) Controparte_1
tra i sei candidati venne inserito che, in sede di primo colloquio, informò di Persona_2
conoscere la società per aver inviato una candidatura spontanea nel novembre CP_1
2022, circostanza riferita al cliente che, da un lato, specificò che il candidato non venne mai sottoposto a colloquio, dall'altro, non richiese di escludere il dalle proposte;
d) il Per_1
rimase quindi in lizza per il posto e, dapprima, venne preferito a , ma Per_1 Persona_3 successivamente al ritiro della candidatura da parte di quest'ultimo, venne riproposto per la posizione oggetto dell'accordo; e) dopo che il comunicò a Per_1 CP_2
l'assunzione, quest'ultima chiese il pagamento della c.d. Success Fee, ma Promigroup S.p.a. contestò la debenza della somma di euro 5.490,00 calcolata, peraltro, sulla base del RAL di assunzione comunicato dallo stesso anziché sul maggiore base di calcolo di euro Per_1
45.000,00 prevista nel contratto: f) a causa della mancata comunicazione da parte di
Promigroup S.p.a. dell'assunzione del la società attorea è tenuta anche a Per_1 corrispondere, a norma dell'art.
2.6 dell'Accordo, la penale di euro 4.500,00.
Sulla base di tali allegazioni ha concluso chiedendo: - in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza a favore del Foro di Bologna;
- di dichiarare l'incompetenza per valore del
Giudice di Pace in ragione della domanda riconvenzionale articolata;
- di rigettare la domanda di risoluzione del contratto;
- di condannare al pagamento di euro 5.490.00 a Controparte_1 titolo di success fee oltre interessi e ex art. 5 D.lgs. 231/2002 nonché all'importo forfetario di euro 40,00 ex art. 6 del D.lgs. 231/2002; - di condannare al pagamento, a Controparte_1
norma della clausola 2.6 del contratto, della somma di euro 4.500,00 a titolo di penale
Il Giudice di Pace di Milano, con ordinanza ex art. 28 c.p.c., ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo competente a decidere la controversia il Giudice di Pace di Bologna, in forza della clausola 10.1 del contratto commerciale tra imprese (c.d. Business to Business), disponendo, nello specifico, che “- dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Milano, essendo competente il Giudice di Pace di Bologna;
- demanda a quest'ultimo
Giudice ogni decisione in merito alla valutazione dello scorporo della domanda riconvenzionale ex art. 36 c.p.c. (…)”.
Avverso detta ordinanza, ha proposto appello, articolando, come unico Controparte_1 motivo, l'erronea decisione del giudice di Pace in punto di incompetenza territoriale.
Si è costituita in giudizio parte appellata, chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma della ordinanza di incompetenza. Esaurita la trattazione ed istruzione della controversia, è stata fissata udienza a norma dell'art. 189 c.p.c., con assegnazione dei termini perentori massimi e, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non appare superfluo rammentare che, nel caso di specie pacificamente esorbitante dai limiti della giurisdizione equitativa del Giudice di Pace, per l'appello Controparte_1 avverso l'ordinanza di incompetenza territoriale rappresenta una impugnazione necessaria, essendo precluso, a norma dell'art. 46 c.p.c., il regolamento di competenza.
Sul punto, la Suprema Corte ha specificato (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33456 del 17/12/2019
(Rv. 656265 - 01) “L'appello avverso la declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, impugnazione necessaria, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace ex art. 46 c.p.c., investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell'esame del merito quale giudice dell'appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo;
qualora, invece, la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria "potestas decidendi", e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado”.
La parte appellante ha censurato la decisione del Giudice di Pace, nella parte in cui quest'ultimo ha ritenuto valida ed efficace la clausola 10.1. derogatoria della competenza territoriale, nonostante la stessa - contenuta nell'Accordo per servizi di ricerca e selezione di personale specializzato predisposto unilateralmente dalla - non fosse stata CP_2
specificatamente sottoscritta dalla Promigroup S.p.a.
Il motivo di appello sulla competenza territoriale è fondato.
Come emerge chiaramente dalla intestazione dell'accordo e dalle clausole in esse contenute, lo stesso venne unilateralmente predisposto dalla Reverse Sp.a., società di ricerca e selezione del personale.
