TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/06/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2680/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2680/2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. TERESA MECCARIELLO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. CIRO PIO LIMONCIELLO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 11/04/2025
FATTO
Con ricorso del 10/09/2024, deduceva: di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
, registrato negli atti di matrimonio del Comune di Paolisi (atto n. 4, parte II, serie A, Ufficio
[...]
1, Reg. Atti di Matrimonio anno 2002), in regime di comunione dei beni;
che dall'unione coniugale nasceva il figlio , ad oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che le Per_1
incompatibilità caratteriali, nonché le condotte del resistente scarsamente improntate ai principi della morale familiare e -in particolare- le vessazioni morali e psicologiche del resistente rendevano intollerabile il prosieguo della convivenza;
deduceva, inoltre, di vivere separata dal coniuge già da un anno;
di non lavorare e di non avere una potenzialità reddituale.
Sulla base di tali deduzioni, la ricorrente chiedeva: di dichiarare la separazione personale dei coniugi;
porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di Euro 300,00 per il mantenimento della ricorrente;
imporre al resistente di prestare idonea garanzia reale o personale;
addebitare la separazione al resistente;
In data 11/04/2025 si costituiva il resistente, il quale aderiva alla ricostruzione di parte ricorrente in ordine al progressivo deteriorarsi dell'affectio coniugalis e all'intollerabilità della convivenza e rappresentava il comune intento delle parti di definire la vicenda consensualmente, ai seguenti patti e condizioni:
“A. Dichiarare la intervenuta separazione dei coniugi dando disposizione Parte_2 all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Paolisi di annotare il provvedimento in calce all'atto di matrimonio trascritto il 10.8.22 sul relativo Registro dell'anno 2002 – Numero 4 – Parte II – Serie
A – Uff. 1;
B. Per l'effetto autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno opportuno con l'obbligo di mutuo rispetto e di comunicare tempestivamente ogni loro eventuale cambio di residenza;
C. I coniugi dichiarano di avere già definito ogni altro rapporto patrimoniale ed economico tra loro esistente e, per la predetta causale, dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o causa dipendente da ogni rapporto tra loro intercorso sino ad oggi;
D. I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano anche di non volersi riconciliare
e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte rinunciando sin da ora alla comparizione personale;
E. Non ci sono titoli di filiazione che necessitano di regolamentazione o sostentamento.
F. Nulla in punto di mantenimento.
G. Chiedono la ratifica del presente accordo previo mutamento del rito;
H. Dichiarano che non ci sono possibilità di ricongiungimento e di ricomposizione dell'affectio maritalis e rinunciano espressamente a presenziare personalmente in udienza.”
All'udienza dell' 11/04/2025 le parti si riportavano all'accordo depositato e regolarmente sottoscritto;
su richiesta delle parti veniva dichiarata la trasformazione della procedura da giudiziale in consensuale e la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
DIRITTO
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta. Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
Quanto alle statuizioni accessorie, deve precisarsi che l'intestato Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo le pattuizioni contenute nel predetto accordo che riguardano le questioni relative al giudizio in oggetto (tra cui, quelle inerenti l'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura definita su accordo delle parti, deve disporsi la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (atto n. 4, parte C.F._1 CP_1 C.F._2
II, serie A, Uff. 1, Reg. Atti di Matrimonio anno 2002);
II. OMOLOGA le condizioni necessarie di cui all'accordo riportato in comparsa di costituzione e risposta, come riportate in parte motiva;
III. PRENDE ATTO delle ulteriori condizioni;
IV. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paolisi per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
V. COMPENSA integralmente tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 22.5.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2680/2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. TERESA MECCARIELLO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. CIRO PIO LIMONCIELLO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 11/04/2025
FATTO
Con ricorso del 10/09/2024, deduceva: di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
, registrato negli atti di matrimonio del Comune di Paolisi (atto n. 4, parte II, serie A, Ufficio
[...]
1, Reg. Atti di Matrimonio anno 2002), in regime di comunione dei beni;
che dall'unione coniugale nasceva il figlio , ad oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che le Per_1
incompatibilità caratteriali, nonché le condotte del resistente scarsamente improntate ai principi della morale familiare e -in particolare- le vessazioni morali e psicologiche del resistente rendevano intollerabile il prosieguo della convivenza;
deduceva, inoltre, di vivere separata dal coniuge già da un anno;
di non lavorare e di non avere una potenzialità reddituale.
Sulla base di tali deduzioni, la ricorrente chiedeva: di dichiarare la separazione personale dei coniugi;
porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di Euro 300,00 per il mantenimento della ricorrente;
imporre al resistente di prestare idonea garanzia reale o personale;
addebitare la separazione al resistente;
In data 11/04/2025 si costituiva il resistente, il quale aderiva alla ricostruzione di parte ricorrente in ordine al progressivo deteriorarsi dell'affectio coniugalis e all'intollerabilità della convivenza e rappresentava il comune intento delle parti di definire la vicenda consensualmente, ai seguenti patti e condizioni:
“A. Dichiarare la intervenuta separazione dei coniugi dando disposizione Parte_2 all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Paolisi di annotare il provvedimento in calce all'atto di matrimonio trascritto il 10.8.22 sul relativo Registro dell'anno 2002 – Numero 4 – Parte II – Serie
A – Uff. 1;
B. Per l'effetto autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno opportuno con l'obbligo di mutuo rispetto e di comunicare tempestivamente ogni loro eventuale cambio di residenza;
C. I coniugi dichiarano di avere già definito ogni altro rapporto patrimoniale ed economico tra loro esistente e, per la predetta causale, dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o causa dipendente da ogni rapporto tra loro intercorso sino ad oggi;
D. I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano anche di non volersi riconciliare
e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte rinunciando sin da ora alla comparizione personale;
E. Non ci sono titoli di filiazione che necessitano di regolamentazione o sostentamento.
F. Nulla in punto di mantenimento.
G. Chiedono la ratifica del presente accordo previo mutamento del rito;
H. Dichiarano che non ci sono possibilità di ricongiungimento e di ricomposizione dell'affectio maritalis e rinunciano espressamente a presenziare personalmente in udienza.”
All'udienza dell' 11/04/2025 le parti si riportavano all'accordo depositato e regolarmente sottoscritto;
su richiesta delle parti veniva dichiarata la trasformazione della procedura da giudiziale in consensuale e la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
DIRITTO
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta. Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
Quanto alle statuizioni accessorie, deve precisarsi che l'intestato Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo le pattuizioni contenute nel predetto accordo che riguardano le questioni relative al giudizio in oggetto (tra cui, quelle inerenti l'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura definita su accordo delle parti, deve disporsi la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (atto n. 4, parte C.F._1 CP_1 C.F._2
II, serie A, Uff. 1, Reg. Atti di Matrimonio anno 2002);
II. OMOLOGA le condizioni necessarie di cui all'accordo riportato in comparsa di costituzione e risposta, come riportate in parte motiva;
III. PRENDE ATTO delle ulteriori condizioni;
IV. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paolisi per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
V. COMPENSA integralmente tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 22.5.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano