CA
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/06/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3421/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere
- dott. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3421/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C. F. ) con sede in Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
in via XX Settembre n. 32, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso,
[...] giusta procura in atti, dall'Avv. Domenico BEZZI (C. F. – pec: C.F._1
– fax: 030/2059410) elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1 dell'Avv. Alessandro NEGRINI (C. F. – pec: C.F._2
in Milano via Fontana n. 5 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
(C. F. e P. VA ) con sede legale in Milano Controparte_1 P.IVA_2
viale Andrea Doria n. 17 (Fallimento dichiarato dal Tribunale di Milano in data 14-18.10.2021 con sentenza n. 670/2021) in persona del curatore dr.ssa , rappresentato Controparte_2
e difeso, giusta autorizzazione del giudice delegato e procura in atti, dall'Avv. Claudio TATOZZI pagina 1 di 21 (C. F. – pec: presso il cui studio C.F._3 Email_3
legale in Milano via Paleopaca n. 5 è elettivamente domiciliato
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C. F. e P. VA ) con sede legale in Chiari (BS) via Valmadrera n. 23, in CP_3 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa giusta Controparte_4 procura in atti, dall'Avv. Matteo FACCOLI (C. F. ) e dall'Avv. Cristiana C.F._4
RE (C. F. ) presso il cui studio legale in Chiari via Buffoli n. 10 è C.F._5
elettivamente domiciliata, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: ecavvocati.t Emai_4 Email_5
Email_6
APPELLATA
E
– già estromessa dal giudizio – non costituita CP_5
E
già estromessa dal giudizio Controparte_6
– non costituita
Avente ad oggetto: azione di inefficacia ex art. 44 (appalto opere pubbliche)
Sulle seguenti conclusioni:
sull'OGLIO, appellante Parte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, annullando la sentenza n. 9022/2024 pubblicata il 17.10.2024 resa dal Tribunale di Milano, nel giudizio rg n. 34815/2022, non notificata ovvero in sua totale o parziale riforma, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- in via preliminare, disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata ex art. 283 c.p.c. ovvero in via gradata disporla previa cauzione;
pagina 2 di 21 nel merito:
-in via principale rigettare tutte le domande attoree avanzate in primo grado poiché infondate in fatto
e in diritto, e accertare ritenere e dichiarare l'effetto liberatorio del pagamento eseguito dal
[...]
a mani della subappaltatrice e come nulla esso debba al in Parte_1 Pt_1 CP_1
ragione dei titoli azionati in causa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma del capo di sentenza afferente alle domande attoree, accertare ritenere e dichiarare che il preteso pagamenti sia eseguito dai soggetti subappaltatori e tra essi in particolare la che hanno beneficiato della corresponsione diretta CP_3
e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal sull'OGLIO al Parte_1 [...]
dovendo essi subappaltatori, ed in particolare la per la somma di euro Controparte_1 CP_3
52.975,01 + iva corrispondente le somme al fallimento;
- in ogni caso, per l'effetto dell'accoglimento anche parziale del presente appello, riformare in tutto o in parte il capo della sentenza afferente alle spese di lite quale effetto consequenziale e derivato.
appellata CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare
-in accoglimento dell'eccezione tempestivamente sollevata dalla accertare e dichiarare CP_3
l'inammissibilità e/o tardività della domanda articolata in via subordinata dal Parte_1
nei riguardi della con ogni conseguente statuizione.
[...] Parte_1 CP_3
Nel merito ed in via principale,
- rigettare le domande tutte articolate nei confronti della in quanto infondate in fatto e in CP_3
diritto per tutte le ragioni dedotte in atti con ogni conseguente statuizione.
In via subordinata,
- nella denegata ipotesi di reiezione delle domande formulate in via preliminare e principale dirsi in ogni caso tenuto il a tenere indenne e manlevare la da Parte_1 Parte_1 CP_3
qualsiasi conseguenza economica negativa, anche in punto spese legali, dovesse alla stessa derivare a seguito dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dal fallimento per le Controparte_1
ragioni dedotte in atti.
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 3 di 21 Per il appellato-appellante incidentale Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza eccezione e/o deduzione, in via principale:
- respingere l'appello e le domande avversarie in quanto inammissibili e/o infondati in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza nella parte non impugnata in via incidentale, con ogni conseguente statuizione;
in via di appello incidentale:
- riformare la sentenza di primo grado limitatamente alla condanna in punto interessi, disponendo che sugli importi oggetto deal condanna in linea capitale siano dovuti dal comune anche gli interessi maturati e maturandi ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 231/29002 dal dovuto al saldo (o, in subordine ex art.
1284 comma 1 c.c. dal dovuto alla data della domanda giudiziale) e in ogni caso ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
- In ogni caso anche in accoglimento delle eccezioni riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. accertati i crediti del fallimento in forza del contratto di appalto n. 5772 sottoscritto in data Controparte_1
27.04.2020 così come modificato neon l'addendum sottoscritto in data 15.06.2021, e il diritto di quest'ultimo di ottenere l'integrale pagamento degli stessi, condannare il Parte_1
a pagare al i seguenti importi: euro 29.651,96 oltre iva
[...] Controparte_1
10% ed interessi maturati e maturandi ai sensi dell'art. 5 d.lgs 231/2002 dal dovuto al saldo (o in sub ordine ex art. 1284 coma 1 c.c. dal dovuto alla data della domanda giudiziale al saldo per i motivi e titoli dedotti nei par. II e III della comparsa in appello;
euro 23.323.05 oltre IVA al 10% ed interessi maturati e maturandi ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo (o, in subordine ex art.
1284 comma 1 c,.c. dal dovuto alla data della domanda giudiziale) e in ogni caso ai sensi dell'art.
1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo per i motivi e i titoli dedotti nei parr.
II e III della comparsa in appello;
- in subordine, per la denegata ipotesi e in accoglimento di uno o più motivi di appello avversari ai sensi dell'art. 346 c.p.c. ovvero occorrendo in via di appello incidentale condizionato;
accertate e dichiarare l'inefficacia nei confronti del ai sensi degli Controparte_1
artt. 44 e/o 167 comma 2 e/o 161 comma 7 e/o 1687 legge fallimentare e/o di qualunque altra norma applicabile, degli atti solutori per complessivi euro 52.975,00 effettuati dal Parte_1 sull' in favore della società subappaltatrice con mandati di pagamenti disposti Pt_1 CP_3
pagina 4 di 21 rispettivamente in data 16.08.2021 e in data 4.11.2021 meglio individuati dai parr. II e III della comparsa in appello, accertando e dichiarando che detti atti solutori sono inopponibili e inefficaci rispetto alla massa dei creditori della società per i motivi di cui al parr. XIII della comparsa in appello
e, per l'effetto condannare a restituire mal l'importo monetario conseguito CP_3 CP_1
per effetto degli atti dichiarati inefficaci e, pertanto, condannare la medesima al versamento CP_3 in favore del dell'importo di euro 52.975,00 ovvero il diverso, maggiore o minore, CP_1
importo che verrà accertato in corso di giudizio oltre interessi maturati e maturandi dal dovuto al saldo;
- in via ulteriormente subordinata: con riferimento agli atti solutori effettuati dal
[...]
in favore di per l'ammontare di euro 29.651,96 con mandati di Parte_1 CP_3
pagamento disposti in data 16.08.2021 meglio individuati al par. II e XIV della comparsa in appello, accertare e dichiarare l'inefficacia degli stessi e revocarli ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 comma 1
n. 2 legge fallimentare e/o di qualunque altra norma applicabile, e per l'effetto condannare CP_3 al versamento in favore del dell'importo di euro 29.651,96 ovvero il diverso maggiore o CP_1
minore importo che verrà accertato in corso di giudizio, oltre interessi maturandi e maturandi dal dovuto al saldo.
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze difensive (ivi compreso il rimborso forfettario ex art.
2 D.M. 55/2014 oltre CPA ed ICA come per legge di entrambi i gradi di giudizio.
Con integrale riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. delle eccezioni sollevate nel primo grado di giudizio assorbite nella sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 9022/2024, pubblicata il 17.10.2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal nei Controparte_1 confronti del e nei confronti dei subappaltatori Parte_1 CP_3
e ogni altra Controparte_6 CP_5
istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così provvedeva: in accoglimento della domanda principale,
pagina 5 di 21 - condanna il a corrispondere al FALLIMENTO attore Parte_1
l'importo di euro 52.975,01 maggiorato dell'VA al 10% e degli interessi nella misura legale ex art. 1284 comma 1 dal dovuto al saldo;
- condanna il soccombente a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che si liquidano Pt_1
in complessivi euro 8.433,00 per onorari, oltre spese generali, spese vive per euro 759,00 iva e cpa come per legge;
- condanna il soccombente a rimborsare a le spese di lite che si liquidano in Pt_1 CP_3
complessivi euro 8.433,00 per onorari oltre spese generali iva e cpa come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata come segue.
***
- Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in Controparte_1 giudizio il sull' quale stazione appaltante, e le imprese Parte_1 Pt_1
subappaltatrici e CP_3 Controparte_6 chiedendo in via principale al condanna del sull' al CP_5 Parte_1 Pt_1
pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto di appalto del 27.04.2020 e individuati negli importi di euro 33.851,96 ed in euro 26.017,30 oltre iva e interessi, ed in via subordinata declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 44 della legge fallimentare dei pagamenti per complessivi euro 59.869,25 corrisposti ai subappaltatori dal quale stazione appaltante dalla Parte_1
stazione appaltante con correlata condanna di ciascun appaltatore alla restituzione di quanto percepito a detto titolo dalla stazione appaltante in epoca successiva alla presentazione del ricorso ex art. 161 comma 6 legge fallimentare.
Esponeva che la società in data 27.04.2020, quando era ancora in bonis, aveva Controparte_1 sottoscritto contratto di appalto con il , integrato con successivo Parte_1
addendum, subappaltando, previa autorizzazione della stazione appaltante, parte delle opere a
[...]
a EDOTEC s.r.l. e a In data 14.04.2021 presentava ricorso ex art. Controparte_6 CP_3
161 comma 6 della legge fallimentare pubblicato in data 20.05.2021 presso la CCIA del Tribunale di
Milano, e, pendente la procedura preconcordataria, emetteva la fattura n. 53 del 12.07.2021 dell'importo di euro 37.237,16 iva inclusa nei confronti del , Pt_1 Parte_1
rimasta insoluta. In data 14.10.2021 interveniva sentenza dichiarativa di fallimento e, in costanza dell'esercizio provvisorio, la Curatela emetteva la fattura n. 73 del 28.10.2021 dell'importo di euro pagina 6 di 21 28.619,03 iva compresa nei confronti del sull' , del pari rimasta non Parte_1 Pt_1 saldata dal predetto sull' che invece aveva provveduto alla Parte_1 Pt_1
corresponsione alle società subappaltatrici gli importi oggetto delle predette fatture rispettivamente in data 16.08.2021 ed in data 4.11.2021.
A fronte delle richieste del Curatore, il , nell'assumere la Parte_1 legittimità dei pagamenti effettuati faceva richiamo del disposto dell'art. 105 comma 13 del d.lgs. n.
50/2016.
