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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3352 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 60343/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 60343/2022
Oggi 4 marzo 2025 alle ore 9,30 innanzi alla dott. ssa Claudia Ferroni, sono comparsi:
l'Avv. Ugolini ex se rappresentato ai sensi dell'art. 86 c.p.c. il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione;
fino alle ore 9,50 nessuno è comparso per parte opponente. L'Avv. Ugolini discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, esonerando la parte dall'attesa.
alle ore 16,00, all'esito della camera di consiglio, interrotta solo per la trattazione delle altre udienze sul ruolo, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, allegandola a verbale e provvedendo al successivo deposito
Il Giudice
Claudia Ferroni
pagina 1 di 7 N. R.G. 60343/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Claudia Ferroni all'udienza del 4 marzo 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 60343/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Avvocati Parte_1 C.F._1
Giovanni Maria MORANI e Alessandro BONATI presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma
Via della Balduina 250 in virtù di procura in atti
- opponente –
contro
(C.F: ) in proprio elettivamente domiciliato eletto Controparte_1 C.F._2 in Roma, Via Cicerone n. 28;
- opposto –
CONCLUSIONI
per parte opponente (come da atto introduttivo)
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
- rigettare, ove richiesta, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta;
- accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'infondatezza del credito ex adverso azionato per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico e/o nullo il decreto ingiuntivo N. 10958/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 23.06.2022, R.G.N. 31307/2022 e notificato in data 14.7.2022; - in subordine, accertare e dichiarare estinto il credito portato al decreto ingiuntivo per effetto dell'avvenuta compensazione ex art. 1243 c.c. con le maggiori somme dovute all'opponente, e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiarare non dovute le somme ingiunte, il compenso di avvocato e gli esborsi liquidati dal Tribunale nella fase monitoria”.
per parte opposta (come da comparsa di costituzione)
pagina 2 di 7 “IN VIA PRELIMINARE, PREGIUDIZIALE, voglia questo Tribunale sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art.295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di appello n.r.g. 8340/19, pendente tra le stesse parti, da cui, considerata l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente, dipende la decisione della presente causa. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, ove venisse accolta l'istanza ex art. 295 c.p.c. e, nel giudizio di appello risultasse un credito dell'opposto in grado di compensare la differenza attualmente esistente in favore dell'opponente tra l'importo del decreto ingiuntivo e le somme alla stessa spettanti a titolo di assegno divorzile, respingere l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente e, dunque, rigettare l'opposizione proposta, confermando il decreto ingiuntivo n.10958/22. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, qualora non venisse accolta l'istanza di sospensione, oppure, all'esito del giudizio di appello non risultasse un credito in favore dell'opposto, dichiarare, previo accertamento in via istruttoria del valore locatizio dell'immobile di Via Cassia n.1712, Roma, che la Sig.ra è tenuta a corrispondere all'opposto la, sicura, differenza tra il valore locatizio del Parte_1 bene e l'assegno di divorzio, da giugno 2016 fino ad oggi;
per l'effetto, respingere ugualmente l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente e, dunque, rigettare l'opposizione proposta, confermando il decreto ingiuntivo n.10958/22. Con vittoria delle spese di causa”.
OGGETTO: Opposizione a d.i.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, come novellato a seguito della legge 18.06.'09 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”. Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio. L'Avv. Ugolini ha agito in sede monitoria ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo n. 10958/2022 (RG 31307/2022) a mezzo del quale il Tribunale di Roma ha ingiunto alla signora il Parte_1 pagamento di € 9063,14, oltre agli interessi ed alle spese della procedura a titolo di rimborso degli oneri condominiali ordinari per il periodo ottobre 2018 – dicembre 2021 relativi alla ex casa coniugale di cui il medesimo è proprietario per averla acquistata con atto del 10.7.12 Notaio (rep. Persona_1
N. 582, racc. n. 382) dalla ON EN (dopo averla condotto per anni in locazione) ove è pacifico che, dopo la separazione personale dei coniugi - alla quale è seguito il divorzio – sia rimasta ad abitare l'opponente con il consenso dell'ex coniuge. Il suddetto decreto ingiuntivo fa seguito ad altre due ingiunzioni di pagamento alle quali sono seguite due giudizi di opposizione che, riuniti, sono state definite da questo giudice con sentenza opposto con l'avvio i cui giudizi di opposizione sono già stati definiti da questo giudice (sentenza n. 13047/22) depositata agli atti del fascicolo.
La dott. ssa ha proposto opposizione eccependo che nel corso del procedimento di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Presidente F.F. del Tribunale di Roma, in sede di emissione dei provvedimenti provvisori, all'udienza del 28.3.2013, ebbe a recepire l'accordo delle parti secondo il quale le medesime avevano pattuito di compensare l'assegno di mantenimento mensile dovuto dall'opposto quantificato in euro 1.000,00 in sede di sentenza di separazione – i cui provvedimenti l'ordinanza faceva salvi – con quanto dovuto dalla coniuge per l'utilizzo dell'immobile ex casa coniugale ivi compresi gli oneri condominiali anche ordinari di cui si sarebbe fatto carico l'Ugolini. Parte opponente sosteneva, nello specifico, l'ultrattività dell'accordo medesimo e del provvedimento che lo aveva recepito anche per il periodo successivo alla sentenza di divorzio in virtù del fatto che la pagina 3 di 7 pronuncia di divorzio conteneva il seguente inciso “fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa”. Sulla base di tali argomentazioni sosteneva che nulla fosse dovuto a parte opposta in virtù dell'accordo di compensazione tra l'assegno di mantenimento e l'utilizzo dell'immobile comprensivo degli oneri condominiali.
Formulava, inoltre, eccezione riconvenzionale, sul rilievo che l'opposto non aveva in ogni caso corrisposto l'assegno di mantenimento e, successivamente, quello previsto dalla sentenza di divorzio chiedendo, dunque, nel caso in cui la pretesa monitoria fosse risultata la compensazione giudiziale dell'eventuale debito accertato nei suoi confronti con il maggiore contro credito dalla medesima vantato a tale ultimo titolo. Si costituiva l'opposto chiedendo in via preliminare la sospensione del giudizio ai sensi dell'art.295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di appello n.r.g. 8340/19, pendente tra le stesse parti, avente ad oggetto l'impugnazione della ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 11578/2016 (RG. 26748/2019), che aveva respinto la domanda (ric. dep. in data 24.4.2019) dal medesimo proposta per la condanna della al rilascio della ex casa coniugale sita in Roma, via Cassia n. 1712 scala B Parte_1 interno 12 e al risarcimento del danno derivante dall'occupazione senza titolo.
Sul punto occorre rammentare che in effetti nelle more del giudizio è intervenuta sentenza della Corte di Appello di Roma n.1878/23, passata in giudicato, a mezzo della quale la è stata Parte_1 condannata a rilasciare l'immobile libero da persone e cose entro giorni 60 dalla pubblicazione della sentenza (15-3-23) e a corrispondere all'appellante una indennità di occupazione quantificata, quanto al pregresso, in euro 16.450,00 e per il futuro in euro 350,00 mensili fino al rilascio (il tutto oltre alle spese del doppio grado di giudizio, quantificate, quanto al primo grado, in euro 2.000,00 più accessori
15% spese generali, Iva e Cap e così per euro 2.918,24) oltre euro 150,00 di spese e a quelle del secondo grado, quantificate in euro 4.996,00 più accessori (e così per euro 7.289,76) oltre a euro
450,00 di spese).
Nel merito l'Avv. Ugolini contestava le avverse pretese, opponendosi alla richiesta compensazione in virtù del maggior credito da lui vantato nei confronti della ex coniuge in via di accertamento innanzi alla Corte di Appello di Roma ed, infine, concludendo come in epigrafe indicato. Nessuna specifica contestazione attingeva le domande di parte opposta. Disattesa l'istanza di sospensione del giudizio per assenza dei richiesti presupposti, concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc, attesa la natura documentale della causa, la stessa veniva rinviata, previa concessione di termine per il deposito di memorie autorizzate, per decisione e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. ed infine perveniva per tale incombente all'udienza del 4 marzo 2025, ove compariva il solo Avv. Ugolini il quale precisava le conclusioni come da comparsa di costituzione e discuteva la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
**** La pretesa monitoria è fondata e l'opposizione deve essere rigettata. Questo giudice, come sopra rammentato, ha già deciso altra opposizione (13047/22) di identico tenore per il rimborso di oneri condominiali ordinari maturati successivamente alla pronuncia di divorzio, (ma per diverso periodo) dovendosi dunque in questa sede richiamare quanto ivi motivato.
In sintesi, con sentenza di separazione n. 13621 del 19.06.2009 il Tribunale di Roma statuiva l'obbligo dell'Avv. Ugolini di corrispondere alla un assegno di mantenimento mensile nella misura di Parte_1 euro 1.000,00. Nel successivo giudizio di divorzio (RG 53322/2012), all'udienza del 28.03.2013 il Presidente ff, dott.ssa Albano adottava con ordinanza presidenziale i provvedimenti provvisori in base ai quali recepiva gli accordi intervenuti tra le parti (“fatti salvi i provvedimenti della separazione, come attualmente vigenti, preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti, dando atto che nella attuale situazione di fatto le parti hanno concordato di compensare l'assegno di mantenimento con la locazione dovuta per l'immobile ex casa coniugale abitata dalla sig.ra ed acquistata dal Parte_1 sig. Ugolini, nonché del pagamento da parte di quest'ultimo di tutti gli oneri condominiali”.
pagina 4 di 7 Emessa sentenza sullo stato, con successiva sentenza definitiva di divorzio, depositata in data 7.6.16, il Tribunale di Roma ha così statuito “ determina in euro 350 mensili l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto da in favore di , da corrispondersi Controparte_1 Parte_1 presso il di lei domicilio entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla presente pronuncia, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati calcolati dall'Istat”. All'esito dell'appello proposto dall'Avv. Ugolini sul punto della quantificazione dell'assegno divorzile, la Corte d'Appello di Roma con sentenza del 9.9.19 ha respinto il ricorso e ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 7.6.2016. E', infine, intervenuta ordinanza n. 5909/2022 della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso presentato dall'Avv. Ugolini avverso la sentenza della Corte di Appello. Tanto precisato, non può condividersi la tesi di parte opponente (che in effetti, la medesima relega in questa sede in seconda battuta) che ritiene la ultrattività dell'accordo di compensazione recepito in sede di provvedimenti provvisori nel giudizio di divorzio anche per il periodo successivo alla sentenza di divorzio. E', infatti, noto che la sentenza di divorzio va a sostituire integralmente i provvedimenti adottati in corso di causa. I provvedimenti giurisdizionali inerenti al diritto di famiglia assunti ex art.708 c.p.c. nonché all'art. 4 legge n. 898/1970 relativamente al giudizio di divorzio, adottati all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale tendono, si, a mantenere la loro efficacia anche in caso di estinzione del giudizio di separazione, potendo, dunque, regolamentare anche in via definitiva i rapporti familiari, ma non quando vengano sostituiti da altro provvedimento del giudice istruttore, dal provvedimento della Corte di Appello, nell'ipotesi di reclamo avverso la suddetta ordinanza, ovvero dall'intervento della sentenza che definisce il giudizio di primo grado. In questi casi, i provvedimenti perdono efficacia comportando il venir meno delle statuizioni ivi contenute, con la conseguenza che, le parti non avranno più nulla a pretendere sulla base dei medesimi, in quanto la pronuncia definitiva si sostituisce in toto ai provvedimenti provvisori adottati in corso di giudizio, mentre la previsione “fatti salvi” è ovviamente volta a farne salvi gli effetti solo nelle more del giudizio e non oltre.
Ora, la pretesa monitoria portata dal decreto in questa sede opposto, relativa al periodo ottobre 2018 – dicembre 2021, si riferisce, ovviamente a periodo successivo alla pronuncia della sentenza di divorzio e, dunque, non può considerarsi applicabile l'accordo di compensazione precedentemente recepito in sede di provvedimenti provvisori di cui è stata fatta salva l'efficacia in corso di causa ma che tale efficacia inesorabilmente ha perso con la sopravvenienza della sentenza.
Deve peraltro osservarsi che, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, la tesi della sopravvivenza dell'accordo di compensazione non trova alcun riscontro nè nella sentenza della Corte di Appello né in quella di Cassazione che ha confermato la prima, ove, anzi, a pag. 10 si legge “Deve quindi ritenersi che ( come del resto confermato dall'appellata) tale accordo non abbia più rilievo e che la non abbia allo stato titolo ad usufruire gratuitamente dell'immobile” Parte_1
In via dirimente depone nel senso del venir meno dell'efficacia dei provvedimenti che hanno recepito l'accordo, la sentenza della Corte di Appello di Roma n.1878/23 passata in giudicato, depositata da parte opposta che qualifica la come una occupante sine titulo dell'immobile. Parte_1
Con riferimento al periodo oggetto di causa l'accordo di compensazione recepito nell'ordinanza presidenziale del 28.3.13, deve, dunque, considerarsi integralmente superato da quanto disposto nella sentenza di divorzio e, dunque, tamquam non esset, come peraltro, confermato dalla sentenza di divorzio di secondo grado della Corte di Appello di Roma n.314/20 (in atti, all.2), nella quale si legge, (fine pag.10) che la compensazione concordata tra le parti valeva “fino alla pronuncia giudiziale qui pagina 5 di 7 impugnata” tanto che “Deve quindi ritenersi (come del resto confermato anche dall'appellata) che tale accordo non abbia più rilievo”. Incontestata la circostanza che la abbia usufruito della ex abitazione coniugale, pur non Parte_1 avendone alcun titolo almeno per il periodo a cui si riferisce la pretesa monitoria in questa sede opposta l'obbligo della medesima di farsi carico deli oneri condominiali ordinari, deriva da principi di ordine generale valevoli – in quanto comuni ad entrambi i casi - sia che si riconduca il rapporto – come sembra essere adombrato dalla ordinanza presidenziale del 23.3.13 alla fattispecie della locazione, sia che la si riconduca per analogia alla fattispecie dell'assegnazione della casa coniugale, essendo appunto principio consolidato che chi utilizza l'abitazione si faccia carico dei relativi oneri condominiali ordinari. Ne consegue che la pretesa creditoria portata dal d.i. è assolutamente fondata, avendo, peraltro, l'Avv. Ugolini, creditore sostanziale, adempiuto all'onere probatorio su di esso gravante di allegare e provare gli esborsi dei quali chiede il rimborso mediante il deposito dei bonifici effettuati. Né parte opposta aldilà di una generica contestazione, ha esplicitato specifici motivi di contestazione in ordine alla documentazione depositata. Nell'opporsi al decreto ingiuntivo parte opponente ha svolto una eccezione riconvenzionale chiedendo che il credito dell'Ugolini eventualmente accertato nei suoi confronti venisse giudizialmente compensato con il credito dalla stessa vantato per non aver mai l'ex coniuge corrisposto l'assegno divorzile quantificato in suo favore dal Tribunale di Roma in euro 350 euro mensili rivalutabili così come confermato dalla sentenza di appello in atti, pacifica la circostanza che in effetti l'Avv. Ugolini non ha mai corrisposto tale assegno per il periodo anzidetto. Nel costituirsi l'Avv. Ugolini ha formulato tempestiva domanda di rigetto della eccezione di compensazione (qualora nel giudizio di appello risultasse un credito dell'opposto in grado di compensare la differenza attualmente esistente in favore dell'opponente tra l'importo del decreto ingiuntivo e le somme alla stessa spettanti a titolo di assegno divorzile, respingere l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente).
Come già ricordato nelle more del giudizio è intervenuta sentenza della Corte di Appello n.1878/23, passata in giudicato, a mezzo della quale la è stata condannata a rilasciare l'immobile libero Parte_1 da persone e cose entro giorni 60 dalla pubblicazione della sentenza (15-3-23) e a corrispondere all'appellante una indennità di occupazione quantificata, quanto al pregresso, in euro 16.450,00 e per il futuro in euro 350,00 mensili fino al rilascio, oltre alle spese del doppio grado di giudizio, quantificate, quanto al primo grado, in euro 2.000,00 più accessori (15% spese generali, Iva e Cap e così per euro
2.918,24) oltre euro 150,00 di spese e a quelle del secondo grado, quantificate in euro 4.996,00 più accessori (e così per euro 7.289,76) oltre a euro 450,00 di spese). Considerato, inoltre, che l'immobile è stato rilasciato dalla solo il 28-11-23, l'opponente Parte_1 deve anche, per il periodo dal 15-3-23 al 28-11-23, una ulteriore indennità di occupazione di euro
3.325,00. L'eccezione formulata dall'Avv. Ugolini – rimasta incontestata - che si sostanzia nella negazione della persistenza del contro – credito opposto dalla nella consistenza e misura dedotta in Parte_1 giudizio, in ragione della esistenza di altro credito di parte opposta certo, liquido ed esigibile (oltre che non contestato nel presente giudizio) ne inficia il requisito della certezza ed esigibilità precludendone la compensabilità (Corte di Cassazione, con sentenza n. 23225 del 15.11.2016).
L'eccezione di compensazione della Sig.ra deve dunque essere rigettata con conseguente Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto. L'esito del giudizio, esclude in radice la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. di parte opposta formulata nelle note autorizzate dalla Sig.ra Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo N. 10958/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 23.06.2022, (R.G.N. 31307/2022).
Condanna (C.F. , a rifondere ad Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F: ) le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per CP_1 C.F._2 compensi professionali oltre oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso per spese generali.
Rigetta ogni altra domanda
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale e successivo deposito telematico
Roma, 4 marzo 2025
Il Giudice
Claudia Ferroni
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 60343/2022
Oggi 4 marzo 2025 alle ore 9,30 innanzi alla dott. ssa Claudia Ferroni, sono comparsi:
l'Avv. Ugolini ex se rappresentato ai sensi dell'art. 86 c.p.c. il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione;
fino alle ore 9,50 nessuno è comparso per parte opponente. L'Avv. Ugolini discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, esonerando la parte dall'attesa.
alle ore 16,00, all'esito della camera di consiglio, interrotta solo per la trattazione delle altre udienze sul ruolo, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, allegandola a verbale e provvedendo al successivo deposito
Il Giudice
Claudia Ferroni
pagina 1 di 7 N. R.G. 60343/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Claudia Ferroni all'udienza del 4 marzo 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 60343/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Avvocati Parte_1 C.F._1
Giovanni Maria MORANI e Alessandro BONATI presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma
Via della Balduina 250 in virtù di procura in atti
- opponente –
contro
(C.F: ) in proprio elettivamente domiciliato eletto Controparte_1 C.F._2 in Roma, Via Cicerone n. 28;
- opposto –
CONCLUSIONI
per parte opponente (come da atto introduttivo)
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
- rigettare, ove richiesta, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta;
- accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'infondatezza del credito ex adverso azionato per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico e/o nullo il decreto ingiuntivo N. 10958/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 23.06.2022, R.G.N. 31307/2022 e notificato in data 14.7.2022; - in subordine, accertare e dichiarare estinto il credito portato al decreto ingiuntivo per effetto dell'avvenuta compensazione ex art. 1243 c.c. con le maggiori somme dovute all'opponente, e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiarare non dovute le somme ingiunte, il compenso di avvocato e gli esborsi liquidati dal Tribunale nella fase monitoria”.
per parte opposta (come da comparsa di costituzione)
pagina 2 di 7 “IN VIA PRELIMINARE, PREGIUDIZIALE, voglia questo Tribunale sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art.295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di appello n.r.g. 8340/19, pendente tra le stesse parti, da cui, considerata l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente, dipende la decisione della presente causa. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, ove venisse accolta l'istanza ex art. 295 c.p.c. e, nel giudizio di appello risultasse un credito dell'opposto in grado di compensare la differenza attualmente esistente in favore dell'opponente tra l'importo del decreto ingiuntivo e le somme alla stessa spettanti a titolo di assegno divorzile, respingere l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente e, dunque, rigettare l'opposizione proposta, confermando il decreto ingiuntivo n.10958/22. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, qualora non venisse accolta l'istanza di sospensione, oppure, all'esito del giudizio di appello non risultasse un credito in favore dell'opposto, dichiarare, previo accertamento in via istruttoria del valore locatizio dell'immobile di Via Cassia n.1712, Roma, che la Sig.ra è tenuta a corrispondere all'opposto la, sicura, differenza tra il valore locatizio del Parte_1 bene e l'assegno di divorzio, da giugno 2016 fino ad oggi;
per l'effetto, respingere ugualmente l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente e, dunque, rigettare l'opposizione proposta, confermando il decreto ingiuntivo n.10958/22. Con vittoria delle spese di causa”.
OGGETTO: Opposizione a d.i.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, come novellato a seguito della legge 18.06.'09 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”. Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio. L'Avv. Ugolini ha agito in sede monitoria ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo n. 10958/2022 (RG 31307/2022) a mezzo del quale il Tribunale di Roma ha ingiunto alla signora il Parte_1 pagamento di € 9063,14, oltre agli interessi ed alle spese della procedura a titolo di rimborso degli oneri condominiali ordinari per il periodo ottobre 2018 – dicembre 2021 relativi alla ex casa coniugale di cui il medesimo è proprietario per averla acquistata con atto del 10.7.12 Notaio (rep. Persona_1
N. 582, racc. n. 382) dalla ON EN (dopo averla condotto per anni in locazione) ove è pacifico che, dopo la separazione personale dei coniugi - alla quale è seguito il divorzio – sia rimasta ad abitare l'opponente con il consenso dell'ex coniuge. Il suddetto decreto ingiuntivo fa seguito ad altre due ingiunzioni di pagamento alle quali sono seguite due giudizi di opposizione che, riuniti, sono state definite da questo giudice con sentenza opposto con l'avvio i cui giudizi di opposizione sono già stati definiti da questo giudice (sentenza n. 13047/22) depositata agli atti del fascicolo.
La dott. ssa ha proposto opposizione eccependo che nel corso del procedimento di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Presidente F.F. del Tribunale di Roma, in sede di emissione dei provvedimenti provvisori, all'udienza del 28.3.2013, ebbe a recepire l'accordo delle parti secondo il quale le medesime avevano pattuito di compensare l'assegno di mantenimento mensile dovuto dall'opposto quantificato in euro 1.000,00 in sede di sentenza di separazione – i cui provvedimenti l'ordinanza faceva salvi – con quanto dovuto dalla coniuge per l'utilizzo dell'immobile ex casa coniugale ivi compresi gli oneri condominiali anche ordinari di cui si sarebbe fatto carico l'Ugolini. Parte opponente sosteneva, nello specifico, l'ultrattività dell'accordo medesimo e del provvedimento che lo aveva recepito anche per il periodo successivo alla sentenza di divorzio in virtù del fatto che la pagina 3 di 7 pronuncia di divorzio conteneva il seguente inciso “fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa”. Sulla base di tali argomentazioni sosteneva che nulla fosse dovuto a parte opposta in virtù dell'accordo di compensazione tra l'assegno di mantenimento e l'utilizzo dell'immobile comprensivo degli oneri condominiali.
Formulava, inoltre, eccezione riconvenzionale, sul rilievo che l'opposto non aveva in ogni caso corrisposto l'assegno di mantenimento e, successivamente, quello previsto dalla sentenza di divorzio chiedendo, dunque, nel caso in cui la pretesa monitoria fosse risultata la compensazione giudiziale dell'eventuale debito accertato nei suoi confronti con il maggiore contro credito dalla medesima vantato a tale ultimo titolo. Si costituiva l'opposto chiedendo in via preliminare la sospensione del giudizio ai sensi dell'art.295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di appello n.r.g. 8340/19, pendente tra le stesse parti, avente ad oggetto l'impugnazione della ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 11578/2016 (RG. 26748/2019), che aveva respinto la domanda (ric. dep. in data 24.4.2019) dal medesimo proposta per la condanna della al rilascio della ex casa coniugale sita in Roma, via Cassia n. 1712 scala B Parte_1 interno 12 e al risarcimento del danno derivante dall'occupazione senza titolo.
Sul punto occorre rammentare che in effetti nelle more del giudizio è intervenuta sentenza della Corte di Appello di Roma n.1878/23, passata in giudicato, a mezzo della quale la è stata Parte_1 condannata a rilasciare l'immobile libero da persone e cose entro giorni 60 dalla pubblicazione della sentenza (15-3-23) e a corrispondere all'appellante una indennità di occupazione quantificata, quanto al pregresso, in euro 16.450,00 e per il futuro in euro 350,00 mensili fino al rilascio (il tutto oltre alle spese del doppio grado di giudizio, quantificate, quanto al primo grado, in euro 2.000,00 più accessori
15% spese generali, Iva e Cap e così per euro 2.918,24) oltre euro 150,00 di spese e a quelle del secondo grado, quantificate in euro 4.996,00 più accessori (e così per euro 7.289,76) oltre a euro
450,00 di spese).
Nel merito l'Avv. Ugolini contestava le avverse pretese, opponendosi alla richiesta compensazione in virtù del maggior credito da lui vantato nei confronti della ex coniuge in via di accertamento innanzi alla Corte di Appello di Roma ed, infine, concludendo come in epigrafe indicato. Nessuna specifica contestazione attingeva le domande di parte opposta. Disattesa l'istanza di sospensione del giudizio per assenza dei richiesti presupposti, concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc, attesa la natura documentale della causa, la stessa veniva rinviata, previa concessione di termine per il deposito di memorie autorizzate, per decisione e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. ed infine perveniva per tale incombente all'udienza del 4 marzo 2025, ove compariva il solo Avv. Ugolini il quale precisava le conclusioni come da comparsa di costituzione e discuteva la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
**** La pretesa monitoria è fondata e l'opposizione deve essere rigettata. Questo giudice, come sopra rammentato, ha già deciso altra opposizione (13047/22) di identico tenore per il rimborso di oneri condominiali ordinari maturati successivamente alla pronuncia di divorzio, (ma per diverso periodo) dovendosi dunque in questa sede richiamare quanto ivi motivato.
