Art. 4.
I Comuni che non potranno sostenere coi fondi normali del bilancio la spesa a loro carico per la costruzione delle strade indicate nei precedenti articoli 1 e 3, avranno facolta' di adoperare, in tutto od in parte, i mezzi previsti nell' articolo 2, lettere a) , b), della legge 30 agosto 1868, n. 4613 .
Potranno anche essere applicate le prestazioni d'opera alle strade di cui nell'articolo 3, qualora la deliberazione del Consiglio comunale, che ne dimostri la necessita', sia approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.
I Comuni che non potranno sostenere coi fondi normali del bilancio la spesa a loro carico per la costruzione delle strade indicate nei precedenti articoli 1 e 3, avranno facolta' di adoperare, in tutto od in parte, i mezzi previsti nell' articolo 2, lettere a) , b), della legge 30 agosto 1868, n. 4613 .
Potranno anche essere applicate le prestazioni d'opera alle strade di cui nell'articolo 3, qualora la deliberazione del Consiglio comunale, che ne dimostri la necessita', sia approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.