CASS
Ordinanza 10 novembre 2022
Ordinanza 10 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 10/11/2022, n. 33247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33247 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 12063-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SALERNO, con sentenza non definitiva n. 1149/2022 depositata il 02/05/2022 nella causa tra: DI EC NA, LE US, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato EDOARDO ROCCO;
- ricorrenti -
Civile Ord. Sez. U Num. 33247 Anno 2022 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: TERRUSI FRANCESCO Data pubblicazione: 10/11/2022 Ric. 2022 n. 12063 sez. SU - ud. 25-10-2022 -2- contro COMUNE DI ACERNO;
- resistente non costituito in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, il quale conclude affinché la Corte dichiari il difetto di giurisdizione del TAR Campania rimettente in merito alla domanda di pagamento di indennità di espropriazione e disporre la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice ordinario competente per materia e territorio. Fatti di causa US TE e IN Di CE hanno riassunto dinanzi la Tar della Campania, sez. di Salerno, il giudizio inizialmente instaurato avanti al Tribunale di Salerno (che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione) per la condanna del Comune di Acerno al pagamento di somme a titolo di indennità per l'espropriazione di immobili di proprietà comune e di altri di proprietà esclusiva della Di CE, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali da loro subiti, rimessi nella quantificazione all'equo apprezzamento del giudice. Nella resistenza del Comune, il Tar ha dichiarato irricevibile la domanda di annullamento degli atti, ha respinto la domanda di risarcimento del danno e ha sollevato conflitto di giurisdizione quanto alla domanda di condanna al pagamento di ulteriori somme a titolo di indennità definitiva di esproprio. Ric. 2022 n. 12063 sez. SU - ud. 25-10-2022 -3- Le parti non hanno svolto difese. Ragioni della decisione I. - La giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Nel corpo del ricorso in riassunzione è riportato il testuale contenuto della citazione a suo tempo notificata dagli attori al comune, nella piana vigenza del d.P.R. n. 327 del 2001 (cd. T.u.e.). Si apprende che gli attori, unitamente alla pretesa risarcitoria, avevano avanzato una domanda di condanna basata sul semplice presupposto dell’esistenza di ragioni di credito superiori all’importo specificato dal comune a titolo di indennità di esproprio. II. - Questa Corte ha più volte chiarito che le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità (nello specifico di occupazione legittima) dovute in conseguenza di atti ablativi, ai sensi dell'art. 53, secondo comma, del d.P.R. n. 327 del 2001 (oggi art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm.), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata proposta dall'attore unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell'ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (v. Cass. Sez. U n. 19877-22, Cass. Sez. U n. 7303-17). Difatti in casi simili, così come d’altronde emerge dal tenore della citazione introduttiva che la Corte è in grado di esaminare direttamente ai fini del regolamento di giurisdizione, non viene in discussione la legittimità della Ric. 2022 n. 12063 sez. SU - ud. 25-10-2022 -4- procedura di esproprio, ma unicamente l’ammontare dell’indennità. III. – Trattandosi di regolamento d’ufficio non devesi provvedere sulle spese processuali.
p.q.m.
La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di pagamento dell’indennità di espropriazione. Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni
- ricorrenti -
Civile Ord. Sez. U Num. 33247 Anno 2022 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: TERRUSI FRANCESCO Data pubblicazione: 10/11/2022 Ric. 2022 n. 12063 sez. SU - ud. 25-10-2022 -2- contro COMUNE DI ACERNO;
- resistente non costituito in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, il quale conclude affinché la Corte dichiari il difetto di giurisdizione del TAR Campania rimettente in merito alla domanda di pagamento di indennità di espropriazione e disporre la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice ordinario competente per materia e territorio. Fatti di causa US TE e IN Di CE hanno riassunto dinanzi la Tar della Campania, sez. di Salerno, il giudizio inizialmente instaurato avanti al Tribunale di Salerno (che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione) per la condanna del Comune di Acerno al pagamento di somme a titolo di indennità per l'espropriazione di immobili di proprietà comune e di altri di proprietà esclusiva della Di CE, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali da loro subiti, rimessi nella quantificazione all'equo apprezzamento del giudice. Nella resistenza del Comune, il Tar ha dichiarato irricevibile la domanda di annullamento degli atti, ha respinto la domanda di risarcimento del danno e ha sollevato conflitto di giurisdizione quanto alla domanda di condanna al pagamento di ulteriori somme a titolo di indennità definitiva di esproprio. Ric. 2022 n. 12063 sez. SU - ud. 25-10-2022 -3- Le parti non hanno svolto difese. Ragioni della decisione I. - La giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Nel corpo del ricorso in riassunzione è riportato il testuale contenuto della citazione a suo tempo notificata dagli attori al comune, nella piana vigenza del d.P.R. n. 327 del 2001 (cd. T.u.e.). Si apprende che gli attori, unitamente alla pretesa risarcitoria, avevano avanzato una domanda di condanna basata sul semplice presupposto dell’esistenza di ragioni di credito superiori all’importo specificato dal comune a titolo di indennità di esproprio. II. - Questa Corte ha più volte chiarito che le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità (nello specifico di occupazione legittima) dovute in conseguenza di atti ablativi, ai sensi dell'art. 53, secondo comma, del d.P.R. n. 327 del 2001 (oggi art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm.), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata proposta dall'attore unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell'ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (v. Cass. Sez. U n. 19877-22, Cass. Sez. U n. 7303-17). Difatti in casi simili, così come d’altronde emerge dal tenore della citazione introduttiva che la Corte è in grado di esaminare direttamente ai fini del regolamento di giurisdizione, non viene in discussione la legittimità della Ric. 2022 n. 12063 sez. SU - ud. 25-10-2022 -4- procedura di esproprio, ma unicamente l’ammontare dell’indennità. III. – Trattandosi di regolamento d’ufficio non devesi provvedere sulle spese processuali.
p.q.m.
La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di pagamento dell’indennità di espropriazione. Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni