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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/05/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa trattata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 62/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Romano, giusta procura in atti;
Parte_1
- appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv. ti Angelo Labrini ( ), Angela M. CP_1 C.F._1
Fazio ( , Angela M. Laganà ( ), Dario C. Adornato C.F._2 C.F._3
( ), giusta procura in atti;
C.F._4
- appellata
, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Controparte_2
Grazia Pannitteri , giusta procura in atti
-appellata -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1 all'intimazione di pagamento n. 394 2019 9010168932/000, pervenutale in data 12.03.2022, in relazione agli avvisi di addebito ivi elencati per la complessiva somma di € 2.511,23, articolando i seguenti motivi: 1) illegittimità e nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione previdenziale ai sensi dell'art.3, comma 9 della legge n. 335/95;
2) illegittimità e nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione del credito azionato. CP_ Il Giudice di prime cure, nella resistenza di e accoglieva il ricorso, ritenendo fondata CP_3
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Parte_1
In particolare, il giudicante riteneva che tra la data di notifica degli avvisi di addebito, avvenuta rispettivamente il 23/01/2015 ed il 10/02/2015 e la data di notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta il 12 marzo 2022, era ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione, sicchè doveva ritenersi estinto il credito portato negli atti sottesi all'intimazione impugnata. Poneva le spese di lite a carico di quantificate in € 620,20 per compensi ed € 43 per esborsi. CP_3
Ha interposto appello la sig.ra per i motivi di seguito esplicitati. Parte_1
Si sono costituiti l' e insistendo per il rigetto dell'appello. CP_1 CP_3
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti che hanno depositate note nel termine fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La censura la sentenza, limitatamente al capo relativo alle spese legali, dal momento che Parte_1 il Giudice di prime cure avrebbe liquidato le stesse in misura inferiorea a quanto previsto dal dm
55/14 per come modificato dal dm 37/2018 e in ultimo dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, entrato in vigore il 23/10/2022.
Ha rilevato come il DM 55/2014, in seguito ad un lungo iter avviato con la proposta del CNF del 26 maggio 2017, sia stato sostanzialmente modificato dal DM 37/2018 al fine di migliorare la chiarezza e l'equità della normativa sui compensi degli avvocati, stabilendo che il giudice, nella determinazione del compenso deve tener conto dei valori medi contenuti nelle tabelle allegate, i quali, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento o possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Deduce infine che il D.M 55 del 10/03/2014 abbia subito ulteriori modifiche ad opera del DM del
13/08/22 n. 147, entrato in vigore il 23/10/2022. Dall'analisi delle tabelle allegate al D.M., si evince innanzitutto come i valori medi per tutte le attività siano stati aumentati del 5% ed è stata fissata nella misura massima del 50%, la percentuale di aumento o diminuzione dei valori medi, relativi alle varie fasi del processo.
Pertanto, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (tab 1), per come successivamente modificati e tenuto conto del valore della causa che è di €.2.511,23, (rientrante nello scaglione da
€.
1.101 ad €.5200 ) avrebbe dovuto liquidare gli onorari in base ai valori medi, stante l'assenza di una specifica motivazione per la riduzione dei compensi, per la somma complessiva di €.1769, o in presenza di specifica motivazione, la somma ridotta massimo del 50%, per un ammontare pari ad
€.884,50.
Si costituisce l' , riproponendo tutte le eccezioni proposte e assorbite in primo grado, CP_1 ribadendo la sua estraneità e la tenutezza dell' al pagamento delle spese processuali. CP_3
L con la memoria di costituzione censura l'appello evidenziando come il DM 13/08/22 n. CP_3
147 sia entrato in vigore il 23/10/2022 e poiché il ricorso di primo grado è stato iscritto il 7.6.2022, in data antecedente al 23.10.2022, nella liquidazione delle spese della fase di studio ed introduttiva i parametri da applicare saranno quelli del D.M. 55/14, come modificato dal D.M.n. 37/2018. Deduce inoltre che il Giudice di prime cure ha correttamente liquidato le spese legali, tenuto conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero, dell'importanza e complessità delle questioni trattate, e quindi la quantificazione delle spese liquidate risulta pienamente rispettosa dei parametri fissati normativamente.
L'appello è fondato.
“Occorre premettere che e' consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del
Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicche' se, da un lato,
l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non e' soggetto
a sindacato in sede di legittimita', attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro
e' doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (cfr. fra le tante Cass. n.
89/2021 e Cass. 19989/2021)” ( Cass. N. 21848/2022).
“In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, in base al R.D. n. 1578 del 1933, art. 60, comma
5, è consentito al giudice, quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo, richiedendo però che tale decisione sia espressamente motivata con riferimento alle circostanze di fatto del processo e non già con pedissequa enunciazione del criterio legale attraverso un mera aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale la scarsa difficoltà della controversia.” (Cassazione civile, sez. VI - Lavoro, Ordinanza 06/02/2018 n° 2787)
Il Giudice di primo grado nel liquidare le spese legali, ha riconosciuto la somma di € 620,20 che è inferiore ai minimi stabiliti dalle tabelle allegate al DM, in assenza di alcuna specifica motivazione, così come richiesto dai riferimenti normativi sopracitati. Pertanto all'odierno appellante devono essere riconosciute per il primo grado le spese legali determinate facendo riferimento al D.M. 55/14, come modificato dal D.M.n. 37/2018, II scaglione, valori minimi vista la semplicità e la serialità della controversia, in € 203,00 per quanto riguarda la fase di studio ed in € 203,00 per quanto riguarda la fase introduttiva, mentre per quanto riguarda la fase decisionale in € 426,00 applicando il D.M. 147/2022, vigente ratione temporis, per un totale di
€ 832,00, oltre € 43 per esborsi.
Le spese del presente grado, poste a carico di sono liquidate in € 1458,00 (valori minimi della CP_3
tabella n. 12 del II scaglione del DM n. 147/2022, tenuto conto della semplicità e della natura delle questioni affrontate).
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e Parte_1 CP_1 [...]
, avverso la sentenza n.114/2023 del Giudice del lavoro di Palmi, Controparte_2 pubblicata in data 03.02.2023, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, così provvede:
Condanna l alla rifusione delle spese del primo grado che Controparte_2 liquida in euro € 832,00 per compensi ed € 43,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali che distrae in favore dell'Avv. Danilo Romano e delle spese del presente grado che liquida in euro
1458,00 oltre IVA, CPA e spese generali che distrae in favore dell'avv. Danilo Romano.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9.5.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa trattata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 62/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Romano, giusta procura in atti;
Parte_1
- appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv. ti Angelo Labrini ( ), Angela M. CP_1 C.F._1
Fazio ( , Angela M. Laganà ( ), Dario C. Adornato C.F._2 C.F._3
( ), giusta procura in atti;
C.F._4
- appellata
, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Controparte_2
Grazia Pannitteri , giusta procura in atti
-appellata -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1 all'intimazione di pagamento n. 394 2019 9010168932/000, pervenutale in data 12.03.2022, in relazione agli avvisi di addebito ivi elencati per la complessiva somma di € 2.511,23, articolando i seguenti motivi: 1) illegittimità e nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione previdenziale ai sensi dell'art.3, comma 9 della legge n. 335/95;
2) illegittimità e nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione del credito azionato. CP_ Il Giudice di prime cure, nella resistenza di e accoglieva il ricorso, ritenendo fondata CP_3
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Parte_1
In particolare, il giudicante riteneva che tra la data di notifica degli avvisi di addebito, avvenuta rispettivamente il 23/01/2015 ed il 10/02/2015 e la data di notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta il 12 marzo 2022, era ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione, sicchè doveva ritenersi estinto il credito portato negli atti sottesi all'intimazione impugnata. Poneva le spese di lite a carico di quantificate in € 620,20 per compensi ed € 43 per esborsi. CP_3
Ha interposto appello la sig.ra per i motivi di seguito esplicitati. Parte_1
Si sono costituiti l' e insistendo per il rigetto dell'appello. CP_1 CP_3
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti che hanno depositate note nel termine fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La censura la sentenza, limitatamente al capo relativo alle spese legali, dal momento che Parte_1 il Giudice di prime cure avrebbe liquidato le stesse in misura inferiorea a quanto previsto dal dm
55/14 per come modificato dal dm 37/2018 e in ultimo dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, entrato in vigore il 23/10/2022.
Ha rilevato come il DM 55/2014, in seguito ad un lungo iter avviato con la proposta del CNF del 26 maggio 2017, sia stato sostanzialmente modificato dal DM 37/2018 al fine di migliorare la chiarezza e l'equità della normativa sui compensi degli avvocati, stabilendo che il giudice, nella determinazione del compenso deve tener conto dei valori medi contenuti nelle tabelle allegate, i quali, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento o possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Deduce infine che il D.M 55 del 10/03/2014 abbia subito ulteriori modifiche ad opera del DM del
13/08/22 n. 147, entrato in vigore il 23/10/2022. Dall'analisi delle tabelle allegate al D.M., si evince innanzitutto come i valori medi per tutte le attività siano stati aumentati del 5% ed è stata fissata nella misura massima del 50%, la percentuale di aumento o diminuzione dei valori medi, relativi alle varie fasi del processo.
Pertanto, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (tab 1), per come successivamente modificati e tenuto conto del valore della causa che è di €.2.511,23, (rientrante nello scaglione da
€.
1.101 ad €.5200 ) avrebbe dovuto liquidare gli onorari in base ai valori medi, stante l'assenza di una specifica motivazione per la riduzione dei compensi, per la somma complessiva di €.1769, o in presenza di specifica motivazione, la somma ridotta massimo del 50%, per un ammontare pari ad
€.884,50.
Si costituisce l' , riproponendo tutte le eccezioni proposte e assorbite in primo grado, CP_1 ribadendo la sua estraneità e la tenutezza dell' al pagamento delle spese processuali. CP_3
L con la memoria di costituzione censura l'appello evidenziando come il DM 13/08/22 n. CP_3
147 sia entrato in vigore il 23/10/2022 e poiché il ricorso di primo grado è stato iscritto il 7.6.2022, in data antecedente al 23.10.2022, nella liquidazione delle spese della fase di studio ed introduttiva i parametri da applicare saranno quelli del D.M. 55/14, come modificato dal D.M.n. 37/2018. Deduce inoltre che il Giudice di prime cure ha correttamente liquidato le spese legali, tenuto conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero, dell'importanza e complessità delle questioni trattate, e quindi la quantificazione delle spese liquidate risulta pienamente rispettosa dei parametri fissati normativamente.
L'appello è fondato.
“Occorre premettere che e' consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del
Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicche' se, da un lato,
l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non e' soggetto
a sindacato in sede di legittimita', attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro
e' doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (cfr. fra le tante Cass. n.
89/2021 e Cass. 19989/2021)” ( Cass. N. 21848/2022).
“In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, in base al R.D. n. 1578 del 1933, art. 60, comma
5, è consentito al giudice, quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo, richiedendo però che tale decisione sia espressamente motivata con riferimento alle circostanze di fatto del processo e non già con pedissequa enunciazione del criterio legale attraverso un mera aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale la scarsa difficoltà della controversia.” (Cassazione civile, sez. VI - Lavoro, Ordinanza 06/02/2018 n° 2787)
Il Giudice di primo grado nel liquidare le spese legali, ha riconosciuto la somma di € 620,20 che è inferiore ai minimi stabiliti dalle tabelle allegate al DM, in assenza di alcuna specifica motivazione, così come richiesto dai riferimenti normativi sopracitati. Pertanto all'odierno appellante devono essere riconosciute per il primo grado le spese legali determinate facendo riferimento al D.M. 55/14, come modificato dal D.M.n. 37/2018, II scaglione, valori minimi vista la semplicità e la serialità della controversia, in € 203,00 per quanto riguarda la fase di studio ed in € 203,00 per quanto riguarda la fase introduttiva, mentre per quanto riguarda la fase decisionale in € 426,00 applicando il D.M. 147/2022, vigente ratione temporis, per un totale di
€ 832,00, oltre € 43 per esborsi.
Le spese del presente grado, poste a carico di sono liquidate in € 1458,00 (valori minimi della CP_3
tabella n. 12 del II scaglione del DM n. 147/2022, tenuto conto della semplicità e della natura delle questioni affrontate).
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e Parte_1 CP_1 [...]
, avverso la sentenza n.114/2023 del Giudice del lavoro di Palmi, Controparte_2 pubblicata in data 03.02.2023, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, così provvede:
Condanna l alla rifusione delle spese del primo grado che Controparte_2 liquida in euro € 832,00 per compensi ed € 43,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali che distrae in favore dell'Avv. Danilo Romano e delle spese del presente grado che liquida in euro
1458,00 oltre IVA, CPA e spese generali che distrae in favore dell'avv. Danilo Romano.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9.5.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)