In sintesi, con sentenza di separazione n. 13621 del 19.06.2009 il Tribunale di Roma statuiva l'obbligo dell'Avv. Ugolini di corrispondere alla un assegno di mantenimento mensile nella misura di Parte_1 euro 1.000,00. Nel successivo giudizio di divorzio (RG 53322/2012), all'udienza del 28.03.2013 il Presidente ff, dott.ssa Albano adottava con ordinanza presidenziale i provvedimenti provvisori in base ai quali recepiva gli accordi intervenuti tra le parti (“fatti salvi i provvedimenti della separazione, come attualmente vigenti, preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti, dando atto che nella attuale situazione di fatto le parti hanno concordato di compensare l'assegno di mantenimento con la locazione dovuta per l'immobile ex casa coniugale abitata dalla sig.ra ed acquistata dal Parte_1 sig. Ugolini, nonché del pagamento da parte di quest'ultimo di tutti gli oneri condominiali”.
pagina 4 di 7 Emessa sentenza sullo stato, con successiva sentenza definitiva di divorzio, depositata in data 7.6.16, il Tribunale di Roma ha così statuito “ determina in euro 350 mensili l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto da in favore di , da corrispondersi Controparte_1 Parte_1 presso il di lei domicilio entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla presente pronuncia, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati calcolati dall'Istat”. All'esito dell'appello proposto dall'Avv. Ugolini sul punto della quantificazione dell'assegno divorzile, la Corte d'Appello di Roma con sentenza del 9.9.19 ha respinto il ricorso e ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 7.6.2016. E', infine, intervenuta ordinanza n. 5909/2022 della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso presentato dall'Avv. Ugolini avverso la sentenza della Corte di Appello. Tanto precisato, non può condividersi la tesi di parte opponente (che in effetti, la medesima relega in questa sede in seconda battuta) che ritiene la ultrattività dell'accordo di compensazione recepito in sede di provvedimenti provvisori nel giudizio di divorzio anche per il periodo successivo alla sentenza di divorzio. E', infatti, noto che la sentenza di divorzio va a sostituire integralmente i provvedimenti adottati in corso di causa. I provvedimenti giurisdizionali inerenti al diritto di famiglia assunti ex art.708 c.p.c. nonché all'art. 4 legge n. 898/1970 relativamente al giudizio di divorzio, adottati all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale tendono, si, a mantenere la loro efficacia anche in caso di estinzione del giudizio di separazione, potendo, dunque, regolamentare anche in via definitiva i rapporti familiari, ma non quando vengano sostituiti da altro provvedimento del giudice istruttore, dal provvedimento della Corte di Appello, nell'ipotesi di reclamo avverso la suddetta ordinanza, ovvero dall'intervento della sentenza che definisce il giudizio di primo grado. In questi casi, i provvedimenti perdono efficacia comportando il venir meno delle statuizioni ivi contenute, con la conseguenza che, le parti non avranno più nulla a pretendere sulla base dei medesimi, in quanto la pronuncia definitiva si sostituisce in toto ai provvedimenti provvisori adottati in corso di giudizio, mentre la previsione “fatti salvi” è ovviamente volta a farne salvi gli effetti solo nelle more del giudizio e non oltre.
Ora, la pretesa monitoria portata dal decreto in questa sede opposto, relativa al periodo ottobre 2018 – dicembre 2021, si riferisce, ovviamente a periodo successivo alla pronuncia della sentenza di divorzio e, dunque, non può considerarsi applicabile l'accordo di compensazione precedentemente recepito in sede di provvedimenti provvisori di cui è stata fatta salva l'efficacia in corso di causa ma che tale efficacia inesorabilmente ha perso con la sopravvenienza della sentenza.
