Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3131 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20634 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “appello, responsabilità extracontrattuale”, riservata per la decisione in data 6.12.24, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
(C.F.: rappresentato e difeso, gusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'Avv. Lauretta D'Oro, presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via
Giacinto Gigante n. 140, elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
, nella qualità di impresa designata per la liquidazione di sinistri a Controparte_1
carico del F.G.V.S.- in persona dei legali rappresentanti pro tempore – (C.F. e P.I.:
), rappresentata e difesa in virtù, di procura in atti, dall' avv. Fabrizio P.IVA_1
Palmieri, presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via Santa Lucia 173, elettivamente domicilia.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato alla controparte, Parte_1
proponeva gravame per la riforma della sentenza n° 460/2022, pronunciata
[...]
dal Giudice di Pace di Napoli, con la quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta dall'odierno appellante. , in particolare, censurava Parte_1
l'impugnata pronuncia nella parte in cui il Giudice di Pace riteneva non provata la domanda;
evidenziava, infatti, l'appellante che il predetto Giudice non aveva correttamente applicato le regole relative all'onere probatorio e aveva, pertanto, erroneamente valutato le risultanze istruttorie.
Per tali motivi, l'appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, previo accertamento della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto nella produzione del sinistro per cui è causa, la condanna della società convenuta al pagamento di tutti i danni subiti dall'appellante, per un importo di €
4.865,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva la società , che, impugnando in toto le avverse Controparte_1
pretese, chiedeva il rigetto dell'appello, ritenendo la sentenza impugnata corretta, sia sotto il profilo logico, che sotto il profilo formale.
Acquisito il fascicolo di primo grado, in data 6.12.24, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 Tanto premesso, l'appello è infondato e non trova, pertanto, accoglimento.
Ritiene, invero, il Tribunale che, come correttamente indicato dal Giudice di primo grado, la parte istante non abbia provato che la dinamica del sinistro era quella allegata in citazione ed, in particolare, che l'auto dallo stesso guidata sia stata urtata da un veicolo rimasto non identificato.
Tanto si desume alla luce dei seguenti elementi:
1) sul luogo del sinistro non veniva riscontrata la presenza di tracce di frenata
(come risulta dal RIS della Polizia Municipale, in atti), circostanza incompatibile con la presenza di un veicolo “pirata”, la cui manovra avrebbe sicuramente indotto l'istante a frenare;
2) , unico teste escusso, rendeva dichiarazioni generiche in Testimone_1
relazione all'urto, senza chiarire i punti di collisione;
3) il predetto teste dichiarava, inoltre, che, a seguito dell'urto, l'auto Ford
Fiesta “andò in testa-coda”, circostanza non allegata in citazione;
4) nella denuncia- querela, l'istante dichiarava che il proprio veicolo veniva speronato dall'autovettura “pirata”, che colpiva il fianco sinistro della prima, danneggiando lo specchietto, circostanza non riferita dall'istante nell'immediatezza del sinistro alla Polizia Municipale. In sede di sommarie informazioni rese alla Polizia Municipale, infatti, questi dichiarava semplicemente che un'auto gli aveva tagliato la strada, facendolo sbandare.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle suddette incongruenze, l'istante non abbia provato la dinamica del sinistro ed, in particolare, il coinvolgimento di un veicolo non identificato.
L'appello va, pertanto, rigettato e l'impugnata pronuncia integralmente confermata.
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 successive modifiche, applicati in ragione del valore della lite (da € 1.101 ad €
5.200,00).
Il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater DPR n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, sull'appello proposto da avente ad oggetto la Parte_1
sentenza n. 460/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Napoli così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza impugnata n. 460/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Napoli;
2. condanna al pagamento delle spese processuali del Parte_1
presente grado di giudizio sostenute dalla società , Controparte_1
liquidate in euro € 2.5552,00 per compensi, oltre spese generali al 15%dei compensi, oltre iva e cpa, se dovuti come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater DPR n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012).
Così deciso in Napoli in data 28.3.25
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Robustella
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