Difatti, la propose al cliente di sottoscrivere un modulo formulario dalla stessa CP_2
creato, contenente anche condizioni generali, soggetto, quindi, alla disciplina degli artt. 1341
e 1342 c.c., applicabile ai contratti tra imprese: presupposto della normativa in esame è la qualifica, come nel caso di specie, dell'accordo commerciale come contratto di adesione e non, di certo, la qualifica di consumatore.
Nondimeno, dallo scambio di corrispondenza prodotto dalla (doc. 3 fasc. CP_2
convenuta), si evince solo che i contraenti negoziarono, in parte, le clausole afferenti al prezzo
4 e alla Success fee, ma in nessuna comunicazione e-mail emerge la prova della negoziazione delle clausola unilateralmente predisposta che devolve, in via esclusiva, le controversie derivanti dall'accordo al Tribunale di Bologna.
Difatti, il contratto non fu oggetto di trattativa privata con riferimento alla condizione generale afferente alla deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria: non vi è prova che fosse intercorsa una trattativa tra i contraenti avente ad oggetto l'inserimento della clausola.
La mancata negoziazione e trattativa sulla clausola derogatoria della competenza territoriale presuppone che la stessa, per essere valida ed efficace, doveva essere specificamente sottoscritta, a norma dell'art. 1341 comma 2 c.c.
Sul punto, la Suprema Corte insegna che:
- Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9738 del 26/05/2020 (Rv. 658014 - 01) “La necessità dell'approvazione scritta delle clausole vessatorie è esclusa solo se la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente le clausole che necessiterebbero altrimenti di un'autonoma sottoscrizione, mentre la sottoscrizione resta indispensabile per le clausole a contenuto vessatorio alle quali la parte abbia aderito senza alcuna discussione. (Nella specie, la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha confermato il principio, rilevando che le parti avevano negoziato esclusivamente talune modificazioni del prezzo e le modalità ed i termini di fatturazione, ma non la deroga del foro, oggetto della clausola vessatoria);
- Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4531 del 14/02/2023 (Rv. 666830 - 02) “In tema di condizioni generali di contratto, la necessità di specifica approvazione scritta della clausola compromissoria è esclusa solo se vi sia prova che la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente l'inserimento di tale clausola, senza che possa assumere alcuna rilevanza la dichiarazione di avvenuta ricezione, prima della stipula, di copia delle condizioni generali di polizza, stante l'obbligo informativo imposto all'assicuratore dagli artt. 120, comma 3, 183 e 185 d.lgs. n. 209 del 2005, né tanto meno la presenza della cd. "clausola broker" che, avendo lo scopo di assicurare all'intermediario la provvigione dovutagli, nulla consente di stabilire circa le modalità di conclusione del contratto, né se questo sia stato stipulato all'esito di una trattativa o per effetto della mera adesione del contraente ad una polizza unilateralmente predisposta.
Dall'esame del contratto, si evince che la appose solo una firma digitale, peraltro CP_1
sul primo foglio afferente al contratto nel complesso, in assenza di alcun specifico richiamo alle clausole ivi contenute.
5 Difatti, la società appellante non appose una specifica sottoscrizione riferibile alle clausole contenenti generali del contratto, non essendoci prova della doppia sottoscrizione, né che l'unica firma apposta riguardasse la clausola di deroga della competenza territoriale.
Conseguentemente, deve dichiararsi la nullità della ordinanza di primo grado per erronea declinatoria della competenza.
2. La fondatezza della censura sulla declinatoria di competenza comporta che il Tribunale, in ragione dell'effetto devolutivo, decida nel merito, non ricorrendo, nel caso di specie, una ipotesi di rimessione a norma degli artt. 653 e 654 c.c.
sin dal giudizio di primo grado, ha formulato sia domanda di risoluzione Controparte_1
del contratto sottoscritto con la con restituzione del corrispettivo di euro CP_2
2.500,00, sia domanda di accertamento negativo del credito prospettato da quest'ultima.
Orbene, con l'Accordo sottoscritto in data 22 febbraio 2023, la società si CP_2 impegnò a ricercare e selezionare candidati idonei a ricoprire la qualifica di “Senior Sales
Accont” presso il cliente Controparte_1
Nello specifico, in forza della clausola 1 dell'Accordo, “il cliente conferisce a il CP_2 mandato non esclusivo” per la durata di 180 giorni dalla sottoscrizione (come specificato nella Sintesi) “per lo svolgimento della campagna di ricerca e delle attività di selezione di persone finalizzate all'individuazione dei candidati, idonei a ricoprire la posizione indicata nel Profilo”, ossia Senior Sales Account con retribuzione annua tra le 40.000,00 e le
50.000,00.
Come è noto, la domanda costitutiva di risoluzione giudiziale del contratto a norma degli artt.
1453 e 1455 c.c. presuppone, non solo, l'inadempimento, ma anche la non scarsa importanza dello stesso, la cui sussistenza deve essere valutata d'ufficio dal giudice.
Non è oggetto di specifica contestazione, a norma dell'art. 115 c.p.c., che la società CP_2
nei 180 giorni di sottoscrizione del contratto, selezionò e propose sei candidati alla
[...]
Controparte_1
Nello specifico, ai sensi della clausola 7 dell'Accordo, i nomi dei candidati e le relative valutazioni degli stessi, anche a seguito di colloquio, vennero inseriti nella c.d. Dashboard, le cui credenziali, non essendo oggetto di contestazione, furono fornite al cliente e anche utilizzate.
Come emerge dalle copie delle fotografie che ritraggono la piattaforma Dashboard, i due candidati che si contendevano la posizione indicata nel profilo erano e Persona_2
(docc. 5 e 6 fasc. conv.). Persona_3
6 I due candidati, come emerge dagli elementi probatori forniti, vennero messi a confronto e valutati dalla e l'esito dell'indagine conoscitiva e tecnica fu messa a CP_2
disposizione di sulla piattaforma informatica di condivisioni dei dati, delle Controparte_1
informazioni e delle valutazioni.
Alla luce dell'attività svolta dalla società di selezione del personale fino al momento di valutazione e confronto dei due candidati deve escludersi un inadempimento ascrivibile a avendo la stessa espletato il mandato non esclusivo conferito dalla cliente. Controparte_2
La mancanza di un inadempimento ascrivile alla la quale si occupò di CP_2
ricercare, selezionare e valutare di persona i candidati, esclude, a fortiori, un inadempimento di non scarsa importanza a norma dell'art. 1455 c.c.
L'esecuzione delle attività di ricerca e selezione rappresenta, difatti, l'obbligazione di mezzi principale gravante sull'appellata, la quale è tenuta a percepire il compenso, a prescindere dal raggiungimento del risultato dell'assunzione del lavoratore da parte della cliente.
Difatti, la clausola 2 dell'Accordo prevede un compenso di euro 2.500,00 oltre iva che rappresenta il corrispettivo per la sola attività di ricerca, selezione e valutazione dei candidati,
a prescindere dal risultato ottenuto.
L'eventuale raggiungimento del risultato dell'accettazione della proposta del cliente da parte del candidato attribuisce il diritto al mandatario di riscuotere una provvigione, c.d. Success fee, quantificata sulla base del Package Retributivo annuo lordo del lavoratore assunto.
Per le argomentazioni svolte devono essere rigettate le domande di risoluzione del contratto e di restituzione del corrispettivo.
La domanda di accertamento negativo, invece, deve essere esaminata congiuntamente alla domanda riconvenzionale articolata dalla sin dal primo grado. CP_2
Nello specifico, ha chiesto al cliente il pagamento della provvigione, c.d. CP_2
Success Fee, dell'importo di euro 5.490,00 oltre interessi moratori, oggetto della fattura n.
1025 del 2023, allegando e provando che il candidato concluse un contratto Persona_2
con la Controparte_1
Quest'ultima ha prospettato come non dovuto il credito perché il candidato aveva già inoltrato il curriculum all'odierna parte appellante nel novembre 2022: secondo la prospettazione attorea la risorsa non venne né presentata né selezionata dal ed era già presente CP_2
negli archivi di Controparte_1
Orbene, non è oggetto di contestazione, ex art. 115 c.p.c., che il inoltrò, tramite Per_1
Linkedin, il curriculum vitae alla nel novembre 2022, la quale, tuttavia – Controparte_3
7 data l'assenza di allegazioni specifiche sul punto – non tenne in considerazione il relativo profilo, né valutò personalmente il candidato, né manifestò interesse alla candidatura.
In particolare, non ha fornito prove precostituite né ha formulato prove Controparte_1
costituende ammissibili (stante la genericità dei due capitoli formulati) sul fatto che, a seguito della candidatura del novembre 2022, svolse un effettivo colloquio, non avendo neppure allegato la data di tale presunto colloquio, la qualifica e la posizione oggetto del colloquio
(Senior Sales o meno), né che mantenne trattative con il dal novembre 2022 al Per_1
giugno 2023.
L'interesse al profilo del maturò, difatti, solo a seguito della selezione e, soprattutto, Per_1
dei colloqui conoscitivi e tecnici effettuati dalla società mandataria.
Difatti, non chiese di eliminare la risorsa indicata in quanto già esaminata Controparte_1
autonomamente e non ritenuta idonea oppure perché in una fase di valutazione già avviata e in corso, ma continuò a seguire i test e le valutazioni del e del candidato concorrente, Per_1
effettuate dalla finalizzate ad individuare il profilo più attinente alle proprie CP_2
esigenze.
Dalla documentazione prodotta dalla convenuta emerge che non si limitò alla CP_2
indicazione di un nominativo, ma si estrinsecò in una valutazione del candidato sotto plurimi profili (doc. 6 fasc. convenuto) onde raffrontarlo con le caratteristiche tecniche di un altro.
Fu proprio quindi, a riconoscere il potenziale del a metterlo in CP_2 Per_1
risaldo nonostante la prima scelta del cliente ricadesse sul . Per_3
Si sottolinea, sul punto, che quando , candidato scelto dalla cliente, revocò Per_3
l'accettazione della proposta, procedette all'assunzione proprio del Controparte_1
Per_1
Anche la circostanza dedotta dalla parte attorea sul fatto che fu effettivamente concluso un contratto con il lavoratore per un compenso inferiore e per un profilo diverso rispetto a quello indicato dall'Accordo, non elide il diritto della ad ottenere la Success Fee. CP_2
Basti considerare che la clausola 2.5. dell'Accordo prescrive che “la Success Fee è dovuta in qualsiasi caso di accettazione in occasione dell'esecuzione dell'Accordo anche qualora si riferisca a Candidato non ritenuto strettamente rispondente al Profilo oggetto della ricerca e selezione, ma comunque di interesse del cliente e da quest'ultimo selezionato, eventualmente anche per altra posizione”.
Tanto premesso sulla provvigione, non sono neppure fondate le doglianze della CP_1 sulla quantificazione dell'importo della provvigione, non risultando la Success Fee richiesta parametrata al Package Retributivo Annuo Lordo indicato nell'Accordo.
8 Nello specifico, – pur in assenza di comunicazione da parte della cliente della CP_2 conclusione del contratto con il candidato – ha specificato che, ai fini del calcolo Per_1
della provvigione, non applicò il c.d. PAL del contratto che stabiliva un retribuzione annua tra le 40.000,00 e le 50.000,00, bensì che, come valore di riferimento, tenne in considerazione l'effettivo compenso pattuito tra e il lavoratore. Controparte_1
Difatti, è stato proprio il a comunicare alla la retribuzione pattuita. Per_1 CP_2
Tale circostanza non è stata oggetto di contestazione neanche in appello, in quanto si è limitata a riportare le doglianze sulla mancata applicazione, quale valore Controparte_1 della provvigione, dell'effettiva retribuzione concordata con il candidato assunto, tralasciando di considerare le allegazioni e specificazioni rese dalla sulla retribuzione annua CP_2
di 30.000,00 tenuta in considerazione come valore di riferimento.
Da ultimo, ha chiesto la condanna del cliente al pagamento della penale CP_2 disciplinata dalla clausola 2.6 dell'Accordo, in forza della quale “il cliente si impegna a comunicare per iscritto a l'avvenuta accettazione entro e non oltre due giorni solari CP_2 dalla medesima. L'omessa comunicazione dell'Accettazione comporta il diritto per di CP_2
applicare al cliente una penale di importo pari alla Success Fee, fatto salvo il risarcimento del maggior danno”.
Tale patto accessorio è da qualificarsi come clausola penale da inadempimento, con la quale venne preventivamente forfettizzato il ristoro del danno dovuto nel caso in cui la cliente concludesse direttamente e autonomamente un contratto con il lavoratore selezionato dalla
- avvalendosi quindi dei contatti e della attività di esame della stessa - al solo CP_2
fine di evitare il pagamento della provvigione di cui alla clausola 2.3.
Si ricorda che “In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 26901 del 20/09/2023 (Rv. 669054 - 02).
E' fatto incontroverso che la non comunicò alla che concluse Controparte_1 CP_2
un contratto con il ma anzi, non ha nemmeno contestato che, a seguito della Per_1
riproposizione, da parte della della candidatura del - perché il CP_2 Per_1 candidato scelto ritirò l'accettazione dell'offerta - si fosse limitata a riferire che stava Per_3
valutando un ex dipendente, senza comunicare alcunché sul cambio di rotta in ordine alla valutazione del Per_1
9 Tanto premesso, sulla qualificazione della clausola come penale da inadempimento, a norma dell'art. 1384 c.c., l'ammontare della stessa può essere ridotta qualora sia “manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento”.
Sul punto, la Suprema Corte insegna che (Sez. 2 - , Ordinanza n. 34021 del 19/12/2019 (Rv.
656324 - 01) “Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384
c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma
l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio”.
Nella fattispecie in esame, si evidenzia che, dal materiale probatorio acquisito agli atti, può desumersi l'eccessiva onerosità di una penale di inadempimento corrispondente proprio all'ammontare della Success fee, ossia al corrispettivo pattuito dalle parti in caso di raggiungimento del risultato.
A sostegno della manifesta eccessiva onerosità si richiama anche la circostanza pacifica che parte attorea non negò, una volta interpellata, l'assunzione del ma ritenne tale fatto Per_1
come conseguenza di una scelta autonoma e non discendente dall'attività di CP_2
Conseguentemente, a norma dell'art. 1384 c.c., la somma di euro 4.500,00 – corrispondente alla provvigione dovuta in caso di conclusione del contratto tra lavoratore e cliente – deve essere ridotta di circa ½.
Da un lato, deve tenersi conto dell'interesse al creditore all'adempimento dell'obbligo di informazione e di buona fede nell'esecuzione del contratto e, comunque, del riconoscimento, seppur tardivo, da parte della della conclusione del contratto, Controparte_1
Dall'altro, deve aversi riguardo alla differenza ontologica tra corrispettivo e danno: il danno anche se da inadempimento non può corrispondere all'esatto ammontare del compenso pattuito per la provvigione;
semmai, la Succes fee può rappresentare un criterio che i contraenti possono applicare per quantificare, in via anticipata e forfetaria, il danno in caso di omessa comunicazione della conclusione del contratto.
Conseguentemente, deve condannarsi l'appellante, al pagamento, a titolo di penale da inadempimento, della somma di euro 2.200,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo.
3. Per le argomentazioni svolte, in accoglimento dell'appello, deve essere dichiarata la nullità dell'ordinanza del Giudice di Pace di Milano.
10 Nel merito, devono essere rigettate le domande di risoluzione del contratto, di restituzione del corrispettivo e di accertamento negativo del credito articolate dalla Controparte_1
Per contro, in accoglimento delle domande di deve essere CP_2 Controparte_1
condannata al pagamento della somma di euro 5.490,00 oltre interessi moratori a norma del
D.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura n. 1025/2023 all'effettivo saldo nonché al pagamento, a titolo di penale a norma della clausola 2.6 e previa applicazione dell'art. 1384
c.c., della somma di euro 2.200,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo.
La soccombenza reciproca rappresentata, da lato, dall'accoglimento del motivo in rito della parte appellante e, dall'altro, dall'accoglimento delle domande di pagamento articolate dalla appellata, giustifica la compensazione integrale delle spese di rito di entrambi i giudizi.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, dichiara la nullità dell'ordinanza di incompetenza del Giudice di Pace di Milano, emessa in data 7.03.2024;
2. rigetta le domande di risoluzione del contratto, di restituzione del corrispettivo e di accertamento negativo del credito articolate dalla Controparte_1
3. condanna al pagamento a favore di a titolo di Success Controparte_1 CP_2
Fee, della somma di euro di euro 5.490,00 oltre interessi moratori a norma del D.lgs.
231/2002 dalla data di scadenza della fattura n. 1025/2023 all'effettivo saldo nonché al pagamento, a titolo di penale a norma della clausola 2.6 e dell'art. 1384 c.c., della somma di euro 2.200,00 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo;
4. compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Milano il 13 giugno 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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