Deve peraltro osservarsi che, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, la tesi della sopravvivenza dell'accordo di compensazione non trova alcun riscontro nè nella sentenza della Corte di Appello né in quella di Cassazione che ha confermato la prima, ove, anzi, a pag. 10 si legge “Deve quindi ritenersi che ( come del resto confermato dall'appellata) tale accordo non abbia più rilievo e che la non abbia allo stato titolo ad usufruire gratuitamente dell'immobile” Parte_1
In via dirimente depone nel senso del venir meno dell'efficacia dei provvedimenti che hanno recepito l'accordo, la sentenza della Corte di Appello di Roma n.1878/23 passata in giudicato, depositata da parte opposta che qualifica la come una occupante sine titulo dell'immobile. Parte_1
Con riferimento al periodo oggetto di causa l'accordo di compensazione recepito nell'ordinanza presidenziale del 28.3.13, deve, dunque, considerarsi integralmente superato da quanto disposto nella sentenza di divorzio e, dunque, tamquam non esset, come peraltro, confermato dalla sentenza di divorzio di secondo grado della Corte di Appello di Roma n.314/20 (in atti, all.2), nella quale si legge, (fine pag.10) che la compensazione concordata tra le parti valeva “fino alla pronuncia giudiziale qui pagina 5 di 7 impugnata” tanto che “Deve quindi ritenersi (come del resto confermato anche dall'appellata) che tale accordo non abbia più rilievo”. Incontestata la circostanza che la abbia usufruito della ex abitazione coniugale, pur non Parte_1 avendone alcun titolo almeno per il periodo a cui si riferisce la pretesa monitoria in questa sede opposta l'obbligo della medesima di farsi carico deli oneri condominiali ordinari, deriva da principi di ordine generale valevoli – in quanto comuni ad entrambi i casi - sia che si riconduca il rapporto – come sembra essere adombrato dalla ordinanza presidenziale del 23.3.13 alla fattispecie della locazione, sia che la si riconduca per analogia alla fattispecie dell'assegnazione della casa coniugale, essendo appunto principio consolidato che chi utilizza l'abitazione si faccia carico dei relativi oneri condominiali ordinari. Ne consegue che la pretesa creditoria portata dal d.i. è assolutamente fondata, avendo, peraltro, l'Avv. Ugolini, creditore sostanziale, adempiuto all'onere probatorio su di esso gravante di allegare e provare gli esborsi dei quali chiede il rimborso mediante il deposito dei bonifici effettuati. Né parte opposta aldilà di una generica contestazione, ha esplicitato specifici motivi di contestazione in ordine alla documentazione depositata. Nell'opporsi al decreto ingiuntivo parte opponente ha svolto una eccezione riconvenzionale chiedendo che il credito dell'Ugolini eventualmente accertato nei suoi confronti venisse giudizialmente compensato con il credito dalla stessa vantato per non aver mai l'ex coniuge corrisposto l'assegno divorzile quantificato in suo favore dal Tribunale di Roma in euro 350 euro mensili rivalutabili così come confermato dalla sentenza di appello in atti, pacifica la circostanza che in effetti l'Avv. Ugolini non ha mai corrisposto tale assegno per il periodo anzidetto. Nel costituirsi l'Avv. Ugolini ha formulato tempestiva domanda di rigetto della eccezione di compensazione (qualora nel giudizio di appello risultasse un credito dell'opposto in grado di compensare la differenza attualmente esistente in favore dell'opponente tra l'importo del decreto ingiuntivo e le somme alla stessa spettanti a titolo di assegno divorzile, respingere l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente).
Come già ricordato nelle more del giudizio è intervenuta sentenza della Corte di Appello n.1878/23, passata in giudicato, a mezzo della quale la è stata condannata a rilasciare l'immobile libero Parte_1 da persone e cose entro giorni 60 dalla pubblicazione della sentenza (15-3-23) e a corrispondere all'appellante una indennità di occupazione quantificata, quanto al pregresso, in euro 16.450,00 e per il futuro in euro 350,00 mensili fino al rilascio, oltre alle spese del doppio grado di giudizio, quantificate, quanto al primo grado, in euro 2.000,00 più accessori (15% spese generali, Iva e Cap e così per euro
2.918,24) oltre euro 150,00 di spese e a quelle del secondo grado, quantificate in euro 4.996,00 più accessori (e così per euro 7.289,76) oltre a euro 450,00 di spese). Considerato, inoltre, che l'immobile è stato rilasciato dalla solo il 28-11-23, l'opponente Parte_1 deve anche, per il periodo dal 15-3-23 al 28-11-23, una ulteriore indennità di occupazione di euro
3.325,00. L'eccezione formulata dall'Avv. Ugolini – rimasta incontestata - che si sostanzia nella negazione della persistenza del contro – credito opposto dalla nella consistenza e misura dedotta in Parte_1 giudizio, in ragione della esistenza di altro credito di parte opposta certo, liquido ed esigibile (oltre che non contestato nel presente giudizio) ne inficia il requisito della certezza ed esigibilità precludendone la compensabilità (Corte di Cassazione, con sentenza n. 23225 del 15.11.2016).
L'eccezione di compensazione della Sig.ra deve dunque essere rigettata con conseguente Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto. L'esito del giudizio, esclude in radice la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. di parte opposta formulata nelle note autorizzate dalla Sig.ra Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo N. 10958/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 23.06.2022, (R.G.N. 31307/2022).
Condanna (C.F. , a rifondere ad Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F: ) le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per CP_1 C.F._2 compensi professionali oltre oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso per spese generali.
Rigetta ogni altra domanda
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale e successivo deposito telematico
Roma, 4 marzo 2025
Il Giudice
Claudia Ferroni
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