Tanto premesso rilevava che il comune aveva effettuato detti pagamenti nonostante la formale diffida inviata in data 24.06.2021. Pertanto deduceva che, trattandosi di crediti insorti anteriormente al deposito del ricorso prenotativo del concordato in assenza di alcuna autorizzazione ex art. 182 quinques comma 5 l.f. da parte degli organi della procedura fallimentare, il Parte_1
non avrebbe dovuto effettuare il pagamento alle società subappaltatrici bensì, in via
[...]
esclusiva, alla società fallita quale impresa appaltatrice, con la conseguenza che i pagamenti effettuati ai subappaltatori non avevano efficacia liberatoria per la curatela. Conseguentemente invocava l'inefficacia ex art. 44 della legge fallimentare dei pagamenti sì effettuati alle società subappaltatrici, chiedendo la condanna delle subappaltatrici alla restituzione degli importi loro corrisposti dalla stazione appaltante.
In via ulteriormente subordinata invocava la inefficacia ex art. 67 della legge fallimentare di tutti i pagamenti sì effettuati.
- Si costituiva in giudizio il che, contestandone la fondatezza, Parte_1
chiedeva il rigetto della domanda attoree e, in via subordinata, che il pagamento degli importi richiesti fosse effettuato dai soggetti subappaltatori che avevano beneficiato della corresponsione diretta.
Richiamando il dettato dell'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016, quale norma a carattere inderogabile applicabile al caso di specie, assumeva che la stazione appaltante era tenuta a corrispondere il pagamento ai subappaltatori in caso di inadempimento dell'appaltatore, evenienza verificatasi nel caso di specie.
- Si costituiva contestando l'affermato carattere anomalo del pagamento effettuato dal CP_3
sull' in proprio favore, essendo esso previsto dal dettato dell'art. 105 Pt_1 Parte_1 Pt_1
comma 13 del d.lgs. n. 50/2016, e pertanto chiedeva il rigetto delle domande attoree formulando al contempo domanda di manleva nei confronti del sull' per il denegato Parte_1 Pt_1
caso di soccombenza.
pagina 7 di 21 Restavano contumaci e Controparte_6 CP_5
A seguito di rinuncia dell'attore alle domande nei loro confronti e accettazione delle controparti era pronunciata ex art. 306 c.p.c. ordinanza di estinzione del giudizio nei confronti di
[...]
di Controparte_6 CP_5
Parte attrice, a seguito di rinuncia, riduceva il quantum della domanda ad euro 52.975,00 oltre iva e interessi, insistendo, in via subordinata, per la condanna del solo subappaltatore alla CP_3
restituzione di detto minore importo.
L'organo giudicante di primo grado, all'esito della discussione orale della causa pronunciava la sentenza n. 9022/2024 con cui, in accoglimento della domanda principale proposta dall'attore, condannava il a corrispondere al Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 52.975,01 maggiorato dell'IVA al 10% e degli interessi nella misura CP_1
legale ex art. 1284 c.c. dal dovuto al saldo, oltre alla refusione delle spese di lite.
***
A fondamento della decisione l'organo giudicante di primo grado riteneva il carattere recessivo della normativa antecedente al d.lgs. n. 50/2016 rispetto al diritto concorsuale con ciò richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in pendenza della procedura concorsuale del subappaltatore non è ammissibile il pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, atteso che l'art. 118 comma 3 bis del d.lgs. n. 163/2006 subordinava espressamente la possibilità del pagamento diretto alle determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla procedura di concordato, peraltro nei limitati casi di continuità aziendale, dovendo il giudice valutare se l'appaltatore fosse stato autorizzato a proseguire nel contratto, ai sensi dell'art. 186 bis comma 3 legge fallimentare e nel caso i cui il pagamento diretto riguardi i crediti sorti anteriormente al concordato se ricorrano le condizioni di cui all'art. 182 quinques comma 5 della legge fallimentare.
Tanto premesso rilevava che, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, il principio non appare mutato nella vigenza del successivo art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 atteso che la normativa concorsuale risulta speciale rispetto al codice degli appalti che si riferisce essenzialmente alle imprese in bonis non già a quelle che hanno intrapreso una procedura concorsuale, ivi compresa quella disciplinata dall'art. 161 della legge fallimentare. In applicazione di detto indirizzo, trattandosi di fattispecie relativa a pagamenti di crediti anteriori al deposito del c.d. ricorso prenotativo da parte dell'appaltatore e mancando l'autorizzazione di cui all'art. 182 quinques comma 5 della legge fallimentare, i pagamenti effettuati ai subappaltatori dal non avevano efficacia liberatoria Parte_1 Parte_1
pagina 8 di 21 nei confronti della curatela fallimentare della società appaltatrice. Conseguentemente condannava il alla corresponsione alla curatela dell'importo di euro 52.975,00 Parte_1
oltre iva al 10% ed interessi leali ex art. 1284 comma 1 c.c. Riteneva inoltre non accoglibile la domanda subordinata proposta dal , emergendo per tabulas che Parte_1 dopo il deposito del ricorso prenotativo l'appaltatore in preconcordato aveva formalmente diffidato in data 24.01.2021 il dall'eseguire i pagamenti ai subappaltatori il Parte_1 che escludeva la possibilità che il sull' potesse ottenere la condanna Parte_1 Pt_1
di al pagamento in favore del delle somme percepite. CP_3 CP_1
Regolava secondo la regola della soccombenza le spese di lite.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il . Parte_1
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza nella parte in cui, ritenuta la valenza di norma speciale del diritto concorsuale, ne aveva affermato la prevalenza rispetto al codice degli appalti, quando invece anche il codice degli appalti rivestirebbe carattere di norma speciale di derivazione eurounitaria e dunque di rango superiore alla normativa concorsuale interna, il che ne comporterebbe la prevalenza. Adduceva inoltre l'assenza, nel caso di specie, di una posizione di uguaglianza da rispettare nel ceto creditorio atteso che sarebbe lo stesso dettato dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 a sancire la prevalenza della diversa posizione della subappaltatrice creditrice rispetto al debitore sottoposto a procedura concorsuale, e ciò al fine di assicurare che l'opera pubblica oggetto del contratto di appalto venga a conclusione. Adduceva inoltre il carattere inderogabile delle disposizioni dettate dal codice degli appalti che le rende non derogabili dai contraenti se non nei casi e nei modi espressamente specificamente previsti.
Con il secondo motivo di appello lamentava la erronea applicazione del dettato dell'art. 118 del d.lgs.
n. 163/2006 per intervenuta abrogazione il che renderebbe inapplicabili i principi giurisprudenziali richiamati dall'organo giudicante di primo grado e posti a fondamento della decisione, elaborati sotto la vigenza della pregressa disciplina, e conseguentemente non estensibili al dettato dell'art. 105 del d.lgs.
n. 50/2016 di matrice eurounitaria.
Con il terzo motivo di appello adduceva che i principi affermati dalle Sezioni Unite del Supremo
Consesso di giustizia erano stati elaborati sotto la vigenza della pregressa disciplina dettata dall'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006, non estensibile al nuovo impianto normativo dettato dall'art. 105 del d.lgs. n.
50/2016.
pagina 9 di 21 Con il quarto motivo di appello rilevava che secondo il dettato normativo di cui al nuovo codice degli appalti non rileverebbe alcuna ipotesi di prededuzione essendo stato introdotto il meccanismo del pagamento diretto in linea retta al ricorrere dei presupposti di legge sicché l'esonero dal concorso per il subappaltatore sussisterebbe “a monte” per specifica previsione di legge. Richiamava inoltre il dettato del codice degli appalti che conformemente al richiamato impianto normativo prevedeva che la stazione appaltante doveva provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori.
Con il quinto motivo di appello lamentava l'omessa motivazione in ordine alla domanda avanzata dal nei confronti di quale percipiente le somme erogate Parte_1 CP_3
dalla stazione appaltante.
- Si costituiva in giudizio contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_3
In via preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda subordinata, articolata dall'appellante, avente ad oggetto la condanna di ad eseguire il pagamento in favore del CP_3 [...]
della somma di euro 52.975,01 oltre iva in quanto tardivamente formulata, Controparte_1
atteso il carattere di domanda riconvenzionale c.d. trasversale della stessa.
Tanto premesso, rilevava comunque la legittimità del pagamento ricevuto in quanto eseguito in adempimento di specifico obbligo contrattuale, ragione per cui reiterava nel presente giudizio la domanda di manleva, già articolata nel primo grado di giudizio, nel caso in cui, in riforma della sentenza appellata, fosse ritenuta nei riguardi del l'inefficacia Controparte_1 dei pagamenti ricevuti da da parte del sull' . CP_3 Parte_1 Pt_1
Premessa la correttezza della reiezione della domanda articolata da parte appellante nei confronti di assumeva, tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo CP_3 grado, la prevalenza del dettato dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 sulla disciplina concorsuale, per cui la stazione appaltante è tenuta al pagamento diretto.
- Si costituiva in giudizio il che, contestando integralmente il Controparte_1
gravame, del quale chiedeva il rigetto, formulava contestuale appello incidentale, con cui chiedeva, in parziale riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento, sull'importo di cui alla sentenza appellata, degli interessi ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo o in subordine, ex art. 1284 comma 1 c.c., dal dovuto alla data della domanda giudiziale, e in ogni caso ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c.
All'udienza del 5.06.2025, in esito alla discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 11.06.2025.
pagina 10 di 21
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con ordinanza resa nel corso del primo grado di giudizio è stata dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti delle società e CP_5 Controparte_6
le quali, non essendone parte, non sono costitute nel presente
[...]
giudizio di appello.
***
Tanto premesso l'appello non risulta fondato per le ragioni di seguito esposte e va rigettato nei termini che seguono.
***
È dato documentato e definitivamente acquisito al giudizio che in data 27.04.2020 Controparte_1
allora in bonis, aveva sottoscritto con il il contratto di
[...] Parte_1
appalto n. 5772 con cui il Comune appaltante aveva affidato alla società Controparte_1 all'esito di procedura negoziata, l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica della scuola primaria di San Rocco a fronte del riconoscimento di un corrispettivo di euro
234.580,61 oltre iva di cui euro 216.655,29 per l'esecuzione dei lavori ed euro 17.925,32 per l'attuazione dei piani di sicurezza.
In data 15.06.2021 era stipulato un addendum con cui erano incluse ulteriori lavorazioni, con conseguente incremento del corrispettivo fino all'importo complessivo di euro 266.021,92 oltre iva di cui euro 31.451,31 oltre iva per le lavorazioni aggiunte.
Pa Nel corso del contratto la società appaltatrice era autorizzata dal Comune Parte_1
a subappaltare parte delle opere commissionate a a
[...] Controparte_6
EDOTEC s.r.l. e a CP_3
Del pari è comprovato che in data 14.04.2021 la società appaltatrice aveva Controparte_1
presentato ricorso ex art. 161 comma 6 della legge fallimentare pubblicato in data 20.05.2021 presso la
CCIA del Tribunale territoriale. Con successivo decreto del 21.06.2021 il Tribunale di Milano, rigettata la richiesta di proroga del termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161 commi 1 e 2 della legge fallimentare, dichiarava l'inammissibilità della domanda di concordato in bianco. Successivamente, il Tribunale di Monza con sentenza n. 670/2021 del
14.10.2021, pubblicata in data 18.10.2021, dichiarava il fallimento di Controparte_1
pagina 11 di 21 È del pari documentato che nel corso della procedura pre-concordataria e nell'ambito dell'esercizio provvisorio in pendenza di fallimento erano emesse nei confronti del Parte_1
la fattura n. 53 del 12.07.2021 dell'importo di euro 37.237,16 iva inclusa e la fattura n. 73
[...] del 28.10.2021 dell'importo di euro 28.619,03 iva compresa nei confronti della stazione appaltante, che non venivano saldatate.
È del pari comprovato che il appaltante aveva provveduto alla corresponsione alle società Pt_1
subappaltatrici gli importi oggetto delle predette fatture rispettivamente in data 16.08.2021 ed in data
4.11.2021.
È infine documentalmente provato che la curatela del già in CP_1 Controparte_1
fase di preconcordato, a seguito della presentazione del ricorso ex art. 161 della legge fallimentare, aveva inviato formale diffida in data 24.06.2021 con cui diffidava la stazione appaltante ad effettuare pagamenti relativi a prestazioni eseguite dalla società subappaltatrici a soggetti diversi dalla appaltatrice dichiarata fallita, e dunque a soggetti diversi dalla curatela.
***
Tanto premesso, venendo all'esame dell'appello principale – i cui primi quattro motivi possono essere congiuntamente esaminati in ragione della stretta consequenzialità logico giuridica delle questioni sottese, attinenti ai rapporti tra il dettato dell'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e la disciplina delle procedure concorsuali di cui al codice della crisi – va rilevato che il dettato dell'art. 105 comma
13 del d.lgs. n. 50/2016, che prevede il pagamento diretto da parte della stazione appaltante in favore del subappaltatore in caso di inadempimento dell'impresa subappaltatrice, va coordinato con quanto disposto e dettato dalla legge fallimentare, ora codice della crisi, nell'ipotesi in cui, come quella in esame, l'impresa appaltatrice-subappaltante sia stata sottoposta a procedura concorsuale.
Il dettato normativo in oggetto, con la previsione del meccanismo del pagamento diretto della stazione appaltante-committente al subappaltatore delle opere a questo subappaltate dall'appaltatore e rese alla stazione appaltante, realizza una particolare tutela rafforzata per le imprese subappaltatrici in appalti pubblici, permettendo che in caso di inadempienza della appaltatrice-subappaltante il corrispettivo dovuto alla subappaltatrice per le opere realizzate in favore della stazione appaltante ed alla stessa subappaltate dalla appaltatrice principale sia pagato direttamente dalla stazione appaltante, ma la relativa applicazione, sulla base della necessaria lettura coordinata dell'impianto normativo in oggetto con la legge fallimentare, ora codice della crisi, può trovare applicazione solo per le imprese in bonis, non potendo incidere negativamente sugli interessi dei creditori concorsuali nel caso di fallimento o pagina 12 di 21 accesso ad altra procedura concorsuale da parte dell'impresa appaltatrice-subappaltante, costituendo la par conditio creditorum principio cardine della disciplina concorsuale cui non può derogarsi ai fini di una asserita tutela del subappaltatore quale contraente debole.
Al riguardo vale rilevare che questa Corte ha già in precedenza (Corte Appello di Milano – Quarta
Sezione Civile sent. n. 2157/2022 del 21.06.2022) avuto modo di affermare che il meccanismo di pagamento diretto previsto dall'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 è applicabile solo nel caso in cui l'appaltatrice sia in bonis in quanto l'applicazione dell'art. 105 d.lgs. n. 50/20216 a casi, come quello in esame, in cui il diritto di credito è sorto ed è divenuto esigibile prima dell'apertura della procedura concorsuale a carico dell'appaltatrice sistema della concorsualità>> aprendo la stura ad imprevedibili iniziative di singoli creditori dell'appaltatore in grado di vanificare i presupposti regolanti le procedure concorsuali e, per ciò che più direttamente rileva, la liquidazione giudiziale. Una soddisfazione extra-concorsuale del credito, sia essa diretta o indiretta, si trasformerebbe inevitabilmente in un trattamento preferenziale non ammesso dalla procedura concorsuale, a detrimento delle ragioni dell'intero ceto creditorio della massa fallimentare.
Come puntualizzato da consolidata giurisprudenza di legittimità, il meccanismo del pagamento diretto di cui all'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016, sottende la necessaria presenza di un valido ed efficace contratto di appalto pubblico, fonte del rapporto obbligatorio principale articolantesi tra la stazione appaltante e l'impresa appaltatrice aggiudicataria dell'opera, al quale segue il rapporto di subappalto tra l'appaltatrice subappaltante e l'impresa subappaltatrice, quale rapporto derivato dal contratto di appalto principale, con la conseguenza che lo scioglimento del contratto di appalto intercorrente tra la stazione appaltante e l'aggiudicataria esclude l'operatività del meccanismo di pagamento diretto che a tale rapporto accede e che tale rapporto necessariamente sottende.
Secondo il dettato dell'art 81 della legge fallimentare, ora confluito nell'art. 186 del codice della crisi, la dichiarazione di fallimento o l'apertura della liquidazione giudiziale dell'appaltatrice determina lo scioglimento ipso iure del contratto di appalto, condizione di operatività del meccanismo di pagamento diretto di cui all'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016. Ne consegue che l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società appaltante, determinando normaliter scioglimento del contratto di appalto stipulato con la stazione appaltante, esclude alla radice l'operatività del meccanismo del pagamento diretto declinato dall'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016.
pagina 13 di 21 Su tali basi la tutela apprestata all'impresa subappaltatrice per i contratti di appalto può operare solo tra imprese in bonis.
Ma, ad escludere a monte l'operatività del meccanismo del pagamento diretto di cui all'art. 105 comma
13 del d.lgs. n. 50/2016, è la stessa natura giuridica dell'istituto in oggetto.
Come già rilevato da questa Corte (Corte di Appello di Milano - Quarta Sezione Civile sent. n.
1036/2025 del 13.04.2025), il meccanismo di pagamento diretto previsto dall'art. 105 del d.lgs. n.
50/2016 si inquadra nel paradigma della delegazione di pagamento ex lege disciplinata dall'art. 1269
c.c. in quanto tra la stazione appaltante e il subappaltatore al quale l'impresa appaltatrice abbia affidato in subappalto l'esecuzione dei lavori affidatigli dalla committente, o anche solo parte di essi, previa autorizzazione della committente, viene ad instaurarsi una delegazione di pagamento ex lege (Cfr. sul punto Trib. Bolzano sent. n. 908/2017; Trib. Bologna sent. n. 2222/2021), la quale, secondo quanto evidenziato dal Supremo Consesso di giustizia (Cass. Civ. n. 676/2020) a differenza della delegatio promittenti disciplinata dall'art. 1268 c.c., ove in forza dell'autonoma obbligazione intercorrente tra delegatario e delegato il delegatario può agire direttamente nei confronti del delegato, nella delegatio solvendi non venendosi a configurare alcuna obbligazione autonoma tra delegatario e delegato è esclusa l'azione diretta del delegatario verso il delegato. Come da tempo precisato da consolidata giurisprudenza di legittimità, la delegazione di debito ha funzione creditoria (delegato promittendi) aggiungendo un nuovo creditore (delegato) con posizione di obbligato principale accanto al debitore originario (delegante) sì da rafforzare la posizione del creditore delegatario, mentre la delegazione di pagamento ha funzione essenzialmente solutoria (delegatio solvendi) prevedendo che l'obbligazione sia adempiuta da un terzo delegato anziché dal creditore (delegante) senza per ciò solo aumentare gli obbligati verso il creditore delegatario (Cfr. Cass. Civ. 12.03.1973 n. 676).
Pertanto, già sul piano generale, inquadrato l'istituto del pagamento diretto previsto dall'art. 105 nel paradigma della delegatio solvendi delineato dell'art. 1269 c.c., in caso di sottoposizione a procedura concorsuale dell'impresa appaltatrice-subappaltante, in assenza, sul piano strutturale, di una obbligazione diretta ed autonoma tra stazione appaltante, rivestente la posizione di delegataria, e subappaltatrice, rivestente la posizione di delegata, e configurantesi il rapporto obbligatorio derivante dal contratto di subappalto unicamente tra la subappaltante e la subappaltatrice, il relativo rapporto debito-credito deve necessariamente confluire nella procedura concorsuale, sia essa il fallimento o la liquidazione giudiziale, essendo precluso ogni pagamento al di fuori della procedura concorsuale. Il pagamento diretto della committente alla subappaltatrice, riguardando l'estinzione di un rapporto di pagina 14 di 21 credito-debito intercorrente tra la subappaltatrice e la appaltatrice subappaltante, si risolverebbe in un pagamento di debito all'infuori della procedura concorsuale in via preferenziale rispetto agli altri creditori della massa fallimentare con conseguente vulnus del principio della par conditio creditorum regolante la procedura concorsuale.
Ne consegue che in caso di apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell'appaltatore- subappaltante non può esservi un pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante ex art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016, atteso che tale disposizione deve essere necessariamente raccordata con le norme ed i principi vigenti per le procedure concorsuali. Ciò in quanto il nesso intrinseco e non occasionale tra l'interesse pubblico alla regolare e tempestiva esecuzione dell'opera e la tutela dei subappaltatori non può comportare deroghe in via giurisprudenziale al principio della par conditio creditorum, restando il subappaltatore che abbia adempiuto le sue prestazioni in favore del debitore in bonis pur sempre un creditore concorsuale come gli altri.
Su tali basi il Supremo Consesso di giustizia (Cass. Civ. n. 23642/2022) in relazione all'operatività del meccanismo del pagamento diretto declinato dall'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 in caso di sottoposizione a procedura concorsuale della società appaltatrice ha fatto richiamo dei principi affermati in relazione al precedente dettato normativo di cui all'art. 118 comma 3 del d.lgs. 163 del
2006 che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore, deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con una impresa in bonis e dunque non è applicabile nel caso in cui la dichiarazione di fallimento abbia determinato lo scioglimento del contratto di appalto.
Conseguentemente il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto è dovuto dalla stazione appaltante al curatore fallimentare dell'appaltatore, mentre il subappaltatore deve essere considerato creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri da soddisfare nel rispetto della par conditio creditorum e secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione. Come specificamente puntualizzato dal Supremo Consesso di giustizia, il principio, enunciato in relazione al dettato dell'art 118 della precedente normativa trova logica estensione al dettato dell'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di meccanismi compatibili solo con l'ipotesi in cui il contratto di appalto sia ancora in corso, il che ha per necessario presupposto che l'impresa appaltatrice sia in bonis atteso che la sottoposizione della stessa a procedura concorsuale determina lo scioglimento ipso iure del contratto di appalto (Cass. Civ. 28.07.2022 n. 23642).
pagina 15 di 21 Va infine rilevato che nel rapporto tra le disposizioni del codice della crisi, che trovano fondamento nel principio tetico della par condicio creditorum a base delle procedure concorsuali, e l'istituto del pagamento diretto previsto dall'art. 105 comma 13 del codice degli appalti, va escluso il carattere di norma sovraordinata a matrice eurounitaria dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 invocato dall'appellante in quanto le relative direttive europee – e più in particolare il dettato dell'art. 71 comma 3 della direttiva 24/2014 e il dettato dell'art. 88 comma 3 della direttiva 25/2014 – attribuiscono agli Stati membri la facoltà di prevedere forme di pagamento diretto dei subappaltatori, restando rimessa al legislatore nazionale la soluzione dei possibili rapporti tra le diverse materie. Pertanto, l'introduzione dell'istituto del pagamento diretto di cui all'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 non è derivata dalla necessità di conformarsi a una direttiva europea rigida e di diretta applicazione ma costituisce il frutto dell'esercizio della facoltà discrezionale del legislatore interno nel disciplinare l'istituto del pagamento diretto. Riveste invece valenza tetica il principio della par conditio creditorum volto a garantire l'uniformità di trattamento del ceto creditorio secondo il principio della concorsualità di chiara matrice europea.
La lettura in chiave teleologica delle norme in oggetto evidenzia chiaramente come sia il legislatore eurounitario sia il legislatore nazionale, nel dettare le norme in materia di appalti pubblici, abbiano inteso disciplinare i rapporti tra gli attori degli appalti pubblici nel fisiologico quadro di imprese in bonis senza incidere sulla disciplina speciale applicabile alle imprese insolventi, ove invece risulta pregnante la necessità di tutela del ceto creditorio e della stabilità economica dei rapporti.
Peraltro la necessità di deroga ai principi tetici della par conditio creditorum e della concorsualità animanti le procedure concorsuali avrebbe necessariamente richiesto una previsione espressa del legislatore, la cui mancanza non può che far ritenere che il legislatore nel dettare l'art. 105 del d.lgs. n.
50/2016 abbia fatto riferimento essenzialmente ad imprese in bonis, ed infatti, ogni volta che il legislatore degli appalti abbia voluto incidere sulle imprese involventi lo ha fatto espressamente. In vero, la previsione di cui all'art. 186 del codice della crisi, peraltro di emanazione successiva a quella del codice degli appalti, nel prevedere, come già l'art. 81 della legge fallimentare, che l'apertura della liquidazione giudiziale a carico dell'appaltatrice determina normaliter scioglimento del contratto di appalto, senza distinguere tra appalto pubblico e appalto privato, dà conferma di come il legislatore nazionale abbia perimetrato la disciplina specialistica dettata dal codice degli appalti alle imprese in bonis, dovendo altrimenti prevalere la disciplina speciale e prevalente dettata dal codice della crisi,
pagina 16 di 21 improntata al principio tetico della par condicio creditorum, non derogabile in assenza di espressa e specifica previsione normativa.
***
La ricostruzione giuridica dell'istituto in esame nei termini innanzi esplicati esclude il rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Cassazione non sussistendone i presupposti di cui all'art. 363 bis c.p.c.
***
Tanto premesso, nel caso di specie l'appellante , sebbene Parte_1
l'insorgenza del credito oggetto di pagamento diretto risalisse ad epoca evidentemente anteriore alla presentazione in data 14.04.2021 del ricorso ex art. 161 comma 6 depositato dalla società appaltatrice, poi dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 14.10.2021 in consecuzione al ricorso prenotativo, nonostante la formale diffida intimata dalla curatela fallimentare al
[...]
di non effettuare il pagamento delle fatture emesse alle subappaltatrici, ha Parte_1
proceduto al pagamento diretto delle predette fatture, oggetto del presente giudizio, alle società subappaltatrici dopo la sottoposizione della a procedura concorsuale. Controparte_1
La sottoposizione a liquidazione giudiziale della società appaltatrice comporta normaliter ex art. 81 della legge fallimentare – oggi confluito nell'art. 189 del codice della crisi – lo scioglimento ipso iure del contratto di appalto il che determina l'inapplicabilità del dettato dell'art. 105 comma 13 del d.lgs. n.
50/2016, che necessariamente detto contratto presuppone unitamente allo stato in bonis dell'appaltatrice.
Pertanto, la sottoposizione della appaltatrice-subappaltante a procedura preconcorsuale aperta a seguito della presentazione del ricorso ex art. 161 della legge fallimentare e la successiva declaratoria di fallimento di cui alla sentenza n. 670/2021 del 14.10.2021 del Tribunale di Monza – emessa in consecuzione alla fase preconcordataria – esclude alla radice che il pagamento effettuato in via diretta dal sull' , quale stazione appaltante, alla società subappaltatrice Parte_1 Pt_1
produca per il solvens effetti liberatori, con conseguente diritto della curatela, quale organo CP_3
della procedura concorsuale a carico della società appaltatrice principale e subappaltante, di esigere il pagamento dalla stazione appaltante non essendo alla stessa opponibile quello effettuato nei confronti della subappaltatrice attesa l'inapplicabilità dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2026 sia per l'effetto risolutorio che normaliter la apertura della liquidazione giudiziale o la declaratoria di fallimento produce in relazione al contratto di appalto, costituente il presupposto per l'applicabilità dell'istituto del pagina 17 di 21 pagamento diretto, sia per l'assenza di una obbligazione diretta ed autonoma tra la stazione appaltante e la subappaltatrice nei termini innanzi illustrati, sia, più in particolare, per lo stato di insolvenza investente la società sottoposta a procedura concorsuale, che per le ragioni innanzi evidenziate esclude alla radice l'applicabilità dell'istituito del pagamento diretto che nella fisiologia dell'impianto normativo richiamato è perimetrato alle imprese in bonis.
Le ragioni di credito afferenti al rapporto intercorrente tra la subappaltatrice e la appaltatrice- subappaltante, propria dante causa, in assenza di una obbligazione diretta ed autonoma tra la subappaltatrice e la stazione appaltante, esclusa l'operatività del meccanismo del pagamento diretto di cui all'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 per l'automatica risoluzione, per effetto della dichiarazione di fallimento ex art. 81 della legge fallimentare – ora confluito nell'art. 189 del codice della crisi – del contratto di appalto, devono essere fatte valere nella procedura fallimentare in ossequio del principio della par condicio creditorum.
Come innanzi evidenziato, con la sottoposizione a procedura concorsuale della società appaltatrice, ogni rapporto di credito-debito alla stessa facente capo e conseguentemente anche quello derivante dal rapporto di subappalto instaurato tra la subappaltatrice e l'appaltatrice subappaltante, in ragione della lumeggiata struttura dell'istituto del pagamento diretto di cui all'art. 105 comma 13 del d.lgs. n.
50/2016 – non delineandosi una obbligazione autonoma e diretta tra delegatario e delegato, con la conseguenza che ogni rapporto di debito-credito dell'appaltatore subappaltante assoggettato alla liquidazione giudiziale e subappaltatore – costituendo debito proprio dell'appaltatore subappaltante assoggettato a liquidazione giudiziale, deve necessariamente confluire nella procedura concorsuale restando assoggettato alla regola generale della par conditio creditorum.
A ciò si aggiunge l'ulteriore e determinante fattore che la curatela fallimentare ha espressamente diffidato, già in fase di preconcordato, la subappaltatrice ad effettuare i pagamenti relativi ai crediti maturati nella vigenza del contratto di appalto alla stazione appaltante, dovendo gli stessi essere effettati esclusivamente alla curatela, il che esclude alla radice l'invocato effetto liberatorio dei pagamenti effettuati, in violazione della predetta intimazione, alla subappaltatrice.
Segue il rigetto dei primi quattro motivi di appello al riguardo articolati dal Pt_1 Parte_1 sull' . Pt_1
***
La richiamata struttura dell'istituto del pagamento diretto, e più in particolare l'assenza di una obbligazione diretta ed autonoma tra la stazione appaltante e la subappaltatrice in relazione al rapporto pagina 18 di 21 di subappalto intercorrente tra la appaltatrice-subappaltante e la subappaltatrice, esclude alla radice la possibilità che, in caso di fallimento della appaltatrice, la stazione appaltante possa richiedere alla subappaltatrice, alla quale abbia eseguito il pagamento di quanto oggetto di subappalto, la ripetizione, da parte della subappaltatrice, alla appaltatrice-subappaltante sottoposta a procedura concorsuale di quanto ricevuto in pagamento diretto dalla stazione appaltante in luogo della appaltatrice propria debitrice.
Peraltro, come innanzi già evidenziato, emerge per tabulas che dopo il deposito del ricorso prenotativo la società appaltatrice in preconcordato ha formalmente diffidato con intimazione del 24.06.2021 il
, quale stazione appaltante, dall'eseguire i pagamenti relativi al Parte_1 contratto di appalto in oggetto a soggetti diversi dall'appaltatore.
Ne consegue che a fronte di tale specifico e perentorio atto di intimazione la stazione appaltante non può conseguire la condanna di al pagamento, in propria vece, in favore del CP_3 CP_1
di quanto ricevuto in pagamento dalla stazione appaltante. Controparte_1
A fronte dell'effettuato pagamento diretto residua in favore della stazione appaltante azione di ripetizione di indebito da esperire in separato giudizio nei confronti della società subappaltatrice alla quale ha corrisposto gli importi in oggetto.
Ne consegue che conformemente a quanto statuito con la sentenza impugnata il
[...]
resta condannata al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1 dell'importo di euro 52.975,01.
[...]
***
In accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Controparte_1 sull'importo innanzi determinato, diversamente da quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con l'impugnata sentenza, vanno riconosciuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002. Al riguardo vale osservare che gli interessi nella misura maggiorata prevista dal d.lgs. n. 231/2002 trova applicazione anche nei rapporti di appalti pubblici, attesa la natura e la qualità delle parti contrattuali.
Tanto premesso il contratto di appalto in oggetto all'art. 13 rimandava, per la disciplina degli interessi dovuti dalla stazione appaltante in caso di ritardi nei pagamenti, al capitolato speciale di appalto che all'art. 30 prevedeva che in caso di ritardo del nei pagamenti delle rate d'acconto o del saldo Pt_1 finale del prezzo d'appalto, maturassero gli interessi moratori nella misura pari al tasso B.C.E. di riferimento di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002.
pagina 19 di 21 Pertanto, in parziale riforma della sentenza appellata sulla somma capitale con la stessa riconosciuta vanno riconosciuti in favore del gli interessi di cui all'art. 5 del Controparte_1
d.lgs. n. 2002 nella misura ivi prevista e con decorrenza dalla maturazione al saldo effettivo.
***
Nei predetti termini va parzialmente riformata la sentenza appellata che resta nel resto confermata.
***
Le motivazioni a fondamento della presente decisione comportano che la regolamentazione delle spese di lite seguano la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellante , in quanto integralmente soccombente, va Parte_1
condannato alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di Controparte_1
lite del presente grado di appello che vanno liquidate, in considerazione del valore della causa
(compresa nello scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari da attestare in prossimità dei valori medi, nel complessivo importo di euro
10.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie, Cpa ed
VA, se dovuta, come per legge.
Del pari, l'appellante va condannato alla rifusione in favore Parte_1 dell'appellata delle spese di lite del presente grado di appello che vanno liquidate, in CP_3
considerazione del valore della causa (compresa nello scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00)
e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari da attestare in prossimità dei valori medi, nel complessivo importo di euro 10.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie, Cpa ed VA, se dovuta, come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
, dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del Parte_1 comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei Parte_1 confronti del e e sull'appello incidentale proposto Controparte_1 CP_3
pagina 20 di 21 da avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Milano n. Controparte_1
9022/2024 pubblicata il 17.10.2024, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dal e, in accoglimento Parte_1 dell'appello incidentale proposto dal in parziale riforma Controparte_1
della sentenza appellata, riconosce, sulla somma capitale di euro 52.975,01 già liquidata con l'impugnata sentenza, gli interessi nella misura di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal dovuto all'effettivo soddisfo, al cui pagamento in favore del
[...]
unitamente all'importo capitale già determinato con la sentenza Controparte_1 appellata, resta condannato l'appellato sull' ; Pt_1 Parte_1 Pt_1
- conferma nel resto la sentenza appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore del Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio di appello che Controparte_1
liquida in complessivi euro 10.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore Parte_1 dell'appellata alla delle spese di lite del presente giudizio di appello che si liquidano CP_3
in complessivi euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del Parte_1
comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il Presidente
Dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere
- dott. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3421/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C. F. ) con sede in Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
in via XX Settembre n. 32, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso,
[...] giusta procura in atti, dall'Avv. Domenico BEZZI (C. F. – pec: C.F._1
– fax: 030/2059410) elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1 dell'Avv. Alessandro NEGRINI (C. F. – pec: C.F._2
in Milano via Fontana n. 5 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
(C. F. e P. VA ) con sede legale in Milano Controparte_1 P.IVA_2
viale Andrea Doria n. 17 (Fallimento dichiarato dal Tribunale di Milano in data 14-18.10.2021 con sentenza n. 670/2021) in persona del curatore dr.ssa , rappresentato Controparte_2
e difeso, giusta autorizzazione del giudice delegato e procura in atti, dall'Avv. Claudio TATOZZI pagina 1 di 21 (C. F. – pec: presso il cui studio C.F._3 Email_3
legale in Milano via Paleopaca n. 5 è elettivamente domiciliato
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C. F. e P. VA ) con sede legale in Chiari (BS) via Valmadrera n. 23, in CP_3 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa giusta Controparte_4 procura in atti, dall'Avv. Matteo FACCOLI (C. F. ) e dall'Avv. Cristiana C.F._4
RE (C. F. ) presso il cui studio legale in Chiari via Buffoli n. 10 è C.F._5
elettivamente domiciliata, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: ecavvocati.t Emai_4 Email_5
Email_6
APPELLATA
E
– già estromessa dal giudizio – non costituita CP_5
E
già estromessa dal giudizio Controparte_6
– non costituita
Avente ad oggetto: azione di inefficacia ex art. 44 (appalto opere pubbliche)
Sulle seguenti conclusioni:
sull'OGLIO, appellante Parte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, annullando la sentenza n. 9022/2024 pubblicata il 17.10.2024 resa dal Tribunale di Milano, nel giudizio rg n. 34815/2022, non notificata ovvero in sua totale o parziale riforma, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- in via preliminare, disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata ex art. 283 c.p.c. ovvero in via gradata disporla previa cauzione;
pagina 2 di 21 nel merito:
-in via principale rigettare tutte le domande attoree avanzate in primo grado poiché infondate in fatto
e in diritto, e accertare ritenere e dichiarare l'effetto liberatorio del pagamento eseguito dal
[...]
a mani della subappaltatrice e come nulla esso debba al in Parte_1 Pt_1 CP_1
ragione dei titoli azionati in causa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma del capo di sentenza afferente alle domande attoree, accertare ritenere e dichiarare che il preteso pagamenti sia eseguito dai soggetti subappaltatori e tra essi in particolare la che hanno beneficiato della corresponsione diretta CP_3
e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal sull'OGLIO al Parte_1 [...]
dovendo essi subappaltatori, ed in particolare la per la somma di euro Controparte_1 CP_3
52.975,01 + iva corrispondente le somme al fallimento;
- in ogni caso, per l'effetto dell'accoglimento anche parziale del presente appello, riformare in tutto o in parte il capo della sentenza afferente alle spese di lite quale effetto consequenziale e derivato.
appellata CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare
-in accoglimento dell'eccezione tempestivamente sollevata dalla accertare e dichiarare CP_3
l'inammissibilità e/o tardività della domanda articolata in via subordinata dal Parte_1
nei riguardi della con ogni conseguente statuizione.
[...] Parte_1 CP_3
Nel merito ed in via principale,
- rigettare le domande tutte articolate nei confronti della in quanto infondate in fatto e in CP_3
diritto per tutte le ragioni dedotte in atti con ogni conseguente statuizione.
In via subordinata,
- nella denegata ipotesi di reiezione delle domande formulate in via preliminare e principale dirsi in ogni caso tenuto il a tenere indenne e manlevare la da Parte_1 Parte_1 CP_3
qualsiasi conseguenza economica negativa, anche in punto spese legali, dovesse alla stessa derivare a seguito dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dal fallimento per le Controparte_1
ragioni dedotte in atti.
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 3 di 21 Per il appellato-appellante incidentale Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza eccezione e/o deduzione, in via principale:
- respingere l'appello e le domande avversarie in quanto inammissibili e/o infondati in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza nella parte non impugnata in via incidentale, con ogni conseguente statuizione;
in via di appello incidentale:
- riformare la sentenza di primo grado limitatamente alla condanna in punto interessi, disponendo che sugli importi oggetto deal condanna in linea capitale siano dovuti dal comune anche gli interessi maturati e maturandi ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 231/29002 dal dovuto al saldo (o, in subordine ex art.
1284 comma 1 c.c. dal dovuto alla data della domanda giudiziale) e in ogni caso ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
- In ogni caso anche in accoglimento delle eccezioni riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. accertati i crediti del fallimento in forza del contratto di appalto n. 5772 sottoscritto in data Controparte_1
27.04.2020 così come modificato neon l'addendum sottoscritto in data 15.06.2021, e il diritto di quest'ultimo di ottenere l'integrale pagamento degli stessi, condannare il Parte_1
a pagare al i seguenti importi: euro 29.651,96 oltre iva
[...] Controparte_1
10% ed interessi maturati e maturandi ai sensi dell'art. 5 d.lgs 231/2002 dal dovuto al saldo (o in sub ordine ex art. 1284 coma 1 c.c. dal dovuto alla data della domanda giudiziale al saldo per i motivi e titoli dedotti nei par. II e III della comparsa in appello;
euro 23.323.05 oltre IVA al 10% ed interessi maturati e maturandi ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo (o, in subordine ex art.
1284 comma 1 c,.c. dal dovuto alla data della domanda giudiziale) e in ogni caso ai sensi dell'art.
1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo per i motivi e i titoli dedotti nei parr.
II e III della comparsa in appello;
- in subordine, per la denegata ipotesi e in accoglimento di uno o più motivi di appello avversari ai sensi dell'art. 346 c.p.c. ovvero occorrendo in via di appello incidentale condizionato;
accertate e dichiarare l'inefficacia nei confronti del ai sensi degli Controparte_1
artt. 44 e/o 167 comma 2 e/o 161 comma 7 e/o 1687 legge fallimentare e/o di qualunque altra norma applicabile, degli atti solutori per complessivi euro 52.975,00 effettuati dal Parte_1 sull' in favore della società subappaltatrice con mandati di pagamenti disposti Pt_1 CP_3
pagina 4 di 21 rispettivamente in data 16.08.2021 e in data 4.11.2021 meglio individuati dai parr. II e III della comparsa in appello, accertando e dichiarando che detti atti solutori sono inopponibili e inefficaci rispetto alla massa dei creditori della società per i motivi di cui al parr. XIII della comparsa in appello
e, per l'effetto condannare a restituire mal l'importo monetario conseguito CP_3 CP_1
per effetto degli atti dichiarati inefficaci e, pertanto, condannare la medesima al versamento CP_3 in favore del dell'importo di euro 52.975,00 ovvero il diverso, maggiore o minore, CP_1
importo che verrà accertato in corso di giudizio oltre interessi maturati e maturandi dal dovuto al saldo;
- in via ulteriormente subordinata: con riferimento agli atti solutori effettuati dal
[...]
in favore di per l'ammontare di euro 29.651,96 con mandati di Parte_1 CP_3
pagamento disposti in data 16.08.2021 meglio individuati al par. II e XIV della comparsa in appello, accertare e dichiarare l'inefficacia degli stessi e revocarli ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 comma 1
n. 2 legge fallimentare e/o di qualunque altra norma applicabile, e per l'effetto condannare CP_3 al versamento in favore del dell'importo di euro 29.651,96 ovvero il diverso maggiore o CP_1
minore importo che verrà accertato in corso di giudizio, oltre interessi maturandi e maturandi dal dovuto al saldo.
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze difensive (ivi compreso il rimborso forfettario ex art.
2 D.M. 55/2014 oltre CPA ed ICA come per legge di entrambi i gradi di giudizio.
Con integrale riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. delle eccezioni sollevate nel primo grado di giudizio assorbite nella sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 9022/2024, pubblicata il 17.10.2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal nei Controparte_1 confronti del e nei confronti dei subappaltatori Parte_1 CP_3
e ogni altra Controparte_6 CP_5
istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così provvedeva: in accoglimento della domanda principale,
pagina 5 di 21 - condanna il a corrispondere al FALLIMENTO attore Parte_1
l'importo di euro 52.975,01 maggiorato dell'VA al 10% e degli interessi nella misura legale ex art. 1284 comma 1 dal dovuto al saldo;
- condanna il soccombente a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che si liquidano Pt_1
in complessivi euro 8.433,00 per onorari, oltre spese generali, spese vive per euro 759,00 iva e cpa come per legge;
- condanna il soccombente a rimborsare a le spese di lite che si liquidano in Pt_1 CP_3
complessivi euro 8.433,00 per onorari oltre spese generali iva e cpa come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata come segue.
***
- Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in Controparte_1 giudizio il sull' quale stazione appaltante, e le imprese Parte_1 Pt_1
subappaltatrici e CP_3 Controparte_6 chiedendo in via principale al condanna del sull' al CP_5 Parte_1 Pt_1
pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto di appalto del 27.04.2020 e individuati negli importi di euro 33.851,96 ed in euro 26.017,30 oltre iva e interessi, ed in via subordinata declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 44 della legge fallimentare dei pagamenti per complessivi euro 59.869,25 corrisposti ai subappaltatori dal quale stazione appaltante dalla Parte_1
stazione appaltante con correlata condanna di ciascun appaltatore alla restituzione di quanto percepito a detto titolo dalla stazione appaltante in epoca successiva alla presentazione del ricorso ex art. 161 comma 6 legge fallimentare.
Esponeva che la società in data 27.04.2020, quando era ancora in bonis, aveva Controparte_1 sottoscritto contratto di appalto con il , integrato con successivo Parte_1
addendum, subappaltando, previa autorizzazione della stazione appaltante, parte delle opere a
[...]
a EDOTEC s.r.l. e a In data 14.04.2021 presentava ricorso ex art. Controparte_6 CP_3
161 comma 6 della legge fallimentare pubblicato in data 20.05.2021 presso la CCIA del Tribunale di
Milano, e, pendente la procedura preconcordataria, emetteva la fattura n. 53 del 12.07.2021 dell'importo di euro 37.237,16 iva inclusa nei confronti del , Pt_1 Parte_1
rimasta insoluta. In data 14.10.2021 interveniva sentenza dichiarativa di fallimento e, in costanza dell'esercizio provvisorio, la Curatela emetteva la fattura n. 73 del 28.10.2021 dell'importo di euro pagina 6 di 21 28.619,03 iva compresa nei confronti del sull' , del pari rimasta non Parte_1 Pt_1 saldata dal predetto sull' che invece aveva provveduto alla Parte_1 Pt_1
corresponsione alle società subappaltatrici gli importi oggetto delle predette fatture rispettivamente in data 16.08.2021 ed in data 4.11.2021.
A fronte delle richieste del Curatore, il , nell'assumere la Parte_1 legittimità dei pagamenti effettuati faceva richiamo del disposto dell'art. 105 comma 13 del d.lgs. n.
50/2016.
Tanto premesso rilevava che il comune aveva effettuato detti pagamenti nonostante la formale diffida inviata in data 24.06.2021. Pertanto deduceva che, trattandosi di crediti insorti anteriormente al deposito del ricorso prenotativo del concordato in assenza di alcuna autorizzazione ex art. 182 quinques comma 5 l.f. da parte degli organi della procedura fallimentare, il Parte_1
non avrebbe dovuto effettuare il pagamento alle società subappaltatrici bensì, in via
[...]
esclusiva, alla società fallita quale impresa appaltatrice, con la conseguenza che i pagamenti effettuati ai subappaltatori non avevano efficacia liberatoria per la curatela. Conseguentemente invocava l'inefficacia ex art. 44 della legge fallimentare dei pagamenti sì effettuati alle società subappaltatrici, chiedendo la condanna delle subappaltatrici alla restituzione degli importi loro corrisposti dalla stazione appaltante.
In via ulteriormente subordinata invocava la inefficacia ex art. 67 della legge fallimentare di tutti i pagamenti sì effettuati.
- Si costituiva in giudizio il che, contestandone la fondatezza, Parte_1
chiedeva il rigetto della domanda attoree e, in via subordinata, che il pagamento degli importi richiesti fosse effettuato dai soggetti subappaltatori che avevano beneficiato della corresponsione diretta.
Richiamando il dettato dell'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016, quale norma a carattere inderogabile applicabile al caso di specie, assumeva che la stazione appaltante era tenuta a corrispondere il pagamento ai subappaltatori in caso di inadempimento dell'appaltatore, evenienza verificatasi nel caso di specie.
- Si costituiva contestando l'affermato carattere anomalo del pagamento effettuato dal CP_3
sull' in proprio favore, essendo esso previsto dal dettato dell'art. 105 Pt_1 Parte_1 Pt_1
comma 13 del d.lgs. n. 50/2016, e pertanto chiedeva il rigetto delle domande attoree formulando al contempo domanda di manleva nei confronti del sull' per il denegato Parte_1 Pt_1
caso di soccombenza.
pagina 7 di 21 Restavano contumaci e Controparte_6 CP_5
A seguito di rinuncia dell'attore alle domande nei loro confronti e accettazione delle controparti era pronunciata ex art. 306 c.p.c. ordinanza di estinzione del giudizio nei confronti di
[...]
di Controparte_6 CP_5
Parte attrice, a seguito di rinuncia, riduceva il quantum della domanda ad euro 52.975,00 oltre iva e interessi, insistendo, in via subordinata, per la condanna del solo subappaltatore alla CP_3
restituzione di detto minore importo.
L'organo giudicante di primo grado, all'esito della discussione orale della causa pronunciava la sentenza n. 9022/2024 con cui, in accoglimento della domanda principale proposta dall'attore, condannava il a corrispondere al Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 52.975,01 maggiorato dell'IVA al 10% e degli interessi nella misura CP_1
legale ex art. 1284 c.c. dal dovuto al saldo, oltre alla refusione delle spese di lite.
***
A fondamento della decisione l'organo giudicante di primo grado riteneva il carattere recessivo della normativa antecedente al d.lgs. n. 50/2016 rispetto al diritto concorsuale con ciò richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in pendenza della procedura concorsuale del subappaltatore non è ammissibile il pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, atteso che l'art. 118 comma 3 bis del d.lgs. n. 163/2006 subordinava espressamente la possibilità del pagamento diretto alle determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla procedura di concordato, peraltro nei limitati casi di continuità aziendale, dovendo il giudice valutare se l'appaltatore fosse stato autorizzato a proseguire nel contratto, ai sensi dell'art. 186 bis comma 3 legge fallimentare e nel caso i cui il pagamento diretto riguardi i crediti sorti anteriormente al concordato se ricorrano le condizioni di cui all'art. 182 quinques comma 5 della legge fallimentare.
Tanto premesso rilevava che, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, il principio non appare mutato nella vigenza del successivo art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 atteso che la normativa concorsuale risulta speciale rispetto al codice degli appalti che si riferisce essenzialmente alle imprese in bonis non già a quelle che hanno intrapreso una procedura concorsuale, ivi compresa quella disciplinata dall'art. 161 della legge fallimentare. In applicazione di detto indirizzo, trattandosi di fattispecie relativa a pagamenti di crediti anteriori al deposito del c.d. ricorso prenotativo da parte dell'appaltatore e mancando l'autorizzazione di cui all'art. 182 quinques comma 5 della legge fallimentare, i pagamenti effettuati ai subappaltatori dal non avevano efficacia liberatoria Parte_1 Parte_1
pagina 8 di 21 nei confronti della curatela fallimentare della società appaltatrice. Conseguentemente condannava il alla corresponsione alla curatela dell'importo di euro 52.975,00 Parte_1
oltre iva al 10% ed interessi leali ex art. 1284 comma 1 c.c. Riteneva inoltre non accoglibile la domanda subordinata proposta dal , emergendo per tabulas che Parte_1 dopo il deposito del ricorso prenotativo l'appaltatore in preconcordato aveva formalmente diffidato in data 24.01.2021 il dall'eseguire i pagamenti ai subappaltatori il Parte_1 che escludeva la possibilità che il sull' potesse ottenere la condanna Parte_1 Pt_1
di al pagamento in favore del delle somme percepite. CP_3 CP_1
Regolava secondo la regola della soccombenza le spese di lite.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il . Parte_1
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza nella parte in cui, ritenuta la valenza di norma speciale del diritto concorsuale, ne aveva affermato la prevalenza rispetto al codice degli appalti, quando invece anche il codice degli appalti rivestirebbe carattere di norma speciale di derivazione eurounitaria e dunque di rango superiore alla normativa concorsuale interna, il che ne comporterebbe la prevalenza. Adduceva inoltre l'assenza, nel caso di specie, di una posizione di uguaglianza da rispettare nel ceto creditorio atteso che sarebbe lo stesso dettato dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 a sancire la prevalenza della diversa posizione della subappaltatrice creditrice rispetto al debitore sottoposto a procedura concorsuale, e ciò al fine di assicurare che l'opera pubblica oggetto del contratto di appalto venga a conclusione. Adduceva inoltre il carattere inderogabile delle disposizioni dettate dal codice degli appalti che le rende non derogabili dai contraenti se non nei casi e nei modi espressamente specificamente previsti.
Con il secondo motivo di appello lamentava la erronea applicazione del dettato dell'art. 118 del d.lgs.
n. 163/2006 per intervenuta abrogazione il che renderebbe inapplicabili i principi giurisprudenziali richiamati dall'organo giudicante di primo grado e posti a fondamento della decisione, elaborati sotto la vigenza della pregressa disciplina, e conseguentemente non estensibili al dettato dell'art. 105 del d.lgs.
n. 50/2016 di matrice eurounitaria.
Con il terzo motivo di appello adduceva che i principi affermati dalle Sezioni Unite del Supremo
Consesso di giustizia erano stati elaborati sotto la vigenza della pregressa disciplina dettata dall'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006, non estensibile al nuovo impianto normativo dettato dall'art. 105 del d.lgs. n.
50/2016.
pagina 9 di 21 Con il quarto motivo di appello rilevava che secondo il dettato normativo di cui al nuovo codice degli appalti non rileverebbe alcuna ipotesi di prededuzione essendo stato introdotto il meccanismo del pagamento diretto in linea retta al ricorrere dei presupposti di legge sicché l'esonero dal concorso per il subappaltatore sussisterebbe “a monte” per specifica previsione di legge. Richiamava inoltre il dettato del codice degli appalti che conformemente al richiamato impianto normativo prevedeva che la stazione appaltante doveva provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori.
Con il quinto motivo di appello lamentava l'omessa motivazione in ordine alla domanda avanzata dal nei confronti di quale percipiente le somme erogate Parte_1 CP_3
dalla stazione appaltante.
- Si costituiva in giudizio contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_3
In via preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda subordinata, articolata dall'appellante, avente ad oggetto la condanna di ad eseguire il pagamento in favore del CP_3 [...]
della somma di euro 52.975,01 oltre iva in quanto tardivamente formulata, Controparte_1
atteso il carattere di domanda riconvenzionale c.d. trasversale della stessa.
Tanto premesso, rilevava comunque la legittimità del pagamento ricevuto in quanto eseguito in adempimento di specifico obbligo contrattuale, ragione per cui reiterava nel presente giudizio la domanda di manleva, già articolata nel primo grado di giudizio, nel caso in cui, in riforma della sentenza appellata, fosse ritenuta nei riguardi del l'inefficacia Controparte_1 dei pagamenti ricevuti da da parte del sull' . CP_3 Parte_1 Pt_1
Premessa la correttezza della reiezione della domanda articolata da parte appellante nei confronti di assumeva, tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo CP_3 grado, la prevalenza del dettato dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 sulla disciplina concorsuale, per cui la stazione appaltante è tenuta al pagamento diretto.
- Si costituiva in giudizio il che, contestando integralmente il Controparte_1
gravame, del quale chiedeva il rigetto, formulava contestuale appello incidentale, con cui chiedeva, in parziale riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento, sull'importo di cui alla sentenza appellata, degli interessi ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo o in subordine, ex art. 1284 comma 1 c.c., dal dovuto alla data della domanda giudiziale, e in ogni caso ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c.
All'udienza del 5.06.2025, in esito alla discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 11.06.2025.
pagina 10 di 21
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con ordinanza resa nel corso del primo grado di giudizio è stata dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti delle società e CP_5 Controparte_6
le quali, non essendone parte, non sono costitute nel presente
[...]
giudizio di appello.
***
Tanto premesso l'appello non risulta fondato per le ragioni di seguito esposte e va rigettato nei termini che seguono.
***
È dato documentato e definitivamente acquisito al giudizio che in data 27.04.2020 Controparte_1
allora in bonis, aveva sottoscritto con il il contratto di
[...] Parte_1
appalto n. 5772 con cui il Comune appaltante aveva affidato alla società Controparte_1 all'esito di procedura negoziata, l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica della scuola primaria di San Rocco a fronte del riconoscimento di un corrispettivo di euro
234.580,61 oltre iva di cui euro 216.655,29 per l'esecuzione dei lavori ed euro 17.925,32 per l'attuazione dei piani di sicurezza.
In data 15.06.2021 era stipulato un addendum con cui erano incluse ulteriori lavorazioni, con conseguente incremento del corrispettivo fino all'importo complessivo di euro 266.021,92 oltre iva di cui euro 31.451,31 oltre iva per le lavorazioni aggiunte.
Pa Nel corso del contratto la società appaltatrice era autorizzata dal Comune Parte_1
a subappaltare parte delle opere commissionate a a
[...] Controparte_6
EDOTEC s.r.l. e a CP_3
Del pari è comprovato che in data 14.04.2021 la società appaltatrice aveva Controparte_1
presentato ricorso ex art. 161 comma 6 della legge fallimentare pubblicato in data 20.05.2021 presso la
CCIA del Tribunale territoriale. Con successivo decreto del 21.06.2021 il Tribunale di Milano, rigettata la richiesta di proroga del termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161 commi 1 e 2 della legge fallimentare, dichiarava l'inammissibilità della domanda di concordato in bianco. Successivamente, il Tribunale di Monza con sentenza n. 670/2021 del
14.10.2021, pubblicata in data 18.10.2021, dichiarava il fallimento di Controparte_1
pagina 11 di 21 È del pari documentato che nel corso della procedura pre-concordataria e nell'ambito dell'esercizio provvisorio in pendenza di fallimento erano emesse nei confronti del Parte_1
la fattura n. 53 del 12.07.2021 dell'importo di euro 37.237,16 iva inclusa e la fattura n. 73
[...] del 28.10.2021 dell'importo di euro 28.619,03 iva compresa nei confronti della stazione appaltante, che non venivano saldatate.
È del pari comprovato che il appaltante aveva provveduto alla corresponsione alle società Pt_1
subappaltatrici gli importi oggetto delle predette fatture rispettivamente in data 16.08.2021 ed in data
4.11.2021.
È infine documentalmente provato che la curatela del già in CP_1 Controparte_1
fase di preconcordato, a seguito della presentazione del ricorso ex art. 161 della legge fallimentare, aveva inviato formale diffida in data 24.06.2021 con cui diffidava la stazione appaltante ad effettuare pagamenti relativi a prestazioni eseguite dalla società subappaltatrici a soggetti diversi dalla appaltatrice dichiarata fallita, e dunque a soggetti diversi dalla curatela.
***
Tanto premesso, venendo all'esame dell'appello principale – i cui primi quattro motivi possono essere congiuntamente esaminati in ragione della stretta consequenzialità logico giuridica delle questioni sottese, attinenti ai rapporti tra il dettato dell'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e la disciplina delle procedure concorsuali di cui al codice della crisi – va rilevato che il dettato dell'art. 105 comma
13 del d.lgs. n. 50/2016, che prevede il pagamento diretto da parte della stazione appaltante in favore del subappaltatore in caso di inadempimento dell'impresa subappaltatrice, va coordinato con quanto disposto e dettato dalla legge fallimentare, ora codice della crisi, nell'ipotesi in cui, come quella in esame, l'impresa appaltatrice-subappaltante sia stata sottoposta a procedura concorsuale.
Il dettato normativo in oggetto, con la previsione del meccanismo del pagamento diretto della stazione appaltante-committente al subappaltatore delle opere a questo subappaltate dall'appaltatore e rese alla stazione appaltante, realizza una particolare tutela rafforzata per le imprese subappaltatrici in appalti pubblici, permettendo che in caso di inadempienza della appaltatrice-subappaltante il corrispettivo dovuto alla subappaltatrice per le opere realizzate in favore della stazione appaltante ed alla stessa subappaltate dalla appaltatrice principale sia pagato direttamente dalla stazione appaltante, ma la relativa applicazione, sulla base della necessaria lettura coordinata dell'impianto normativo in oggetto con la legge fallimentare, ora codice della crisi, può trovare applicazione solo per le imprese in bonis, non potendo incidere negativamente sugli interessi dei creditori concorsuali nel caso di fallimento o pagina 12 di 21 accesso ad altra procedura concorsuale da parte dell'impresa appaltatrice-subappaltante, costituendo la par conditio creditorum principio cardine della disciplina concorsuale cui non può derogarsi ai fini di una asserita tutela del subappaltatore quale contraente debole.
Al riguardo vale rilevare che questa Corte ha già in precedenza (Corte Appello di Milano – Quarta
Sezione Civile sent. n. 2157/2022 del 21.06.2022) avuto modo di affermare che il meccanismo di pagamento diretto previsto dall'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 è applicabile solo nel caso in cui l'appaltatrice sia in bonis in quanto l'applicazione dell'art. 105 d.lgs. n. 50/20216 a casi, come quello in esame, in cui il diritto di credito è sorto ed è divenuto esigibile prima dell'apertura della procedura concorsuale a carico dell'appaltatrice sistema della concorsualità>> aprendo la stura ad imprevedibili iniziative di singoli creditori dell'appaltatore in grado di vanificare i presupposti regolanti le procedure concorsuali e, per ciò che più direttamente rileva, la liquidazione giudiziale. Una soddisfazione extra-concorsuale del credito, sia essa diretta o indiretta, si trasformerebbe inevitabilmente in un trattamento preferenziale non ammesso dalla procedura concorsuale, a detrimento delle ragioni dell'intero ceto creditorio della massa fallimentare.
Come puntualizzato da consolidata giurisprudenza di legittimità, il meccanismo del pagamento diretto di cui all'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016, sottende la necessaria presenza di un valido ed efficace contratto di appalto pubblico, fonte del rapporto obbligatorio principale articolantesi tra la stazione appaltante e l'impresa appaltatrice aggiudicataria dell'opera, al quale segue il rapporto di subappalto tra l'appaltatrice subappaltante e l'impresa subappaltatrice, quale rapporto derivato dal contratto di appalto principale, con la conseguenza che lo scioglimento del contratto di appalto intercorrente tra la stazione appaltante e l'aggiudicataria esclude l'operatività del meccanismo di pagamento diretto che a tale rapporto accede e che tale rapporto necessariamente sottende.
Secondo il dettato dell'art 81 della legge fallimentare, ora confluito nell'art. 186 del codice della crisi, la dichiarazione di fallimento o l'apertura della liquidazione giudiziale dell'appaltatrice determina lo scioglimento ipso iure del contratto di appalto, condizione di operatività del meccanismo di pagamento diretto di cui all'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016. Ne consegue che l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società appaltante, determinando normaliter scioglimento del contratto di appalto stipulato con la stazione appaltante, esclude alla radice l'operatività del meccanismo del pagamento diretto declinato dall'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016.
pagina 13 di 21 Su tali basi la tutela apprestata all'impresa subappaltatrice per i contratti di appalto può operare solo tra imprese in bonis.
Ma, ad escludere a monte l'operatività del meccanismo del pagamento diretto di cui all'art. 105 comma
13 del d.lgs. n. 50/2016, è la stessa natura giuridica dell'istituto in oggetto.
Come già rilevato da questa Corte (Corte di Appello di Milano - Quarta Sezione Civile sent. n.
1036/2025 del 13.04.2025), il meccanismo di pagamento diretto previsto dall'art. 105 del d.lgs. n.
50/2016 si inquadra nel paradigma della delegazione di pagamento ex lege disciplinata dall'art. 1269
c.c. in quanto tra la stazione appaltante e il subappaltatore al quale l'impresa appaltatrice abbia affidato in subappalto l'esecuzione dei lavori affidatigli dalla committente, o anche solo parte di essi, previa autorizzazione della committente, viene ad instaurarsi una delegazione di pagamento ex lege (Cfr. sul punto Trib. Bolzano sent. n. 908/2017; Trib. Bologna sent. n. 2222/2021), la quale, secondo quanto evidenziato dal Supremo Consesso di giustizia (Cass. Civ. n. 676/2020) a differenza della delegatio promittenti disciplinata dall'art. 1268 c.c., ove in forza dell'autonoma obbligazione intercorrente tra delegatario e delegato il delegatario può agire direttamente nei confronti del delegato, nella delegatio solvendi non venendosi a configurare alcuna obbligazione autonoma tra delegatario e delegato è esclusa l'azione diretta del delegatario verso il delegato. Come da tempo precisato da consolidata giurisprudenza di legittimità, la delegazione di debito ha funzione creditoria (delegato promittendi) aggiungendo un nuovo creditore (delegato) con posizione di obbligato principale accanto al debitore originario (delegante) sì da rafforzare la posizione del creditore delegatario, mentre la delegazione di pagamento ha funzione essenzialmente solutoria (delegatio solvendi) prevedendo che l'obbligazione sia adempiuta da un terzo delegato anziché dal creditore (delegante) senza per ciò solo aumentare gli obbligati verso il creditore delegatario (Cfr. Cass. Civ. 12.03.1973 n. 676).
Pertanto, già sul piano generale, inquadrato l'istituto del pagamento diretto previsto dall'art. 105 nel paradigma della delegatio solvendi delineato dell'art. 1269 c.c., in caso di sottoposizione a procedura concorsuale dell'impresa appaltatrice-subappaltante, in assenza, sul piano strutturale, di una obbligazione diretta ed autonoma tra stazione appaltante, rivestente la posizione di delegataria, e subappaltatrice, rivestente la posizione di delegata, e configurantesi il rapporto obbligatorio derivante dal contratto di subappalto unicamente tra la subappaltante e la subappaltatrice, il relativo rapporto debito-credito deve necessariamente confluire nella procedura concorsuale, sia essa il fallimento o la liquidazione giudiziale, essendo precluso ogni pagamento al di fuori della procedura concorsuale. Il pagamento diretto della committente alla subappaltatrice, riguardando l'estinzione di un rapporto di pagina 14 di 21 credito-debito intercorrente tra la subappaltatrice e la appaltatrice subappaltante, si risolverebbe in un pagamento di debito all'infuori della procedura concorsuale in via preferenziale rispetto agli altri creditori della massa fallimentare con conseguente vulnus del principio della par conditio creditorum regolante la procedura concorsuale.
Ne consegue che in caso di apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell'appaltatore- subappaltante non può esservi un pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante ex art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016, atteso che tale disposizione deve essere necessariamente raccordata con le norme ed i principi vigenti per le procedure concorsuali. Ciò in quanto il nesso intrinseco e non occasionale tra l'interesse pubblico alla regolare e tempestiva esecuzione dell'opera e la tutela dei subappaltatori non può comportare deroghe in via giurisprudenziale al principio della par conditio creditorum, restando il subappaltatore che abbia adempiuto le sue prestazioni in favore del debitore in bonis pur sempre un creditore concorsuale come gli altri.
Su tali basi il Supremo Consesso di giustizia (Cass. Civ. n. 23642/2022) in relazione all'operatività del meccanismo del pagamento diretto declinato dall'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 in caso di sottoposizione a procedura concorsuale della società appaltatrice ha fatto richiamo dei principi affermati in relazione al precedente dettato normativo di cui all'art. 118 comma 3 del d.lgs. 163 del
2006 che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore, deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con una impresa in bonis e dunque non è applicabile nel caso in cui la dichiarazione di fallimento abbia determinato lo scioglimento del contratto di appalto.
Conseguentemente il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto è dovuto dalla stazione appaltante al curatore fallimentare dell'appaltatore, mentre il subappaltatore deve essere considerato creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri da soddisfare nel rispetto della par conditio creditorum e secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione. Come specificamente puntualizzato dal Supremo Consesso di giustizia, il principio, enunciato in relazione al dettato dell'art 118 della precedente normativa trova logica estensione al dettato dell'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di meccanismi compatibili solo con l'ipotesi in cui il contratto di appalto sia ancora in corso, il che ha per necessario presupposto che l'impresa appaltatrice sia in bonis atteso che la sottoposizione della stessa a procedura concorsuale determina lo scioglimento ipso iure del contratto di appalto (Cass. Civ. 28.07.2022 n. 23642).
pagina 15 di 21 Va infine rilevato che nel rapporto tra le disposizioni del codice della crisi, che trovano fondamento nel principio tetico della par condicio creditorum a base delle procedure concorsuali, e l'istituto del pagamento diretto previsto dall'art. 105 comma 13 del codice degli appalti, va escluso il carattere di norma sovraordinata a matrice eurounitaria dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 invocato dall'appellante in quanto le relative direttive europee – e più in particolare il dettato dell'art. 71 comma 3 della direttiva 24/2014 e il dettato dell'art. 88 comma 3 della direttiva 25/2014 – attribuiscono agli Stati membri la facoltà di prevedere forme di pagamento diretto dei subappaltatori, restando rimessa al legislatore nazionale la soluzione dei possibili rapporti tra le diverse materie. Pertanto, l'introduzione dell'istituto del pagamento diretto di cui all'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 non è derivata dalla necessità di conformarsi a una direttiva europea rigida e di diretta applicazione ma costituisce il frutto dell'esercizio della facoltà discrezionale del legislatore interno nel disciplinare l'istituto del pagamento diretto. Riveste invece valenza tetica il principio della par conditio creditorum volto a garantire l'uniformità di trattamento del ceto creditorio secondo il principio della concorsualità di chiara matrice europea.
La lettura in chiave teleologica delle norme in oggetto evidenzia chiaramente come sia il legislatore eurounitario sia il legislatore nazionale, nel dettare le norme in materia di appalti pubblici, abbiano inteso disciplinare i rapporti tra gli attori degli appalti pubblici nel fisiologico quadro di imprese in bonis senza incidere sulla disciplina speciale applicabile alle imprese insolventi, ove invece risulta pregnante la necessità di tutela del ceto creditorio e della stabilità economica dei rapporti.
Peraltro la necessità di deroga ai principi tetici della par conditio creditorum e della concorsualità animanti le procedure concorsuali avrebbe necessariamente richiesto una previsione espressa del legislatore, la cui mancanza non può che far ritenere che il legislatore nel dettare l'art. 105 del d.lgs. n.
50/2016 abbia fatto riferimento essenzialmente ad imprese in bonis, ed infatti, ogni volta che il legislatore degli appalti abbia voluto incidere sulle imprese involventi lo ha fatto espressamente. In vero, la previsione di cui all'art. 186 del codice della crisi, peraltro di emanazione successiva a quella del codice degli appalti, nel prevedere, come già l'art. 81 della legge fallimentare, che l'apertura della liquidazione giudiziale a carico dell'appaltatrice determina normaliter scioglimento del contratto di appalto, senza distinguere tra appalto pubblico e appalto privato, dà conferma di come il legislatore nazionale abbia perimetrato la disciplina specialistica dettata dal codice degli appalti alle imprese in bonis, dovendo altrimenti prevalere la disciplina speciale e prevalente dettata dal codice della crisi,
pagina 16 di 21 improntata al principio tetico della par condicio creditorum, non derogabile in assenza di espressa e specifica previsione normativa.
***
La ricostruzione giuridica dell'istituto in esame nei termini innanzi esplicati esclude il rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Cassazione non sussistendone i presupposti di cui all'art. 363 bis c.p.c.
***
Tanto premesso, nel caso di specie l'appellante , sebbene Parte_1
l'insorgenza del credito oggetto di pagamento diretto risalisse ad epoca evidentemente anteriore alla presentazione in data 14.04.2021 del ricorso ex art. 161 comma 6 depositato dalla società appaltatrice, poi dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 14.10.2021 in consecuzione al ricorso prenotativo, nonostante la formale diffida intimata dalla curatela fallimentare al
[...]
di non effettuare il pagamento delle fatture emesse alle subappaltatrici, ha Parte_1
proceduto al pagamento diretto delle predette fatture, oggetto del presente giudizio, alle società subappaltatrici dopo la sottoposizione della a procedura concorsuale. Controparte_1
La sottoposizione a liquidazione giudiziale della società appaltatrice comporta normaliter ex art. 81 della legge fallimentare – oggi confluito nell'art. 189 del codice della crisi – lo scioglimento ipso iure del contratto di appalto il che determina l'inapplicabilità del dettato dell'art. 105 comma 13 del d.lgs. n.
50/2016, che necessariamente detto contratto presuppone unitamente allo stato in bonis dell'appaltatrice.
Pertanto, la sottoposizione della appaltatrice-subappaltante a procedura preconcorsuale aperta a seguito della presentazione del ricorso ex art. 161 della legge fallimentare e la successiva declaratoria di fallimento di cui alla sentenza n. 670/2021 del 14.10.2021 del Tribunale di Monza – emessa in consecuzione alla fase preconcordataria – esclude alla radice che il pagamento effettuato in via diretta dal sull' , quale stazione appaltante, alla società subappaltatrice Parte_1 Pt_1
produca per il solvens effetti liberatori, con conseguente diritto della curatela, quale organo CP_3
della procedura concorsuale a carico della società appaltatrice principale e subappaltante, di esigere il pagamento dalla stazione appaltante non essendo alla stessa opponibile quello effettuato nei confronti della subappaltatrice attesa l'inapplicabilità dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2026 sia per l'effetto risolutorio che normaliter la apertura della liquidazione giudiziale o la declaratoria di fallimento produce in relazione al contratto di appalto, costituente il presupposto per l'applicabilità dell'istituto del pagina 17 di 21 pagamento diretto, sia per l'assenza di una obbligazione diretta ed autonoma tra la stazione appaltante e la subappaltatrice nei termini innanzi illustrati, sia, più in particolare, per lo stato di insolvenza investente la società sottoposta a procedura concorsuale, che per le ragioni innanzi evidenziate esclude alla radice l'applicabilità dell'istituito del pagamento diretto che nella fisiologia dell'impianto normativo richiamato è perimetrato alle imprese in bonis.
Le ragioni di credito afferenti al rapporto intercorrente tra la subappaltatrice e la appaltatrice- subappaltante, propria dante causa, in assenza di una obbligazione diretta ed autonoma tra la subappaltatrice e la stazione appaltante, esclusa l'operatività del meccanismo del pagamento diretto di cui all'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 per l'automatica risoluzione, per effetto della dichiarazione di fallimento ex art. 81 della legge fallimentare – ora confluito nell'art. 189 del codice della crisi – del contratto di appalto, devono essere fatte valere nella procedura fallimentare in ossequio del principio della par condicio creditorum.
Come innanzi evidenziato, con la sottoposizione a procedura concorsuale della società appaltatrice, ogni rapporto di credito-debito alla stessa facente capo e conseguentemente anche quello derivante dal rapporto di subappalto instaurato tra la subappaltatrice e l'appaltatrice subappaltante, in ragione della lumeggiata struttura dell'istituto del pagamento diretto di cui all'art. 105 comma 13 del d.lgs. n.
50/2016 – non delineandosi una obbligazione autonoma e diretta tra delegatario e delegato, con la conseguenza che ogni rapporto di debito-credito dell'appaltatore subappaltante assoggettato alla liquidazione giudiziale e subappaltatore – costituendo debito proprio dell'appaltatore subappaltante assoggettato a liquidazione giudiziale, deve necessariamente confluire nella procedura concorsuale restando assoggettato alla regola generale della par conditio creditorum.
A ciò si aggiunge l'ulteriore e determinante fattore che la curatela fallimentare ha espressamente diffidato, già in fase di preconcordato, la subappaltatrice ad effettuare i pagamenti relativi ai crediti maturati nella vigenza del contratto di appalto alla stazione appaltante, dovendo gli stessi essere effettati esclusivamente alla curatela, il che esclude alla radice l'invocato effetto liberatorio dei pagamenti effettuati, in violazione della predetta intimazione, alla subappaltatrice.
Segue il rigetto dei primi quattro motivi di appello al riguardo articolati dal Pt_1 Parte_1 sull' . Pt_1
***
La richiamata struttura dell'istituto del pagamento diretto, e più in particolare l'assenza di una obbligazione diretta ed autonoma tra la stazione appaltante e la subappaltatrice in relazione al rapporto pagina 18 di 21 di subappalto intercorrente tra la appaltatrice-subappaltante e la subappaltatrice, esclude alla radice la possibilità che, in caso di fallimento della appaltatrice, la stazione appaltante possa richiedere alla subappaltatrice, alla quale abbia eseguito il pagamento di quanto oggetto di subappalto, la ripetizione, da parte della subappaltatrice, alla appaltatrice-subappaltante sottoposta a procedura concorsuale di quanto ricevuto in pagamento diretto dalla stazione appaltante in luogo della appaltatrice propria debitrice.
Peraltro, come innanzi già evidenziato, emerge per tabulas che dopo il deposito del ricorso prenotativo la società appaltatrice in preconcordato ha formalmente diffidato con intimazione del 24.06.2021 il
, quale stazione appaltante, dall'eseguire i pagamenti relativi al Parte_1 contratto di appalto in oggetto a soggetti diversi dall'appaltatore.
Ne consegue che a fronte di tale specifico e perentorio atto di intimazione la stazione appaltante non può conseguire la condanna di al pagamento, in propria vece, in favore del CP_3 CP_1
di quanto ricevuto in pagamento dalla stazione appaltante. Controparte_1
A fronte dell'effettuato pagamento diretto residua in favore della stazione appaltante azione di ripetizione di indebito da esperire in separato giudizio nei confronti della società subappaltatrice alla quale ha corrisposto gli importi in oggetto.
Ne consegue che conformemente a quanto statuito con la sentenza impugnata il
[...]
resta condannata al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1 dell'importo di euro 52.975,01.
[...]
***
In accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Controparte_1 sull'importo innanzi determinato, diversamente da quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con l'impugnata sentenza, vanno riconosciuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002. Al riguardo vale osservare che gli interessi nella misura maggiorata prevista dal d.lgs. n. 231/2002 trova applicazione anche nei rapporti di appalti pubblici, attesa la natura e la qualità delle parti contrattuali.
Tanto premesso il contratto di appalto in oggetto all'art. 13 rimandava, per la disciplina degli interessi dovuti dalla stazione appaltante in caso di ritardi nei pagamenti, al capitolato speciale di appalto che all'art. 30 prevedeva che in caso di ritardo del nei pagamenti delle rate d'acconto o del saldo Pt_1 finale del prezzo d'appalto, maturassero gli interessi moratori nella misura pari al tasso B.C.E. di riferimento di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002.
pagina 19 di 21 Pertanto, in parziale riforma della sentenza appellata sulla somma capitale con la stessa riconosciuta vanno riconosciuti in favore del gli interessi di cui all'art. 5 del Controparte_1
d.lgs. n. 2002 nella misura ivi prevista e con decorrenza dalla maturazione al saldo effettivo.
***
Nei predetti termini va parzialmente riformata la sentenza appellata che resta nel resto confermata.
***
Le motivazioni a fondamento della presente decisione comportano che la regolamentazione delle spese di lite seguano la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellante , in quanto integralmente soccombente, va Parte_1
condannato alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di Controparte_1
lite del presente grado di appello che vanno liquidate, in considerazione del valore della causa
(compresa nello scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari da attestare in prossimità dei valori medi, nel complessivo importo di euro
10.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie, Cpa ed
VA, se dovuta, come per legge.
Del pari, l'appellante va condannato alla rifusione in favore Parte_1 dell'appellata delle spese di lite del presente grado di appello che vanno liquidate, in CP_3
considerazione del valore della causa (compresa nello scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00)
e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari da attestare in prossimità dei valori medi, nel complessivo importo di euro 10.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie, Cpa ed VA, se dovuta, come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
, dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del Parte_1 comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei Parte_1 confronti del e e sull'appello incidentale proposto Controparte_1 CP_3
pagina 20 di 21 da avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Milano n. Controparte_1
9022/2024 pubblicata il 17.10.2024, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dal e, in accoglimento Parte_1 dell'appello incidentale proposto dal in parziale riforma Controparte_1
della sentenza appellata, riconosce, sulla somma capitale di euro 52.975,01 già liquidata con l'impugnata sentenza, gli interessi nella misura di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal dovuto all'effettivo soddisfo, al cui pagamento in favore del
[...]
unitamente all'importo capitale già determinato con la sentenza Controparte_1 appellata, resta condannato l'appellato sull' ; Pt_1 Parte_1 Pt_1
- conferma nel resto la sentenza appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore del Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio di appello che Controparte_1
liquida in complessivi euro 10.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore Parte_1 dell'appellata alla delle spese di lite del presente giudizio di appello che si liquidano CP_3
in complessivi euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del Parte_1
comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il Presidente
Dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 21 di 21